Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale- n. 226 del 28 settembre 2018), convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130 «Disposizioni urgenti per la citta’ di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.»

Art. 4 ter – Sostegno al reddito dei lavoratori impossibilitati o  penalizzati  a  prestare l’attivita’ lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova

  1. E’ concessa, ai  sensi  del  comma  3,  un’indennita’  pari  al trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal  14  agosto  2018,  per  un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o  penalizzati  a  prestare l’attivita’ lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o  da  soggetti  diversi  dalle imprese,  operanti   nelle   aree   del   territorio   della   citta’ metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico  negativo  e  per  i  quali  non  trovano applicazione le vigenti disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o  che  hanno  esaurito  le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di  impresa e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’  a causa dell’evento di cui al comma 1, e’ riconosciuta,  ai  sensi  del comma 3, un’indennita’ una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti di Stato.
  3. Le indennita’ di cui ai commi 1 e 2 sono concesse  con  decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11  milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno  2019.  La regione, insieme al  decreto  di  concessione,  invia  la  lista  dei beneficiari all’Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS), che  provvede  all’erogazione  delle  indennita’.  Le  domande   sono presentate  alla  regione,  che   le   istruisce   secondo   l’ordine cronologico  di  presentazione  delle  stesse.  L’INPS  provvede   al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  fornendo  i risultati dell’attivita’ di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4.  L’onere derivante dal presente articolo, pari a  11  milioni  di euro per l’anno 2018 e a 19 milioni di euro per l’anno 2019, e’ posto a carico del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009, n. 2.

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