Divieto d’indagini sullo stato di salute – DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GU Serie Generale n.235 del 09-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159).

 

                                 Art. 10.
   Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

  1.  E'  fatto  divieto  alle  agenzie  per  il  lavoro e agli altri
soggetti  pubblici  e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di
preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al
credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato
matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza,
all'origine  nazionale,  al  gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche'  ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,
a  meno  che  non  si  tratti  di  caratteristiche che incidono sulle
modalita'   di   svolgimento   della   attivita'   lavorativa  o  che
costituiscono  un  requisito  essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento  dell'attivita'  lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare  dati  personali  dei  lavoratori che non siano strettamente
attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non possono in ogni caso
impedire  ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi  o  azioni  mirate  per  assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.

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