Criteri per l’approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzare e ristrutturazione aziendale (Decreto Min. Lav. n. 270/2002)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 agosto 2002 (in Gazz. Uff. 18 novembre n. 270)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 20 agosto 2002 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). – Criteri per l’approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

ARTICOLO N.1 – Riorganizzazione aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale:

a) l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

b) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste, per i semestri successivi al primo anno di intervento, dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

2. Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.

ARTICOLO N.2 – Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) specificazione degli interventi del processo riorganizzativo emersi successivamente a quanto previsto nel pregresso programma biennale, nonché degli ulteriori investimenti dagli stessi determinati. Il programma di tali interventi deve, altresì, contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.

ARTICOLO N.3 – Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale

1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) esuberi al termine del pregresso programma biennale di riorganizzazione nell’unità aziendale interessata, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all’inizio del predetto programma;

c) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera b);

d) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

e) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma l.

ARTICOLO N.4 – Ristrutturazione aziendale

1. Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale:

a) il programma presentato dall’impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell’arco temporale di esecuzione del programma aziendale. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali interne;

b) il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso;

c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste per i semestri successivi al primo anno, dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

2. Ai fini dell’approvazione del programma di ristrutturazione aziendale di cui al comma 1o deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.

ARTICOLO N.5 – Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale

1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) modificazioni tecniche del processo produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel programma biennale, che determinino ulteriori investimenti nella misura di almeno il 20% rispetto al pregresso programma biennale. Il programma di interventi deve, comunque, contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e l’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

c) dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell’impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità; non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piè unità;

d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.

ARTICOLO N.6 – Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale

1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;

b) dimensione occupazionale dell’impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti e concorso di piè unità aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali;

c) esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione nelle unità aziendali interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all’inizio del predetto programma;

d) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera c);

e) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;

f) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 1.

ARTICOLO N.7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze di prima approvazione dei programmi predisposti per una delle cause di intervento disciplinate dal presente decreto, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono, comunque, valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996.

2. L’efficacia delle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.

3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell’editoria, dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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