Art. 93 D.L. 34/2020 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Articolo 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[1], per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81[2].

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[1] L’articolo 21 d.lgs. 81/2015 impone di inserire la causale in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato della durata superiore a 12 mesi.

[2] Art. 19 co. 1 D.Lgs. 81/2015 (modificato dalla L. 96/2018): “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.”


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