Iscrizione nei registri (Decreto Ministeriale 26 Ottobre 2011)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 ottobre 2011 (in Gazz. Uff., 13 gennaio 2012, n. 10). – Modalita’ di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attivita’ di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

ARTICOLO 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «legge», la legge 3 maggio 1985, n. 204;

b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita’ produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133 del 2008;

e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;

f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

g) «apposita sezione del REA», la sezione prevista dall’articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

h) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

i) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;

l) «attivita’», l’attivita’ regolamentata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204;

m) «ruolo», il soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

n) «modelli», il modello «ARC» e il modello intercalare «REQUISITI», da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’articolo 14, comma 1 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B».

ARTICOLO 2 – Presentazione della SCIA

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese che esercitano attivita’ di agente o rappresentante di commercio presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attivita’ apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «ARC», sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’ impresa societaria.

2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche’ quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

ARTICOLO 3 – Dichiarazione di possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di idoneita’ previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attivita’ e’ attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC».

2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attivita’ per conto dell’impresa.

I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI».

ARTICOLO 4 – Svolgimento dell’attivita’ presso piu’ sedi o unita’ locali

1. L’impresa che esercita l’attivita’ in piu’ sedi o unita’ locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

2. Presso ogni sede o unita’ locale in cui si svolge l’attivita’ l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneita’ allo svolgimento dell’attivita’, certificati secondo le modalita’ definite all’articolo 3.

ARTICOLO 5 – Accertamento e certificazione dei requisiti

1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

2. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e’ certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

3. L’ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’allegato «C» al presente decreto.

ARTICOLO 6 – Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

1. L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attivita’, nonche’ di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attivita’ per suo conto.

2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attivita’ e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attivita’, adottato ai sensi del comma 2, e’ iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attivita’ medesima.

ARTICOLO 7 – Iscrizione nell’apposita sezione

1. I soggetti che cessano di svolgere l’attivita’ all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione «Iscrizione nell’Apposita sezione (a regime)» del modello «ARC». Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa.

2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attivita’, compilando la sezione Requisiti del modello «ARC», ovvero il modello intercalare «Requisiti».

3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.

ARTICOLO 8 – Provvedimenti inibitori dell’attivita’

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 della legge e dell’articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il provvedimento di cancellazione e’ annotato ed iscritto per estratto nel REA. A detto provvedimento accedono gli uffici del registro delle imprese, nonche’, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attivita’, adottati ai sensi del comma 1 nonche’ degli articoli 5 e 6, e’ ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell’articolo 74, comma 6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

ARTICOLO 9 – Modifiche

1. Le modifiche inerenti l’attivita’ o il personale ad essa adibito sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «ARC», sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.

ARTICOLO 10 – Norme transitorie

1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unita’ locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attivita’ mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese (1).

2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attivita’ presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data (2).

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilita’ di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attivita’, secondo le modalita’ previste dall’articolo 2.

(1) A norma dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 23 aprile 2013 il termine di cui al presente comma è stato definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

(2) A norma dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 23 aprile 2013 il termine di cui al presente comma è stato definitivamente fissato al 30 settembre 2013.

ARTICOLO 11 – Diritto di stabilimento

1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attivita’ e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unita’ locali per svolgere l’attivita’ medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

ARTICOLO 12 – Libera prestazione di servizi

1. La prestazione temporanea e occasionale dell’attivita’ e’ consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attivita’, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.

2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attivita’ oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea e non aventi alcuna sede o unita’ locale sul territorio italiano.

ARTICOLO 13 – Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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