Coronavirus – Trattamenti di integrazione ordinaria – Artt. 19 ss. d.lgs. 18/2020, conv. L. 27/2020

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

  1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili   all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione  salariale  o  di  accesso all’assegno ordinario con causale  «emergenza  COVID-19»,  per  una durata massima di nove  settimane,  per  periodi  decorrenti  dal  23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
  1. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati  dall’osservanza  dell’articolo   14   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonche’ dall’articolo  30,  comma 2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni  caso,  deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo  a  quello in cui ha avuto inizio il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione dell’attivita’  lavorativa  e  non  e’  soggetta  alla  verifica  dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale  e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono  conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1  e  2,  e  dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del  decreto  legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  e  sono  neutralizzati  ai  fini  delle successive  richieste.  Limitatamente   all’anno   2020   all’assegno ordinario garantito  dal  Fondo  di  integrazione  salariale  non  si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma  4,  secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. L’assegno ordinario di cui al comma 1  e’  concesso,  per  la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma  1,  anche  ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  piu’  di  5 dipendenti. L’assegno ordinario di cui al  presente  articolo  su istanza del datore di lavoro puo’ essere concesso con la modalita’ di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  5. I Fondi di cui  all’articolo  27  del  decreto  legislativo  14 settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l’erogazione   dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita’  di  cui  al presente  articolo.  Gli  oneri  finanziari  relativi  alla  predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite  di  80 milioni  di  euro  per  l’anno  2020,  che  sono  trasferiti  ai rispettivi  Fondi  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle finanze.
  6. I fondi di solidarieta’ bilaterali  del  Trentino  e  dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del  decreto  legislativo 14 settembre  2015,  n.148,  garantiscono  l’erogazione  dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita’  del  presente articolo.
  7. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  8. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.  L’INPS  provvede  al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e’   stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l’INPS  non prende in considerazione ulteriori domande.
  9. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell’articolo 126.

10-bis. I datori di lavoro con unita’ produttive site nei  comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche’ i datori di lavoro che  non  hanno sede legale o unita’ produttiva od  operativa  nei  comuni  suddetti, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei predetti  comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di   accesso all’assegno  ordinario  con  causale  «emergenza  COVID-19»,  per  un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno  ordinario  di cui al primo periodo  e’  concesso  anche  ai  lavoratori  dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale (FIS) che occupano mediamente  piu’  di  5  dipendenti.  Al  predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  al  comma 10-bis sono riconosciute nel limite  massimo  di  spesa  pari  a  5,8 milioni di euro  per  l’anno  2020  con  riferimento  al  trattamento ordinario di integrazione salariale e  a  4,4  milioni  di  euro  per l’anno 2020 con riferimento alla prestazione  di  assegno  ordinario. L’INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e  10-ter  si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per  occupazione  e formazione  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 19 bis – Norma  di  interpretazione  autentica  in  materia  di  accesso  agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

  1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22  del  presente  decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  e’ consentita la possibilita’, in deroga alle  previsioni  di  cui  agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga  dei  contratti  a  tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

 

Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gia’ in Cassa integrazione straordinaria

  1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario,  possono presentare  domanda  di  concessione  del  trattamento  ordinario  di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento  ordinario sospende e sostituisce il trattamento di  integrazione  straordinario gia’  in  corso.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di integrazione salariale puo’ riguardare anche  i  medesimi  lavoratori beneficiari  delle  integrazioni  salariali  straordinarie  a  totale copertura dell’orario di lavoro.
  2. La  concessione  del  trattamento  ordinario  di   integrazione salariale  e’  subordinata  alla  sospensione  degli  effetti   della concessione della cassa  integrazione  straordinaria  precedentemente autorizzata  e  il  relativo  periodo  di  trattamento  ordinario  di integrazione salariale concesso ai  sensi  dell’articolo  19  non  e’ conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Limitatamente  ai   periodi   di   trattamento   ordinario   di integrazione  salariale  concessi  ai  sensi  del  comma   1   e   in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si  applica  quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015, n. 148.
  4. In considerazione della limitata operativita’ conseguente  alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via  transitoria all’espletamento dell’esame  congiunto  e  alla  presentazione  delle relative  istanze  per  l’accesso  ai  trattamenti  straordinari   di integrazione salariale non si applicano gli  articoli  24  e  25  del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  limitatamente  ai termini procedimentali.
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a  3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del  limite  di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che e’  stato  raggiunto  anche  in  via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende  in  considerazione ulteriori domande.
  6. ((Soppresso.))
  7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a  5  si provvede ai sensi dell’articolo 126.

7-bis. I datori di lavoro con unita’ produttive site  nei  comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020  hanno in corso un  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario, possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario di  integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19, per  un  periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020, alle  medesime  condizioni  di cui ai commi da 1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite  di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che e’  stato  raggiunto  anche  in  via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende  in  considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si  provvede  a  valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori  di  lavoro  che  hanno trattamenti di assegni di solidarieta’ in corso

  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarieta’, possono presentare domanda di concessione  dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo  non  superiore  a nove settimane. La concessione dell’assegno ordinario sospende  e sostituisce l’assegno di solidarieta’ gia’ in corso.  La  concessione dell’assegno ordinario puo’ riguardare anche  i  medesimi  lavoratori beneficiari  dell’assegno  di   solidarieta’   a   totale   copertura dell’orario di lavoro.
  2. I periodi in cui vi e’ coesistenza tra assegno di solidarieta’ e assegno ordinario  concesso  ai  sensi  del  comma  1  non  sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148.
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della  relativa  fattispecie  non  si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8,  secondo  periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal  presente  articolo  si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Vedi Argomenti
error: Content is protected !!