Cambio turno con scarso preavviso – Legittimo se compensato dal riposo aggiuntivo? La decisione della giurisprudenza | ADLABOR | ISPER HR Review

Prima di affrontare il focus del presente contributo, avente ad oggetto la possibilità del datore di lavoro di variare i turni di lavoro prefissati dei propri dipendenti, occorre effettuare una distinzione preliminare fra i rapporti di lavoro a tempo pieno e i rapporti di lavoro part-time.

Infatti, qualora si sia in presenza di un rapporto a tempo parziale, affinché il datore di lavoro possa procedere unilateralmente ad una variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata, è necessario che con il lavoratore part-time si sia pattuita l’introduzione di clausole elastiche che, peraltro, possono essere esercitate nei tempi e con le modalità previste dalla relativa disciplina (art. 6 d.lgs. 81/2015).

Contrariamente al rapporto a tempo parziale, dove il datore di lavoro può variare l’orario di lavoro dei propri dipendenti solo in presenza di uno specifico accordo di modifica, nel rapporto di lavoro a tempo pieno vi è la possibilità di variare l’orario di lavoro da parte dell’azienda, sebbene occorra comunque attenersi a dei criteri obiettivi e non si possa esercitare tale facoltà in modo arbitrario.

Il diritto di modificare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, anche per quanto concerne la collocazione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata, deve infatti rispondere a effettive esigenze organizzative, tecniche o produttive dell’impresa e rispettare i criteri di buona fede e correttezza.

La ratio che permea sia le disposizioni legislative sia le pronunce giurisprudenziali sul tema è quella di tutelare il diritto del lavoratore a programmare il proprio tempo di vita.

La Suprema Corte con la sentenza n. 12962 del 2008, ha sancito il diritto del lavoratore alla programmabilità del proprio tempo libero, da attuarsi attraverso una comunicazione preventiva, ed in un termine ragionevole, dei turni di lavoro da parte del datore di lavoro. E ciò a prescindere dall’esistenza di una disposizione specifica e dalla tipologia di rapporto di lavoro, e senza alcuna distinzione tra lavoro part-time e lavoro full-time

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “nei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza …. ne consegue che se è evidentemente consentito al datore di lavoro … organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza del lavoratore con un ragionevole anticipo così da consentire loro una programmazione del tempo di vita” (Cass., sent. n. 12962 del 21 maggio 2008).

Tale principio è stato poi ribadito dalla suprema Corte nella pronuncia n. 21562 del 2018 dove si è affermato che: “Anche a prescindere dalla esistenza di norme di legge o di contratto che regolino dettagliatamente il lavoro in turni, tale obbligo (quello di comunicare con congruo anticipo i turni, n.d.r.) nasce dalla necessità di eseguire con correttezza e buona fede le obbligazioni nascenti dal contratto. La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia, tra l’altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, ……. (cfr. Cass. 04/03/2003 n. 3185)” [Cass. Sent. 21562 del 3 settembre 2018].

Recentemente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità della condotta del datore di lavoro che effettua una variazione dei turni di lavoro poche ore prima dell’entrata in servizio del lavoratore, mutando parzialmente il proprio precedente orientamento.

Infatti con la sentenza n. 10868 del 23 aprile 2021, la Suprema Corte ha statuito che è legittima la condotta dell’azienda che comunica il cambio turno al dipendente anche poche ore prima dell’entrata in servizio, a condizione però che lo scarso preavviso sia compensato con un maggior riposo.

Nel caso di specie infatti, il datore di lavoro aveva bilanciato il disagio patito dal lavoratore a causa del poco preavviso, riconoscendo un maggior numero di ore di riposo, secondo le disposizioni previste dal contratto collettivo applicato in azienda, circostanza questa che escludeva qualsiasi illegittimità della condotta datoriale.

L’insegnamento pratico che è possibile ricavare dalla citata sentenza della Cassazione è quello innanzitutto di attenersi alla disciplina eventualmente contenuta negli accordi collettivi nonché di limitare i cambi turno senza adeguato preavviso, ma al più compensando tali variazioni dei turni con l’attribuzione al lavoratore in questione di maggiori ore di riposo, anche al fine di minimizzare il rischio di un eventuale contenzioso.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 16 giugno 2021


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