Coronavirus – Cassa integrazione in deroga – Art. 18 d.lgs. 18/2020, conv. L. 27/2020

Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento  ai  datori  di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della  pesca e  del  terzo  settore  compresi  gli   enti   religiosi   civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione  di orario, in costanza di rapporto di lavoro,  possono  riconoscere,  in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che  puo’  essere  concluso  anche   in   via   telematica   con   le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu’  rappresentative  a livello nazionale per  i  datori  di  lavoro,  trattamenti  di  cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della  riduzione  o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per  un  periodo  non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente  ai  lavoratori  del  settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita’,  nei limiti ivi previsti, e’ equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al  presente comma non e’ richiesto per i datori di lavoro  che  occupano  fino  a cinque dipendenti ne’ per i  datori  di  lavoro  che  hanno  chiuso l’attivita’ in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza  emanati  per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori  di  lavoro domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e’ riconosciuto  nel limite massimo  di  3.293,2  milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia’  in forza alla medesima data. Le risorse di  cui  al  primo  periodo  del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome  con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze.  Nei decreti di cui  al  secondo  periodo,  una  quota  delle  risorse  e’ riservata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
  4. I trattamenti di cui al presente  articolo  sono  concessi  con decreto delle regioni  e  delle  province  autonome  interessate,  da trasmettere all’INPS in modalita’ telematica  entro  quarantotto  ore dall’adozione, la cui efficacia e’  in  ogni  caso  subordinata  alla verifica del rispetto dei limiti di spesa  di  cui  al  comma  3.  Le regioni  e  le  province  autonome,  unitamente  al  decreto   di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che  provvede all’erogazione  delle  predette  prestazioni,  previa  verifica   del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di  spesa  di  cui  al comma 3. Le domande sono presentate ((alle regioni e alle  province autonome,  che  le  istruiscono  secondo  l’ordine   cronologico   di presentazione delle  stesse.  L’INPS  provvede  al  monitoraggio  del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale  attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  alle  regioni  e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di spesa, le regioni e le province autonome  non  potranno  in  ogni caso emettere altri  provvedimenti  concessori.  Per  i  datori  di lavoro con unita’ produttive site in piu’ regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo’  essere  riconosciuto dal Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  secondo  le modalita’ di cui al comma 1 e di cui al quarto e  al  quinto  periodo del presente comma. Nei decreti di riparto  di  cui  al  comma  3  e’ stabilito il numero di  regioni  o  province  autonome  in  cui  sono localizzate le unita’ produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra  del  quale  il  trattamento  e’  riconosciuto   dal   predetto Ministero.
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al  comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta’  bilaterali   del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  che  autorizzano  le relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.

5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono  anche  le  risorse non utilizzate di cui  all’articolo  44,  comma  6-bis,  del  decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,   in   alternativa   alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro  previste  dal medesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative ai  trattamenti  di  cui  al comma 5, destinate alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano, trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di  solidarieta’  bilaterali   del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40  del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere utilizzate  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario  si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita’ di  assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni  connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.  I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo  40  del  decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le  relative prestazioni.

  1. Per il trattamento di cui  al  comma  1  non  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo  19,  comma  2,  primo  periodo  del presente decreto. Il trattamento puo’ essere concesso  esclusivamente con la modalita’ di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte dell’INPS, applicando la disciplina di  cui  all’articolo  44,  comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. ((Soppresso))
  3. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a  6  si provvede ai sensi dell’articolo 126.

8-bis. I datori di lavoro con unita’ produttive site  nei  comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonche’ i datori di lavoro che non  hanno sede legale o unita’ produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei predetti comuni, possono presentare  domanda  di  cassa  integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio  2020,  in  base  alla procedura di cui al presente articolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma  8-bis  e’  riconosciuto  nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma  8-bis,  le  regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con  riferimento  ai  datori  di lavoro con unita’ produttive ivi situate nonche’ ai datori di  lavoro che non hanno sede legale o  unita’  produttiva  od  operativa  nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o domiciliati nelle medesime regioni, possono  riconoscere  trattamenti di cassa  integrazione  salariale  in  deroga,  per  un  periodo  non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma  1 e autorizzabile con il  medesimo  provvedimento  di  concessione.  Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura  di  cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da  parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l’anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai  riparti  di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135  milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al  comma  8-quater  si  provvede  a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo  comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi dell’articolo  44,  comma  6-bis, del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  anche   in alternativa alle azioni di politica attiva del  lavoro  previste  nel predetto articolo.

 


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