Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Art. 44 D.Lgs. n. 78/2010
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione
del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento
degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non
occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e
che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. [1]
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua".
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei
dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i
docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a
carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al
presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni
stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al
presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.
[1]LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 149:
All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
[2]DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, art. 5 comma 4 e 5
4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta
successivi»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel
periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio
minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita'
immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i docenti e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente
diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al
presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni
stato e grado del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al
presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purche'
abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
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