Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali (Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 Agosto 1947 n. 869)

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISIORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 869 ( in G.U., 13 settembre, n. 210 ) – Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali (1) (2).

(1) Decreto ratificato dall’ articolo unico della legge 21 maggio 1951, n. 498.
(2) Decreto abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall’ articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l’efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall’articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

 

 

 

 

 

Art. 1

 

  1. Ai lavoratori delle imprese industriali soggette al D. Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che vengano licenziati dal 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete, oltre all’ indennità di licenziamento prevista da legge o da contratto a carico dell’ imprenditore, il seguente trattamento:
    1. per i primi 60 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità a completo carico della Cassa per l’ integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria, pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa;
    2. per i successivi 120 giorni, la indennità e l’ assegno integrativo di disoccupazione, previsti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal D. Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell’ assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall’ Art. 2 del citato decreto.
  2. Il trattamento di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa comunque alla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione (1).

 

(1) A norma dell’ articolo 1 del D. Lgs. 23 gennaio 1948, n. 77, il trattamento economico di cui al presente articolo, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.

Art. 2

 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria è regolata dalle norme contenute negli artt. da 1 a 17 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e dalle disposizioni di cui al presente decreto (1).

 

(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1, del D. Lgs.C.p.S. 1° settembre 1947, n. 927.

Art. 3

 

  1. Sono escluse dall’ applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell’ armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all’ osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato (1).
  2. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all’ Art. 7 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all’ applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’ industria (2).

 

(1) Comma prima modificato dall’ articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1972, n. 464 e, successivamente, sostituito dall’ articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270.
(2) Per l’ interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’ articolo 2 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

Art. 4

 

  1. [Il primo comma dell’ Art. 14 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, è sostituito dal seguente:
  2. “Le norme sulle integrazioni salariali si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale”.] (1)

 

(1) Articolo abrogato dall’ articolo 1 della legge 21 maggio 1951, n. 498.

Art. 5

 

  1. La integrazione per gli operai dell’ industria è dovuta anche:
    1. limitatamente al periodo di sospensione, agli operai che vengano sospesi temporaneamente dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo Art. 8, e fino a tre mesi previa autorizzazione del Comitato di cui all’ articolo 7 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sempreché la sospensione sia causata da eventi non imputabili all’ imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell’ attività produttiva dell’ impresa;
    2. ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
    3. agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali, che siano addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l’ attività delle aziende stesse;
    4. agli operai addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione, secondo il decreto Ministeriale 11 dicembre 1939 e successive modificazioni, anche oltre il termine della normale sospensione, quando vi sia continuazione di attività lavorativa e limitatamente alla durata di essa, e agli operai addettivi.

 

Art. 6

 

  1. L’ integrazione non è dovuta agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui immissione o mantenimento nell’ attività di esse dia origine a turni o a riduzione dell’ orario di lavoro, finché permanga tale loro posizione.

 

Art. 7

 

  1. Per essere ammessa alla integrazione salariale l’ impresa dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione di orario alla sede provinciale dell’ INPS apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell’ orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero degli operai che dovranno beneficiare della integrazione e il numero delle ore di effettivo lavoro.
  2. Qualora la presentazione della domanda avvenga dopo 15 giorni dall’ inizio dell’ orario ridotto o della sospensione del lavoro, la eventuale concessione della integrazione non potrà essere data per periodi anteriori di una settimana alla detta data di presentazione della richiesta all’ Istituto.
  3. Non sono ammessi rimborsi, da parte della Cassa, di integrazioni salariali per le quali non sia stata emessa l’ autorizzazione di cui all’ articolo seguente.

 

Art. 8

 

  1. La concessione dell’ integrazione è data dalle sedi provinciali dell’ INPS, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell’ istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell’ ispettorato del lavoro, da un funzionario dell’ intendenza di finanza da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell’ industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali (1).
  2. Nella concessione sono indicati i limiti della sua durata e le eventuali condizioni cui viene subordinata.
  3. Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato di cui all’ Art. 7 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788.

 

(1) Comma modificato dall’ articolo 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 9

 

  1. La richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (1).

 

(1) Termine prorogato dall’ articolo 16 della legge 29 marzo 1975, n. 164.

Art. 10

 

  1. All’ Art. 1 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:
  2. “La integrazione si calcola tenendo conto dell’ orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga”.

 

Art. 11

 

  1. La corresponsione della integrazione può essere sospesa nei riguardi di coloro che durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro se rifiutino di frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori.

 

Art. 12

 

  1. L’ Art. 4 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, è così modificato:
  2. “Agli operai ammessi alla integrazione sono dovuti gli assegni familiari a carico della relativa Cassa nella misura normale ove lavorino non meno di 24 ore alla settimana.
  3. A coloro che compiono meno di 24 ore di lavoro nella settimana sono corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate”.

 

Art. 13

 

  1. Il contributo a carico delle imprese previsto nel secondo comma dell’ Art. 11 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, è fissato nella misura del 3,50% della retribuzione lorda corrisposta agli operai.
  2. Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo, nonché per il pagamento di esso, si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
  3. In via transitoria, fino al 31 ottobre 1947, restano in vigore per le province dell’ Alta Italia le disposizioni sui contributi dovuti alla Cassa ivi vigenti al 31 luglio 1947 in base all’ Art. 13 del D. Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50, e successive modificazioni e proroghe.

 

Art. 14

 

  1. Sono abrogati gli articoli 11 e 13 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788.

 

Art. 15

 

  1. La misura del contributo degli imprenditori può essere modificata con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Art. 16

 

  1. Il concorso finanziario dello Stato, previsto dall’ Art. 11 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e dall’ Art. 13 del D. Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 50, per gli oneri derivanti alla Cassa integrazione guadagni fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per quelli che deriveranno in dipendenza del trattamento di cui all’ Art. 1 del presente decreto, è stabilito nella misura della metà della spesa complessiva sostenuta o da sostenersi dalla Cassa predetta entro il limite massimo di lire otto miliardi (1).
  2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno fissate le modalità per il recupero, da parte dell’ erario, della eventuale eccedenza tra il concorso fissato dal comma precedente e le somme anticipate dallo Stato a norma dell’ Art. 19 del D. Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 523, e dell’ Art. 13 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788.

 

(1) Comma modificato dall’ articolo 3 del D. Lgs. del Capo provvisorio della Stato 1° settembre 1947, n. 927.

Art. 17

 

  1. Sono convalidati fino al 30 giugno 1947 i benefici accordati dalla Cassa integrazione guadagni in ordine al trattamento dei lavoratori assunti dopo il 25 aprile 1945.

 

Art. 18

 

  1. Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della speciale gestione prevista dal terzo comma dell’ Art. 26 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, di rimborsi da parte degli imprenditori e di contributi da questi dovuti afferenti a operazioni riguardanti lo speciale trattamento previsto per le provincie dell’ Alta Italia dai decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 523; 9 novembre 1945, n. 788; 8 febbraio 1946, n. 50, e successive proroghe, devono essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 19

 

  1. É riaperto, fino a 60 giorni dopo l’ entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al terzo comma dell’ Art. 25 del D. Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, per le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti afferenti alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell’ industria lavoranti ad orario ridotto, istituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1941.
  2. Agli effetti dei contributi e delle prestazioni afferenti alla Cassa predetta, il conglobamento della indennità di presenza nella retribuzione dovuta al lavoratore; prevista dal contratto collettivo nazionale 21 aprile 1943, deve considerarsi avvenuto: dal 1° ottobre 1944 nelle provincie della Lombardia e della Venezia Euganea (esclusa Udine); dal 1° gennaio 1945 nelle provincie del Piemonte, della Liguria e dell’ Emilia e in quelle facenti capo all’ ex Commissariato Supremo per la zona del litorale Adriatico; e dalla scadenza del periodo di paga in corso al 25 aprile 1945 nelle provincie facenti capo all’ ex Commissariato Supremo per la zona delle prealpi; salvo che accordi locali non abbiano stabilito a date precedenti a quelle predette il conglobamento suindicato.

 

Art. 20

 

  1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l’ applicazione del presente decreto.

 

Art. 21

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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