Detassazione Retribuzione di Produttività (Accordo Interconfederale Confindustria 24 Aprile 2013)

Addì 24 aprile 2013 in Roma

Tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL, CISL e UIL

Premesso che

le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013

Convengono

in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 -che prevede l’applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale -che l’allegato accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l’incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Nel definire il presente accordo, le parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure per l’efficacia delle intese modificative.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Allegato

(Bozza)

Addì …………….. in ………… .

Tra

Associazione territoriale di Confindustria

e

C.G.I.L. territoriale, C.I.S.L. territoriale U.I.L. territoriale,

Premesso
  • che l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d’imposta 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
  • che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013;
  • che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 201 3;
  • che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

si conviene quanto segue:

  1. per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di ……………, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono -con l’assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria, aventi competenza sindacale -stipulare accordi aziendali -che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
  2. fermo il contenuto dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l’efficacia delle intese modificative, per l’anno 2013, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio di …………….., che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l’agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive -così come previste nella circolare n. 15/2013 -erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
  3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia o dal territorio di. ………., che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013;
  4. l’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
  5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtè di contratto di somministrazione;
  6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
  7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. (associazione di CONFINDUSTRIA)
p. la CGIL
p. la CISL
p. la UIL


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