Mobilità – cancellazione dalle liste (L. 23 Luglio 1991 n. 223 – art. 9)

Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175). – Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

ARTICOLO 9 – Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità (6)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 6, comma 4;

d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato ai sensi dell’articolo 8, comma 6 (1) ;

d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l’impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonché di quelli previsti dal comma 5-ter dell’art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (2).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non piè di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore (3).

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione . Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (4) (5).

4. La Commissione regionale per l’impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l’impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. I lavoratori di cui all’articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88(6).

(1) Lettera così modificata dall’articolo 4, comma 38, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 1996, n. 608.

(2) Lettera aggiunta dall’art. 2, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

(3) Vedi, anche, l’articolo 22, comma 5, lettera d), della L. 12 novembre 2011, n. 183.

(4) Comma così sostituito dall’art. 2, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451.

(5) Leggi Direzione provinciale del lavoro e Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687 .

(6) comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2, comma 71, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 22 – Trattamento economico e normativo.

– Omissis –

  1. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’Art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale (1).

(1) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Art. vedi il D.M. 12 luglio 2007.


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