Delega alle Regioni di Compiti e Funzioni – ( Decreto Legislativo 23 Dicembre 1997 n. 469 ); abrogato dal D.lgs 150/2015

Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in G.U., 8 gennaio, n. 5). – Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’ articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59.
– Omissis –
CAPO I
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1
Oggetto.
  1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell’ articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell’ ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
  2. Resta salva l’ ulteriore attuazione della delega di cui all’ articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.
  3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
    1. vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’ Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all’ estero;
    2. conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
    3. risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
    4. conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall’ articolo 11;
    5. raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l’ Unione europea.
Art. 2
Funzioni e compiti conferiti.
  1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
    1. collocamento ordinario;
    2. collocamento agricolo;
    3. collocamento dello spettacolo sulla base di un’ unica lista nazionale;
    4. collocamento obbligatorio;
    5. collocamento dei lavoratori non appartenenti all’ Unione europea;
    6. collocamento dei lavoratori a domicilio;
    7. collocamento dei lavoratori domestici;
    8. avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
    9. preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
    10. iniziative volte ad incrementare l’ occupazione e ad incentivare l’ incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’ occupazione femminile.
  2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
    1. programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l’ occupazione e ad incentivare l’ incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all’ occupazione femminile;
    2. collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all’ occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
    3. programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l’ occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all’ articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
    4. programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all’ inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
    5. indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
    6. indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
    7. compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
  3. Al fine di garantire l’ omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l’ esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d’ intesa fra tutte le regioni interessate.
  4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all’ esercizio di quelli conferiti.
Art. 3
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
  1. Ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
  2. In attesa di un’ organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l’ esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
  3. Nell’ ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.
CAPO II
SERVIZI REGIONALI PER L’ IMPIEGO
Art. 4
Criteri per l’ organizzazione del sistema regionale per l’ impiego.
  1. L’ organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l’ integrazione tra i servizi per l’ impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1. ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all’ articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell’ integrazione di cui al comma 1;
    2. costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall’ ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (1);
    3. costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l’ integrazione tra i servizi all’ impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali (1);
    4. affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all’ articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell’ integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all’ articolo 11 (1);
    5. gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate “centri per l’ impiego”;
    6. distribuzione territoriale dei centri per l’ impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
    7. possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l’ impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell’ articolo 2, comma 2;
    8. possibilità di attribuzione all’ ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l’ erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
  2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all’ organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all’ articolo 2, comma 1. L’ articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l’ impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali (2).
  3. I servizi per l’ impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 23 marzo 2001, n. 74, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale della presente lettera.
(2) Comma così modificato dall’ art. 45, comma25, l. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Art. 5
Commissione regionale per l’ impiego.
  1. La commissione regionale per l’ impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all’ articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all’ articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).
Art. 6
Soppressione di organi collegiali.
  1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’ articolo 4, comma 1, istituisce un’ unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:
    1. la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
    2. presidenza della commissione al presidente dell’ amministrazione provinciale;
    3. inserimento del consigliere di parità;
    4. possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
  2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
    1. commissione provinciale per l’ impiego;
    2. commissione circoscrizionale per l’ impiego;
    3. commissione regionale per il lavoro a domicilio;
    4. commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
    5. commissione comunale per il lavoro a domicilio;
    6. commissione provinciale per il lavoro domestico;
    7. commissione provinciale per la manodopera agricola;
    8. commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
    9. commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
  3. La provincia, nell’ attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all’ interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell’ ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’ articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’ inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’ autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 (1).
(1) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
CAPO III
TRASFERIMENTO RISORSE ALLE REGIONI E SOPPRESSIONE UFFICI
Art. 7
Personale.
  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell’ articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l’ impiego è disposta secondo i seguenti criteri:
    1. trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l’ impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
    2. trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro – Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l’ impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
  2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall’ emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
  3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
  4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d’ intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
  6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell’ articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’ articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell’ articolo 4.
  7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all’ articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
  8. Le risorse finanziarie occorrenti per l’ attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell’ esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all’ anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio della funzione. A decorrere dall’ anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).
  1. bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio (1).
(1) I commi 8 e 8-bis così sostituiscono l’ originario comma 8 per effetto dell’ art. 1, comma 1, d.l. 1° luglio 1999, n. 214, Conv., con modificazioni, in l. 2 agosto 1999, n. 263.
Art. 8
Soppressione uffici periferici.
  1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l’ impiego di cui all’ articolo 4, e comunque entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all’ articolo 7 sempre all’ interno di detto termine finale, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l’ impiego e per il collocamento in agricoltura (1).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall’ art. 1, comma 1, d.l. 1° luglio 1999, n. 214, conv., con modificazioni, in l. 2 agosto 1999, n. 263.
Art. 9
Regioni a statuto speciale.
  1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
CAPO IV
ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO – SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
Art. 10
Attività di mediazione.
  1. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l’ autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative nonché le modalità di accreditamento dell’ attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (1).
  1. bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’ attività, anche estesa all’ inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’ incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’ azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’ iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’ impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’ autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale (2).
  1. ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l’ attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo (2).
  1. quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l’ attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l’ accompagnamento della persona e l’ affiancamento della stessa nell’ inserimento della nuova attività (2).
  2. L’ attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni (1).
  3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l’ attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ovvero l’ attività di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4 (1).
  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di mediazione nonché l’ accreditamento per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all’ iscrizione delle società nei rispettivi elenchi (3).
  5. Le domande di autorizzazione ovvero di accreditamento e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro quindici giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell’ autorizzazione o al suo rinnovo ovvero dell’ accreditamento (1).
  6. Ai fini dell’ autorizzazione ovvero dell’ accreditamento i soggetti interessati si impegnano a (4):
    1. con riferimento alle società di mediazione, fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all’ offerta di lavoro che sono a loro disposizione (5);
    2. comunicare all’ autorità concedente gli spostamenti di sede, l’ apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;
    3. con riferimento alle società di mediazione, fornire all’ autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta (5).
  7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
    1. disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell’ attività di selezione di manodopera; l’ idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all’ orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale, ovvero da titoli di studio adeguati (5);
    2. avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’ economia pubblica, per il delitto previsto dall’ articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
  8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, alla L. 9 dicembre 1977, n. 903, e alla L. 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell’ attività di cui ai commi da 1 a 1-ter è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull’ origine territoriale, sull’ opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori (1).
  9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l’ attività di cui ai commi da 1 a 1-ter deve essere esercitata a titolo gratuito (1).
  11. Il soggetto che svolge l’ attività di cui ai commi da 1 a 1-ter indica gli estremi dell’ autorizzazione ovvero dell’ accreditamento nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa (1).
  12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
    1. di controllo sul corretto esercizio dell’ attività;
    2. di revoca dell’ autorizzazione ovvero dell’ accreditamento, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell’ attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10 (5);
    3. di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
    4. con riferimento alle società di mediazione, di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro (5).
  13. Nei confronti dei soggetti autorizzati ovvero accreditati ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
  14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12 (6) .
(1) Comma così modificato dall’ art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388..
(2) Comma inserito dall’ art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Alinea così modificato dall’ art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Lettera così modificata dall’ art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(6) Vedi, anche, l’ articolo 15 del D.M. 23 dicembre 2003.
Art. 11
Sistema informativo lavoro.
  1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall’ articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  2. Il SIL è costituito dall’ insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
  3. Il SIL, quale strumento per l’ esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell’ articolo 10, hanno l’ obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l’ Autorità per l’ informatica nella pubblica amministrazione.
  4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell’ Autorità per l’ informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all’ entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l’ accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
  6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l’ omogeneità, l’ interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l’ implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell’ organo tecnico di cui al comma 8.
  8. Al fine di preservare l’ omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l’ autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
  9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell’ organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  10. Le delibere dell’ organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12
Entrata in vigore.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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