Art. 46 d.l. 18/2020 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020

 

Art. 46 d.l. 18/2020 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

 


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