Terzo settore | ADLABOR

Anche per le attività solidaristiche sono previste le prestazioni delle persone fisiche che possono configurarsi in attività volontarie, senza corrispettivo, ma anche il lavoro subordinato o autonomo secondo specifici parametri e condizioni. Sono previste anche delle deducibilità fiscali per le persone giuridiche che effettuano delle erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Con l’espressione Terzo settore si identificano tutti quegli Enti che si pongono in alternativa rispetto al Pubblico e al Mercato perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro; si possono, ricondurre a tale categoria sia i soggetti che per la loro qualifica soggettiva, sono considerati ETS di diritto sia quei Enti di natura privata che operano sempre senza scopo di lucro in una delle attività di interesse generale e sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con la Legge del 6 giugno 2016 n. 106 si è delegato il Governo a revisionare la disciplina del codice civile in materia di associazioni senza scopo di lucro, riordinare la materia del Terzo settore e rivedere le norme in materia di impresa sociale e servizio civile.

Tale delega è stata in parte attuata tramite l’adozione di diversi Decreti legislativi:

  • lgs. 117/2017 sul Codice del Terzo settore modificato dal D.lgs 105/2018
  • lgs 112/2017 sulle Imprese sociali modificato dal D.lgs 95/2018
  • lgs 40/2017 sul Servizio civile universale modificato dal D.lgs 43/2018
  • lgs 111/2017 sul Cinque per mille

In primis all’art.4 del D.lgs 117/2017  delinea una nozione unitaria di  Enti del Terzo settore (ETS) i quali possono essere suddivisi in ETS tipici o nominati ovvero ETS atipici:

  • I primi sono:
  1. Organizzazioni di volontariato (ODV);
  2. Associazioni di promozione sociale (APS);
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali;
  5. Reti associative e reti associative nazionali;
  6. Società di mutuo soccorso.
  • I secondi sono:
  1. Associazioni riconosciute e non;
  2. Fondazioni;
  3. Altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Gli ETS devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale in modo tale che l’ attività posta in essere dall’ ente, diventi un requisito costitutivo e identificativo dello stesso.

Gli ETS inoltre, ad eccezione delle imprese sociali e le cooperative sociali,  sono tenuti a svolgere in maniera prevalente o esclusiva una delle attività elencate all’art. 5[1] D.lgs 117/2017   in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Possono svolgere, altresì attività diverse da quelle dell’art.5 a condizione che :

  1. L’atto costitutivo o lo statuto lo consentano
  2. Siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale [2]

Infine, tra i requisiti costitutivi, vi è l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore (RUN) e solo tramite questo onere possono ottenere la qualifica di Ente del terzo settore e i relativi benefici. Il RUN è un registro unico che supera i diversi registri speciali, pubblico perché  sono riportate le principali informazioni, le modifiche, rendiconti e bilanci degli ETS  rendendo tali dati opponibili ai terzi, infine trasparente poiché tutte le informazioni sono consultabili on-line diventando cosi uno strumento fondamentale per i donatori.

Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina degli ETS attiene ai regimi fiscali e alle agevolazioni sia a sostegno degli ETS ma soprattutto per i soggetti persone fisiche ovvero persone giuridiche che effettuano delle erogazione a favore di questi Enti.

Tra le principali agevolazioni si possono ricordare:

  • REGIME FORFETTARIO DEL REDDITO DI IMPRESA previsto all’art.80 D.lgs 117/2017 per le attività commerciali degli ETS non commerciali [3]cioè si può determinare il reddito in modo forfettario applicando dei coefficienti reddituali privilegiati o meglio delle percentuali variabili dal 5% al 17% in base all’attività svolta e ai ricavi conseguiti dall’ente.

Per esemplificare se un ETS svolge un’attività di prestazione di servizi con ricavi pari a 130.000, su tale cifra viene applicato il coefficiente del 7% , risultando così la base imponibile di 9.100€.

Suddetto regime forfettario ha delle specificità per quanto attiene alle ODV e APS come previsto dall’art.86 D.lgs 117/2017. In primo luogo, la disciplina è applicabile a prescindere dalla natura non commerciale dell’ Ente ma pone, invece un limite per l’applicazione di questo speciale regime di 130.000 €. I coefficienti redditività  sono 1% dell’ammontare dei ricavi percepiti per le ODV e il 3% dell’ammontare dei ricavi percepiti per le APS. Infine sono presenti, a differenza degli altri ETS, delle agevolazioni sull’IVA esplicitate al comma 7 dell’art.86 D.lgs 117/2017.

 

  • SOCIAL BONUS è una misura prevista all’art.81 lgs 117/2017 che incentiva i soggetti ad effettuare donazioni in denaro in favore degli ETS, prevedendo a fronte di una erogazione liberale un credito di imposta pari al 65% dell’erogazione per le persone fisiche e il 50% per gli enti ovvero società.

Tale beneficio è previsto solo a favore degli ETS che presentino al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di beni immobili pubblici non utilizzati ovvero beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata i quali vengono assegnati agli ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale in modalità non commerciale.

Il bonus viene riconosciuto con delle limitazioni:

  1. Per le persone fisiche e enti non commerciali è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile
  2. Per i soggetti titolari del reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito di imposta viene  ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Dunque esemplificando se una Società di capitali ha un reddito di impressa annuo di 6.000.000€ potrà effettuare una donazione verso un ETS per ottenere il Social Bonus nel limite massimo di 30.000€: in tal caso il suo credito di imposta sarà di 15.000€ distribuiti in 5.000€ per tre quote annuali.

  • IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI sono previste nell’art. 82 lgs 117/2017  il quale viene applicato per tutti gli ETS con l’unica esclusione delle imprese sociali in forma di società di capitale, esso :
  1. Pone in essere un trattamento organico della disciplina fiscale, prima disarticolata su diverse leggi speciali;
  2. Prevede delle esenzioni dai tributi immobiliari per gli immobili utilizzati dagli ETS per svolgere l’attività istituzionale;
  3. Identifica delle agevolazioni sulle imposizioni indirette su atti e trasferimenti immobiliari.

Tra i principali tributi presi in considerazione nella disposizione vi sono:

  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Imposta di registro
  • Imposte ipotecaria e catastale
  • Imposta di bollo
  • IMU
  • TASI
  • Tributi locali
  • IRAP
  • Imposta sugli intrattenimenti
  • Tassa sulle concessioni governative
  • DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI sono previste all’ art. 83 lgs 117/2017 per i soggetti persone fisiche ovvero persone giuridiche che effettuano donazioni a favore degli ETS con la sola esclusione delle imprese sociali in forma societaria.
  1. La persona fisica che effettua una erogazione :

Può detrarre andando ad abbattere direttamente l’imposta lorda  un importo pari al 30% degli oneri per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali  per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 € , elevato al 35 % per le erogazioni a favore delle ODV.

Può dedurre, andando ad abbattere il reddito complessivo , l’erogazione nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato.

  1. La persona giuridica che effettua una erogazione:

Può dedurre, andando ad abbattere il reddito complessivo , l’erogazione nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato.

Esemplificando se un’impresa ha un reddito di 2.000.000€, può dedurre la donazione verso un ETS nel limite del 10% dunque 200.000€, andando a risparmiare sull’IRES calcolata con l’aliquota del 24% 48.000€.

Un altro aspetto rilevante negli ETS è il rapporto tra volontari e dipendenti.

Gli ETS possono avvalersi, nell’ambito della loro attività, di volontari che devono iscrivere in un apposito registro. La definizione di volontario è presente all’art. 17 del D.lgs. 117/2017 secondo la quale il volontario e’ una persona che liberamente svolge un’ attività mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro esclusivamente per fini solidali. La gratuità è l’aspetto predominante del rapporto di volontariato, infatti il volontario non può essere retribuito per il suo  servizio, potendo, tutt’al più essere rimborsato di quanto effettivamente speso.

Inoltre, salvo determinate eccezioni , la qualità di volontario e’ incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato , autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario e’ socio , associato ovvero tramite il quale svolge la propria attività volontaria.  Nonostante i connotati di gratuità e spontaneità della prestazione, rimane in ogni caso in capo all’ente l’onere assicurare i volontari contro:

  1. gli infortuni e le malattie connessi all’attività di volontariato;
  2. la responsabilità civile verso i terzi.

La disciplina ora descritta è integrata dalle norme specifiche dei singoli soggetti ETS:

  • In particolare le ODV e le APS per lo svolgimento delle loro attività devono avvalersi in modo prevalente dell’attivita’ di volontariato dei propri associati.
  • Invece l’impresa sociale può ricorrere a volontari ma in numero non superiore a quello dei lavoratori impiegati. I volontari dell’impresa sociale, inoltre, svolgono la loro attività in modo complementare e non sostitutivo rispetto ai lavoratori professionali impiegati.

Per quanto attiene ai lavoratori, è prevista la possibilità per gli ETS di assumere dei soggetti con delle specifiche limitazioni in primo luogo economiche e normative poiché il loro trattamento non può essere inferiore a quello previsto nel contratto collettivo e la differenza retributiva tra i lavoratori non può essere superiore al rapporto di 1:8 tra gli stessi.

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni autonome esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nel numero che occorre a qualificare o specializzare l’attività’ svolta. Inoltre , la quantità dei lavoratori impiegati nell’attività’ non può essere superiore al 50%  dei volontari.

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, anche dei propri associati, solo quando  sia necessario per lo svolgimento dell’attività’ di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività’ non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati.

[1]  Elencazione tassativa ma aggiornabile con D.P.C.M.

[2]  I criteri e i limiti delle attività secondarie saranno identificate con un Decreto del Ministero del Lavoro e delle       politiche sociali, invece la strumentalità deve essere intesa come reinvestimento nei fini istituzionali.

[3] La distinzione tra attività commerciali e non degli ETS è definita all’art.79 D.lgs 117/2017, il quale da rilievo al    criterio della prevalenza dell’attività svolta.


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