Apprendistato (Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167); abrogato da D.lgs. 81/2015

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 n.167 (in Gazz. Uff., 10 ottobre, n. 236). – Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (T.U. APPRENDISTATO) (1).
(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 novembre 2011 n. 29; Nota INAIL 15 febbraio 2012 n. 1100; Circolare Inps 02 novembre 2012 n. 128; Messaggio INPS 06 dicembre 2012 n. 20123; Circolare Inail 23 maggio 2013 n. 27; Circolare INPS 01 agosto 2013, n. 116.
ARTICOLO 1 – Definizione
1. L’apprendistato e’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
ARTICOLO 2 – Disciplina generale
1. La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (1) (2);
a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 (3);
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’ finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita’ di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
f) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
i) possibilita’ di forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
m) possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (4).
2. Per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidita’ e vecchiaia;
d) maternita’;
e) assegno familiare.
e-bis) assicurazione sociale per l’impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (5).
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo’ assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo’ superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non puo’ superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’. E’ in ogni caso esclusa la possibilita’ di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo’ assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (6).
3-bis. Ferma restando la possibilita’ per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu’ rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti e’ subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e’ consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia’ confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto (7).
[3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita’.] (8)
(1) In riferimento al piano formativo individuale vedi l’articolo 2, comma 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
(3) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(4) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 16, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(5) Lettera aggiunta dall’articolo 2, comma 36, della Legge 28 giugno 2012 , n. 92 a decorrere dal 1 gennaio 2013.
(6) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 16, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 18 del medesimo articolo 1, la disposizione di cui al presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera c) del comma 16, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi il precedente comma 3, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012): “3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.”.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 16, lettera d), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78. A norma del comma 19 del medesimo articolo 1 della Legge n. 92/2012, successivamente abrogato dal comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 34 del 2014, per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge, la percentuale di cui al primo periodo del presente comma, e’ fissata nella misura del 30 per cento.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 16, lettera d), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
ARTICOLO 3 – Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attivita’, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta’. La durata del contratto e’ determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo’ in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, e’ possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo’ eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo (1).
2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e’ riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche’ delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (2).
2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita’ stagionali (3).
(1) Comma aggiunto dall’ articolo 9, comma 3, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
ARTICOLO 4 – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’eta’ dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche’ la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo’ comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (1).
3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita’ della azienda, e’ integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’eta’, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalita’ di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita’ previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni (2).
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 17, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
ARTICOLO 5 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita’, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attivita’ di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche’ per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione puo’ essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta’.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita’, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 6 – Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e’ di competenza del datore di lavoro.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della universita’ e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
4. Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalita’ definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell’accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.
ARTICOLO 7 – Disposizioni finali
1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita’ di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione del lavoro territorialmente competente.
3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita’. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche’ il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge (1) (A).
5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato gia’ in essere, con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonche’ l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita’ pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e’ definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu’ Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove e’ ubicata la sede legale e possono altresi’ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale.
11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Comma modificato dall’articolo 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.
(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761.

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