Procedura dimissioni e risoluzione consensuale -D.Lgs. n. 185/2016 – art 26

Art. 26 
 
 
           Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale 
 
  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive
modificazioni,  le  dimissioni  e  la  risoluzione  consensuale   del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia,  esclusivamente
con modalita' telematiche su appositi  moduli  resi  disponibili  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  attraverso  il  sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro  e  alla  Direzione
territoriale del lavoro competente con le modalita'  individuate  con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui
al comma 3. 
  2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di  cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le  dimissioni  e
la risoluzione consensuale con le medesime modalita'. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   legislativo,   sono   stabiliti   i   dati    di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende  recedere  o
che si intende risolvere, i dati di  identificazione  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, le modalita'  di  trasmissione  nonche'  gli
standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. 
  4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali,  dei
consulenti  del  lavoro,  delle  sedi  territoriali  dell'Ispettorato
nazionale  del  lavoro  nonche'  degli  enti  bilaterali  e   delle
commissioni di certificazione  di  cui  agli  articoli  2,  comma  1,
lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore  di  lavoro  che
alteri i moduli  di  cui  al  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  da  euro  5.000  ad  euro  30.000.  L'accertamento  e
l'irrogazione della  sanzione  sono  di  competenza  delle  Direzioni
territoriali del lavoro. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 
  7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e  nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione  consensuale  intervengono
nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice  civile
o avanti alle commissioni di certificazione di  cui  all'articolo  76
del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma  3  e  dalla  medesima  data  sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92. 
  8-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165.


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