Detassazione impatriati – art. 16 D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5 L. 58/2019

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147

Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

Art. 16 
 
 
              Regime speciale per lavoratori impatriati 
 
  1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti  in  Italia
da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
  a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due  periodi
d'imposta precedenti il  predetto  trasferimento  e  si  impegnano  a
risiedere in Italia per almeno due anni; 
  b)  l'attivita'  lavorativa   e'   prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. 
  1-bis. Il regime di cui al comma 1  si  applica  anche  ai  redditi
d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal  comma
2 che avviano un'attivita' d'impresa in Italia, a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  3.  Il  criterio  di
determinazione del reddito di cui al comma  1  si  applica  anche  ai
cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea,
con i quali sia in vigore  una  convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo
scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma
di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attivita' di  lavoro
dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall'Italia  negli
ultimi ventiquattro mesi ovvero che  hanno  svolto  continuativamente
un'attivita' di studio fuori dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro
mesi o piu', conseguendo un diploma di laurea o una  specializzazione
post lauream.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio. 
  3-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  per
ulteriori cinque periodi di  imposta  ai  lavoratori  con  almeno  un
figlio  minorenne  o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta anche nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo  residenziale  in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici  mesi
precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare   puo'   essere
acquistata  direttamente  dal  lavoratore  oppure  dal  coniuge,  dal
convivente o dai figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al
50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno
tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al
10 per cento del loro ammontare.  
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. I soggetti di cui all'articolo  2,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti
in Italia entro  il  31  dicembre  2015  applicano,  per  il  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per  quello  successivo,  le
disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle  condizioni
ivi  indicati;  in  alternativa  possono  optare,  con  le  modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
da emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, per il regime agevolativo di cui  al  presente
articolo.  
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate. 
  5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 10 per  cento
per i soggetti che trasferiscono la residenza in una  delle  seguenti
regioni: Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna, Sicilia. 
  5-ter.  I  cittadini  italiani  non  iscritti  all'Anagrafe   degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo. 
  5-quater. Per i rapporti di  lavoro  sportivo,  ferme  restando  le
condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al  comma  1
concorrono alla formazione del reddito complessivo  limitatamente  al
50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo  periodo
non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto  periodo,  e
5-bis. 
  5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma  5-quater,  l'esercizio
dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi  previsto  comporta  il
versamento di un contributo  pari  allo  0,5  per  cento  della  base
imponibile. Le entrate derivanti  dal  contributo  di  cui  al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.


Art. 5 
 
                        Rientro dei cervelli 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I redditi di lavoro  dipendente,  i  redditi  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo  prodotti
in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
        a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia  nei  due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni; 
        b) l'attivita' lavorativa  e'  prestata  prevalentemente  nel
territorio italiano.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai
soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»; 
    c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a
carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche
nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per
cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle
seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia. 
      5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo. 
      5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n.
91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. 
      5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e  d),  si
applicano, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti  che
a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza  in  Italia
ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo  16
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 
  2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel  comma  2,  che
siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che  hanno
gia' trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del
31  dicembre  2019  risultano   beneficiari   del   regime   previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  147,
possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1, lettera c), del presente articolo, previo versamento di: 
    a) un importo  pari  al  10  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, relativi al periodo  d'imposta  precedente  a
quello  di  esercizio  dell'opzione,  se  il  soggetto   al   momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne,  anche  in
affido preadottivo, o e' diventato proprietario di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento  in  Italia   o   nei   dodici   mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,  anche
in comproprieta'; 
    b) un  importo  pari  al  5  per  cento  dei  redditi  di  lavoro
dipendente  e  di  lavoro  autonomo  prodotti   in   Italia   oggetto
dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, relativi al periodo  d'imposta  precedente  a
quello  di  esercizio  dell'opzione,  se  il  soggetto   al   momento
dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni,  anche  in
affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento, ovvero ne diviene  proprietario  entro  diciotto  mesi
dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente  comma,  pena
la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione
di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli,  anche
in comproprieta'. 
  2-ter. Le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis
sono  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione. 
  2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si  applicano
ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. 
 [...]

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