Contratti di collaborazione (Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276 Artt. 61 – 69bis e 86); abrogato dal D.Lgs. 81/2015

(D.LGS 276/2003 COCOCO)

TITOLO VII – TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I – LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE

ARTICOLO N.61 – Definizione e campo di applicazione

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonche’ delle attivita’ di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e’ consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’ articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile , devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo’ consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivita’ lavorativa. Il progetto non puo’ comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale (1) (2).

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo (3).

2-bis. Se il contratto ha per oggetto un’attivita’ di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente (4).

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia (5).

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piè favorevoli per il collaboratore a progetto (6).

(1) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 23, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera a) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piè progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.”. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall’ articolo 24-bis, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(2) A norma dell’articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, l’espressione “vendita diretta di beni e di servizi”, contenuta nel presente comma, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita’ di vendita diretta di beni, sia le attivita’ di servizi.

(3) Comma modificato dall’articolo 48, comma 7, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 2, lettera c-bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99.

(5) A norma dell’ articolo 1, comma 27, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 , la disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del presente decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attivita’ professionali intellettuali per l’esercizio delle quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e’ circostanza idonea di per se’ a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

(6) A norma dell’articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parti sociali, ai sensi del presente comma, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonchè stabilire condizioni piu` favorevoli per i collaboratori.

ARTICOLO N.62 – Forma

1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere [, ai fini della prova], i seguenti elementi (1):

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire (2);

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.

(1) Alinea modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera d), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 23, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, la presente lettera, come sostituita dalla suddetta lettera b) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.”.

ARTICOLO N.63 – Corrispettivo (1)

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro eseguito e, in relazione a cio’ nonche’ alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo’ essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita’, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo’ essere inferiore, a parita’ di estensione temporale dell’attivita’ oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 23, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente articolo, come sostituito dalla suddetta lettera c) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “Art. 63. – Corrispettivo – 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.”. Vedi anche l’articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO N.64 – Obbligo di riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di piè committenti.

2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti nè, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, nè compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

ARTICOLO N.65 – Invenzioni del collaboratore a progetto

1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.

2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall’articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

ARTICOLO N.66 – Altri diritti del collaboratore a progetto (1)

1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piè favorevole disposizione del contratto individuale.

4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

(1) Vedi, anche, l’articolo 4 del D.M. 12 luglio 2007 .

ARTICOLO N.67 – Estinzione del contratto e preavviso

1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto [o del programma o della fase di esso] che ne costituisce l’oggetto (1).

2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo’ altresi’ recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita’ professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo’ recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta’ sia prevista nel contratto individuale di lavoro (2).

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera d), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera d) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.”.

(2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 23, lettera e), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come sostituito dalla suddetta lettera e) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.”.

Art. 68 – Rinunzie e transazioni (1)

1. Nella riconduzione a un progetto[, programma di lavoro o fase di esso] dei contratti di cui all’ articolo 61 , comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’ articolo 2113 del codice civile (2).

(1) Articolo sostituito dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’ articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.”.

ARTICOLO N.69 – Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto[, programma di lavoro o fase di esso] ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (1) (2).

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attivita’ del collaboratore sia svolta con modalita’ analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalita’ che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale (3).

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza del progetto[, programma di lavoro o fase di esso] e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente (4).

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.”.

(2) A norma dell’articolo 1, comma 24, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente comma, come modificato dalla lettera f) del comma 23 dell’articolo 1 della suddetta Legge n. 92 del 2012, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita’ del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera g), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera g) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.”.

(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 23, lettera f), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 25 del medesimo articolo 1, il presente comma, come modificato dalla suddetta lettera f) del comma 3 dell’articolo 1, si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge n. 92 del 2012 (18 luglio 2012). Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, si applica il testo precedente alla modificazione: “3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.”.

ARTICOLO N.69 bis – Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (1)(A).

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita’ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita’;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi’ con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attivita’ professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita’ si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 1, comma 26, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione in Legge 7 agosto 2012, n. 134.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 giugno 2014, n. 16/2014.

ARTICOLO N.86 – Norme transitorie e finali

1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente piè rappresentativi sul piano nazionale (1).

( Omissis)

(1) Comma modificato dall’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 1° dicembre 2008, n. 399 (in Gazz. Uff., 10 dicembre, n. 51), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.


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