Trasferimento del lavoratore in altro Paese: indennità di malattia | ADLABOR

L’INPS, con messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, fornisce chiarimenti circa la necessità dell’autorizzazione al trasferimento in paesi UE per poter usufruire dell’indennità di malattia.

Segnaliamo in particolare che, qualora il lavoratore ammalato effettui il trasferimento – che non può essergli vietato – nonostante il parere negativo dell’INPS, verrà sospesa l’indennità economica, come previsto dalla normativa vigente (cfr. la circolare n. 14/1981 n. 134368, paragrafo 14.2) per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

Ai fini pertanto del riconoscimento dell’indennità di malattia:

  • il lavoratore ammalato che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali;
  • la struttura INPS competente provvederà a convocare il prima possibile – nei limiti delle proprie disponibilità organizzative – il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero;
  • la struttura INPS, espletata la visita, rilascerà al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello, allegato al messaggio.
  • il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.

Per le istanze di trasferimento in Paesi extra UE, restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 192 del 07/10/1996, in merito alla valutazione da parte dell’Istituto di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero.

Riteniamo opportuno che le aziende si facciano rilasciare dal lavoratore ammalato che decida di trasferirsi all’estero in costanza di malattia copia dell’autorizzazione dell’INPS.

Per consultare il messaggio, clicca qui:

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204271%20del%2016-11-2018.pdf

Per scaricare l’allegato, clicca qui:

https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Messaggi/../MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204271%20del%2016-11-2018_Allegato%20n%201.doc&iIDLink=-1

Per consultarla circolare 192/1996, clicca qui:

https://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%20192%20del%207-10-1996.htm

 


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!