Accertamento dello stato di tossicodipendenza del lavoratore – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 – art. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

                             Art. 125. 
          
            Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 
  1. Gli  appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori  destinati  a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e  la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della  sanita',
sono sottoposti,  a  cura  di  strutture  pubbliche  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e a spese  del  datore  del  lavoro,  ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1  determina  anche  la  periodicita'
degli accertamenti e le relative modalita'. 
  3. In caso di accertamento dello  stato  di  tossicodipendenza  nel
corso del rapporto di lavoro il datore di  lavoro  e'  tenuto  a  far
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione  che  comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi  1  e
3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto  da  due  a  quattro
mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta
milioni.

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