Successione di contratti di somministrazione e a tempo determinato: nullità del patto di prova | ADLABOR

E’ nullo il patto di prova apposto ad un contratto a termine se è stato preceduto da contratti di lavoro in somministrazione

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2146 dell’11 agosto 2017, ha ritenuto illegittimo il patto di prova apposto ad un contratto a tempo determinato, dopo che fra la medesima lavoratrice e il datore di lavoro era già intercorso un rapporto di lavoro in somministrazione.

Consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti elaborato il principio per cui la causa del patto di prova è quella di tutelare l’interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, sicché detta causa risulta insussistente ove la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazione resa dal lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro (ex multiis Cass. n. 15059/2015; 6001/2015; 4466/2015).

È stato altresì precisato che tale principio è applicabile ogniqualvolta il prestatore venga chiamato a svolgere la medesima attività, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti stipulati in successione (Cass. n. 15960/2005 con riferimento a fattispecie di contratto di lavoro autonomo e poi subordinato) nonché la diversa denominazione delle mansioni (Cass. n. 17371/2015).

Nonostante, la particolare natura della somministrazione di lavoro, il Tribunale di Milano ha ritenuto che i principi sopra richiamati debbano trovare valida applicazione anche nell’ipotesi di pregresso contratto di somministrazione.

Secondo la sentenza citata “…tenuto conto che il contratto di somministrazione è stato prorogato per ben due volte, con durata complessiva pari ad oltre un mese e mezzo, valutate altresì, da un lato, la natura sostanzialmente elementare delle mansioni svolte dalla ricorrente nell’ambito di entrambi i contratti (cameriera ai piani) e, dall’altro, la pacifica circostanza che la lavoratrice fosse, ab initio già entrata in contatto con tutti i soggetti rimasti, poi, suoi interlocutori e referenti anche all’esito del mutamento di contratto, reputa chi scrive che il patto di prova apposto al contratto a tempo determinato sia illegittimo”, avendo avuto la Società ampio modo di verificare l’attitudine professionale e personale della lavoratrice prima somministrata e successivamente assunta con contratto di lavoro  a termine.

“Diversamente opinando, non si comprenderebbe il motivo per il quale la società convenuta, al termine della somministrazione, abbia poi deciso di instaurare un rapporto di lavoro diretto con una persona, in realtà, ritenuta non idonea”.

Analizzando la pronuncia, si ricava che costituiscono elementi per valutare la legittimità o meno del patto di prova apposto ad un rapporto di lavoro, stipulato successivamente ad una somministrazione di lavoro presso il medesimo utilizzatore/datore di lavoro, non solo la durata del periodo in cui il lavoratore è stato somministrato, ma anche al natura e la complessità delle mansioni svolte, oltre che gli avvenuti contatti con i superiori gerarchici, che devono risultare di entità tale da aver permesso una verifica  non solo  della prestazione del dipendente, ma anche del comportamento e della professionalità complessiva del lavoratore.

A cura di Francesco Bedon

 


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