Buoni pasto e smart working | ADLABOR

Il lavoro agile, altresì detto smartworking, è stato regolamentato nel nostro ordinamento nel 2017 ma la situazione emergenziale da Covid-19 ha accelerato l’applicazione di tale modalità di lavoro anche con alcune norme semplificatorie del procedimento di formalizzazione dei rapporti di lavoro agile. La normativa, ed in particolare l’art. 20, c. 1, d.lgs. n. 81/2017, stabilisce che Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51[1] del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”. Vi sono però alcuni istituti, quali la mensa o il servizio sostitutivo attraverso ticket restaurant, per i quali occorre verificarne la compatibilità con il lavoro da remoto.

Il Ticket Restaurant, però non fa parte della retribuzione del lavoratore, rappresentando piuttosto un benefit (al pari, ad esempio, della autovettura aziendale o del telefono cellulare), infatti l’art. 6 co. 3 d.l. 333/1992 (convertito con modificazioni nella legge 359/1992) esclude la connotazione retributiva del trattamento di mensa, in quanto servizio sociale dell’azienda predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, e, al successivo co. 4, fa salva la differente qualificazione convenzionale stabilita in sede di contrattazione collettiva[2].

In particolare il buono pasto è un beneficio attribuito dal datore di lavoro al dipendente, con la finalità di consentire a quest’ultimo di conciliare le esigenze di servizio con quelle personali, agevolando la fruizione dei pasti nei casi in cui non sia previsto un servizio mensa, così come stabilito dal D.M. 122/2017 che all’art. 1, lett. a,che definisce esplicitamente l’attribuzione di buoni pasto quale attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

A fortiori, anche la normativa fiscale non assoggetta, entro determinati limiti (Euro 4.00 per i ticket cartacei ed Euro 8.00 per i ticket elettronici, così come previsto dalla L. 160/2019 all’art. 1 co. 667, vigente dal 01.01.2020), i buoni pasto al regime previsto per le retribuzioni, qualificandoli come un bonus e dunque non concorrenti a formare il reddito da lavoro dipendente, così come sancito dall’art. 51, comma 2, lett. C, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi(D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986). Si tratta infatti di erogazioni di carattere assistenziale.

Stante la natura particolare dei buoni pasto occorre verificare la compatibilità del trattamento nei confronti dei lavoratori agili . In difetto di una regolamentazione specifica nell’ambito della normativa sullo smart working occorre valutare in concreto se la mancata attribuzione contrasti con la disciplina del lavoro agile (articolo 21 co, 1 Decreto Legislativo n. 81/2017)

In assenza di previsioni contrattuali collettive o accordi individuali si ritiene che si possa considerare legittimo non assegnare i Ticket Restaurant ai lavoratori per le giornate lavorate in modalità agile (da remoto). Pur tenendo presente l’aspetto della flessibilità e autonomia della prestazione, ovvero del numero di ore di lavoro eseguite in smart working, ciò che rileva è la possibilità per il Lavoratore di organizzare liberamente la propria attività lavorativa, non dovendo di conseguenza osservare fasce lavorative precise e potendo quindi interrompere l’attività, per godere della pausa ( pranzo) quando meglio gli aggrada mentre nel caso di lavoro in azienda l’utilizzo dell’intervallo mensa è, in un certo senso, sottoposto ad imposizione datoriale.

Inoltre, anche se in ambito pubblico, la Funzione Pubblica, nella circolare del 1° aprile 2020, n. 2, ha chiarito che il personale in smart working non ha automaticamente diritto all’erogazione dei buoni pasto, in quanto si tratta di una determinazione di competenza delle singole amministrazioni, su confronto con le organizzazioni sindacali.

La verifica dell’obbligo di riconoscere il buono pasto ai lavoratori agili deve essere effettuata attraverso l’esame della contrattazione collettiva del settore di appartenenza oltre, naturalmente sulla sussistenza di pattuizioni individuali: riportiamo di seguito il richiamo ad alcune norme contrattuali collettive dalle quali si evince, anche per esclusione, quale sia il trattamento del servizio mensa ovvero dei buoni pasto in caso di lavoro da remoto.

 

Contratto collettivo

Disposizione
Assicurazioni

– Art. 102, Buoni pasto

Ai lavoratori/trici viene corrisposto un «buono pasto» per ogni giornata intera di effettiva presenza.
Autorimesse

e noleggio

autoveicoli

– Articolo Unico, Lavoro agile –

Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l’indennità di mensa ove esiste, ovvero il ticket restaurant, ovvero, in caso di prestazioni in altra sede aziendale, la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti.
Chimici

– Art. 4, Svolgimento della prestazione di lavoro –

Per la giornata di SW l’azienda non fornirà il servizio mensa né servizi sostitutivi (buono pasto).
 

Consorzi di Sviluppo

– Art. 70,

Indennità di mensa

Gli Enti, tenuto conto delle caratteristiche dell’organizzazione del servizio, della distribuzione dell’orario di lavoro, istituisconoun servizio mensa, con servizio diretto, o mediante convenzione con terzi oppure l’adozione di buoni pasto o ticket restaurant. Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore.
Credito

– Art. 11,

Lavoro Agile –

Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa in modalità agile è prestata presso altra sede/hub aziendale;
 

Edili

– Art. 9, Buono pasto –

Ai lavoratori che prestino la loro opera in cantieri non in regime di trasferta (così come definita al co. 1 dell’art. 7) e, per motivi organizzativi aziendali, siano impossibilitati a recarsi al proprio domicilio per consumare il pasto, l’azienda riconoscerà una indennità di buono pasto giornaliero
Energia

– Art. 4, Svolgimento della prestazione di lavoro –

Per la giornata di SW l’azienda non fornirà il servizio mensa né servizi sostitutivi (buono pasto).
 

 

 

Idraulico Agraria

– Art. 24, Buoni pasto –

Le parti potranno concordare che il servizio mensa possa essere assicurato anche tramite la consegna ai dipendenti di buono pasto sostitutivo.Nel caso in cui il servizio mensa venga fruito tramite buono pasto sostitutivo il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana da attribuire nelle giornate in cui venga effettuato il rientro pomeridiano che, dopo la pausa, di durata non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, prosegua per almeno 2 ore.
Laboratori di Analisi

– Art. 109, Indennità sostitutiva del servizio di mensa –

L’indennità sostitutiva del servizio mensa, ovvero il Ticket Restaurant, è attribuito a ciascun lavoratore per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro di durata superiore alle 4 ore.
Vigilanza Privata

–  Articolo Unico,

Buono Pasto –

L’importo del buono pasto (ticket) è da riconoscere a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna differenza e/o deroga, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

 

NB. Durante l’emergenza sanitaria COVID-19 le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato il tema dei buoni pasto per i lavoratori agili affermando che i lavoratori, che stanno prestando la loro opera da remoto a causa della sospensione dell’attività nei locali aziendali a seguito delle disposizioni governative per far fronte all’emergenza sanitaria, non integrino la fattispecie dello smart working e, dunque, abbiano diritto a mantenere il welfare aziendale (in primis i buoni pasto).

In particolare, i Sindacati ritengono che i lavoratori si trovino, in questo momento, in una particolare circostanza:sono costretti ad operare da remoto (spesso anche attraverso l’uso di apparecchiature digitali di loro proprietà), e, altresì, sono sprovvisti di appositi accordi individuali. L’emergenza sanitaria ha imposto al legislatore di semplificare le procedure di concessione ed attuazione del lavoro agile e, al fine di soddisfare questa esigenza di celerità, quasi tutti i lavoratori ora si trovano a svolgere la propria mansione in una forma ibrida di lavoro da casa, non specificamente regolato. Il problema, sottolineano i sindacati dei lavoratori, è che (i pochi) accordi che regolano lo smart working sono antecedenti all’emergenza sanitaria e nessuna di queste intese tra aziende e sindacati prevedeva che tutti i dipendenti fossero costretti a lavorare da casa.

Secondo i Sindacati, dunque, non si tratta di lavoratori agili ma di lavoratori che, per circostanze a loro non imputabili e che non dipendono da una loro scelta, sono costretti a prestare la propria opera lontano dalle sedi aziendali; come conseguenza le Organizzazioni affermano che i buoni pasto debbano in ogni caso essere riconosciuti.

Al momento, non risulta siano state rilasciate dal Governo indicazioni né interpretazioni e nessun Giudice si è sino ad ora pronunciato.

 _______________________________________________________________________________________________________

[1]L’art. 51, d.lgs. n. 81/15 cit. si riferisce a “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

[2] Anche la Giurisprudenza ha convalidato tale interpretazione che esclude il carattere retributivo dei Ticket Restaurant, evidenziando che essi presentano un nesso meramente occasionale col rapporto di lavoro e rappresentano un’agevolazione di carattere assistenziale. Ex multis V. Cass. 1° dicembre 1998, n. 12168, MGL, 1999, 56; in senso conforme Cass. 17 luglio 2003, n. 11212, NGL, 2004, 51; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087, MGC, 2008, 7-8, 1191; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290, MGC, 2012, 7-8, 1030 e, più recentemente, Cass. 6 luglio 2015, n. 13841, Ilgiuslavorista.it 2015, 27 ottobre.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!