Visite mediche per assenze per malattia superiori ai 60 giorni continuativi | ADLABOR

Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) disciplina anche la sorveglianza sanitaria prevedendo una serie di visite mediche obbligatorie. Il Decreto Legislativo 106/2009 ha modificato l’art. 41, del D.lgs. n. 81/2008, incrementando l’elenco delle visite mediche ricomprese nella disciplina della sorveglianza sanitaria e ha stabilito che, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, è obbligatorio verificare l’idoneità alla mansione attraverso una visita medica, finalizzata, altresì, nei casi previsti, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Per cui, al termine di un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, il lavoratore non potrà riprendere servizio se non dopo l’effettuazione della visita medica che accerti la sua idoneità alla mansione. Tale visita dovrà essere effettuata dal medico competente. Nel caso in cui il medico competente non fosse disponibile ad effettuare la visita, il lavoratore non potrà rientrare in servizio perché non ancora accertata la sua idoneità alla mansione. È ammessa, come chiarito dal Ministero del Lavoro il 23-2-2006 in risposta a domanda di interpello dell’ASCOM di Forlì, la possibilità di nomina, da parte del datore di lavoro, di un medico competente supplente. La visita di idoneità non potrà tuttavia avvenire in costanza di certificato di malattia perché ciò sarebbe proibito dall’art.5 della L. 300/70.

Si pone quindi il problema di come amministrare i periodi intercorrenti tra la cessazione della malattia del lavoratore e la visita da parte del medico competente ove quest’ultimo, o il supplente, non sia immediatamente disponibile.

In linea di principio, non essendo responsabilità del lavoratore la mancata effettuazione della visita di idoneità, quest’ultimo dovrebbe essere retribuito per il periodo intercorrente tra la cessazione dalla malattia e la visita di idoneità.

Gestionalmente tale periodo potrebbe essere imputato a rol o ferie ovvero a permesso non retribuito ma occorre il consenso del lavoratore.

Alcuni autori suggeriscono di introdurre in azienda una procedura che preveda l’imputazione del periodo intercorrente tra la cessazione della malattia e la visita di idoneità a permesso non retribuito ma, alla fine, risulta sempre determinante il consenso del lavoratore che, anche a fronte di una procedura aziendale, potrebbe sempre opporre l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità per il ritardo nell’effettuazione della visita e quindi il suo diritto al trattamento retributivo essendo a disposizione per la prestazione lavorativa.

A cura di Serena Pulinetti


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