Corruzione tra privati (artt. codice civile)

ARTICOLO 2635

Corruzione tra privati

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli  amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra  utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

V. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

​VI. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

 

ARTICOLO 2635-bis

Istigazione alla corruzione tra privati

I. Chiunque offre o promette denaro o altra  utilità  non  dovuti  agli amministratori, ai direttori generali,  ai  dirigenti  preposti  alla redazione  dei  documenti  contabili  societari,  ai  sindaci  e   ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività  lavorativa  con  l’esercizio  di  funzioni   direttive, affinché compia od ometta  un  atto  in  violazione  degli  obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di  fedeltà,  soggiace, qualora  l’offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

II. La pena di cui al primo comma si applica  agli  amministratori,  ai direttori  generali,  ai  dirigenti  preposti  alla   redazione   dei documenti contabili  societari,  ai  sindaci  e  ai  liquidatori,  di società o enti privati, nonché  a  chi  svolge  in  essi  attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o  degli  obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

III. Si procede a querela della persona offesa.

 

ARTICOLO 2635-ter

Pene accessorie

I. La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni  caso  l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone  giuridiche  e  delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per  quello  di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!