Detassazione impatriati – art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5 L. 58/2019
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147
Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese
Art. 16
Regime speciale per lavoratori impatriati
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia
da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi
d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a
risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel
territorio italiano.
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi
d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma
2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate
tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni
scientifiche e professionali con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di
determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai
cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea,
con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo
scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli
ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente
un'attivita' di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro
mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione
post lauream.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della
residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente articolo anche relativamente alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti
in materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal
beneficio.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per
ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque
periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere
acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al
50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno
tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al
10 per cento del loro ammontare.
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti
in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le
disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni
ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate.
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per cento
per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti
regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non
iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019
spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo, ferme restando le
condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al
50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo
non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e
5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio
dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base
imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3.
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)
Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
Art. 5
Rientro dei cervelli
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti
in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel
territorio italiano.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai
soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a
carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche
nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi di cui
al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui
al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per
cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle
seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia.
5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non
iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019
spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.
5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i
redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.
5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si
applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che
a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia
ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che
siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno
gia' trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del
31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a
quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in
affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche
in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a
quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in
affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche
in comproprieta'.
2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis
sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano
ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
[...]