Procedure per la dichiarazione di mobilità (L. 23 Luglio 1991 n. 223, Art. 4 co. 11)

Legge 23 luglio 1991, n. 223

( in Suppl. ordinario alla G.U., 27 luglio, n. 175)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (1) (2) (3) (4).

– Omissis –

Art. 4

Procedura per la dichiarazione di mobilità.

 

– Omissis –

  1. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell’ articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

– Omissis –

 


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