Circolare INPS 19 Marzo 1992 n. 88 | ADLABOR

Circolare 19.03.1992, n. 88

 


 

Assicurazioni sociali – contributi assicurativi – cigs – mobilità – appalti di mense – obbligo – fattispecie

 


 


Oggetto:Legge 23 luglio 1991, n.223.Imprese appaltatrici di servizi di 
mensa o di ristorazione presso aziende industriali.

ConlaCircolaren.211del9.8.1991 sono state impartite disposizioni
applicative relative alla Legge n.223 del 23.7.1991 che, come è noto,ha
modificatoilcampodiintervento del trattamento straordinario di Cassa
integrazione, con le conseguenze relative sul versante contributivo, sia per
quanto riguarda lacorresponsionedelcontributodello0,90percento
previsto dall'Art. 9 della Legge 29.12.1990, n. 407, sia per quanto riguarda
il versamento dei contributi di mobilità previsti dall'art.7,comma 11 e
dall'Art. 16, comma 2, lett. a) della Legge n. 223/91.

In conseguenza delle innovazioni introdotte dalla nuova normativaèsorto
il problema della puntuale determinazione dell'obbligazione contributiva per
leimpresedelsettoreristorazioneemensache sono destinatarie del
trattamentostraordinariodiintegrazione  salariale  limitatamente  ai
dipendenti  addettiinmodoprevalenteecontinuativopressoaziende
industriali (Art. 23 Legge 23.4.1981, n. 155).

Frequentemente lesuddetteimpreseassicuranoilserviziodimensao 
ristorazionead una pluralità di soggetti,inquadrabili nei più svariati 
settori di attività,mentre destinatari dell'interventostraordinariodi 
Cassaintegrazionesonosoloidipendentiaddettiin via prevalente e 
continuativa all'attività nei confronti di imprese industriali.

Pertanto, anche l'imposizione contributiva per la C.I.G. straordinaria e per
la mobilità va effettuata unicamenteneiconfrontidiquestiultimie
secondo le fattispecie di seguito elencate:

a)impresaappaltatricedi servizi di mensa o ristorazione esclusivamente
presso una o più impreseindustriali: contribuzionedovutapertuttii
dipendenti;

b)impresaappaltatriceneiconfronti di imprese industriali e non,con
attività principale - individuabile prima di tuttoinbaseaidatidel
fatturato - nei confronti del settore industriale:contribuzione dovuta per
i dipendenti addetti materialmente in viaprevalenteecontinuativaalla
ristorazioneomensa presso aziende industriali e per tutti quelli addetti
ai servizi comuni (punti di cottura,ovunque siano logisticamentesituati,
approvvigionamento, amminsitrazione, ecc.);

c)impresa appaltatrice nei confronti di imprese industriali e non,ma con
attività principale - individuabile prima di tuttoinbaseaidatidel
fatturato neiconfronti delle imprese non industriali: contribuzione dovuta
per i soli dipendenti addetti inmanieraprevalenteecontinuativaalla
ristorazioneomensapressoimpreseindustriali,conesclusione degli
addetti ai servizi comuni.

Perquantoovvio,siprecisachegliadempimenticontributivivanno
effettuatinelrispettodei criteri illustrati nella Circolare n.19 del
25.1.1991 e n.211 del 9.8.1991.

In particolare,quindi, il requisitooccupazionale,parametrato sull'arco
temporalediseimesi,va determinatoin relazione all'intero complesso
aziendale (cfr. punto 2, lett.d) della Circolare n. 211 del 9.8.1991) ed i
contributi di cui all'art.7,comma 11 ed all'art.16, comma 2, lett.a)
della Legge n.223/91 vanno calcolatisulmonteretributivocomplessivo
assoggettatoall'assicurazionecontro la disoccupazione involontaria (cfr.
punto 3 della Circolare n.211 del 9.8.1991) degli addetti alservizio di
ristorazioneomensapressoimpreseindustrialisecondo le fattispecie
dianzi descritte.

Resta fermo inoltre cheilcontributoperC.I.G.straordinariadicui
all'art.9 della Legge n. 407/90, per i lavoratori da considerare - secondo
icriterisopraillustrati- addetti in via prevalente e continuativa al
servizio di mensa e ristorazione presso aziende industriali,è dovutoper
levariecategorieequalificheindividuatenella Circolare n.19 del
25.1.1991.

Agli effetti degli adempimenti contributivi si precisa quanto segue.

Le imprese,la cui strutturaorganizzativaètaledarientrarenelle
fattispecie illustrate ai punti b) e c),chiederanno all'INPS l'apertura di
distinte posizioni con codice statistico contributivo 7.07.05,una pergli
addettiinmodoprevalentee continuativo all'attività nei confronti di
enti o imprese non industriali el'altra,contraddistintadalcodicedi
autorizzazione3X,pergliaddettiinmodoprevalentee continuativo
all'attività nei confronti di imprese industriali.

Si precisa,perquantosuperfluo,chequaloral'impresaraggiungail
requisitooccupazionale nel semestre precedente computando la totalità dei
dipendenti,ma denunci sulla posizione contributiva pergliaddettialle
menseindustrialimenodi 15 dipendenti la posizione stessa dovrà essere
contraddistinta anche dal codice 3Y.


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