DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 – Art.41

Art. 41 
 
                      (Contratto di espansione) 
 
  1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto   al   comma   1-bis,   nell'ambito    dei    processi    di
reindustrializzazione  e  riorganizzazione  delle  imprese   con   un
organico superiore a 1.000 unita' lavorative che comportano, in tutto
o  in  parte,  una  strutturale  modifica  dei   processi   aziendali
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico  dell'attivita',
nonche'  la  conseguente  esigenza  di   modificare   le   competenze
professionali in organico mediante un loro piu' razionale impiego  e,
in ogni caso,  prevedendo  l'assunzione  di  nuove  professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura  di  consultazione,  secondo  le
modalita' e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione con il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  con  le  associazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  o  con  le
loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la  rappresentanza
sindacale unitaria. 
  1-bis. Esclusivamente per il  2021,  il  limite  minimo  di  unita'
lavorative in organico di cui al comma 1 non puo' essere inferiore  a
100 unita', e, limitatamente agli effetti di cui al comma  5-bis,
a  100  unita',  calcolate  complessivamente  nelle  ipotesi   di
aggregazione di imprese stabile con un'unica finalita'  produttiva  o
di servizi. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura  gestionale  e  deve
contenere: 
    a) il numero dei  lavoratori  da  assumere  e  l'indicazione  dei
relativi  profili  professionali   compatibili   con   i   piani   di
reindustrializzazione o riorganizzazione; 
    b) la programmazione temporale delle assunzioni; 
    c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti
di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    d) relativamente alle professionalita' in organico, la  riduzione
complessiva media dell'orario di lavoro e il  numero  dei  lavoratori
interessati, nonche' il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento previsto dal comma 5. 
  3. In deroga agli articoli 4 e 22,  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale puo'  essere  richiesto  per  un  periodo  non
superiore a 18 mesi, anche non continuativi. 
  4. Ai fini della stipula del contratto di espansione  il  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  verifica  il  progetto  di
formazione e di riqualificazione nonche' il numero delle assunzioni. 
  5. Per i lavoratori che si trovino  a  non  piu'  di  60  mesi  dal
conseguimento del diritto alla pensione  di  vecchiaia,  che  abbiano
maturato il  requisito  minimo  contributivo,  o  anticipata  di  cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso
in forma scritta dei lavoratori  interessati,  il  datore  di  lavoro
riconosce per tutto il periodo e fino  al  raggiungimento  del  primo
diritto a pensione,  a  fronte  della  risoluzione  del  rapporto  di
lavoro,   un'indennita'   mensile,    ove    spettante    comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, cosi' come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto  a
pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di
lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al  conseguimento
del  diritto,  con  esclusione  del  periodo   gia'   coperto   dalla
contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto  di
lavoro. I benefici di cui al presente comma sono  riconosciuti  entro
il limite complessivo di spesa di 4,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  6,8  milioni  di
euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura  di  consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   non   puo'   procedere   alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente  non  puo'
prendere in considerazione ulteriori domande di accesso  ai  benefici
di cui  al  presente  comma.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  fornendo  i   risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di sessanta  mesi
dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato  il  requisito  minimo  contributivo,   o   della   pensione
anticipata di cui all'articolo 24,  comma  10,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di  non  opposizione  e
previo  esplicito  consenso   in   forma   scritta   dei   lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per  tutto  il  periodo  e
fino al raggiungimento della prima decorrenza utile  del  trattamento
pensionistico, a fronte della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,
un'indennita' mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del  rapporto  di
lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile
della pensione sia quella prevista per  la  pensione  anticipata,  il
datore di lavoro versa anche  i  contributi  previdenziali  utili  al
conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza  teorica
della NASpI al lavoratore, il  versamento  a  carico  del  datore  di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo  equivalente
alla somma della  prestazione  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del  datore
di lavoro per i contributi previdenziali utili al  conseguimento  del
diritto alla pensione anticipata e' ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12  del
medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando  in  ogni
caso i criteri di computo  della  contribuzione  figurativa.  Per  le
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000  unita'
lavorative   che   attuino   piani   di   riorganizzazione    o    di
ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con  i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione  del  numero  dei
lavoratori da assumere ai sensi della lettera  a)  del  comma  2,  si
impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori
che abbiano prestato il consenso ai  sensi  del  presente  comma,  la
riduzione dei versamenti a carico del datore di  lavoro,  di  cui  al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per  un  importo
calcolato sulla base  dell'ultima  mensilita'  di  spettanza  teorica
della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare  attuazione
al contratto di cui al comma  1,  il  datore  di  lavoro  interessato
presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla  presentazione
di  una  fideiussione  bancaria  a  garanzia  della  solvibilita'  in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato  a  versare
mensilmente all'INPS  la  provvista  per  la  prestazione  e  per  la
contribuzione figurativa. In ogni caso,  in  assenza  del  versamento
mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non  erogare  le
prestazioni. I benefici di cui al presente  comma  sono  riconosciuti
entro il limite complessivo di spesa di 117,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno  2024.  Se
nel corso della procedura di consultazione di cui al comma  1  emerge
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto  al
predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali  non  puo'   procedere   alla   sottoscrizione   dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo'  prendere  in  considerazione
ulteriori domande di accesso ai benefici di cui  al  presente  comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica, fornendo i  risultati  dell'attivita'  di  monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.     6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del  presente  articolo
puo'  essere  riconosciuta  anche  per  il  tramite  dei   fondi   di
solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 gia' costituiti  o  in
corso di costituzione, senza  l'obbligo  di  apportare  modifiche  ai
relativi atti istitutivi. 
  7. Per  i  lavoratori  che  non  si  trovano  nella  condizione  di
beneficiare della  prestazione  prevista  dai  commi  5  e  5-bis  e'
consentita una riduzione oraria  cui  si  applicano  le  disposizioni
previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione  media  oraria  non  puo'
essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale
o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.  Per
ciascun  lavoratore,  la   percentuale   di   riduzione   complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove necessario, fino al
100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto
di espansione e' stipulato. I  benefici  di  cui  al  comma  3  e  al
presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa
di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro  per
l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102  milioni
di  euro  per  l'anno  2022.  Se  nel  corso   della   procedura   di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite  di  spesa,  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  non  puo'  procedere
alla sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente  non
puo' prendere in  considerazione  ulteriori  domande  di  accesso  ai
benefici di cui al comma 3 e al presente comma.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.    8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di formazione e  di
riqualificazione  che  puo'   intendersi   assolto,   previa   idonea
certificazione definita con successivo provvedimento,  anche  qualora
il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire  l'insegnamento
necessario per il conseguimento di  una  diversa  competenza  tecnica
professionale, rispetto  a  quella  cui  e'  adibito  il  lavoratore,
utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la  sola
applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure  idonee  a
garantire  l'effettivita'  della  formazione  necessarie   per   fare
conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla  mansione  a
cui sara'  adibito  il  lavoratore.  Ai  lavoratori  individuati  nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che e'  parte  integrante
del contratto di espansione, descrive  i  contenuti  formativi  e  le
modalita'   attuative,   il   numero   complessivo   dei   lavoratori
interessati,  il  numero  delle  ore  di  formazione,  le  competenze
tecniche professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie e
garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1,  lettera
f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016. 
  9. Gli accordi stipulati ai  sensi  del  comma  5  e  l'elenco  dei
lavoratori che accettano l'indennita', ai fini della loro  efficacia,
devono essere depositati secondo le modalita' stabilite  dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  25  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per  i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e  gli  altri
atti aventi forza di legge non possono  in  ogni  caso  modificare  i
requisiti per conseguire  il  diritto  al  trattamento  pensionistico
vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5. 
  10. Il contratto di espansione e'  compatibile  con  l'utilizzo  di
altri strumenti previsti dal presente decreto  legislativo,  compreso
quanto disposto dall'articolo 7 del decreto  del  Sottosegretario  di
Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3  agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  10  ottobre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014. 
                                                                 
 

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