Sanzioni specifiche- art. 38 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 – art. 55 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

                             Art. 38.
                        (Disposizioni penali)

  Le  violazioni  degli  articoli  2,  5, 6, e 15,
primo  comma,  lettera  a),  sono  punite,  salvo  che  il  fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un
milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
  Nei  casi  piu'  gravi  le  pene  dell'arresto  e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
  Quando,  per  le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel  primo  comma  puo'  presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
  Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.






DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 – Suppl. Ordinario n. 108)

 

                             Art. 55. 
          (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) 
 
  1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi  o  con  l'ammenda  da
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: 
    a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 
    b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio  di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera
b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 
  2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a),  si  applica  la  pena
dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa: 
    a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g); 
    b) in aziende in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono  i
lavoratori a rischi biologici  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,  e  da
attivita'  di  manutenzione,  rimozione  smaltimento  e  bonifica  di
amianto; 
    c) per le attivita' disciplinate  dal  Titolo  IV  caratterizzate
dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro
non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 
  3. E' punito con l'ammenda da 2.000  a  4.000  euro  il  datore  di
lavoro che adotta il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo  28,  comma
2, lettere b), c) o d), o senza le modalita' di cui all'articolo  29,
commi 2 e 3. 
  4. E' punito con l'ammenda da 1.000  a  2.000  euro  il  datore  di
lavoro che adotta il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo  28,  comma
2, lettere a), primo periodo, ed f). 
  5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
    a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da  750  a
4.000 euro per la violazione degli  articoli  3,  comma  12-bis,  18,
comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43,  commi  1,  lettere
a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; 
    b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000  a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); 
    c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200  a
5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,  lettere  c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,  43,  comma  1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; 
    d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere  a),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima  pena
si applica al soggetto che  viola  l'articolo  26,  commi  3,  quarto
periodo, o 3-ter. 
    e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per  la  violazione  degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4; 
    f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro
per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41,  comma
3; 
    g) con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.000  a  4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma  1,  lettere  r),  con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; 
    h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800  euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un  giorno,  e  dell'articolo
25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo  35,  comma
5; 
    i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100  a  500  euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma
8; 
    l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro  in
caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa). 
  6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento  agli  infortuni  superiori  ai   tre   giorni,   esclude
l'applicazione   delle   sanzioni   conseguenti    alla    violazione
dell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124. 
  6-bis.  In  caso  di  violazione  delle   disposizioni   previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,  commi  1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori
gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione  sono
triplicati.

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