Intervento straordinario di ntegrazione salariale (Legge 23 Luglio 1991 n. 223 – Artt. 1 e 3)

Legge 23 Luglio 1991, n. 223

Norme In Materia Di Cassa Integrazione, Mobilità, Trattamenti Di Disoccupazione, Attuazione Di Direttive Della Comunità Europea, Avviamento Al Lavoro Ed Altre Disposizioni In Materia Di Mercato Del Lavoro

 

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Art. 1
Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
  1. 1 La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piè di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell’ applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. (1)
  2. 2 La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l’ impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) (2), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L’ impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piè rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
  3. 3 La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’ azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’ impresa ed alla sua articolazione sul territorio (3) (6) .
  4. 4 Il contributo addizionale di cui all’ Art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
  5. 5 La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione (4).
  6. 6 Il CIPI (2) fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’ Art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l’ individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall’ articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell’ ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l’ applicazione dei commi 9 e 10.
  7. 7 I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’ esame congiunto previsti dall’ articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
  8. 8 Se l’ impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’ unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI (2) abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall’ azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’ accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’ adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L’ azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’ articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all’ atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
  9. 9 Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’ arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall’ articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’ attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI (2) ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’ articolo 3 della presente legge, dall’ articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’ articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3 (4) (5) (6).
  10. 10 Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell’ applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima (6).
  11. 11 L’ impresa non può richiedere l’ intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l’ intervento ordinario.
(1) Il requisito di cui al presente comma si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento delle società ad una delle procedure concorsuali, previste dal successivo articolo 3.
(2) Il CIPI è stato soppresso dall’ Art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall’ Art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) Comma così sostituito dall’ Art. 1, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, Conv. in L. 19 luglio 1994, n. 451. Una precedente deroga era contenuta nell’ Art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, Conv., con modificazioni, in legge 26 gennaio 1994, n. 56.
(4) Per una deroga al presente comma, vedi Art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, Conv., con modificazioni, in legge 26 gennaio 1994, n. 56.
(5) I limiti temporali di cui al presente comma vanno riferiti ad un arco temporale fisso ex Art. 4, comma 35, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, Conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608.
(6) A norma dell’ articolo 21-quater, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 le disposizioni di cui al presente comma sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis.

– Omissis –

Art. 3

Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’ intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’ amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’ attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi (1).
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’ attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’ azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI (2), per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’ autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’ azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’ occupazione aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell’ attività, anche tramite cessione dell’ azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’ articolo 4 ovvero dell’ articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’ articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’ impresa previsto dall’ articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L’ imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’ acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’ azienda, l’ autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’ imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’ inizio del trattamento di mobilità (3).
4-ter. Ferma restando la previsione dell’ Art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’ inizio del trattamento di mobilità (4).
5. Sono abrogati l’ Art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l’ Art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell’ intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l’ amministratore dei beni nominato ai sensi dell’ articolo 2-sexies della citata legge 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. (5) (6) (7)

(1) Comma così modificato dall’ Art. 7, comma 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236.
(2) Il CIPI è stato soppresso dall’ Art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall’ Art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) Comma aggiunto dall’ Art. 6, comma 17 bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236 e così modificato dall’ Art. 7, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, Conv., con modificazioni, in L. 23 dicembre 1996, n. 649.
(4) Comma aggiunto dall’ Art. 6, comma 17 bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236.
(5) Comma aggiunto dall’ Art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 109.
(6) Per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni a favore dei lavoratori dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, vedi Art. 108, d.lg. 8 luglio 1999, n. 270
(7) Si veda la deroga alla presente disposizione prevista dall’ Art. 1, commma 8-bis, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, Conv., con modificazioni, in L. 31 luglio 2002, n. 172 Vedi anche l’ articolo 1 quinquies del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, Conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.

– Omissis –

 


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