Particolarità dei permessi studio nel Contratto Commercio | ADLABOR

Il nostro ordinamento tutela il lavoratore che intenda potenziare la propria posizione lavorativa e culturale, frequentando corsi di studi. A tal fine, l’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) dispone che «I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali», prevedendo così agevolazioni e temperando, almeno in parte, gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro.

La disciplina contrattuale integra quella legale sopra descritta. Per quanto riguarda, ad esempio, il CCNL Commercio Confcommercio, l’art. 166 CCNL dispone che: «In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 158 ovvero, ove esauriti, dalle ferie». Il datore di lavoro potrà dunque concedere al lavoratore studente dei congedi retribuiti avendo la facoltà di dedurli o dai permessi individuali (ex art. 158 che regola più nello specifico i permessi retribuiti) o, qualora siano esauriti, dalle ferie.

L’articolo prosegue poi specificando che: «Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla Legge 20.5.1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova)». Al lavoratore studente spetteranno così, oltre ai permessi di cui al primo comma, ulteriori 5 giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative all’anno) per la preparazione degli esami. Tali permessi saranno retribuiti solo previa presentazione, da parte del lavoratore, della documentazione ufficiale degli esami sostenuti.

Il successivo art. 171 CCNL, invece, si occupa più specificamente del DIRITTO ALLO STUDIO, precisando che: «Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31.12.1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19.1.1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute». Tale primo comma evidenzia il fatto che anche gli studenti iscritti ad una università telematica (purché legalmente riconosciuta) hanno diritto ad usufruire di tali permessi.

«I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1.10.1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno». I Lavoratori studenti potranno dunque richiedere permessi per massimo 150 ore in un triennio – potendo comunque usufruirne anche in un solo anno, come specifica nelle ultime righe il secondo comma – nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Questo monte ore globale viene calcolato, all’inizio di ogni triennio, moltiplicando le 150 ore per un fattore (che è pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva all’inizio del triennio).

«I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma». Tale comma evidenzia il fatto che il numero di lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva non dovrà superare il 2% della complessiva forza lavoro aziendale (e quindi non il 2% dell’unità produttiva) alla data di cui al comma precedente, e cioè all’inizio del triennio.

In questo modo, però, le aziende con meno di 50 dipendenti non potrebbero concedere, agli studenti lavoratori, permessi per studio poiché il 2% rappresenta un dato inferiore all’unità. In deroga a tale disposizione interviene il quarto comma dell’art. 171 CCNL, il quale prevede che «Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno», così che anche nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti sia comunque riconosciuto il diritto allo studio ad un lavoratore nel corso dell’anno.

«In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività».

«Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito». Tale previsione comporta che al lavoratore studente siano riconosciute le ore di permesso retribuito solamente dando prova di aver frequentato, anche in ore che non coincidono con l’orario di lavoro, il doppio delle ore di permesso richieste (e dunque, ad esempio, sfruttando le ferie). Nel caso in cui il Lavoratore non dia prova di ciò, le ore di permesso non potranno essere considerate come permesso retribuito.

«A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre». Le modalità di preavviso (tramite domanda scritta all’azienda) devono quindi essere concordate tra Datore e Lavoratore, in un termine che comunque non è inferiore al trimestre.

«Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 3 e comma 5 del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti comma 3 e 5, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno». Se il numero di richiedenti è tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o comunque fa insorgere problemi legati alla garanzia del normale svolgimento dell’attività, sarà la direzione a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri indicati dall’articolo per poter individuare i beneficiari dei permessi e la misura delle ore assegnabili a ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al comma 1, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo».


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