Obblighi in Materia di Sicurezza – ( Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 – Art. 3 )

Obblighi In Materia Di Sicurezza

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

Attuazione Dell’ Art. 1 Della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, In Materia Di Tutela Della Salute E Della Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro (1).

(1) Per l’ applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.

– Omissis –

Art. 3

Campo di applicazione (1)

  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita’ , privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

– Commi 2, 3 e 3bis: Omissis

  1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

– Commi 5 e 6: Omissis

  1. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ Art. 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Omissis

(1) Articolo modificato dall’ Art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

– Omissis –


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