RSPP: guida completa alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione | ADLABOR

Il D.lgs. 81/2008 definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP)  come la  persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all’articolo 32 della stessa legge) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Requisiti per l’accesso sono disciplinati all’art. 32

  1. Titolo di studio non inferiore al diploma e l’ attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura .
  2. Dimostrare,se non in possesso del titolo di studio, di aver svolto la funzione di RSPP da almeno sei mesi, previo svolgimento dei corsi di formazione appositi alla data del 13 Agosto 2003.
  3. Per la laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 cioè lauree in ingegneria, architettura e professioni sanitarie della prevenzione è previsto l’ esonero dalla frequenza ai corsi di formazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro previsti all’ art 32 comma 2 primo periodo.

L’elenco completo delle lauree esonerate è presente nel:

  • Decreto ministeriale del 16/03/2007 – N. 26940
  • Decreto ministeriale del 04/08/2000 – N. 1096200
  • Decreto ministeriale del 02/04/2001 – N. 15173

La designazione del RSPP in assenza di tali requisiti è inefficace (Cass. n. 20682/2014)

Percorso formativo RSPP

Il percorso è strutturato in 3 moduli: A,B,C.

MODULO A: ha una durata complessiva d 28 ore ed è propedeutico agli altri moduli e costituisce la formazione base.

MODULO B: ha una durata complessiva di 48 ore per tutti i settori produttivi; per il settore chimico e petrolchimico è previsto però un’integrazione specialistica di 18 ore (SP4).

MODULO C : ha una durata complessiva di 24 ore ed è un corso di specializzazione riservato alla figure del RSPP.

Inoltre, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato- regioni. In particolare è previsto un aggiornamento quinquennale  di durata minima di 40 ore.

Compiti e funzioni sono disciplinati all’art. 33

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 ( indetta dal datore di lavoro periodicamente ovvero in caso di variazioni nell’esposizioni di rischi)

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 sul tema dei rischi e le procedure di prevenzioni rischi per la salute e la sicurezza.

Obblighi per le Società sono disciplinati all’art. 31

Gli addetti e rappresentanti per la protezione e prevenzione possono essere interni o esterni.

Nei casi previsti all’art. 31 comma 6 il RSPP deve essere interno alla Società, in particolare :

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto ovvero stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ovvero nell’ambito di impianti nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nel caso in cui si rientri in una di tali  ipotesi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione la legge prevede che sia interno.

Tenendo presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota 4 novembre 2014, n.24 (prot. n. 37/0018423 ) ha affermato che il RSPP si considera interno quando  a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.

il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Secondo l’art. 31 nel caso in cui  all’interno dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva, nessuno sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 è necessario il ricorso a persone o servizi esterni.

Fuori da questi casi il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentando i corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In particolare il datore può svolgere personalmente tale ruolo nei seguenti casi:

-Aziende artigiane fino a 30 addetti;
– Aziende industriali fino a 30 addetti ( sono escluse le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
– Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
– Aziende della pesca fino a 20 addetti;
– altre aziende fino a 200 addetti.

Incompatibilità per la nomina

Non sono previste particolari incompatibilità, però all’art. 34 è disciplinato che nelle ipotesi previste all’art. 31 comma 6 cioè le ipotesi di obbligatorietà dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, il datore di lavoro  non può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

All’art 2 del Dlgs 81/2008 il datore è definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”

Dunque per esemplificare non possono essere nominati RSPP il Presidente o un Consigliere Delegato.

Inoltre, non può essere nominato RSPP la figura identificata come RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) così come previsto  dalla  Cassazione – Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre 2006.

Formalità

Il datore deve procedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  La nomina deve risultare da atto scritto con data certa.

Inoltre, come prevede l’art. 28 della citata legge, nel documento di valutazione dei rischi deve essere contenuta l’indicazione del RSPP e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi inoltre tale documento deve essere sottoscritto ai soli fini della prova della data, dal RSPP e dal medico competente e dal RSL.

Sanzioni

L’art 55, prevede delle sanzioni per il datore che non abbia provveduto alla nomina del RSPP. Il datore è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:

inoltre  è prevista una pena più severa che comporta  la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) cioè per le aziende dove è prevista la nomina obbligatoria del RSPP.

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Inoltre in caso di gravi e reiterate violazioni commesse dal datore in materia di tutela della salute e della sicurezza nel quale rientra la nomina del RSPP è prevista  anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. Per reiterazione si intende più  violazione della medesima indole da parte del medesimo soggetto.

A cura di Amanda Minoia

 


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