Malattia – Guarigione anticipata – Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro | ADLABOR

Può accadere che il dipendente assente per malattia, considerandosi guarito, intenda riprendere il lavoro anticipatamente rispetto alla prognosi formulata dal medico curante.
In assenza di nuovo certificato medico che attesti l’anticipata guarigione, il datore di lavoro non può e non deve consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.
Nel caso in cui vi sia guarigione anticipata ecco gli adempimenti che, in base alla circolare INPS n. 79/2017, debbono essere effettuati:
– rilascio da parte del medico di fiducia di un certificato che attesti la rettifica della prognosi originariamente indicata, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro;
– invio telematico all’INPS, da parte del medesimo medico che aveva redatto il certificato riportante una prognosi più lunga, del certificato di rettifica. Tale adempimento, attestante il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, costituisce presupposto per la prestazione economica all’Istituto. Ovviamente, affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
– acquisizione da parte dell’INPS, mediante flusso telematico, del certificato di rettifica, che lo utilizzerà sia ai propri fini istituzionali sia mettendolo a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante l’apposito sistema di accesso per le aziende;
– informazione tempestiva da parte del datore di lavoro al medico competente del rientro anticipato al lavoro, in modo tale da far sì che, in caso di malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, il medico effettui, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, prima della ripresa del lavoro, la specifica visita medica, per verificare l’idoneità alla mansione.
Nel caso in cui il certificato di rettifica debba essere redatto in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsene rilasciare apposite copie, di cui una, attestante la sola modifica della prognosi che dovrà essere immediatamente inviata dal lavoratore stesso all’Inps e al datore di lavoro.
Ove il lavoratore non abbia ottemperato a tale suo obbligo nei confronti dell’INPS e, a causa della mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, siano state effettuate delle visite di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, egli andrà incontro alle sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie. Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.
Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, ove, a seguito di mancata o ritardata comunicazione del certificato rettifica della prognosi, vi sia stata erogazione di prestazioni non dovute, l’INPS procederà al recupero della quota non dovuta.
Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2079%20del%2002-05-2017.pdf


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