Igiene e Sicurezza del Lavoro (Enti Bilaterali Piccole Imprese – Accordo Interconfederale 27 Ottobre 1995)

ACCORDO INTERCONFEDERALE SUGLI ORGANISMI BILATERALI 27 ottobre 1995

tra

CONFAPI e CGIL, CISL e UIL

PARTE PRIMA

Ruolo, compiti e funzioni degli organismi bilaterali
Ente bilaterale nazionale

Entro il 25 novembre 1995 all’ interno dell’ Enfea, Ente nazionale formazione e ambiente, di cui all’ accordo interconfederale 31 marzo 1995, è costituita una apposita sezione paritetica per l’ ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della CONFAPI e da 6 rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
La sezione nazionale ambiente e sicurezza ha i seguenti compiti:

  1. promuovere la costituzione degli organismi paritetici territoriali, di cui all’ Art. 20 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e coordinarne l’ attività;
  2. promuovere la formazione per i componenti degli Enti e/o degli organismi paritetici territoriali;
  3. elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del lavoro e della sanità in applicazione dell’ Art. 22, comma 7 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
  4. promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’ applicazione della normativa;
  5. promuovere l’ attuazione dell’ Art. 118, comma 2 del trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, a enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;
  6. promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell’ igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della UE e di enti pubblici e privati nazionali;
  7. favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle piccole e medie industrie, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’ UE e nazionali;
  8. valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
  9. ricevere dagli organismi regionali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco.

Sono fatti salvi gli organismi paritetici costituiti, alla data di stipula del presente accordo, dalle Unioni di categoria della CONFAPI e Federazioni di CGIL, CISL, UIL nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali organismi svolgono l’ attività
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Enti e organismi paritetici territoriali ex Art. 20 D. Lgs. n. 626

Enti bilaterali regionali

Entro il 25 novembre 1995 all’ interno degli enti regionali, di cui all’ accordo interconfederale 31 marzo 1995 sarà costituita una apposita sezione paritetica per l’ ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della CONFAPI e da 6 rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
La sezione regionale per l’ ambiente e la sicurezza ha i seguenti compiti:

  1. favorire la conoscenza delle linee guida, predisposte dalla sezione paritetica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio;
  2. elaborare, tenendo conto delle linee guida della sezione paritetica nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’ Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche;
  3. promuovere il coordinamento degli organismi paritetici provinciali;
  4. svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici provinciali facendo riferimento, qualora ritenuto necessario di comune accordo tra le parti, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia ed ingegneria, concordemente scelti dalle parti stesse;
  5. ricevere dagli organismi provinciali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco.

Le sezioni regionali per l’ ambiente e la sicurezza sono, su richiesta delle parti, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all’ Art. 20 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 che avverrà con le stesse modalità previste per la prima istanza; la relativa procedura dovrà concludersi entro 30 giorni.
bilaterali regionali di cui all’ A.I. 31 marzo 1995 si procederà alla costituzione di una commissione paritetica per l’ ambiente e la sicurezza con le stesse competenze dell’ ente bilaterale regionale, che confluirà nell’ ente bilaterale regionale medesimo appena questo sia costituito.
Le parti stipulanti il presente accordo potranno concordare, in relazione a particolari situazioni locali, aggregazioni pluriregionali ai fini della costituzione dell’ ente bilaterale regionale e relativa sezione per l’ ambiente e la sicurezza.

Organismi paritetici provinciali

A livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, saranno costituiti entro il 31 gennaio 1996 organismi paritetici composti da tre rappresentanti dell’ API e da tre rappresentanti di CGIL, CISL, UIL (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.
Gli organismi paritetici di cui al precedente comma hanno i seguenti compiti:

  1. promuovere l’ informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
  2. proporre agli enti bilaterali regionali i fabbisogni specifici del territorio, connessi all’ applicazione del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
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  3. ricevere i verbali con l’ indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto e trasmettere alla sezione regionale l’ elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
  4. sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull’ applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all’ Art. 20 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’ organismo paritetico il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
    L’ organismo paritetico:
  5. deve esaurire l’ esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’ organismo;
  6. assume le proprie decisioni all’ unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentante le organizzazioni stipulanti – CONFAPI e CGIL, CISL, UIL – almeno da un rappresentante ciascuna;
  7. redige motivato verbale dell’ esame e delle decisioni prese.

Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l’ ente bilaterale regionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con la stessa modalità e nei termini di cui sopra. Le parti interessate (azienda, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Dichiarazione delle parti

Le riunioni delle sezioni nazionale e territoriali saranno valide a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni organizzazione; le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.
Qualora la contrattazione nazionale di categoria preveda organismi paritetici con funzioni inerenti l’ igiene, la sicurezza sul lavoro e l’ ambiente, le parti stipulanti i c.c.n.l., potranno armonizzare tali organismi al presente accordo.

PARTE SECONDA

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nelle aziende o unità produttive aderenti alla CONFAPI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente accordo, sono promosse le iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’ elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai fini dell’ applicazione delle classi dimensionali previste dal citato articolo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati pro-quota.

Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti

Le associazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori definiranno le iniziative idonee per l’ informazione e l’ effettuazione della elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l’ espletamento dei compiti previsti dall’ Art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all’ anno nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti e 30 ore all’ anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L’ utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla direzione dell’ azienda con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’ azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l’ espletamento degli adempimenti previsti dall’ Art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lettere b), c), d), g), i), l).
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Dichiarazione delle parti

Le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti il presente accordo, qualora comunemente ne abbiano valutato l’ opportunità, previa intesa con le associazioni e federazioni nazionali di categoria, aderenti alle confederazioni stipulanti, potranno individuare altre modalità di rappresentanza, previste dal D. Lgs. n. 626/1994.
Il rappresentante per la sicurezza farà comunque riferimento, per il caso di cui al comma precedente, all’ organismo paritetico provinciale.

Aziende o unità produttive con piè di 15 dipendenti

Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6 dell’ Art. 18 del D. Lgs. n. 626/1994; la contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire un diverso numero di rappresentanti.
L’ individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:

  1. nelle aziende in cui siano state elette le rappresentanze sindacali unitarie il rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l’ assemblea sarà valida purchè voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
  2. nelle aziende in cui le rappresentanze sindacali unitarie non siano state ancora costituite, pur essendo previste dai c.c.n.l., il rappresentante è eletto nell’ ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
  3. nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste al comma 1, punto 1) della presente parte seconda, di norma su iniziativa delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Per l’ espletamento dei compiti previsti dall’ Art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ad ogni rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
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L’ utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’ azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati a tali permessi le ore autorizzate per l’ espletamento degli adempimenti previsti dall’ Art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lettere b), c), d), g), i), l).
I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Dichiarazione delle parti

Gli effetti del presente accordo trovano applicazione anche per i rappresentanti già eletti alla data di stipula dell’ accordo stesso.

PARTE TERZA

Elezioni, durata ed espletamento dell’ incarico
  1. Elettorato attivo e passivo
    Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
    Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad accezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
  2. Modalità elettorali
    L’ elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
    Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale.
    Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
    Prima dell’ elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.
    Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale ed inviata all’ organismo paritetico provinciale.
  3. Durata dell’ incarico
    Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.
    Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60
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    giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l’ esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
    Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.
    In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
    Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell’ Art. 19 del D. Lgs. n. 626/1994 le tutele previste dalla legge n. 300/1970.
  4. Strumenti e modalità per l’ espletamento dell’ incarico
    In applicazione dell’ Art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il piè proficuo espletamento dell’ incarico.
    Il rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’ Art. 4, comma 2, custodito presso l’ azienda o lo stabilimento ai sensi dell’ Art. 4, comma 3.
    Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
    Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
    La consultazione preventiva di cui all’ Art. 19, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 verrà effettuata dall’ azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.
    Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
    Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’ avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
  5. Riunioni periodiche
    Le riunioni periodiche, di cui all’ Art. 11 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall’ azienda.
    Il rappresentante potrà richiederne un’ integrazione purchè riferita agli argomenti previsti dallo stesso Art. 11.
    Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano piè di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’ introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione.
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    Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale.

PARTE QUARTA

Formazione del rappresentante per la sicurezza

Il rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall’ Art. 22, comma 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, semprechè non l’ abbia già ricevuta.
La formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l’ utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti alla parte seconda, punto 1, comma 3 e punto 2, comma 3 del presente accordo e riguarderà:

  1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
  2. conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
  3. metodologie sulla valutazione del rischio;
  4. metodologie minime di comunicazione.

La contrattazione nazionale di categoria può individuare specifici contenuti della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento ai relativi comparti, in collegamento con la sezione paritetica nazionale per l’ ambiente e la sicurezza.
Qualora la contrattazione nazionale di categoria abbia già individuato o individuerà contenuti peculiari della formazione con riferimento alla specificità dei relativi comparti, le parti stipulanti i c.c.n.l., fermo restando la validità degli stessi, potranno armonizzare tali discipline ai contenuti del presente accordo.
Le ore di cui sopra assorbono, sino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.

VERIFICA

CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, entro il 31 dicembre 1996 esamineranno, in apposito incontro, lo stato di applicazione del presente accordo.
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