Disciplina dei mercati degli strumenti finanziari (Direttiva Parlamento Europeo n. 39 del 2004 CE)

Direttiva del Parlamento Europeo e Del Consiglio Relativa Ai Mercati Degli Strumenti Finanziari, Che Modifica Le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE Del Consiglio e La Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che Abroga La Direttiva 93/22/CEE del Consiglio (MIFID) (1) (2).

(1) Per l’ attuazione della presente direttiva vedi l’ articolo 1 della Direttiva della Commissione n. 73 del 10-08-2006 nonchè l’ articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1287 del 10-08-2006 e l’ articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62 inserito dall’ articolo 10 della legge 6 febbraio 2007 n.13 (Legge comunitaria 2006) vedi anche D. Lgs. 17 settembre 2007, n.164.
(2) Per il recepimento della presente direttiva vedi la L. del 20 giugno 2007, n. 77.

 

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione
  1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati.
  2. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE, quando prestano uno o piè servizi e/o effettuano una o piè attività di investimento:
    • l’ articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 11,13 e 14,
    • il capo II del titolo II, escluso l’ articolo 23, paragrafo 2, secondo comma,
    • il capo III del titolo II, esclusi l’ articolo 31, paragrafi da 2 a 4 e l’ articolo 32, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8 e 9,
    • gli articoli da 48 a 53, 57, 61 e 62, e
    • l’ articolo 71, paragrafo 1.

Art. 2

Esenzioni
  1. La presente direttiva non si applica:
    1. alle imprese di assicurazioni ai sensi dell’ articolo 1 della direttiva 73/239/CEE né alle imprese di assicurazione ai sensi dell’ articolo 1 della direttiva 2002/83/CE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;
    2. alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
    3. alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ ambito di un’ attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
    4. alle persone che non prestano servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che siano market-maker o negozino per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, fornendo un sistema accessibile ai terzi al fine di avviare negoziazioni;
    5. alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
    6. alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
    7. ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
    8. agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello comunitario, nonché ai soggetti depositari e dirigenti di tali organismi;
    9. alle persone che negoziano strumenti finanziari per conto proprio, o che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati figuranti nell’ allegato I, sezione C 10, ai clienti della loro attività principale purché ciò costituisca un’ attività accessoria alla loro attività principale, considerata nell’ ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
    10. alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell’ esercizio di un’ altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente rimunerata;
    11. alle persone la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci. Questa esenzione non si applica allorché le persone che negoziano per conto proprio merci e/o strumenti derivati su merci fanno parte di un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di altri servizi di investimento, secondo la definizione della presente direttiva, o di servizi bancari di cui alla direttiva 2000/12/CE;
    12. alle imprese che prestano servizi e/o esercitano attività di investimento consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei contratti finanziari a termine (future) o di opzione o in altri mercati di strumenti derivati o nei mercati a pronti soltanto a fini di copertura di posizioni nei mercati di strumenti derivati o che negoziano o fissano i prezzi per conto di altri membri degli stessi mercati e sono garantite da membri che aderiscono all’ organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’ organismo di compensazione degli stessi mercati;
    13. alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
    14. agli “agenti di cambio” le cui attività e funzioni sono disciplinate dall’ articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni realizzate da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del Sistema europeo di banche centrali nel quadro dei compiti loro assegnati dal trattato e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtè di disposizioni di diritto nazionale.
  3. Per tenere conto dell’ evoluzione dei mercati finanziari e garantire l’ applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, può, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definire i criteri per determinare se un’ attività debba essere considerata accessoria all’ attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un’ attività è esercitata sporadicamente.

Art. 3

Esenzioni facoltative
  1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d’ origine che:
    1. non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, e
    2. non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’ investimento collettivo e l’ attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e
    3. nell’ ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
      1. imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
      2. enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2000/12/CE,
      3. succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nella direttiva 2000/12/CE o nella direttiva 93/6/CEE,
      4. organismi d’ investimento collettivo autorizzati in virtè della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di siffatti organismi,
      5. società di investimento a capitale fisso, quali definite all’ articolo 15, paragrafo 4 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’ articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, i cui titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato in uno Stato membro, a condizione che le attività di tali persone siano regolamentate a livello nazionale.
  2. Le persone escluse dall’ ambito d’ applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’ articolo 31 e dell’ articolo 32.Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1).

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 4

Definizioni
  1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
    1. “impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o piè servizi di investimento a terzi e/o nell’ effettuare una o piè attività di investimento a titolo professionale;
      Gli Stati membri possono includere nella definizione di “impresa di investimento” le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:

      1. il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e
      2. siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.
        Tuttavia quando una persona fisica presta servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, può essere considerata come un’ impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest’ ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le condizioni seguenti:

        1. i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell’ impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell’ impresa o dei suoi proprietari;
        2. l’ impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;
        3. i conti annuali dell’ impresa devono essere controllati da una o piè persone abilitate, in virtè della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;
        4. quando un’ impresa ha un solo proprietario, quest’ ultimo deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell’ attività dell’ impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;
    2. “servizio e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’ allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’ allegato I.
      La Commissione stabilisce (1):

      1. i contratti derivati di cui nella sezione C 7 dell’ allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l’ altro, se questi strumenti sono compensati e regolamentati in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine,
      2. i contratti derivati di cui nella sezione C 10 dell’ allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l’ altro, se questi strumenti sono commercializzati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o se sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine;
    3. “servizio accessorio”: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’ allegato I;
    4. “consulenza in materia di investimenti”: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’ impresa di investimento, riguardo ad una o piè operazioni relative a strumenti finanziari;
    5. “esecuzione di ordini per conto dei clienti”: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piè strumenti finanziari per conto dei clienti;
    6. “negoziazione per conto proprio”: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o piè strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;
    7. “internalizzatore sistematico”: un’ impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
    8. “market maker”: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari impegnando posizioni proprie ai prezzi da essa definiti;
    9. “gestione del portafoglio”: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o piè strumenti finanziari;
    10. “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale un’ impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;
    11. “cliente professionale”: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’ allegato II;
    12. “cliente al dettaglio”: cliente che non sia un cliente professionale;
    13. “gestore del mercato”: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l’ attività di un mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
    14. “mercato regolamentato”: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’ incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III;
    15. “sistema multilaterale di negoziazione”: sistema multilaterale gestito da un’ impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’ incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II;
    16. “ordine con limite di prezzo”: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo piè vantaggioso e per un quantitativo fissato;
    17. “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’ allegato I;
    18. “valori mobiliari”: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:
      1. azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
      2. obbligazioni ed altri titoli di credito compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
      3. qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
    19. “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
    20. “Stato membro d’ origine”:
    21. in caso di imprese di investimento:
    22. se l’ impresa di investimento è una persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;
    23. se l’ impresa di investimento è una persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria;
    24. se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’ impresa d’ investimento non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
    25. in caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
  2. “Stato membro ospitante”: Stato membro diverso dallo Stato membro d’ origine in cui un’ impresa di investimento ha una succursale o presta servizi e/o esercita attività o Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’ accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti ivi stabiliti;
  3. “autorità competente”: autorità designata da ciascuno Stato membro, a norma dell’ articolo 48, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;
  4. “enti creditizi”: enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
  5. “società di gestione degli OICVM”: società di gestione ai sensi della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’ investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  6. “agente collegato”: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
  7. “succursale”: sede di attività diversa dalla sede dell’ amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un’ impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l’ impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un’ impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un’ unica succursale;
  8. “partecipazione qualificata”: partecipazione in un’ impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’ articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di esercitare un’ influenza notevole sulla gestione dell’ impresa in cui si detiene la partecipazione (2);
  9. “impresa madre”: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati;
  10. “impresa figlia”: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l’ impresa figlia di un’ impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’ impresa madre che è a capo di tali imprese;
  11. “controllo”: controllo ai sensi dell’ articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
  12. “stretti legami”: situazione nella quale due o piè persone fisiche o giuridiche sono legate:
    1. da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o piè dei diritti di voto o del capitale di un’ impresa;
    2. da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un’ impresa madre e un’ impresa figlia, in tutti i casi di cui all’ articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un’ impresa; l’ impresa figlia di un’ impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell’ impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o piè persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. Per tenere conto dell’ evoluzione dei mercati finanziari e garantire l’ applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, , chiarire le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo. Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1). Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

(2) Punto sostituito dall’ articolo 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 44 del 5-09-2007.

 

TITOLO II

CONDIZIONI PER L’ AUTORIZZAZIONE E L’ ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I

CONDIZIONI E PROCEDURE PER L’ AUTORIZZAZIONE

Art. 5

Requisiti per l’ autorizzazione
  1. Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi o l’ esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni del presente capo. L’ autorizzazione è rilasciata dall’ autorità competente dello Stato membro d’ origine designata a norma dell’ articolo 48.
  2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi gestore di un mercato sia autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione, previa verifica del fatto che rispetta le disposizioni del presente capo, eccettuati gli articoli 11 e 15.
  3. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Questo registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’ impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente.
  4. Ciascuno Stato membro prescrive che:
    1. un’ impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia l’ amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha la sede statutaria;
    2. un’ impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un’ impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede statutaria, abbia la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.
  5. Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini alle condizioni stabilite all’ articolo 3, gli Stati membri possono consentire all’ autorità competente di delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al rilascio di un’ autorizzazione, alle condizioni di cui all’ articolo 48, paragrafo 2.

Art. 6

Oggetto dell’ autorizzazione
  1. Lo Stato membro d’ origine garantisce che nell’ autorizzazione siano specificati i servizi o le attività di investimento che l’ impresa di investimento è autorizzata a prestare. L’ autorizzazione può coprire uno o piè servizi accessori di cui alla sezione B dell’ allegato I. L’ autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.
  2. Un’ impresa di investimento che chiede l’ autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall’ autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione della sua autorizzazione.
  3. L’ autorizzazione è valida per tutta la Comunità e consente ad un’ impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nella Comunità, sia tramite lo stabilimento di una succursale che in regime di libera prestazione dei servizi.

Art. 7

Procedure per la concessione e il rifiuto dell’ autorizzazione
  1. L’ autorità competente non concede l’ autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
  2. L’ impresa di investimento fornisce tutte le informazioni – compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa – di cui l’ autorità competente necessita per accertarsi che l’ impresa di investimento abbia adottato, al momento dell’ autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo.
  3. Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell’ autorizzazione.

Art. 8

Revoca dell’ autorizzazione
  1. L’ autorità competente può revocare l’ autorizzazione rilasciata ad un’ impresa di investimento quando quest’ ultima:
    1. non si avvale dell’ autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da piè di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell’ autorizzazione in tali casi;
    2. ha ottenuto l’ autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
    3. non soddisfa piè le condizioni cui è subordinata l’ autorizzazione, ad esempio non rispetta piè le condizioni della direttiva 93/6/CEE;
    4. ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;
    5. ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall’ ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 9

Persone che dirigono effettivamente l’ attività
  1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l’ attività di un’ impresa di investimento abbiano onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di detta impresa.Quando il gestore del mercato che richiede l’ autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione e le persone che dirigono effettivamente l’ attività di tale sistema coincidono con le persone che dirigono effettivamente l’ attività del mercato regolamentato, si ritiene che tali persone soddisfino i requisiti stabiliti al primo comma.
  2. Gli Stati membri prescrivono che l’ impresa di investimento notifichi all’ autorità competente qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua direzione, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se i nuovi dirigenti abbiano onorabilità e professionalità sufficienti.
  3. L’ autorità competente rifiuta l’ autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l’ attività dell’ impresa di investimento abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione mettano a repentaglio la gestione sana e prudente dell’ impresa.
  4. Gli Stati membri prescrivono che la direzione delle imprese di investimento sia assicurata da almeno due persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
    In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l’ autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un’ unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese.

Art. 10

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate
  1. Le autorità competenti non autorizzano la prestazione di servizi o attività di investimento da parte di un’ impresa di investimento fintanto che non siano stati loro comunicati l’ identità degli azionisti o soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.
    Le autorità competenti rifiutano l’ autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un’ impresa di investimento, non sono certe dell’ idoneità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate.
    Quando esistono stretti legami tra l’ impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l’ autorità competente rilascia l’ autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
  2. L’ autorità competente rifiuta di rilasciare l’ autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o piè persone fisiche o giuridiche con le quali l’ impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’ applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
  3. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito “candidato acquirente”), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’ impresa di investimento o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’ impresa di investimento divenga una sua impresa figlia (di seguito “progetto di acquisizione”) notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell’ impresa di investimento nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’ entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’ articolo 10 ter, paragrafo 4.
    Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere piè, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’ impresa di investimento debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti l’ entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 30 % o 50 %, o che l’ impresa di investimento cessi di essere una sua impresa figlia.
    Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell’ articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
    Nel determinare se i criteri per una partecipazione qualificata di cui al presente articolo sono soddisfatti, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’ assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’ allegato I, sezione A, punto 6, a condizione che da un lato tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’ emittente e dall’ altro che siano ceduti entro un anno dall’ acquisizione (1).
  4. Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione di cui all’ articolo 10 ter, paragrafo 1 (di seguito “la valutazione”), se il candidato acquirente è:
    1. un ente creditizio, un’ impresa di assicurazione, un’ impresa di riassicurazione, un’ impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
    2. l’ impresa madre di un ente creditizio, di un’ impresa di assicurazione, di un’ impresa di riassicurazione, di un’ impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
    3. una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’ impresa di assicurazione, un’ impresa di riassicurazione, un’ impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
      Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione dell’ acquisizione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’ autorità competente che ha autorizzato l’ impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’ autorità competente responsabile del candidato acquirente (1);
  5. Gli Stati membri prescrivono che se le imprese di investimento vengono a conoscenza di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano sì che le partecipazioni superino uno dei livelli di cui al paragrafo 3, primo comma, o scendano al di sotto di uno di tali livelli, abbiano l’ obbligo di comunicarlo immediatamente all’ autorità competente.
    Le imprese di investimento comunicano altresì all’ autorità competente, almeno una volta all’ anno, l’ identità degli azionisti e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l’ entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell’ assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtè della regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  6. Gli Stati membri prescrivono che quando l’ influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1, primo comma può pregiudicare la gestione sana e prudente dell’ impresa di investimento, l’ autorità competente adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione.

Tali misure possono consistere nella richiesta di provvedimenti giudiziari e/o nell’ imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione dell’ esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione. Misure analoghe sono prese nei confronti delle persone che non ottemperino all’ obbligo di informare l’ autorità prima dell’ acquisizione o dell’ incremento di una partecipazione qualificata. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l’ opposizione dell’ autorità competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell’ esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

(1) Paragrafo sostituito dall’ articolo 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 44 del 5-09-2007.

Art. 10-bis

Termine per la valutazione
  1. Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all’ articolo 10, paragrafo 3, primo comma, e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.
    Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’ elenco di cui all’ articolo 10 ter, paragrafo 4 (di seguito “termine per la valutazione”), per effettuare la valutazione.
    Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.
  2. Durante il termine per la valutazione, le autorità competenti possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
    Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione. 3. Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi:

    1. se il candidato acquirente risiede fuori dalla Comunità o è soggetto a una regolamentazione non comunitaria; oppure b) se il candidato acquirente è una persona fisica o giuridica e non è sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva, o delle direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE.
  3. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi e senza superare il termine per la valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente e indicano le ragioni della loro decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un’ adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’ autorità competente a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente.
  4. Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
  5. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.
  6. Gli Stati membri non possono imporre requisiti piè rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti e l’ approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale (1).

(1) Articolo inserito dall’ articolo 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 44 del 5-09-2007.

Art. 10-ter

  1. Nell’ esaminare la notifica di cui all’ articolo 10, paragrafo 3, e le informazioni di cui all’ articolo 10 bis, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’ impresa di investimento cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’ impresa di investimento, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
    1. la reputazione del candidato acquirente;
    2. la reputazione e l’ esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’ orientamento dell’ attività dell’ impresa di investimento;
    3. la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’ impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
    4. la capacità dell’ impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente le direttive 2002/87/CE* e 2006/49/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
    5. l’ esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’ operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’ articolo 1 della direttiva 2005/60/CE* o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
      Per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare un’ applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all’ articolo 64, paragrafo 2, che adeguino i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo comma.
  2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
  3. Gli Stati membri si astengono dall’ imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
  4. Gli Stati membri pubblicano l’ elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all’ atto della notifica di cui all’ articolo 10, paragrafo 3. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
  5. Fatto salvo l’ articolo 10 bis, paragrafi 1, 2 e 3, quando all’ autorità competente sono stati notificati due o piè progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di investimento, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio (1).

(1) Articolo inserito dall’ articolo 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 44 del 5-09-2007.

Art. 11

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato
  1. L’ autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un’ autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell’ autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

Art. 12

Dotazione patrimoniale iniziale
  1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’ autorizzazione solo a condizione che l’ impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 93/6/CEE, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.
  2. In attesa della revisione della direttiva 93/6/CEE, le imprese di investimento di cui all’ articolo 67 sono soggette ai requisiti patrimoniali previsti in tale articolo.

Art. 13

Requisiti di organizzazione
  1. Lo Stato membro d’ origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione di cui ai paragrafi da 2 a 8.
  2. Le imprese di investimento applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l’ impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati adempiano agli obblighi che incombono loro in virtè delle disposizioni della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone.
  3. Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all’ articolo 18, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.
  4. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell’ esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.
  5. Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l’ esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell’ esercizio continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L’ affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i loro obblighi.
    Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.
  6. Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’ autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva e, in particolare di verificare che le imprese di investimento hanno adempiuto tutti gli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
  7. Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell’ impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti dei clienti siano utilizzati dall’ impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi.
  8. Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi.
  9. In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità per l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine dell’ impresa di investimento di avere accesso diretto alle pertinenti registrazioni, l’ autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi previsti al paragrafo 6 per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale.
  10. Per tenere conto dell’ evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 14

Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all’ articolo 13, instaurino regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un’ esecuzione efficace degli ordini.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione instaurino regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell’ ambito del loro sistema.
    Gli Stati membri prescrivono che, se del caso, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che dei tipi di strumenti negoziati.
  3. Gli Stati membri garantiscono che gli articoli 19, 21 e 22 non si applichino alle operazioni concluse in base alle regole che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all’ impiego del sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 19, 21 e 22 nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.
  4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione instaurino e mantengano regole trasparenti, basate su criteri oggettivi che disciplinano l’ accesso al sistema. Tali regole ottemperano alle condizioni stabilite all’ articolo 42, paragrafo 3.
  5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione informino chiaramente i suoi utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adottino preventivamente le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell’ ambito dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione.
  6. Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione senza il consenso dell’ emittente, quest’ ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.
  7. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione eseguano immediatamente qualsiasi istruzione dell’ autorità competente di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione, a norma dell’ articolo 50, paragrafo 1.

Art. 15

Relazioni con i paesi terzi
  1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell’ eseguire attività di investimento in un paese terzo.
  2. Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento comunitarie un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dalla Comunità alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione può presentare al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
  3. Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che in un paese terzo le imprese di investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che garantisce possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di investimento di tale paese e che le condizioni per un accesso effettivo al mercato non sono soddisfatte, la Commissione può avviare negoziati per porre rimedio a questa situazione.
    Nei casi previsti al primo comma, la Commissione può decidere, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’ articolo 64, paragrafo 3 , in qualsiasi momento e parallelamente all’ avvio dei negoziati, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, in merito all’ acquisizione di partecipazioni da parte delle imprese madri, dirette o indirette, soggette alla legislazione del paese terzo in questione. Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di imprese figlie da parte di imprese di investimento debitamente autorizzate nella Comunità o da parte di loro imprese figlie, né all’ acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento comunitarie da parte di tali imprese o imprese figlie. La durata di tali misure non può superare i tre mesi.
    Prima dello scadere del termine di tre mesi di cui al secondo comma e in base all’ esito dei negoziati, la Commissione può decidere secondo la procedura di regolamentazione di cui all’ articolo 64, paragrafo 3di prorogare tali misure (1) .
  4. Qualora la Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri la informano su sua richiesta:
    1. di ogni domanda di autorizzazione di un’ impresa figlia diretta o indiretta la cui impresa madre sia soggetta al diritto del paese terzo in questione;
    2. di ogni progetto di acquisizione di partecipazione, di cui siano informati a norma dell’ articolo 10, paragrafo 3, da parte di una siffatta impresa madre, in un’ impresa di investimento comunitaria, che renderebbe quest’ ultima una sua impresa figlia.
      Questo obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo in questione o quando cessino di applicarsi le misure di cui al paragrafo 3, secondo e terzo comma.
  5. Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi cui è soggetta la Comunità in virtè di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali applicabili all’ accesso all’ attività delle imprese di investimento o al suo esercizio.

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 16

Riesame periodico delle condizioni per ottenere l’ autorizzazione iniziale
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l’ autorizzazione iniziale stabilite nel capo I del presente titolo.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’ autorizzazione iniziale.
  3. Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano delegare le loro funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al riesame delle condizioni per ottenere l’ autorizzazione iniziale, secondo le condizioni stabilite nell’ articolo 48, paragrafo 2.

Art. 17

Obblighi generali in materia di vigilanza continua
  1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l’ impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.
  2. Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al controllo periodico dei requisiti di esercizio, alle condizioni stabilite nell’ articolo 48, paragrafo 2.

Art. 18

Conflitti di interesse
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
  2. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall’ impresa di investimento a norma dell’ articolo 13, paragrafo 3 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’ impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.
  3. Per tenere conto dell’ evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, misure di esecuzione volte a:
    1. definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e/o divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;
    2. stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento. Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Sezione 2

Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori

Art. 19

Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8.
  2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
  3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:
    1. sull’ impresa di investimento e i relativi servizi,
    2. sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,
    3. sulle sedi di esecuzione, e
    4. sui costi e gli oneri connessi cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.
  4. Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’ impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente.
  5. Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.
    Qualora l’ impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest’ ultimo di tale situazione. Quest’ avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
    Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma circa le sue conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’ impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a lui. Quest’ avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
  6. Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’ esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    1. i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti. L’ elenco è aggiornato periodicamente;
    2. il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
    3. il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’ impresa di investimento non è tenuta a valutare l’ idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Quest’ avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
    4. l’ impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’ articolo 18.
  7. Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’ impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’ impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
  8. I clienti devono ricevere dall’ impresa di investimento adeguate relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali relazioni comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
  9. Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei clienti e/o ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
  10. Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l’ applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, misure di esecuzione volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:
    1. la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell’ oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
    2. la natura degli strumenti finanziari proposti o considerati;
    3. la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale).
  11. Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 20

Prestazione di servizi tramite un’ altra impresa di investimento
  1. Gli Stati membri consentono ad un’ impresa di investimento che riceva, tramite un’ altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall’ impresa che ha trasmesso le istruzioni. L’ impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell’ accuratezza delle informazioni trasmesse.
  2. L’ impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o all’ operazione in questione fornite al cliente da un’ altra impresa di investimento. L’ impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell’ adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.
  3. L’ impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un’ altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell’ esecuzione dell’ operazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Art. 21

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni piè favorevoli per il cliente
  1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell’ ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l’ impresa di investimento è tenuta ad eseguire l’ ordine seguendo tali istruzioni.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1.
  3. La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l’ impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all’ impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’ esecuzione degli ordini del cliente.
    Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.
    Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, che l’ impresa di investimento, in particolare, informi i clienti o potenziali clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all’ esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
  4. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di controllare l’ efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano, regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l’ esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.
  5. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell’ impresa in materia di esecuzione.
  6. Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, misure di esecuzione concernenti:
    1. i criteri per determinare l’ importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell’ entità e del tipo dell’ ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;
    2. i fattori che possono essere presi in considerazione da un’ impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l’ esecuzione degli ordini dei clienti;
    3. la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione, a norma del paragrafo 3.
  7. Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 22

Regole per la gestione degli ordini dei clienti
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un’ esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.
    Tali procedure o dispositivi permettono l’ esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell’ impresa di investimento.
  2. Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l’ esecuzione piè rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a questi obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall’ obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell’ articolo 44, paragrafo 2.
  3. Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell’ evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, misure di esecuzione che definiscono:
    1. le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un’ esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un’ esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni piè favorevoli per i clienti;
    2. i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un’ impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 23

Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati
  1. Gli Stati membri possono decidere di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.
    Gli Stati membri possono consentire, a norma dell’ articolo 13, paragrafi 6, 7 e 8, agli agenti collegati registrati nel loro territorio di amministrare fondi e/o strumenti finanziari dei loro clienti per conto e sotto la piena responsabilità dell’ impresa di investimento per la quale operano nel loro territorio o, in caso di attività transfrontaliera, nel territorio di uno Stato membro che consente all’ agente collegato di amministrare fondi del cliente.
    Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.
  3. Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti.
    Qualora, a norma del paragrafo 1, lo Stato membro in cui l’ agente collegato è stabilito decida di non permettere alle imprese di investimento, autorizzate dalle rispettive autorità competenti, di nominare agenti collegati, detti agenti collegati sono iscritti nel registro presso l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine dell’ impresa di investimento per conto della quale agiscono.
    Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell’ onorabilità e possiedono conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.
    Gli Stati membri possono decidere di lasciare alle imprese di investimento la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfano il criterio dell’ onorabilità e possiedano le conoscenze di cui al precedente comma.
    Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.
  4. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell’ ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall’ agente collegato per conto dell’ impresa di investimento.
    Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l’ ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un’ impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell’ autorità competente.
  5. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3.
  6. Gli Stati membri possono inasprire i requisiti fissati nel presente articolo o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell’ ambito della loro giurisdizione.

Art. 24

Operazioni con controparti qualificate
  1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 19, 21 e 22, paragrafo 1 rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.
  2. Gli Stati membri riconoscono come controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto comunitario o il diritto interno di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell’ ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell’ articolo 2, paragrafo 1, lettere k) e l), i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.
    La classificazione come controparte qualificata – di cui al primo comma – non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l’ impresa di investimento sono soggetti agli articoli 19, 21 e 22.
  3. Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di un’ operazione per la quale la potenziale controparte rientra in un’ altra giurisdizione, l’ impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro nel quale l’ impresa è stabilita.
    Gli Stati membri assicurano che l’ impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo 1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest’ ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l’ impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.
  4. Gli Stati membri possono riconoscere come controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di soggetti menzionate al paragrafo 2.
    Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo 3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.
  5. Per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4 alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione può adottare, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisino:
    1. le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;
    2. le procedure per ottenere l’ esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;
    3. i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un’ impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

SEZIONE 3

TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEL MERCATO

Art. 25

Obbligo di preservare l’ integrità del mercato, di segnalare le operazioni effettuate e di conservarne la registrazione
  1. Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’ abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), gli Stati membri provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l’ integrità del mercato.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell’ autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’ identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’ uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
  3. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all’ autorità competente il piè rapidamente possibile e, al piè tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o no.
    Le autorità competenti, a norma dell’ articolo 58, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l’ autorità competente del mercato piè pertinente per tali strumenti finanziari in termini di liquidità riceva tali informazioni.
  4. Queste comunicazioni comprendono in particolare i nomi e i numeri degli strumenti acquistati o venduti, la quantità, la data e l’ ora dell’ esecuzione, i prezzi della transazione e i mezzi per individuare le imprese di investimento interessate.
  5. Gli Stati membri prevedono che tali comunicazioni siano presentate alle autorità competenti dalle imprese di investimento stesse o con un terzo che agisce per loro conto, o da un sistema di confronto degli ordini (“trade matching system”) e di notifica approvato dall’ autorità competente ovvero dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l’ operazione. Quando le operazioni concluse sono comunicate direttamente all’ autorità competente dal mercato regolamentato, dal sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema di confronto degli ordini (“trade matching system”) e di notifica approvato dall’ autorità competente, le imprese di investimento possono essere esentate dall’ obbligo di cui al paragrafo 3.
  6. Quando, ai sensi dell’ articolo 32, paragrafo 7, le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’ autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d’ origine dell’ impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.
  7. Per assicurare che le misure volte a proteggere l’ integrità del mercato siano modificate per tener conto dell’ evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione può adottare, misure di esecuzione che precisano i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 26

Controllo dell’ ottemperanza alle regole del sistema multilaterale di negoziazione e ad altri obblighi di legge
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione, per controllare regolarmente l’ ottemperanza alle sue regole da parte degli utenti. Le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione controllano le operazioni effettuate dai loro utenti nell’ ambito dei loro sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunichino all’ autorità competente le infrazioni significative alle sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunichino senza indugio le informazioni pertinenti all’ autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le offrano piena assistenza nell’ investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei suoi sistemi o per loro tramite.

Art. 27

Obbligo per le imprese di investimento di pubblicare quotazioni irrevocabili
  1. Gli Stati membri prescrivono che gli internalizzatori sistematici di azioni pubblichino quotazioni irrevocabili delle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali essi sono internalizzatori sistematici e per le quali esiste un mercato liquido. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le loro quotazioni alla clientela su richiesta.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano quantitativi fino alla dimensione standard del mercato. Gli internalizzatori che negoziano soltanto quantitativi al di sopra delle dimensioni standard del mercato non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo
    Gli internalizzatori sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi delle loro quotazioni. Per una particolare azione ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o quantitativi che potrebbero corrispondere alle dimensioni standard del mercato per la categoria di azioni alla quale l’ azione appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono anche le condizioni prevalenti di mercato per quell’ azione.
    Le azioni sono raggruppate in categorie sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato di quell’ azione. Le dimensioni standard del mercato per ciascuna categoria di azioni sono rappresentative del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato per le azioni incluse in ciascuna categoria di azioni.
    Il mercato di ciascuna azione è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell’ Unione europea relativamente a quell’ azione, esclusi i volumi elevati rispetto alle normali dimensioni di mercato per quell’ azione.
  2. L’ autorità competente del mercato piè pertinente in termini di liquidità, come definita all’ articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell’ azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato 3. Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento le quotazioni. Hanno altresì facoltà di ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato.
    Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili ad altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.
    Fatte salve le disposizioni dell’ articolo 21, gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti al dettaglio in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l’ ordine.
    Gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali in relazione alle azioni per le quali sono internalizzatori sistematici, al prezzo quotato al momento in cui ricevono l’ ordine. Essi possono tuttavia eseguire detti ordini ad un prezzo migliore in casi giustificati, a patto che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e gli ordini siano di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio
    Inoltre, gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni senza doversi conformare alle condizioni stabilite nel quarto comma, riguardo alle transazioni quando l’ esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione o riguardo ad ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
    In una situazione in cui un internalizzatore sistematico, che effettua un’ unica quotazione oppure la cui quotazione piè elevata è inferiore alle dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine piè consistente della sua quotazione, ma inferiore alle dimensioni standard del mercato, può decidere di eseguire quella parte dell’ ordine eccedente rispetto alla sua quotazione purché l’ ordine sia eseguito al prezzo quotato, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni dei due comma precedenti. Nei casi in cui l’ internalizzatore sistematico fa una quotazione diversificata e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie che sceglie di eseguire, l’ ordine è eseguito applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni dell’ articolo 22, tranne i casi in cui è diversamente consentito dalle condizioni dei due comma precedenti.
  3. Le autorità competenti controllano:
    1. che le società di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma del paragrafo 1 e mantengano i prezzi che riflettono le condizioni di mercato prevalenti;
    2. che le società d’ investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui al quarto comma del paragrafo 3.
  4. Gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a decidere, in base alla loro politica commerciale ed in modo non discriminatorio e oggettivo, quali investitori possono accedere alle loro quotazioni. A tale scopo, chiare norme disciplineranno l’ accesso alle loro quotazioni. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell’ investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il regolamento finale dell’ operazione.
  5. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi sono inoltre autorizzati a limitare in modo non discriminatorio e ai sensi delle disposizioni dell’ articolo 22 il numero totale delle transazioni dei diversi clienti nello stesso momento e sempre che ciò sia consentito soltanto quando il numero e/o il volume degli ordini cercato dai clienti supera notevolmente la norma.
  6. Per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, paragrafo 2, misure di esecuzione che:
    1. specifichino i criteri per l’ applicazione dei paragrafi 1 e2;
    2. specifichino i criteri che stabiliscono quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile nonché i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare all’ obbligo di pubblicare le loro quotazioni, ad esempio:
      1. tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’ operazione;
      2. tramite i servizi di un terzo;
      3. tramite dispositivi propri;
      4. specifichino i criteri generali per stabilire quali siano le transazioni in cui l’ esecuzione su diversi titoli è parte di un’ unica transizione o di ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato;
      5. specifichino i criteri generali per stabilire che cosa possa essere considerato come circostanza eccezionale di mercato che consente il ritiro delle quotazioni ovvero come condizione per un aggiornamento delle quotazioni.
      6. specifichino i criteri per determinare quale sia la dimensione abitualmente trattata dagli investitori al dettaglio.
      7. specifichino i criteri per stabilire che cosa significa superare notevolmente la norma del paragrafo 6;
      8. specifichino i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in un ventaglio pubblico vicino alle condizioni di mercato.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 28

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento
  1. Gli Stati membri prescrivono almeno che le imprese di investimento che concludono per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblici il volume e il prezzo di tali operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto possibile in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni pubblicate in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali sono pubblicate siano conformi ai requisiti adottati a norma dell’ articolo 45. Quando le misure adottate a norma dell’ articolo 45 prevedono la comunicazione differita di talune categorie di operazioni su azioni, questa possibilità si applica, mutatis mutandis, alle operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.
  3. Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l’ applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, misure di esecuzione che:
    1. specifichino i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1, ad esempio:
      1. tramite le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’ operazione o tramite le strutture di un sistema multilaterale di negoziazione nel quale sia negoziata l’ azione su cui verte l’ operazione;
      2. tramite i servizi di un terzo;
      3. tramite dispositivi propri;
    2. chiariscano le modalità di applicazione dell’ obbligo di cui al paragrafo 1 alle operazioni che comportano l’ uso di azioni a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di queste azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo di mercato.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 29

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione
  1. Gli Stati membri prescrivono quanto meno che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblichi i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che tali informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
  2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano esentare le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione dall’ obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini nei casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni riguardanti volumi che, per le azioni o categorie di azioni negoziate, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato.
  3. Per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, misure di esecuzione riguardanti:
    1. la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che devono essere pubblicati;
    2. i tipi e le dimensioni degli ordini che possono essere esentati dall’ informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2;
    3. i modelli di mercato che possono essere esentati dall’ informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2. In particolare l’ applicabilità dell’ obbligo ai metodi di negoziazione utilizzati da un sistema multilaterale di negoziazione che conclude operazioni in base alle sue regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione o tramite asta periodica.

Salvo nei casi giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione, il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di esecuzione previste all’ articolo 44 per i mercati regolamentati. Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 30

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione
  1. Gli Stati membri prescrivono almeno che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubblici il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse nell’ ambito dei suoi sistemi riguardanti azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che i dati di tali operazioni siano resi pubblici a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. Questo requisito non si applica ai dati di negoziazioni eseguite in un sistema multilaterale di negoziazione resi pubblici nell’ ambito dei sistemi di un mercato regolamentato.
  2. Gli Stati membri prevedono che l’ autorità competente possa autorizzare le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l’ autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tali azioni o categorie di azioni, sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato. Gli Stati membri prescrivono che i sistemi multilaterali di negoziazione ottengano dall’ autorità competente la preventiva approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.
  3. Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, misure di esecuzione riguardanti:
    1. la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico;
    2. le condizioni alle quali le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione possono prevedere la pubblicazione differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l’ operazione, è ammessa la pubblicazione differita.

Salvo nei casi giustificati dalla natura specifica del sistema multilaterale di negoziazione, il contenuto di tali misure di esecuzione è uguale a quello delle misure di esecuzione previste all’ articolo 45 per i mercati regolamentati. Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

CAPO III

DIRITTI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Art. 31

Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento
  1. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE, possa liberamente prestare servizi e/o svolgere attività nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall’ autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’ attività di investimento.
    Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva.
  2. Un’ impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d’ origine:
    1. lo Stato membro nel quale intende operare;
    2. un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e se intende avvalersi di agenti collegati sul territorio degli Stati membri nei quali intende prestare servizi.
      Qualora l’ impresa d’ investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine dell’ impresa d’ investimento comunica, a richiesta dell’ autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l’ identità degli agenti collegati che l’ impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni.
  3. Nel mese seguente la ricezione di tali informazioni, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine le trasmette all’ autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’ articolo 56, paragrafo 1. L’ impresa di investimento può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi di investimento in questione nello Stato membro ospitante.
  4. In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’ impresa di investimento informa per iscritto l’ autorità competente del suo Stato membro d’ origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine informa l’ autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.
  5. Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio in modo da agevolare l’ accesso ai loro sistemi ed il relativo uso da parte di utenti o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio.
  6. L’ impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione comunica all’ autorità competente del suo Stato membro d’ origine lo Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine del sistema multilaterale di negoziazione trasmette, entro un mese, l’ informazione allo Stato membro in cui il sistema multilaterale di negoziazione intende fornire tali dispositivi.

L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell’ autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e in tempi ragionevoli, l’ identità dei membri o partecipanti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro.

Art. 32

Stabilimento di succursali
  1. Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l’ esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2000/12/CE possano essere effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e attività siano coperti dall’ autorizzazione concessa all’ impresa di investimento o all’ ente creditizio nel suo Stato membro d’ origine. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’ attività di investimento.
    Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 7, all’ organizzazione e all’ attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva.
  2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all’ autorità competente del loro Stato membro d’ origine e le forniscano le informazioni seguenti:
    1. gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale;
    2. un programma delle attività che indichi tra l’ altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifichi se essa intende avvalersi di agenti collegati;
    3. l’ indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
    4. i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.
      Qualora un’ impresa d’ investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’ origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale ed è soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali.
  3. A meno di avere motivo di dubitare dell’ adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un’ impresa di investimento tenuto conto delle attività previste, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all’ autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell’ articolo 56, paragrafo 1, e ne informa l’ impresa di investimento.
  4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine comunica all’ autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l’ impresa di investimento ha aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine informa inoltre l’ autorità competente dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni.
  5. Quando l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all’ autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all’ impresa di investimento interessata.
  6. A partire dalla ricezione di una comunicazione dall’ autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell’ autorità competente dello Stato membro d’ origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività.
  7. Spetta all’ autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
    L’ autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all’ autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio.
  8. Ciascuno Stato membro prevede che quando un’ impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine di tale impresa possa, nell’ esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l’ autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.
  9. In caso di modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l’ impresa di investimento informa per iscritto l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine informa l’ autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Art. 33

Accesso ai mercati regolamentati
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso secondo una delle modalità seguenti:
    1. direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;
    2. diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d’ origine di tale mercato, quando le sue procedure e i sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato.
  2. Gli Stati membri non impongono alle imprese di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

Art. 34

Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento
  1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
    Essi prescrivono che l’ accesso di tali imprese di investimento a tali strutture sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai partecipanti nazionali. Essi non limitano l’ uso di tali strutture alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione stabiliti nel loro territorio.
  2. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:
    1. vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione; e
    2. vi sia il riconoscimento, da parte dell’ autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.
      Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell’ autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità preposte alla vigilanza di tali sistemi. L’ autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un’ indebita duplicazione dei controlli.
  3. I diritti concessi alle imprese di investimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto dei gestori dei sistemi di controparte centrale, compensazione o regolamento di rifiutare l’ accesso ai servizi richiesti per ragioni commerciali legittime.

Art. 35

Disposizioni relative agli accordi di controparte centrale, di compensazione e di regolamento nell’ ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione
  1. Gli Stati membri non impediscono alle imprese d’ investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una controparte centrale, stanza di compensazione e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato nel quadro dei loro sistemi.
  2. L’ autorità competente delle imprese d’ investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto conto delle condizioni fissate dall’ articolo 34, paragrafo 2 per i sistemi di regolamento.
  3. Per evitare un’ indebita duplicazione dei controlli l’ autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

 

TITOLO III

MERCATI REGOLAMENTATI

Art. 36

Autorizzazione e legge applicabile
  1. Gli Stati membri riservano l’ autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.
    L’ autorità competente concede l’ autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo.
    Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtè della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato.
    Il gestore del mercato regolamentato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all’ autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell’ autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente titolo.
  2. Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato svolga le attività attinenti all’ organizzazione e al funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell’ autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino le disposizioni del presente titolo. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l’ autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.
  3. Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato che gestisce soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente titolo.
    Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtè della presente direttiva.
  4. Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d’ origine del mercato in questione.
  5. L’ autorità competente può revocare l’ autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo:
    1. non si avvale dell’ autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da piè di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l’ autorizzazione permanga anche in tali casi;
    2. ha ottenuto l’ autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare:
    3. non soddisfa piè le condizioni cui è subordinata l’ autorizzazione;
    4. ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;
    5. ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

Art. 37

Obblighi inerenti alla gestione del mercato regolamentato
  1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l’ attività e le operazioni del mercato regolamentato abbiano onorabilità e professionalità sufficienti per garantire la gestione sana e prudente e il funzionamento del mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che il gestore del mercato regolamentato comunichi all’ autorità competente l’ identità delle persone che dirigono effettivamente l’ attività e le operazioni del mercato regolamentato e qualsiasi successivo cambiamento.
    L’ autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che essi mettono concretamente a repentaglio la gestione sana e prudente e il funzionamento del mercato regolamentato.
  2. Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo le condizioni della presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

Art. 38

Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’ influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato
  1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’ influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano idonee.
  2. Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato:
    1. trasmetta all’ autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l’ identità delle parti che sono in grado di esercitare un’ influenza significativa sulla sua gestione e l’ entità dei loro interessi;
    2. comunichi all’ autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’ identità delle persone che esercitano un’ influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.
  3. L’ autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

Art. 39

Requisiti di organizzazione
  1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:
    1. prendano misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l’ assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall’ autorità competente;
    2. siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;
    3. pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
    4. si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l’ esecuzione efficiente degli ordini;
    5. si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell’ ambito dei loro sistemi;
    6. dispongano, al momento dell’ autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’ entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

Art. 40

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione
  1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l’ ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione.
    Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.
  2. Nel caso degli strumenti derivati, le regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l’ esistenza di condizioni efficaci di regolamento.
  3. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto comunitario per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.
    Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l’ accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base alla normativa comunitaria.
  4. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l’ osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.
  5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’ offerta pubblica o l’ ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell’ emittente. Questi mercati informano l’ emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L’ emittente non è soggetto all’ obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.
  6. Per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione adotta, misure di esecuzione che specifichino:
    1. le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma ai fini dell’ ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;
    2. i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l’ emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;
    3. i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l’ accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 41

Sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione
  1. Fatto salvo il diritto dell’ autorità competente, di cui all’ articolo 50, paragrafo 2, lettere j) e k), di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, il gestore del mercato regolamentato può sospendere o ritirare dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, a meno che tale misura non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.
    Fatta salva la possibilità, per i gestori dei mercati regolamentati, di informare direttamente i gestori di altri mercati regolamentati, gli Stati membri prescrivono che il gestore di un mercato regolamentato che sospende o ritira dalle negoziazioni uno strumento finanziario renda pubblica la decisione e comunichi le informazioni pertinenti all’ autorità competente. Quest’ ultima è tenuta ad informare le autorità competenti degli altri Stati membri.
  2. Un’ autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o piè mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all’ ordinato funzionamento del mercato, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro autorità.

Art. 42

Accesso ai mercati regolamentati
  1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano e mantengano regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l’ accesso al mercato regolamentato o l’ acquisizione della qualità di membro.
  2. Tali regole specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:
    1. dall’ istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
    2. dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
    3. dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che sono operanti nel mercato;
    4. dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo 3;
    5. dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
  3. I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtè della direttiva 2000/12/CE e chiunque:
    1. soddisfi i requisiti di onorabilità e professionalità;
    2. disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione e di competenza;
    3. disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;
    4. disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’ adeguato regolamento delle operazioni.
  4. Gli Stati membri assicurano che per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli 19, 21 e 22. Tuttavia, i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli articoli 19, 21 e 22 per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.
  5. Gli Stati membri assicurano che le regole in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
  6. Senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ciascuno Stato membro autorizza i mercati regolamentati degli altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l’ accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio.

Il mercato regolamentato comunica all’ autorità competente del suo Stato membro d’ origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L’ autorità competente dello Stato membro d’ origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell’ autorità competente dello Stato membro ospitante, l’ autorità competente dello Stato membro d’ origine del mercato regolamentato comunica in tempi ragionevoli l’ identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro 7. Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati comunichino regolarmente alle autorità competenti di tali mercati gli elenchi dei rispettivi membri e partecipanti.

Art. 43

Controllo dell’ ottemperanza alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge
  1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci per il controllo regolare dell’ ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al fine di rilevare le infrazioni a tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.
  2. Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati segnalino all’ autorità competente del mercato regolamentato le infrazioni significative alle loro regole o le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che i gestori dei mercati regolamentati comunichino senza ritardo le informazioni pertinenti all’ autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrano piena assistenza nell’ investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

Art. 44

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per i mercati regolamentati
  1. Gli Stati membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e la profondità degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che tali informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.
    I mercati regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al primo comma alle imprese di investimento che sono tenute a pubblicare le loro quotazioni in azioni a norma dell’ articolo 27.
  2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano esentare i mercati regolamentati dall’ obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 in base al modello di mercato o al tipo e alle dimensioni degli ordini nei casi di cui al paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni.
  3. Per garantire l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’ articolo 64, misure di esecuzione riguardanti:
    1. la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati nonché la profondità degli interessi di negoziazione espressi a tali quotazioni che devono essere pubblicati;
    2. le dimensioni e i tipi degli ordini che possono essere esentati dall’ informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2;
    3. i modelli di mercato che possono essere esentati dall’ informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 2, in particolare l’ applicabilità dell’ obbligo ai metodi di negoziazione utilizzati dai mercati regolamentati che concludono operazioni in base alle loro regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori del mercato regolamentato o tramite asta periodica.

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 45

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i mercati regolamentati
  1. Gli Stati membri prescrivono quanto meno che i mercati regolamentati rendano pubblici il prezzo, il volume e la data di esecuzione delle operazioni concluse riguardanti le azioni ammesse alla negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni dettagliate riguardanti tutte queste operazioni siano rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale.
    I mercati regolamentati possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che essi utilizzano per divulgare le informazioni di cui al primo comma, alle imprese di investimento che sono tenute a pubblicare i dettagli delle loro operazioni su azioni a norma dell’ articolo 28.
  2. Gli Stati membri prevedono che l’ autorità competente possa autorizzare i mercati regolamentati a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l’ autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati ottengano dall’ autorità competente la preventiva approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.
  3. Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l’ applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, misure di esecuzione riguardanti:
    1. la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico;
    2. le condizioni alle quali il mercato regolamentato può prevedere la pubblicazione differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle dimensioni e del tipo di azione su cui verte l’ operazione, è ammessa la pubblicazione differita .

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1)

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 46

Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento
  1. Gli Stati membri non vietano ai mercati regolamentati di concludere con una controparte centrale o una stanza di compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro sistemi.
  2. L’ autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni fissate dall’ articolo 34, paragrafo 2 per i sistemi di regolamento.
    Per evitare un’ indebita duplicazione dei controlli l’ autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

Art. 47

Elenco dei mercati regolamentati
  1. Ciascuno Stato membro compila l’ elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d’ origine e comunica agli altri Stati membri e alla Commissione tale elenco. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. La Commissione pubblica l’ elenco di tutti i mercati regolamentati nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea e lo aggiorna almeno una volta all’ anno. La Commissione pubblica e aggiorna inoltre l’ elenco sul suo sito web ogniqualvolta gli Stati membri comunicano una modifica dei loro elenchi.

 

TITOLO IV

AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I

DESIGNAZIONE, POTERI E PROCEDURE DI RICORSO

Art. 48

Designazione delle autorità competenti
  1. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti incaricate dello svolgimento di ciascuna delle mansioni previste dalle diverse disposizioni della presente direttiva. Esso comunica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri l’ identità delle autorità competenti responsabili dell’ espletamento di ciascuna delle predette mansioni ed indica qualsiasi eventuale ripartizione delle stesse.
  2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto negli articoli 5, paragrafo 5, 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 2 e 23, paragrafo 4.
    Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l’ esercizio di pubblici poteri né l’ uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e documentato per l’ esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. Dette condizioni includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le informazioni ottenute nell’ espletamento delle funzioni delegate non siano utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. In ogni caso, la responsabilità finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione spetta all’ autorità competente o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.
    Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di qualsiasi accordo concluso riguardo alla delega di funzioni, incluse le condizioni precise che disciplinano tale delega.
  3. La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea almeno una volta all’ anno e lo aggiorna continuamente sul suo sito web.

Art. 49

Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro
  1. Se uno Stato membro designa piè di un’ autorità competente per l’ applicazione di una disposizione della presente direttiva, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.
  2. Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.
  3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’ espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

Art. 50

Poteri da conferire alle autorità competenti
  1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’ esercizio delle loro funzioni. Esse, nei limiti previsti dal quadro giuridico nazionale, esercitano tali poteri:
    1. direttamente; o
    2. in collaborazione con altre autorità; o
    3. sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell’ articolo 48, paragrafo 2; o
    4. rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
  2. I poteri di cui al paragrafo 1 sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono quanto meno il diritto di:
    1. avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne copia;
    2. chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
    3. eseguire ispezioni in loco;
    4. richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati;
    5. richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
    6. richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni;
    7. richiedere la temporanea interdizione dell’ esercizio dell’ attività professionale;
    8. richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati di fornire informazioni;
    9. adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento e i mercati regolamentati continuino a rispettare gli obblighi di legge;
    10. richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
    11. richiedere il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell’ ambito di altri dispositivi di negoziazione;
    12. riferire fatti all’ autorità giudiziaria ai fini della promozione dell’ azione penale;
    13. autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche.

Art. 51

Sanzioni amministrative
  1. Fatte salve le procedure per la revoca dell’ autorizzazione o il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al loro diritto nazionale, che possano essere adottate misure o irrogate sanzioni amministrative appropriate a carico delle persone responsabili nel caso in cui le disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate. Gli Stati membri assicurano che queste misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
  2. Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare in caso di mancata collaborazione alle indagini di cui all’ articolo 50.
  3. Gli Stati membri stabiliscono che l’ autorità competente può divulgare al pubblico qualsiasi misura o sanzione applicata per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari, o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Art. 52

Diritto di ricorso
  1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette a ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.
  2. Gli Stati membri prevedono che uno o piè dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’ interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva siano applicate:
    1. organismi pubblici o loro rappresentanti;
    2. organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
    3. organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

Art. 53

Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori
  1. Gli Stati membri incoraggiano l’ istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti.
  2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni di legge o regolamentari che impediscano a tali organismi di collaborare efficacemente nella composizione delle controversie transfrontaliere.

Art. 54

Segreto professionale
  1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell’ articolo 48, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all’ obbligo del segreto professionale. Quest’ obbligo implica che le informazioni riservate ricevute da tali persone nell’ esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o dalle altre disposizioni della presente direttiva.
  2. Qualora un’ impresa di investimento, un gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.
  3. Fatti salvi i casi contemplati dalla legge penale, le autorità competenti, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva possono servirsene soltanto nell’ espletamento dei loro compiti e per l’ esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell’ ambito di applicazione della presente direttiva o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’ esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l’ autorità competente o un’ altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’ autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.
  4. Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva è soggetta alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva e di altre direttive applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’ assenso dell’ autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’ informazione.
  5. Questo articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un’ autorità competente di un altro Stato membro.

Art. 55

Relazioni con i revisori dei conti
  1. Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi dell’ ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all’ abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, che svolga in un’ impresa di investimento una funzione descritta all’ articolo 51 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, all’ articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all’ articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:
    1. costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l’ attività delle imprese di investimento;
    2. compromettere la continuità dell’ attività dell’ impresa di investimento;
    3. comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’ emissione di riserve.
      Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’ esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’ impresa che abbia stretti legami con l’ impresa di investimento nell’ ambito della quale svolge la predetta funzione.
  2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

CAPO II

COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DIVERSI STATI MEMBRI

Art. 56

Obbligo di collaborazione
  1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’ espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.
    Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell’ ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.
    Per agevolare ed accelerare la collaborazione e piè particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un’ unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo.
  2. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di un mercato regolamentato che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un’ importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante del mercato regolamentato concludono adeguati accordi di collaborazione.
  3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l’ assistenza prevista al paragrafo 1.
    Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.
  4. Quando un’ autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l’ autorità competente dell’ altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Quest’ ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all’ autorità competente che l’ ha informata il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell’ autorità competente che ha trasmesso le informazioni.
  5. Per assicurare l’ applicazione uniforme del paragrafo 2 la Commissione può adottare, misure di esecuzione che stabiliscano i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.
    Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’ articolo 64, paragrafo 2 (1) .

(1) Paragrafo modificato dall’ articolo 1 della Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio n. 10 del 11-03-2008.

Art. 57

Collaborazione nelle attività di vigilanza o in materia di indagini

L’ autorità competente di uno Stato membro può richiedere la c


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