Permessi per figli portatori di handicap – DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2001 – Suppl. Ordinario n. 93)

                                Art. 33. 
                      Prolungamento del congedo 
        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; 
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) 
 
  1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.
104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre,
hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno  di  vita  del
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile  in  misura
continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei
periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai
sanitari la presenza del genitore. 
2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere
fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 
  3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro
genitore non ne abbia diritto. 
  4. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  18  LUGLIO  2011,  N.  119.  Il
prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo
corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al
richiedente ai sensi dell'articolo 32.
    
                            Art. 42 
          Riposi e permessi per i figli con handicap grave 
     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 
 
  1. Fino al compimento del  terzo  anno  di  vita  del  bambino  con
handicap in situazione di gravita' e in alternativa al  prolungamento
del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma  2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di  riposo
giornaliero retribuito. 
  2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo  33,  comma
3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive  modificazioni,
e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui  al  comma  1,  ad
entrambi i genitori, anche adottivi,  del  bambino  con  handicap  in
situazione di gravita', che possono fruirne  alternativamente,  anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183. 
  4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo
parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 
  5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione  di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire  del  congedo  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 4 della  legge  8  marzo  2000,  n.  53,  entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza,  decesso  o  in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha  diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in  caso  di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre  e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno  dei
figli conviventi; in caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.   
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare  la
durata complessiva di due anni per  ciascuna  persona  portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto. 
  5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha  diritto  a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima  retribuzione,  con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
  5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura  pari  al  numero  dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso  arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa. 
  5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini  della
maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima   mensilita'   e   del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
  6. I riposi, i permessi e i congedi di  cui  al  presente  articolo
spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 

                               Art. 43.
                  Trattamento economico e normativo
               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovuta
un'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'intero
ammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessi
medesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'
portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.

                            Art. 44.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

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