Tassazione agevolata per incrementi di produttività (Accordo Interconfederale 14 dicembre 2011)

ACCORDO QUADRO

TRA

CONFCOMMERCIO

E

FILCAMS- CGIL

FISASCAT- CISL

UILTUCS- UIL

Visto l’ articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.
Visto l’ articolo 5 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185.
Visto l’ articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per il 2010.
Visto l’ articolo 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Visto l’ articolo 1, comma 47, Legge 13 dicembre 201O, n. 220.
Visto l’ articolo 26, Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Visto l’ articolo 22, comma 6, Legge 12 novembre 2011, n. 183.

PREMESSO CHE

  • nel settore del Terziario di Mercato gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all’ applicazione di istituti quali il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turno, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’ innovazione ed efficienza organizzativa;
  • l’ Art. 1, comma 47, Legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha dato attuazione all’ Art. 53, comma 1, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’ andamento economico o agli utili dell’ impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
  • che l’ Art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’ Art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;
  • che il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall’ Art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’ Art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

CONVENGONO

che l’ accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l’ attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

CONFCOMMERCIO – Imprese per l’ italia

FILCAMS/CGIL
FISASCAT/CISL
UILTUCS/UIL

Roma, 14 dicembre 2011

ALLEGATO 1

Accordo tipo

Data, ….

Le Parti

Le Associazioni/Federazioni della Provincia di…

e

FILCAMS/CGIL
FISASCAT/CISL
UILTUCS/UIL

PREMESSO CHE

  • con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l’ Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell’ applicazione – per il periodo d’ imposta 2011 – dell’ imposta sostitutiva dell 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
  • l’ Art. 26 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’ Art. 22, comma 6, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
  • le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
  • qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Per l’ anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di………(regione/ provincia/ bacino) sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell’ Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’ andamento economico o agli utili dell’ impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall’ Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’ innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell’ Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’ azienda.

I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle R.S.A/R.S.U o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all’ Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

CONFCOMMERCIO – Imprese per l’ italia

FILCAMS/CGIL
FISASCAT/CISL
UILTUCS/UIL

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