Iscrizione Nel Libro Unico Del Lavoro

Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133. - Artt. 39 e 40

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla Gazz. Uff., 25 giugno, n. 147). – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria

ARTICOLO N.39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (A)

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianita’ di servizio, nonche’ le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi’ contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche’ l’indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e’ annotata solo la giornata di presenza al lavoro (1).

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo (2).

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita’ e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 (3).

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita’ o quantita’ della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e’ punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (4).

8. Il primo periodo dell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e’ sostituito dal seguente: “Se ai lavori sono addette le persone indicate dall’articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all’Istituto assicuratore nominativamente, prima dell’inizio dell’attivita’ lavorativa, indicando altresi’ il trattamento retributivo ove previsto” (5).

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’articolo 2, e’ abrogato il comma 3;

b) nell’ articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e’ obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unita’ produttiva, nonche’ la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro”;

c) nell’articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita’ e della qualita’ di esso”;

d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole “e 10, primo comma”, al comma 4 sono abrogate le parole “3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma”.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4 (6):

a) l’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (7);

b) l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (8);

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (9);

f) l’articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179 (10);

i) l’articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (11);

j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 (12);

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33 , 34, 35, 36, 37 , 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)” sono soppresse.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall’articolo 40, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(4) Comma modificato dall’articolo 19, comma 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2012, n. 35.

(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(6) Alinea modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(7) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(8) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(9) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(10) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(11) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(12) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21 agosto 2008, n.20; Circolare del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 7 ottobre 2008, n. 25, la Circolare INPS 11 dicembre 2009, n. 124 ; la Circolare INPS 07 agosto 2013, n. 126

ARTICOLO N.40 – Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali (A)

1. L’articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e’ sostituito dal seguente: “Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). – 1. Per lo svolgimento della attivita’ di cui all’articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all’articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta’ devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita’ del soggetto al quale e’ stato affidato l’incarico, nonche’ il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e’ data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari” (1).

2. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attivita’ di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attivita’ lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″ (2).

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le parole “I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo” (3);

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro”.

4. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’ sostituito dal seguente: “6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonche’ i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e’ tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonche’ la periodicita’ e le modalita’ di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico” (4).

5. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole “nonche’ apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge”.

6. Gli armatori e le societa’ di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l’imbarco o lo sbarco, l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche’ a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 (5).

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(3) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(4) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21 agosto 2008, n. 20.


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