Obblighi Assicurativi – ( Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38 – Art. 5 )

Obblighi Assicurativi

Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000, n. 38

( In G.U., 1 Marzo, n. 50 )

Disposizioni In Materia Di Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro E Le Malattie Professionali, A Norma Dell’ Art. 55, Comma 1, Della Legge 17 Maggio 1999, n. 144.

– Omissis –

Art. 5

Assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’ obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’ Art. 49, comma 2, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’ Art. 1 del testo unico o, per l’ esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
  2. Ai fini dell’ assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
  3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
  4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’ Art. 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all’ attività svolta dal lavoratore è quello dell’ azienda qualora l’ attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’ attività effettivamente svolta.
  5. Ferma restando la decorrenza dell’ obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’ Art. 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

– Omissis –


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