Sicurezza sul lavoro: addestramento e formazione dei lavoratori (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2

Definizioni.

  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

    – (Omissis) –

    81. “addestramento”: complesso delle attivita’ dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’Art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

    – (Omissis) –

    – (Omissis) –

    5. Prendere le misure appropriate affinche’ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 12. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Art. 20

Obblighi dei lavoratori.

  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori devono in particolare:

    – (Omissis) –

    – (Omissis) –

    8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Art. 28

Oggetto della valutazione dei rischi.

– (Omissis) –

  1. Il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’Art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonchè, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

    – (Omissis) –

    – (Omissis) –

    6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita’ professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita’ della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (1).

3. Il datore di lavoro assicura, altresi’, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni gia’ in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e’ definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (A).

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro [e in azienda], un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono (2):

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori (3).

8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell’attivita’ di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3

dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalita’, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attivita’ di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e’ di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita’ dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo’ essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu’ di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (4).

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita’ di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e’ considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto (5).

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e’ riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalita’ di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e’ documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (6).

(1) Vedi anche l’Accordo 21 dicembre 2011, n. 221.

(2) Alinea modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(3) Comma inserito dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(4) Comma sostituito dall’articolo 23, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(5) Comma modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(6) Comma inserito dalll’articolo 32, comma 1, lettera d), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2013, n. 10356.

Art. 71

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia’ in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformita’ alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e’ previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita’ di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore (1).

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita’ particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’:

a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (2);

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinche’ (3):

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita’ di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento (4);

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte (5):

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi (6);

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivita’ (7);

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (8).

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unita’ produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo’ avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita’ di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita’ di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL puo’ avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro (9). (A).

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, , di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (10).

13-bis. Al fine di garantire la continuita’ e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo’ effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprieta’ o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (11).

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11 (12) .

(1) Comma modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(3) Alinea modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(4) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(5) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(6) Numero modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(7) Numero modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(8) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera c), numero 4), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(9) Comma modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, successivamente, sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera f), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e, da ultimo, modificato dall’ articolo 7, comma 9-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

(10) Comma modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. In riferimento al presente comma vedi il D.M. 11 aprile 2011.

(11) Comma inserito dall’articolo 11, comma 5, lettera b) del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.

(12) Comma modificato dagli articoli 1, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 maggio 2013, n. 18/2013.

Art. 73

Informazione, formazione e addestramento.

  1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche’ per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
    1. alle condizioni di impiego delle attrezzature;
    2. alle situazioni anormali prevedibili.
  2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche’ sui cambiamenti di tali attrezzature.
  3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
  4. Il datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita’ particolari di cui all’Art. 71, co. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
  5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche’ le modalita’ per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ della formazione.

Art. 77

Obblighi del datore di lavoro.

– (Omissis) –

– (Omissis) –

  1. Il datore di lavoro:
    1. assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
  2. In ogni caso l’addestramento e’ indispensabile:
    1. per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
    2. per i dispositivi di protezione dell’udito.

Art. 78

Obblighi dei lavoratori.

  1. In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 20, co. 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’Art. 77 commi 4, lettera h), e 5.
  2. In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 20, co. 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

– (Omissis) –

Art. 116

Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
(per lavori in cantieri temporanei o mobili)

– (Omissis) –

– (Omissis) –

  1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
  2. La formazione di cui al co. 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
    1. l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
    2. l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

Art. 169

Informazione, formazione e addestramento.
(per la movimentazione manuale dei carichi)

  1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro:
    1. fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
    2. assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita’ di corretta esecuzione delle attivita’.
  2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Art. 227

Informazione e formazione per i lavoratori.
(per lavori con sostanze pericolose)

– (Omissis) –

  1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
    1. dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
    2. informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identita’ degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
    3. formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
    4. accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
  2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
    1. fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’Art. 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
    2. aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.


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