Agevolazioni alle imprese (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 ottobre 2013)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 23 ottobre 2013 (in Gazz. Uff., 21 gennaio 2014, n. 16). – Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attivita’ di Ricerca e Sviluppo

Articolo 1

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

1. Sono ammissibili alla fruizione dell’agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Articolo 2

Costi agevolabili e misura del credito di imposta

1. E’ agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all’art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell’assunzione, di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita’ italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purche’ impiegate in attivita’ di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell’art. 24 del citato decreto.

2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all’importo totale effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

4. Per l’anno 2012 e’ agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all’art. 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall’art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalita’ di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l’importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d’imposta e’ pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale e’ concesso, ai sensi dell’art. 24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attivita’ di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere e’ sostenuto a valere sulle risorse di cui all’art. 24 comma 13 del medesimo decreto.

Articolo 3

Procedura di richiesta dell’agevolazione

1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarra’ di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnera’ l’appalto sulla base di un’apposita gara, secondo le modalita’ e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le risorse necessarie all’acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell’agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l’anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell’art. 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l’istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto e’ determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all’eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all’art. 5.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell’importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili sull’apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la concessione del credito d’imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l’avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l’ammontare delle risorse disponibili, nonche’ il termine della stessa per l’esaurimento delle risorse. Comunica altresi’, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilita’ di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

5. Le domande presentate da soggetti con sede o unita’ locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime «de minimis», sono accolte mediante l’utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-bis dell’art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l’accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unita’ locali ubicate al di fuori dei predetti territori.

6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell’art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime «de minimis», alle rimanenti risorse disponibili.

7. In caso di mancato utilizzo dell’intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonche’ della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili nell’anno successivo per l’accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non e’ applicabile la riserva di cui al citato comma 13-bis.

8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilita’, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all’art. 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilita’, alla domanda di concessione del beneficio.

9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l’agevolazione nella percentuale indicata all’art. 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 4

Modalita’ di fruizione del credito d’imposta

1. L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita’, viene indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e’ maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo’ essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalita’ e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalita’ telematiche, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l’importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonche’ i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di fruizione del beneficio.

4. Le modalita’ telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell’agevolazione sono trasferite sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.

Articolo 5

Controlli

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all’assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d’esercizio relativo all’anno d’assunzione, per il periodo previsto dall’art. 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo, al fine della certificazione dell’insussistenza delle cause di decadenza dell’agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall’art. 2220 del codice civile.

2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa’ di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione dell’incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’IFAC.

3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui e’ stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l’agevolazione;

b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

c) la delocalizzazione della propria attivita’, realizzata dall’impresa beneficiaria, successivamente all’11 agosto 2012, in un paese non appartenente all’Area Economica Europea, con la riduzione delle attivita’ produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

d) l’accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d’imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita’ di ordine civile, penale ed amministrativo.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente all’agevolazione in regime «de minimis», alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!