D.l. 137/2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 | Adlabor

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  

(GU n.269 del 28-10-2020)

 

 Vigente al: 29-10-2020

 

Titolo I

Sostegno alle imprese e all’economia

  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili 
  VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale: 
  VISTO  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  VISTO  il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  VISTO il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  VISTO il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni  all'esercizio  di  talune  attivita'
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19; 
  CONSIDERATA la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure a sostegno dei settori  piu'  direttamente  interessati  dalle
misure restrittive, adottate con il predetto Decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la  tutela  della
salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute; 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Contributo a fondo perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
    settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del
25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato  1  al
presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 
  2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di  spesa  di  50
milioni di euro per l'anno 2020, con uno o piu' decreti del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono  essere  individuati  ulteriori  codici  ATECO
riferiti a settori economici aventi diritto al contributo,  ulteriori
rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al  presente  decreto,  a
condizione che tali settori  siano  stati  direttamente  pregiudicati
dalle misure restrittive introdotte dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. 
  3.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. 
  4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di
fatturato  di  cui  al  precedente  comma   ai   soggetti   riportati
nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1°
gennaio 2019. 
  5. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di  cui
al  comma  1  e'  corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate  mediante
accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul
quale e' stato erogato il precedente contributo. 
  6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  a
fondo perduto di cui all'articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  previa
presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la
procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  provvedimento  del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 
  7. L'ammontare del contributo a fondo perduto  e'  determinato:  a)
per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia'
erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;
b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore  calcolato
sulla base dei dati presenti nell'istanza  trasmessa  e  dei  criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e' calcolato  applicando
la percentuale di cui al comma 5, lettera c),  dell'articolo  25  del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette  quote  sono  differenziate
per settore economico e sono riportate nell'Allegato  1  al  presente
decreto. 
  8.In ogni  caso,  l'importo  del  contributo  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore a euro 150.000,00. 
  9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 4, l'ammontare del contributo e' determinato  applicando
le percentuali riportate nell'Allegato 1  al  presente  decreto  agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e  a  2.000  euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
  10. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze
di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione
della presente disposizione. 
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  13. E' abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. 
  14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni  di
euro per l'anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2020,
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 2. 
 
(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui  all'articolo  5,
           comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295) 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  l'apposito  comparto  del  Fondo
speciale di cui all'articolo 5, comma  1,  della  legge  24  dicembre
1957, n. 1295, e' incrementato di ulteriori 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  2. Agli oneri di cui al  comma  precedente  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 3. 
 
(Fondo  per  il  sostegno  delle  associazioni  e  societa'  sportive
                          dilettantistiche) 
 
  1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche  determinatasi  in  ragione  delle
misure  in  materia  di  contenimento   e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno
delle  Associazioni  Sportive  Dilettantistiche  e   delle   Societa'
Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni  di  euro
per l'anno 2020, che costituisce limite di  spesa,  le  cui  risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'adozione  di  misure
di  sostegno  e  ripresa  delle  associazioni  e  societa'   sportive
dilettantistiche che hanno cessato o  ridotto  la  propria  attivita'
istituzionale a seguito  dei  provvedimenti  statali  di  sospensione
delle attivita' sportive. I criteri  di  ripartizione  delle  risorse
cosi'  stanziate  sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Capo  del
Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione. 
  3. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 4. 
 
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa) 
 
  1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto"
sono sostituite  dalle  seguenti  "fino  al  31  dicembre  2020".  E'
inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare,
di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad
oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25
ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
 
 
                               Art. 5. 
 
    (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura) 
 
  1. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge  24  aprile
2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio
2020 n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'  incrementato
di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
  4. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso  per
spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'articolo 88, commi  1
e  2  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano  anche
a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021
e i termini di cui al  medesimo  comma  2  decorrono  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Agli oneri di cui dai commi 1, 2 e 3, pari a 550 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
  6. All'articolo 176 del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "Per  il  periodo  di  imposta  2020  e'
riconosciuto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i  periodi  di
imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta," e le parole  "1
luglio al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio
2020 al 30 giugno 2021"; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente "5-bis. Ai fini della
concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande
presentate  entro  il  31  dicembre  2020,   secondo   le   modalita'
applicative gia' definite ai sensi del comma 6". 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 280 milioni di euro per
l'anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede
quanto a 280 milioni per  l'anno  2021  ai  sensi  dell'articolo  34,
quanto a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di  euro  per
l'anno 2022 mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
 
 
                               Art. 6. 
 
(Misure urgenti di sostegno  all'export  e  al  sistema  delle  fiere
                           internazionali) 
 
  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  incrementate
di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 200 milioni per l'anno  2020,  per  le  finalita'  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  3. All'articolo 91, del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1,  primo  periodo,  dopo  la  parola  "capitali"  sono
aggiunte le seguenti: "nonche' delle imprese  aventi  come  attivita'
prevalente  l'organizzazione  di   eventi   fieristici   di   rilievo
internazionale"; 
  2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere
sullo stanziamento di cui al  primo  periodo  e  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni in materia di aiuti  di  Stato,  possono  essere
concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui  al  comma
1, contributi a fondo perduto commisurati ai  costi  fissi  sostenuti
dal 1 marzo 2020 e non coperti da utili, misure di  sostegno  erogate
da pubbliche amministrazioni o da  altre  fonti  di  ricavo,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  350  milioni  di
euro, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 7. 
 
(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere  agricole,
                  della pesca e dell'acquacoltura) 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici
interessati dalle  misure  restrittive  introdotte  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", sono  riconosciuti,
in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni
di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto  a  favore  delle
imprese   operanti   nelle   filiere   agricole,   della   pesca    e
dell'acquacoltura. 
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente  dello  Stato,  Regioni  e  province
autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti la platea dei beneficiari e  i  criteri  per  usufruire  dei
benefici.  All'attuazione  della  misura  provvede  l'Agenzia   delle
Entrate, secondo le modalita' previste dal medesimo decreto. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  100  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 8. 
 
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
                   abitativo e affitto d'azienda) 
 
  1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella  tabella  di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal  volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente,  il
credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
abitativo  e  affitto  d'azienda   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento  a
ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  259,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per  l'anno
2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34. 
 
 
                               Art. 9. 
 
               (Cancellazione della seconda rata IMU) 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in
cui  si  esercitano  le  attivita'  indicate  nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 al presente  decreto,  a  condizione  che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  3. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  101,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. I decreti  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  78  del
decreto-legge n. 104 del 2020 sono  adottati  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari  a  121,3  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 10. 
 
     (Proroga del termine per la presentazione del modello 770) 
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020. 
 

Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

 
                              Art. 11. 
 
(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
          per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica) 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  12  nonche'   l'accesso   anche   nell'anno   2021   a
integrazioni  salariali  nei  casi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  lavorativa  per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano  applicazione  per
l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, in relazione ai quali e' consentita la conservazione in
conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.". 
 
 
                              Art. 12. 
 
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni   in   materia   di
licenziamento. Esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali
  per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 
 
  1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo
le modalita' previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31
gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei
settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle
sei settimane del presente comma. 
  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari: 
  a) al  9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
  b) al 18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti
per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di
impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o
limitazione delle attivita' economiche e produttive di cui  al  comma
2. 
  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui
al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente
articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla
domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera  b).  Sono  comunque  disposte  le
necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti
richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo
periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. La scadenza dei termini di invio delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi  che,  in
applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il
10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020. 
  8. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari  relativi   alla   predetta   prestazione   e'   stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma
sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  Fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
  10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria  e  Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  Cassa
integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere  sull'importo  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
  14. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1,  ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane,
fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di
integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e
applicato su base mensile. 
  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  possono  rinunciare  per  la
frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente
presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale di cui al presente articolo. 
  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19"  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,  valutate  in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  con  le  maggiori
entrate contributive derivanti dai  commi  da  2  a  4  del  presente
articolo.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente   articolo
valutate in 3 milioni  di  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
 
                              Art. 13. 
 
(Sospensione  dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti  delle
aziende  dei  settori  economici  interessati  dalle   nuove   misure
                            restrittive) 
 
  1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che  hanno  la
sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per  la  competenza
del mese di novembre 2020 
  2. La sospensione dei termini di cui  al  comma  1  si  applica  ai
datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020,  che
svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite  ai  codici
ATECO riportati nell'Allegato  1  al  presente  decreto  i  cui  dati
identificativi  verranno  comunicati,  a  cura   dall'Agenzia   delle
Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai
beneficiari delle misure concernenti la sospensione. 
  3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del comma 1,
sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il
versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio della rateazione. 
  4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con
la normativa vigente dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 14. 
 
          (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 
 
  1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito  di
emergenza (di seguito "Rem") di cui all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riconosciuta  la  medesima
quota anche per il mese di novembre 2020,  nonche'  per  il  mese  di
dicembre 2020. 
  2. Il Rem e' altresi' riconosciuto,  per  una  singola  quota  pari
all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, relative alle mensilita' di novembre  e  dicembre
2020, ai nuclei familiari in possesso  cumulativamente  dei  seguenti
requisiti: 
  a) un valore del reddito familiare, nel  mese  di  settembre  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
  b) assenza nel nucleo familiare di componenti  che  percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto-legge; 
  c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c)  e  d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
novembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  il
reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82,  comma   10,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta  in  ogni
caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma
9,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile. 
 
 
                              Art. 15. 
 
(Nuova indennita' per i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
              stabilimenti termali e dello spettacolo) 
 
  1. Ai soggetti beneficiari dell'indennita' di  cui  all'articolo  9
del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  la  medesima
indennita' pari a 1000 euro e' nuovamente erogata una tantum. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione,  ne'  di  rapporto  di  lavoro
dipendente, ne' di NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva
pari  a  1000  euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta   ai
lavoratori   in   somministrazione,    impiegati    presso    imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e  degli  stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di  lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di  entrata  in
vigore del presente decreto  e  che  abbiano  svolto  la  prestazione
lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo  periodo,  non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro  dipendente,  ne'  di
NASPI, alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
  a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi
da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno  cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio  2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 
  b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13  a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
  c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il  1°
gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  riconducibili
alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice  civile  e  che
non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere  gia'
iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
  d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
  a) titolari di  altro  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
  b) titolari di pensione. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
  a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1°  gennaio  2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto-legge di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
  b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di  lavoro  a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
  c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge,  di  pensione  e  di  rapporto   di   lavoro
dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,  e
non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita', pari a  1000
euro. L'indennita' di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  La  medesima  indennita'  viene
erogata anche ai lavoratori iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri  versati  dal  1
gennaio  2019  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente
decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
14. La domanda per le indennita' di cui ai commi  2,  3,  5  e  6  e'
presentata all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)
entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione
all'autorizzazione di spesa di cui  al  primo  periodo  del  presente
comma trova applicazione di quanto previsto dall'articolo 265,  comma
9,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  9. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge si decade  dalla  possibilita'  di  richiedere
l'indennita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.
126. 
  10.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  29,  comma   2,   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 9,1 milioni  di
euro per l'anno 2020. 
  11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  559,1
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
34. 
 
 
                              Art. 16. 
 
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca  e
                         dell'acquacoltura) 
 
  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle
filiere agricole, della pesca e  dell'acquacoltura  e  contenere  gli
effetti negativi  del  perdurare  dell'epidemia  da  Covid  19,  alle
aziende appartenenti  alle  predette  filiere,  comprese  le  aziende
produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento
dei contributi previdenziali  e  assistenziali,  con  esclusione  dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori
di lavoro per la mensilita' relativa a novembre  2020.  L'esonero  e'
riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti
nel periodo di riferimento dell'esonero. 
  2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli  imprenditori  agricoli
professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e  ai  coloni  con
riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e  2  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di  lavoro
potenziali destinatari del beneficio devono effettuare  entro  il  16
dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di  novembre  2020.
Per i contribuenti iscritti alla «Gestione  dei  contributi  e  delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni»
l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16
novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della  contribuzione
dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi  dovuti
all'INAIL. 
  5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione  dovuta  per
il periodo retributivo del  mese  di  novembre  2020,  ricadente  nel
quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della  dichiarazione
di manodopera agricola occupata del mese di novembre  da  trasmettere
entro il  mese  di  dicembre  2020,  l'esonero  e'  riconosciuto  sui
versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. 
  6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le  verifiche  in  ordine  allo
svolgimento da parte dei contribuenti  delle  attivita'  identificate
dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1. 
  7. Agli oneri del presente articolo, valutati  in  273  milioni  di
euro per l'anno 2020 e  83  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 17. 
 
           (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi) 
 
  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal   decreto-legge   14agosto   2020,   n.   104,   convertito   con
modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre   2020   e   dal   presente
decreto-legge. Si  considerano  reddito  da  lavoro  che  esclude  il
diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di  cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro
il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 5 del decreto ministeriale del Ministro dell'Economia  e
delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche  giovanili
e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa'  Sport  e  Salute  s.p.a.
che, sulla base del registro di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce  secondo
l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro
e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita'  di
ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per
l'anno 2020. 
  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista
dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge  n.  104
del 14 agosto 2020,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al
Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del
comma 1 trova applicazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  265,
comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 

Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

 
                              Art. 18. 
 
(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi  antigenici  rapidi
da parte dei medici di medicina generale e  dei  pediatri  di  libera
                               scelta) 
 
  1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico  dei
casi di positivita' al virus SARS-CoV-2  attraverso  l'esecuzione  di
tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale  e
dei pediatri di libera scelta, secondo le  modalita'  definite  dagli
Accordi collettivi nazionali di settore, e'  autorizzata  per  l'anno
2020 la spesa di euro 30.000.000. 
  2. Alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e
provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella  1  al  presente
decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano
provvedono  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente   gia'
disposto e assegnato per l'anno  2020  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
 
 
                              Art. 19. 
 
(Disposizioni urgenti  per  la  comunicazione  dei  dati  concernenti
l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi  da  parte  dei  medici  di
         medicina generale e dei pediatri di libera scelta) 
 
  1. Per  l'implementazione  del  sistema  diagnostico  dei  casi  di
positivita' al virus SARS-CoV-2 attraverso  l'esecuzione  di  tamponi
antigenici rapidi di cui all'articolo 18, le regioni  e  le  province
autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i  quantitativi
dei tamponi  antigenici  rapidi  consegnati  ai  medici  di  medicina
generale  e  ai  pediatri  di  libera  scelta,  i  quali,  ai   sensi
dell'articolo  17-bis  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,
utilizzando  le  funzionalita'   del   Sistema   Tessera   Sanitaria,
predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per
ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati  di
contatto,  nonche'  delle  ulteriori  informazioni  necessarie   alla
sorveglianza epidemiologica, individuate con il  decreto  di  cui  al
comma   2.   Il   Sistema   Tessera   Sanitaria   rende   disponibile
immediatamente: 
    a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario
Elettronico  (FSE)  e,  per  agevolarne   la   consultazione,   anche
attraverso una piattaforma  nazionale  gestita  dal  Sistema  Tessera
Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali; 
    b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda  sanitaria  locale
territorialmente competente, attraverso la piattaforma  nazionale  di
cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo; 
    c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di
cui all'articolo  122  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
numero  dei  tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per
regione o provincia autonoma, 
    d) alla piattaforma  istituita  presso  l'Istituto  Superiore  di
Sanita' ai sensi  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640,  il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del Covid-19. 
  2. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali. 
 
 
                              Art. 20. 
 
(Istituzione del servizio nazionale di  risposta  telefonica  per  la
                       sorveglianza sanitaria) 
 
  1. Il Ministero della salute svolge attivita' di contact tracing  e
sorveglianza sanitaria  nonche'  di  informazione  e  accompagnamento
verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti  aziende
sanitarie locali. A tal fine, il Ministero  della  salute  attiva  un
servizio nazionale di supporto telefonico e telematico  alle  persone
risultate positive al virus  SARS-Cov-2,  che  hanno  avuto  contatti
stretti o  casuali  con  soggetti  risultati  positivi  o  che  hanno
ricevuto una notifica di allerta attraverso  l'applicazione  "Immuni"
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i  cui
dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in  presenza
di un caso di positivita'.  A  tal  fine  i  dati  relativi  ai  casi
diagnosticati  di  positivita'  al   virus   SARS-Cov-2   sono   resi
disponibili al  predetto  servizio  nazionale,  anche  attraverso  il
Sistema    Tessera    Sanitaria    ovvero    tramite    sistemi    di
interoperabilita'. 
  3.  Il  Ministro  per  la  salute  puo'  delegare   la   disciplina
dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al  comma
1 al commissario straordinario per l'emergenza di  cui  all'art.  122
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio
decreto. 
  4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro  per  l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 21. 
 
            (Misure per la didattica digitale integrata) 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13  luglio
2015, n. 107, istituito nel bilancio del  Ministero  dell'istruzione,
e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato
d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel
rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del
contesto socio-economico delle famiglie. 
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 22. 
 
                  (Scuole e misure per la famiglia) 
 
  1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto  2020,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: ",  minore  di  anni  quattordici,"  sono
sostituite dalle seguenti: ",  minore  di  anni  sedici"  e  dopo  le
parole: "sia pubblici che privati"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore  di
anni sedici"; 
  b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le
seguenti:  ",  nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta   la
sospensione  dell'attivita'  didattica   in   presenza   del   figlio
convivente minore di anni quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal
lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione  o   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.". 
  c) al comma 7, le parole: "50  milioni  di  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "93 milioni di euro". 
  d) al comma 8, le parole: "1,5 milioni  di  euro"  sono  sostituite
dalle seguenti: "4 milioni di euro". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  45,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
 
                              Art. 23. 
 
(Disposizioni per l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
         vigenza dell'emergenza epidemiologica da CIVID-19) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da  2  a  9.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,   n.   77   ove   non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona
sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di
consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore
della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto
sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'
assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' abrogato. 
  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di
soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere
tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si
applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni,
parti, consulenti o periti, nonche'  alle  discussioni  di  cui  agli
articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le
parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali. 
  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di
separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della
legge  1  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal   deposito
telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,
di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi
conciliare. 
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra
il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in
camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da
remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di
cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. 
 
 
                              Art. 24. 
 
(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di  deposito  di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
                            da COVID-19) 
 
  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo  221,  comma  11,  del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo  415-bis,  comma  3,  del
codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della
repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante
deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito il deposito con valore legale mediante  posta  elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato  presso  gli
indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  destinatari  ed  indicati  in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con
il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio. 
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi  del  comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta elettronica certificata dell'ufficio. 
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge. 
 
 
                              Art. 25. 
 
(Misure   urgenti   relative   allo    svolgimento    del    processo
                           amministrativo) 
 
  1. Le disposizioni dei  periodi  quarto  e  seguenti  del  comma  1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della  legge  25  giugno
2020, n. 70, si applicano altresi'  alle  udienze  pubbliche  e  alle
camere  di  consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13. 
  2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto  dal  comma  1,  gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del
processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice  delibera  in
camera di consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da
remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e
di modifica della composizione del collegio. 
  3. Per le udienze  pubbliche  e  le  camere  di  consiglio  che  si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre  2020,  l'istanza  di  discussione
orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge  n.
28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza pubblica o camerale. 
 
 
                              Art. 26. 
 
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo
contabile durante l'ulteriore  periodo  di  proroga  dello  stato  di
                      emergenza epidemiologica) 
 
  1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del  decreto  legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24  aprile  2020  n.  27,  come
modificato dell'art. 26-ter del  decreto  legge  14  agosto  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126,  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti negativi  sullo  svolgimento  e  sui  tempi  delle  attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19, le adunanze e  le  udienze  dinanzi  alla
Corte dei conti alle quali e' ammessa la  presenza  del  pubblico  si
celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle  parole
"termine dell'emergenza epidemiologica in corso"; 
  b) le lettere "in corso" sono soppresse; 
  c) dopo le parole "personale della Corte dei conti"  sono  inserite
le parole ", ivi incluso quello di magistratura". 
  Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
                              Art. 27. 
 
 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 
 
  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,
limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del
territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei
soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo
svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di
consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la
rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le
camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,
ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo
consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da
remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti
non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi
anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui
sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con
fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia
possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo
precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con
possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei
medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti
presso la sede dell'ufficio. 
  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la
commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa
comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata. 
  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. 
 
 
                              Art. 28. 
 
(Licenze  premio  straordinarie  per  i   detenuti   in   regime   di
                            semiliberta') 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a  quella  prevista  dal
comma  1  predetto  l'articolo  52,  salvo  che  il   magistrato   di
sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della
misura. 
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi
oltre il 31 dicembre 2020. 
 
 
                              Art. 29. 
 
             (Durata straordinaria dei permessi premio) 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati gia' concessi
i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975,  n.
354 e che siano stati gia' assegnati al lavoro all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  o  ammessi
all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  i
permessi  di  cui  all'articolo  30-ter,  quando   ne   ricorrono   i
presupposti, possono  essere  concessi  anche  in  deroga  ai  limiti
temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  ai  soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e  dagli  articoli  572  e  612-bis  del
codice penale e,  rispetto  ai  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza e  ai  delitti
di  cui  agli  articoli  416-bis  del  codice  penale,   o   commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione. 
 
 
                              Art. 30. 
 
         (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 
 
  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e  4  dell'articolo  1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020,  la  pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o  in  altro  luogo  pubblico  o  privato  di  cura,   assistenza   e
accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 
  a)  soggetti   condannati   per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli  572  e  612-bis  del  codice  penale;
rispetto ai delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo,  anche
internazionale, o di eversione dell'ordine  democratico  mediante  il
compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai  delitti  di  cui  agli
articoli 416-bis del codice  penale,  o  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche  nel  caso  in
cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di  pena  relativa  ai
predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata  accertata  dal
giudice della cognizione o dell'esecuzione la  connessione  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c,  del  codice  di  procedura
penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 
  b) delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
  c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime   di   sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
  d) detenuti che nell'ultimo anno  siano  stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
  e) detenuti nei cui confronti, in data  successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
  f) detenuti privi di un  domicilio  effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4. La procedura di controllo, alla cui applicazione  il  condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la  pena  residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 
  6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui  al  comma
1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'   omettere   la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26  novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da  eseguire  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior  pena,  che  non  sussistono  le
preclusioni di cui al comma 1  e  che  il  condannato  abbia  fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle  procedure  di  controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento  dell'idoneita'  del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria  o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o  intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo  94,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1. 
 
 
                              Art. 31. 
 
(Disposizioni in materia di  elezioni  degli  organi  territoriali  e
nazionali degli ordini professionali  vigilati  dal  Ministero  della
                             giustizia) 
 
  1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi
territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero  della
giustizia possono  svolgersi  con  modalita'  telematiche  da  remoto
disciplinate  con  regolamento  adottato  dal   consiglio   nazionale
dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,   previa
approvazione del Ministero della giustizia. 
  2. Con il regolamento di cui al comma  1,  il  consiglio  nazionale
puo' prevedere e  disciplinare  modalita'  telematiche  di  votazione
anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi
organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe  a
quelle stabilite per gli organi territoriali. 
  3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della  data
prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2  non
superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
 
                              Art. 32. 
 
(Misure per la funzionalita' delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16  ottobre  2020  e
fino al 24 novembre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di  cui  euro  52.457.280
per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del  personale
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi  all'impiego  del
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267  per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale  delle  Forze
di polizia. 
  2. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno  2020,  l'ulteriore  spesa  di  euro
734.208 per il pagamento delle prestazioni  di  lavoro  straordinario
del personale dei vigili del fuoco. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  articolo,  pari
complessivamente  ad  euro   68.495.755,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
 
                              Art. 33. 
 
                 (Fondo anticipazione di liquidita') 
 
  1. Per l'anno 2020 le Regioni  a  statuto  speciale  utilizzano  le
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza
operare la nettizzazione del  fondo  anticipazione  liquidita'.  Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34. 
 

TITOLO IV
Disposizioni finali

 
                              Art. 34. 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307
e' incrementato di 246 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  3,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8,
9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni  di  euro
per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno
per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno  2022,  in
73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede: 
  a)  quanto  a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro  10  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla
predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge  19
maggio 2020, n.34,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.77; 
  b) quanto a  1.680  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  c) quanto a  1.320  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
  d)  quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  27,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  e) quanto  a  18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  28,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  f) quanto  a  18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  30,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  g)  quanto  a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  38,
comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  h) quanto a  101,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il
limite di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  1  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del  30  aprile  2020  per  il
riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'articolo  2  dello  stesso
decreto interministeriale,  come  successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo; 
  i)  quanto  a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   riduzione   l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n.10, come  modificato  dall'articolo  1,  comma  167,
della legge 27 dicembre 2013, n.147; 
  m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  137  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno  2023  e  a  21
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo
6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  n)  quanto  a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  o)  quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno   2022   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni  di
euro  per  l'anno  2023  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno di  34,43  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dagli
articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3,  lettera  a)  del  presente
articolo; 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9  maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, e dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il
rispetto del  limite  complessivo  massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31  dicembre  2009,  n.196  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
 
 
                              Art. 35. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                              Allegato 1 (ARTICOLO 1) 
 
 
    =============================================================
    |               Codice ATECO                |       %       |
    +===========================================+===============+
    |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |
    |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |
    |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |
    |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |
    |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |
    |breakfast, residence                       |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |
    |alle aziende agricole                      |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |
    |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |
    |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |
    |alle aziende agricole                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |
    |cucina                                     |    150,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |
    |cinematografica, di video e di programmi   |               |
    |televisivi                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |591400-Attivita' di proiezione             |               |
    |cinematografica                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |
    |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |
    |attrezzature per manifestazioni e          |               |
    |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |
    |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |
    |luminosi                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |
    |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |
    |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |
    |altre attivita' di assistenza turistica non|               |
    |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |
    |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900101 - Attivita' nel campo della         |               |
    |recitazione                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900201 - Noleggio con operatore di         |               |
    |strutture ed attrezzature per              |               |
    |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |
    |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |
    |letterarie                                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |
    |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |
    |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |
    |bingo)                                     |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |
    |polivalenti                                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |
    |nca                                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |
    |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |
    |tematici                                   |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |
    |e simili                                   |    400,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |
    |di divertimento nca                        |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |
    |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |
    |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |
    |associative nca                            |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |
    |fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
    |960905 - Organizzazione di feste e         |               |
    |cerimonie                                  |    200,00%    |
    +-------------------------------------------+---------------+
 
 
                                              Tabella 1 (ARTICOLO 18) 
 
 
 ===================================================================
 |                     | Quota accesso |  RISORSE PER MMG TAMPONI  |
 |       Regioni       |     2020      |          RAPIDI           |
 +=====================+===============+===========================+
 |      PIEMONTE       |     7,36%     |               2.209.433,59|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      V D'AOSTA      |     0,21%     |                  63.013,50|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      LOMBARDIA      |    16,64%     |               4.993.267,96|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       BOLZANO       |     0,86%     |                 257.461,47|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       TRENTO        |     0,89%     |                 267.069,57|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       VENETO        |     8,14%     |               2.442.545,00|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       FRIULI        |     2,06%     |                 619.330,03|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       LIGURIA       |     2,68%     |                 804.230,97|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      E ROMAGNA      |     7,46%     |               2.237.377,56|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       TOSCANA       |     6,30%     |               1.889.704,34|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       UMBRIA        |     1,49%     |                 447.008,12|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       MARCHE        |     2,56%     |                 769.003,80|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |        LAZIO        |     9,68%     |               2.903.510,03|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       ABRUZZO       |     2,19%     |                 656.940,83|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       MOLISE        |     0,51%     |                 153.958,45|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      CAMPANIA       |     9,30%     |               2.790.545,16|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       PUGLIA        |     6,62%     |               1.986.526,10|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |     BASILICATA      |     0,93%     |                 280.312,58|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      CALABRIA       |     3,19%     |                 957.153,68|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       SICILIA       |     8,16%     |               2.448.426,26|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |      SARDEGNA       |     2,74%     |                 823.181,00|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 |       TOTALE        |     100%      |              30.000.000,00|
 +---------------------+---------------+---------------------------+
 

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