D.P.C.M. del 03.12.2020 – Ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 | Adlabor

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante:
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,
recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) 

(GU n.301 del 3-12-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del sistema di  allerta  COVID-19,  nonche'  per  l'attuazione  della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30; 
  Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 24; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  275  del  4
novembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  10  novembre  2020,  n.
280; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  14  novembre  2020,  n.
284; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  19  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20  novembre  2020,  n.
289, che ha reiterato le misure di cui alla  richiamata  ordinanza  4
novembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  20  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  21  novembre  2020,  n.
290; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  24  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  24  novembre  2020,  n.
292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata  ordinanza  10
novembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  27  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  28  novembre  2020,  n.
296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata  ordinanza  13
novembre; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  27  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.  Modifica  della
classificazione  del  rischio   epidemiologico»,   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  28  novembre  2020,  n.
296;  
  Visto il decreto 19 ottobre  2020  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile  nella  pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  268  del  28
ottobre 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti
sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2020; 
  Visto il verbale n. 133  della  seduta  del  3  dicembre  2020  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
data 3 dicembre 2020, con nota prot. n. 9376; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
   1. Ai fini del contenimento della diffusione del  virus  COVID-19,
e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo,  nonche'
dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7,00  del  1°  gennaio
2021 sono  consentiti  esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni  di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la
restante parte  della  giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze  lavorative,  di
studio, per motivi di salute, per  situazioni  di  necessita'  o  per
svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre
2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al  6  gennaio  2021  e'  vietato,
nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e
in uscita tra i territori di diverse regioni o province  autonome,  e
nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e'
vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi  gli  spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla
propria residenza,  domicilio  o  abitazione,  con  esclusione  degli
spostamenti  verso  le  seconde  case  ubicate  in  altra  regione  o
provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e  del
1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si  applicano
i predetti divieti. 
  5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare
situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
  6. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  8. Ai fini di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzate  anche
mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso. 
  9. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla
riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
  10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) sono consentiti soltanto gli eventi e  le  competizioni  -  di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza
la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera
e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali,  discipline  sportive  associate  e  enti  di   promozione
sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il
Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui alla presente lettera; 
    f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri
natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche'
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando
la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita'
sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di
riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle
strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza
operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,
che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida
vigenti; 
    g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine  agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale; 
    h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle
competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test
molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione  di  cui  all'art.  7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non
deve essere antecedente a settantadue ore dall'arrivo in Italia  e  i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in  Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente; 
    m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi
anche all'aperto; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non
ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze
lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza; 
    p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; 
    r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica; 
    s)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento
delle attivita'  siano  svolte  tramite  il  ricorso  alla  didattica
digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al  75  per
cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia
garantita l'attivita' didattica in presenza. Resta  sempre  garantita
la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  in  presenza  qualora  sia
necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di  per  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione
n. 134 del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il  collegamento
on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  digitale
integrata. L'attivita' didattica ed educativa per i servizi educativi
per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo  ciclo  di
istruzione  continua  a  svolgersi  integralmente  in  presenza.   E'
obbligatorio  l'uso  di   dispositivi   di   protezione   delle   vie
respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni  e
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso
della mascherina. Presso ciascuna  prefettura  -  UTG  e  nell'ambito
della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di
mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di
secondo grado. Al predetto tavolo  di  coordinamento  partecipano  il
Presidente della provincia o il sindaco della  citta'  metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  delle  aziende  di
trasporto pubblico  locale.  All'esito  dei  lavori  del  tavolo,  il
prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le  misure
di rispettiva competenza. Nel caso  in  cui  tali  misure  non  siano
assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al
Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia
limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici
locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
finalita' di cui alla  presente  lettera.  Le  scuole  secondarie  di
secondo grado modulano il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli
orari delle attivita' didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonche'
degli uffici amministrativi,  sulla  base  delle  disposizioni  della
presente lettera. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza
i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le
attivita'  didattico-formative  degli  istituti  di  formazione   dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e
le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e  secondo  le  modalita'
stabilite  con  appositi  provvedimenti   amministrativi,   i   corsi
abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
autoscuole e dalle  scuole  nautiche,  i  corsi  per  l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla  conduzione  degli
impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,
i corsi di formazione e di addestramento per il  conseguimento  delle
certificazioni  necessarie  per  l'esercizio  della  professione   di
lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza  e  secondo
le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   amministrativo.   Sono
altresi' consentiti le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli
uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole  per   il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto,  le  prove  e  gli  esami
teorico-pratici effettuati dalle Autorita'  marittime,  ivi  compresi
quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione  di  piloti  e  ormeggiatori  dei
porti, nonche' le prove  teoriche  e  pratiche  effettuate  dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In  tutte  le
regioni, gli uffici competenti al rilascio  delle  patenti  nautiche,
sulla base delle prenotazioni  ricevute,  ivi  comprese  quelle  gia'
presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono
un calendario periodico dei candidati  da  sottoporre  ad  esame,  da
tenersi  nei  settantacinque  giorni  successivi  alla   data   della
dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono  altresi'  consentiti
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le  disposizioni
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione  da  effettuarsi
in materia di salute e sicurezza, nonche'  l'attivita'  formativa  in
presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e  attivita'
di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado
continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il  rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non
completato, avviene secondo modalita' a  distanza  nel  rispetto  dei
principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi
educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
    t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    u) le universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e
dell'evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle
corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;   le   attivita'
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi  in
presenza le sole attivita' formative degli insegnamenti  relativi  al
primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a  classi  con  ridotto
numero di studenti, quelle dei laboratori, nonche' le altre attivita'
curriculari, anche non relative agli  insegnamenti  del  primo  anno,
quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida
del Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato
18, nonche' sulla  base  del  protocollo  per  la  gestione  di  casi
confermati e  sospetti  di  COVID-19,  di  cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente svolgersi in presenza; 
    v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento;  le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando
l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli
ulteriori  aggiornamenti.  Resta  ferma  la   possibilita'   per   le
commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con
collegamento da remoto; 
    aa) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello
stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure
restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    bb) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il
cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; 
    cc)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    ee) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    ff)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei  protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione  delle  misure
di cui all'allegato 11; nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed
altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari,
di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino  al
6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e'
consentita fino alle ore 21,00; 
    gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00
fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati;
dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino  alle  ore  7,00  del  1°
gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi  e  in  altre  strutture
ricettive e' consentita solo con servizio  in  camera;  resta  sempre
consentita la ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento
che di trasporto, nonche' fino alle ore  22,00  la  ristorazione  con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;  le
attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che
le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano
a  essere  consentite  le  attivita'  delle  mense  e  del   catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle
condizioni di cui al periodo precedente; 
    hh) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    ll)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del
trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto
scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente
della regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle
aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea,
finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in
relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori; 
    nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
      4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    oo) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli
stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti
professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni
per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di
tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021,  gli  impianti  sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle
province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico,
rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere,
assembramenti; 
    pp) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.  
                               Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, come introdotto  dall'art.  30  ,  comma  1,  del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono  individuate  le  Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 3»  e  con  un  livello  di
rischio  «alto»,  secondo   quanto   stabilito   dal   documento   di
«Prevenzione e risposta a  COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale», condiviso  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo  restando  che  la  permanenza  per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti,  nei  porti  e  negli  interporti,  con  obbligo  di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a
eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai
territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non
siano previste analoghe misure piu' rigorose.  
                               Art. 3 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, come introdotto  dall'art.  30  ,  comma  1,  del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono  individuate  le  Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 4»  e  con  un  livello  di
rischio  «alto»,  secondo   quanto   stabilito   dal   documento   di
«Prevenzione e risposta a  COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale», condiviso  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo  restando  che  la  permanenza  per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo
di quattordici  giorni,   delle   misure   relative   allo   scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di  cui  al  comma  1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi
territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui
territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a
raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli
spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai
sensi del presente decreto; 
    b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti,  nei  porti  e  negli  interporti,  con  obbligo  di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
    d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere  f)
e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono
altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva; 
    e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
    f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo
grado,  le   attivita'   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il  collegamento  on-line  con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; 
    g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate
dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica; 
    h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
    i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile; 
    l) sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica  delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui al comma 1. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.  
                               Art. 4 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali. 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile
2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,
nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.  
                               Art. 5 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77. 
  4. Nelle pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle
attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'
del servizio erogato; 
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma
nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale. 
  5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il
personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto  previsto  dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.  
                               Art. 6 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti
motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma
1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.  
                               Art. 7 
 
               Obblighi di dichiarazione in occasione 
         dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e'  tenuto  a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 6, nel caso di
ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'art. 8, comma 8. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione  di   essersi   sottoposti,   nelle quarantotto   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  ad  un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio  ingresso  nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.  
                               Art. 8 
 
Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell'ingresso
  nel territorio nazionale dall'estero. 
 
   1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,  si
attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 2; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'Autorita' sanitaria  competente  per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le  modalita'  e  il
luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria   e   l'isolamento
fiduciario, con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  7,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi sottoposti, nelle quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso
nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o  antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e  risultato  negativo.  In  caso  di
mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera,
si applicano i commi da 1 a 5; 
    b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi  da  1  a  5
alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio,
fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di  cui  all'elenco  C
dell'allegato 20 per motivi diversi da quelli  indicati  all'art.  6,
comma 1. 
  7. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a  5  alle
persone che, per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6,  comma
1, hanno soggiornato o  transitato  nei  Paesi  e  territori  di  cui
all'elenco C in uno o piu' giorni compresi tra il 21 dicembre e il  6
gennaio. 
  8. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 7 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la
partecipazione a manifestazioni sportive di  livello  internazionale,
previa autorizzazione del Ministero della salute  e  con  obbligo  di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato
ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti,
nelle quarantotto  ore  antecedenti   all'ingresso   nel   territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone e risultato negativo; 
    f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di
iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5; 
    g)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5; 
    h) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    i) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
    n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle
forze di polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la
sicurezza della Repubblica e  dei  vigili  del  fuoco  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana; 
    p) agli  ingressi  mediante  voli  «COVID-tested»,  conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni.  
                               Art. 9 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 7; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.  
                               Art. 10 
 
             Disposizioni in materia di navi da crociera 
                      e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E
dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, commi 6 e 7. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai servizi
di crociera che si concludono entro la data del 20 dicembre 2020 e  a
quelli in partenza a decorrere dal 7 gennaio 2021. 
  7. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio  2021  sono
sospesi i servizi di crociera  da  parte  delle  navi  passeggeri  di
bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di
destinazione finale  porti  italiani.  E'  altresi'  vietato  dal  21
dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021  alle  societa'  di  gestione,
agli armatori ed ai comandanti  delle  navi  passeggeri  di  bandiera
estera impiegate in servizi di crociera di fare  ingresso  nei  porti
italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.  
                               Art. 11 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.  
                               Art. 12 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.  
                               Art. 13 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata.  
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci  fino  al
15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 
  2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro  della  salute  19,
20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data  di
adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non
oltre il 6 dicembre 2020. 
  3. Le disposizioni di cui all'art.  8,  comma  6,  lettera  a),  si
applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9  dicembre  2020
continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.  
 
    Roma, 3 dicembre 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute 
         Speranza 

Avvertenza: 
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
presente  provvedimento,  durante  lo  svolgimento  della  fase   del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
                             Allegato 1 
 
Protocollo con la Conferenza Episcopale  Italiana  circa  la  ripresa
                  delle celebrazioni con il popolo 
 
  Per la  graduale  ripresa  delle  celebrazioni  liturgiche  con  il
popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di
sicurezza, cui ottemperare con cura,  nel  rispetto  della  normativa
sanitaria e delle misure di contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
liturgiche 
  1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'ente  individua  la  capienza  massima
dell'edificio di  culto,  tenendo  conto  della  distanza  minima  di
sicurezza, che deve  essere  pari  ad  almeno  un  metro  laterale  e
frontale. 
  1.3 L'accesso alla chiesa, in questa  fase  di  transizione,  resta
contingentato  e  regolato  da  volontari  e/o  collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente
il numero massimo di presenze consentite, si consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. 
  1.4 Per favorire un  accesso  ordinato,  durante  il  quale  andra'
rispettata la  distanza  di  sicurezza  pari  almeno  1,5  metro,  si
utilizzino, ove presenti, piu' ingressi,  eventualmente  distinguendo
quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita.  Durante
l'entrata e  l'uscita  dei  fedeli  le  porte  rimangano  aperte  per
favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie  siano
toccate. 
  1.5 Coloro che accedono ai luoghi  di  culto  per  le  celebrazioni
liturgiche sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.6 Venga ricordato ai fedeli che non  e'  consentito  accedere  al
luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o
in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.7 Venga altresi'  ricordato  ai  fedeli  che  non  e'  consentito
l'accesso al luogo della celebrazione a  coloro  che  sono  stati  in
contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. 
  1.8 Si favorisca, per quanto  possibile,  l'accesso  delle  persone
diversamente  abili,  prevedendo  luoghi   appositi   per   la   loro
partecipazione  alle  celebrazioni  nel  rispetto   della   normativa
vigente. 
  1.9 Agli ingressi  dei  luoghi  di  culto  siano  resi  disponibili
liquidi igienizzanti. 
  2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati
regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia  delle
superfici con idonei detergenti  ad  azione  antisettica.  Si  abbia,
inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. 
  2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le  ampolline  e
altri oggetti utilizzati, cosi' come gli  stessi  microfoni,  vengano
accuratamente disinfettati. 
  2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa. 
  3 Attenzioni da osservare durante le celebrazioni liturgiche 
  3.1 Per favorire il  rispetto  delle  norme  di  distanziamento  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,
che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in
presbiterio. 
  3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in  questa
fase si ometta il coro. 
  3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo
scambio del segno della pace. 
  3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante
e l'eventuale ministro straordinario avranno  curato  l'igiene  delle
loro mani e indossato guanti monouso;  gli  stessi  -  indossando  la
mascherina, avendo massima attenzione  a  coprirsi  naso  e  bocca  e
mantenendo un'adeguata  distanza  di  sicurezza  -  abbiano  cura  di
offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
  3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria. 
  3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi
destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i  canti  o  di  altro
tipo. 
  3.7  Le  eventuali  offerte   non   siano   raccolte   durante   la
celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono  essere
collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo. 
  3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate,
relative  al  distanziamento  e  all'uso  di  idonei  dispositivi  di
protezione personale si applica anche nelle celebrazioni  diverse  da
quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione
degli infermi ed Esequie. 
  _______ 
   1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei  sacramenti  del
Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il  ministro  indossi,  oltre
alla mascherina, guanti monouso. 
     
  3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e
areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di
distanziamento e la riservatezza  richiesta  dal  sacramento  stesso.
Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina. 
  3.10  La  celebrazione  del  sacramento  della   Confermazione   e'
rinviata. 
  4 Adeguata comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni  Ordinario  rendere  noto  i  contenuti  del
presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'  che  assicurino   la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto  con  le
indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 
  4.1.1 il numero massimo di  partecipanti  consentito  in  relazione
alla capienza dell'edificio; 
  4.1.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla  chiesa  il
mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di  regole  di
igiene  delle  mani,  l'uso  di  idonei  dispositivi  di   protezione
personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca. 
  5 Altri suggerimenti 
  5.1 Ove  il  luogo  di  culto  non  e'  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni del  presente  Protocollo,  l'Ordinario  del  luogo  puo'
valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la
dignita' e il rispetto della normativa sanitaria. 
  5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di  eta'
e di salute. 
  5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in  modalita'
streaming  per  la  fruizione  di  chi  non  puo'  partecipare   alla
celebrazione eucaristica. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha
esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa  delle
celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza  Episcopale
Italiana. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a  far  data  dal  giorno
lunedi' 18 maggio 2020. 
         Card.                 Prof. Avv.           Cons. Pref. 
  Gualtiero Bassetti         Giuseppe Conte       Luciana Lamorgese 
  Presidente della CEI       Presidente del     Ministro dell'Interno 
                               Consiglio 
  Roma, 7 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 2 
 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
religiose 
  1.2 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.4 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.6 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.7 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le
funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto,  avendo  cura  che,
alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area
dell'incontro. 
  1.11 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.12 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto. 
  2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4 Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.2.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5 Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo   con   le   Comunita'   Ebraiche   Italiane",   con   le
raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su
richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al  Comitato  Tecnico
Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 3 
 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
religiose 
  1.1 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto  dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.11 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione della Comunione - Cena  del  Signore  avverra'
dopo che il celebrante e l'eventuale ministro  straordinario  avranno
curato l'igiene delle loro  mani  e  indossato  guanti  monouso;  gli
stessi indossando mascherina, avendo massima  attenzione  a  coprirsi
naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno
cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4 Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.2.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5 Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche,  Anglicane",  con
le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,
su richiesta, e' stato trasmesso, in 
  data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 4 
 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
religiose 
  1.2 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.4 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.6 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.7 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il  numero
massimo  di  presenze   consentite,   si   consideri   l'ipotesi   di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro 
  1.11 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita'  di
culto ed  eccezionalmente  spostarsi  anche  oltre  i  confini  della
Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa
vigente  e   nel   rispetto   di   quanto   previsto   in   tema   di
autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente
di culto o della confessione di riferimento. 
  2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare  a
voce bassa. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4  La  distribuzione  della  Comunione  avverra'  dopo   che   il
celebrante  e  l'eventuale  ministro  straordinario  avranno   curato
l'igiene delle loro mani e indossato guanti  monouso;  gli  stessi  -
indossando mascherina, avendo massima attenzione a  coprirsi  naso  e
bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza -  avranno  cura
di offrire l'Eucarestia in conclusione della  Divina  Liturgia  senza
venire a contatto con i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4 Comunicazione 
  4.1 Sara' cura  del  responsabile  del  luogo  di  culto  (parroco)
rendere noto  i  contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le
modalita' che assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.2.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5 Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 5 
 
Protocollo con le Comunita' Induista,  Buddista  (Unione  Buddista  e
                     Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose 
  1.1  E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  la  funzione
religiosa sono tenuti a indossare mascherine 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di  culto  e'
affidato il compito di individuare forme idonee di  celebrazione  dei
riti  allo  scopo  di  garantire  il  distanziamento  interpersonale,
facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto  dalle  rispettive
Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni  dei
luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si
allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o  i  responsabili
del luogo di culto (uomini  e  donne)  autorizzati  dalle  rispettive
confessioni  religiose  possono  svolgere  attivita'  di   culto   ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento. 
  2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni funzione. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4. Comunicazione 
  4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere  noto  i
contenuti  del  presente  Protocollo  attraverso  le  modalita'   che
assicurino la migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.2.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5. Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista,  Buddista  (Unione
Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 6 
 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera 
  1.1  E'  consentita  ogni  celebrazione  di  natura  religiosa  nel
rispetto  di  tutte  le  norme  precauzionali  previste  in  tema  di
contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i
partecipanti  sono  tenuti  ad  indossare   idonei   dispositivi   di
protezione delle vie respiratorie  e  devono  mantenere  le  distanze
interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per  la  preghiera  sono
tenuti a indossare mascherine. 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di preghiera  allo  scopo  di  garantire  il
distanziamento   interpersonale,   facendo   rispettare   tutte    le
prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della  preghiera  a  coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto  dalle  rispettive
comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi  di
culto,  avendo  cura  che,  alla  conclusione,  i   partecipanti   si
allontanino rapidamente dall'area della preghiera. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti la responsabilita' di individuare le forme piu'  idonee  a
mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio
e di trasmissione del virus. 
  1.11 I ministri di culto o  responsabili  di  comunita'  (uomini  e
donne)  autorizzati  dai  rispettivi  organismi   religiosi   possono
svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche  oltre
i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate
nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema  di
autocertificazione,  corredata  altresi'  dalla  certificazione   del
responsabile della comunita'. 
  2. Attenzioni da osservare nella preghiera 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione  delle  vie  aeree  e  del  distanziamento  sociale  -  in
particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio. 
  3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni preghiera. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4. Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla
capienza dell'edificio; 
  4.2.2  il  divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5. Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia  in  grado
di rispettare le misure sopra disciplinate. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le  raccomandazioni  che
sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato
trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 7 
 
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi
                         degli ultimi giorni 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazioni  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  1.  Accesso  ai  luoghi  di  culto  in  occasione  di  celebrazioni
religiose 
  1.1 E' consentita ogni  celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone,
il legale rappresentante  dell'Ente  individua  il  responsabile  del
luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio
di  culto,  tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di   aerazione
disponibili e della distanza minima di  sicurezza,  che  deve  essere
pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando
le 200 unita'. 
  1.3 Coloro  che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si  deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.5 Alle autorita' religiose  e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.6 L'accesso al luogo di culto, in  questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove  presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro
che sono stati in contatto con  persone  positive  a  SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso  di
sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5° C 
  1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto  dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.10 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.11 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento 
  2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua  avverra'  dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima
e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.2 All'ingresso del luogo di culto  dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  4 Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
  4.3 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
  4.4   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
  4.5 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  5 Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti         Prof. Avv.                Cons. Pref. 
                         Giuseppe Conte           Luciana Lamorgese 
                    Presidente del Consiglio    Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020 
 
 
                             Allegato 8 
 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
                           della famiglia 
 
 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate
di socialita'  e  gioco  per  bambini  e  adolescenti  nella  fase  2
                       dell'emergenza COVID-19 
 
 
                            INTRODUZIONE 
 
(Nuove opportunita' per  garantire  ai  bambini  e  agli  adolescenti
         l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco) 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del contesto domestico e familiare per  i  bambini  e  per  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione. 
  Partendo  dalle  circostanze  sopra  richiamate,  e  tenuto   conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per  realizzare,  nell'attuale
fase  2  dell'emergenza   COVID-19,   opportunita'   organizzate   di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo  il  rischio
di contagio epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in  generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche'  di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali  e  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard  ambientali,  al  rapporto  numerico  e  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini,  sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
e ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al  gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
  1. la centratura sulla  qualita'  della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel  caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
  2. l'attenta organizzazione  degli  spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni e  il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
  3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia,  al
fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano due distinte tipologie di interesse,  che  proseguono  nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo,  a
seguito della riapertura dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  a
partire dal mese di settembre 2020. 
  In particolare, ci si riferisce: 
  1.  alla  regolamentazione  delle  aperture  di  parchi,   giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione  da  parte  dei  bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
  2. alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione
non formale e attivita' sperimentali  di  educazione  all'aperto  (in
inglese, outdoor education). 
  La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla  socialita'  e  al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e  familiare,
si  intreccia  fortemente  con   le   problematiche   inerenti   alla
conciliazione delle dimensioni di cura  e  lavoro  da  parte  di  chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza. 
 
                              SEZIONE 1 
 
(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree  gioco
                     per bambini e adolescenti) 
 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini  e  per  gli  adolescenti,  per  realizzare  esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il  recupero  di  un  equilibrio  psicologico  e  fisico  che  ha
risentito delle prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia  necessaria  una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e   delle   attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia  rispettato  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
  1. l'accessibilita' degli spazi; 
  2. i compiti del gestore; 
  3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
 
                             SEZIONE 1.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle  aree  gioco  deve
realizzarsi alle seguenti condizioni: 
  1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni,
con l'obbligo di accompagnamento da parte di  un  genitore  o  di  un
altro adulto responsabile, ove necessario; 
  2.  limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non   produrre
assembramenti  e  di  garantire   il   distanziamento   fisico,   ove
compatibile con le attivita' di assistenza,  e  l'utilizzo  dei  DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata. 
 
                             SEZIONE 1.2 
 
                        (Compiti del gestore) 
 
  Il gestore deve: 
  1. disporre  la  manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
  2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e
delle aree gioco rispetto ai comportamenti  corretti  da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
 
                             SEZIONE 1.3 
 
                (Responsabilita' dell'accompagnatore) 
 
  L'accompagnatore deve: 
  1. attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini  minori
di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei  primi  3  anni  di
vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI),
fragilita', cronicita', in particolare: 
  a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,  un
passeggino  o  similari,  oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
  b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI,  fragilita',
cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto
accompagnatore; 
  2.  rispettare  le  prescrizioni  sul   distanziamento   fisico   e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini  che  si  accompagnano.
Nel caso di  bambini  con  piu'  di  6  anni,  l'accompagnatore  deve
vigilare   affinche'   questi   rispettino   le    disposizioni    di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI. 
 
                              SEZIONE 2 
 
(Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale  e  attivita'
               sperimentali di educazione all'aperto) 
 
  Le  attivita'  offerte  possono  essere   realizzate   dagli   enti
interessati, dai soggetti  gestori  da  questi  individuati  e  dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
  1. l'accessibilita' degli spazi; 
  2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e
lo spazio disponibile; 
  3. gli standard per il rapporto numerico  fra  gli  operatori,  gli
educatori e gli animatori  e  i  bambini  e  gli  adolescenti,  e  le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo  dei
DPI; 
  4. i principi generali d'igiene e pulizia; 
  5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori  e
per la loro formazione; 
  6. gli orientamenti generali per la programmazione delle  attivita'
e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra  gli  operatori,
educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti; 
  7. l'accesso quotidiano,  le  modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini e adolescenti; 
  8. il protocollo di accoglienza; 
  9. le attenzioni speciali  per  i  bambini,  gli  adolescenti,  gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze. 
 
                             SEZIONE 2.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 
  1. da parte di tutti i bambini e degli  adolescenti.  Le  attivita'
devono  essere  circoscritte  a  sottofasce  di  eta'  in   modo   da
determinare  condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  e
adolescenti  accolti.  A  tale  scopo,  e'  consigliato  che  vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni); 
  2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i  tempi  e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione  al  pubblico  e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  E' consigliato  predisporre  spazi  dedicati  a  ospitare  bambini,
adolescenti e  personale  che  manifestino  sintomatologia  sospetta,
attivando le  procedure  previste  nella  sezione  2.4  del  presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita'  di  ciascuno  di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi  suggestivi
di infezione da SARS-COV-2. 
  E'  preferibile  che  gli  accompagnatori  dei  bambini   e   degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della  loro
salute. 
 
                             SEZIONE 2.2 
 
(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e  spazio
                            disponibile) 
 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente,  e'  fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli  gruppi   e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  o  aree  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative,  di  educazione
non  formale  e  di   educazione   all'aperto   (outdoor   education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
                             SEZIONE 2.3 
 
(Standard per il rapporto numerico fra  gli  operatori,  educatori  e
animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali  per
         il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI) 
 
  Con  riferimento  al  rapporto  numerico  minimo  consigliato   tra
operatori,  educatori  o  animatori  e  bambini  e  adolescenti,   si
ritengono  valide  le  indicazioni  ordinarie   stabilite   su   base
regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni  adottate   dalle
singole regioni. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' da 0 a  6  anni,  nel  rispetto  dei  criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e'  necessario  prevedere  un
periodo di ambientamento accompagnato  da  un  genitore  o  un  altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un  ambientamento  che  potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale. In particolare,  tale  ambientamento  e'
suggerito  per  i  bambini  gia'  socializzati  al  nido   o   scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali  attivita'  a  settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa  esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre  preferire  spazi  esterni  o  diversi  da  quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto  delle  misure  adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza  di  adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'. 
  Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni  ordinarie
stabilite su base regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni
adottate dalle singole regioni. 
  Tali indicazioni si ritengono valide anche  per  le  attivita'  che
prevedono la costante presenza  dei  genitori  o  tutori  insieme  ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per  neogenitori,  corsi  di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico  e  utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni. 
 
                             SEZIONE 2.4 
 
               (Principi generali d'igiene e pulizia) 
 
  Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto  (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche  toccando  bocca,  naso  e
occhi  con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le  misure   di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
  1. igienizzarsi frequentemente le mani,  in  modo  non  frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati; 
  2. non tossire o starnutire senza protezione; 
  3. mantenere quanto piu'  possibile  il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
  4. non toccarsi il viso con le mani; 
  5. pulire frequentemente le superfici  con  le  quali  si  viene  a
contatto; 
  6. arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a  3  anni
(es. bambini  in  culla  o  bambini  deambulanti),  il  gestore  deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni: 
  1.  gli  operatori,  educatori  e  animatori,  non  essendo  sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
  2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda
di fare seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di  risciacquo,
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare e incoraggiare rispetto a  comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
  Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per  la  prevenzione
del contagio 
  1.  Affiggere  una  segnaletica  nei  luoghi  con  una  visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle  mani
e il corretto utilizzo delle mascherine,  evitando  di  toccarsi  gli
occhi, il naso e  la  bocca  con  le  mani,  tossendo  o  starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato  o  di  un  fazzoletto,
preferibilmente monouso); 
  2. includere messaggi (es.  video  esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
  3. utilizzare i manifesti e le grafiche  realizzate  dal  Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale. 
  Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
  1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il  personale,  e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine  sono
essenziali quando il  distanziamento  fisico  e'  piu'  difficile  da
rispettare; 
  2. le mascherine non  dovrebbero  essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 6  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
  3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle  indicazioni
del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
  4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere  le  altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
  Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1.  occorre  prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per  i
pernottamenti; 
  2. giornalmente deve essere misurata la  temperatura  corporea,  in
base  alla  procedura  indicata  nella  sezione  2.8  Protocollo   di
accoglienza; 
  3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella  sezione
2.8 Protocollo di accoglienza; 
  4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni  persona,  l'una
dall'altra; 
  5.  la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una  volta   alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
  6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le
mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in
aree predisposte e di facile accesso. 
  Garantire la sicurezza dei pasti 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
  1. gli operatori, educatori o  animatori  devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
  2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie  personali  o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua  calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
  3. e' possibile ricorrere a un servizio  di  ristorazione  esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la  normativa  vigente  (per
approfondimenti,  si  rimanda  all'allegato  17   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio  2020,  alla  sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione  dei  pasti,  anche  in  riferimento  alle   indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. 
  Pulire e igienizzare gli ambienti 
  Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei  servizi  igienici,  nonche'  una
igienizzazione periodica. 
  E' consigliato che il gestore  esegua  le  procedure  previste  dal
rapporto dell'Istituto superiore  di  sanita'  COVID-19  n.  25/2020,
concernente le raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza  COVID-19:  superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. 
  Prevedere scorte adeguate 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le  mani,  salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di  pedale  per  l'apertura,  o  comunque  che  non
prevedano contatto con le mani. 
  Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
  Nell'eventualita' che compaiano casi  o  focolai  da  COVID-19,  e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal  rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.  58/2020,  concernente
le indicazioni operative per  la  gestione  di  casi  di  focolai  di
SARS-COV-2 nelle scuole e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  e
successivi aggiornamenti. 
  In ogni caso,  la  presenza  di  un  caso  confermato  necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento  da
avviare in  stretto  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi  che  possano  prefigurare  l'insorgenza  di  un  focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra'  valutare
tutte le misure ritenute idonee. 
 
                             SEZIONE 2.5 
 
(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la
                          loro formazione) 
 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
e formato sui temi della prevenzione di  COVID-19,  nonche'  per  gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini  e  gli  adolescenti  con  il
nuovo operatore,  educatore  o  animatore  responsabile  del  piccolo
gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'. 
 
                             SEZIONE 2.6 
 
(Orientamenti generali per la programmazione  delle  attivita'  e  di
stabilita' nel tempo  della  relazione  fra  operatori,  educatori  o
           animatori e i gruppi di bambini e adolescenti) 
 
  Il gestore deve favorire  l'organizzazione  di  piccoli  gruppi  di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di  bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,
educatori  o  animatori  attribuiti   deve   essere   garantita   con
continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
  1.  continuita'  di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore  o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al  fine
di  consentire  l'eventuale  tracciamento  di  potenziali   casi   di
contagio.  In  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato  a  un  gruppo
per ogni turno; 
  2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e
pulizia; 
  3. non prevedere attivita' che comprendano  assembramenti  di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  Si  consiglia  infine  di  prestare  particolare  attenzione   alle
condizioni  di  fragilita'  fra  i  bambini,  gli  adolescenti,   gli
operatori, gli educatori e gli animatori che  potrebbero  necessitare
di specifico supporto psicologico. 
 
                             SEZIONE 2.7 
 
(Accesso quotidiano e  modalita'  di  accompagnamento  e  ritiro  dei
                    bambini e degli adolescenti) 
 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi separati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza  comportare  assembramenti  presso  gli  ingressi  delle   aree
interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso  di  eventuali
figure o fornitori  esterni.  In  caso  di  consegna  merce,  occorre
evitare di depositarla negli spazi  dedicati  alle  attivita'  con  i
bambini e gli adolescenti. 
 
                             SEZIONE 2.8 
 
                     (Protocollo di accoglienza) 
 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
  1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio
delle attivita'; 
  2. per l'accoglienza giornaliera, per i  giorni  successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
  3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto  e  frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
  Protocollo per la prima accoglienza 
  1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare
che il bambino o adolescente: 
  a) non ha avuto una temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
  b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni; 
  c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o  con
una persona con  temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni. 
  2.  Anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o   eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'. 
  3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e'  raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione  della  temperatura  corporea.  Nel
caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,  l'operatore,
educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve  misurare  la
temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,  dopo  aver
igienizzato  le  mani,  con  rilevatore  di  temperatura  corporea  o
termometro senza contatto. Il termometro  o  rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  4. Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
  1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente: 
  a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una
temperatura corporea superiore  ai  37,5°C  o  alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
  b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di  assenza  dalle
attivita', con una persona positiva COVID-19 o con  una  persona  con
temperatura  corporea  superiore  ai  37,5°C  o  con   sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 
  2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e'  raccomandata,
ma non necessaria, la rilevazione  della  temperatura  corporea.  Nel
caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,  l'operatore,
educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve  misurare  la
temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,  dopo  aver
igienizzato  le  mani,  con  rilevatore  di  temperatura  corporea  o
termometro senza contatto. Il termometro  o  rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  3. Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
  1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
  2. Nel caso in cui un minore  o  una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria  abitazione  e  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale e il gestore. 
 
                             SEZIONE 2.9 
 
(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti,  gli  operatori,
educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o  appartenenti  a
                             minoranze) 
 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi  di  comportamento  o  di
apprendimento, e della  necessita'  di  includerli  in  una  graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di  attivita'  e  misure  di  sicurezza
specifiche  per  coinvolgerli   nelle   attivita'   ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche. 
  Il rapporto  numerico,  nel  caso  di  bambini  e  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino  o  l'adolescente,  portando  il  rapporto  numerico   a   un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il  distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come  della  necessita'  di  accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il  senso  delle
misure di precauzione. 
  Nel caso in cui siano presenti bambini  o  adolescenti  sordi  alle
attivita', ricordando che non sono soggetti  all'obbligo  di  uso  di
mascherine i soggetti con forme di disabilita'  non  compatibili  con
l'uso  continuativo  della   mascherina   ovvero   i   soggetti   che
interagiscono  con  i  predetti,  puo'  essere  previsto   l'uso   di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con  gli  altri
bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'. 
 
 
                             Allegato 9 
 
Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,  produttive
e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
                         dell'8 ottobre 2020 
 
 
  20/178/CR05a/COV19 
 
 
                    Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 
 
Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche,  Produttive
                            e Ricreative 
 
 
  Roma, 8 ottobre 2020 
 
 
                      SCOPO E PRINCIPI GENERALI 
 
  Le  presenti  schede  tecniche   contengono   indirizzi   operativi
specifici validi per i singoli settori di  attivita',  finalizzati  a
fornire uno strumento sintetico e  immediato  di  applicazione  delle
misure di prevenzione  e  contenimento  di  carattere  generale,  per
sostenere  un  modello  di  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive compatibile  con  la  tutela  della  salute  di  utenti  e
lavoratori. 
  In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure  di
prevenzione e contenimento riconosciute  a  livello  scientifico  per
contrastare  la  diffusione  del  contagio,  tra  le   quali:   norme
comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing. 
  Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in  continuita'
con le indicazioni  di  livello  nazionale,  in  particolare  con  il
protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con
i criteri guida generali di cui  ai  documenti  tecnici  prodotti  da
INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo  di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per  la  collettivita'
in tutti i settori produttivi ed economici. 
  In  tale  contesto,  il   sistema   aziendale   della   prevenzione
consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale  per
supportare la gestione integrata  del  rischio  connesso  all'attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole  e  attiva
di  ogni  singolo  utente  e   lavoratore,   con   pieno   senso   di
responsabilita', potra'  risultare  determinante,  non  solo  per  lo
specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'. 
  Infine, e'  opportuno  che  le  indicazioni  operative  di  cui  al
presente  documento,  eventualmente  integrate   con   soluzioni   di
efficacia superiore, siano adattate ad ogni  singola  organizzazione,
individuando le misure piu' efficaci in  relazione  ad  ogni  singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative  per  mettere  in
atto  dette  misure.  Tali  procedure/istruzioni  operative   possono
coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate,  purche'
opportunamente integrate, cosi' come possono costituire  un  addendum
connesso al contesto emergenziale del documento  di  valutazione  dei
rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  Resta  inteso   che   in   base   all'evoluzione   dello   scenario
epidemiologico le misure indicate potranno essere  rimodulate,  anche
in senso piu' restrittivo. 
  Le schede attualmente pubblicate  saranno  eventualmente  integrate
con le schede relative a ulteriori settori di attivita'. 
 
                           SCHEDE TECNICHE 
 
  • RISTORAZIONE 
  • ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
  • ATTIVITA' RICETTIVE 
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO 
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE  PUBBLICHE  (mercati  e  mercatini
degli hobbisti) 
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
  • PISCINE 
  • PALESTRE 
  • MANUTENZIONE DEL VERDE 
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
  • ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI 
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  • CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
  • SAGRE E FIERE LOCALI 
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine  e  maestri  di  sci)  e
GUIDE TURISTICHE 
  • CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
  • SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
  • DISCOTECHE 
  Tutte le  indicazioni  riportate  nelle  singole  schede  tematiche
devono  intendersi  come   integrazioni   alle   raccomandazioni   di
distanziamento  sociale  e  igienico-comportamentali  finalizzate   a
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti  di  vita
sociale. A  tal  proposito,  relativamente  all'utilizzo  dei  guanti
monouso, in considerazione del rischio  aggiuntivo  derivante  da  un
loro errato  impiego,  si  ritiene  di  privilegiare  la  rigorosa  e
frequente  igiene  delle  mani  con   acqua   e   sapone,   soluzione
idro-alcolica   o    altri    prodotti    igienizzanti,    sia    per
clienti/visitatori/utenti, sia per i  lavoratori  (fatti  salvi,  per
questi ultimi, tutti i  casi  di  rischio  specifico  associato  alla
mansione). 
  Per tutte le procedure di  pulizia  e  disinfezione,  di  aerazione
degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle  indicazioni
contenute nei seguenti  rapporti  (dei  quali  resta  inteso  che  va
considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19  n.
19/2020 "Raccomandazioni ad interim  sui  disinfettanti  nell'attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici  e  biocidi";  Rapporto
ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la  prevenzione  e
gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla   trasmissione
dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n.  3/2020
"Indicazione ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in
relazione alla  trasmissione  dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2";
Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020  "Guida  per  la  prevenzione  della
contaminazione da  Legionella  negli  impianti  idrici  di  strutture
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e  industriale  non
utilizzato durante la pandemia COVID-19". 
 
                            RISTORAZIONE* 
 
  _______ 
  * La Regione Campania ritiene che la  distanza  di  un  metro  vada
calcolata dal tavolo. 
     
  Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio  di
somministrazione di pasti e  bevande,  quali  ristoranti,  trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche  se   collocati   nell'ambito   delle   attivita'   ricettive,
all'interno di  stabilimenti  balneari  e  nei  centri  commerciali),
nonche'  per  l'attivita'  di  catering   (in   tal   caso,   se   la
somministrazione   di   alimenti   avviene   all'interno    di    una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario  inoltre  rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  per  l'igienizzazione
delle mani per i clienti e per il personale anche in piu'  punti  del
locale, in particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei  servizi
igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno. 
  • E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo  di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e  accurata
disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  da  gioco),  purche'  siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo
di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie
di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro  sia
tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel  caso
di utilizzo di carte da gioco e' consigliata  inoltre  una  frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi. 
  • Negli esercizi che dispongono  di  posti  a  sedere  privilegiare
l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei  soggetti  che
hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali  attivita'  non
possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti
siano i posti a sedere. 
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a  sedere,  consentire
l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in  base  alle
caratteristiche  dei  singoli  locali,  in  modo  da  assicurare   il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione  tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • La consumazione al  banco  e'  consentita  solo  se  puo'  essere
assicurata la  distanza  interpersonale  di  almeno  1  metro  tra  i
clienti, ad eccezione delle persone che  in  base  alle  disposizioni
vigenti non siano soggetti al  distanziamento  interpersonale.  Detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. 
  •  E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo  in
ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare
la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni   caso,   favorire   modalita'   di   pagamento    elettroniche,
possibilmente al tavolo. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non
sono seduti al tavolo. 
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte  le
consuete misure di pulizia e disinfezione delle  superfici,  evitando
il piu'  possibile  utensili  e  contenitori  riutilizzabili  se  non
disinfettabili (saliere,  oliere,  ecc).  Per  i  menu'  favorire  la
consultazione online sul proprio cellulare, o  predisporre  menu'  in
stampa plastificata,  e  quindi  disinfettabile  dopo  l'uso,  oppure
cartacei a perdere. 
  CERIMONIE 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra  riportate  e
dei protocolli adottati per lo  svolgimento  dei  riti  (religiosi  e
civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono  indirizzi
specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)
ed eventi analoghi (es. congressi). 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
da rispettare durante l'evento. 
  • Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. 
  • Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  alla  sede
dell'evento in modo ordinato, al fine  di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione  tra  gli  utenti.  Se  possibile  organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • I  tavoli  devono  essere  disposti  in  modo  da  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  ospiti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del  distanziamento  di
almeno 1 metro. 
  • Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni
e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. 
  • Gli  ospiti  dovranno  indossare  la  mascherina  negli  ambienti
interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli  ambienti  esterni
(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).
Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la
mascherina e deve procedere ad una frequente igiene  delle  mani  con
prodotti igienizzanti. 
  •  E'  possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet. 
  • Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti,  si
rimanda alle indicazioni contenute nella scheda  specifica.  In  ogni
caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione  che
non consentano  il  mantenimento  della  distanza  interpersonale  di
almeno 1 metro. 
 
  ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano  agli  stabilimenti  balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
Si promuove, a tal  proposito,  l'accompagnamento  all'ombrellone  da
parte  di  personale  dello  stabilimento   adeguatamente   preparato
(steward  di  spiaggia)  che  illustri  ai  clienti  le   misure   di
prevenzione da rispettare. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto 
  • Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per  l'igiene
delle  mani.  In  ogni  caso,   favorire   modalita'   di   pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. 
  •  Riorganizzare  gli   spazi,   per   garantire   l'accesso   allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di  evitare  assembramenti  di
persone e  di  assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di
separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che  in  base
alle  disposizioni  vigenti  non  siano  soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata
e per l'uscita. 
  • Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone  d'ombra
per prevenire gli assembramenti,  soprattutto  durante  le  ore  piu'
calde. 
  • Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri  sistemi
di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per
ogni ombrellone, indipendentemente dalla  modalita'  di  allestimento
della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). 
  • Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando
non posizionate nel  posto  ombrellone,  deve  essere  garantita  una
distanza di almeno 1,5 m. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   etc.,   comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto. 
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a  sdraio,  ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata. 
  • Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce  l'importanza
dell'informazione e della responsabilizzazione individuale  da  parte
degli  avventori  nell'adozione  di  comportamenti  rispettosi  delle
misure di prevenzione.  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  della
distanza di sicurezza  di  almeno  1  metro  tra  le  persone  e  gli
interventi  di  pulizia  e  disinfezione  dei  servizi  eventualmente
presenti si suggerisce la presenza di un addetto  alla  sorveglianza.
Anche  il  posizionamento  degli  ombrelloni  dovra'  rispettare   le
indicazioni sopra riportate. 
  • E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive  di  gruppo
che possono dar luogo ad assembramenti. 
  • Gli sport individuali che si svolgono  abitualmente  in  spiaggia
(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto,  surf,  windsurf,  kitesurf)
possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle  misure  di
distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra
(es.  beach-volley,  beach-soccer)  sara'  necessario  rispettare  le
disposizioni delle istituzioni competenti. 
 
                         ATTIVITA' RICETTIVE 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  alle  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli  alloggi  in  agriturismo,  alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria  aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli  della  gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione,  balneazione,  piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere. 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture
ricettive;  eventuali  indirizzi  specifici  sono   riportati   nelle
rispettive sezioni. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale
di almeno  1  metro  e  favorire  la  differenziazione  dei  percorsi
all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone  di
ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di  affiggere  dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli  spazi  (ad  esempio,  con
adesivi da attaccare sul pavimento,  palline,  nastri  segnapercorso,
ecc.). 
  • Il distanziamento interpersonale non si applica ai  membri  dello
stesso gruppo  familiare  o  di  conviventi,  ne'  alle  persone  che
occupano  la  medesima  camera  o   lo   stesso   ambiente   per   il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti  al  distanziamento  interpersonale  (detto  ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • La postazione dedicata alla reception e alla  cassa  puo'  essere
dotata  di  barriere  fisiche  (es.  schermi);  in  alternativa,   il
personale dovra' indossare la mascherina in  tutte  le  occasioni  di
contatto  con  gli  utenti.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento elettroniche e  gestione  delle  prenotazioni  online,  con
sistemi automatizzati di check-in e check-out  ove  possibile.  Resta
fermo  l'obbligo  di  provvedere  al  riconoscimento  dell'ospite  in
presenza, prima  di  effettuare  la  comunicazione  all'autorita'  di
pubblica sicurezza. 
  • Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo  di  14
giorni:  tale  adempimento  si  considera  assolto  con  la  notifica
alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso  di  utilizzo
da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori  (es.  piscina,
ristorante, centro benessere, etc.) non  e'  necessario  ripetere  la
registrazione. 
  • L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere,  alla  fine
di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro
e delle attrezzature utilizzate. 
  • Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  nelle  aree
comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la  mascherina  deve
essere indossata quando non sia possibile rispettare la  distanza  di
almeno 1 metro, mentre  il  personale  dipendente  e'  tenuto  sempre
all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e  comunque  in
ogni circostanza in cui  non  sia  possibile  garantire  la  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  per  l'igienizzazione
delle  mani  in  varie  postazioni   all'interno   della   struttura,
promuovendone  l'utilizzo  frequente  da  parte  dei  clienti  e  del
personale. E' consentita la messa a  disposizione,  possibilmente  in
piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • Ogni oggetto fornito in uso dalla  struttura  all'ospite,  dovra'
essere disinfettato prima della consegna all'ospite. 
  • L'utilizzo degli  ascensori  dev'essere  tale  da  consentire  il
rispetto  della  distanza  interpersonale,  pur  con  la  mascherina,
prevedendo eventuali deroghe  in  caso  di  componenti  dello  stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa  camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggetti  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle
superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,  interruttori
della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte  e  finestre,
ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture  solo  se
inserite come  servizio  nelle  camere  per  gli  ospiti  o  mediante
prenotazione con uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita  aerazione,
pulizia  e   disinfezione   prima   di   ogni   ulteriore   utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
  STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA 
  • Gli ospiti devono sempre  utilizzare  la  mascherina  nelle  aree
comuni chiuse  (es.  attivita'  commerciali,  spazi  comuni,  servizi
igienici), e comunque sempre quando non sia possibile  rispettare  la
distanza interpersonale  di  almeno  un  metro  (ad  eccezione  degli
appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in  ogni
caso  condividano  gli  ambienti  per   i   pernottamenti).   Durante
l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina. 
  •  I  mezzi  mobili  di  pernottamento  degli  ospiti  (es.  tende,
roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri
tra i  2  ingressi  delle  unita'  abitative,  qualora  frontali.  Il
distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche  nel
caso di utilizzo  di  accessori  o  pertinenze  (es.  tavoli,  sedie,
lettini, sedie a sdraio). 
  •  Raccomandazione  agli  occupanti  della  piazzola  di  pulire  e
disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni. 
  • Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'
degli stessi  nel  contesto  di  queste  strutture,  sono  introdotti
interventi di pulizia da effettuare almeno  2  volte  al  giorno.  In
ragione  di  una  maggiore  affluenza  degli  ospiti,  nel  caso   di
occupazione superiore al 70% delle  piazzole  sprovviste  di  servizi
igienici presenti nella struttura  (escludendo  quindi  case  mobili,
bungalow  e  piazzole  con  servizi  privati),  la   pulizia   e   la
disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno. 
  • L'intervento  di  manutentori/dipendenti  negli  appartamenti  in
presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo  da  garantire
il distanziamento sociale di almeno un metro. 
  RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI 
  •  Quando  possibile,  l'area  esterna  al  rifugio   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano  l'incrocio  delle  persone.  Per  quanto
concerne i rifugi  d'alta  quota  (situati  oltre  i  3000  metri  di
altitudine), l'area esterna non puo' essere  considerata  usufruibile
in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra'  utilizzare  come  spazi
utili soltanto quelli interni al rifugio. 
  • All'ingresso dell'area deve essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  • Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare  gli  ospiti  al
rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo  dei
presidi personali, quali  mascherine.  Il  distanziamento  non  viene
applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono
la stessa camera, persone che in base alle disposizioni  vigenti  non
sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo  aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere  alla
disinfezione del tavolo e  delle  sedute  prima  del  riutilizzo  dei
posti. 
  • Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto. 
  •  Una  parte  dei  posti  a  sedere  esterni  e'  riservata   alla
ristorazione prenotata. 
  • Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata del rifugio. 
  ACCOGLIENZA IN RIFUGIO 
  • L'entrata in rifugio  e'  contingentata  in  base  al  numero  di
persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i  dispositivi
di sicurezza previsti (mascherina). 
  • Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo. 
  • Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno
del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone. 
  • Il pernottamento  ed  erogazione  pasti  possono  essere  forniti
preferibilmente  su  prenotazione  e  comunque  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
  ACCESSO ALLE AREE INTERNE DEL RIFUGIO 
  •  La  movimentazione  tra  le  stanze  del  rifugio  avviene  solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte dei rifugi con gli  scarponi:  gli  ospiti  dovranno
indossare ciabatte proprie. 
  • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  del  rifugio,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
  • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno  2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla  pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e  lavabi  in  comune.  In
ogni caso dovranno essere  consegnati  o  messi  a  disposizione  dei
clienti kit di  pulizia  e  disinfezione  per  un  uso  in  autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio. 
  CAMERE DA LETTO 
  • All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser  di
gel disinfettante. 
  •  Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di  materasso   con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del
sacco a pelo personale. 
  • Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
  • Nelle camere con posti letto destinati ad uso  promiscuo,  ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
  OSTELLI DELLA GIOVENTU' 
  •  Quando  possibile,  l'area  esterna  all'ostello   deve   essere
delimitata, consentendo un  accesso  regolamentato.  In  presenza  di
plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che
richiami le norme igieniche e le distanze di  sicurezza  e  prevedere
percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. 
  • All'ingresso dell'area deve essere  appostato  un  dispenser  con
disinfettante per le mani. 
  • Nelle aree esterne, quando  e'  prevista  una  zona  dedicata  al
pranzo al sacco, la medesima deve  essere  ad  accesso  limitato.  E'
opportuno, ove  possibile,  provvedere  alla  copertura  esterna  con
gazebi,  tende,  pensiline,  limitando  cosi'  l'eccessiva  pressione
all'entrata dell'ostello. 
  ACCOGLIENZA IN OSTELLO 
  • Il pernottamento ed eventuale  erogazione  pasti  possono  essere
forniti  solo  su  prenotazione  obbligatoria;  deve  essere   tenuta
registrazione per almeno 14 giorni delle presenze. 
  ACCESSO ALLE AREE/SERVIZI COMUNI 
  •  La  movimentazione  tra  le  stanze  dell'ostello  avviene  solo
utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di  muoversi
nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare
ciabatte proprie. 
  • Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima  prevista  dei
posti a sedere per  la  ristorazione  all'interno  dell'ostello,  nel
rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre  un
cartello in entrata che blocchi l'accesso. 
  • Per l'accesso ai servizi igienici e docce  della  struttura,  che
dovranno essere puliti piu' volte al giorno,  e'  necessario  rendere
disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani. 
  • Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini,  lavelli),  ove
presenti, dovranno essere gestite per  rendere  possibile  l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno  un  metro  ed
evitare assembramenti. 
  • La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno  2
volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla  pulizia
e disinfezione dei servizi igienici, docce e  lavabi  in  comune.  In
ogni caso dovranno essere  consegnati  o  messi  a  disposizione  dei
clienti kit di  pulizia  e  disinfezione  per  un  uso  in  autonomia
preliminare all'utilizzo del servizio. 
  CAMERE DA LETTO 
  • All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva  di  servizi
igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante. 
  •  Il  posto  letto  deve  essere  comprensivo  di  materasso   con
coprimaterasso in tessuto lavabile, set  monouso  composto  da  copri
materasso e copri  federa  monouso,  o  eventualmente  biancheria  in
tessuto lavabile a 90 °C. 
  • Nel caso si  vogliano  utilizzare  le  lenzuola  monouso,  queste
dovranno  essere  aggiuntive  rispetto   al   coprimaterasso   e   al
coprifedera monouso. 
  • Nelle camere con posti letto destinati ad uso  promiscuo,  ovvero
clienti soggetti al rispetto del  distanziamento  interpersonale,  si
dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro,  con  una  distanza
tra letti di 1,5 metri. 
  LOCAZIONI BREVI 
  • Oltre al rispetto delle indicazioni  di  carattere  generale,  si
raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia  e  disinfezione  di
ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti  o  soggiornanti  nel  medesimo
stabile nel quale  si  svolge  l'attivita'  di  locazione  breve,  si
suggerisce  di  provvedere  con  maggiore  frequenza  ad  un'accurata
pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,
scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in
accordo tra i  condomini  o,  laddove  presente,  dall'Amministratore
condominiale. 
 
     SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  della  cura  della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • Consentire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite  prenotazione,
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La permanenza dei clienti all'interno dei  locali  e'  consentita
limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del  servizio  o
trattamento.  Consentire  la  presenza  contemporanea  di  un  numero
limitato di clienti in base  alla  capienza  del  locale  (vd.  punto
successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  del  locale,  mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e  degli  operatori,
con la raccomandazione di procedere ad  una  frequente  igiene  delle
mani. E' consentita la messa a disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i
guanti, il grembiule monouso,  etc.,  associati  a  rischi  specifici
propri della mansione). 
  • In particolare per i servizi  di  estetica  e  per  i  tatuatori,
nell'erogazione  della  prestazione   che   richiede   una   distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)  e
utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli  estetisti.
I guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli  utilizzati  nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata  disinfezione
delle attrezzature e  accessori.  Disinfezione  delle  postazioni  di
lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e  disinfezione
dei servizi igienici. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito  l'accesso  a  tali  strutture  solo
mediante  prenotazione  con  uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni  ulteriore  utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le  mani.
In  ogni  caso,  favorire  modalita'   di   pagamento   elettroniche,
eventualmente in fase di prenotazione. 
  • Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli  spazi
e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le
distanze di almeno 1 metro (ad  esempio  prevedere  postazioni  d'uso
alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o
negli spazi dedicati al cambio, gli  indumenti  e  oggetti  personali
devono essere  riposti  dentro  la  borsa  personale,  anche  qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire
l'uso  promiscuo  degli  armadietti  e  di  mettere  a   disposizione
sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il massaggio. 
  • Il cliente accede  alla  doccia  abbronzante  munito  di  calzari
adeguati al contesto. 
  • La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente aerata ed essere  altresi'  pulita  e  disinfettata  la
tastiera di comando. 
  • Sui lettini,  abbronzanti  e  per  il  massaggio,  evitare  l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce  al  cliente
tutto l'occorrente al servizio.  Anche  tali  lettini  devono  essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. 
  • La biancheria deve essere lavata con acqua  calda  (70-90  °C)  e
normale detersivo  per  bucato;  in  alternativa,  lavaggio  a  bassa
temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 
 
                       COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
  Le presenti indicazioni si applicano al settore  del  commercio  al
dettaglio. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali,  potra'
essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in  caso
di temperatura > 37,5 °C. 
  • Prevedere regole di accesso, in  base  alle  caratteristiche  dei
singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti  e  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. 
  • Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi  per
l'igiene  delle  mani  con   prodotti   igienizzanti,   promuovendone
l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • I clienti devono sempre indossare la  mascherina,  cosi'  come  i
lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti. 
  • L'addetto alla vendita deve procedere  ad  una  frequente  igiene
delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso
al cliente). 
  • Assicurare la pulizia e la  disinfezione  quotidiana  delle  aree
comuni. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per  l'igiene
delle  mani.  In  ogni  caso,   favorire   modalita'   di   pagamento
elettroniche. 
 
              COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 
                (mercati e mercatini degli hobbisti) 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie  per
la  loro  frequenza  di  svolgimento,  la  cui  regolamentazione   e'
competenza dei Comuni, che devono: 
  • assicurare,  tenendo  in  considerazione  la  localizzazione,  le
caratteristiche  degli  specifici  contesti   urbani,   logistici   e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area  mercatale,
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a  terra,
per  consentire  l'accesso  in  modo  ordinato  e,   se   del   caso,
contingentato, al fine di  evitare  assembramenti  di  persone  e  di
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione  tra  gli
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo  familiare  o
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale; 
  • verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine
sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la  messa  a
disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti  per
le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; 
  •   assicurare   un'adeguata   informazione   per   garantire    il
distanziamento dei  clienti  in  attesa  di  entrata:  posizionamento
all'accesso dei mercati di  cartelli  almeno  in  lingua  italiana  e
inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti. 
  • assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed  a  tal  fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale; 
  • individuare  un'area  di  rispetto  per  ogni  posteggio  in  cui
limitare  la  concentrazione  massima  di  clienti  compresenti,  nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro. 
  Qualora, per ragioni di  indisponibilita'  di  ulteriori  spazi  da
destinare  all'area  mercatale,  non  sia  possibile   garantire   le
prescrizioni  di  cui  agli  ultimi  due  punti,  i  Comuni  potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del  rispetto  della
distanza interpersonale di un metro. 
  Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi'  valutare
di sospendere la vendita di beni usati. 
  MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 
  •  pulizia  e  disinfezione  quotidiana  delle  attrezzature  prima
dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita; 
  • e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso  dei  guanti
puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani 
  • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per
le mani in ogni banco; 
  • rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale  di  almeno  un  metro
dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi
di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita. 
 
                      UFFICI APERTI AL PUBBLICO 
 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  al  settore  degli  uffici,
pubblici  e  privati,  degli  studi  professionali  e   dei   servizi
amministrativi che prevedono accesso del pubblico. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile,  tramite
modalita'  di  collegamento  a  distanza   e   soluzioni   innovative
tecnologiche. 
  •  Favorire  l'accesso  dei  clienti  solo  tramite   prenotazione,
consentendo la  presenza  contemporanea  di  un  numero  limitato  di
clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). 
  • Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile  in  ragione  delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare  il  mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra  le  singole  postazioni  di
lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali  accompagnatori)  in  attesa.
Dove questo non puo' essere garantito  dovra'  essere  utilizzata  la
mascherina a protezione delle vie aeree. 
  • L'area di lavoro, laddove possibile, puo'  essere  delimitata  da
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  •  Nelle  aree  di  attesa,   mettere   a   disposizione   prodotti
igienizzanti  per  l'igiene  delle   mani   dei   clienti,   con   la
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle  mani.  E'
consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'  copie,  di
riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza  per
un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
  • L'attivita' di front office per gli uffici ad  alto  afflusso  di
clienti esterni puo' essere svolta  esclusivamente  nelle  postazioni
dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente). 
  •  Per  le  riunioni  (con  utenti  interni  o   esterni)   vengono
prioritariamente favorite le modalita' a  distanza;  in  alternativa,
dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista  una  durata
prolungata, anche l'uso della mascherina. 
  • Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di  lavoro  prima
di servire  un  nuovo  cliente  e  una  adeguata  disinfezione  delle
attrezzature. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                               PISCINE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e  alle
piscine finalizzate ad uso  collettivo  inserite  in  strutture  gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es.  pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.)  ove  sia  consentito  l'uso
natatorio. Sono escluse le  piscine  ad  usi  speciali  di  cura,  di
riabilitazione e termale,  nonche'  le  piscine  inserite  in  parchi
tematici o strutture ricettive, balneari o di  ristorazione  ove  non
sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova  applicazione,
limitatamente all'indice di  affollamento,  quanto  previsto  per  le
piscine termali nella specifica scheda. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione.  I  frequentatori  devono  rispettare  rigorosamente  le
indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai  bagnanti.  Il
gestore  dovra'  prevedere  opportuna  segnaletica,  incentivando  la
divulgazione dei messaggi attraverso monitor  e/o  maxi-schermi,  per
facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione  riguardo  i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  •  Divieto  di  accesso  del  pubblico  alle  tribune.  Divieto  di
manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni e da regolamentare i flussi  degli  spazi  di  attesa  e
nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento  sociale
di almeno 1 metro, ad  eccezione  delle  persone  che  in  base  alle
disposizioni   vigenti   non   siano   soggette   al   distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso  e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  agli  impianti  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in  punti  ben  visibili   all'entrata,   prevedendo   l'obbligo   di
frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere  i  dispenser
nelle aree di  frequente  transito,  nell'area  solarium  o  in  aree
strategiche in modo da favorire da parte dei  frequentatori  l'igiene
delle mani 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a persona.  Per  le  aree  solarium  e
verdi, assicurare un  distanziamento  tra  gli  ombrelloni  (o  altri
sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie  di  almeno
10 m2 per ogni ombrellone; tra  le  attrezzature  (lettini,  sedie  a
sdraio), quando non posizionate nel  posto  ombrellone,  deve  essere
garantita una distanza di  almeno  1,5  m.  Il  gestore  pertanto  e'
tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire
le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici  sopra
riportati. 
  • Al fine di assicurare un  livello  di  protezione  dall'infezione
assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e  il
limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0  -
1,5 mg/l; cloro combinato = 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si  fa  presente
che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati  in  presenza
di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto  dei  parametri  di
cui sopra e' non meno di due  ore.  Dovranno  tempestivamente  essere
adottate tutte le misure di correzione in caso  di  non  conformita',
come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. 
  •  Prima  dell'apertura  della  vasca  dovra'   essere   confermata
l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito  dell'effettuazione
delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri  di  cui
alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo  Stato  Regioni  e  PP.AA.
16.01.2003,  effettuate  da  apposito  laboratorio.  Le  analisi   di
laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta  l'apertura  della
piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,
anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che  possono  prevedere
una frequenza piu' ravvicinata. 
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina: prima di entrare  nell'acqua  di  vasca  provvedere  ad  una
accurata doccia saponata su tutto il  corpo;  e'  obbligatorio  l'uso
della cuffia; e' vietato  sputare,  soffiarsi  il  naso,  urinare  in
acqua;  ai  bambini  molto  piccoli   far   indossare   i   pannolini
contenitivi. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce,  servizi  igienici,  cabine,  attrezzature
(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature  galleggianti,  natanti
etc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a  sdraio,  ombrelloni
etc.  vanno  disinfettati  ad  ogni  cambio  di  persona   o   nucleo
famigliare. Diversamente la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e  biancheria:
l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente. 
  •  Le  piscine  finalizzate  a  gioco  acquatico  in  virtu'  della
necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite
in vasche per la balneazione. Qualora il  gestore  sia  in  grado  di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,
attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento
in vasca, i limiti  dei  parametri  nell'acqua,  sono  consentite  le
vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. 
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia'  adibite
in  via  principale  ad  altre  attivita'  ricettive  (es.   pubblici
esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni  del
presente documento, opportunamente vagliate e modulate  in  relazione
al contesto, alla tipologia di piscine,  all'afflusso  clienti,  alle
altre attivita' presenti etc. 
  •  Si  raccomanda  ai  genitori/accompagnatori  di  avere  cura  di
sorvegliare i bambini per il  rispetto  del  distanziamento  e  delle
norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro  grado  di
autonomia e l'eta' degli stessi. 
  • Le vasche  che  non  consentono  il  rispetto  delle  indicazioni
suesposte per inefficacia dei trattamenti (es,  piscine  gonfiabili),
mantenimento del disinfettante cloro attivo  libero,  o  le  distanze
devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce  particolare
rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini. 
  • Tutte le  misure  dovranno  essere  integrate  nel  documento  di
autocontrollo  in  un  apposito  allegato  aggiuntivo   dedicato   al
contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2. 
  • Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di  mare,  ove
previsto, mantenere la concentrazione  di  disinfettante  nell'acqua,
nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e  degli  standard
internazionali, preferibilmente nei limiti superiori  della  portata.
In alternativa, attivare i trattamenti  fisici  ai  limiti  superiori
della portata o il massimo ricambio dell'acqua in  vasca  sulla  base
della portata massima della captazione. 
 
                              PALESTRE 
 
  Le presenti indicazioni si  applicano  a  enti  locali  e  soggetti
pubblici e  privati  titolari  di  palestre,  comprese  le  attivita'
fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale). 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato (es. con prenotazione) e  regolamentare  gli  accessi  in
modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere
l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Organizzare gli  spazi  negli  spogliatoi  e  docce  in  modo  da
assicurare le distanze  di  almeno  1  metro  (ad  esempio  prevedere
postazioni d'uso alternate o separate da  apposite  barriere),  anche
regolamentando l'accesso agli stessi. 
  • Regolamentare i flussi,  gli  spazi  di  attesa,  l'accesso  alle
diverse  aree,  il  posizionamento  di  attrezzi  e  macchine,  anche
delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: 
  • almeno 1 metro per  le  persone  mentre  non  svolgono  attivita'
fisica, 
  • almeno  2  metri  durante  l'attivita'  fisica  (con  particolare
attenzione a quella intensa). 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo  dell'igiene  delle  mani
all'ingresso e in uscita. 
  •  Dopo  l'utilizzo  da  parte  di  ogni   singolo   soggetto,   il
responsabile della struttura assicura la disinfezione della  macchina
o degli attrezzi usati. 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione  dell'ambiente,  di
attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad  esempio  atra  un
turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente
a questo scopo. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Tutti gli indumenti e oggetti  personali  devono  essere  riposti
dentro la borsa personale, anche qualora  depositati  negli  appositi
armadietti; si raccomanda di non  consentire  l'uso  promiscuo  degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri
effetti personali. 
 
                       MANUTENZIONE DEL VERDE 
 
  • La consegna a  domicilio  del  cliente  di  piante  e  fiori  per
piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in
relazione al trasporto dei prodotti.  Se  il  personale  effettua  la
consegna del prodotto,  vige  l'obbligo  di  mascherina  (se  non  e'
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti. 
  •  Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono   essere   effettuate
indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e
aerando  i  locali  chiusi,  individuando   il   personale   dedicato
(lavoratori della stessa azienda o personale esterno). 
  • Le operazioni di pulizia di tutte le  superfici  (in  particolare
all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri
luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando
comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo  a
bordo o senza uomo  a  bordo,  PLE)  e  attrezzature  dovranno  avere
cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti. 
  •  Le  operazioni  di  disinfezione  periodica  devono  interessare
spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le  macchine  e
le attrezzature (PLE, motoseghe,  decespugliatori,  rasaerba,  scale,
forbici) con particolare attenzione se a noleggio. 
  • L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi  detergenti,
dovra' inoltre rendere disponibile all'interno  dei  locali  e  degli
automezzi utilizzati  per  raggiungere  i  cantieri  i  dispenser  di
prodotti igienizzanti per le mani. 
  • Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali,  ad
esempio, spogliatoi, zona pausa caffe')  limitando  il  numero  delle
presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto  in
ogni caso del criterio della  distanza  di  almeno  1  metro  fra  le
persone. 
  • Relativamente alla protezione delle mani, in  considerazione  del
rischio  aggiuntivo  derivante  da  un   errato   impiego   di   tali
dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare  senza
guanti monouso e  disporre  il  lavaggio  frequente  delle  mani  con
prodotti igienizzanti secondo opportune  procedure  aziendali  (fatti
salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o
di probabile contaminazione delle superfici). 
  • Allestimento del cantiere: i  lavoratori  in  tutte  le  fasi  di
delimitazione  del   cantiere,   apposizione   segnaletica,   scarico
materiali e attrezzature devono mantenere le distanze  di  sicurezza.
Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica  e/o
recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei  confronti  di
committenti e/o cittadini. 
  • Operazioni di potatura o abbattimento  alberi:  l'operatore  alla
guida del trattore o macchine semoventi  cabinate  deve  trovarsi  da
solo, sia durante le fasi di  spostamento  sia  durante  le  fasi  di
lavorazione.  Evitare  se  possibile  l'uso  promiscuo  di   macchine
semoventi  cabinate  o,  preliminarmente,  effettuare  la  pulizia  e
disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel
caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad  esempio  motoseghe,  si
consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti  che  possono
veicolare il contagio. 
  • Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione  e  cura  di  aree
verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o  macchine
semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la  pulizia  e
la disinfezione delle superfici delle attrezzature. 
 
                    MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano per  enti  locali  e  soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche  e  altri
luoghi della cultura. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  • Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori  (giorni
di  apertura,  orari,   numero   massimo   visitatori,   sistema   di
prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e  comunque  comunicato
ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa). 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • I visitatori devono sempre indossare la mascherina. 
  • Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione
delle vie aeree sempre quando in presenza di  visitatori  e  comunque
quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro. 
  • L'area di contatto tra personale e utenza  all'ingresso,  laddove
possibile, puo' essere delimitata  da  barriere  fisiche  adeguate  a
prevenire il contagio tramite droplet. 
  • In tutti i locali mettere a  disposizione  prodotti  igienizzanti
per l'igiene delle mani. 
  •  Redigere  un  programma  degli  accessi  pianificato  (es.   con
prenotazione online o telefonica) che preveda il  numero  massimo  di
visitatori presenti e regolamentare gli accessi in  modo  da  evitare
condizioni di assembramento e aggregazione. 
  • Quando opportuno, predisporre percorsi ed  evidenziare  le  aree,
anche con segnaletica sul pavimento, per favorire  il  distanziamento
interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito. 
  • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici  e
degli ambienti, con  particolare  attenzione  a  quelle  toccate  con
maggiore frequenza (es.  maniglie,  interruttori,  corrimano,  etc.).
Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi  igienici.  La
pulizia di ambienti ove siano esposti,  conservati  o  stoccati  beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e  riservato
a persone con disabilita' motoria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo.  Favorire  l'utilizzo  di  dispositivi  personali  per   la
fruizione delle informazioni. 
  • Eventuali  attivita'  divulgative  dovranno  tenere  conto  delle
regole di distanziamento sociale e si suggerisce  di  organizzare  le
stesse attraverso turni, preventivamente programmati e  privilegiando
gli spazi aperti. 
  • Per  quanto  concerne  il  trattamento  di  fondi  documentari  e
collezioni librarie, non potendo essere  sottoposti  a  procedure  di
disinfezione  poiche'  dannosi  per  gli  stessi,  si  rimanda   alle
procedure di stoccaggio in  isolamento  degli  stessi  dopo  il  loro
utilizzo. Si precisa che  l'isolamento  preventivo  delle  collezioni
delle biblioteche e degli archivi si intende  limitato  ai  materiali
che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno
non controllato, e che pertanto non  si  applica  alla  consultazione
interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani. 
 
                     ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti  sportivi
dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di  servizio
al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione,  spogliatoi,
direzione gara, etc). 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  in  modo   da   dissuadere   eventuali   condizioni   di
aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi  di  attesa  e  nelle
varie  aree  in  modo  da  evitare  assembramenti  e   garantire   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C. 
  • Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari
per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando  le  zone  di
rispetto e  i  percorsi  con  distanza  minima  fra  le  persone  non
inferiore a 1 metro mentre non si svolge  attivita'  fisica,  se  non
puo' essere  rispettata  bisogna  indossare  la  mascherina.  Durante
l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella  intensa)  e'
necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri. 
  • Presenza di personale formato per verificare  e  indirizzare  gli
utenti al rispetto di  tutte  le  norme  igieniche  e  distanziamento
sociale. 
  • Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine  al
termine di ogni seduta di allenamento individuale 
  • Gli attrezzi e le macchine che non  possono  essere  disinfettati
non devono essere usati. 
  • Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima  e  dopo
l'accesso. 
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  non  scambiare
con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro. 
  • Fare in modo che ogni praticante possa disporre di  prodotti  per
la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita'  di  ciascuna
macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo  ogni  esercizio,
possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o  degli
attrezzi usati. 
 
                NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  ai  servizi  di  noleggio,
pubblici e privati. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica  e  cartellonistica,  consegna   di
informative,  promozione  e  rinforzo  del  rispetto   delle   misure
igieniche da parte del personale addetto. 
  • Consentire  l'accesso  al  servizio  solo  tramite  prenotazione,
tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire
modalita' di pagamento elettronico. 
  • E' raccomandata la  rilevazione  della  temperatura  corporea  al
momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove  avviene  il
servizio di noleggio. 
  •  Negli  uffici/locali/aree  all'aperto,  mettere  a  disposizione
prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti. 
  • Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare  assembramenti  degli
utenti,  predisponendo  percorsi  guidati   di   distanziamento   per
assicurare  il  mantenimento  di  almeno  1  metro  di  distanza  tra
noleggiatore ed utente. 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • Le postazioni di lavoro  del  personale  addetto  possono  essere
delimitate da barriere  fisiche  adeguate  a  prevenire  il  contagio
tramite droplet. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  microclima  degli  uffici/locali,  e'
fondamentale garantire  condizioni  di  adeguato  ricambio  dell'aria
indoor: 
  o Garantire  una  frequente  manutenzione/sostituzione  dei  pacchi
filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi
filtranti piu' efficienti) 
  o Relativamente agli impianti di  riscaldamento/raffrescamento  che
fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora  non
sia possibile garantire la corretta  climatizzazione  degli  ambienti
tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle  indicazioni  fornite
dal produttore, ad impianto fermo, i filtri  dell'aria  di  ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
  • Garantire  la  frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti,  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es.  banchi,  piani  di   lavoro,   piani   d'appoggio,   corrimano,
interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.). 
  NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO 
  •  I  gestori  assicurano  la   pulizia   dei   veicoli   e   mezzi
noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando  prodotti
disinfettanti  per  le  superfici  toccate  piu'  di  frequente  (es.
volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display,  manopole,
pulsanti, manubri, ecc.). 
  • Per il servizio di bike sharing e di car  sharing  dovra'  essere
sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle  mani  da  parte
dei clienti. 
  • Per  le  attivita'  di  noleggio  delle  unita'  da  diporto,  si
applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi  non  di
linea di navigazione di passeggeri. 
  NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE 
  • Tutte le attrezzature devono essere pulite  e  disinfettate  dopo
ogni restituzione da parte del noleggiatore. 
  • Si  avra'  cura  di  porre  particolare  attenzione  a  tutte  le
superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto  con  le  mani  (es
tastiere,  maniglie  ecc)  o  che  possono  essere   a   rischio   di
contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente  abbia  utilizzato
lo strumento senza mascherina. 
  • Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e  disinfettato
senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato  che  l'utilizzo
e' possibile solo indossando guanti e mascherina. 
 
                 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO 
 
  •    Per    tutti    gli    informatori,    si     applicano     le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si  recano
per la loro attivita'. 
  •  Il  professionista  informatore  dovra'  sempre  provvedere   ad
adeguata  igiene  delle  mani  e  all'utilizzo  della  mascherina   a
protezione delle vie aeree. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli  ambienti  interni  al  termine
dell'incontro. 
  • Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto
a distanza. 
  • L'eventuale attivita' di persona dovra'  avvenire  sempre  previo
appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari
per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti
anche negli spazi d'attesa. 
  • Dovra' sempre essere rispettata la  distanza  interpersonale  tra
informatore e operatore sanitario. 
  •  Evitare   l'utilizzo   promiscuo   di   oggetti   nell'attivita'
informativa. 
 
                       AREE GIOCHI PER BAMBINI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate  con  giochi
per bambini,  presenti  all'interno  di  aree  pubbliche  e  private,
comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali. 
  • Predisporre per genitori, bambini,  accompagnatori  ed  eventuale
personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione
da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini,  idonea
ai minori, comprensibile anche ad  utenti  stranieri,  in  particolar
modo per aree a vocazione turistica. 
  • Invitare il personale e i  genitori  all'auto-monitoraggio  delle
condizioni di salute proprie  e  del  proprio  nucleo  familiare,  ed
informarli circa i comportamenti da adottare in caso di  comparsa  di
sintomi sospetti per COVID-19. 
  •  Per  bambini  e  ragazzi  devono  essere  promosse   le   misure
igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente
con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle  apparecchiature,
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  La  mascherina  di  protezione  delle  vie  aeree  deve   essere
utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e  dai
bambini e ragazzi sopra i 6 anni  di  eta'.  Privilegiare  mascherine
colorate e/o con stampe. 
  • Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti  igienizzanti
per la  frequente  igiene  delle  mani  in  tutti  gli  ambienti,  in
particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura  non  e'
obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici. 
  •  Garantire  una  approfondita  pulizia   delle   aree   e   delle
attrezzature,  preferibilmente  giornaliera  o  con   una   frequenza
adeguata  rispetto  all'intensita'  di  utilizzo;  qualora  non   sia
possibile una adeguata pulizia  delle  attrezzature,  non  ne  potra'
essere consentito l'utilizzo. 
  SALE GIOCHI 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
per  garantire  l'accesso  in  modo  ordinato,  al  fine  di  evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore per bambino. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree  distributori  di  bevande  e/o  snack,  ecc.)  per
evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare la mascherina. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                   CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI 
 
  Le presenti indicazioni  si  applicano  ai  luoghi  di  ritrovo  di
associazioni  culturali,  circoli   ricreativi,   club,   centri   di
aggregazione sociale, universita' del  tempo  libero  e  della  terza
eta'. 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita' individuale. I messaggi devono  essere  comprensibili
ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere  veicolati
attraverso  apposita  segnaletica   e   cartellonistica,   invio   di
informative agli iscritti, promozione e rinforzo del  rispetto  delle
misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma  di  attivita'
in modo da assicurare il mantenimento della  distanza  interpersonale
di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica).  Sono  fatte
salve  le  eccezioni  previste  dalle  normative  vigenti,   la   cui
applicazione  afferisce  alla  responsabilita'  dei  singoli.  Potra'
essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali. 
  • Privilegiare, laddove  possibile,  lo  svolgimento  di  attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto  della  distanza  di
sicurezza interpersonale. 
  • Privilegiare attivita' a piccoli gruppi  di  persone,  garantendo
sempre il rispetto della distanza  interpersonale  anche  durante  le
attivita'  di  tipo  ludico.  Per  le  attivita'  che  prevedono   la
condivisione di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo,  bocce),
adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone
che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni  di
gioco e squadre a composizione fissa, e  obbligare  comunque  all'uso
della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di  ogni  nuovo
gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i  tavoli  da  gioco  e  ogni
oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e
dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita'  ludiche
che prevedono l'utilizzo  di  materiali  di  cui  non  sia  possibile
garantire una puntuale e  accurata  disinfezione  (quali  ad  esempio
carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate  le  seguenti
indicazioni:  obbligo  di  utilizzo  di  mascherina;   igienizzazione
frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della
distanza di sicurezza di almeno  1  metro  sia  tra  giocatori  dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei  mazzi
di carte usati con nuovi mazzi. 
  • E' consentita la messa  a  disposizione,  possibilmente  in  piu'
copie, di  riviste,  quotidiani  e  materiale  informativo  a  favore
dell'utenza per un uso comune, da  consultare  previa  igienizzazione
delle mani. 
  • L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie  respiratorie  e'
obbligatorio in tutti i  locali  chiusi  accessibili  al  pubblico  e
comunque in tutte le occasioni in cui  non  sia  possibile  garantire
continuativamente  il  mantenimento  della  distanza   di   sicurezza
interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle  disposizioni
vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'
non compatibili con l'uso continuativo della  mascherina  e  soggetti
che interagiscono con i predetti). 
  • E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti
distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da  dislocare  in
piu' punti, in particolare vicino  agli  ingressi  delle  stanze.  Si
ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle  mani
e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che  si
sporcano o si  danneggiano.  I  guanti  gia'  utilizzati,  una  volta
rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti  nei
rifiuti indifferenziati. 
  • Potra' essere  rilevata  la  temperatura  corporea  all'ingresso,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Mantenere un registro delle presenze  giornaliere  da  conservare
per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto  della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
  • Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere
dotate di barriere fisiche (es. schermi). 
  • La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire  il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che
lateralmente. 
  • Garantire la frequente  pulizia  di  tutti  gli  ambienti  e  con
regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore  frequenza
(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori  della
luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre,  attrezzature,  giochi,
servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per quanto riguarda le  misure  organizzative  e  di  prevenzione
specifiche per le varie tipologie di attivita' (es.  somministrazione
di alimenti  e  bevande,  attivita'  motoria  e  sportiva,  attivita'
formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle  schede
tematiche pertinenti. 
 
                      FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  attivita'  formative  da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica,  di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in  gruppo  e  individuali
tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
  o percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  anche  in
modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e  diploma
professionale, sia presso le Scuole  della  formazione  professionale
che  presso  gli  Istituti  Professionali  Statali   in   regime   di
sussidiarieta'; 
  o  percorsi  di  formazione  superiore  nell'ambito   del   sistema
educativo regionale (ITS, Ifts ecc.); 
  o percorsi di  formazione  e  attivita'  di  orientamento  per  gli
inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti; 
  o percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente; 
  o percorsi di  formazione  regolamentata  erogati  nell'ambito  del
sistema educativo regionale; 
  o percorsi di formazione continua erogati nell'ambito  del  sistema
educativo regionale; 
  o percorsi formativi in materia di tutela della salute e  sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
  o percorsi di formazione linguistica e musicale. 
  Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme
delle  attivita'  nelle  quali  si   articola   l'offerta   formativa
regionale,  i  cui  progetti  sono  stati   approvati   con   decreto
direttoriale. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione
adottate dalla singola organizzazione, comprensibile  anche  per  gli
utenti di altra nazionalita'. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in aula o alla sede dell'attivita'  formativa  in  caso  di
temperatura > 37,5 °C. 
  • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani
per utenti e personale anche  in  piu'  punti  degli  spazi  dedicati
all'attivita',  in  particolare  all'entrata  e  in  prossimita'  dei
servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente. 
  • Mantenere  l'elenco  dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alle
attivita' per un periodo di 14 giorni, al  fine  di  consentire  alle
strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti. 
  • Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'
in gruppi il piu' possibile  omogenei  (es.  utenti  frequentanti  il
medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine
organizzare attivita' per gruppo promiscui. 
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni
pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni. 
  • Gli spazi destinati all'attivita' devono  essere  organizzati  in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione
tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo  ricorrendo  a
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite  droplet  o
indossando la mascherina. 
  • Presso gli  Istituti  e  gli  Organismi  Formativi  titolari  dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): 
  • al pari delle scuole secondarie statali, anche  considerando  una
trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina  potra'
essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni:  rispetto  della
distanza di almeno 1 metro in condizioni di  staticita';  assenza  di
situazioni che prevedano la  possibilita'  di  aerosolizzazione  (es.
canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale  come
definita dalla autorita' sanitaria; 
  • nel caso in cui non sia  possibile  garantire  il  distanziamento
fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione  di
staticita' e in tutte le situazioni  in  movimento  sara'  necessario
assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie
per tutta la durata delle attivita'  e  procedere  ad  una  frequente
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta  inteso  che
nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli
ordinari dispositivi di protezione individuale  associati  ai  rischi
della singola attivita'; 
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno  2  metri
dalla prima fila dei discenti. 
  • Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono  estese
anche agli adulti  frequentanti  i  diversi  percorsi  di  formazione
professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua). 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Eventuali strumenti  e  attrezzature  dovranno  essere  puliti  e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra'  garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso  da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso  di  cucine
industriali e relative  attrezzature  specifiche),  sara'  necessario
procedere alla pulizia e disinfezione  frequente  delle  mani  o  dei
guanti. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  •  Per  gli  allievi  in  stage  presso  terzi,  si  applicano   le
disposizioni/protocolli   della   struttura/azienda   ospitante.   In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda  e  in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni  da  concordare  con  l'allievo,  il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale. 
 
                    CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO 
 
  Le presenti  indicazioni  si  applicano  a  sale  cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene e  spettacoli  in  genere,  anche
viaggianti. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento  interpersonale  i
componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi  o  le  persone
che in base alle  disposizioni  vigenti  non  sono  soggette  a  tali
disposizioni. 
  • Privilegiare, se  possibile,  l'accesso  tramite  prenotazione  e
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla reception e alla  cassa  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es.  schermi);  in  ogni  caso,  favorire
modalita' di pagamento elettroniche. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto  in
particolare nei punti di ingresso. 
  • I posti a sedere (comprese, se consentite,  postazioni  prive  di
una  seduta  fisica   vera   e   propria)   dovranno   prevedere   un
distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente
che  lateralmente,  di  almeno  1  metro.  Questa  misura  non  viene
applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le  persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non sono  soggette  al  distanziamento
interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Per questi soggetti vi e'  la  possibilita'  di  sedere
accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di  1
m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento  sociale  di  un
metro in presenza di divisori in  plexiglass,  anche  rimovibili,  da
installare tra un nucleo di spettatori ed un altro. 
  • L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire  il
rispetto  delle  raccomandazioni   igienico-comportamentali   ed   in
particolare il distanziamento tra artisti  e  pubblico  di  almeno  2
metri. 
  • Per il personale devono essere utilizzati idonei  dispositivi  di
protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a  contatto  con
il pubblico. 
  • Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso
fino al raggiungimento del posto (per  i  bambini  valgono  le  norme
generali) e comunque ogni qualvolta ci  si  allontani  dallo  stesso,
incluso il momento del deflusso. 
  • Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,
per quelli all'aperto  il  numero  massimo  di  spettatori  e'  1000,
installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro
piu' ampia modulazione. Le Regioni e  le  Province  Autonome  possono
stabilire un diverso numero massimo di spettatori  in  considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione  alle  aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla  specifica
scheda tematica. 
  PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.
Si precisa che,  nella  fase  di  sospensione  degli  spettacoli,  le
presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'entrata e l'uscita dal  palco  dovra'  avvenire  indossando  la
mascherina,  che  potra'  essere  tolta  durante  l'esecuzione  della
prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e
in maniera ordinata,  mantenendo  il  distanziamento  interpersonale,
dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle  postazioni
piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'
con l'ordine inverso). 
  •  I  Professori  d'orchestra  dovranno   mantenere   la   distanza
interpersonale di almeno 1 metro;  per  gli  strumenti  a  fiato,  la
distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per  il  Direttore
d'orchestra, la distanza minima  con  la  prima  fila  dell'orchestra
dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere  ridotte  solo
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire  il
contagio tramite droplet. 
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere  provvista  di  una
vaschetta  per  la  raccolta  della  condensa,   contenente   liquido
disinfettante. 
  •  I  componenti  del  coro   dovranno   mantenere   una   distanza
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno  2  metri  tra  le
eventuali file del coro e dagli altri soggetti  presenti  sul  palco.
Tali distanze possono  essere  ridotte  solo  ricorrendo  a  barriere
fisiche, anche mobili,  adeguate  a  prevenire  il  contagio  tramite
droplet. 
  • Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi  promiscui  e  privilegiare
l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione. 
  PRODUZIONI TEATRALI 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le
seguenti indicazioni integrative  costituiscono  indirizzi  specifici
per il personale impegnato nelle  produzioni  teatrali  e  coreutiche
(artisti, costumisti, truccatori,  regista,  assistenti,  produttori,
tecnici, etc.). Si precisa  che,  nella  fase  di  sospensione  degli
spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. 
  • L'accesso alla struttura che ospita le  prove  deve  avvenire  in
maniera ordinata, mantenendo  il  distanziamento  interpersonale;  lo
stesso distanziamento va garantito al termine delle prove  in  uscita
dalla struttura. 
  • Negli spazi comuni che consentono di accedere ai  camerini  degli
artisti, al laboratorio  sartoriale,  alla  sala/area  trucco  ed  ai
locali/aree che ospitano i sistemi  di  gestione  delle  luci  e  dei
suoni, all'ufficio di  produzione,  etc.  deve  essere  mantenuto  il
distanziamento interpersonale e individuati passaggi  che  consentano
di escludere interferenze. 
  • L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare  salvo  assicurare  un
adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata  pulizia
delle superfici. 
  • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i  laboratori
di scenotecnica e sartoria, addetti  allestimento  e  disallestimento
della  scenografia,  etc.)  deve  indossare  la   mascherina   quando
l'attivita'   non   consente   il   rispetto    del    distanziamento
interpersonale. Questa  misura  non  viene  applicata  per  i  nuclei
familiari, i conviventi e le persone che in  base  alle  disposizioni
vigenti non sono soggette  al  distanziamento  interpersonale  (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). 
  • Per la preparazione degli  artisti,  trucco  e  acconciatura,  si
applicano le indicazioni previste per i settori di  riferimento;  per
la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo  in  cui  devono
mantenere la distanza  inferiore  a  1  metro  devono  indossare  una
mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore  deve  indossare
anche i guanti. 
  • Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena  devono  essere
manipolati dagli attori muniti di guanti. 
  • I costumi di scena  dovranno  essere  individuali;  non  potranno
essere  condivisi  dai  singoli  artisti  prima   di   essere   stati
igienizzati. 
  PRODUZIONI DI DANZA 
  Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per  le
produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita'  di  danza,
si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. 
  Premesso che le  principali  misure  di  prevenzione  del  contagio
(distanziamento,  l'igiene  delle  mani  e  delle  superfici   e   la
prevenzione della  dispersione  di  droplets  tramite  l'utilizzo  di
mascherine e visiere) sono  di  difficile  attuazione  nella  pratica
della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure
di mitigazione,  definite  dalle  singole  compagnie  e  mutuate  dai
protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo
professionista di  squadra,  a  cui  la  categoria  "danzatori"  puo'
considerarsi assimilabile. 
  In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia  di  danza
si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il
palcoscenico) assimilabile ad una palestra. 
  In particolare, vanno attuate: 
  • la riduzione del numero totale delle persone (compresi  eventuali
accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni; 
  • la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse,
ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza; 
  • l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati  in
allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di  almeno  1  metro
tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina. 
 
                  PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
 
  Le  presenti  indicazioni  si  applicano  a   parchi   divertimenti
permanenti (giostre) e  spettacoli  viaggianti  (luna  park),  parchi
tematici,  parchi  acquatici,  parchi  avventura,  parchi   zoologici
(faunistici,  acquatici  ecc.)  e  ad  altri  eventuali  contesti  di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo  dell'utente
con attrezzature e spazi. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni.  Potranno  essere  valutate  l'apertura  anticipata  della
biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per  garantire
un minore affollamento in  funzione  dell'obbligo  di  assicurare  il
distanziamento interpersonale. La  postazione  dedicata  alla  cassa,
laddove non gia' dotata di barriere  fisiche  (es.  schermi),  dovra'
essere  eventualmente  adeguata.  Prevedere  percorsi  obbligati   di
accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i
tornelli o sbarre di ingresso ed uscita  per  permetterne  l'apertura
senza l'uso delle mani. 
  • Potra' essere rilevata la temperatura corporea,  soprattutto  nei
parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo  di  molte  persone,
impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di ogni  area,  attrazione,  biglietteria,
servizi igienici, ecc. Per  i  parchi  acquatici  si  ribadiscono  le
disposizioni gia' rese obbligatorie  dalle  norme  igienico-sanitarie
delle piscine. 
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,
al fine di evitare assembramenti di  persone  (anche  nelle  code  di
accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad  eccezione  dei
componenti dello stesso  nucleo  familiare  o  conviventi  o  per  le
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano  soggette  al
distanziamento   interpersonale.   Detto   aspetto   afferisce   alla
responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la  fornitura  di
braccialetti  con  colori/numerazioni  distinti  in  base  al  nucleo
familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga  praticata
attivita'   fisica   (es.   nei   parchi   avventura)   la   distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri. 
  •  Garantire  l'occupazione  di  eventuali  posti  a  sedere  delle
attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di  almeno  1
metro, salvo  nuclei  familiari.  Con  particolare  riferimento  alle
attrezzature   dei   parchi   acquatici,   utilizzare   gommoni/mezzi
galleggianti  singoli  ove  possibile;   per   i   gommoni   multipli
consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in  base
al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare  i
lavoratori di specifici dispositivi di  protezione  individuale).  Le
indicazioni per  i  visitatori  di  cui  al  presente  punto  non  si
applicano  ai  parchi  acquatici.  Si  ricorda  che  i   guanti   non
sostituiscono  la  corretta  igiene  delle  mani  e   devono   essere
ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente  nei
rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
aree  comuni,  spogliatoi,  cabine,  docce,   servizi   igienici,   e
attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo  la  chiusura
al pubblico. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio,  gonfiabili,  mute,
audioguide etc.), gli armadietti, ecc.  vanno  disinfettati  ad  ogni
cambio di persona  o  nucleo  familiare,  e  comunque  ad  ogni  fine
giornata. 
  • Con particolare riferimento ai parchi avventura si  applicano  le
linee guida generali secondo le disposizioni di legge in  materia  di
impianti sportivi. Prima di  indossare  i  dispositivi  di  sicurezza
(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le
mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate  evitando  contatto
con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere  un  abbigliamento
idoneo.  Particolare  attenzione  andra'  dedicata  alla  pulizia   e
disinfezione dei  caschetti  di  protezione  a  noleggio:  dopo  ogni
utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un  nuovo
noleggio, deve essere oggetto di  detersione  (con  sapone  neutro  e
risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al
contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito  di
sodio 0,05% o alcool  etilico  70%).  Il  disinfettante  deve  essere
lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti. 
  • Per i  servizi  di  ristorazione,  di  vendita  di  oggetti  (es.
merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali  spettacoli  nonche'
per le  piscine,  aree  solarium  attenersi  alle  specifiche  schede
tematiche. 
 
                        SAGRE E FIERE LOCALI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri  eventi
e manifestazioni locali assimilabili. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  • Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra,  per
consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,  contingentato,
al fine di evitare  assembramenti  di  persone  e  di  assicurare  il
mantenimento di almeno 1 metro di  separazione  tra  gli  utenti,  ad
eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o
per le persone che  in  base  alle  disposizioni  vigenti  non  siano
soggette al distanziamento interpersonale.  Detto  aspetto  afferisce
alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare  percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  •   Negli   spazi   espositivi   specificatamente   dedicati   alle
manifestazioni fieristiche (sia  ambienti  chiusi,  sia  aperti),  la
postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di
barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire  modalita'  di
pagamento elettronico e gestione  delle  prenotazioni  online,  e  se
possibile mantenere un registro delle presenze per una durata  di  14
giorni. 
  • E' necessario rendere disponibili prodotti  disinfettanti  per  i
clienti  e  per  il  personale  in  piu'  punti   dell'impianto,   in
particolare nei punti di ingresso e di pagamento. 
  • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione  del
prodotto da parte del cliente, dovra'  essere  resa  obbligatoria  la
disinfezione delle mani prima della  manipolazione  della  merce.  In
alternativa, dovranno essere messi  a  disposizione  della  clientela
guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 
  • Se presenti, eventuali  posti  a  sedere  dovranno  prevedere  un
distanziamento minimo tra le sedute di almeno  un  metro  o  tale  da
garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno  un
metro. 
  •  In  considerazione  del  contesto,  tutti  i  visitatori  devono
indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per  i  bambini
valgono le norme  generali);  tale  obbligo  si  applica  anche  agli
operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico. 
  • Garantire la  frequente  pulizia  e  disinfezione  di  tutti  gli
ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree
comuni e alle superfici toccate con  maggiore  frequenza  (corrimano,
interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di  porte
e finestre, ecc.). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Per eventuali  ulteriori  servizi  erogati  all'interno  di  tali
contesti (es.  bar,  ristorazione)  attenersi  alla  relativa  scheda
tematica specifica. 
 
                STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle strutture  termali  e  ai
centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture  ricettive,
e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive  e
individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia,  balneoterapia
(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura  della
sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte  a
pazienti  affetti  da  vasculopatie  periferiche,   cure   inalatorie
(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages),  terapia  idropinica,
cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della  rieducazione
motoria  del  motuleso  e   della   riabilitazione   della   funzione
respiratoria,  prestazioni  di   antroterapia   (grotte   e   stufe),
trattamenti  accessori  (massoterapia,  idromassaggio,  sauna,  bagno
turco). 
  Prima  della  riapertura  dei  centri   e   dell'erogazione   delle
prestazioni  termali,  e'  necessario  eseguire  adeguate  opere   di
prevenzione e controllo del rischio  di  contaminazione  del  sistema
idrico (es. contaminazione da Legionella). 
  Le  presenti  indicazioni  vanno  integrate,  in   funzione   dello
specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle  strutture
ricettive e ai servizi alla persona. 
  INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
  • Garantire  un'adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  degli
utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere  la
trasmissione del  SARS-CoV-2,  anche  facendo  appello  al  senso  di
responsabilita'  individuale,  e  coinvolgendo,   se   presenti,   il
Direttore Sanitario e/o  il  Medico  Termalista.  I  messaggi  devono
essere comprensibili ad eventuali  utenti  di  altra  nazionalita'  e
possono  essere   veicolati   attraverso   apposita   segnaletica   e
cartellonistica, consegna di informative, promozione e  rinforzo  del
rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto. 
  • Prima dell'accesso alle strutture  termali  o  centri  benessere,
potra' essere rilevata la temperatura corporea,  impedendo  l'accesso
in caso di temperatura > 37,5 °C.  Per  i  pazienti,  la  misurazione
viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione. 
  •  Redigere  un  programma  il  piu'  possibile  pianificato  delle
attivita'  per  prevenire  eventuali  condizioni  di  aggregazioni  e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa  e  nelle  varie
aree  del  centro  per  favorire  il  rispetto   del   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone  che  in
base alle disposizioni vigenti non siano soggette  al  distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e
l'uscita. 
  • Privilegiare  l'accesso  alle  strutture  e  ai  singoli  servizi
tramite prenotazione e  mantenere  l'elenco  delle  presenze  per  un
periodo di 14 giorni. 
  •   Dotare   l'impianto/struttura   di   dispenser   con   prodotti
igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti
in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne
l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso.
E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in  piu'  copie,
di riviste, quotidiani e materiale informativo a  favore  dell'utenza
per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa e alla  reception  puo'  essere
dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale
deve  indossare  la  mascherina  e  avere  a  disposizione   prodotti
igienizzanti per  le  mani.  In  ogni  caso,  favorire  modalita'  di
pagamento  elettroniche,  eventualmente  in  fase  di   prenotazione.
L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere,  alla  fine  di
ogni turno di lavoro, alla  pulizia  del  piano  di  lavoro  e  delle
attrezzature check-in e check-out ove possibile. 
  • Gli ospiti devono  sempre  indossare  la  mascherina  nelle  aree
comuni al chiuso, mentre il personale e'  tenuto  all'utilizzo  della
mascherina  sempre  in  presenza  dei  clienti  e  comunque  in  ogni
circostanza  in  cui  non  sia  possibile   garantire   la   distanza
interpersonale di almeno un metro. 
  • Organizzare gli spazi e le  attivita'  nelle  aree  spogliatoi  e
docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere  postazioni  d'uso  alternate  o   separate   da   apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al  cambio,
gli indumenti e oggetti personali devono  essere  riposti  dentro  la
borsa personale, anche qualora depositati negli appositi  armadietti;
si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di
mettere  a  disposizione  sacchetti  per  riporre  i  propri  effetti
personali. 
  • Per i servizi termali che lo richiedono in  base  alle  normative
vigenti, in sede di visita medica  di  ammissione  alle  cure,  porre
particolare  attenzione  ad  eventuale  sintomatologia  sospetta  per
COVID-19.  Per  le  visite  mediche  e   le   visite   specialistiche
eventualmente  effettuate  all'interno  delle  strutture  termali  si
rimanda  alle  indicazioni  per  l'erogazione  in   sicurezza   delle
prestazioni sanitarie. 
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,
lettino)  attraverso  percorsi  dedicati  in  modo  da  garantire  la
distanza di almeno 1,5  metri  tra  le  attrezzature  e  favorire  un
distanziamento interpersonale di  almeno  1  metro  tra  persone  non
appartenenti  allo  stesso  nucleo   familiare   o   conviventi.   Le
attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di  persona  o  nucleo
familiare. In ogni caso, la disinfezione  deve  essere  garantita  ad
ogni fine giornata. 
  • Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente  dovra'
accedere al servizio munito di  tutto  l'occorrente,  preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le  attivita'  nei  diversi
contesti prevedere  sempre  l'utilizzo  del  telo  personale  per  le
sedute. 
  • Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra
eventuali ombrelloni previsti  per  il  solarium  e  per  le  distese
dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza  tra
ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie
minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri
sistemi  di   ombreggio   andranno   comunque   garantite   aree   di
distanziamento equivalenti  a  quelle  garantite  dal  posizionamento
degli ombrelloni. 
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di  ogni  trattamento
alla persona: prima di entrare  provvedere  ad  una  accurata  doccia
saponata su tutto il corpo. 
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione  delle  aree  comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi  igienici,  attrezzature  (sdraio,
sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti),  con  particolare
attenzione ad oggetti e superfici toccate  con  piu'  frequenza  (es.
maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 
  • Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura. 
  • Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda  tematica
specifica. Non e' consentito comunque il consumo  di  alimenti  negli
ambienti termali  o  del  centro  benessere  che  non  consentano  un
servizio  corrispondente  a  quello  previsto  per  le  attivita'  di
ristorazione. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia) 
  • L'operatore e  il  cliente,  per  tutto  il  tempo  in  cui,  per
l'espletamento  della  prestazione,  devono  mantenere  una  distanza
inferiore  a  1  metro  devono  indossare,  compatibilmente  con   lo
specifico servizio, una  mascherina  a  protezione  delle  vie  aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali  dispositivi  di  protezione
individuale aggiuntivi associati  a  rischi  specifici  propri  della
mansione). In particolare per i servizi che richiedono  una  distanza
ravvicinata, l'operatore  deve  indossare  la  visiera  protettiva  e
mascherina FFP2 senza valvola. 
  • L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle  mani  e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per  ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli  possibilmente  monouso.  I
guanti  devono  essere  diversificati  fra  quelli   utilizzati   nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale. 
  •  E'  consentito  praticare   massaggi   senza   guanti,   purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente  proceda  al  lavaggio  e  alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio  e  comunque,  durante  il
massaggio, non  si  tocchi  mai  viso,  naso,  bocca  e  occhi.  Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
  • Per tutti i trattamenti personali e comunque per la  fangoterapia
e' raccomandato l'uso di teli  monouso.  I  lettini,  cosi'  come  le
superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono  essere  puliti  e
disinfettati al termine del trattamento. 
  • La stanza/ambiente adibito al  trattamento  deve  essere  ad  uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che  accedono
al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai  punti
seguenti). Le  stanze/ambienti  ad  uso  collettivo  devono  comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti  che  tra
il personale durante tutte le attivita' erogate. 
  • Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire  pulizia
e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione  a
quelle toccate con maggiore frequenza  (es.  maniglie,  interruttori,
corrimano, etc.). 
  • Il cliente deve utilizzare  mascherina  a  protezione  delle  vie
aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di  annettamento  e
nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a  corretta
igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento. 
  PISCINE TERMALI 
  • Prevedere piano di contingentamento degli  accessi  alle  piscine
con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.
Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati  di  accesso  e  uscita
dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento. 
  • La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con  un  indice
di 7 mq di superficie di acqua a  persona  per  le  piscine  dove  le
dimensioni  e  le   regole   dell'impianto   consentono   l'attivita'
natatoria; qualora  non  sia  consentita  l'attivita'  natatoria,  e'
sufficiente calcolare un indice di 4 mq  di  superficie  di  acqua  a
persona. Il gestore pertanto e'  tenuto,  in  ragione  delle  aree  a
disposizione, a calcolare e a gestire le  entrate  dei  frequentatori
nell'impianto. 
  • Favorire le piscine esterne  per  le  attivita'  collettive  (es.
acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni.  Durante
le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti  al  fine
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri,  con
particolare attenzione a quelle che prevedono attivita'  fisica  piu'
intensa.  Negli  ambienti  interni,  attendere  almeno  1   ora   tra
un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando  adeguatamente  il
locale. 
  • Le vasche o le zone idromassaggio che non possono  rispettare  le
superfici di acqua per persona  come  al  punto  precedente  dovranno
essere  utilizzate  da  un  solo  bagnante,   fatta   eccezione   per
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi,  persone  che
occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. 
  • L'attivita' di idrokinesiterapia deve  essere  effettuata  quanto
piu' possibile in vasche dedicate, che  permettano  all'operatore  di
indicare i movimenti  al  paziente  rimanendo  fuori  dall'acqua,  ad
eccezione dei casi in cui la presenza  dell'operatore  in  acqua  sia
indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,
se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina
per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni  seduta,
eventuali strumenti devono essere disinfettati. 
  •  Ove  previsto,  mantenere  la  concentrazione  di  disinfettante
nell'acqua, nei limiti raccomandati e  nel  rispetto  delle  norme  e
degli standard internazionali, preferibilmente nei  limiti  superiori
della portata. In  alternativa,  attivare  i  trattamenti  fisici  ai
limiti superiori della portata o il massimo  ricambio  dell'acqua  in
vasca sulla base della portata massima della captazione. 
  CENTRI BENESSERE 
  • Prevedere  il  contingentamento  degli  accessi  nei  locali  per
mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti
gli ambienti  chiusi,  salvo  gli  appartenenti  allo  stesso  nucleo
familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in
base alle disposizioni vigenti non siano soggetti  al  distanziamento
interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce  alla  responsabilita'
individuale. 
  • Inibire l'accesso ad ambienti altamente  caldo-umidi  (es.  bagno
turco). Potra' essere consentito  l'accesso  a  tali  strutture  solo
mediante  prenotazione  con  uso  esclusivo,  purche'  sia  garantita
aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni  ulteriore  utilizzo.
Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a  secco
e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e  90
°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una  numerosita'
proporzionata  alla   superficie,   assicurando   il   distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere  sottoposta
a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il  ricircolo
dell'aria; la sauna  inoltre  dovra'  essere  soggetta  a  pulizia  e
disinfezione prima di ogni turno. 
  • Per i clienti,  uso  della  mascherina  obbligatorio  nelle  zone
interne di attesa e comunque secondo  le  indicazioni  esposte  dalla
struttura. 
  TRATTAMENTI INALATORI 
  •  Relativamente  alle  terapie  inalatorie  ricomprese  nei   LEA,
finalizzate al  trattamento  di  patologie  otorinolaringoiatriche  e
respiratorie e  che  siano  individuali,  gli  stabilimenti  dovranno
garantire,  oltre  ad  un'anamnesi   molto   accurata   e   specifica
relativamente  alla  presenza  di  sintomi  COVID-19   correlati   ed
eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure: 
  o tutte le terapie siano effettuate  nel  rispetto  delle  distanze
interpersonali (da garantire anche con  l'occupazione  alterna  delle
postazioni). 
  o le postazioni vengano sanificate accuratamente  tra  l'erogazione
della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli
di verifica dell'efficacia della sanificazione. 
  o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come
previsto dalla vigente  normativa  e  dalle  indicazioni  in  materia
dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che  gli
opportuni ricambi. 
  •  Sono  inibiti  i  trattamenti  inalatori  in  forma  collettiva,
l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore,  a
meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e  si
provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente  e
il successivo. 
 
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di  sci)  e  GUIDE
                             TURISTICHE 
 
  PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) 
  • Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i  partecipanti  ai
corsi di abilitazione  tecnica  all'esercizio  della  professione  ed
aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione,  comprensibile   anche   per   gli   utenti   di   altra
nazionalita'. 
  • Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Lavaggio o disinfezione frequente delle mani. 
  • Divieto di scambio di cibo e bevande. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  •  Divieto  di  scambio  di  abbigliamento  ed  attrezzature   (es.
imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini). 
  •  Divieto  di  scambio  di  dispositivi  accessori  di   sicurezza
utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina). 
  • Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate. 
  •  Disinfezione  delle  attrezzature  secondo  le  indicazioni  dei
costruttori. 
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri  e
del divieto di assembramento. 
  GUIDE TURISTICHE 
  Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei,  archivi
e biblioteche,  si  riportano  le  seguenti  indicazioni  integrative
specifiche. 
  • Uso mascherina per guida e per i partecipanti. 
  • Ricorso frequente all'igiene delle mani. 
  •  Rispetto  delle  regole  di  distanziamento  e  del  divieto  di
assembramento. 
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte  le  misure  di
prevenzione da adottare. 
  •  Redigere  un  programma  delle  attivita'  il   piu'   possibile
pianificato  ovvero  con  prenotazione;  mantenere   l'elenco   delle
presenze per un periodo di 14 giorni. 
  • Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti. 
  • Eventuali  audioguide  o  supporti  informativi  potranno  essere
utilizzati solo se adeguatamente  disinfettati  al  termine  di  ogni
utilizzo. 
  • Favorire l'utilizzo di dispositivi  personali  per  la  fruizione
delle informazioni. 
  • La disponibilita' di depliant e  altro  informativo  cartaceo  e'
subordinato  all'invio  on  line  ai  partecipanti  prima  dell'avvio
dell'iniziativa turistica. 
 
                CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi
eventi  fieristici,  convention   aziendali   ed   eventi   ad   essi
assimilabili. 
  Tali indicazioni  vanno  integrate,  in  funzione  dello  specifico
contesto, con quelle  relative  alla  ristorazione  (con  particolare
riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet). 
  • Il numero  massimo  dei  partecipanti  all'evento  dovra'  essere
valutato dagli  organizzatori  in  base  alla  capienza  degli  spazi
individuati,  per  poter  ridurre  l'affollamento  e  assicurare   il
distanziamento interpersonale. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Promuovere  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al   fine   di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi  (es.  sistema
di prenotazione,  pagamento  tickets,  compilazione  di  modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di  registrazione  degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento,  consegna
attestati  di  partecipazione)  al  fine   di   evitare   prevedibili
assembramenti, e nel rispetto della  privacy  mantenere  un  registro
delle presenze per una durata di 14 giorni.  La  postazione  dedicata
alla segreteria e accoglienza, laddove non gia'  dotata  di  barriere
fisiche  (es.  schermi),  dovra'   essere   eventualmente   adeguata.
Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree  (es.
biglietteria, sale, aule,  servizi  igienici,  etc.),  e  promuoverne
l'utilizzo frequente. 
  • Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti  a  sedere
in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro;  tale
distanza puo' essere  ridotta  solo  ricorrendo  a  barriere  fisiche
adeguate a prevenire il  contagio  tramite  droplet.  Il  tavolo  dei
relatori  e  il  podio   per   le   presentazioni   dovranno   essere
riorganizzati in modo da consentire una  distanza  di  sicurezza  che
consenta a  relatori/moderatori  di  intervenire  senza  l'uso  della
mascherina. 
  • I dispositivi e  le  attrezzature  a  disposizione  di  relatori,
moderatori e  uditori  (es.  microfoni,  tastiere,  mouse,  puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando  che  siano  disconnessi  dal   collegamento   elettrico.
Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da
una  pellicola  per  uso   alimentare   o   clinico   da   sostituire
possibilmente ad ogni utilizzatore. 
  • Tutti gli uditori e  il  personale  addetto  all'assistenza  (es.
personale  dedicato  all'accettazione,   personale   tecnico,   tutor
d'aula),  considerata  la  condivisione   prolungata   del   medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere  ad  una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti. 
  • Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il
rispetto   del   distanziamento    interpersonale,    valutando    il
contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione  in  remoto
del  materiale  da  parte  dei  partecipanti.   Eventuali   materiali
informativi  e   scientifici   potranno   essere   resi   disponibili
preferibilmente in espositori  con  modalita'  self-service  (cui  il
visitatore accede previa igienizzazione delle mani)  o  ricorrendo  a
sistemi digitali. 
  • Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra  le  aree  dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale,  valutando  il  contingentamento  degli  accessi   ai
singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali,  gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente  in  espositori  con
modalita'   self-service   (cui   il   visitatore    accede    previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 
  • Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione  degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un  gruppo  di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es.  aree  ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
         SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale
bingo e sale scommesse; per quanto riguarda  attivita'  complementari
(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • Riorganizzare gli spazi e la dislocazione  delle  apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire  l'accesso  in  modo   ordinato,   al   fine   di   evitare
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno  1
metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone  che,
in  base  alle  disposizioni   vigenti,   non   siano   soggette   al
distanziamento interpersonale; detto ultimo  aspetto  afferisce  alla
responsabilita' individuale.  In  caso  di  presenza  di  minori  che
necessitano  di  accompagnamento  consentire  l'accesso  a  un   solo
accompagnatore  per  bambino.  Se  possibile   organizzare   percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita. 
  • Il gestore e' tenuto, in ragione delle  aree  a  disposizione,  a
calcolare e a gestire  le  entrate  dei  clienti  in  tutte  le  aree
(comprese le aree distributori di bevande e/o snack,  aree  fumatori,
ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente. 
  • Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo  degli  spazi  esterni
(giardini,   terrazze,   plateatici),   sempre   nel   rispetto   del
distanziamento di almeno 1 metro. 
  • Il personale di servizio deve utilizzare  la  mascherina  e  deve
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
  • La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di  barriere
fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare  la
mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per  le  mani.  In
ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Dotare il locale di  dispenser  con  soluzioni  igienizzanti  per
l'igiene delle mani dei clienti in punti  ben  visibili  all'entrata,
prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'
prevedere la collocazione di dispenser in vari punti  del  locale  in
modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima
dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura. 
  • I clienti dovranno indossare  la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. 
  •  Periodicamente  (almeno  ogni  ora),  e'  necessario  assicurare
pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto  con  le
mani (pulsantiere, maniglie, ecc). 
  • Le apparecchiature che non possono essere pulite  e  disinfettate
non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a
uso  collettivo  in  cui  non   sia   possibile   il   distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
 
                             DISCOTECHE 
 
  Le presenti indicazioni si applicano alle  discoteche  e  ad  altri
locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo
serale  e  notturno).  Per  eventuali  servizi   complementari   (es.
ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.)  attenersi  alle
specifiche schede tematiche. 
  •  Predisporre  una   adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',
sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica  e/o
sistemi audio-video, sia ricorrendo a  eventuale  personale  addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto  delle  misure  di
prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del
visitatore stesso. 
  •  Riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in   modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al  solo  fine
di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1  metro
tra gli utenti e almeno 2 metri tra  gli  utenti  che  accedono  alla
pista da  ballo.  Se  possibile  organizzare  percorsi  separati  per
l'entrata e per l'uscita. 
  • Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del
distanziamento interpersonale adeguato  rispetto  alla  capienza  del
locale, come sopra stabilita. A tal fine si  promuove  l'utilizzo  di
contapersone per monitorare gli accessi. 
  • Garantire, se possibile, un sistema  di  prenotazione,  pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine
di evitare prevedibili assembramenti, e nel  rispetto  della  privacy
mantenere se possibile un registro delle presenze per una  durata  di
14 giorni. 
  •  Potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,   impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 
  • La postazione dedicata alla cassa, laddove  non  gia'  dotata  di
barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.
In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche. 
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali  devono  essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti. 
  • E' necessario rendere disponibili  prodotti  per  l'igiene  delle
mani per gli utenti e per il personale  in  piu'  punti  delle  aree,
prevedendo  l'obbligo  di  utilizzo  da  parte  degli  utenti   prima
dell'accesso ed all'uscita di  ogni  area  dedicata  al  ballo,  alla
ristorazione, ai servizi igienici, ecc. 
  • Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa
fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi  esterni  (es.
giardini, terrazze, etc.). 
  • Gli utenti dovranno indossare la  mascherina  negli  ambienti  al
chiuso e all'esterno tutte le volte che non e'  possibile  rispettare
la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio  deve
utilizzare  la  mascherina  e  deve  procedere   ad   una   frequente
igienizzazione delle mani. 
  • Nel rispetto delle indicazioni generali  contenute  nella  scheda
dedicata  alla  ristorazione,  nel  caso  delle  discoteche  non   e'
consentita  la  consumazione  di  bevande  al  banco.   Inoltre,   la
somministrazione delle bevande puo' avvenire  esclusivamente  qualora
sia possibile assicurare  il  mantenimento  rigoroso  della  distanza
interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere
al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata. 
  • I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra  i  clienti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere
ridotta solo ricorrendo a  barriere  fisiche  tra  i  diversi  tavoli
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
  • Ogni oggetto fornito agli utenti (es.  apribottiglie,  secchielli
per il  ghiaccio,  etc.),  dovra'  essere  disinfettato  prima  della
consegna. 
  • Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione
dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovra'
essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire
l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative
vigenti. In ogni caso,  l'affollamento  deve  essere  correlato  alle
portate  effettive   di   aria   esterna.   Per   gli   impianti   di
condizionamento,  e'   obbligatorio,   se   tecnicamente   possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso
vanno rafforzate ulteriormente  le  misure  per  il  ricambio  d'aria
naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita  la  pulizia,  ad
impianto fermo, dei filtri dell'aria di  ricircolo  per  mantenere  i
livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,
va aumentata la capacita'  filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i
filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore,  garantendo  il
mantenimento delle portate. Nei  servizi  igienici  va  mantenuto  in
funzione continuata l'estrattore d'aria. 
  • Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione
di oggetti (es.  giochi  da  tavolo,  biliardo),  adottare  modalita'
organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli
stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina  e  alla
disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In  ogni  caso,  i
piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli
utenti devono essere disinfettati  prima  e  dopo  ciascun  turno  di
utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non
e' possibile il mantenimento della distanza  personale  di  almeno  1
metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita'  ludiche  che
prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile  garantire
una puntuale e accurata  disinfezione  (quali  ad  esempio  carte  da
gioco),  purche'   siano   rigorosamente   rispettate   le   seguenti
indicazioni:  obbligo  di  utilizzo  di  mascherina;   igienizzazione
frequente delle mani e della  superficie  di  gioco;  rispetto  della
distanza di sicurezza di almeno  1  metro  sia  tra  giocatori  dello
stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte
da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei  mazzi
di carte usati con nuovi mazzi. 
  • Garantire la regolare e frequente pulizia  e  disinfezione  delle
superfici, con particolare riguardo  per  le  superfici  maggiormente
toccate dagli utenti e i servizi igienici. 
 
 
                             Allegato 10 
 
Criteri  per   Protocolli   di   settore   elaborati   dal   Comitato
             tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
 
  Nel premettere che le raccomandazioni di  carattere  sanitario  del
Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate  sullo  stato  attuale
delle evidenze epidemiologiche e scientifiche  e  sono  passibili  di
aggiornamento in base  all'evoluzione  del  quadro  epidemiologico  e
delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore
politico  indicazioni  utili   al   contenimento   dell'epidemia   da
SARS-CoV-2. 
  La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del
Paese  nonche'  i  fattori  rilevanti  nel  determinare  la  dinamica
dell'epidemia  da  SARS-CoV-2  (es.  trasporti,  densita'  abitativa,
servizi  sanitari  e  sociali)  differiscono  e  potranno   differire
significativamente nel corso dell'epidemia  nelle  diverse  aree  del
paese, sia su base regionale che provinciale. 
  In  questa  prospettiva  e  considerata  la  specificita'   tecnico
organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi
ministeri, il  CTS  individua  il  proprio  compito  specifico  nella
espressione di  raccomandazioni  generali  di  tipo  sanitario  sulle
misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti
ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata  della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale
conoscenza  degli  aspetti  tecnico  organizzativi  negli   specifici
contesti. 
  In ogni caso e' essenziale che a  livello  nazionale,  regionale  e
locale vi sia una  valutazione  puntuale  del  possibile  impatto  in
termini di circolazione del virus SARS-CoV-2  delle  diverse  azioni,
cosi' da contenere la circolazione del virus al  livello  piu'  basso
possibile. 
  In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive in vista della  graduale  riapertura,  sono  stati
predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e
pareri per alcuni settori di  maggiore  complessita',  finalizzati  a
supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte
di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare
poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con
il coinvolgimento delle autorita' competenti. 
  Al fine di garantire la salute e  la  sicurezza  dei  lavoratori  e
dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che  i
principi di declinazione di protocolli condivisi di  settore  tengano
conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020. 
  I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli
indirizzi tecnici sono: 
  1.   il   distanziamento   sociale:   mantenendo    una    distanza
interpersonale non inferiore al metro; 
  2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
  3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari  della
sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera. 
  Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi
e' necessario prevedere specifiche misure di sistema,  organizzative,
di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo
specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo  presente  i
seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di  indirizzo
prodotti da ISS e INAIL: 
  1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la  possibilita'  di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste; 
  2. La prossimita' delle  persone  (es.  lavoratori,  utenti,  ecc.)
rispetto a contesti statici (es. persone tutte  ferme  in  postazioni
fisse),  dinamici  (persone  in  movimento)  o  misti  (contemporanea
presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 
  3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata  mascherina
da parte di tutti nei contesti raccomandati; 
  4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet
e  contatto)  in  particolare  alle  contaminazioni  da  droplet   in
relazione alle superfici di contatto; 
  5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed  efficace
igiene delle mani; 
  6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 
  7. L'adeguata pulizia ed  igienizzazione  degli  ambienti  e  delle
superfici; 
  8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione. 
  La capacita' di promuovere,  monitorare  e  controllare  l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli. 
 
 
                             Allegato 11 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 
 
 
                             Allegato 12 
 
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
        ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
 
      24 aprile 2020 
  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
  Il Governo favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena
attuazione del Protocollo. 
  Premessa 
  Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro. 
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus. 
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'. 
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. 
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19. 
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che 
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano: 
  • sia attuato  il  massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  •  siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  •  siano  sospese  le   attivita'   dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
  • assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione  nei  luoghi  di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  • per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano
limitati al massimo gli spostamenti 
  all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
  • si favoriscono, limitatamente alle attivita'  produttive,  intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
  • per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo  utilizzo
delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che 
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
  1- INFORMAZIONE 
  • L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi 
  • In particolare, le informazioni riguardano 
  o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di  febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di  chiamare  il  proprio
medico di famiglia e l'autorita' sanitaria 
  o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
  o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 
  o l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
  2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 
  • Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo della 
  temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai
37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone
in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota
-  saranno  momentaneamente  isolate  e  fornite  di  mascherine  non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma
dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio  medico
curante e seguire le sue indicazioni 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
     
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS 
  ______ 
   2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione  attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi. 
     
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  • L' ingresso in azienda  di  lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza. 
  • Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione. 
  3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  • Per l'accesso  di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera 
  • Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
  • Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita e rispettata la 
  sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 
  • le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto che possono organizzare 
  sedi e cantieri permanenti e  provvisori  all'interno  dei  siti  e
delle aree produttive 
  • in caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti. 
  • L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
  4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
  • l'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione 
  • occorre garantire la pulizia a  fine  turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
  • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni  del  Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
  • nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020. 
  5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
  • l'azienda mette a disposizione idonei  mezzi  detergenti  per  le
mani 
  • e' raccomandata la frequente  pulizia  delle  mani  con  acqua  e
sapone 
  • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili. 
  6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'
evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi
motivi: 
  a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'. 
  b. data la situazione di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria 
  c. e' favorita la preparazione da parte  dell'azienda  del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie. 
  • nella declinazione delle misure del  Protocollo  all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1) 
  7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  • l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  •  occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
  •  occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack. 
  8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla  produzione
o, comunque, di  quelli  dei  quali  e'  possibile  il  funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
  • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
  • assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
  • utilizzare lo  smart  working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni 
  a.  utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori   sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione 
  • nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti
sufficiente, si utilizzeranno i periodi  di  ferie  arretrati  e  non
ancora fruiti 
  • sono sospese e annullate  tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa) 
  • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di  entrata  e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni 
  10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  • Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali 
  • non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali 
  • sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work 
  • Il  mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista) 
  11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
  • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute 
  • l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune
misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'
chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni
dell'Autorita' sanitaria 
  • Il lavoratore al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
  12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo) 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST. 
  •  Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
  • Il medico competente applichera' le indicazioni  delle  Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori. 
  • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia  coinvolto  il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' 
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
  13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
 
 
                             Allegato 13 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
                diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ed  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - 
  CISL  e  Fillea  CGIL,  ANAEPA-Confartigianato,  CNA   Costruzioni,
Casartigiani, CLAAI il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese  di  modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  •  sospendere  quelle  lavorazioni  che   possono   essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
  • assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
  •  utilizzare  in  via  prioritaria  gli   ammortizzatori   sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti  per  i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
  • sono sospese e annullate  tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  •  sono  limitati  al  massimo  gli   spostamenti   all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. Per gli  ambienti  dove  operano  piu'  lavoratori
contemporaneamente potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza
anti- contagio e, laddove  non  fosse  possibile  in  relazione  alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale  di  un
metro  come  principale  misura  di  contenimento,   siano   adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano  di
sicurezza e di  coordinamento  e  la  relativa  stima  dei  costi.  I
committenti,attraverso  i  coordinatori  per  la   sicurezza,vigilano
affinche' nei cantieri siano adottate le misure  di  sicurezza  anti-
contagio; 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
  1 INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
  il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere   dovra'   essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto
delle  indicazioni  riportate  in  nota1  -  saranno  momentaneamente
isolate e fornite di  mascherine,  non  dovranno  recarsi  al  Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma  dovranno  contattare  nel
piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l'autorita' sanitaria; 
  ______ 
   1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
        
  la consapevolezza e l'accettazione del  fatto  di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio  domicilio;
l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita'  e  del
datore di lavoro  nel  fare  accesso  in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
  l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il  datore
di lavoro della presenza di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante
l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di  rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
  l'obbligo del datore di  lavoro  di  informare  preventivamente  il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  Per  l'accesso  di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 
  Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere  a
bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali  chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di
approntamento delle attivita' di carico e scarico,  il  trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro; 
  Per   fornitori/trasportatori   e/o   altro    personale    esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere,  va  garantita  e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera   e   la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  • Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  • Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  • 
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  • La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  •  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  • Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  • Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  e' obbligatorio che le persone presenti in azienda  adottino  tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  • il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto dalle indicazioni 
  dell'Organizzazione mondiale della sanita'; 
  • data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  • qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  •  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  •  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
  7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  Nel caso in cui una persona presente in  cantiere  sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  • Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
  9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • Il medico competente segnala al datore di  lavoro  situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad
iniziativa dei soggetti firmatari del presente  Protocollo,  comitati
per le finalita' del Protocollo, anche con  il  coinvolgimento  delle
autorita' sanitaria  locali  e  degli  altri  soggetti  istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020,  a  tenore  della  quale  il  rispetto  delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
  3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere  impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie   (risulta   documentato
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale  e  la  sua
mancata  consegna  nei  termini):   conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
  3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio  le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  3.3 caso di un lavoratore  che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed  il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
  3.5 indisponibilita' di  approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  Roma, 24 aprile 2020. 
  • 
 
 
                             Allegato 14 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
 diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
  • prevedere l'obbligo da parte dei  responsabili  dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica  ad  uso  dei
passeggeri. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
  • Nei luoghi di lavoro  laddove  non  sia  possibile  mantenere  le
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che  hanno
rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui  al  punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non  effettuabili  da
remoto. 
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei  mezzi
anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. 
  • Nel caso di attivita' che non prevedono  obbligatoriamente  l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
 
                              ALLEGATO 
 
  SETTORE AEREO 
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'  stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali
protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono  le  stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni
propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la
presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel
igienizzante lavamani. 
  • Le consegne di pacchi,  documenti  e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale  minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in
analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine. 
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con  l'organizzazione
aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando
priorita' nella lavorazione delle merci. 
  SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
  •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai  passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa  al  fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
  • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la  mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della  vendita  e  del
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
  • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti. 
  SETTORE FERROVIARIO 
  • Informazione alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
  • Nei  Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati: 
  o disponibilita' per il  personale  di  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani); 
  o  divieto  di  ogni  contatto  ravvicinato  con  la  clientela  ad
eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione   di   circostanze
emergenziali e comunque con  le  previste  precauzioni  di  cui  alle
vigenti disposizioni governative; 
  o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di  security  delle
stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza  di
sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni. 
  o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi  nelle  aree
di attesa comuni  e  comunque  nel  rispetto  delle  disposizioni  di
distanziamento fra le persone di almeno un metro.  Prevedere  per  le
aree di attesa comuni  senza  possibilita'  di  aereazione  naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio; 
  o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel
igienizzante  lavamani  anche  eventualmente  preparato  secondo   le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso  il  servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno. 
  • In caso di  passeggeri  che  a  bordo  treno  presentino  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e  le
Autorita' sanitarie devono essere  prontamente  informate:  all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento. 
  • Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite),  e'
richiesto di indossare una mascherina  protettiva  e  sedere  isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali  sono  ricollocati  in  altra
carrozza  opportunamente  sgomberata   e   dovranno   quindi   essere
attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale
di bordo. 
  •   L'impresa   ferroviaria   procedera'    successivamente    alla
sanificazione  specifica  del  convoglio  interessato  dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio. 
  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
  • Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra  e
personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di
almeno un metro. Qualora  cio'  non  fosse  possibile,  il  personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed  ogni  altro  ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario. 
  • Al fine di assicurare la corretta e  costante  igiene  e  pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale  sia  a  bordo
sia presso le unita' aziendali  (uffici,  biglietterie  e  magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche. 
  • Sono rafforzati  i  servizi  di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 
  • L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante  la  sosta  in  porto,  anche  in
presenza  di   operazioni   commerciali   sempre   che   queste   non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in  modo  specifico  le  superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini  e  potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in  cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita'  e  la  frequenza  necessarie  da
parte  del  personale  di  bordo  opportunamente   istruito   ed   in
considerazione delle differenti tipologie di navi,  delle  differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita'  dei  traffici.  Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso  con
l'uso di prodotti messi a  disposizione  dall'azienda  osservando  le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.) 
  • Le imprese forniranno indicazioni  ed  opportuna  informativa  al
proprio personale: 
  • per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di
quelli  indispensabili  in  ragione  di  circostanze  emergenziali  e
comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative; 
  • per  mantenere  il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
  • per il TPL marittimo con istruzioni  circa  gli  accorgimenti  da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; 
  • per informare immediatamente le Autorita' sanitarie  e  marittime
qualora a bordo siano presenti passeggeri con  sintomi  riconducibili
all'affezione da Covid-19; 
  • per  richiedere  al  passeggero  a  bordo  che  presenti  sintomi
riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una  mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 
  •  per  procedere,  successivamente  allo   sbarco   di   qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da  Covid-19,  alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza  prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio. 
  • Per quanto possibile saranno  organizzati  sistemi  di  ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone.  Per  quanto  praticabile
sara' favorito  l'utilizzo  di  sistemi  telematici  per  lo  scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere. 
  •  le  imprese  favoriranno  per  quanto   possibile   lo   scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali  da  ridurre
il  contatto  tra  il  personale  marittimo   e   quello   terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di  documentazione  con
sistemi informatici. 
  • considerata la situazione emergenziale,  limitatamente  ai  porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il  personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i  chimici
di porto, le guardie  ai  fuochi,  gli  ormeggiatori,  i  piloti,  il
personale addetto al  ritiro  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  sono
sospese le attivita' di registrazione e  di  consegna  dei  PASS  per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security. 
  • Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,  anche
altre ditte subappaltatrici  il  governo  dei  processi  deve  essere
assunto dal terminalista. 
  • Risolvere con possibile interpretazione o integrazione  del  DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di  competenza  dell'ADSP  e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua  delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti  da  parte  della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici. 
  Servizi di trasporto non di linea 
  • Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di  linea  risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi 
  il posto disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  al  fine  di  rispettare  le  distanze  di
sicurezza  non  potranno  essere  trasportati,  distanziati  il  piu'
possibile, piu' di due passeggeri. 
  Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione. 
  Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese  anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o
determinazioni  assunte  dal   Ministero   della   Sanita   e   dall'
Organizzazione  mondiale  della  sanita'  (OMS)  in  relazione   alle
modalita' di contagio del COVID-19 
 
 
                             Allegato 15 
 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in
                    materia di trasporto pubblico 
 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e  successivamente
in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del  Covid  19  negli  ambienti  nel
settore dei trasporti e della logistica. 
  Le presenti linee guida stabiliscono le modalita'  di  informazione
agli  utenti  nonche'  le  misure  organizzative  da  attuare   nelle
stazioni, negli aeroporti e nei  porti,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento del servizio di trasporto  pubblico,  indispensabile  per
l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella
consapevolezza  della   necessita'   di   contemperare   in   maniera
appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario  con
le attivita' di istruzione, di formazione,  di  lavoro,  culturali  e
produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale
e tutelati dalla Costituzione. 
  Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non  e'
indipendente dall'adozione di altre  misure  di  carattere  generale,
definibili quali "misure di sistema". 
  Si richiamano, di seguito, le principali  misure,  fatta  salva  la
possibilita'  per  le  Regioni  e  Province  autonome  di  introdurre
prescrizioni in  ragione  delle  diverse  condizioni  territoriali  e
logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi. 
 
                         Misure "di sistema" 
 
  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro  differenziato  con  ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e'  importante  per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei  cittadini.  Anche
la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura  degli
uffici, degli esercizi commerciali,  dei  servizi  pubblici  e  delle
scuole di ogni ordine e grado -  queste  ultime  mediante  intese,  a
livello  territoriale  con  gli  enti  locali,  nell'ambito   di   un
coordinamento tra  le  Direzioni  generali  regionali  del  Ministero
Istruzione e i competenti Assessorati Regionali  all'Istruzione,  per
consentire ingressi e uscite differenziati. 
  E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'
sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di
servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate
dal  ministero  dell'istruzione  prevedono  specifici  raccordi   fra
autorita' locali. 
  Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure
vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al  bacino
di utenza di riferimento, avendo  come  riferimento  quantitativo  la
necessita' di ridurre in modo consistente i picchi  di  utilizzo  del
trasporto  pubblico  collettivo  presenti  nel  periodo   antecedente
l'emergenza sanitaria e il lockdown. 
  La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei  servizi  di
trasporto pubblico  rimane  un  punto  essenziale  per  garantire  il
distanziamento  interpersonale  o   comunque   per   la   tenuta   di
comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga
al distanziamento di un metro sulla base di specifiche  prescrizioni,
l'attuazione di corrette  misure  igieniche,  nonche'  per  prevenire
comportamenti che possono  aumentare  il  rischio  di  contagio.  Una
chiara  e  semplice  comunicazione   in   ogni   contesto   (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti,  stazioni  autobus,  mezzi  di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad  informazione  mobile,  e'  un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole  comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. 
  Si richiamano  infine,  al  fine  di  implementare  i  servizi,  le
disposizioni di cui all'articolo 200  del  decreto  legge  19  maggio
2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,
n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che  in
deroga all'articolo 87, comma 2, del  codice  della  strada,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di  terzi  ci  cui  all'articolo  82,  comma  5,
lettera b, del  medesimo  codice,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti  le
procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi. 
  L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto,  soprattutto  durante
le ore  di  punta,  e'  fortemente  auspicabile  anche  mediante  gli
strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate. 
  Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili  dagli  Enti
di governo del trasporto pubblico  locale  in  ciascuna  Regione  per
assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico,  sulla  base
di un piano che tenga conto del numero di utenti  e  degli  orari  di
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come
essenziali anche ai fini del  finanziamento  a  carico  di  un  fondo
straordinario ovvero del  fondo  nazionale  TPL  di  cui  alla  Legge
228/2012  e  successive  modificazioni,  per  le  Regioni  a  Statuto
Ordinario, e di un fondo  straordinario  per  le  Regioni  a  Statuto
Speciale  e  le  Province  autonome.  In  tale  contesto  il  Governo
provvedera' a stanziare nella  legge  di  bilancio  per  l'anno  2021
risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150  milioni  di
euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate  a  favore
delle Regioni per i  mancati  introiti  delle  aziende  di  trasporto
pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento  prevista
dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali  per  la  riduzione
delle entrate di cui al decreto legge 
  n.104 del 2020 , potranno essere a  seguito  di  apposita  modifica
normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi.  Il  Governo,  a
consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per
la  maggiore  capienza   prevista   dalle   presenti   linee   guida,
verifichera' la necessita'  di  riconoscere  le  eventuali  ulteriori
risorse. 
  Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 200, comma  6  bis,  di  cui  alla  legge  richiamata
possono essere  previsti  anche  per  il  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
  a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da
COVID 19 
  Si  richiama,  altresi',   il   rispetto   delle   sotto   elencate
disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto: 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della
Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
  • Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli  aeroporti,
nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'  necessario
installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti  ad  uso  dei
passeggeri. 
  Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di  trasporto
pubblico locale devono essere installati,  anche  in  modo  graduale,
privilegiando i mezzi  di  trasporto  maggiormente  utilizzati  dagli
utenti,  appositi  dispenser  per  la  distribuzione   di   soluzioni
idroalcoliche per la frequente detersione delle mani; 
  • All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al  sistema
del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie,  autostazioni,  fermate
bus ecc.) e all'interno dei  mezzi,  e'  obbligatorio  indossare  una
mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. 
  • E' necessario incentivare la vendita  di  biglietti  con  sistemi
telematici. 
  • Nelle  stazioni  o  nei  luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare punti vendita e distributori di  dispositivi  di
sicurezza. 
  • Vanno previste misure per la  gestione  dei  passeggeri  e  degli
operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea
superiore a 37,5° C. 
  • Vanno adottati sistemi di informazione  e  di  divulgazione,  nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo. 
  •  Vanno  adottati  interventi  gestionali,   ove   necessari,   di
regolamentazione   degli   accessi   alle   principali   stazioni   e
autostazioni,  agli  aeroporti,  ai  porti   al   fine   di   evitare
affollamenti e ogni possibile occasione di  contatto,  garantendo  il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. 
  • Vanno  adottate  misure  organizzative,  con  predisposizione  di
specifici piani operativi,  finalizzate  a  limitare  ogni  possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo  di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate  alla
sosta dei passeggeri e  durante  l'attesa  del  mezzo  di  trasporto,
garantendo il rispetto della distanza  interpersonale  minima  di  un
metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e  i  non
vedenti se accompagnati da  persona  che  vive  nella  stessa  unita'
abitativa. Per i non vedenti non accompagnati  da  persona  che  vive
nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta  un'adeguata
organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso
servizio, garantendo la sicurezza sanitaria. 
  • Vanno previsti dalle aziende di gestione del  servizio  forme  di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo  dei
Dispositivi di Protezione Individuali. 
  • Il distanziamento di un metro  non  e'  necessario  nel  caso  si
tratti di persone che vivono nella stessa unita'  abitativa,  nonche'
tra  i  congiunti   e   le   persone   che   intrattengono   rapporti
interpersonali stabili, Nell' eventuale fase  di  accertamento  della
violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'
essere  resa  autodichiarazione  della  sussistenza  della   predetta
qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in
linea  retta  e  collaterale   non   conviventi,   ma   con   stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi. Cio' anche  a  ragione  della  possibile  tracciabilita'  dei
contatti tra i predetti soggetti. 
  Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto
potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo
tra  i  sedili  che  non  comportino  modifiche   strutturali   sulle
disposizioni  inerenti  la  sicurezza,   prevedendo,   comunque,   la
periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un  accordo  tra
MIT- INAIL e  IIT  volto  ad  individuare  il  materiale  idoneo  per
consentire la separazione tra  una  seduta  e  l'altra,  al  fine  di
consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La  direzione  Generale
della Motorizzazione del MIT provvede  a  disciplinare  le  modalita'
applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli
di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al  trasporto  di
persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori  da  installare
sui  treni  ,  le  imprese  e  gli   esercenti   ferroviari,   previa
certificazione sanitaria  del  CTS  sulla  idoneita'  del  materiale,
valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con
gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e  delle  procedure
previste dal vigente quadro normativo. 
  In tale  contesto  le  aziende  di  trasporto,  le  imprese  e  gli
esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente  avviare  ogni
utile attivita' per individuare idoneo materiale, per  consentire  la
separazione  tra  un   utente   e   l'altro,   da   sottoporre   alla
certificazione sanitaria del CTS. 
  Realizzare, ove  strutturalmente  possibile,  anche  con  specifici
interventi tecnici,  la  massima  areazione  naturale  dei  mezzi  di
trasporto. 
  b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei  servizi  di  trasporto
pubblico 
  • Non usare il trasporto  pubblico  se  hai  sintomi  di  infezioni
respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). 
  • Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on
line o tramite app. 
  • Seguire la segnaletica e i percorsi  indicati  all'interno  delle
stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza  di  almeno  un
metro dalle altre persone. 
  • Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita  e
la  discesa,  rispettando  sempre  la  distanza   interpersonale   di
sicurezza di un metro. 
  • Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto,  il
distanziamento dagli altri occupanti. 
  • Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
  • Nel corso del viaggio,  igienizzare  frequentemente  le  mani  ed
evitare di toccarsi il viso. 
  • Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo  della  diffusione
del virus. 
  • 
 
 
                          ALLEGATO TECNICO- 
 
            SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO 
 
  Per il settore  del  trasporto  aereo  vanno  osservate  specifiche
misure di  contenimento  per  i  passeggeri  che  riguardano  sia  il
corretto  utilizzo  delle  aerostazioni  che  degli  aeromobili.   Si
richiede, pertanto, l'osservanza  delle  seguenti  misure  a  carico,
rispettivamente,  dei  gestori,  degli  operatori  aeroportuali,  dei
vettori e dei passeggeri: 
  •  gestione  dell'accesso   alle   aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
  • interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli
accessi al fine di favorire la distribuzione del  pubblico  in  tutti
gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle
zone antistanti i controlli di sicurezza; 
  • previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e
nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi  di
utenti in entrata e uscita; 
  • obbligo di distanziamento interpersonale  di  un  metro  a  bordo
degli aeromobili, all'interno  dei  terminal  e  di  tutte  le  altre
facility  aeroportuali  (es.  bus  per  trasporto   passeggeri).   E'
consentito derogare al distanziamento interpersonale di un  metro,  a
bordo degli aeromobili, nel caso in cui: 
  l'aria a bordo sia  rinnovata  ogni  tre  minuti,  i  flussi  siano
verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali  precauzioni
consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in  caso
in cui siano adottati specifici protocolli  di  sicurezza  sanitaria,
prevedendo in particolare  la  misurazione  della  temperatura  prima
dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in  caso  di
temperatura superiore a 37,5 °C; 
  o sia garantita la durata  massima  di  utilizzo  della  mascherina
chirurgica  non  superiore  alle   quattro   ore,   prevedendone   la
sostituzione per periodi superiori; 
  o  siano  disciplinate  individualmente  le  salite  e  le  discese
dall'aeromobile e la collocazione  al  posto  assegnato  al  fine  di
evitare  contatti  stretti   tra   i   passeggeri   nella   fase   di
movimentazione; 
  o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in  online  o
in   aeroporto   e    comunque    prima    dell'imbarco,    specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza  dei
medesimi; 
  o sia assunto l'impegno  da  parte  dei  viaggiatori,  al  fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   ed   all'Autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco dall'aeromobile; 
  o  siano  limitati  al  massimo  gli  spostamenti  e  i   movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per  la  collocazione  nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e  di  discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a  bordo  dell'aeromobile,
garantendo i dovuti  tempi  tecnici  operativi  al  fine  di  evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al  minimo  le
fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale  dei  passeggeri
al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare  contatti
in prossimita' delle cappelliere); 
  o gli indumenti personali (giacca,  cappotto,  maglione  ecc..)  da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento  dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali  dei  viaggiatori
nelle stesse cappelliere. 
  •  Nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei   passeggeri   va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso  di
trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento,  prevedendo
una riduzione  del  50%  della  capienza  massima  prevista  per  gli
automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai  15  minuti,
garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo. 
  •  Vanno  assicurate  anche  tramite   segnaletica   le   procedure
organizzative  per  ridurre  i  rischi  di  affollamento  e   mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri  dedicati
alla riconsegna. 
  • Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori  nelle  aree
ad essi riservate, questi ultimi predispongono  specifici  piani  per
assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito  degli
spazi interni e delle  infrastrutture  disponibili.  In  particolare,
nelle aree soggette a formazione di code  sara'  implementata  idonea
segnaletica a terra e cartellonistica per  invitare  i  passeggeri  a
mantenere il distanziamento fisico; 
  • i passeggeri sull'aeromobile dovranno  indossare  necessariamente
una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore  in
caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di
un metro; 
  attivita'  di  igienizzazione  e  sanificazione  di   terminal   ed
aeromobili,  anche  piu'  volte  al  giorno  in  base   al   traffico
dell'aerostazione e sugli  aeromobili,  con  specifica  attenzione  a
tutte le superfici che  possono  essere  toccate  dai  passeggeri  in
circostanze ordinarie. Tutti i  gate  di  imbarco  dovrebbero  essere
dotati  di  erogatori  di  gel   disinfettante.   Gli   impianti   di
climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche  miranti  alla
prevenzione della contaminazione batterica e virale; 
  • introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo  che
in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo  tra
gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea  di  massima,
potrebbero   comunque   prevedersi   controlli   della    temperatura
all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per  le
partenze, ed alla discesa dall'aereo per  gli  arrivi  in  tutti  gli
aeroporti. 
 
                    SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 
 
                  Trasporto marittimo di passeggeri 
 
  Con riferimento al  settore  del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti  della  nave
che  peraltro  sono  gia'  sostanzialmente  previste  nel  protocollo
condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si  richiede  l'adozione
delle sotto elencate misure: 
  • evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di  terra
e  personale  di   bordo   e,   comunque,   mantenere   la   distanza
interpersonale di almeno un metro; 
  • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di
comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati
i servizi di pulizia, ove necessario  anche  mediante  l'utilizzo  di
macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei
locali  di  bordo  e  degli  altri  siti  aziendali,  quali   uffici,
biglietterie e magazzini; 
  • l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente come pulsanti, maniglie o  tavolini  e  potra'  essere
effettuata  con  acqua  e  detergente  seguita  dall'applicazione  di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di  sodio
opportunamente dosati. Le normali attivita' di  igienizzazione  delle
attrezzature e dei mezzi di lavoro  devono  avvenire,  con  modalita'
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di  operatore
ed a cura dello stesso con l'uso di  prodotti  messi  a  disposizione
dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste
(aereazione, etc.); 
  •  le  imprese  forniscono  indicazioni  ed  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display: 
  - per evitare contatti ravvicinati del personale con  la  clientela
ad eccezione di  quelli  indispensabili  in  ragione  di  circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni  dei  dispositivi
individuali; 
  - per  mantenere  il  distanziamento  di  almeno  un  metro  tra  i
passeggeri; 
  - per il TPL marittimo con istruzioni  circa  gli  accorgimenti  da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e  durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,
prevedendo  appositi  percorsi  dedicati  per  il  TPL  marittimo  e'
necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche
per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste  le  stesse
possibilita' di indici di riempimento con gli  accorgimenti  previsti
per il trasporto pubblico locale. 
  Gestione di terminal passeggeri,  stazioni  marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri 
  Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione  al  fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
  1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione  e  protezione,
contenente l'analisi del rischio e  le  misure  necessarie  alla  sua
mitigazione, in coerenza con le  vigenti  disposizioni  nazionali  in
materia di emergenza da covid-19; 
  2.       Corretta       gestione        delle        infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
  a) informare  l'utenza  in  merito  ai  rischi  esistenti  ed  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  il  corretto  utilizzo  dei
dispositivi  individuali  di  protezione  (mascherine,  guanti),   il
distanziamento sociale, l'igiene  delle  mani.  A  tale  scopo,  puo'
costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche
la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni
che consentono all'utente  di  visualizzare  le  stesse  sul  proprio
smartphone o altro dispositivo simile; 
  b) promuovere la  piu'  ampia  diffusione  di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
  c) evitare ogni forma di assembramento delle  persone  in  transito
attraverso il ricorso a forme di  contingentamento  e  programmazione
degli accessi, l'utilizzo di  percorsi  obbligati  per  l'ingresso  e
l'uscita; 
  d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno)  metro  tra
le persone; 
  e) installare un adeguato numero di distributori  di  disinfettante
per una costante igiene e pulizia delle mani; 
  f) programmare frequentemente  un'appropriata  sanificazione  degli
ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici  esposte
al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici; 
  g) rinforzare la presenza  di  personale  preposto  ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza  all'interno  delle
aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime. 
 
SETTORE TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  AUTOMOBILISTICO,  METROPOLITANO,
TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E  FERROVIARIO
               DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A. 
 
Per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
                             specifiche: 
 
  •   l'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici  e  delle  infrastrutture
nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che  delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato  dalle  associazioni  di
categoria,  OO.SS.  e  MT  in  data  20   marzo   2020,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto dal medesimo  protocollo  condiviso  i  passeggeri  dovranno
utilizzare  necessariamente  una  mascherina  di  comunita',  per  la
protezione del naso e della bocca; 
  • la salita e la discesa dei passeggeri  dal  mezzo  deve  avvenire
secondo flussi separati: 
  - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e  la
discesa dall'altra porta, ove possibile; 
  - vanno rispettati idonei  tempi  di  attesa  al  fine  di  evitare
contatto  tra  chi  scende  e  chi  sale,  anche  eventualmente   con
un'apertura differenziata delle porte; 
  - nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo  le
specificita'  delle  unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere   e
lacuali; 
  •  dovranno  essere  contrassegnati  con   marker   i   posti   che
eventualmente  non  possono  essere   occupati.   Per   la   gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda  puo'  dettare  disposizioni
organizzative al  conducente  tese  anche  a  non  effettuare  alcune
fermate; 
  E'  consentito,  nel  caso  in  cui  le  altre  misure  non   siano
sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,
anche extraurbano, ed in considerazione delle  evidenze  scientifiche
sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai
dati disponibili,  un  coefficiente  di  riempimento  dei  mezzi  non
superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta  di  circolazione
dei mezzi stessi, prevedendo una  maggiore  riduzione  dei  posti  in
piedi rispetto a quelli seduti. Il  ricambio  dell'aria  deve  essere
costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei  finestrini  o
di altre prese di aria naturale. 
  Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche  in  relazione
al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e  dei  treni
metropolitani,  infatti  la   maggior   parte   degli   impianti   di
climatizzazione  consente   una   percentuale   di   aria   prelevata
dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte  in  fermata.
Inoltre, per i tram di vecchia generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere
in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo. 
  Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere  aumentata
la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricambio di  aria  e  un  filtraggio
della stessa per mezzo di idonei strumenti di  aereazione  che  siano
preventivamente autorizzati dal CTS. 
  Le misure  in  parola  sono  naturalmente  applicabili,  in  quanto
compatibili, per le metropolitane. 
  • nelle stazioni della metropolitana: 
  o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai
passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle  banchine
e dell'uscita e il corretto distanziamento  sulle  banchine  e  sulle
scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
  o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei
livelli di saturazione stabiliti; 
  o  prevedere  l'utilizzo  dei  sistemi  di  videosorveglianza   e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali scritti; 
  • applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di
superficie e dei treni metro; 
  sospendere, previa autorizzazione  dell'Agenzia  per  la  mobilita'
territoriale competente e  degli  Enti  titolari,  la  vendita  e  il
controllo dei titoli di viaggio a bordo 
  o 
  • sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti; 
  • installare apparati, ove possibile, per  l'acquisto  self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza; 
  • adeguare la frequenza dei mezzi nelle  ore  considerate  ad  alto
flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; 
  • per il TPL lagunare l'attivita'  di  controlleria  potra'  essere
effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate. 
 
   SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE) 
 
  Fermo restando che  la  responsabilita'  individuale  degli  utenti
costituisce elemento essenziale  per  dare  efficacia  alle  generali
misure di prevenzione, per  il  settore  funiviario,  ossia  funivie,
cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza: 
  A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli: 
  •  obbligo  di  indossare  una  mascherina  di  comunita'  per   la
protezione del naso e della bocca; 
  • disinfezione sistematica dei mezzi. 
  Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi: 
  • limitazione della capienza massima di ogni mezzo,  per  garantire
il distanziamento di un metro. 
  Sono esclusi le persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa
nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono  rapporti
interpersonali  stabili,  (  si  riportano  alcuni  esempi:  coniuge,
parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi  ma  con
stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di  parentela,
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione  della
prescrizione  del   distanziamento   interpersonale   potra'   essere
autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
  • dalla  predetta  limitazione  sono  esclusi  i  nuclei  familiari
viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri; 
  • distribuzione  delle  persone  a  bordo,  anche  mediante  marker
segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di  un  metro
nei mezzi; 
  • areazione  continua  tramite  apertura  dei  finestrini  e  delle
boccole. 
  E' consentita la deroga al distanziamento di un metro  purche'  sia
misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi
rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto  dei  biglietti
di non aver avuto contatti stretti con persone affette  da  patologia
COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino  a  14
giorni dopo  l'insorgenza  dei  sintomi  medesimi,  e  il  mezzo  sia
costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,
purche' la durata della corsa sia inferiore a 15  minuti  e  comunque
evitando affollamenti all'interno del mezzo. 
  Nelle stazioni: 
  Disposizione di tutti i percorsi nonche'  delle  file  d'attesa  in
modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra
le persone,  esclusi  le  persone  che  vivono  nella  stessa  unita'
abitativa nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che  intrattengono
rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di  parentela,  affinita'  o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento
della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale
potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'. 
  • disinfezione sistematica delle stazioni; 
  •  installazione  di  dispenser  di   facile   accessibilita'   per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
 
    SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO 
 
  Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti  misure
specifiche: 
  • informazioni alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
  • misure di prevenzione adottate in conformita' a  quanto  disposto
dalle Autorita' sanitarie; 
  • notizie circa le tratte ferroviarie attive, in  modo  da  evitare
l'accesso degli utenti agli  uffici  informazioni/biglietterie  delle
stazioni; 
  • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line. 
  Nelle principali stazioni: 
  • gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie  prevedendo,  ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
  • garanzia della  massima  accessibilita'  alle  stazioni  ed  alle
banchine, per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
  • interventi gestionali al fine di favorire  la  distribuzione  del
pubblico  in  tutti  gli  spazi  della  stazione  onde   di   evitare
affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
  • uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del naso
e della bocca, per  chiunque  si  trovi  all'interno  della  stazione
ferroviaria per qualsiasi motivo; 
  • previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e
nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
  • attivita' di igienizzazione e disinfezione su base  quotidiana  e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
  •  installazione  di  dispenser  di   facile   accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
  •  regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e   tappeti   mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
  • annunci di richiamo alle regole di distanziamento  sociale  sulle
piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un
metro; 
  • limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro
interno delle regole di distanziamento; 
  •  ai  gate,  dove   presenti,   raccomandabili   controlli   della
temperatura corporea; 
  • nelle attivita' commerciali: 
  o contingentamento delle presenze; 
  o mantenimento delle distanze interpersonali; 
  o separazione dei flussi di entrata/uscita; 
  o utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
  o regolamentazione delle code di attesa; 
  o acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo  predefinito
all'interno della stazione o 
  o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi. 
  A bordo treno: 
  • distanziamento fisico di un metro a  bordo  con  applicazione  di
marker sui sedili non utilizzabili; 
  • posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni  veicolo,
ove cio' sia possibile; 
  •  eliminazione  della  temporizzazione  di  chiusura  delle  porte
esterne alle fermate, al fine di  facilitare  il  ricambio  dell'aria
all'interno delle carrozze ferroviarie; 
  • sanificazione sistematica dei treni; 
  • potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro; 
  • individuazione  dei  sistemi  di  regolamentazione  di  salita  e
discesa in modo da  evitare  assembramenti  in  corrispondenza  delle
porte, anche ricorrendo alla  separazione  dei  flussi  di  salita  e
discesa; 
  • i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di
comunita', per la protezione del naso e della bocca. 
  Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online): 
  • distanziamento interpersonale di  un  metro  a  bordo  assicurato
anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione; 
  • adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i
passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o
conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2; 
  • e' possibile usufruire dei servizi di  ristorazione/assistenza  a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e  monodose,
da parte di personale dotato di mascherina e guanti; 
  • previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni  ad
Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e  agli
IC al fine di procedere alla misurazione della  temperatura  corporea
da effettuarsi prima dell'accesso al  treno.  Nel  caso  in  cui  sia
rilevata una temperatura  corporea  superiore  a  37,5  C  non  sara'
consentita la salita a bordo treno. 
  • sia garantito l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica  per  la
protezione del naso e della bocca per una durata massima di  utilizzo
non superiore alle quattro  ore,  prevedendone  la  sostituzione  per
periodi superiori; 
  • siano disciplinate individualmente le salite  e  le  discese  dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine  di  evitare  contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; 
  • deve essere sempre esclusa la possibilita' di  utilizzazione  dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; 
  • l'aria  a  bordo  venga  rinnovata  sia  mediante  l'impianto  di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  delle  porte  esterne  alle
fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al  fine
di garantire che  le  porte  di  salita  e  discesa  dei  viaggiatori
permangano  aperte  durante  le  soste  programmate  nelle  stazioni,
nonche' nel caso  in  cui  siano  adottati  specifici  protocolli  di
sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura
del Gestore, della temperatura  in  stazione  prima  dell'accesso  al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5 °C; 
  •  dovranno  essere  limitati  al  massimo,  se  non   strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. 
  E' consentito  derogare  al  distanziamento  interpersonale  di  un
metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui: 
  • siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto  da
contenere il capo del passeggero; 
  •  l'utilizzo  di  sedili  attigui  o  contrapposti  sia   limitato
esclusivamente all'occupazione  da  parte  di  passeggeri  che  siano
congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche'  alle
persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non
condividendo la stessa  abitazione,  non  siano  obbligate  in  altre
circostanze(es.  luoghi  di  lavoro)  al  rispetto   della   distanza
interpersonale di un metro. 
  • Ferme  restando  le  precedenti  prescrizioni  aggiuntive  potra'
essere  aumentata  la  capacita'  di  riempimento   con   deroga   al
distanziamento di un metro, oltre ai  casi  previsti,  esclusivamente
nel caso in cui sia garantito a  bordo  treno  un  ricambio  di  aria
almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come
quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria 
  o 
 
                  SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
 
  Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle
previsioni di carattere generale per tutti  i  servizi  di  trasporto
pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il  posto
disponibile vicino al conducente. 
  Sui  sedili  posteriori  nelle  ordinarie  vetture,  al   fine   di
rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,
distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora  muniti
di idonei dispositivi di sicurezza. 
  L'utilizzo della mascherina non  e'  obbligatorio  per  il  singolo
passeggero, che occupi i  sedili  posteriori,  nel  caso  in  cui  la
vettura sia dotata di adeguata  paratia  divisoria  tra  le  file  di
sedili; 
  Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  piu'  passeggeri
dovranno essere replicati modelli che non prevedano  la  presenza  di
piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  l'uso
di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali. 
  I limiti precedentemente previsti non  si  applicano  nel  caso  di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della  violazione  alla
prescrizione del distanziamento  interpersonale  potra'  essere  resa
autodichiarazione della sussistenza della predetta  qualita',  :(  si
riportano alcuni esempi: 
  coniuge,  parenti  e  affini  in  linea  retta  e  collaterale  non
conviventi, ma con stabile frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi 
  Le presenti disposizioni per quanto  applicabili  e  comunque  fino
all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti
che svolgono servizi di trasporto non di linea. 
  ALTRI SERVIZI 
  Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus  o
unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli
solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si  applicano  le
prescrizioni relative alla stessa tipologia  di  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
  Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e  autorizzati  (linee
commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme  restando  le  regole
gia' prevista circa la verticalizzazione delle  sedute,  il  ricambio
dell'aria   etc,   e'   possibile   la   deroga   al   distanziamento
interpersonale di un metro purche': 
  • siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto  da
contenere il capo del passeggero; 
  •  l'utilizzo  di  sedili  attigui  sia   limitato   esclusivamente
all'occupazione da parte di passeggeri  che  siano  conviventi  nella
stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti  e  le  persone  che
intrattengono     rapporti     interpersonali     stabili,     previa
autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al  momento
dell'utilizzazione del  mezzo  di  trasporto.(  si  riportano  alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di parentela, di affinita' o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente gli stessi luoghi) 
  • deve essere sempre esclusa la possibilita' di  utilizzazione  dei
sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in  cui
non   sia   possibile   garantire   permanentemente    la    distanza
interpersonale di  almeno  un  metro  sotto  la  responsabilita'  del
gestore; nel caso in cui vi sia la  distanza  prescritta  nei  sedili
contrapposti,  dovra'  essere,  comunque,  nel  corso   del   viaggio
comunicato  l'obbligo  del  rispetto  di  tale  prescrizione;  resta,
comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in
cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente; 
  • sia prevista la misurazione  della  temperatura  per  gli  utenti
prima della salita a bordo del veicolo; 
  • non sia consentito viaggiare in piedi; 
  • per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una
mascherina chirurgica per la protezione del naso e  della  bocca  per
una durata massima  di  utilizzo  non  superiore  alle  quattro  ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 
  •  ciascun  passeggero  rilasci,  al  momento   dell'acquisto   del
biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: 
  (i) di non essere  affetto  da  COVID-19  o  di  non  essere  stato
sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; 
  (ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo
esemplificativo, temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C,  tosse,
raffreddore e di non aver  avuto  contatti  con  persona  affetta  da
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
  (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a  informare  l'Autorita'
sanitaria competente  nell'ipotesi  in  cui  qualsiasi  dei  predetti
sintomi emergesse prima del  viaggio  o  si  verificasse  entro  otto
giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato; 
  Siano evitati assembramenti in fase di  salita  e  di  discesa  dai
mezzi, evitando peraltro il piu' possibile  i  movimenti  all'interno
del mezzo stesso. 
 
 
                             Allegato 16 
 
          LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 
 
  Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune
misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza  adottando
su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per  il
trasporto dedicato, cui ottemperare  con  cura,  nel  rispetto  della
normativa  sanitaria  e  delle  misure  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV. 
  Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore
su alcune misure di prevenzione generale quali: 
  - La misurazione della febbre a casa  degli  studenti  prima  della
salita sul mezzo di trasporto; 
  - L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto  dedicato
per raggiungere  la  scuola  gli  studenti  in  caso  di  alterazione
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto
con persone affette da  infezione  Covid-19  nei  quattordici  giorni
precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per  raggiungere
la scuola. 
  1)  Per  il  settore  del  trasporto  scolastico  dedicato  trovano
applicazione le seguenti misure specifiche: 
  -  E'  necessario  procedere  all'igienizzazione,  sanificazione  e
disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. 
  - E' necessario assicurare  un'areazione,  possibilmente  naturale,
continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione  all'entrata
appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni. 
  -  La  salita  degli  alunni  avverra'  evitando  alla  fermata  un
distanziamento inferiore al  metro  e  avendo  cura  che  gli  alunni
salgano sul mezzo in maniera  ordinata,  facendo  salire  il  secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto; 
  - Per la  discesa  dal  mezzo  dovranno  essere  seguite  procedure
specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando  contatti
ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite,  gli  altri  avranno
cura di non alzarsi dal proprio posto se  non  quando  il  passeggero
precedente sia sceso e cosi' via; 
  - L'alunno evitera' di occupare  il  posto  disponibile  vicino  al
conducente  (ove  esistente).  Il  conducente  dovra'   indossare   i
dispositivi  di  protezione  individuale.  Gli   alunni   trasportati
eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 
  - Al momento della salita  sul  mezzo  di  trasporto  scolastico  e
durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina
di comunita',  per  la  protezione  del  naso  e  della  bocca.  Tale
disposizione non si applica agli alunni  di  eta'  inferiore  ai  sei
anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non  compatibili
con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto  scolastico
addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di  ulteriori
dispositivi  qualora  non   sia   sempre   possibile   garantire   il
distanziamento fisico dallo studente;  in  questi  casi,  l'operatore
potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile
e   dispositivi   di   protezione   per   occhi,   viso   e   mucose.
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si  dovra'
necessariamente tener conto delle diverse  tipologie  di  disabilita'
presenti. 
  La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante
marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non
siano sufficienti ad assicurare il  regolare  servizio  di  trasporto
pubblico scolastico dedicato, ed  in  considerazione  delle  evidenze
scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi  in  relazione
alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei
mezzi non superiore all' 80% dei  posti  consentiti  dalla  carta  di
circolazione dei mezzi stessi. 
  - La precondizione per la presenza  degli  alunni  e  di  tutto  il
personale a vario titolo operante sui mezzi di  trasporto  scolastico
dedicato, come gia' richiamato, e': 
  o l'assenza di sintomatologia  (  tosse,  raffreddore,  temperatura
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti); 
  o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
  Chiunque ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  corporea
superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto  si  rimanda  alla
responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello  stato  di
salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'. 
  2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto  scolastico
dedicato 
  Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
e le misure di prevenzione connesse  alla  sanificazione  dei  mezzi,
alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa  dai  mezzi
di trasporto scolastico,  nonche'  la  preventiva  misurazione  della
temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore  in  materia
di  prevenzione  sanitaria  del  contagio  covid-  19,  di  cui  alle
prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza
massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la
permanenza  degli  alunni  nel  mezzo  nella  predetta  modalita'  di
riempimento non sia superiore ai 15 minuti.  In  questo  caso  dovra'
essere  quotidianamente   programmato   l'itinerario   del   percorso
casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al  servizio  di
trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo  stesso  itinerario
consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per  un  tempo
massimo di 15 minuti. 
  3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio 
  Il Comune, sentite le Istituzioni  scolastiche,  sulla  base  delle
indicazioni condivise con  la  Regione,  in  presenza  di  criticita'
rispetto  al  numero  di  mezzi  destinati  al  trasporto  scolastico
dedicato, in relazione a un elevato numero di  studenti  iscritti  al
servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto,  non  oltre  le
due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola  e  un'ora  successiva
all'orario di uscita previsto. 
  Per  gli  alunni  in  difficolta'  come  ad  esempio   sopravvenuto
malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19)  o  presenza  di
disabilita'  o  che  manifestino  necessita'  di  prossimita',  sara'
possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento. 
 
 
                             Allegato 17 
 
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  a
                    bordo delle navi da crociera. 
 
  Preambolo 
  In considerazione dell'attuale scenario globale  determinato  dalla
pandemia   da   Coronavirus,   sono   state   adottate   a    livello
internazionale,  cosi'  come  nell'ambito  dei  trasporti   e   della
logistica, stringenti limitazioni: tra di esse, anche  il  cosiddetto
distanziamento sociale. 
  Ai sensi del codice ISM, le Societa'  di  gestione  sono  tenute  a
identificare e valutare i rischi associati alle proprie  navi  ed  al
personale navigante allo  scopo  di  progettare  adeguate  misure  di
mitigazione. 
  Di conseguenza, le Societa' di gestione delle navi da  crociera  di
qualsiasi bandiera -meglio identificate  nell'allegato  Protocollo  -
che scalano i porti nazionali, dovranno sviluppare piani e  procedure
per fronteggiare  i  rischi  associati  all'emergenza  in  argomento,
secondo le indicazioni fornite nel Protocollo annesso  alla  presente
circolare condiviso, preliminarmente, con il Ministero della  Salute,
le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali. 
  Il numero di  passeggeri  e  di  equipaggio  a  bordo  deve  essere
adeguatamente diminuito per assicurare il  distanziamento  sociale  e
garantire le misure  di  isolamento  temporaneo/quarantena  contenute
nell'allegato Protocollo. 
  Le Societa' di gestione devono: 
  identificare una funzione a bordo che avra' la  responsabilita'  di
supervisionare ed implementare il  Protocollo  allegato  fornendo  il
necessario supporto e collaborazione allo stesso  per  l'espletamento
delle sue attivita'; e assicurarsi che presso  i  porti  di  scalo  i
passeggeri  e  i  membri   dell'equipaggio   possano   ricevere,   se
necessario,  cure  mediche  cosi'  come  possano  essere  organizzati
rimpatri e cambi di equipaggio. 
  Il presente lavoro e' stato condotto allo scopo  di  raccogliere  e
mettere a fattor comune le molteplici indicazioni  fornite  dall'lMO,
sulla tematica in  discorso,  attraverso  la  copiosa  produzione  di
Circolari 4204 (vds. griglia in allegato 1),  organizzandole  secondo
una struttura piu' armonica e ordinandole per specifico argomento. 
  In considerazione della continua evoluzione della normativa vigente
in materia di contrasto al  COVID-19,  la  presente  Circolare  sara'
soggetta   a   periodico   riesame   e    discendente,    necessario,
aggiornamento. 
     
 
Protocollo sulle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica
             da COVID-19 a bordo delle navi da crociera. 
 
     
 
MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  A
                    BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA 
 
  A. Premessa e campo di applicazione 
  Il  presente  Protocollo  si  applica  alle   navi   di   qualsiasi
nazionalita' - interessate dalla sospensione del servizio di cui alla
normativa in vigore - impiegate in servizi di crociera  con  piu'  36
(trentasei) passeggeri che scalano i porti nazionali ed ha  lo  scopo
di indirizzare, in modo  adeguato,  la  corretta  implementazione  di
misure per affrontare i rischi da COVID-19 (o SARS-Cov-2)  per  tutte
le persone coinvolte sia a  bordo  che,  necessario  ed  inevitabile,
nell'interfaccia nave/terra. 
  B. Informazioni sul coronavirus (COVID-19) 
  I coronavirus sono una vasta famiglia di  virus  noti  per  causare
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie piu' gravi  come
la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East Respiratory
Syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe  Acute
Respiratory Syndrome). 
  1. Sintomi e periodo di incubazione 
  I sintomi piu' comuni di  una  persona  affetta  da  COVID-19  sono
rappresentati da febbre, stanchezza e tosse secca. 
  Alcuni  pazienti  possono  presentare   indolenzimento   e   dolori
muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o  diarrea.
Questi sintomi sono generalmente lievi e crescono gradualmente. 
  Recentemente   sono   state   segnalati,   come   sintomi    legati
all'infezione     da      COVID-19,      anche      l'anosmia/iposmia
(perdita/diminuzione  dell'olfatto)  e,  in  alcuni  casi,  l'ageusia
(perdita del gusto). 
  Nei casi piu' gravi, l'infezione puo' causare  polmonite,  sindrome
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. 
  Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo  mentre
nei bambini e nei giovani i sintomi sono lievi  e  ad  inizio  lento.
Circa 1 (una) persona su 5 (cinque) con COVID-19 si ammala gravemente
e presenta  difficolta'  respiratorie,  richiedendo  il  ricovero  in
ambiente  ospedaliero.  Le  persone   adulte   a   partire   dai   65
(sessantacinque)  anni  di   eta'   nonche'   quelle   con   malattie
preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache  o  diabete  e  i
pazienti immunodepressi (per patologia congenita  o  acquisita  o  in
trattamento  con  farmaci   immunosoppressori,   trapiantati)   hanno
maggiori probabilita' di sviluppare forme gravi di malattia. 
  Attualmente si stima che il periodo di incubazione vari fra 2 (due)
e 11 (undici) giorni, fino ad un massimo di 14 (quattordici) giorni. 
  2. Trasmissione 
  La  trasmissione  da  uomo  a  uomo   di   COVID-19   si   verifica
principalmente attraverso il Flügge di persona  affetta  da  COVID-19
(come ad esempio tosse e starnuti o  materiale  che  puo'  cadere  su
oggetti e superfici). 
  Altre persone quindi potrebbero  essere  contagiate  COVID-19  che,
toccando questi oggetti o superfici, portano le mani agli  occhi,  al
naso o alla bocca. Le persone  possono  anche  essere  contagiate  se
respirano il Flügge di persona  affetta  da  COVID-19  che  tossisce,
starnutisce o espira Flügge. 
  Le persone a bordo, siano essi marittimi (a bordo della  nave  o  a
terra in franchigia), passeggeri, tecnici ecc., qualora abbiano/hanno
visitato zone dove il COVID-19 e' stato  segnalato  negli  ultimi  14
(quattordici) giorni o siano stati a stretto contatto di soggetti con
sintomi respiratori, sono tenuti ad informare il personale medico  di
bordo e, se in porto in Italia l'Ufficio di Sanita' Marittima Aerea e
di Frontiera (USMAF) locale. 
  Se tale personale ha febbre, tosse o difficolta'  respiratorie,  e'
importante rivolgersi immediatamente al medico e/o ad  una  struttura
sanitaria. 
  3. Protezione personale e prevenzione delle infezioni: 
  Le precauzioni standard di protezione e controllo  delle  infezioni
sottolineano l'importanza fondamentale dell'igiene delle mani e delle
vie respiratorie. 
  In particolare: 
  • lavaggio frequente delle mani (equipaggio e passeggeri) con acqua
calda e sapone o a base di alcol (almeno 60%)1 strofinando per almeno
20 secondi; 
  _______ 
   1 Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures  to  delay
and mitigate the impact of 2019-nCoV. 
     
  • evitare di toccare il viso - compresi bocca, naso e occhi  -  con
le mani non lavate (in particolare se le mani abbiano potuto  toccare
superfici contaminate dal virus); 
  • i marittimi (e i passeggeri) devono essere incoraggiati a coprire
il naso e la bocca con un tessuto usa e getta - quando starnutiscono,
tossiscono, puliscono e soffiano il naso - da smaltire immediatamente
dopo averlo usato; 
  • se un tessuto usa e getta non e' disponibile,  l'equipaggio  deve
coprire il naso e la bocca e tossire  o  starnutire  all'interno  del
proprio gomito flesso; 
  • tutti i tessuti usati devono essere  smaltiti  prontamente,  dopo
l'uso, in un apposito contenitore o cestino dedicato; 
  • il marittimo deve mantenere una distanza di almeno un metro dalle
altre persone; 
  • non stringere la mano ma limitarsi ad un cenno; 
  • coerentemente con le buone pratiche di sicurezza  alimentare,  la
carne, il latte o i prodotti di origine animale devono essere  sempre
maneggiati  con  cura,  per  evitare  contaminazioni  incrociate   di
alimenti crudi. 
  E' importante che i marittimi abbiano il tempo e l'opportunita'  di
lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito, usato  tessuti  usa  e
getta o dopo un possibile  contatto  con  secrezioni  respiratorie  o
oggetti o superfici che potrebbero essere contaminati. 
  I  poster  riportati  in  allegato  2,  scaricabili  dal  sito  web
dell'International   Chamber   of   Shipping   (ICS)    all'indirizzo
www.ics-shipping.org/free-resources,  possono  essere  utilizzati   a
bordo per fornire un promemoria delle migliori pratiche da adottare. 
  4. Test e trattamento 
  Per la conferma della diagnosi di infezione da nuovo coronavirus e'
necessario effettuare test di laboratorio (Real Time PCR) su campioni
respiratori e/o siero2 . 
  ______ 
   2  I  test   sierologici   non   possono,   allo   stato   attuale
dell'evoluzione   tecnologica,   sostituire   il   test    molecolare
nell'attivita' diagnostica, come peraltro  ribadito  dalla  Circolare
del Ministero della Salute n.0016106 del 9/5/2020. 
     
  Con la circolare del 27 gennaio 2020, il Ministero della Salute  ha
fornito le raccomandazioni per i test di laboratorio e la raccolta  e
l'invio di campioni biologici. 
  La diagnosi di laboratorio del virus va effettuata, dove possibile,
su campioni biologici prelevati dalle alte vie respiratorie  e,  dove
possibile, anche dalle basse vie respiratorie (espettorato,  aspirato
endotracheale  o  lavaggio  bronco-alveolare),  come  indicato  dalla
Circolare del Ministero della Salute n.0011715 del 03/04/2020. 
  Se i pazienti non presentano segni  di  malattia  delle  basse  vie
respiratorie, o se la raccolta dei materiali dal tratto  respiratorio
inferiore  non  e'  possibile  seppur   clinicamente   indicata,   si
raccomanda  la  raccolta  di  campioni  prelevati  dalle   alte   vie
respiratorie   (aspirato   rinofaringeo,   tamponi   nasofaringei   e
orofaringei combinati). 
  In caso di risultato negativo di un test condotto  su  un  campione
biologico da paziente fortemente sospetto, si raccomanda di  ripetere
il prelievo di campioni biologici in tempi successivi  e  da  diversi
siti   del   tratto   respiratorio   (naso,   espettorato,   aspirato
endotracheale). 
  Campioni biologici aggiuntivi quali sangue, urine  e  feci  possono
essere raccolti per monitorare la presenza  di  virus  nelle  diverse
parti del corpo. I campioni devono essere immediatamente  trasportati
in laboratorio e impiegati nella diagnosi molecolare. La raccolta dei
campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e  dispositivi
di protezione individuale utili  a  minimizzare  la  possibilita'  di
esposizione a patogeni. 
  Per quanto attiene il trattamento, non ne esistono di specifici per
le infezioni causate dai  coronavirus  e  non  sono  disponibili,  al
momento, vaccini per proteggersi dal virus. Inoltre, non esistono, al
momento, terapie specifiche; vengono curati i sintomi della  malattia
(cosiddetta terapia di supporto) in modo da favorire  la  guarigione,
ad esempio fornendo supporto respiratorio. 
  5. Consapevolezza e formazione 
  Le Societa' di gestione devono fornire, alle persone imbarcate, una
guida su come riconoscere i segni e i sintomi di COVID-19. 
  Si deve, altresi', richiamare l'equipaggio all'osservanza del piano
e  delle  procedure  da  seguire  se  un  passeggero  o   un   membro
dell'equipaggio  a  bordo  mostra  segni  e   sintomi   di   malattia
respiratoria acuta. Il personale medico di bordo, se presente,  deve,
inoltre, essere informato e aggiornato sul COVID-19  e  su  qualsiasi
nuova guida disponibile. A tal fine, si consiglia - tra l'altro -  di
consultare il sito web  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'
(OMS) sul COVID-19. 
  Devono,  comunque,  essere  tenuti  in  considerazione  anche   gli
orientamenti specifici per singolo  Paese  visitato  in  merito  alle
misure di prevenzione 
  C. Misure adottate a terra prima dell'imbarco 
  Prerequisito di imbarco per i passeggeri, visitatori ed ospiti 
  Per  prerequisito  di  imbarco  si  intende  la  misurazione  della
temperatura, la compilazione di un  questionario  ed,  eventualmente,
test molecolari RT-PCR che saranno eseguiti, dal personale medico  di
bordo, in percentuale del 100% sui passeggeri la cui  temperatura,  o
le evidenze  anamnestiche  e/o  epidemiologiche  o  i  contenuti  del
questionario  portino  a  considerarli  passeggeri   casi   sospetti.
Inoltre, i test molecolari RT-PCR verranno effettuati  all'imbarco  a
quei passeggeri che nei 14 giorni antecedenti si siano recati o siano
transitati in uno dei paesi  con  trasmissione  sostenuta  del  virus
SARS-Cov-2 (ad incidenza cumulativa  superiore  a  quella  nazionale,
attualmente stabilita in 16 casi per 100.000 abitanti). 
  I passeggeri che sono guariti recentemente dal COVID-19  e  dimessi
secondo i criteri individuati da ECDC, possono evitare il test PCR. 
  Screening pre-imbarco 
  Prima di  accedere  all'imbarco,  tutti  i  visitatori,  ospiti  ed
equipaggio saranno sottoposti ad un attento screening pre-imbarco: 
  a) primario: misurazione della temperatura, compilazione, non oltre
le 6 (sei) ore prima  dell'imbarco,  dello  stampato  in  allegato  4
ovvero un questionario - predisposto dalla  Societa'  di  gestione  -
contenente, almeno, i dati di  cui  al  facsimile  in  allegato  4  e
valutazione iniziale da parte di personale non medico che  attraverso
le risposte al  questionario  individuera'  eventuali  condizioni  di
rishio; 
  b) secondario:  coloro  che  non  supereranno  il  controllo  della
temperatura o per i quali il  questionario  evidenziera'  criticita',
che presentano segni o sintomi compatibili con il COVID-19 o che sono
stati potenzialmente esposti alla SARS-CoV-2, saranno  sottoposti  ad
un colloquio e screening condotto  da  un  medico  tramite  anamnesi,
esame medico e di  laboratorio  con  una  seconda  misurazione  della
temperatura.  L'accertamento  sara'  svolto  in  un'idonea   area   -
precedentemente identificata dalla Autorita' del porto di approdo  in
collaborazione con  l'Autorita'  sanitaria  locale  -  presidiata  da
personale di bordo adeguatamente formato ed eventualmente  supportato
dal personale sanitario della nave. 
  Non potra', pertanto, accedere all'imbarco chi: 
  1. mostri sintomi ascrivibili a COVID-19 (es.  persone  alle  quali
verra' riscontrata temperatura corporea superiore a 37,5 °C,  persone
che riportino o evidenzino tosse o difficolta' respiratorie); 
  2. abbia avuto contatti negli ultimi 14  giorni  (o  nei  2  giorni
precedenti l'esordio dei sintomi) con un caso confermato di COVID-19; 
  3.  sia  stato  in  "contatto  stretto"3  con  casi  confermati  di
COVID-19,  per  i  quali  sia  stata  fatta  regolare  denuncia  alle
competenti Autorita' sanitarie. 
  ______ 
   3 Vds. paragrafo E.3 
      
  Qualora si riscontrassero persone ricadenti nella tipologia di  cui
ai punti 1.  e  2.,  il  personale  sanitario  di  bordo  e/o  quello
individuato dalla Societa' di gestione, provvedera' a separare i casi
sospetti  indirizzandoli  verso  un'area   "sicura"   precedentemente
indicata dall'Autorita' del  porto  di  approdo.  I  referenti  della
Societa' di gestione daranno immediata comunicazione  alle  Autorita'
sanitarie locali dei casi sospetti a  cui  non  e'  stato  consentito
l'imbarco. 
  Coloro i quali risulteranno ricadere  nella  tipologia  di  cui  al
punto 3., anche se asintomatici, non potranno  prendere  imbarco.  La
Societa' di gestione, in tal caso, consegnera' agli  interessati  una
comunicazione contenente la motivazione del mancato imbarco. 
  D. Misure di bordo per affrontare i rischi associati a COVID-19 
  1. Misure per proteggere la salute e prevenire le infezioni: 
  a) Monitoraggio e screening: 
  1. Equipaggio: 
  e' necessario che il monitoraggio di tutto l'equipaggio a bordo sia
effettuato giornalmente - attraverso la rilevazione della temperatura
corporea di ogni singola persona - con successiva comunicazione  allo
staff medico di bordo; Inoltre, devono essere effettuati test PCR, ad
intervalli regolari di 15 (quindici) giorni,  al  50%  del  personale
navigante, al fine di coprire l'intero equipaggio  ogni  30  (trenta)
giorni. Eventuali casi positivi devono  essere  trattati  secondo  le
previsioni del punto E. 
  2. Passeggeri: 
  La misurazione della temperatura corporea dei  passeggeri  avverra'
attraverso l'utilizzo di termocamere in entrata ed  in  uscita  dalla
nave; i passeggeri che soggiornino a bordo verranno  incoraggiati  ad
utilizzare le stazioni dedicate di misurazione presenti  sulla  nave.
Nel caso in cui non sia prevista  l'installazione  di  termocamere  a
bordo,  la  rilevazione   della   temperatura   avverra'   attraverso
termometri personali messi a disposizione dei passeggeri. 
  Qualora la temperatura corporea risultasse superiore  a  37,5°C  la
persona  dovra'  indossare  la  mascherina  e  presentarsi,  per   la
necessaria valutazione medica,  presso  l'ospedale  di  bordo  oppure
recarsi o rimanere  nella  propria  cabina  informando  il  personale
medico di bordo. Nel caso in cui la nave si trovi  in  Italia  dovra'
essere  informato  l'USMAF  locale  e  la  persona   dovra'   essere,
momentaneamente, isolata. 
  b) Dispositivi di protezione (DP)4 : 
  ______ 
   4 Advice on the use of masks in the context of  COVID-19  dell'OMS
datato 5 giugno 2020. 
     
  L'uso di mascherine fa parte di un pacchetto completo di misure  di
prevenzione e controllo che possono limitare la diffusione di  alcune
malattie virali respiratorie, tra cui il COVID-19. 
  Le  mascherine  possono  essere  utilizzate  sia  da  persone  sane
(indossate  per  proteggersi  quando  si  viene  a  contatto  con  un
individuo infetto) o da persone infette per  impedire  la  successiva
trasmissione. 
  Tuttavia, l'uso di una mascherina da sola non  e'  sufficiente  per
fornire un livello adeguato di protezione e, quindi, altre  misure  a
livello personale e  di  comunita'  dovrebbero  essere  adottate  per
evitare la trasmissione di virus respiratori. 
  Indipendentemente dal  fatto  che  vengano  utilizzate  o  meno  le
mascherine, il rispetto dell'igiene  delle  mani,  il  distanziamento
fisico  e  altre  misure  di   prevenzione   dalle   infezioni   sono
fondamentali per prevenire la trasmissione umana da COVID- 19 
  Per  quanto  attiene,  invece,  coloro  che  sono  coinvolti  nella
distribuzione e gestione dei dispositivi di protezione (DP),  nonche'
il personale di bordo che presta assistenza sanitaria si dovra'  fare
riferimento,  tra  l'altro,  al  documento  dell'OMS5  che   fornisce
informazioni sull'uso appropriato dei DP. 
  ______ 
   5 Rational use of personal protective  equipment  for  coronavirus
disease  (COVID-19)  and  considerations  during   severe   shortages
dell'OMS datato 6 aprile 2020. 
      
  Infine,  sull'uso  e  smaltimento  delle  mascherine  nel  contesto
COVID-19 sia fatto riferimento all'allegato  3  ed  al  rapporto  ISS
COVID-19 n° 26/2020  del  18  maggio  2020  recante  "Indicazioni  ad
interim su gestione e smaltimento  di  mascherine  e  guanti  monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico." 
  c) Auto-distanziamento a bordo: 
  L'auto-distanziamento a bordo puo' essere messa in atto attraverso,
per esempio, le seguenti misure: 
  • mantenere la distanza sociale di almeno un metro; 
  • evitare qualsiasi contatto non essenziale o stretta vicinanza con
altre persone. Quando possibile,  ma  solo  se  le  condizioni  e  le
circostanze lo  consentono  ed  e'  sicuro  farlo,  utilizzare  scale
esterne/vie di fuga per spostarsi a bordo della  nave.  I  passeggeri
devono essere sensibilizzati all'uso delle scale. Nel caso in cui  si
consideri l'uso  degli  ascensori,  lo  stesso  dovra'  avvenire  con
limitazione  del  numero  massimo  di  persone   nel   rispetto   del
distanziamento sociale e,  comunque,  con  l'obbligo  dell'uso  della
mascherina. Soluzioni  a  base  di  alcool  devono  essere  poste  ad
entrambi i lati dei corridoi di accesso agli ascensori e l'equipaggio
deve essere istruito a sollecitare tutti i passeggeri, sia in  uscita
che in entrata, ad usare tali apprestamenti sanitari. 
  L'ascensore deve  essere  lavato  regolarmente  e  con  particolare
attenzione per le aree/dotazioni soggette ad utilizzo frequente  (es.
maniglie e tasti). 
  Per quanto attiene al personale navigante: 
  • disinfezione delle aree di lavoro,  delle  attrezzature  e  degli
strumenti dopo l'uso; 
  • porre la massima attenzione nell'utilizzo  delle  aree  comuni  a
bordo, come la sala mensa,  la  zona  lavanderia  o  aree  ricreative
quando utilizzate da altri. 
  Nel caso in cui non  possa  essere  assicurato,  per  il  personale
navigante, il distanziamento sociale o i DP: 
  •  ritornare  nella  propria  cabina   immediatamente   dopo   aver
completato l'orario di lavoro; 
  • restare nella propria cabina durante le  ore  di  riposo,  tranne
quando sono in atto disposizioni o  misure  che  permettano  loro  di
trascorrere ore di riposo sui ponti; e ricevere e consumare  tutti  i
pasti nella propria cabina, purche' sia sicuro farlo. 
  d) Coorti (numerosita' minima):  distribuzione  dei  passeggeri  ed
equipaggio in coorti chiuse cosi' da facilitare il 'Contact Tracing'. 
  Nell'ottica  di   ridurre   l'interazione   tra   passeggeri,   tra
l'equipaggio e tra passeggeri ed equipaggio si suggerisce, per quanto
possibile, di dividere l'equipaggio e i passeggeri in coorti. 
  Ogni interazione tra coorti diverse dovrebbe, per quanto possibile,
essere evitata; e' importante attenersi a  questa  misura  in  quanto
consentirebbe di gestire piu' efficacemente  un  potenziale  caso  di
COVID-19 ed i relativi  contatti  ed  a  diminuire  il  numero  delle
persone esposte. 
  E' particolarmente importante che queste misure  vengano  applicate
dall'equipaggio quando sul luogo di lavoro il distanziamento non puo'
essere garantito. 
  I membri dell'equipaggio che lavorano a contatto di casi  COVID-19,
probabili o confermati, dovrebbero avere  la  cabina  posizionata  in
modo tale che il loro accesso alle aree comuni della nave sia ridotto
al minimo. 
  Ogni specifico gruppo potrebbe avere orari comuni per l'accesso  al
servizio di  ristorazione,  per  l'imbarco  e  lo  sbarco  e  per  la
partecipazione a qualsiasi attivita' a bordo o a terra. Se non  fosse
possibile attuare una separazione per coorti  a  bordo,  questa  deve
essere garantita almeno per ogni attivita' a terra. 
  In considerazione della tecnologia e dei sistemi presenti  a  bordo
delle navi da crociera  e'  considerato  equivalente  l'utilizzo  dei
metodi alternativi per il "contact tracing" (vedasi anche lettera  E.
punto 3). 
  e) Pulizia e disinfezione: Per quanto attiene: 
  • le procedure giornaliere di pulizia e  sanificazione  appropriate
(in aggiunta ai rigorosi  regimi  di  pulizia  e  sanificazione  gia'
esistenti) per le cabine, le aree di  preparazione  del  servizio  di
ristorazione e le aree comuni delle navi, con particolare  attenzione
alle sale da pranzo, ai luoghi di intrattenimento e ad  altre  grandi
aree di ritrovo, nonche' alle superfici frequentemente toccate, come,
tra gli altri, i pulsanti degli ascensori e i telecomandi; e 
  • l'uso di disinfettanti per la pulizia delle superfici; 
  si  dovra'  fare  riferimento  alla  vigente  normativa  nazionale,
unionale ed internazionale. 
  f) Misure igienico sanitarie: 
  i. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione
in tutti i locali comuni, come  salette,  saloni,  palestre,  negozi,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per
il lavaggio delle mani; 
  ii. evitare il contatto ravvicinato con  persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
  iii. evitare abbracci e strette di mano; 
  iv. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro; 
  v. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un
fazzoletto,  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni
respiratorie ovvero all'interno del gomito flesso); 
  vi.  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie   e   bicchieri,   in
particolare durante l'attivita' sportiva; 
  vii. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  viii. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  ix. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico; 
  x. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  xi. e' fortemente raccomandato, in tutti  i  contatti  sociali,  di
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
  g) Igiene degli alimenti 
  Fare riferimento alla  vigente  normativa  nazionale,  unionale  ed
internazionale. 
  h) Riscaldamento, ventilazione e area condizionata (HVAC) 
  Organizzare  il  funzionamento  dei  sistemi  HVAC  allo  scopo  di
massimizzare la circolazione dell'aria fresca nel sistema,  in  linea
con le raccomandazioni del produttore del sistema,  le  capacita'  di
bordo e le  considerazioni  operative.  Il  ricircolo  dovra'  essere
chiuso in tutte le cabine  passeggeri  e,  laddove  non  tecnicamente
possibile, deve essere previsto, per quanto possibile, l'utilizzo  di
filtri HEPA o UVGI. Se nelle strutture  mediche  della  nave  vengono
svolte procedure che generano aerosol,  tali  aree  devono  essere  a
pressione negativa ed ottenere 10 ricambi d'aria all'ora;  l'aria  di
ritorno da tali strutture deve essere filtrata in  HEPA  o  scaricata
all'esterno. 
  Fare riferimento alla  normativa  vigente  nazionale,  unionale  ed
internazionale. Inoltre, al fine di garantire un adeguato e  completo
isolamento, le Societa' di gestione di navi da crociera avranno  cura
di riservare - in  via  esclusiva  un  numero  di  cabine  dotate  di
impianto di ventilazione dedicato (vds. anche lettera E. punto 4). Le
stesse devono essere destinate a  ricevere  le  persone  da  isolare,
garantire alle stesse ogni necessaria  assistenza  nonche'  tutelare,
contestualmente, il restante personale presente a bordo 
  i) Utilizzo di ristoranti, bar, discoteche, SPA, teatri, negozi  di
bordo, cinema, sale giochi, casino', palestre ecc. 
  Fare  riferimento  alla  "Interim  guidance  for  preparedness  and
response to cases of COVID-19 at points  of  entry  in  the  European
Union (EU)/ EEA Member States (MS).  Interim  advice  for  restarting
cruise ship operations after lifting restrictive measures in response
to the COVID-19 pandemic" 
  Per quanto attiene, invece  la  nursey  e  le  aree  di  gioco  dei
bambinbi fare riferimento al "European Manual for  Hygiene  Standards
and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships"  reperibile
al link http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx 
  j)  Gestione  dei  fluidi  biologici  e  delle  acque  (potabili  e
ricreative) 
  La  gestione  dei  fluidi  biologici  assieme   alla   sorveglianza
sanitaria  delle  acque  (potabili  e   ricreative)   deve   avvenire
rispettando standard e procedure basati  su  linee  guida  specifiche
internazionalmente riconosciute  (es.  VSP  operational  guideline  -
European  Manual  for  Hygiene  Standards  and  communicable  disease
surveillance on Passenger Ship). 
  k) Segnaletica e cartellonistica 
  Le aree ed i posti a sedere disponibili  per  i  passeggeri  devono
essere  opportunamente  contrassegnati.  In  assenza  di  norme   che
stabiliscano la simbologia da utilizzarsi, se ne rimette - al momento
- la scelta alla singola Societa' di gestione che avra' l'obbligo  di
apporla  e   di   esporre,   in   luoghi   ben   visibili,   adeguata
cartellonistica esplicativa. 
  2. Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco: 
  L'imbarco dell'equipaggio e dei passeggeri sulle navi  deve  essere
gestito con cura al fine  di  ridurre  il  rischio  che  una  persona
infetta da COVID-19 che sale a bordo della nave possa trasmettere  lo
stesso ad altre persone. 
  Misure per ridurre  il  rischio  che  l'equipaggio,  cosi'  come  i
passeggeri,  diffondano  a  bordo  l'infezione  COVID-19  include  la
compilazione di questionari di screening cosi' come  la  scansione  o
misurazione della temperatura. In caso  di  rilevate  criticita',  la
persona  sara'  condotta  in  un'apposita  area  del  terminal   dove
ricevera' ulteriori test e valutazione medica. In base  all'esito  di
questa  valutazione,  l'imbarco  sara'  autorizzato  o  negato   (con
relativa gestione della casistica). 
  Le Societa'  di  gestione  devono,  quindi,  come  indicato  sopra,
introdurre  procedure  per  lo  screening   dell'equipaggio   e   dei
passeggeri che  salgono  a  bordo  della  nave  richiedendo  loro  di
compilare un questionario di screening (autocertificazione sanitaria)
e sottoporre gli stessi a scansione o misurazione  della  temperatura
corporea  al  momento  dell'imbarco.  Un   esempio   di   modulo   di
autodichiarazione   relativa   alla   salute   dei    passeggeri    e
dell'equipaggio e' riportato in allegato 4. 
  L'imbarco non dove essere consentito per coloro che registrano  una
temperatura superiore a 37,5°C. Deve essere altresi' considerato  che
la misurazione della temperatura corporea  e'  una  misura  utile  da
mettere in atto, ma che la stessa, al  contempo,  non  e'  totalmente
efficace atteso che prove scientifiche hanno  dimostrato  che  alcune
persone infette potrebbero non presentare tale sintomo  mentre  altre
potrebbero non sviluppare alcun sintomo fino  ad  un  massimo  di  10
(dieci) giorni. L'esperienza maturata  suggerisce,  inoltre,  che  le
persone asintomatiche possano trasmettere il virus ad  altri,  quindi
il test di reazione a catena della  polimerasi  (PCR),  da  eseguirsi
prima dell'imbarco, puo' aiutare a identificare tali persone che  non
sono state individuate con altre misure di screening. 
  Un  test  PCR  comporta  un   tampone   del   naso   o   gola   per
l'identificazione   della   presenza   del    virus    come    meglio
successivamente specificato. 
  Il  test  PCR  dovra'  essere  eseguito,  per  i  passeggeri,  ogni
qualvolta  sia  identificato  un  caso  sospetto  o  si   verifichino
condizioni particolari come, ad esempio, passeggeri che sono stati  a
contatto con casi positivi o provenienti da aree a rischio. 
  Le Societa' di gestione dovranno sottoporre a tampone  l'equipaggio
prima  dell'imbarco.  Tale  tampone  deve  essere  poi  ripetuto   ad
intervalli regolari di 15 giorni al 50% del  personale  navigante  al
fine di coprire l'intero equipaggio ogni 30 giorni. 
  Ai  membri  dell'equipaggio  risultati  positivi  non  deve  essere
permesso di salire a bordo della nave.  Gli  stessi  dovranno  essere
sottoposti a ulteriori valutazioni o test medici. 
  Poiche' un test PCR negativo non garantisce che  le  persone  siano
immuni da COVID- 19 e le stesse potrebbero, comunque,  potenzialmente
trasportare il virus a bordo della nave, chiunque sviluppi un sintomo
di infezione del tratto respiratorio (tosse,  febbre,  mal  di  gola,
ecc.) deve essere sottoposto a ulteriori valutazioni  o  test  medici
prima di essere imbarcato 
  3. Informazioni per i passeggeri e per l'equipaggio: 
  Un poster intitolato "Informazioni sul COVID 19" - tradotto in  una
o piu' lingue comprese dall'equipaggio e dai passeggeri  ospitati  e,
comunque, almeno in inglese, francese,  tedesco  e  spagnolo  -  deve
essere esposto nelle cabine quale informativa delle azioni aggiuntive
intraprese a bordo. 
  Fermo  restando  le  comunicazioni  inerenti  la  sicurezza   della
navigazione,  dovranno  essere  previsti  messaggi,   da   diffondere
attraverso gli schermi TV della nave, nonche' video con le istruzioni
per il lavaggio delle mani. 
  Gli stessi dovranno essere trasmessi almeno  ogni  ora  sui  canali
video di entertainment e revenue e sugli schermi nelle aree pubbliche
(es. schermi di servizio e mense equipaggio). 
  Durante tutti gli annunci  giornalieri  il  Comandante  provvedera'
affinche' sia incoraggiato il lavaggio delle  mani  e  contattato  il
centro medico di bordo per una consulenza medica gratuita in caso  di
insorgenza di ogni problema respiratorio. 
  Il Comandante provvedera' affinche', almeno una  volta  al  giorno,
gli annunci periodici sia agli ospiti che all'equipaggio includano il
seguente esempio di testo, tradotto in una  o  piu'  lingue  da  essi
comprese: 
  "Considerata  l'attenzione  mondiale  per  il  Coronavirus,  questa
compagnia  sta  seguendo  tutte  le  indicazioni  dell'Organizzazione
Mondiale  della  Sanita',  delle   Autorita'   sanitarie   locali   e
dell'Amministrazione di bandiera.  Desideriamo  informarvi  di  avere
aumentato la sanificazione delle aree pubbliche e delle superfici  di
maggior contatto in tutta la nave. Il migliore modo per  rimanere  in
salute e' lavarsi le mani spesso, almeno per 20 secondi, evitando  di
toccare il proprio viso, gli occhi, la bocca  e  il  naso.  Se  avete
febbre o  sintomi  di  difficolta'  respiratoria,  siete  invitati  a
contattare il Centro Medico  di  bordo  al  piu'  presto.  La  vostra
collaborazione e' piu' che gradita. Contattate la reception  in  caso
di ogni necessita'." 
  4. Misure per la gestione dei rischi durante lo sbarco: 
  Lo sbarco del personale navigante e dei passeggeri dalle navi  deve
essere gestito con cura al fine di ridurre il  rischio  di  infezione
dal COVID-19 durante lo sbarco dalla nave (compresa l'interazione con
qualsiasi persona o infrastrutture nel porto/terminal). 
  La salute degli stessi deve essere monitorata  prima  dello  sbarco
per garantire  che,  per  quanto  ragionevole  e  praticabile,  siano
sufficientemente sani da poter  sbarcare  e  viaggiare  ai  fini  del
rimpatrio. Quanto sopra attraverso:  scansione  o  misurazione  della
temperatura. Ulteriori indicazioni per le Societa' di gestione  sullo
sbarco dei marittimi sono fornite in P7 e P8 della lettera  Circolare
IMO n. 4204/Add.14 del 5 maggio 2020. 
  In allegato 6, invece, il poster che  puo'  essere  utilizzato  per
consigliare all'equipaggio come tutelare la salute durante il viaggio
da e verso la propria nave. 
  5.  Misure  per  gestire   i   rischi   associati   all'interfaccia
nave/terra: 
  La pandemia COVID-19 ha creato criticita' anche  nel  l'interfaccia
tra persone a bordo e personale di terra durante le soste in porto. 
  Le Societa' di gestione devono istruire le loro  navi  affinche'  -
prima dell'arrivo in porto - siano comunicate - a tutte  le  entities
con le quali esse si interfacceranno ed a tutto il personale di terra
che potrebbe salire a bordo- anche attraverso la  figura  dell'Agente
raccomandatario, le loro esigenze ed aspettative. 
  A tal proposito si faccia riferimento  alla  "Guida  per  garantire
un'interfaccia di bordo sicura tra nave e personale a  terra"6  edita
da ICS ed alla Circolare IMO 4204/Add. 16 del  6  maggio  2020  della
quale si riporta, in  allegato  7,  una  gerarchia  di  attivita'  da
compiersi come guida per stabilire misure  efficaci  di  controllo  e
ridurre il rischio. 
  ______ 
   6 Guidance for Ensuring a Safe Shipboard  Interface  Between  Ship
and Shore-Based Personnel dell'11 maggio 2020. 
      
  Inoltre, rispettivamente in allegato 8 e 9, sono presenti esempi di
poster  che  possono  essere  utilizzati  a  bordo  per   consigliare
all'equipaggio  come  salutare  i  visitatori  in  sicurezza  e  come
proteggere tutti durante le visite a bordo. 
  E. Gestire un focolaio di COVID-19 a bordo della nave 
  Si premette che chiunque  presta  servizio  a  bordo  debba  essere
formato sul COVID-19. Tale formazione deve essere verificata, ogni 30
giorni, almeno sui seguenti argomenti: 
  - Segni e sintomi driferibili a COVID-19; 
  - Misure di distanziamento fisico; 
  - Gestione delle folle; 
  - Uso dei DPI; 
  - Protocolli per pulizia e disinfezione; 
  - Procedure relative alla prevenzione,  alla  sorveglianza  e  alla
risposta a eventuali focolai a bordo. 
  1. Azioni necessarie se una  persona  a  bordo  mostra  sintomi  di
COVID-19: 
  Quando una persona mostra i sintomi riconducibili ad  infezione  da
COViD-19, la stessa deve essere segnalata immediatamente ed il  piano
di  gestione  dell'epidemia  attivato.   La   persona   deve   essere
considerata come un  caso  sospetto  di  COVID-19  ed  isolata  nella
propria cabina, nell'ospedale della nave o nelle cabine appositamente
riservate in attesa di  ulteriori  accertamenti.  Questa  valutazione
deve, tra l'altro, accertare se esiste un'altra causa probabile, come
ad esempio allergia, tonsillite. 
  Le navi devono essere dotate di apparecchiature per l'esecuzione di
test molecolari  (PCR)  da  utilizzare  quando  si  sospetta  che  un
passeggero o un membro dell'equipaggio sia infetto. 
  Deve essere istituito  un  protocollo  rigoroso  per  i  pasti,  il
contatto con altre persone  che  dovra'  garantire  l'accesso  a  una
toilette separata. Il Comandante  o  il  personale  medico  di  bordo
possono  consultare,  per   la   gestione   del   caso,   il   Centro
Internazionale Radio Medico (CIRM) (in navigazione o in porto estero)
e l'USMAF locale (in porto in Italia). 
  2. Definizione di un caso sospetto di COVID-19: Un  caso  sospetto7
e': 
  ______ 
   7 Fare riferimento alla  Circolare  del  Ministero  n.0007922  del
9/3/2020. 
     
  A. un soggetto: 
  - con grave infezione respiratoria acuta (cioe' febbre e tosse  che
richiedono ricovero in ospedale); 
  - febbre di origine non identificata (maggiore di 37,5°C) 
  - senza altra eziologia8 che possa spiegare il quadro clinico; 
  ______ 
   8 Parte di una scienza che studia le cause di un fenomeno 
     
  - che ha effettuato un viaggio o ha avuto  residenza/dimora  in  un
Paese con trasmissione diffusa della malattia COVID-19 durante  i  14
(quattordici) giorni prima dell'inizio dei sintomi; ovvero 
  B. un paziente con qualsiasi malattia respiratoria acuta e, almeno,
una delle seguenti ipotesi avvenute durante i 14 (quattordici) giorni
prima dell'insorgenza dei sintomi: 
  a.  contatto  con  un  caso  confermato  o  probabile  di  malattia
COVID-19; o 
  b. che lavora o ha  visitato  una  struttura  sanitaria  dove  sono
ricoverati pazienti con la malattia COVID-19 confermata o probabile e
che erano/sono in trattamento 
  3. Identificazione di contatti stretti e tracciamento dei contatti: 
  Al fine di evitare ritardi nell'attuazione delle misure  sanitarie,
dopo che un caso sospetto e'  stato  identificato  a  bordo  dovrebbe
iniziare immediatamente la ricerca dei  contatti  senza  attendere  i
risultati di laboratorio.  Ogni  sforzo  dovrebbe  essere  fatto  per
ridurre al minimo  il  rischio  che  altre  persone  -  equipaggio  o
passeggeri - siano soggetti ad esposizioni ambientali in luoghi della
nave nei quali era presente il caso sospetto. I  soggetti  che  hanno
avuto, con esso, contatti stretti devono essere separati dagli  altri
viaggiatori il piu' presto possibile. 
  Tutte le persone a bordo devono essere  valutate  in  relazione  al
loro rischio di esposizione e classificate come a  "stretto  contatto
con un alto rischio di  esposizione"  o  con  un  "basso  rischio  di
esposizione". 
  Una persona che abbia  avuto  un'esposizione  ad  alto  rischio  e'
quella che rientra in una delle seguenti condizioni/criteri: 
  • sia rimasta nella stessa cabina di un caso sospetto o  confermato
COVID-19; 
  • aveva uno stretto contatto o era chiusa in  un  ambiente  con  un
caso sospetto o confermato COVID-19 (ovvero erano entro  1  metro  di
distanza e per almeno 15 minuti): 
  - per i passeggeri, cio'  puo'  comprendere  la  partecipazione  ad
attivita' comuni sulla nave o a terra dove il distanziamento  sociale
non puo' essere sempre assicurato; 
  - per i membri dell'equipaggio, questo include le  attivita'  sopra
descritte, come applicabile, oltre alla interazione  diretta  con  il
caso COVID-19 sospetto o confermato (es. steward  di  cabina  che  ha
pulito la camera o il personale del ristorante che ha consegnato cibo
in cabina, cosi'  come  istruttori  di  palestra  che  hanno  fornito
assistenza ravvicinata); 
  • operatore sanitario o un'altra persona che ha prestato assistenza
ad un caso COVID-19 sospetto o confermato. 
  Qualora si verificasse una estesa trasmissione COVID-19 a bordo  di
una nave, i membri dell'equipaggio ed i passeggeri dovrebbero  essere
valutati al fine  di  determinare  se  sono  stati  esposti  al  caso
sospetto o confermato. In caso  di  difficolta'  nell'identificare  i
contatti stretti o se viene identificata  una  trasmissione  diffusa,
tutti  i  viaggiatori  (ovvero  passeggeri,   equipaggio   ed   altro
personale) a bordo della nave devono essere considerati alla  stregua
di "contatti stretti che hanno avuto un'esposizione ad alto rischio".
A supporto dell'identificazione dei  contatti,  ci  sara'  l'utilizzo
delle registrazioni video, i sistemi di prenotazione dei  servizi  di
bordo, l'utilizzo della carta di bordo e le interviste individuali. 
  Fino a quando non saranno disponibili i  risultati  di  laboratorio
per il caso sospetto, a tutte le persone a bordo che rientrano  nella
definizione di "contatto stretto" -  come  appena  sopra  definito  -
dovra' essere richiesto di  completare  lo  stampato  in  allegato  5
ovvero un  questionario,  predisposto  dalla  Societa'  di  gestione,
contenente almeno i dati di cui al  facsimile  in  allegato  5  -  di
rimanere  nelle  proprie  cabine  o  in   una   struttura   a   terra
appositamente  designata  secondo  le   istruzioni   ricevute   dalle
Autorita' sanitarie del  porto  in  cui  la  nave  si  trova.  Se  il
risultato di laboratorio e' positivo, tutti i contatti stretti devono
essere messi in quarantena. Le persone in quarantena che hanno  avuto
stretti contatti con un caso confermato  dovrebbero,  immediatamente,
informare  i  servizi  sanitari  se  sviluppano  sintomi   entro   14
(quattordici) giorni dal loro ultimo contatto con il caso confermato.
Se  entro  14  (quattordici)  giorni  dall'ultima   esposizione   non
compaiono sintomi, il contatto non e' piu' considerato a  rischio  di
sviluppare  la  malattia  COVID-19.   L'implementazione   di   queste
precauzioni  specifiche  puo'  essere   modificata   in   base   alle
valutazioni del rischio dei singoli casi e dei loro contatti condotti
dalle Autorita' sanitarie pubbliche. 
  Se il  risultato  di  laboratorio  e'  positivo,  tutti  gli  altri
viaggiatori che non soddisfano la  definizione  di  contatto  stretto
sono considerati quali soggetti con esposizione a basso rischio; deve
essere loro richiesto di completare lo stampato in allegato 5  ovvero
uno stampato, predisposto  dalla  Societa'  di  gestione  contenente,
almeno, i dati di cui al facsimile in allegato 5 con i propri dati di
contatto  e  i  luoghi  in  cui  alloggeranno  per  i  successivi  14
(quattordici) giorni. L'implementazione di  queste  precauzioni  puo'
essere modificata a seconda della  valutazione  dei  rischi  condotta
dalle Autorita' sanitarie pubbliche che possono fornire  ulteriori  e
specifiche istruzioni. 
  4. Isolamento di casi sospetti e confermati da COVID-19: 
  Il numero  di  cabine  necessarie  all'isolamento/quarantena  viene
calcolato come segue.  Se  non  e'  possibile  far  sbarcare  i  casi
confermati entro 24 (ventiquattro) ore dall'individuazione del  primo
potenziale caso di COVID  19,  in  accordo  con  quanto  scritto  nel
"contingency  plan",  il  numero  massimo  di  cabine   riservate   a
passeggeri  ed  equipaggio  che  devono  osservare  la  quarantena  o
l'isolamento e' stabilito intorno al 5% del numero di  passeggeri  ed
al 5% del numero dell'equipaggio. In caso di possibilita'  di  sbarco
le percentuali di cui sopra sono ridotte all'1%. Tale  meccanismo  di
calcolo delle cabine di isolamento/quarantena si applica  solo  nelle
fasi iniziali di riavvio delle operazioni (ovvero fino al  31  agosto
2020) e andranno riconsiderate  ed  eventualmente  revisionate  sulla
base degli sviluppi della situazione epidemiologica. 
  Isolare il paziente in infermeria o in aree appositamente destinate
per l'isolamento e assicurarsi di indossare una  maschera  chirurgica
quando si e' in contatto con altre persone. Il  paziente  deve  avere
accesso ad un servizio igienico privato. 
  Chiunque entri nella stessa cabina di un sospetto caso di  COVID-19
deve indossare DP che includano una maschera facciale, un grembiule o
un abito impermeabile (se  disponibile),  guanti  e  occhiali  o  una
visiera. Il contatto con il caso sospetto deve essere limitato ad  un
massimo  di   altri   2   (due)   membri   dell'equipaggio.   Lavarsi
accuratamente le mani immediatamente prima e dopo  aver  lasciato  la
cabina del paziente. 
  In conformita'  al  Regolamento  Sanitario  Internazionale  (2005),
l'ufficiale  responsabile  della  nave   contattera'   immediatamente
l'Autorita' competente del porto di scalo successivo, per  concordare
le  azioni  piu'  adeguate  da  adottare  e  ricevere   le   relative
istruzioni. E' importante che tutti gli  accordi  siano  condotti  il
piu' rapidamente possibile per ridurre  al  minimo  la  permanenza  a
bordo della nave di eventuali casi sintomatici gravi. 
  In relazione al numero, alla tipologia di casi positivi da COVID-19
a bordo ed  alle  misure  di  contenimento  che  sono  attuate  dalla
Societa' di gestione,  potrebbe  rendersi  necessario  -  sentito  il
personale medico di bordo  e  la  Societa'  di  gestione  per  quanto
attiene i luoghi da scalare - valutare l'opportunita' di interrompere
la crociera. 
  5. Cura dei casi sospetti e confermati da COVID-19: 
  Il trattamento di supporto puo' includere il sollievo dal dolore  e
dalla  febbre,  garantendo  l'assunzione  di  liquidi  sufficienti  e
ossigeno e altri trattamenti se necessario  e  come  consigliato  dal
CIRM. 
  Il paracetamolo deve essere somministrato per alleviare il dolore e
la  febbre.  L'ibuprofene  dovrebbe  essere  usato  solo  dopo   aver
consultato il personale medico  di  bordo  e,  in  porto  in  Italia,
l'USMAF locale. La prescrizione  a  bordo  di  un  qualsiasi  farmaco
aggiuntivo dovrebbe anche essere, preliminarmente,  discussa  con  un
medico a terra. 
  Le condizioni del paziente devono essere  valutate  regolarmente  -
due o tre volte al giorno - di persona o tramite telefono. In caso di
peggioramento delle condizioni del paziente, contattare il  CIRM.  Il
paziente deve essere messo in grado di contattare gli altri  in  caso
di necessita'. 
  Una registrazione della valutazione medica, delle cure e di  quanto
emerso dal colloquio con  il  paziente  deve  essere  effettuata  nel
registro medico che deve riportare: 
  • chiunque a bordo sia  stato  nella  struttura  medica  come  caso
sospetto ed isolato e le misure di igiene adottate; 
  •  qualsiasi  contatto  ravvicinato  o  contatto  occasionale   con
esposizione a basso rischio; e, 
  • i dati della  persona  che  ha  avuto  contatti  occasionali  con
individui a basso rischio che sbarcheranno  e  le  posizioni  in  cui
rimarranno nei successivi 14 (quattordici) giorni. 
  I contatti stretti dovrebbero essere invitati a: 
  • monitorare  i  sintomi  da  COVID-19,  inclusa  febbre,  tosse  o
difficolta' respiratoria, per  14  (quattordici)  giorni  dalla  loro
ultima esposizione; e 
  • isolarsi immediatamente e contattare i servizi sanitari  in  caso
di comparsa di sintomi nei  14  (quattordici)  giorni.  Se  entro  14
(quattordici) giorni dall'ultima esposizione non  compaiono  sintomi,
si ritiene che la persona che ha avuto il contatto  non  sviluppi  il
COVID-19. 
  Le  Autorita'  sanitarie  dello  Stato  di  approdo  devono  essere
informate di eventuali  casi  sospetti  che  possano  anche  condurre
all'individuazione delle persone con  cui  hanno  avuto  contatti  da
gestire in linea con le norme nazionali del luogo di approdo. 
  Le misure di quarantena nel contesto di  COVID-19,  come  da  linee
guida dell'OMS, dovranno includere anche: 
  • monitoraggio attivo da parte delle  autorita'  sanitarie  per  14
(quattordici) giorni dall'ultima esposizione; 
  • monitoraggio quotidiano (inclusa febbre di qualsiasi grado, tosse
o difficolta' respiratoria); 
  • evitare i contatti sociali e i viaggi; e 
  • essere raggiungibile per l'esecuzione del monitoraggio attivo. 
  L'attuazione di precauzioni specifiche puo'  essere  modificata  in
seguito  alla  valutazione  del  rischio  di  singoli  casi  ed  alla
consulenza ricevuta dalle Autorita' sanitarie. 
  L'allegato 10 fornisce un poster che contiene avvisi sulle  cure  a
bordo di persone con caso sospetto o confermato di COVID-19. 
  Se un caso positivo grave viene rilevato a bordo, lo stesso  dovra'
essere sbarcato al primo porto di scalo in accordo con  le  Autorita'
sanitarie locali. 
  6. Segnalazione al prossimo porto di scalo 
  Informare sempre l'Autorita' competente del prossimo scalo se vi e'
un caso sospetto a bordo. La gestione dei contatti  avverra'  secondo
le politiche nazionali del porto di sbarco e secondo il  "contingency
plan" per la gestione delle emergenze della nave da  crociera  e  del
porto. 
  Per le navi impiegate  in  viaggi  internazionali,  il  Regolamento
sanitario  internazionale  (IHR)  stabilisce  che  la   dichiarazione
dovrebbe essere completata  e  inviata  all'Autorita'  competente  in
conformita' con i requisiti  locali  sia  per  l'equipaggio  che  per
membri dell'equipaggio deceduti. 
  Per  le  navi  che  approdano  in  porti  italiani   e'   richiesta
l'informativa all'USMAF, competente a ricevere  la  dichiarazione  di
sanita' per il  rilascio  della  "libera  pratica  sanitaria",  circa
l'evoluzione della  situazione  sanitaria  a  bordo  e  di  ogni  suo
cambiamento. 
  Il Comandante deve immediatamente informare  l'Autorita'  sanitaria
competente del successivo scalo anche di qualsiasi caso sospetto,  al
fine di verificare se e' disponibile il trasporto, l'isolamento e  la
cura dell'individuo; tale Autorita' sanitaria, anche  sulla  base  di
pianificazioni  locali,  provvede   a   fornire   indicazioni   sulla
possibilita'  di  effettuare  lo  scalo  pianificato   ovvero   sulla
necessita' che la nave prosegua verso un porto  piu'  attrezzato  per
affrontare l'emergenza sanitaria a bordo. 
  Le Autorita' sanitarie locali  potranno  consentire  al  resto  dei
passeggeri della nave - sulla base del  numero,  della  tipologia  di
casi positivi da COVID-19 a bordo e delle misure di contenimento  che
sono attuate dalla Societa' di gestione - di continuare  la  crociera
rilasciando alla nave la libera pratica sanitaria. 
  7. Sbarco di casi sospetti e confermati da COVID-19: 
  Quando si sbarca un caso sospetto o confermato da COVID-19, secondo
quanto richiesto o suggerito dalle autorita' sanitarie locali, devono
essere prese le seguenti precauzioni: 
  • lo sbarco deve essere controllato per evitare qualsiasi  contatto
con altre persone a bordo; 
  • il  paziente  (caso  sospetto  o  confermato  da  COVID-19)  deve
indossare una maschera chirurgica durante lo sbarco; e 
  • il personale di bordo che accompagna il paziente (caso sospetto o
confermato da COVID-19) durante lo sbarco deve indossare DP adeguati,
che  possono  includere  una  maschera  facciale,  un   grembiule   o
impermeabile (se disponibile), guanti  e  protezione  per  gli  occhi
(occhiali o visiera). 
  La Societa' di gestione deve garantire ogni utile supporto a  tutte
le persone presenti a bordo (passeggeri ed equipaggio),  in  caso  di
sbarco, attraverso la predisposizione di: 
  •  adeguati  servizi  di  accoglienza  nel  porto  o  in  localita'
limitrofe ritenute idonee; 
  •  adeguati  servizi  di  assistenza  e  trasporto,  ai  fini   del
trasferimento nei rispettivi luoghi di provenienza, sulla base  delle
valutazioni ed indicazioni fornite dal Ministero della Salute; 
  • eventuali alloggi o sistemazioni, ritenute idonee dall'Unita'  di
Crisi regionale, per le persone  destinatarie  dei  provvedimenti  di
quarantena. 
  8. Pulizia e disinfezione della nave: 
  Le cabine e gli alloggi dei pazienti e dei contatti stretti  devono
essere puliti utilizzando protocolli di pulizia  e  disinfezione  per
cabine infette (come per Norovirus o altre malattie trasmissibili). 
  Le superfici devono essere pulite accuratamente  con  acqua  calda,
detergente e applicazione di comuni disinfettanti (ad es.  ipoclorito
di sodio). Una disinfettazione di routine deve essere eseguita  sulle
superfici che molte persone  possono  toccare,  ad  es.  aree  mensa,
maniglie delle porte, ringhiere, pulsanti  per  ascensori/sciacquone,
telefoni, pannelli di navigazione. 
  Una volta che un paziente ha lasciato la nave, la cabina o le  zone
di isolamento devono essere accuratamente puliti  e  disinfettati  da
parte del personale addestrato e dotato di DP. 
  Lavanderia, utensili per la ristorazione e rifiuti delle cabine  di
casi sospetti e contatti stretti devono essere trattati come infetti,
in conformita' con le procedure per la  manipolazione  dei  materiali
infetto a bordo. Devono essere usati i guanti  quando  si  maneggiano
questi oggetti che devono,  altresi',  rimanere  coperti  durante  il
trasporto verso la lavatrice/lavastoviglie/contenitore appropriato. 
  In allegato 11 un poster che indica come trattare la biancheria. 
  Per maggiori dettagli  si  dovra'  fare  riferimento  alla  vigente
normativa nazionale, unionale ed internazionale. 
  F. Altri problemi medici a bordo per il personale navigante 
  Le circostanze associate all'attuale epidemia di  COVID-19  possono
rappresentare sfide uniche per il personale navigante e per  le  loro
famiglie.  I  marittimi  possono  annoiarsi,  sentirsi  frustrati   o
sentirsi soli, cosi' come le loro famiglie. Ognuno reagisce  in  modo
diverso agli eventi e ai cambiamenti con  possibili  ripercussioni  -
che possono anche variare nel tempo - nei pensieri, nei sentimenti  e
nel comportamento. I marittimi devono nutrire la propria mente  e  il
proprio corpo e cercare un supporto se richiesto.  Diverse  strategie
per migliorare  la  salute  mentale  e  il  benessere  del  personale
navigante sono riportate in allegato 12 
  1. Gestione dei sintomi fisici innescati da stress e ansia: 
  I seguenti sintomi di breve durata possono insorgere nelle  persone
di cattivo umore o con ansia: 
  • battito cardiaco piu' veloce, irregolare o piu' evidente; 
  • sensazione di capogiro/stordimento e vertigini/nausea; 
  • mal di testa; e 
  • dolori al petto o perdita di appetito. 
  Puo' essere difficile riconoscere quali sono  le  cause  di  questi
sintomi; spesso si verificano a causa di stress, ansia o  malumore  e
possono peggiorare quando le persone si concentrano sul loro stato di
salute. 
  I marittimi che sono preoccupati per i loro sintomi  fisici  devono
parlare con le persone responsabili dell'assistenza medica a bordo e,
se necessario, chiedere consiglio al medico di bordo  e  laddove  non
presente al CIRM. 
  Nel caso in cui personale dell'equipaggio, a  causa  del  COVID-19,
non possa essere sostituito e resti a bordo  -  con  suo  consenso  e
previa stipula di nuovo contratto  -  oltre  i  limiti  previsti  dal
contratto (MLC,2006 o CCNL), le Societa' di gestione  devono  mettere
gratuitamente a disposizione del personale navigante: 
  • schede telefoniche o accesso a Internet per i collegamenti con la
famiglia; 
  • videoconferenza o contatti telefonici con psicologi. 
  In  allegato  13  il  poster  che  rispettivamente  riportano  come
affrontare lo stress durante l'emergenza COVID-19. 
  2. Gestione di una crisi di salute mentale e di un'emergenza: 
  Lo stress aggiuntivo dovuto al COVID-19 puo' avere un impatto sulla
salute  mentale  e,  pertanto,  le  Societa'   di   gestione   devono
occuparsene come se fosse un'emergenza fisica. Il personale navigante
potrebbe non sentirsi piu' in grado di far fronte  o  controllare  la
propria situazione o lo stato emotivo e quindi: 
  • provare grande stress emotivo o ansia; 
  • essere incapace di far fronte alla vita quotidiana o al lavoro; 
  • considerare l'autolesionismo o persino il suicidio; e 
  • sentire voci (allucinazioni). 
  In questo caso, bisogna consultare  immediatamente  un  esperto  di
salute mentale per la valutazione del caso. Se  la  persona  e'  gia'
sotto la cura di un centro di salute  mentale,  si  rende  necessario
contattare il consulente specifico. 
  3. Prescrizioni sanitarie: 
  In considerazione dell'attuale incertezza e  del  tempo  necessario
per effettuare i cambi di equipaggio,  il  personale  navigante  deve
richiedere, senza indugio, l'accesso  a  farmaci  personali  a  lungo
termine su prescrizione medica che si stanno esaurendo in  modo  tale
che possano essere acquistati e consegnati come articoli  essenziali.
A tal proposito la persona deve: 
  a. informare il comandante della nave della necessita' di  ottenere
una prescrizione, fornendo dettagli precisi  sulle  cure  necessarie,
compreso il dosaggio corretto al fine di ottenere il farmaco; 
  b. ove possibile, ottenere una prescrizione elettronica dal proprio
medico prima di arrivare in un porto o  fornire  una  copia  cartacea
della prescrizione (se disponibile)  per  consentire  la  verifica  e
l'acquisto; 
  c. se e' richiesta la riservatezza e  i  marittimi  non  desiderano
informare il comando nave, essi devono contattare il servizio welfare
della gente di  mare  per  ottenere  informazioni  sulla  consegna  e
l'acquisto di medicinali tenendo  in  considerazione  che  -a  motivo
delle attuali restrizioni - l'attivita' dei servizi welfare e'  stato
fortemente limitato; 
  d. se possibile, richiedere l'invio di forniture dal loro Paese  di
residenza. 
  Nell'allegato 14  una  tabella  che  delinea  i  requisiti  per  la
richiesta di prescrizioni ripetute per  i  marittimi  i  cui  farmaci
personali si stanno  esaurendo.  L'elenco  non  e'  esaustivo  ed  e'
importante contattare le Autorita' locali o  gli  assistenti  sociali
locali prima dell'arrivo in porto per definire il modo  migliore  per
conseguire, tempestivamente, tale obiettivo. 
 
 
                                                           Allegato 1 
                                                              Annex 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
                                                              Annex 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
                                                              Annex 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 4 
                                                              Annex 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 5 
                                                              Annex 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 6 
                                                              Annex 6 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 7 
                                                              Annex 7 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 8 
                                                              Annex 8 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 9 
                                                              Annex 9 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 10 
                                                             Annex 10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 11 
                                                             Annex 11 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 12 
                                                             Annex 12 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 13 
                                                             Annex 13 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato 14 
                                                             Annex 14 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 18 
 
  Linee  guida  concernenti  la  completa  ripresa  delle   ordinarie
attivita' nelle istituzioni della  formazione  superiore  per  l'anno
accademico 2020/21 
  Le  presenti  linee  guida,  predisposte  sulla  base  delle  prime
indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020  e  delle
proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del  22  luglio  2020  sulle
modalita' di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico
scientifico del Dipartimento della protezione  civile  il  24  luglio
2020, riguardano le modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  nel
sistema universitario, per il  primo  semestre  dell'anno  accademico
2020/2021, individuando le principali misure per  l'erogazione  della
didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza. 
  Le azioni delineate nelle presenti linee guida  si  basano  su  uno
scenario  plausibile  per  il  primo  semestre  del   prossimo   anno
accademico, presupponendo  il  protrarsi  della  pandemia  a  livello
globale  e  nuovi  episodi  di   contagio   a   livello   locale   in
autunno-inverno. Si escludono quindi sia scenari piu'  positivi,  con
la scomparsa della pandemia a livello globale, per  i  quali  sarebbe
agevole ripristinare le  prassi  finora  in  uso,  sia  scenari  piu'
negativi, con la riproposizione del  lockdown  di  marzo-maggio,  che
implicherebbero il blocco  dei  flussi  in  ingresso,  rendendo  vana
qualsiasi azione da parte degli attori coinvolti nelle  procedure  di
accoglienza. 
  Premessa 
  Il  periodo  di  emergenza  sanitaria  connessa  alla  pandemia  da
SARS-CoV-2 ha portato alla necessita' di adottare  importanti  azioni
contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose
attivita'. Tra i primi interventi adottati, con  il  d.P.C.M.  del  4
marzo   2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",
applicabili sull'intero territorio nazionale, sono  stati  sospesi  i
servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.  2  del  d.l.gs.  13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni
ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di
formazione  superiore,  ferma  in  ogni  caso  la   possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza. 
  Le universita' hanno prontamente reagito con forza straordinaria al
periodo di lockdown attivandosi tempestivamente  a  erogare  lezioni,
esami e sessioni di laurea in modalita' telematica. Si e' trattato di
una risposta immediata  che  ha  richiesto  agli  atenei  uno  sforzo
incredibile di riorganizzazione dell'intera didattica.  In  tutto  il
territorio nazionale migliaia di insegnamenti  del  secondo  semestre
sono stati erogati in modalita' telematica, permettendo agli studenti
di procedere con i propri studi e di non rallentare le loro carriere.
L'universita' non si e', di fatto, mai fermata: non solo  le  lezioni
online,  ma  anche  gli  esami  sono  stati  erogati   in   modalita'
telematica, cosi' come le sessioni di laurea. Dal computer di casa in
questi mesi, gli studenti hanno "frequentato le  lezioni",  sostenuto
esami e si sono laureati. 
  Dal 23 marzo 2020 il sistema  di  sorveglianza  integrato  COVID-19
coordinato dall'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  ha  iniziato  a
registrare dapprima una stabilizzazione e in seguito una  diminuzione
dei nuovi casi di  COVID-19  diagnosticati  in  coerenza  con  quanto
registrato dal  sistema  di  sorveglianza  aggregato  coordinato  dal
Ministero della salute e dalla Protezione civile. 
  In vista della completa ripresa delle ordinarie attivita', che deve
connotare la c.d. fase 3, le istituzioni della  formazione  superiore
sono ora chiamate ad adeguare la propria programmazione, al  fine  di
coniugare lo svolgimento delle attivita' di ricerca e  di  didattica,
garantendo tutti i servizi agli  studenti,  con  la  sicurezza  delle
persone, nel rispetto delle disposizioni dei protocolli approvati. 
  Ove possibile, la didattica verra' erogata  contemporaneamente  sia
in presenza sia online, delineando  una  didattica  mista  che  possa
essere fruita  nelle  aule  universitarie  ma  al  contempo  anche  a
distanza. E' una scelta che non solo denota l'impegno alla riapertura
volta a sottolineare  l'importanza  dell'universita'  come  luogo  di
ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, ma al  contempo  ne
salvaguarda l'inclusione. Tutti gli studenti e le studentesse avranno
la possibilita' di seguire le lezioni anche se  non  potranno  essere
presenti fisicamente negli atenei, ad  esempio  i  numerosi  studenti
internazionali  che  per  motivi  di  mobilita'  non  riusciranno  ad
arrivare per l'inizio del  semestre,  cosi'  come  i  tanti  studenti
extraregionali e gli studenti con particolari patologie per  i  quali
si sconsiglia la ripresa delle attivita' in  presenza.  La  modalita'
online permettera' inoltre di ridurre la numerosita' degli studenti e
delle studentesse presenti nelle aule in  modo  da  salvaguardare  il
distanziamento  di  sicurezza  imposto  dalle  norme  sanitarie.  Gli
studenti potranno seguire i corsi interamente online o in presenza, e
nel  caso  di  classi  numerose  in  modalita'  mista   si   potranno
organizzare sistemi di turnazione. 
  Le universita'  potranno  organizzarsi  al  fine  di  garantire  in
presenza tutte le attivita'  laboratoriali,  le  esercitazioni  e  le
attivita' esperienziali, parte integrante e  imprescindibile  di  una
formazione di qualita', nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 
  Le universita' potranno  provvedere  all'adeguamento  di  tutte  le
strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica
online di qualita', utilizzando le risorse assegnate dal Ministero  a
valere  sul  Fondo  per  le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'universita', delle istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e degli enti di ricerca. 
  Rimodulazione delle misure contenitive nell'universita' 
  Anche  per  le  attivita'  universitarie,  pur   in   presenza   di
specificita' di contesto, restano validi i principi cardine che hanno
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 
  1. distanziamento sociale; 
  2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
  3. capacita' di controllo e risposta  dei  servizi  sanitari  della
sanita' pubblica territoriale e ospedaliera. 
  E'  necessario  quindi  prevedere  specifiche  misure  di  sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e  comunicative
declinate  nello  specifico  contesto  delle   universita',   tenendo
presente i criteri gia' individuati  dal  CTS  per  i  protocolli  di
settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti
da ISS e INAIL, ovvero: 
  1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la  possibilita'  di
prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a
queste; 
  2. La prossimita' delle persone (es. studenti,  docenti,  personale
ecc.) rispetto  a  contesti  statici  (es.  persone  tutte  ferme  in
postazioni  fisse),  dinamici  (persone   in   movimento)   o   misti
(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di  altre  in
movimento); 
  3. Raccomandazione di mantenere l'uso della mascherina 
  4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet
e  contatto)  in  particolare  alle  contaminazioni  da  droplet   in
relazione alle superfici di contatto; 
  5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed  efficace
igiene delle mani; 
  6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 
  7. L'adeguata pulizia ed  igienizzazione  degli  ambienti  e  delle
superfici; 
  8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione; 
  9. La capacita' di promuovere, monitorare e controllare  l'adozione
delle misure definendo i conseguenti ruoli. 
  Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio
dell'attivita' didattica in presenza 
  1. AULE. Le aule universitarie, di molteplici  tipologie,  sono  in
molti casi a postazioni fisse, organizzate  in  file  distanziate  di
75-85 cm. 
  Fermo restando l'uso obbligatorio delle  mascherine  per  tutto  il
tempo di  permanenza  nelle  strutture  didattiche,  nelle  aule  con
posizionamento libero delle  sedute  degli  studenti,  le  postazioni
devono essere collocate alla distanza minima di 1 m. Nelle  aule  con
postazioni fisse e' opportuno prevedere l'occupazione  di  postazioni
alternate "a scacchiera", nel rispetto del distanziamento minimo di 1
metro, con un margine della misura  di  +/-  10%,  in  considerazione
delle caratteristiche antropometriche degli studenti,  nonche'  della
dinamicita' della postura. 
  Alle aule e agli spazi universitari  aperti  agli  studenti  devono
essere applicate procedure di sanificazione  quotidiane,  secondo  le
indicazioni dell'ISS previste nella  Circolare  del  Ministero  della
salute  "Indicazioni  per  l'attuazione  di  misure  contenitive  del
contagio da  SARS-CoV-2  attraverso  procedure  di  sanificazione  di
strutture   non   sanitarie   (superfici,   ambienti    interni)    e
abbigliamento",   in   particolare   nella   sezione   Attivita'   di
sanificazione in ambiente chiuso.  Nelle  aule  deve  essere  inoltre
previsto frequente ricambio d'aria (ad esempio  prevendendo  apertura
delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque  non  meno  di  2
volte al giorno). In ogni aula, e negli  spazi  comuni,  deve  essere
disponibile un dispensatore di  soluzione  igienizzante  idroalcolica
per permettere l'igiene delle mani all'ingresso  in  aula,  favorendo
comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone
neutro. 
  Spazi comuni e flussi. Per ogni complesso didattico  devono  essere
valutati i flussi di entrata e di uscita, gli spostamenti interni, le
caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e  devono  essere  messe  in
atto le misure piu' efficaci per prevenire assembramenti al di  fuori
delle lezioni in aula.  In  particolare,  e'  necessario  programmare
flussi ordinati di studenti, attraverso la predisposizione di vie  di
ingresso  e  di  uscita  definite  e  indicate  attraverso  esplicita
cartellonistica, definire capienza e modalita' di utilizzo di aree  e
servizi comuni e, qualora necessario,  predisporre  orari  di  inizio
delle lezioni  non  simultanei  per  permettere  flussi  di  studenti
sfalsati temporalmente. 
  Misure specifiche per i  lavoratori  (docenti,  personale  tecnico,
amministrativo e di ricerca) 
  Per quanto concerne il personale, a seguito dell'approvazione della
legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con  modificazioni,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con circolare del Ministro della
pubblica  amministrazione  n.  3  del  24  luglio  2020,  recante  il
"Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza  dei  dipendenti
pubblici sui luoghi di lavoro in ordine  all'emergenza  sanitaria  da
"Covid-19",  sono  state  fornite  indicazioni  per  il  rientro   in
sicurezza dei dipendenti pubblici, ponendo l'accento  sugli  elementi
di maggior rilievo della norma, quali la presenza del  personale  nei
luoghi  di  lavoro  non  piu'  correlata  alle   attivita'   ritenute
indifferibili e urgenti; la disposizione  in  esame  consente  quindi
alle amministrazioni di prevedere il rientro in  servizio  anche  del
personale fino a oggi non adibito a  queste  ultime.  Le  universita'
definiranno le modalita' per garantire al meglio la piena ripresa  di
tutte  le  attivita'  coinvolgendo,   nell'ambito   delle   ordinarie
relazioni, le Organizzazioni sindacali per  l'ambito  di  competenza,
come gia' anticipato con nota del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca del 30 luglio u.s., prot. n. 2833. 
  Si fa quindi rinvio, per le  misure  di  sorveglianza  sanitaria  e
l'organizzazione del lavoro, alle disposizioni di cui agli artt. 83 e
263 del citato d.l. 34/2020 e alla predetta  circolare  del  Ministro
della pubblica amministrazione n. 3/2020. 
  Indicazioni di informazione e comunicazione 
  E' necessario predisporre iniziative di informazione  sulle  misure
di prevenzione e protezione adottate:  le  universita'  assicureranno
adeguata comunicazione agli  studenti,  al  personale  docente  e  al
personale tecnico amministrativo in modalita' telematica  (siti  web,
comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.), anche attraverso una
cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella  gestione  dei
flussi in entrata e in uscita e renda evidenti le misura di sicurezza
necessarie. 
  Le cinque  regole  per  il  rientro  nelle  aule  universitarie  in
sicurezza 
  1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute  (febbre,  tosse,
raffreddore),    NON     venire     all'universita'.     All'ingresso
dell'universita' NON e' necessaria la rilevazione  della  temperatura
corporea.  Pertanto,  si  rimanda  alla  responsabilita'  individuale
rispetto al proprio stato di salute. 
  2. Quando sei negli spazi comuni  universitari  (aule,  laboratori,
spazi comuni ecc.) indossa sempre una mascherina  per  la  protezione
del naso e della bocca. 
  3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 
  4.  Nelle  aule  siediti  solo  nelle  sedute   permesse   (saranno
evidenziate   da   appositi   segnali),   evita   gli   assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico. 
  5. Lava frequentemente le mani o  usa  gli  appositi  dispenser  di
soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti il  viso
e la mascherina. 
 
 
                             Allegato 19 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; 
  2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
  3. evitare abbracci e strette di mano; 
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
  5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un
fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni
respiratorie); 
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva; 
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano
prescritti dal medico; 
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
 
                             Allegato 20 
 
                    Spostamenti da e per l'estero 
 
  Elenco A 
  Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano 
  Elenco B 
  Fino al 9 dicembre 2020 
  Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca  (incluse  isole  Faer
Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Germania,  Grecia,  Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo  (incluse
Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria,  Islanda,
Liechtenstein,  Norvegia  (incluse  isole  Svalbard  e  Jan   Mayen),
Svizzera, Andorra, Principato di Monaco 
  A decorrere dal 10 dicembre 2020 
  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati,  tra
quelli  di  cui  all'elenco  C,  con  ordinanza  adottata  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 2. 
  Elenco C 
  Fino al 9 dicembre 2020 
  Belgio, Francia (inclusi Guadalupa,  Martinica,  Guyana,  Riunione,
Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente
europeo), Paesi Bassi (esclusi territori  situati  al  di  fuori  del
continente  europeo),  Repubblica  Ceca,  Romania,  Spagna   (inclusi
territori nel continente africano), Regno Unito di  Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di  Man
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori  al  di
fuori del continente europeo). 
  A decorrere dal 10 dicembre 2020 
  Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole
Faer  Oer  e  Groenlandia),  Estonia,  Finlandia,  Francia,  (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri
territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi
(esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca,
Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel
continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran  Bretagna
e  Irlanda  del  nord  (incluse  isole  del  Canale,  Isola  di  Man,
Gibilterra e basi  britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi  i
territori situati al di fuori del continente europeo per i  quali  il
Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 
  Elenco D 
  Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica  di  Corea,  Ruanda,
Singapore,  Tailandia,  Uruguay,  nonche'  gli  ulteriori   Stati   e
territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli  di
cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2. 
  Elenco E 
  Tutti gli Stati e territori non  espressamente  indicati  in  altro
elenco. 
 
 
                             Allegato 21 
 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2
         NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Indicazioni  operative  per  la  gestione  di  casi  e  focolai  di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia 
     
  Versione del 28 agosto 2020 
     
  Gruppo  di  Lavoro   ISS,   Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto 
     
  Istituto Superiore di Sanita' 
    Fortunato "Paolo" D'ANCONA, Annalisa PANTOSTI, Patrizio PEZZOTTI,
Flavia RICCARDO 
      Dipartimento Malattie Infettive 
    Aurora ANGELOZZI, Luigi BERTINATO, Gianfranco BRAMBILLA,  Susanna
CAMINADA 
      Segreteria Scientifica di Presidenza 
    Donatella BARBINA, Debora GUERRERA, Alfonso MAZZACCARA 
      Servizio Formazione 
    Daniela D'ANGELO, Primiano IANNONE, Roberto LATINA 
      Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualita' e Sicurezza delle
Cure 
    Angela SPINELLI 
      Centro Nazionale Prevenzione delle Malattie e Promozione  della
Salute 
    Anna Mirella TARANTO 
      Ufficio Stampa 
    Silvio BRUSAFERRO 
      Presidente ISS 
  Ministero della Salute 
    Anna CARAGLIA, Alessia D'ALISERA. Michela GUIDUCCI, Jessica IERA,
Francesco MARAGLINO, Patrizia PARODI, Giovanni REZZA 
      Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
    Mariadonata BELLENTANI, Simona CARBONE, Andrea URBANI 
      Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 
  Ministero dell'Istruzione 
     Laura  PAZIENTI,  Dipartimento  per  il  Sistema  Educativo   di
Istruzione e di Formazione 
  INAIL 
    Benedetta PERSECHINO, Marta PETYX, Sergio IAVICOLI 
      Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene  del  Lavoro  e
Ambientale 
  Fondazione Bruno Kessler 
    Stefano MERLER, Unita' DPCS 
  Regione Emilia-Romagna 
    Kyriakoula PETROPULACOS, Direzione Generale Cura  della  Persona,
Salute e Welfare 
  Regione Veneto 
    Michele MONGILLO, Francesca RUSSO, Michele TONON 
      Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 
  Istituto Superiore di Sanita' 
  Indicazioni  operative  per  la  gestione  di  casi  e  focolai  di
SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia.
Versione del 28 agosto 2020. 
  Gruppo  di  Lavoro   ISS,   Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto 
  2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. 
  Questo documento, in previsione  della  prossima  riapertura  delle
scuole (settembre 2020),  vuole  fornire  un  supporto  operativo  ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e  nei  Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel  monitoraggio  e
nella risposta a casi sospetti/probabili  e  confermati  di  COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello  comunitario.
Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione  di
eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole  e  nei  servizi
educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari  ipotetici,  in
assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi. 
  Istituto Superiore di Sanita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Per    informazioni    su    questo    documento    scrivere     a:
[email protected] 
  Citare questo documento come segue: 
    Gruppo  di  Lavoro  ISS,  Ministero   della   Salute,   Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi  educativi
dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) 
  __________________ 
  La responsabilita' dei dati scientifici e tecnici  e'  dei  singoli
autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse. Redazione
e grafica a  cura  del  Servizio  Comunicazione  Scientifica  (Sandra
Salinetti e Paola De Castro) 
  © Istituto Superiore di Sanita' 2020 
  viale Regina Elena, 299 -00161 Rom 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Indice 
  Destinatari del rapporto Scopo del documento Glossario 
  Introduzione 
    1. Preparazione alla riapertura delle scuole  in  relazione  alla
risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19 
      1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia  (bambini
0-6 anni) 
      1.2. Bambini e studenti con fragilita' 
      1.3. Interfacce e rispettivi compiti  dell'SSN  e  del  Sistema
educativo ai vari livelli 
        1.3.1. Interfaccia nell'SSN 
        1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo 
      1.4. La tutela della salute e sicurezza  dei  lavoratori  della
scuola 
      1.5. I test diagnostici a disposizione 
    2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
      2.1. Gli scenari 
        2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico 
        2.1.2. Nel caso in cui un alunno presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio 
        2.1.3. Nel caso in cui un operatore  scolastico  presenti  un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
        2.1.4. Nel caso in cui un operatore  scolastico  presenti  un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
        2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
        2.1.6. Catena di trasmissione non nota 
        2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
      2.2.  Alunno  o  operatore  scolastico   risultano   SARS-CoV-2
positivi 
        2.2.1.  Effettuare  una  sanificazione  straordinaria   della
scuola 
        2.2.2. Collaborare con il DdP 
        2.2.3. Elementi  per  la  valutazione  della  quarantena  dei
contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola 
      2.3. Alunno o  operatore  scolastico  contatto  stretto  di  un
contatto stretto di un caso 
      2.4. Algoritmi decisionali 
    3.  Formazione,  informazione  e  comunicazione   per   operatori
sanitari e operatori scolastici 
      3.1. Formazione 
      3.2. Informazione e comunicazione 
        3.2.1. Azioni di informazione  e  comunicazione  raccomandate
prima dell'inizio dell'anno scolastico 
        3.2.2. Azioni di informazione  e  comunicazione  raccomandate
dopo l'inizio dell'anno scolastico 
    4. Monitoraggio e studi 
      4.1. Obiettivi specifici 
      4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi 
    5. Tempistica prevista di  alcuni  prodotti  correlati  a  questa
tematica 
    6. Criticita' 
    7. Bibliografia 
    Allegato 1. Schema riassuntivo 
 
  Destinatari del rapporto 
  Il presente rapporto e' destinato alle  istituzioni  scolastiche  e
dei  servizi  educativi  dell'infanzia  nonche'  ai  Dipartimenti  di
Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a  tutti  coloro
che potrebbero essere coinvolti nella risposta a  livello  di  salute
pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico
e dei servizi educativi dell'infanzia. 
  Scopo del documento 
  Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi  di  bambini
con segni/sintomi  COVID-19  correlati  e  per  la  preparazione,  il
monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati
all'ambito  scolastico  e  dei   servizi   educativi   dell'infanzia,
adottando modalita' basate su evidenze e/o buone pratiche di  sanita'
pubblica, razionali, condivise e coerenti sul  territorio  nazionale,
evitando cosi' frammentazione e disomogeneita'. 
  A questo documento saranno correlati: 
    •        altri        elementi/iniziative         di         tipo
informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target; 
    • strumenti di indagine  volti  a  fronteggiare  la  mancanza  di
evidenze scientifiche e la relativa difficolta' di stimare  il  reale
ruolo che possono avere le attivita' in presenza nelle  scuole  nella
trasmissione di SARS- CoV-2. 
  Glossario 
    ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico 
    CTS Comitato Tecnico 
    Scientifico DDI Didattica 
    Digitale Integrata DdP 
      Dipartimento di Prevenzione 
    DPI Dispositivi di Protezione Individuale 
    MMG Medico di Medicina 
    Generale PLS      Pediatra di 
    Libera Scelta SSN   Servizio 
    Sanitario Nazionale 
  Introduzione 
  La  riapertura  della  scuola  attualmente  prevista  nel  mese  di
settembre 2020 pone dal punto di vista  epidemiologico  un  possibile
aumento del rischio della circolazione del virus nella comunita'.  La
questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non e' se
le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto  come  procedere  con
una riapertura scolastica piu' sicura attraverso la comprensione e la
consapevolezza dei rischi  per  la  salute  pubblica,  non  solo  sui
bambini,  sul  personale  scolastico  e  sui  loro  contatti  sociali
immediati, ma anche su un aumento della  trasmissione  a  livello  di
virus comunitari. 
  Per  controllare/mitigare  questa  possibilita'  sono  state   gia'
considerate alcune misure di prevenzione in documenti  formali  e  in
documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  inviati  al
Ministro dell'Istruzione (CTS, 28  maggio  2020;  CTS,  22  giugno  e
successive specificazioni)  che  forniscono  le  indicazioni  per  la
riapertura della scuola e dei  servizi  educativi  dell'infanzia,  in
linea  con  la  situazione  epidemiologica  e   con   le   conoscenze
scientifiche finora disponibili. 
  Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il  rischio
di trasmissione in  ambito  scolastico,  ma  non  possono  azzerarlo.
Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione  del  virus  a
settembre,  e'  necessario  sviluppare  una  strategia  nazionale  di
risposta a eventuali casi sospetti e confermati  che  ci  si  aspetta
possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni  su
di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in
ambito  scolastico  sara'  strettamente  correlata  alla   situazione
epidemiologica. Le attuali  strategie  di  contenimento  sono  basate
sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il  possibile
impatto dell'epidemia in ambito scolastico e' necessario fare  alcune
riflessioni preliminari. 
  Una valutazione  rigorosa  dell'effetto  di  diverse  strategie  di
gestione  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  in  termini  di   interventi
(chiusura preventiva, reattiva, graduale1 ) e di trigger (eccesso  di
assenteismo, incidenza  di  SARS-CoV-2  nella  popolazione  generale,
identificazione di casi sospetti2 o casi confermati3  )  richiede  la
disponibilita' di dati su una serie di fattori che caratterizzano  la
trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e tra  scuole  e  popolazione
generale (es. famiglie degli studenti). 
  _______ 
   1 Cioe' prima la  singola  classe,  poi  il  grado  -  es.  scuola
primaria  o  secondaria  -  o  aree  dell'edificio  a  seconda  della
organizzazione ed infine l'intero istituto - o su base geografica 
   2 Ad esempio individui con sintomi riconducibili a SARS-CoV-2 
   3 Ad esempio individui diagnosticati tramite  test  molecolare  in
RT-PCR o tramite test PCR rapido 
      
  E'  nota  la  trasmissibilita'  di  SARS-CoV-2  nella   popolazione
generale  nelle  diverse  regioni  italiane   (R0   circa   3   prima
dell'identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori compresi
tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown) (Guzzetta et al.,  2020;  Riccardo
et al., 2020; ISTAT et al., 2020). Sono noti con una certa precisione
tutti i tempi chiave che regolano la trasmissione  di  SARS-CoV-2  in
Italia (periodo di incubazione, intervallo seriale, tempo da  sintomi
a  ospedalizzazione,  tempo  da  ospedalizzazione  ad  ammissione  in
terapia intensiva, periodo di degenza  in  terapia  intensiva,  ecc.)
(Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020). Sono  disponibili  stime
sulla probabilita' per eta' di sviluppare sintomi, sintomi critici  o
morte, da cui emerge una probabilita' molto inferiore dei bambini  di
ammalarsi o morire a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2 (Perez-Saez
et al. 2020; Verity et al., 2020; Poletti et al. (a),  2020;  Poletti
et al. (b), 2020; Wu et al., 2020). E'  prevalente  l'ipotesi  che  i
bambini, specialmente quelli sotto i 10 anni, esposti al  rischio  di
infezione, sviluppino l'infezione  con  minor  probabilita'  rispetto
agli adulti e agli anziani, da  cui  gli  autori  inferiscono  che  i
bambini possano trasmettere meno l'infezione  rispetto  ad  adulti  e
anziani (Zhang et al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al., 2020; Bi et
al., 2020; Viner et al., 2020). E' infine noto che la  carica  virale
di sintomatici e asintomatici non  e'  statisticamente  differente  e
quindi il potenziale di trasmissione e' verosimilmente lo stesso 
  (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al.,  2020;  Lee  et  al.,  2020).
Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato una carica  virale  piu'
elevata nei bambini al di sotto dei 5  anni  (Heald-Sargent  et  al.,
2020). 
  Sono pero' ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che
non permettono al momento una solida valutazione dell'efficacia delle
diverse strategie di intervento attraverso i modelli. In primo luogo,
non e' nota la trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nelle scuole, anche  se
cominciano ad essere disponibili descrizioni scientifiche di outbreak
in ambienti scolastici in altri Paesi  (Stein-Zamir  et  al.,  2020).
Piu' in generale, non  e'  noto  quanto  i  bambini,  prevalentemente
asintomatici, trasmettano SARS-CoV-2 rispetto agli adulti,  anche  se
la carica virale di sintomatici e asintomatici e quindi il potenziale
di trasmissione non e' statisticamente differente. 
  Questo non permette una realistica valutazione  della  trasmissione
di SARS-CoV-2 all'interno delle scuole nel contesto italiano. Non  e'
inoltre predicibile il livello di trasmissione (Rt) al momento  della
riapertura delle scuole a settembre. 
  Dopo molte settimane di continuo calo dei casi e di  valore  di  Rt
sotto la soglia di 1, si e' notato un aumento, a partire  dall'ultima
settimana di luglio, di Rt (con Rt  vicino  ad  1)  a  seguito  delle
maggiori aperture nel nostro Paese del 4 e 18 maggio e del 3  giugno.
Se da un lato e' evidente la  migliorata  capacita'  dei  sistemi  di
prevenzione nell'identificare rapidamente i focolai, isolare i casi e
applicare misure  di  quarantena  ai  contatti  dei  casi,  cosa  che
contribuisce in modo determinante a mantenere la  trasmissione  sotto
controllo,  non  e'  noto  al  momento  quale  sia  il   livello   di
trasmissione, ad esempio in termini  di  numero  di  focolai,  che  i
sistemi  di  prevenzione  riescono  a   gestire   efficacemente.   E'
prevedibile che gli scenari possano  cambiare  anche  notevolmente  a
seconda  che  si  riesca  o  meno  a   mantenere   Rt   sotto-soglia.
Un'ulteriore incertezza deriva dalla  probabile  co-circolazione  del
virus  dell'influenza  o  altri  virus   responsabili   di   sindromi
influenzali a partire dai mesi autunnali, che rendera'  probabilmente
piu' complesse le procedure di identificazione dei casi di COVID-19 e
quindi i trigger di applicazione delle strategie.  Un  altro  aspetto
importante da considerare riguarda l'eta' media  dei  casi  e  quindi
l'impatto sul sistema  sanitario.  Recentemente  e'  stata  osservata
un'importante decrescita dell'eta' media dei casi  con  relativamente
poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19. Non e' al momento chiaro se
questo e' un fenomeno che puo' protrarsi nel tempo o e' semplicemente
dovuto al basso livello  di  circolazione  attuale  che  permette  di
mantenere protette le categorie a rischio, ad esempio,  gli  anziani.
E' del tutto evidente che l'identificazione di strategie di controllo
ottimali dipendera' dalla conoscenza di  questo  aspetto  che  regola
l'impatto della trasmissione nelle scuole sulla popolazione  generale
e quindi sulle categorie a rischio. 
  Per questi motivi, non e' al momento possibile  sviluppare  modelli
previsionali  solidi  sull'effetto   delle   diverse   strategie   di
intervento. Questi modelli potranno essere sviluppati man mano che si
acquisira' conoscenza su questi aspetti  specifici,  derivante  dagli
studi proposti in questo documento o da studi condotti in altri Paesi
o raccolte di evidenze scientifiche aggiornate e consensus  da  parte
di istituzioni internazionali. 
  Il presente  documento  vuole  fornire  un  supporto  operativo  ai
decisori e agli operatori nel settore scolastico e  nei  Dipartimenti
di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel  monitoraggio  e
nella risposta a casi sospetti/probabili  e  confermati  di  COVID-19
nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. 
  1. Preparazione  alla  riapertura  delle  scuolein  relazione  alla
risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19 
  Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi
COVID-19 del Ministero della Istruzione  (MI),  del  Ministero  della
Salute  (MdS)  e  del  Comitato   Tecnico   Scientifico   (CTS).   In
particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano  l'attuale
riferimento: 
  MI: Documento per la pianificazione  delle  attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021 (26/6/2020) 
  CTS: "Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalita' di ripresa delle attivita'  didattiche  per
il  prossimo  anno  scolastico",  approvato  in  data   28/5/2020   e
successivamente aggiornato il 22/6/2020 
  Circolare n. 18584 del 29 maggio  2020:  "Ricerca  e  gestione  dei
contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI" 
  Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev.  Indicazioni  ad  interim  per
l'effettuazione  dell'isolamento   e   della   assistenza   sanitaria
domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione  del  24  luglio
2020. 
  Ai  fini  dell'identificazione  precoce  dei   casi   sospetti   e'
necessario prevedere: 
  • un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli  alunni  e
del personale scolastico; 
  • il coinvolgimento delle  famiglie  nell'effettuare  il  controllo
della temperatura corporea del bambino/studente a  casa  ogni  giorno
prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola; 
  • la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es.  malore
a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte  del
personale scolastico individuato, mediante l'uso  di  termometri  che
non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 
  • la collaborazione dei genitori nel contattare il  proprio  medico
curante (PLS o MMG) per le  operativita'  connesse  alla  valutazione
clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 
  E' inoltre necessario  approntare  un  sistema  flessibile  per  la
gestione della numerosita' delle assenze per classe che possa  essere
utilizzato  per  identificare  situazioni  anomale  per  eccesso   di
assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico  o  appositi
registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 
  Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di: 
  • identificare dei referenti scolastici per COVID-19  adeguatamente
formati sulle procedure da seguire (vedi capitolo 1.3.2); 
  • identificare dei referenti per  l'ambito  scolastico  all'interno
del  Dipartimento  di  Prevenzione   (DdP)   della   ASL   competente
territorialmente (vedi capitolo 1.3.1); 
  • tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo
classe e di ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e  al  di
la' della normale programmazione, possa intercorrere tra  gli  alunni
ed il personale di classi diverse (es. registrare le  supplenze,  gli
spostamenti provvisori e/o eccezionali di  studenti  fra  le  classi,
ecc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da  parte
del DdP della ASL competente territorialmente; 
  • richiedere la collaborazione dei genitori  a  inviare  tempestiva
comunicazione di eventuali assenze per motivi  sanitari  in  modo  da
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
  •  richiedere  alle  famiglie  e  agli  operatori   scolastici   la
comunicazione  immediata  al  dirigente  scolastico  e  al  referente
scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o
un componente del personale risultassero contatti stretti di un  caso
confermato COVID-19; 
  • stabilire con il DdP un protocollo nel  rispetto  della  privacy,
per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;  particolare
attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito
scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati  sensibili  nel
rispetto della GDPR 2016/679  EU  e  alle  prescrizioni  del  garante
(DL.vo 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le  opportune  informazioni
solo  al  DdP.  Questo  avra'  anche  il  compito  di  informare,  in
collaborazione  con  il  dirigente  scolastico,   le   famiglie   dei
bambini/studenti individuati come contatti stretti  ed  eventualmente
predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
  • provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessita', per
gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso  il  proprio
domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o  medico
di famiglia, in  caso  di  sintomatologia  e/o  temperatura  corporea
superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi piu' comuni  di
COVID-19   nei   bambini:    febbre,    tosse,    cefalea,    sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito,  diarrea),  faringodinia,  dispnea,
mialgie,  rinorrea/congestione  nasale;  sintomi  piu'  comuni  nella
popolazione   generale:   febbre,   brividi,    tosse,    difficolta'
respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
(ECDC, 31 luglio 2020); 
  •   informare   e   sensibilizzare    il    personale    scolastico
sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e
comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 
  •  stabilire  procedure  definite  per  gestire  gli  alunni  e  il
personale scolastico che manifestano sintomi mentre  sono  a  scuola,
che prevedono il rientro al proprio  domicilio  il  prima  possibile,
mantenendoli separati dagli  altri  e  fornendo  loro  la  necessaria
assistenza utilizzando appositi DPI; 
  • identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di
eventuali  persone  che  dovessero  manifestare  una   sintomatologia
compatibile    con    COVID-19    (senza    creare    allarmismi    o
stigmatizzazione). I minori non devono restare  da  soli  ma  con  un
adulto munito di  DPI  fino  a  quando  non  saranno  affidati  a  un
genitore/tutore legale; 
  • prevedere un piano di sanificazione straordinaria per  l'area  di
isolamento e per  i  luoghi  frequentati  dall'alunno/componente  del
personale scolastico sintomatici; 
  • condividere le procedure  e  le  informazioni  con  il  personale
scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione  del
personale; 
  • predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata
(DDI),  previsto  dalle  Linee  Guida,  le  specifiche  modalita'  di
attivazione nei casi di  necessita'  di  contenimento  del  contagio,
nonche' qualora  si  rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le
attivita'  didattiche  in   presenza   a   causa   delle   condizioni
epidemiologiche contingenti. 
  • L'attivazione della didattica  a  distanza  nel  corso  dell'anno
scolastico 2019-2020 e' stata una delle  modalita'  di  realizzazione
del distanziamento sociale, rivelatosi intervento di sanita' pubblica
cardine per  il  contenimento  della  diffusione  dell'infezione  dal
SARS-CoV-2.  A  fronte   di   cio'   e'   opportuno,   nel   rispetto
dell'autonomia  scolastica,  che  ciascuna  scuola  ne  definisca  le
modalita' di realizzazione, per  classi  e  per  plesso,  qualora  si
dovessero verificare cluster che ne imponga la riattivazione. 
  1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia (bambini  0-6
anni) 
  I servizi educativi  dell'infanzia  presentano  delle  peculiarita'
didattiche/educative che  non  rendono  possibile  l'applicazione  di
alcune misure di prevenzione invece possibili per  studenti  di  eta'
maggiore, in particolare il mantenimento  della  distanza  fisica  di
almeno un metro e l'uso di mascherine. Questo e' un aspetto che  deve
essere   tenuto   in   debita   considerazione   specialmente   nella
identificazione  dei  soggetti  che  ricadono  nella  definizione  di
contatto stretto. Per tale motivo e'  raccomandata  una  didattica  a
gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori). 
  Il rispetto delle norme di distanziamento fisico  e'  un  obiettivo
che puo' essere  raggiunto  solo  compatibilmente  con  il  grado  di
autonomia e di consapevolezza  dei  minori  anche  in  considerazione
dell'eta'  degli  stessi.  Pertanto,  le  attivita'  e  le  strategie
dovranno essere modulate in ogni  contesto  specifico.  Questa  parte
verra'  sviluppata  successivamente  in  seguito   alle   indicazioni
contenute nel documento di indirizzo e orientamento  per  la  ripresa
delle attivita' in presenza dei  servizi  educativi  e  delle  scuole
dell'infanzia (Ministero dell'Istruzione, 2020). 
  1.2. Bambini e studenti con fragilita' 
  In questo contesto si rende necessario garantire  la  tutela  degli
alunni  con  fragilita',   in   collaborazione   con   le   strutture
socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es.  PLS,  MMG,  ecc.),  le
famiglie e le associazioni che li rappresentano. La  possibilita'  di
una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe  essere  concertata
tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i  PLS
e MMG, (si ricorda che i pazienti  con  patologie  croniche  in  eta'
adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 16  anni.  Da
cio' si evince la necessita' di un accordo primario  con  i  PLS  che
hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino  a  questa
eta') nel rispetto della privacy ma con lo  scopo  di  garantire  una
maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione  dei  casi
di COVID-19.  Particolare  attenzione,  quindi,  andrebbe  posta  per
evidenziare la necessita'  di  priorita'  di  screening  in  caso  di
segnalazione di casi nella  stessa  scuola  frequentata.  Particolare
attenzione va posta  agli  studenti  che  non  possono  indossare  la
mascherina o che hanno una fragilita' che li pone a maggior  rischio,
adottando misure idonee a garantire la  prevenzione  della  possibile
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a
eventuali screening/test diagnostici. 
  1.3.  Interfacce  e  rispettivi  compiti  dell'SSN  e  del  Sistema
educativo ai vari livelli 
  1.3.1. Interfaccia nell'SSN 
  Si raccomanda  che  i  DdP  identifichino  figure  professionali  -
referenti per l'ambito scolastico e  per  la  medicina  di  comunita'
(PLS/MMG) all'interno del DdP  (a  titolo  puramente  esemplificativo
assistenti sanitari,  infermieri,  medici)  -  che,  in  collegamento
funzionale con i medici curanti di bambini e studenti  (PLS  e  MMG),
supportino la scuola e i medici curanti per le  attivita'  di  questo
protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto  con
il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per
COVID-19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti
devono possedere conoscenze relative alle modalita'  di  trasmissione
del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi
di base dell'organizzazione scolastica per contrastare  il  COVID-19,
alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia
di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con
gli altri operatori  del  Dipartimento.  Si  suggerisce  che  vengano
identificati referenti del DdP in numero  adeguato  (e  comunque  non
meno di due) in base al territorio e alle attivita' da  svolgere,  in
modo da garantire costantemente la presenza di un punto  di  contatto
con le scuole del territorio.  Si  suggerisce  anche  di  organizzare
incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza,
che permettano la partecipazione di piu'  scuole  contemporaneamente,
al  fine   di   presentare   le   modalita'   di   collaborazione   e
l'organizzazione scelta. Devono essere definiti e  testati  i  canali
comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica)  che  permettano
una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa. 
  1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo 
  Analogamente in ogni scuola deve essere identificato  un  referente
(Referente scolastico per COVID- 19), ove non si tratti dello  stesso
dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP e
possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle  scuole  del
territorio.  Deve  essere  identificato  un  sostituto  per   evitare
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 
  Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere  possibilmente
identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che  di
istituti  comprensivi  e  i  circoli  didattici,  per  una   migliore
interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP  e  il  suo
sostituto devono essere  in  grado  di  interfacciarsi  con  tutti  i
referenti scolastici identificati, i quali devono  ricevere  adeguata
formazione  sugli  aspetti  principali  di  trasmissione  del   nuovo
coronavirus, sui protocolli di  prevenzione  e  controllo  in  ambito
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19  sospetti/
o confermati. 
  E' necessaria una chiara identificazione, messa a punto e  test  di
funzionamento  anche  del  canale  di  comunicazione  reciproca   tra
"scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso  i  rispettivi
referenti) che andra' adattato in  base  alla  tecnologia  utilizzata
(es. messaggistica breve, e-mail, telefono, ecc.). 
  1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
  La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della  scuola  e'
garantita - come per tutti i settori di attivita', privati e pubblici
dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonche'  da
quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  ministeriale  (DM   29
settembre 1998, n. 382). 
  Nella "ordinarieta'", qualora il datore di  lavoro,  attraverso  il
processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti  nel  Documento
di Valutazione dei  Rischi  (DVR)  la  presenza  di  uno  dei  rischi
"normati" dal DL.vo 81/2008 che, a sua volta,  preveda  l'obbligo  di
sorveglianza  sanitaria,  deve  nominare  il  medico  competente  per
l'effettuazione delle visite mediche di cui all'art.  41  del  citato
decreto, finalizzate all'espressione del giudizio di  idoneita'  alla
mansione. 
  Tale previsione  non  ha  subito  modifiche  nell'attuale  contesto
pandemico; ogni datore  di  lavoro  del  contesto  scolastico  dovra'
comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da  attuare
per contenere il rischio da SARS-CoV-2. 
  Elemento di novita' e' invece costituito dall'art. 83  del  decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020,
n. 77 che ha  introdotto  la  "sorveglianza  sanitaria  eccezionale",
assicurata dal datore  di  lavoro,  per  i  "lavoratori  maggiormente
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'eta'  o   della
condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da
patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilita' che possono
caratterizzare una maggiore rischiosita'". 
  Come  anche  evidenziato  nel  Documento  tecnico  sulla  possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  approvato  dal  CTS,
fin  dall'inizio  della  pandemia,  i   dati   epidemiologici   hanno
chiaramente mostrato una maggiore fragilita' nelle fasce di eta' piu'
elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie
cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari,  respiratorie
e dismetaboliche) o in presenza di patologie  a  carico  del  sistema
immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente  dall'eta')  che,
in caso  di  comorbilita'  con  l'infezione  da  SARS-CoV-2,  possono
influenzare negativamente la severita' e l'esito della patologia. 
  Il concetto di fragilita' va dunque  individuato  nelle  condizioni
dello  stato  di  salute  del  lavoratore  rispetto  alle   patologie
preesistenti (due o piu' patologie) che  potrebbero  determinare,  in
caso di infezione, un esito piu' grave o infausto, anche rispetto  al
rischio di esposizione a contagio. 
  In ragione di cio' - e quindi per tali c.d. "lavoratori fragili"  -
il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a
richiesta del lavoratore interessato: 
  a.  attraverso  il  medico  competente  se  gia'  nominato  per  la
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DL.vo 81/2008; 
  b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il  periodo
emergenziale, anche,  ad  esempio,  prevedendo  di  consorziare  piu'
istituti scolastici; 
  c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali  dell'Inail  che
vi provvedono con propri medici del lavoro. 
  1.5. I test diagnostici a disposizione 
  I  test  diagnostici  per  COVID-19  rappresentano  uno   strumento
essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma  anche  e
soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e
le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad  individui
infetti, anche  asintomatici,  che  possono  diffondere  la  malattia
(ECDC, 1° aprile 2020; WHO, 8 aprile 2020). 
  Il gold  standard,  cioe'  il  metodo  diagnostico  riconosciuto  e
validato dagli organismi internazionali per rivelare la presenza  del
virus SARS-CoV-2 in un individuo infetto, e quindi lo strumento  piu'
adatto per un caso sospetto,  e'  un  saggio  molecolare  basato  sul
riconoscimento dell'acido nucleico (RNA) virale mediante un metodo di
amplificazione (Polymerase Chain  Reaction,  PCR)  effettuato  su  un
campione  di  secrezioni  respiratorie,   generalmente   un   tampone
naso-faringeo. Questo saggio deve essere effettuato in un laboratorio
di microbiologia utilizzando reagenti o kit diagnostici e  macchinari
complessi, nonche' personale specializzato.  Per  tutto  il  processo
diagnostico dal prelievo, al trasporto in laboratorio, all'esecuzione
del test e alla refertazione -possono essere richiesti di  norma  1-2
giorni. 
  Questo saggio deve essere considerato il  test  di  riferimento  in
termini  di  sensibilita'  (capacita'  di  rilevare   il   virus)   e
specificita' (capacita' di rilevare  SARS-CoV-2  e  non  altri  virus
seppur simili). 
  I test sierologici, invece, sono utili per rilevare  una  pregressa
infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella  ricerca  e  nella
valutazione   epidemiologica   della   circolazione   virale    nella
popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto  essi  hanno  una
limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo  dei
focolai. 
  Sono stati  sviluppati,  e  sono  inoltre  in  continua  evoluzione
tecnologica per migliorare la loro performance, dei test  diagnostici
rapidi che rilevano la presenza del virus in soggetti infetti. Questi
test sono in genere  basati  sulla  rilevazione  di  proteine  virali
(antigeni) nelle  secrezioni  respiratorie  (tamponi  oro-faringei  o
saliva). Se  l'antigene  o  gli  antigeni  virali  sono  presenti  in
sufficienti  quantita',  vengono  rilevati  mediante  il  legame   ad
anticorpi specifici fissati su un supporto, producendo la  formazione
di bande colorate o fluorescenti. Questi test rapidi possono  fornire
una risposta qualitativa (si/no) in tempi rapidi,  tipicamente  entro
30 minuti, e non richiedono apparecchiature di laboratorio, anche  se
per la lettura dei risultati di alcuni test e' necessaria una piccola
apparecchiatura portatile. Inoltre, tali test possono essere eseguiti
sia  nei  laboratori  (diminuendo  la  complessita'  e  i  tempi   di
lavorazione) sia anche al "punto di assistenza" (cosiddetto "point of
care"), prevalentemente presso gli studi dei  pediatri  e  medici  di
famiglia, da personale sanitario che non necessita di una  formazione
specialistica.  Sono  in  genere  pero'  meno  sensibili   del   test
molecolare classico eseguito in  laboratorio,  con  una  sensibilita'
(indicata dal produttore) nel migliore dei casi non superiore all'85%
(cioe'  possono  non  riconoscere  15  soggetti  su  100  infetti  da
SARS-CoV-2), anche se in genere la  loro  specificita'  appare  buona
(riconoscono solo SARS-CoV-2). 
  E' prevedibile che nuovi sviluppi tecnologici basati sulle evidenze
scientifiche permetteranno di realizzare test diagnostici rapidi  con
migliore  sensibilita'.  La  disponibilita'  di  questi   test   dopo
opportuna validazione potra' rappresentare un  essenziale  contributo
nel controllo della trasmissione di SARS-CoV-2. 
  2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
  2.1. Gli scenari 
  Vengono qui presentati gli scenari  piu'  frequenti  per  eventuale
comparsa di casi e focolai da COVID-19. 
  Uno schema riassuntivo e' in Allegato 1. 
  2.1.1. Nel  caso  in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, in ambito scolastico 
  □ L'operatore scolastico  che  viene  a  conoscenza  di  un  alunno
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 
  □ Il referente scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del
personale    scolastico    deve    telefonare    immediatamente    ai
genitori/tutore legale. 
  □ Ospitare  l'alunno  in  una  stanza  dedicata  o  in  un'area  di
isolamento. 
  □ Procedere all'eventuale rilevazione della  temperatura  corporea,
da parte del personale  scolastico  individuato,  mediante  l'uso  di
termometri che non prevedono il contatto. 
  □ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di  un
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per
una forma severa di COVID-19  come,  ad  esempio,  malattie  croniche
preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger et al., 2020)
e che dovra' mantenere, ove possibile, il  distanziamento  fisico  di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non
sara' affidato a un genitore/tutore legale. 
  □ Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha  un'eta'
superiore ai 6 anni e se la tollera. 
  □ Dovra' essere dotato di mascherina chirurgica chiunque  entri  in
contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori  legali
che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 
  □  Fare  rispettare,  in   assenza   di   mascherina,   l'etichetta
respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di  un  fazzoletto
di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere
riposti dallo  stesso  alunno,  se  possibile,  ponendoli  dentro  un
sacchetto chiuso. 
  □ Pulire e  disinfettare  le  superfici  della  stanza  o  area  di
isolamento dopo che l'alunno sintomatico e' tornato a casa. 
  □ I genitori  devono  contattare  il  PLS/MMG  per  la  valutazione
clinica (triage telefonico) del caso. 
  □  Il   PLS/MMG,   in   caso   di   sospetto   COVID-19,   richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  □ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  □  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  □ Se il test e' positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca
dei  contatti  e  le  azioni  di  sanificazione  straordinaria  della
struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il  rientro  in
comunita' bisognera' attendere la guarigione clinica (cioe' la totale
assenza di sintomi).  La  conferma  di  avvenuta  guarigione  prevede
l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro.
Se  entrambi  i  tamponi  risulteranno  negativi  la  persona  potra'
definirsi guarita, altrimenti proseguira' l'isolamento. Il  referente
scolastico COVID-19 deve fornire al  DdP  l'elenco  dei  compagni  di
classe nonche' degli insegnanti del caso confermato che sono stati  a
contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti
stretti individuati dal DdP con  le  consuete  attivita'  di  contact
tracing, saranno  posti  in  quarantena  per  14  giorni  dalla  data
dell'ultimo contatto con il caso  confermato.  Il  DdP  decidera'  la
strategia  piu'  adatta  circa  eventuali  screening   al   personale
scolastico e agli alunni. 
  □ Se il tampone naso-oro faringeo e' negativo, in paziente sospetto
per infezione  da  SARS-CoV-2,  a  giudizio  del  pediatra  o  medico
curante, si ripete il test a distanza di 2-3  gg.  Il  soggetto  deve
comunque restare a casa  fino  a  guarigione  clinica  e  a  conferma
negativa del secondo test. 
  □ In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19  (tampone
negativo), il soggetto rimarra' a  casa  fino  a  guarigione  clinica
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che  redigera'  una  attestazione
che il  bambino/studente  puo'  rientrare  scuola  poiche'  e'  stato
seguito il percorso  diagnostico-terapeutico  e  di  prevenzione  per
COVID-19 di cui sopra  e  come  disposto  da  documenti  nazionali  e
regionali. 
  2.1.2. Nel  caso  in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un  sintomo  compatibile
con COVID-19, presso il proprio domicilio 
  □ L'alunno deve restare a casa. 
  □ I genitori devono informare il PLS/MMG. 
  □ I genitori dello studente devono comunicare l'assenza  scolastica
per motivi di salute. 
  □  Il   PLS/MMG,   in   caso   di   sospetto   COVID-19,   richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  □ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  □  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  □ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1. 
  2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un  aumento
della temperatura corporea  al  di  sopra  di  37,5°C  o  un  sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
  □  Assicurarsi  che  l'operatore  scolastico  indossi,  come   gia'
previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla
struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando  il  proprio
MMG  per  la  valutazione  clinica  necessaria.  Il  Medico   curante
valutera' l'eventuale prescrizione del test diagnostico. 
  □ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  □ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  □  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  □ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si  procede
come indicato al paragrafo 2.1.1. 
  □ In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG
redigera' una attestazione  che  l'operatore  puo'  rientrare  scuola
poiche' e' stato seguito il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e  come  disposto
da documenti nazionali e regionali. 
  □ Si sottolinea che gli operatori scolastici  hanno  una  priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici. 
  2.1.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un  aumento
della temperatura corporea  al  di  sopra  di  37.5°C  o  un  sintomo
compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
  □ L'operatore deve restare a casa. 
  □ Informare il MMG. 
  □ Comunicare  l'assenza  dal  lavoro  per  motivi  di  salute,  con
certificato medico. 
  □ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP. 
  □ Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
  □  Il   DdP   si   attiva   per   l'approfondimento   dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti. 
  □ Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come
indicato al paragrafo 2.1.1. 
  □ In caso di diagnosi di patologia  diversa  da  COVID-19,  il  MMG
redigera' una attestazione  che  l'operatore  puo'  rientrare  scuola
poiche' e' stato seguito il  percorso  diagnostico-terapeutico  e  di
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e  come  disposto
da documenti nazionali e regionali. 
  □ Si sottolinea che gli operatori scolastici  hanno  una  priorita'
nell'esecuzione dei test diagnostici. 
  2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 
  □ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se
si verifica un numero elevato di assenze improvvise  di  studenti  in
una classe  (es.  40%;  il  valore  deve  tenere  conto  anche  della
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
  □ Il DdP effettuera' un'indagine  epidemiologica  per  valutare  le
azioni di sanita' pubblica  da  intraprendere,  tenendo  conto  della
presenza di casi confermati nella scuola o  di  focolai  di  COVID-19
nella comunita'. 
  2.1.6. Catena di trasmissione non nota 
  Qualora un alunno risultasse contatto stretto  asintomatico  di  un
caso di cui non e' nota la catena di trasmissione, il  DdP  valutera'
l'opportunita'  di  effettuare  un   tampone   contestualmente   alla
prescrizione  della  quarantena.  Il  tampone  avra'  lo   scopo   di
verificare il ruolo dei minori asintomatici  nella  trasmissione  del
virus nella comunita'. 
  2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
  Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse
convivente  di  un  caso,  esso,  su  valutazione  del   DdP,   sara'
considerato contatto stretto e posto in  quarantena.  Eventuali  suoi
contatti  stretti  (esempio  compagni  di   classe   dell'alunno   in
quarantena), non necessitano di  quarantena,  a  meno  di  successive
valutazioni del DdP  in  seguito  a  positivita'  di  eventuali  test
diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso  (si  consulti
il capitolo 2.3). 
  2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
  2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
  La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da
quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: 
  □ Chiudere le  aree  utilizzate  dalla  persona  positiva  fino  al
completamento della sanificazione. 
  □ Aprire porte e finestre per favorire  la  circolazione  dell'aria
nell'ambiente. 
  □ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla
persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 
  □ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
  2.2.2. Collaborare con il DdP 
  In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al  DdP  della  ASL
competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica
volta ad  espletare  le  attivita'  di  contact  tracing  (ricerca  e
gestione dei contatti). Per gli alunni  ed  il  personale  scolastico
individuati come contatti stretti del caso confermato  COVID-  19  il
DdP provvedera' alla prescrizione della quarantena per  i  14  giorni
successivi all'ultima esposizione. 
  Per  agevolare  le  attivita'  di  contact  tracing,  il  referente
scolastico per COVID-19 dovra': 
  □ fornire l'elenco  degli  studenti  della  classe  in  cui  si  e'
verificato il caso confermato; 
  □ fornire  l'elenco  degli  insegnati/educatori  che  hanno  svolto
l'attivita' di insegnamento all'interno della classe  in  cui  si  e'
verificato il caso confermato; 
  □ fornire  elementi  per  la  ricostruzione  dei  contatti  stretti
avvenuti nelle 48 ore prima  della  comparsa  dei  sintomi  e  quelli
avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei  sintomi.  Per  i
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la  raccolta  del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni  successivi  alla
diagnosi; 
  □ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilita'; 
  □ fornire eventuali elenchi  di  operatori  scolastici  e/o  alunni
assenti. 
  2.2.3. Elementi per la valutazione della  quarantena  dei  contatti
stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola 
  La valutazione dello stato di contatto stretto e' di competenza del
DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della  eventuale
esposizione.  Se  un  alunno/operatore  scolastico  risulta  COVID-19
positivo, il DdP valutera' di prescrivere la quarantena a  tutti  gli
studenti della stessa classe e agli  eventuali  operatori  scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di  una
scuola o parte della stessa dovra' essere valutata dal DdP in base al
numero di casi confermati e di eventuali cluster  e  del  livello  di
circolazione del virus all'interno della comunita'. Un  singolo  caso
confermato in  una  scuola  non  dovrebbe  determinarne  la  chiusura
soprattutto se  la  trasmissione  nella  comunita'  non  e'  elevata.
Inoltre, il  DdP  potra'  prevedere  l'invio  di  unita'  mobili  per
l'esecuzione di test diagnostici presso la  struttura  scolastica  in
base alla necessita' di definire eventuale circolazione del virus. 
  2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un  contatto
stretto di un caso 
  Si sottolinea che, qualora un  alunno  o  un  operatore  scolastico
risultasse contatto stretto di un  contatto  stretto  (ovvero  nessun
contatto diretto con il  caso),  non  vi  e'  alcuna  precauzione  da
prendere a  meno  che  il  contatto  stretto  del  caso  non  risulti
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici  disposti  dal
DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  In
quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 
  2.4. Algoritmi decisionali 
  In una prima fase, con circolazione limitata del virus,  si  potra'
considerare un approccio individuale sui casi sospetti  basata  sulla
loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e  DdP  per
mantenere un livello di rischio accettabile. 
  In caso di una aumentata circolazione del  virus  localmente  o  di
sospetto tale, sara'  necessario  definire  trigger  di  monitoraggio
appropriati per attivare azioni di  indagine/controllo.  Ad  esempio,
potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come  il
numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare  un
elevato numero di studenti/staff ammalato. 
  3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori  sanitari
e operatori scolastici 
  3.1. Formazione 
  L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore  "formazione"
e' stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle  fonti
di erogazione degli eventi formativi residenziali  e  la  contestuale
necessita'/urgenza  di  formare  il  maggior  numero   di   operatori
possibile in tutto il territorio nazionale. 
  L'urgenza temporale, congiuntamente all'esigenza  di  garantire  il
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A
Distanza (FAD) come modalita' di erogazione dei  percorsi  formativi.
L'Istituto Superiore  di  Sanita'  (ISS)  dispone  della  piattaforma
EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale,  dal  2004,  eroga
formazione a distanza in salute pubblica. 
  L'ISS,  inoltre,  e'  sia  provider  nazionale  ECM  sia   soggetto
certificato SOFIA. In  questo  contesto,  attraverso  opportuna  fase
preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS  e
le altre istituzioni coinvolte nella preparazione  di  questo  piano,
attraverso la piattaforma EDUISS fornira' un  percorso  formativo  in
tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti  o  confermati  di
COVID-19. 
  I destinatari della formazione FAD sono i  referenti  COVID-19  per
ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori  sanitari
dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 
  Il corso FAD asincrono sara' accessibile e fruibile alla coorte  di
utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto
- 31 dicembre 2020. 
  3.2. Informazione e comunicazione 
  Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di  prevenzione
assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli  effetti  di
eventuali focolai estesi in ambito scolastico.  Vengono  raccomandate
le seguenti azioni. 
  3.2.1. Azioni di informazione e  comunicazione  raccomandate  prima
dell'inizio dell'anno scolastico 
  • Target: stampa 
  -  Comunicazione  delle  azioni  di  contenimento/mitigazione   del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico  a  ridosso  dell'apertura  dell'anno
scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press  release.
Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri
su cui si basano le  azioni  previste  e  sara'  sottolineato  tra  i
messaggi centrali l'obiettivo di garantire per  quanto  possibile  le
attivita' didattiche. 
  • Target: famiglie e operatori scolastici 
  -  Preparazione  brochure,  prodotte  in  collaborazione   tra   le
istituzioni   coinvolte   scaricabili   dal   sito   del    Ministero
dell'Istruzione e linkate dal  Ministero  della  Salute  e  dall'ISS,
destinate agli insegnanti, al  personale  ATA,  alle  famiglie  e  ai
ragazzi. 
  - Valutazione dell'opportunita' di un video per il  target  ragazzi
da promuovere e viralizzare  a  cura  dell'ISS  e  condiviso  con  il
coordinamento per la comunicazione. 
  - Valutazione della  possibilita'  di  mettere  a  disposizione  un
numero gratuito  a  cura  del  Ministero  della  Salute  per  fornire
informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 
  - Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico4 . 
  ______ 
   4 E' necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno
almeno 14 anni ma meno di 18,  per  usare  l'App  si  deve  avere  il
permesso di almeno  uno  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la  tua
rappresentanza legale. 
      
  3.2.2. Azioni di informazione  e  comunicazione  raccomandate  dopo
l'inizio dell'anno scolastico 
  • Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 
  • Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base
alla  situazione  epidemiologica,  ai   casi   e/o   focolai   e   ai
provvedimenti   conseguenti,   nella   gestione    di    un'eventuale
comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le  ASL
e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza. 
  4. Monitoraggio e studi 
  4.1. Obiettivi specifici 
  • Definire le caratteristiche e  modalita'  di  raccolta  dei  dati
necessari ad un  monitoraggio  piu'  stringente  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando  la  possibilita'
di integrare dati di sorveglianza epidemiologica con quelli di  altri
flussi informativi (es. dati su assenteismo scolastico o da luogo  di
lavoro). 
  • Per fronteggiare la attuale  limitatezza  di  evidenze  circa  il
reale ruolo che possono avere le attivita' in presenza  nelle  scuole
nella trasmissione di SARS-CoV-2 all'interno delle  scuole  stesse  e
nella comunita', l'ISS proporra' strumenti di indagine  ad  hoc  (es.
protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico). 
  4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi 
  • Sviluppare una  analisi  ad  hoc  della  trasmissione  in  ambito
scolastico introducendo nella sorveglianza  integrata  nazionale  per
COVID-19 gestita dall'ISS una variabile  che  permetta  di  segnalare
casi che lavorano o  frequentano  una  scuola  utilizzando  i  codici
meccanografici gia' in uso per identificare  le  scuole  e  un  campo
ulteriore che permetta di specificare l'istituto frequentato.  Questi
dati  andrebbero  a  complementare   la   rilevazione   dei   focolai
settimanali gia' realizzata nell'ambito del monitoraggio di fase 2 da
cui sarebbe possibile estrapolare i  focolai  attivi  nell'ambito  di
interesse. La modifica alla  sorveglianza  andrebbe  comunicata  alle
regioni per tempo per renderla operativa sin dall'inizio della scuola
in tutto il territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio
COVID-19  nelle  scuole  potra'  essere   presente   nel   bollettino
epidemiologico settimanale. 
  • Realizzare una rapida indagine  esplorativa  di  eventuali  altre
fonti dati complementari utili al monitoraggio epidemiologico e  loro
possibile  integrazione,   nonche'   definire,   dalle   fonti   dati
identificate, potenziali trigger per attivare le azioni  di  risposta
sul territorio (vedere capitolo 3). 
  • Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX
per i  primi  focolai  identificati  nelle  scuole  a  seguito  della
riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi  volti
ad accertare la reale suscettibilita' a COVID-19 e  la  capacita'  di
trasmettere  SARS-CoV-2  nelle  varie  fasce  di  eta'  nel  contesto
scolastico e nella comunita'. 
  5. Tempistica  prevista  di  alcuni  prodotti  correlati  a  questa
tematica 
  •  Disponibilita'  della  FAD  per  i  referenti   COVID-19   delle
istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto. 
  • Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza
nazionale integrata su COVID-19 gestita da ISS: 14 settembre. 
  6. Criticita' 
  • Dovrebbe essere identificato  il  meccanismo  con  il  quale  gli
insegnanti  posti  in  quarantena  possano  continuare   a   svolgere
regolarmente la didattica a distanza,  compatibilmente  con  il  loro
stato di lavoratori in quarantena. 
  • Dovrebbe essere identificato regolamentato e  condiviso  con  gli
attori coinvolti, ll meccanismo di attestazione da parte  dei  PLS  e
MMG per il rientro degli studenti/staff  a  scuola  dopo  sospetto  o
conferma di caso di COVID-19. 
 
  Bibliografia 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                   Allegato 1. Schema riassuntivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                        Rapporti ISS COVID-19 
 
  Accessibili da https://www.iss.it/rapporti-covid-19 
  1. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e  controllo  delle  Infezioni.
Indicazioni ad interim per l'effettuazione  dell'isolamento  e  della
assistenza  sanitaria  domiciliare  nell'attuale  contesto  COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 1/2020 Rev.) 
  2. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e  controllo  delle  Infezioni.
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per
infezione da SARS-CoV-2 nelle attivita'  sanitarie  e  sociosanitarie
(assistenza a soggetti affetti  da  COVID-19)  nell'attuale  scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 Rev. 2) 
  3.  Gruppo  di  lavoro  ISS  Ambiente  e  Gestione   dei   Rifiuti.
Indicazioni  ad  interim  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  in
relazione  alla  trasmissione  dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2.
Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. 2) 
  4. Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e  controllo  delle  Infezioni.
Indicazioni  ad  interim  per   la   prevenzione   e   il   controllo
dell'infezione    da    SARS-CoV-2    in    strutture    residenziali
sociosanitarie. Versione del 17 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 4/2020 Rev.) 
  5. Gruppo di lavoro  ISS  Ambiente  e  Qualita'  dell'aria  indoor.
Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione  alla  trasmissione  dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2.
Versione del 25 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2). 
  6. Gruppo di lavoro ISS Cause  di  morte  COVID-19.  Procedura  per
l'esecuzione  di  riscontri  diagnostici  in  pazienti  deceduti  con
infezione da SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 6/2020). 
  7. Gruppo di lavoro ISS Biocidi COVID-19 e  Gruppo  di  lavoro  ISS
Ambiente e Rifiuti COVID-19. Raccomandazioni per la  disinfezione  di
ambienti esterni  e  superfici  stradali  per  la  prevenzione  della
trasmissione dell'infezione da  SARS-CoV-2.  Versione  del  29  marzo
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 7/2020). 
  8. Osservatorio Nazionale Autismo ISS. Indicazioni ad  interim  per
un  appropriato  sostegno  delle  persone  nello  spettro   autistico
nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 30 aprile
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 8/2020 Rev.). 
  9. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente - Rifiuti COVID-19. Indicazioni ad
interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per  la  prevenzione
della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del  3  aprile  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
9/2020). 
  10. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni  ad
interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione  del
virus SARS-CoV-2 Versione del 7 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 10/2020). 
  11. Gruppo di Lavoro ISS Diagnostica e sorveglianza  microbiologica
COVID-19: aspetti di analisi molecolare e sierologica Raccomandazioni
per  il  corretto  prelievo,  conservazione  e  analisi  sul  tampone
oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 17 aprile
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 11/2020). 
  12. Gabbrielli F, Bertinato L, De Filippis G, Bonomini  M,  Cipolla
M. Indicazioni ad interim per servizi assistenziali  di  telemedicina
durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n.
12/2020). 
  13.  Gruppo  di  lavoro   ISS   Ricerca   traslazionale   COVID-19.
Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione  di  campioni
biologici COVID-19. Versione  del  15  aprile  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 13/2020). 
  14. Gruppo di lavoro ISS Malattie  Rare  COVID-19.  Indicazioni  ad
interim per un appropriato sostegno  delle  persone  con  enzimopenia
G6PD  (favismo)  nell'attuale   scenario   emergenziale   SARS-CoV-2.
Versione del 14 aprile 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 14/2020). 
  15. Gruppo di lavoro ISS Farmaci COVID-19. Indicazioni relative  ai
rischi di acquisto online di farmaci per  la  prevenzione  e  terapia
dell'infezione COVID-19 e  alla  diffusione  sui  social  network  di
informazioni false sulle terapie. Versione del 16 aprile 2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
15/2020). 
  16. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria  e  Sicurezza
Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa  occorre
sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
16/2020). 
  17. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria  e  Sicurezza
Alimentare  COVID-19.  Indicazioni  ad  interim   sull'igiene   degli
alimenti durante l'epidemia da  virus  SARS-CoV-2.  Versione  del  19
aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 17/2020). 
  18.  Gruppo  di  lavoro   ISS   Ricerca   traslazionale   COVID-19.
Raccomandazioni per la raccolta e analisi dei dati  disaggregati  per
sesso relativi a incidenza, manifestazioni, risposta alle  terapie  e
outcome dei pazienti COVID- 
  19. Versione del  26  aprile  2020.  Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 18/2020). 
  19. Gruppo di  lavoro  ISS  Biocidi  COVID-19.  Raccomandazioni  ad
interim sui disinfettanti nell'attuale  emergenza  COVID-19:  presidi
medico-chirurgici e biocidi.  Versione  del  25  aprile  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
19/2020). 
  20. Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo  delle  Infezioni.
Indicazioni ad interim per la sanificazione  degli  ambienti  interni
nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la  trasmissione
di SARS-CoV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020 Rev.). 
  21. Ricci ML, Rota  MC,  Scaturro  M,  Veschetti  E,  Lucentini  L,
Bonadonna L, La Mura S. Guida per la prevenzione della contaminazione
da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico  recettive
e altri edifici ad uso civile e industriale, non  utilizzati  durante
la pandemia COVID-19. Versione del  3  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 21/2020). 
  22. Gruppo di lavoro  ISS  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19
Indicazioni ad interim per un appropriato  supporto  degli  operatori
sanitari e sociosanitari durante lo scenario emergenziale SARS-CoV-2.
Versione del 28 maggio. Roma: Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.
(Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020 Rev.) 
  23. Gruppo di lavoro  ISS  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19
Indicazioni di un programma di intervento dei Dipartimenti di  Salute
Mentale per la gestione  dell'impatto  dell'epidemia  COVID-19  sulla
salute mentale. Versione del 6 maggio 2020. Roma: Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 23/2020). 
  24. Gruppo di lavoro ISS Malattie  Rare  COVID-19.  Indicazioni  ad
interim per una appropriata  gestione  dell'iposurrenalismo  in  eta'
pediatrica  nell'attuale  scenario  emergenziale  da   infezione   da
SARS-CoV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 24/2020) 
  25. Gruppo di  Lavoro  ISS  Biocidi  COVID-19.  Raccomandazioni  ad
interim sulla sanificazione di strutture non  sanitarie  nell'attuale
emergenza COVID-19:  superfici,  ambienti  interni  e  abbigliamento.
Versione del 15 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020) 
  26. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. Indicazioni ad interim
sulla  gestione  e  smaltimento  di  mascherine  e   guanti   monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico.  Versione  del  18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 26/2020) 
  27. Ricci  ML,  Rota  MC,  Scaturro  M,  Nardone  M,  Veschetti  E,
Lucentini L, Bonadonna L, La Mura S. Indicazioni per  la  prevenzione
del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici durante la  pandemia
da COVID-19. Versione del 17 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 27/2020). 
  28. Gruppo di Lavoro ISS Test  Diagnostici  COVID-19  e  Gruppo  di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19.  Dispositivi  diagnostici  in
vitro per COVID-19. Parte 1: normativa e tipologie. Versione  del  18
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19 n. 28/2020) 
  29. Gruppo di lavoro ISS Malattie  Rare  COVID-19.  Indicazioni  ad
interim su  malattia  di  Kawasaki  e  sindrome  infiammatoria  acuta
multisistemica  in  eta'  pediatrica  e  adolescenziale  nell'attuale
scenario emergenziale da infezione da SARS-CoV-2. Versione 21  maggio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 29/2020) 
  30.  Gruppo  di  lavoro  Salute  mentale  ed  emergenza   COVID-19.
Indicazioni  sull'intervento  telefonico   di   primo   livello   per
l'informazione personalizzata e l'attivazione dell'empowerment  della
popolazione nell'emergenza COVID-19. Versione  del  14  maggio  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19  n.
30/2020) 
  31.  Gruppo  di  lavoro  Salute  mentale  ed  emergenza   COVID-19.
Indicazioni ad interim per  il  supporto  psicologico  telefonico  di
secondo livello  in  ambito  sanitario  nello  scenario  emergenziale
COVID-19. Versione del 26 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 31/2020) 
  32. Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica Veterinaria  e  Sicurezza
Alimentare COVID-19. Indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19, n. 32/2020). 
  33. Gruppo di Lavoro  ISS  Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
sugli   impianti   di   ventilazione/climatizzazione   in   strutture
comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in  relazione  alla
diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
33/2020). 
  34. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Sorveglianza territoriale e
tutela  della  salute  pubblica:  alcuni  aspetti  etico-  giuridici.
Versione del 25 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 34/2020) 
  35. Gruppo di Lavoro  Bioetica  COVID-19.  Il  Medico  di  Medicina
Generale e la pandemia di COVID-19: alcuni  aspetti  di  etica  e  di
organizzazione. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 35/2020) 
  36. Gruppo di Lavoro  ISS  Ambiente-Rifiuti  COVID-19.  Indicazioni
sulle attivita' di balneazione,  in  relazione  alla  diffusione  del
virus  SARS-CoV-2.  Versione  del  31  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 36/2020). 
  37. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. Indicazioni per
le piscine, di  cui  all'Accordo  16/1/2003  tra  il  Ministro  della
salute, le Regioni e le Province Autonome di  Trento  e  Bolzano,  in
relazione alla diffusione  del  virus  SARS-CoV-2.  Versione  del  31
maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID- 19, n. 37/2020). 
  38. Silano M, Bertinato L, Boirivant M, Pocchiari  M,  Taruscio  D,
Corazza  GR,  Troncone  R  Indicazioni  ad  interim  per  un'adeguata
gestione delle persone affette  da  celiachia  nell'attuale  scenario
emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 29 maggio 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 38/2020). 
  39. Gruppo di lavoro ISS  Malattie  Rare  COVID-19  Censimento  dei
bisogni (23 marzo - 5 aprile 2020) delle persone con malattie rare in
corso di pandemia da SARS-CoV-2. Versione del 30 maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19,  n.
39/2020). 
  40. Gruppo di Lavoro Bioetica COVID-19. Comunicazione in  emergenza
nei reparti COVID-19. Aspetti di etica. Versione del 25 maggio  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19  n.
40/2020). 
  41. Gruppo di lavoro ISS  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni per prendersi cura delle difficolta' e  dei  bisogni  dei
familiari di pazienti ricoverati  in  reparti  ospedalieri  COVID-19.
Versione del 29 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';
2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 41/2020). 
  42. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica  COVID-19.  Protezione  dei  dati
personali nell'emergenza COVID-19. Versione del 28 maggio 2020. Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
42/2020). 
  43. Gruppo di lavoro ISS  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni ad interim  per  un  appropriato  sostegno  della  salute
mentale nei minori di eta' durante la pandemia COVID-19. Versione del
31 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020.  (Rapporto
ISS COVID-19 n. 43/2020) 
  44. Gruppo di lavoro ISS  Salute  mentale  ed  emergenza  COVID-19.
Indicazioni di un programma di intervento per la gestione  dell'ansia
e  della  depressione  perinatale  nell'emergenza  e  post   emrgenza
COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore  di
Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020) 
  45. Giusti A, Zambri  F,  Marchetti  F,  Sampaolo  L,  Taruscio  D,
Salerno P, Chiantera A, Colacurci N, Davanzo R, Mosca F,  Petrini  F,
Ramenghi L, Vicario M, Villani A,  Viora  E,  Zanetto  F,  Donati  S.
Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei
piccolissimi 0-2 anni in risposta all'emergenza COVID-19. Versione 31
maggio 2020. Roma: Istituto Suprire di Sanita';  2020  (Rapporto  ISS
COVID-19 n. 45/2020) 
  46. Gruppo di Lavoro ISS Test  Diagnostici  COVID-19  e  Gruppo  di
Lavoro ISS Dispositivi Medici COVID-19.  Dispositivi  diagnostici  in
vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del  mercato  e  informazioni
per gli stakeholder. Versione del  23  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 46/2020) 
  47. Gruppo di Lavoro ISS Bioetica  COVID-19.  Etica  della  ricerca
durante  la  pandemia  di  COVID-19:  studi   osservazionali   e   in
particolare  epidemiologici.  Versione  del  29  maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
47/2020) 
  48. Gruppo di Lavoro Immunologia COVID-19. Strategie  immunologiche
ad interim per la terapia e prevenzione della COVID-19. Versione  del
4 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita';  2020.  (Rapporto
ISS COVID-19 n. 48/2020). 
  49. Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, Gruppo di  lavoro
Sovrintendenza sanitaria centrale - INAIL, ISTAT. COVID-19:  rapporto
ad interim su definizione,  certificazione  e  classificazione  delle
cause di morte. Versione dell'8 giugno 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 49/2020) 
  50. Perilli R,  Grigioni  M,  Porta  M,  Cruciani  F,  Bandello  F,
Mastropasqua  L.  S  Contributo  dell'innovazione  tecnologica   alla
sicurezza del paziente diabetico da sottoporre  ad  esame  del  fondo
oculare in tempi di COVID-19. Versione  del  31  maggio  2020.  Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
50/2020). 
  51. Gruppo di Lavoro ISS Farmaci COVID-19. Integratori alimentari o
farmaci? Regolamentazione e raccomandazioni per un uso consapevole in
tempo di COVID-19.  Versione  del  31  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 51/2020) 
  52.  Gruppo  di   lavoro   SISVet-ISS.   Protocollo   di   gestione
dell'emergenza   epidemiologica   da   SARS-CoV-2   nelle   strutture
veterinarie  universitarie.  Versione  dell'11  giugno  2020.   Roma:
Istituto Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS  COVID-19  n.
52/2020) 
  53. Filia A, Urdiales AM, Rota MC. Guida per la ricerca e  gestione
dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del  25
giugno 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS
COVID-19, n. 53/2020). 
  54. Giansanti D, D'Avenio  G,  Rossi  M,  Spurio  A,  Bertinato  L,
Grigioni M. Tecnologie a supporto del rilevamento della  prossimita':
riflessioni per il cittadino, i professionisti e gli  stakeholder  in
era COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Roma:  Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 54/2020). 
  55. Cisbani E, Dini V, Grande S, Palma A, Rosi  A,  Tabocchini  MA,
Gasparrini  F,  Orlacchio  A.  Stato  dell'arte  sull'impiego   della
diagnostica per immagini per COVID-19. Versione del  7  luglio  2020.
Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19  n.
55/2020) 
  56. Gruppo di lavoro ISS-INAIL. Focus  on:  utilizzo  professionale
dell'ozono anche in riferimento al COVID-19. Versione del  21  luglio
2020. Roma:  Istituto  Superiore  di  Sanita';  2020.  (Rapporto  ISS
COVID-19 n. 56/2020) 
  57. Gruppo di lavoro ISS Formazione  COVID-19.  Formazione  per  la
preparedness nell'emergenza COVID-19: il  case  report  dell'Istituto
Superiore di Sanita'. Versione del 31  maggio  2020.  Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 57/2020) 
  58.  Gruppo  di  Lavoro  ISS,  Ministero  della  Salute,  Ministero
dell'Istruzione,   INAIL,   Fondazione   Bruno    Kessler,    Regione
Emilia-Romagna, Regione  Veneto,  R.  Indicazioni  operative  per  la
gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei  servizi
educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma:  Istituto
Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) 
 
 
                             Allegato 22 
 
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI  COVID-19
                      NELLE AULE UNIVERSITARIE 
 
  1. Il presente protocollo per la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e
modificato per recepire  il  parere  espresso  dal  Comitato  Tecnico
Scientifico di supporto al Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020,
trasmesso dal Ministro della salute con nota  del  3  settembre  u.s.
(prot. n. 63) - integra le  linee  guida  per  lo  svolgimento  delle
attivita' didattiche e curriculari nelle universita', applicabili  in
quanto  compatibili  anche  alle   istituzioni   a.f.a.m.,   di   cui
all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020. 
  Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal  documento
CRUI "Modalita' di ripresa  delle  attivita'  didattiche  AA  2020/21
nelle Universita'"  con  le  allegate  raccomandazioni  del  predetto
Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'universita'
e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020  -  descrivono,
infatti, tutte  le  misure  ed  i  comportamenti  da  tenere  per  la
"prevenzione primaria" dell'infezione da  SARS-CoV-2,  atti  cioe'  a
ridurre l'esposizione al virus. 
  Il presente protocollo, invece, specifica una  linea  di  attivita'
(gestione dei casi confermati  e  sospetti  di  COVID-19  nelle  aule
universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione  secondaria"
dei focolai epidemici di COVID-19,  attraverso  l'individuazione  dei
casi confermati o sospetti di COVID- 19 e la gestione tempestiva  dei
relativi contatti stretti o casuali. 
  2. La procedura descritta  nel  presente  protocollo  richiede  una
collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei  e
l'Autorita' Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene
e Sanita' Pubblica dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  delle  Aziende
Sanitarie  Locali,  al  fine  di   predisporre   tempestivamente   ed
efficacemente le appropriate misure di prevenzione.In  proposito,  in
ciascun Ateneo  deve  essere  identificato  un  referente  (Referente
Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di Prevenzione. Il Referente Universitario per COVID-19,
di norma individuato tra il personale degli  Uffici  della  Sicurezza
dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato  dal  Gruppo  di  Lavoro/Task
Force  COVID-19   laddove   costituita,   rappresenta   l'anello   di
congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorita' Sanitaria Competente sia  per
i protocolli di prevenzione e controllo in ambito  universitario  sia
per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati.
Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di  Ateneo  per
la Disabilita' mettono in atto, inoltre,  quanto  necessario  per  il
supporto   e   la   comunicazione   a   studenti   con   disabilita',
eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate. 
  3. Presupposto importante per la gestione  dei  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19 e' che gli  Atenei  si  dotino  di  sistemi  che
consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a  ogni
corso o a  ogni  turno  del  corso,  ove  presenti  (con  riferimento
all'aula e al giorno).Tali elenchi devono essere predisposti e devono
essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per
essere messi a  disposizione  del  Dipartimento  di  prevenzione  che
potrebbe richiederli per eventuali attivita' di contact tracing. Tali
sistemi possono essere i sistemi informatizzati  di  prenotazione  da
parte  degli  studenti  e/o  la  rilevazione  fisica  delle  presenze
(tramite lettura di codice a barre, appello nominale in aula da parte
del docente) e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al
turno. E' importante infatti ricordare che le linee  guida  prevedono
che nella fase 3 la didattica sia erogata con modalita' mista, con il
docente in aula e gli studenti in parte in aula e in parte  collegati
da casa. Cio' impone la suddivisione della classe degli  studenti  in
gruppi,  in  modo  da  programmare  le  opportune  turnazioni.   Tale
organizzazione  dell'erogazione  implica  la  conoscenza  dell'elenco
degli studenti ammessi a frequentare  in  presenza.Nel  caso  in  cui
l'Ateneo  venga  a  conoscenza,  attraverso   l'Autorita'   Sanitaria
Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente
o a un docente presente in aula o al personale tecnico amministrativo
preposto alle attivita' di supporto alla didattica, in un determinato
giorno,  collabora,  attraverso  gli  Uffici  della   Sicurezza   con
l'autorita'  sanitaria  competente  (Dipartimento   di   Prevenzione)
all'adozione  delle  misure  necessarie.  In  particolare  sempre  in
raccordo  con  il  DdP  dispongono  la  chiusura   dell'aula   e   la
disinfezione e  sanificazione  della  stessa,  secondo  le  procedure
previste dai protocolli in vigore; supportano l'attivita' di  contact
tracing   trasmettendo   contestualmente   all'Autorita'    Sanitaria
Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico amministrativo
e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al turno con  il  caso
confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti  l'inizio
dei  sintomi  o  l'effettuazione  del  tampone  e  la  data  d'inizio
dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e personale tecnico
amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano, sempre in  accordo
con DdP comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di  isolarsi
a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e  invitando  a  seguire
pedissequamente le disposizioni dell'Autorita' Sanitaria  Competente.
Spetta infatti  all'Autorita'  Sanitaria  Competente  l'effettuazione
dell'indagine  epidemiologica  e  l'individuazione  delle   eventuali
misure  da  attuare  (ad  es.  quarantena,  isolamento,  sorveglianza
attiva, etc). La ripresa delle attivita' didattiche in presenza  sono
subordinate   all'esito   dell'indagine   epidemiologica    e    alle
raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione. 
  In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e  disposizioni  da
parte  dell'Autorita'  Sanitaria  Competente  si  consiglia  per  gli
studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a  supporto
della didattica la ripresa dell'attivita' in presenza solo al termine
di un  periodo  di  quindici  giorni,  anche  in  considerazione  che
l'attivita'  didattica  puo'  proseguire  on-line  e  non  e'  quindi
sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le  attivita'
curriculari (esami di profitto, esami di lauree, ...) 
  4. Nel caso in cui si identifichi in  aula  e/o  durante  attivita'
curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioe' un  soggetto
con temperatura corporea al di  sopra  di  37,5°C,  o  sintomatologia
compatibile  con  Covid-19),  questo  va  immediatamente  dotato   di
mascherina  chirurgica  (qualora  non  ne  fosse   gia'   dotato)   e
adeguatamente isolato  (in  una  stanza  dedicata  o  in  un'area  di
isolamento)  dalle  altre  persone,  se   non   quelle   strettamente
necessarie a una sua assistenza e  che  comunque  dovranno  indossare
mascherine  chirurgiche  e  cercare,  nei  limiti  consentiti   dalla
situazione di stare ad almeno un metro  di  distanza.  E'  necessario
provvedere a che lo stesso possa ritornare al  proprio  domicilio  al
piu' presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico  di
base (MMG) o in sua assenza  l'USCA  o  il  DdP  per  la  valutazione
clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del  test  diagnostico.
L'area di  isolamento  e  quella  frequentata  dal  soggetto  con  la
sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria. 
  Non e' indicata, in  questo  caso,  la  sospensione  dell'attivita'
didattica in presenza, che  ovviamente  sara'  disposta  in  caso  di
conferma del caso sospetto.  Il  caso,  a  questo  punto  confermato,
inneschera' la procedura di cui al precedente punto 4. 
  5. Al fine di facilitare il tracciamento  e  l'identificazione  dei
contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i  casi
di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico
amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi  della
app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi
dell'Ateneo. 
 
 
                             Allegato 23 
 
                       Commercio al dettaglio 
 
  •  Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati   con
prevalenza   di   prodotti   alimentari   e   bevande   (ipermercati,
supermercati, discount di alimentari, minimercati ed  altri  esercizi
non specializzati di alimenti vari) 
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco
in esercizi specializzati  (codici  ateco:  47.2),  ivi  inclusi  gli
esercizi specializzati nella  vendita  di  sigarette  elettroniche  e
liquidi da inalazione 
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati 
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi
specializzati 
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e  prodotti  per
l'agricoltura e per il giardinaggio 
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e  sistemi
di sicurezza in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture  per
ufficio 
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature  per  bambini  e
neonati 
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale 
  •  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,  biciclette  e
articoli per il tempo libero in esercizi specializzati 
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 
  • Commercio  al  dettaglio  di  giochi  e  giocattoli  in  esercizi
specializzati 
  • Commercio al dettaglio di medicinali  in  esercizi  specializzati
(farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica) 
  • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria  e
di erboristeria in esercizi specializzati 
  •  Commercio  al  dettaglio  di  fiori,  piante,  bulbi,   semi   e
fertilizzanti 
  • Commercio al  dettaglio  di  animali  domestici  e  alimenti  per
animali domestici in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per
riscaldamento 
  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 
  • Commercio  al  dettaglio  ambulante  di:  prodotti  alimentari  e
bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi  e
fertilizzanti;  profumi  e  cosmetici;  saponi,  detersivi  ed  altri
detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati 
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato
via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono 
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 
 
                             Allegato 24 
 
                       Servizi per la persona 
 
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
  • Attivita` delle lavanderie industriali 
  • Altre lavanderie, tintorie 
  • Servizi di pompe funebri e attivita` connesse 
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 
 
 
                             Allegato 25 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Prevenzione e risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione   nella   fase   di   transizione   per   il   periodo
                          autunno-invernale 
 
  Ministero della Salute 
    Andrea Urbani, Giovanni Rezza, Simona Carbone, Tiziana  De  Vito,
Mariadonata  Bellentani,  Anna  Maria  Ferriero,   Alessio   Nardini,
Francesco  Maraglino,  Mauro  Dionisio,   Ulrico   Angeloni,   Cesare
Buquicchio, Andrea Natella, Nicola Del Duce 
  Istituto Superiore di Sanita' 
    Silvio Brusaferro, Flavia Riccardo,  Daniela  Coclite,  Antonello
Napoletano,  Xanthi  Andrianou,  Paolo  D'Ancona,  Paola  Stefanelli,
Annalisa Pantosti,  Alessandra  Ciervo,  Mirella  Taranto,  Pierdavid
Malloni, Gerolama Maria Ciancio, Paola De Castro, Antonio  Mistretta,
Arianna Gasparini,  Sandra  Salinetti,  Patrizio  Pezzotti,  Antonino
Bella, Martina Del Manso, Alberto Mateo Urdiales,  Antonietta  Filia,
Cristina Rota, Alfonso Mazzaccara, Luca  Lucentini,  Mauro  Grigioni,
Andrea Piccioli 
  Consiglio Superiore di Sanita' 
    Franco Locatelli 
  Dipartimento della Protezione Civile 
    Agostino Miozzo, Fabio Ciciliano, Laura Moscatello 
  INAIL 
    Sergio  Iavicoli,  Diana  Gagliardi,   Marta   Petyx,   Benedetta
Persechino, Bruna Maria Rondinone 
  Fondazione Bruno Kessler (FBK) 
    Stefano  Merler,  Giorgio  Guzzetta,  Piero  Poletti,   Valentina
Marziano, Filippo Trentini 
  Conferenza Stato Regioni 
    Paola Angelini, Emanuela Balocchini, Piergiuseppe  Cala',  Danilo
Cereda, Nicoletta Cornaggia,  Angelo  D'Argenzio,  Giuseppe  Diegoli,
Maria Gramegna, Michele Mongillo, Kyriakoula Petropulacos,  Francesca
Russo, Michele Tonon 
  AREU 118 Lombardia 
    Alberto Zoli 
  Struttura  commissariale  straordinaria  per  l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
    Domenico Arcuri, Mario Nobile 
  AIFA 
    Nicola Magrini, Adriana Ammassari 
  INMI Lazzaro Spallanzani 
    Giuseppe Ippolito, Maria Rosaria Capobianchi 
  Universita' Cattolica Roma 
    Luca Richeldi, Massimo Antonelli 
  Organizzazione Mondiale della Sanita' 
    Ranieri Guerra 
  Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanita' 
  Prevenzione e risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione   nella   fase   di   transizione   per   il   periodo
autunno-invernale. 
  vii, 115 p. 
  Con l'inizio della stagione autunno-invernale l'Italia, come  altri
Paesi  europei,  si  trova  ad  affrontare  un  lento  e  progressivo
peggioramento della epidemia da virus SARS-CoV-2 in un momento in cui
e'  prevista  una  aumentata  co-circolazione   di   altri   patogeni
respiratori (come i virus influenzali). Sebbene l'andamento epidemico
in Italia sia stato alla fine dell'estate piu' contenuto  rispetto  a
quello di altri Paesi europei, e' fondamentale rafforzare l'attivita'
di preparedness alla luce di tutti i possibili scenari epidemici  che
potrebbero  delinearsi.  Questo  documento,  realizzato  prendendo  a
riferimento i  pilastri  strategici  individuati  dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita' per la risposta a  COVID-19,  costituisce  una
"cassetta degli  attrezzi"  per  le  autorita'  di  sanita'  pubblica
impegnate nella risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro Paese.
Dopo aver ricostruito  le  attivita'  svolte  dall'inizio  di  questo
evento pandemico, il documento fa il punto per  ciascuno  degli  otto
pilastri strategici, declinando  le  iniziative  nazionali  messe  in
campo e operative durante la fase di transizione nei diversi  settori
e tutte le attivita' di preparedness  in  previsione  della  stagione
autunno-invernale. Il documento identifica e riporta l'insieme  degli
strumenti e provvedimenti operativi oggi  disponibili  e  propone  un
approccio   condiviso   alla   ri-modulazione   delle    misure    di
contenimento/mitigazione in base  allo  scenario  ipotizzato  e  alla
classificazione del rischio in ciascuna Regione/PA. 
  Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanita' 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Citare questo documento come segue: 
    Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della  strategia  e
pianificazione   nella   fase   di   transizione   per   il   periodo
autunno-invernale. Roma: Ministero della Salute,  Istituto  Superiore
di Sanita'; 2020. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Indice 
  Acronimi 
  Glossario 
  Premessa 
  Introduzione 
  Capitolo 1. Preparazione e risposta alla pandemia COVID-19 
  Capitolo 2. Fasi della pandemia da  COVID-19  in  Italia  (dicembre
2019 -settembre 2020) 
    2.1. Fine della fase inter-pandemica 
    2.2. Fase di allerta 
    2.3. Fase pandemica 
  Capitolo   3.   Possibili    scenari    epidemici    nel    periodo
autunno-invernale in Italia 
  Capitolo 4. Politiche adottate in Italia per affrontare la stagione
autunno-invernale 2020 in riferimento ai pilastri strategici OMS 
    Pilastro   1.   Coordinamento   nazionale,   pianificazione,    e
monitoraggio 
    Pilastro 2. Comunicazione  del  rischio  e  coinvolgimento  della
popolazione 
    Pilastro 3. Sorveglianza, team di risposta rapida,  indagine  sui
casi 
    Pilastro 4. Punti di ingresso/sanita' transfrontaliera 
    Pilastro 5. Laboratori nazionali 
    Pilastro 6. Infection prevention and control (IPC) 
    Pilastro 7. Gestione clinica dei casi 
    Pilastro 8. Supporto operativo e logistica 
  Capitolo  5.  Approccio  alla  ri-modulazione   delle   misure   di
contenimento/mitigazione  a  livello  regionale/PA   in   ambito   di
ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio
nazionale nel periodo autunno-invernale 
    SCENARIO 1.  Situazione  di  trasmissione  localizzata  (focolai)
sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020 
    SCENARIO 2. Situazione di trasmissibilita' sostenuta e diffusa ma
gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo 
    SCENARIO 3. Situazione di trasmissibilita'  sostenuta  e  diffusa
con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo 
    SCENARIO 4. Situazione di trasmissibilita'  non  controllata  con
criticita' nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo 
    Sintesi degli scenari 
  Appendice A 
    Strumenti e provvedimenti per la risposta a  COVID-19  in  Italia
nella stagione autunno-invernale 2020 
  Bibliografia 
  Acronimi 
    ADA Analisi Distribuzione Aiuti 
    AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
    AIFA Agenzia Italiana del Farmaco 
    ARDS Adult Respiratory Distress Syndrome 
    AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza 
    CNOP Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
    COVID-19 Corona Virus Disease - 2019 
    CTS Comitato Tecnico Scientifico 
    DM Dispositivi Medici 
    DM Salute Decreto del Ministro della Salute 
    DPC Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 
    DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
    DPI Dispositivi di protezione Individuale 
    EBPM Eparine a basso peso molecolare 
    ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 
    ECMO   Ventilazione   meccanica    invasiva    o    ossigenazione
extracorporea a membrana 
    EMA Agenzia Europea dei Medicinali 
    EUA Emergency Use Authorization 
    EWRS Early Warning Response System 
    FBK Fondazione Bruno Kessler 
    FDA Food and Drug Administration 
    GSC Gruppo di Studio sul Coronavirus 
    HFOT Ossigenoterapia ad alti flussi umidificati e riscaldati 
    HLH    Hemophagocytic    LymphoHistiocytosis    (linfoistiocitosi
emofagocitica) 
    IDSA Infectious Diseases Society of America 
    ILI Influenza-like Illness 
    IMO International Maritime Organization 
    INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
    INMI Istituto Nazionale Malattie Infettive 
    IPC Infection Prevention and Control 
    IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
    ISS Istituto Superiore di Sanita' 
    MMG Medici di Medicina Generale 
    NAS Nuclei Antisofisticazioni e Sanita' dell'arma dei Carabinieri 
    NIC/ISS National Influenza Centre/Istituto Superiore di Sanita' 
    NIH National Institutes of Health 
    OMS Organizzazione Mondiale della Sanita' 
    PA Provincia Autonoma 
    PEEP Positive end-expiratory pressure 
    PHEIC Public Health Emergency of International Concern 
    PLS Pediatri di Libera Scelta 
    R0 Numero di riproduzione di base 
    RCCE Risk Communication and Community Engagement 
    REACT WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies 
    RECOVERY Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy 
    RSA Residenza Sanitaria Assistita 
    RSSP Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
    Rt Numero di riproduzione netto 
    SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 
    SIC Sepsis Indiced Coagulopathy 
    TI Terapia Intensiva 
    UE/SEE Unione Europea/Spazio Economico Europeo 
    USMAF Uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera 
 
  Glossario 
  De-escalation 
    Ri-modulazione delle attivita' con misure meno stringenti 
  Epidemia nazionale in fase acuta 
    I nuovi casi a livello nazionale in  sono  evidente  aumento  con
numeri elevati e segnali di sovraccarico dei servizi sanitari 
  Epidemia nazionale in fase di transizione 
    I nuovi casi a livello nazionale sono stabili  o  con  variazioni
contenute, l'incidenza e' bassa e non e' presente un sovraccarico dei
servizi sanitari. In altre parole l'epidemia e' controllata a livello
nazionale 
  Epidemia nazionale in fase post-acuta 
    I nuovi casi a livello  nazionale  hanno  raggiunto  un  picco  e
seppur ancora in numero elevato hanno un trend in diminuzione 
  Escalation 
    Ri-modulazione delle attivita' con misure piu' stringenti 
  Fase di allerta pandemica 
    Identificazione di un nuovo virus emergente nell'uomo 
  Fase di transizione pandemica 
    Diminuzione del rischio a livello globale 
  Fase inter-pandemica 
    Periodo tra le pandemie 
  Fase pandemica 
    Periodo caratterizzato dalla diffusione in  tutto  il  mondo  del
nuovo patogeno 
  Lockdown 
    Realizzazione di  misure  su  scala  variabile  volte  a  ridurre
drasticamente il rischio di assembramento e contatto  inter-personale
quali la chiusura di esercizi commerciali, il  divieto  di  eventi  e
manifestazioni,  la  limitazione  della  mobilita'  individuale,   la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione su  vasta
scala di lavoro agile dal proprio domicilio 
  R0: numero di riproduzione di base 
    Trasmissibilita' di un patogeno in assenza di interventi 
  Rt: numero di riproduzione netto 
    Trasmissibilita' di un patogeno calcolata nel tempo  in  presenza
di interventi 
 
  Premessa 
  La preparedness nelle emergenze di sanita' pubblica comprende tutte
le attivita' volte  a  minimizzare  i  rischi  posti  dalle  malattie
infettive e per mitigare il loro impatto  durante  una  emergenza  di
sanita' pubblica, a prescindere dalla  entita'  dell'evento  (locale,
regionale,  nazionale,  internazionale).  Durante  una  emergenza  di
sanita'  pubblica  sono  richieste   capacita'   di   pianificazione,
coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e
comunicazione. 
  Questo documento si inserisce come ulteriore evoluzione nell'ambito
delle attivita' nazionali di preparedness per supportare la verifica,
e se necessario il rafforzamento, dello  stato  di  preparazione  dei
sistemi sanitari nelle Regioni/PA al fine  di  fronteggiare  in  modo
ottimale un eventuale  aumento  nel  numero  di  nuove  infezioni  da
SARS-CoV-2  nonche'  i  diversi  scenari  possibili  nella   stagione
autunno-inverno 2020-2021. A seguito della analisi  delle  criticita'
riscontrate  nella  prima  fase  epidemica,  della  elaborazione   di
possibili scenari epidemici e dello  sviluppo  di  uno  strumento  di
autovalutazione della preparedness dei  servizi  sanitari  (Circolare
del Ministero della Salute "Elementi di  preparazione  e  risposta  a
COVID-19 nella stagione  autunno-invernale"  pubblicata  l'11  agosto
2020),  questo  documento,  elaborato   da   molteplici   istituzioni
internazionali,  nazionali  e  regionali,   intende   rafforzare   il
coordinamento  e  la  pianificazione  nazionale  nel  breve   termine
raccogliendo  le  iniziative,  gli  strumenti   e   i   provvedimenti
disponibili sviluppati  dall'inizio  di  questo  evento  pandemico  e
operativi in questa fase. 
  La struttura del documento segue quella degli 8 pilastri strategici
chiave identificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' per la
risposta   alla   pandemia   COVID-19:    Coordinamento    nazionale,
pianificazione,  e  monitoraggio;   Comunicazione   del   rischio   e
coinvolgimento della  popolazione;  Sorveglianza,  team  di  risposta
rapida,   indagine    sui    casi;    Punti    di    ingresso/sanita'
transfrontaliera;  Laboratori  nazionali;  Infection  Prevention  and
Control (IPC); Gestione clinica dei  casi;  e  Supporto  operativo  e
logistica. Elementi trasversali a questi pilastri, come la formazione
e la ricerca scientifica, vengono trattati quando  rilevanti  per  la
risposta operativa a breve  termine,  all'interno  degli  8  pilastri
elencati. 
  In  sintesi,  questo  documento  costituisce  una  "cassetta  degli
attrezzi" per  le  autorita'  di  sanita'  pubblica  impegnate  nella
risposta all'epidemia da  SARS-CoV-2  nel  nostro  Paese.  Dopo  aver
ricostruito  le  attivita'  svolte  dall'inizio  di   questo   evento
pandemico, il documento fa il punto per ciascun  pilastro  strategico
declinando le iniziative nazionali messe in campo e operative durante
la fase di transizione e le attivita' di preparedness  realizzate  in
previsione della stagione autunno-invernale. Il documento propone  un
approccio   condiviso   alla   ri-modulazione   delle    misure    di
contenimento/mitigazione, coerente con quanto definito nel DPCM n.108
del 27 aprile 2020, in base allo scenario ipotizzato e al livello  di
classificazione del rischio in ciascuna Regione/PA ai  sensi  del  DM
Salute del 30 aprile 2020. 
  In Appendice si  riporta,  inoltre,  l'insieme  degli  strumenti  e
provvedimenti operativi per ciascun pilastro strategico. 
  Introduzione 
  La pandemia da  COVID-19  e'  una  emergenza  globale  legata  alla
comparsa di  un  nuovo  virus  (SARS-CoV-2).  In  poco  tempo  questo
patogeno ha provocato una pandemia a  cui  l'Organizzazione  Mondiale
della Sanita' (OMS) attribuisce tre caratteristiche specifiche (1): 
  • Velocita' e scala: la malattia si e' diffusa rapidamente in tutto
il mondo ed e' stata in  grado  di  sovraccaricare  anche  i  sistemi
sanitari piu' resilienti; 
  • Gravita': complessivamente il 20% dei casi e'  grave/critico  con
una letalita' attualmente superiore al 3% e piu' elevata in gruppi di
popolazione con eta' piu' avanzata e affetti da co-morbidita'; 
  •   Impatto   sociale    ed    economico:    ampie    ripercussioni
socio-economiche per il forte impatto sui sistemi sanitari e  sociali
e per l'effetto delle misure prese per controllare la trasmissione. 
  In assenza di farmaci efficaci e di un vaccino, in una  popolazione
completamente suscettibile, SARS-CoV-2 dal 31  dicembre  2019  al  18
settembre 2020 ha provocato oltre 30 milioni di  casi  confermati  di
infezione nel mondo e oltre 900.000 decessi  (2).  In  base  ai  dati
pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (European Centre for Disease Prevention and Control,  ECDC),
nei  Paesi  UE/SEE  (Unione  Europea/Spazio  Economico  Europeo),  si
registrano oltre due milioni  di  casi  confermati  e  oltre  185.000
decessi (3). In Italia sono stati notificati  complessivamente  oltre
290.000 casi confermati di infezione da  SARS-CoV-2  e  oltre  35.000
decessi (4). 
  Il Gruppo di Studio sul Coronavirus (Coronavirus Study Group,  CSG)
del   Comitato   internazionale   per   la   tassonomia   dei   virus
(International Committee on  Taxonomy  of  Viruses)  ha  classificato
ufficialmente, con il nome di SARS-CoV-2, il  virus  provvisoriamente
chiamato  dalle  autorita'  sanitarie  internazionali   2019-nCoV   e
responsabile dei casi della malattia  COVID-19  (COronaVIrus  Disease
2019). Il CSG dopo aver valutato la  novita'  del  patogeno  umano  e
sulla  base  della  filogenesi,  della  tassonomia  e  della  pratica
consolidata, ha associato formalmente questo virus con il coronavirus
che causa la sindrome respiratoria  acuta  grave  (SARS-CoVs,  Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronaviruses)  classificandolo,  appunto,
come Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
  Con il suo periodo di incubazione relativamente lungo (mediana  5-6
giorni, range 1-14 giorni) (5), uno shedding  virale  documentato  da
1-2  giorni  prima  della  comparsa  di  sintomi  (6),  in  grado  di
prolungarsi per settimane dopo la  comparsa  degli  stessi  (7),  che
possono essere inizialmente lievi e aspecifici, e la presenza di casi
asintomatici e paucisintomatici in grado di  trasmettere  l'infezione
(8), SARS-CoV-2  mostra  di  essere  maggiormente  adattato  all'uomo
rispetto al virus SARS-CoV emerso nel  2002  e  in  grado  quindi  di
trasmettersi in modo molto piu' efficiente. 
 
                             Capitolo 1 
 
           Preparazione e risposta alla pandemia COVID-19 
 
  L'OMS (9) e l'ECDC (10) individuano le seguenti fasi "in continuum"
nella risposta ad una pandemia da virus emergenti: 
  • Fase inter-pandemica: periodo tra le pandemie. 
  • Fase di allerta: identificazione  di  un  nuovo  virus  emergente
nell'uomo  (es.  nuovo  sub-type  influenzale).  In  questa  fase  e'
necessario aumentare l'attenzione  e  svolgere  una  valutazione  del
rischio a livello locale, nazionale e globale. Se le valutazioni  del
rischio indicano che il  nuovo  virus  non  ha  la  potenzialita'  di
evolvere in un ceppo pandemico, si procede verso  una  de-escalation,
ossia una ri-modulazione delle attivita' con misure meno  stringenti,
ovvero corrispondenti a quelle della fase inter-pandemica. 
  • Fase pandemica: periodo caratterizzato dalla diffusione in  tutto
il mondo del nuovo patogeno, che viene monitorato dalla  sorveglianza
globale. La transizione tra  la  fase  inter-pandemica,  la  fase  di
allerta e la fase pandemica  puo'  avvenire  rapidamente  o  in  modo
graduale,   principalmente   sulla   base   dei   dati    virologici,
epidemiologici e clinici. 
  All'interno della  fase  pandemica  ciascun  Paese  puo'  osservare
diverse fasi della epidemia a livello nazionale con: 
    - fasi acute in cui i casi sono in aumento evidente,  con  numeri
elevati e segnali di sovraccarico dei servizi sanitari; 
    - fasi post-acute in cui i nuovi casi riscontrati al giorno hanno
raggiunto un picco e, seppur ancora in numero elevato, hanno un trend
in diminuzione; 
    - fasi di transizione epidemica in cui i casi sono stabili o  con
variazioni contenute, l'incidenza e' bassa e non  si  assiste  ad  un
sovraccarico dei servizi sanitari. In altre parole sono fasi  in  cui
l'epidemia e' controllata a livello nazionale. 
  • Fase di transizione pandemica: con la diminuzione del  rischio  a
livello globale, puo' verificarsi una de-escalation delle azioni, con
riduzione  delle  attivita'  di  risposta  alle  epidemie  in  ambito
nazionale e lo spostamento  verso  azioni  di  recupero,  in  base  a
valutazioni del rischio paese-specifiche. 
  Il continuum delle fasi di una pandemia e' riportato in Figura 1. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Durante una  epidemia  da  patogeni  emergenti,  per  i  quali  una
popolazione si deve presumere completamente suscettibile e in assenza
di farmaci e vaccini efficaci, il rischio associato ad una diffusione
senza controllo risiede nel fatto che e'  possibile  osservare  molti
casi di malattia in poco tempo con sovraccarico di tutte le strutture
e dei servizi dedicati alla loro gestione. 
  Per questo motivo si devono attuare misure non farmacologiche volte
a ridurre il rischio di contagio, come aumentare i livelli di  igiene
e praticare un distanziamento fisico su larga  scala.  Queste  misure
avranno  l'effetto  di  rallentare  la   diffusione   dell'infezione,
"appiattendo la  curva"  e  permettendo  la  gestione  di  un  numero
inferiore di casi di infezione concomitanti, per un periodo di  tempo
piu' lungo (Figura 2). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sono  state  descritte  numerose  misure  non  farmacologiche   per
rallentare la trasmissione di SARS-CoV-2 (11) che  dovrebbero  essere
realizzate in combinazione per  una  migliore  efficacia  (12).  Sono
state inoltre identificate 4 fasi nella risposta ad una  epidemia  da
COVID-19 (13): 
  i) Fase 1: rallentare la diffusione con misure di contenimento; 
  ii)  Fase  2:  transizione  con  rimodulazione  delle   misure   di
contenimento, 
  iii) Fase 3: sviluppo di immunita' e sospensione  delle  misure  di
distanziamento fisico, 
  iv) Fase 4: ricostruzione e preparazione dei sistemi. 
  Di queste, le prime due rientrano nella fase pandemica. 
 
                             Capitolo 2 
 
              Fasi della pandemia da COVID-19 in Italia 
                   (dicembre 2019 -settembre 2020) 
 
  Questa sezione riporta la  linea  temporale  della  preparazione  e
risposta alla pandemia da COVID-19, con particolare  attenzione  alle
misure adottate in Italia al 30 settembre 2020. 
  2.1. Fine della fase inter-pandemica 
  Il 31 dicembre 2019, le autorita' sanitarie cinesi hanno notificato
un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota  nella  citta'
di  Wuhan  (Provincia  dell'Hubei,  Cina).  Poiche'  molti  dei  casi
iniziali hanno  riferito  una  esposizione  al  Wuhan's  South  China
Seafood City market, inizialmente e' stato  sospettato  un  possibile
meccanismo di trasmissione da animali vivi. 
  Il 9 gennaio 2020, il China CDC (il Centro per il  controllo  e  la
prevenzione delle malattie  della  Cina)  ha  identificato  un  nuovo
coronavirus  (provvisoriamente  chiamato   2019-nCoV)   come   agente
eziologico di questa patologia. 
  2.2. Fase di allerta 
  Il 14 gennaio 2020 l'OMS  riportava  nelle  sue  comunicazioni  che
l'evidenza della possibile trasmissione interumana  del  nuovo  virus
era limitata. Tuttavia, il 22 gennaio  dopo  una  missione  in  Cina,
l'OMS  ha  dichiarato  che  vi  era  evidenza  di  una   trasmissione
interumana dell'infezione, ma che sarebbero stati necessari ulteriori
studi per verificarne l'estensione (14). Questo fatto ha  determinato
l'inizio della fase di allerta. 
  Il 22 gennaio 2020 e' stata costituita in Italia dal Ministro della
Salute una task force nazionale per contrastare  COVID-19  coordinata
dal Ministero della Salute (Direzione Generale  della  prevenzione  e
programmazione). 
  Tra le Istituzioni partecipanti si annoverano l'Istituto  Superiore
di Sanita' (ISS),  il  Dipartimento  della  Protezione  Civile  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  (DPC),  l'Istituto  Nazionale
Malattie Infettive (INMI) L. Spallanzani (Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico, IRCCS), la  rete  degli  Uffici  di  Sanita'
Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), i Nuclei  Antisofisticazioni
e Sanita' dell'Arma dei Carabinieri (NAS), I'Agenzia Nazionale per  i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), l'Agenzia Italiana  del  Farmaco
(AIFA) e Forze Armate e le Regioni/PA con il compito di: 
  • allertare le strutture sanitarie competenti; 
  • attivare controlli agli aeroporti; 
  •  riportare  in  Italia  in  sicurezza  e/o  in  bio-contenimento,
connazionali provenienti dalla Cina e dal  Giappone  in  contesti  di
elevata trasmissione di SARS-CoV-2; 
  • diramare indicazioni operative per le norme di profilassi in caso
di epidemia e di restrizione della mobilita' delle persone; 
  •  verificare  il  loro  avviamento  e  la  loro  rispondenza  alle
indicazioni internazionali (OMS, ECDC); 
  • gestire i casi confermati in Italia in collaborazione con tutti i
Servizi Sanitari Regionali, Aziende Sanitarie Locali  (ASL),  Aziende
ospedaliere e IRCCS. 
  Il 30 gennaio sono stati inoltre sospesi i voli diretti dalla  Cina
in Italia (Figura 3). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Lo stesso giorno, il direttore generale dell'OMS ha  dichiarato  il
nuovo  coronavirus  SARS-CoV-2  una  Emergenza  di  Sanita'  Pubblica
Internazionale (Public Health  Emergency  of  International  Concern,
PHEIC) (15). Il 31 gennaio si e'  quindi  riunito  il  Consiglio  dei
Ministri italiano che ha dichiarato lo  stato  d'emergenza  sanitaria
nazionale, inizialmente per la durata di  sei  mesi,  successivamente
prorogata, e lo stanziamento dei fondi necessari all'attuazione delle
misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di  emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale da  parte  dell'OMS,  al
fine  di  consentire  l'emanazione  delle  necessarie  ordinanze   di
Protezione Civile. 
  Il 3 febbraio, con l'ordinanza del capo del DPC n.  630,  e'  stato
istituito il Comitato Tecnico Scientifico  (CTS)  con  competenza  di
consulenza  e  supporto  alle  attivita'  di  coordinamento  per   il
superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla  diffusione  di
SARS-CoV-2. Nel mese di febbraio 2020, su indicazione del  CTS,  sono
stati   realizzati   studi   di   preparedness    finalizzati    alla
classificazione  del  rischio   e   alla   pianificazione   sanitaria
attraverso una collaborazione inter-istituzionale che ha coinvolto la
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della
Salute,  l'ISS  e  la  Direzione  Generale   dell'Azienda   Regionale
Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia e INMI Lazzaro  Spallanzani,
in   rappresentanza   della   Conferenza   Stato-Regioni,   con    il
coinvolgimento  multidisciplinare  della  Fondazione  Bruno   Kessler
(FBK). 
  Durante questa fase  sono  state  svolte  attivita'  finalizzate  a
rafforzare la capacita' di identificare casi di COVID-19  in  Italia.
In particolare, con la Circolare  Ministeriale  "Polmonite  da  nuovo
coronavirus (2019- nCoV) in Cina" del 22 gennaio 2020 (16), e'  stata
istituita una sorveglianza epidemiologica su casi gravi  di  malattia
respiratoria acuta con storia di viaggio in zone di  trasmissione  di
COVID-19 o contatto con casi accertati di  infezione  da  SARS-CoV-2,
sulla base delle definizioni di caso  predisposte  dall'OMS  e  delle
specifiche tecniche fornite dall'ECDC ai  Paesi  UE/SEE  e  al  Regno
Unito. Tutti i casi corrispondenti alla definizione di caso in Italia
sono stati notificati entro 24 ore  dalla  rilevazione  al  Ministero
della Salute, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (Ufficio
5  -  Prevenzione   delle   Malattie   Trasmissibili   e   Profilassi
Internazionale)  e  all'ISS  (Dipartimento  di  Malattie  Infettive),
tramite la registrazione su una piattaforma  di  sorveglianza  online
dedicata. Con l'inizio  dell'epidemia  nazionale  da  COVID-19,  tale
sorveglianza e'  stata  convertita  in  un  sistema  di  sorveglianza
adattato al contesto epidemiologico di trasmissione locale. 
  E' stata inoltre definita, a seguito della  stessa  circolare,  dal
Ministero della  Salute  e  dalle  Regioni  e  PA,  una  rete  di  31
laboratori con  capacita'  diagnostiche  per  effettuare  analisi  di
laboratorio per casi sospetti di infezione da  SARS-CoV-2  secondo  i
protocolli indicati dall'OMS. 
  Contestualmente, e' stato identificato, presso l'ISS (WHO  National
Influenza Centre - NIC/ISS), il laboratorio di riferimento  nazionale
per la conferma  e  la  segnalazione  all'OMS  di  tutti  i  casi  di
infezione da SARS-CoV-2 identificati  in  Italia.  Con  la  Circolare
Ministeriale n. 9774 del 20 marzo 2020 (17) e quella n. 11715  del  3
aprile 2020 (18),  sono  stati  individuati  piu'  di  70  Laboratori
Regionali abilitati per la diagnosi di  COVID-19  che  hanno  a  loro
volta accreditato laboratori  aggiuntivi  individuati  nelle  Regioni
stesse, secondo  modalita'  concordate  con  l'ISS.  La  conferma  di
laboratorio e' infatti  necessaria  per  definire  un  caso  COVID-19
positivo.  Per  questa  ragione  l'attivita'  dei  laboratori  e   in
particolare  dei  laboratori  di  riferimento  e'  alla  base   delle
attivita' di monitoraggio per questa epidemia. Le reti  coordinate  a
livello centrale sono una garanzia di uniformita' e qualita'  (Figura
4). 
  Il 20 febbraio 2020, con l'identificazione del primo caso trasmesso
sul territorio nazionale di COVID-19 (19-21), si e'  passati  da  una
fase  di  preparazione  a  una  fase  di   risposta   epidemica   con
rivalutazione rapida e continua del rischio e una  attivazione  delle
misure previste  nella  precedente  fase  di  pianificazione.  Il  24
febbraio 2020, un  team  guidato  dall'OMS  con  esperti  provenienti
dall'OMS e da ECDC e' arrivato in Italia per supportare le  autorita'
nella valutazione della situazione (22). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Dal 27 febbraio, con l'Ordinanza 640 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione  Civile  (23)  e'  stata
disposta   la   sorveglianza    epidemiologica,    la    sorveglianza
microbiologica  del  virus  SARS-CoV-2  e   la   sorveglianza   delle
caratteristiche  cliniche  di  COVID-19.  Le  prime  due  sono  state
affidate all'ISS, la terza all'INMI Lazzaro Spallanzani di  Roma,  in
qualita' di Centro collaboratore dell'OMS per  la  gestione  clinica,
diagnosi, risposta e formazione sulle malattie altamente  contagiose,
in collaborazione con  l'ISS.  Il  rafforzamento  della  sorveglianza
epidemiologica  e  microbiologica  con  istituzione  di  un   sistema
integrato nazionale di sorveglianza di tutti  i  casi  confermati  di
infezione da virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale,  in  aggiunta
ad un flusso di dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute  e
pubblicati  dalla  Protezione  Civile,  ha  permesso  di  sorvegliare
l'andamento dell'epidemia a livello nazionale e  sub-nazionale  (vedi
Figura 3). 
  2.3. Fase pandemica 
  L'11  marzo  2020,  mentre  l'Italia  affrontava  la   fase   acuta
dell'epidemia da SARS-CoV-2 dichiarando un lockdown  nazionale  (24),
l'OMS  dichiarava  COVID-19  una  pandemia  dando  inizio  alla  fase
pandemica (25). In questa  fase  tutti  i  Paesi  hanno  iniziato  ad
attivare misure per il contenimento,  il  ritardo  e  la  mitigazione
della trasmissione e dell'impatto di SARS-CoV-2. Lo stesso giorno, e'
stata istituita una  collaborazione  istituzionale  tra  l'OMS  e  il
governo  italiano  con  una  presenza  residenziale  di  un   esperto
dell'organizzazione internazionale nel CTS. 
  L'epidemia nazionale da COVID-19 in Italia puo' essere suddivisa  a
sua volta nelle seguenti fasi: 
  • Fase acuta: dal 20 febbraio al 20 marzo 2020 (picco) con  aumento
rapido nel numero di casi, in  particolare  in  popolazioni  di  eta'
avanzata  con  co-morbidita'.  Il  numero  di  casi  ha   rapidamente
sovrastato  le  capacita'   territoriali   di   contact   tracing   e
isolamento/quarantena nell'epicentro dell'epidemia. Si e' riscontrata
una  elevata  mortalita'  e  un  rapido  sovraccarico   dei   servizi
assistenziali (in particolare ospedalieri) nelle Regioni maggiormente
colpite. 
  Dal  23  febbraio,  con  l'introduzione  delle  prime   misure   di
distanziamento fisico, e dal 4 marzo con le prime misure di  chiusura
su scala nazionale, in Italia e' iniziata, infatti, la fase  1  della
risposta  all'epidemia  (rallentare  la  diffusione  con  misure   di
contenimento), culminata l'11 marzo 2020 con un  lockdown  nazionale,
ovvero con la realizzazione di misure volte a  ridurre  drasticamente
il rischio di  assembramento  e  contatto  interpresonale,  quali  la
chiusura  di  esercizi  commerciali,   il   divieto   di   eventi   e
manifestazioni,  la  limitazione  della  mobilita'  individuale,   la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione su  vasta
scala di lavoro agile  dal  proprio  domicilio.  Questa  fase  si  e'
caratterizzata pertanto per una  ri-modulazione  delle  attivita'  di
mitigazione e controllo verso misure piu' stringenti (escalation) con
adozione di misure straordinarie sull'intero territorio nazionale. Lo
scopo della fase 1 e' stato quello di rallentare  la  diffusione  del
virus. 
  L'analisi  giornaliera  dei  dati  provenienti   dal   sistema   di
sorveglianza integrato COVID-19, coordinato dall'ISS (26) e dei  dati
aggregati raccolti dal Ministero  della  Salute  e  dalla  Protezione
Civile (27), ha permesso di sorvegliare l'andamento  dell'epidemia  a
livello nazionale (vedi Figura 3) e sub-nazionale 
  Sono state inoltre adottate misure straordinarie  volte  al  rapido
potenziamento dei servizi assistenziali, per rispondere all'emergenza
con  assunzione  di  personale   sanitario,   approvvigionamento   di
strumentazioni, e materiali di  consumo  e  realizzazione  di  misure
volte a  contenere  gli  effetti  del  disagio  economico  e  sociale
connessi al lockdown nazionale. 
  In termini di efficacia epidemiologica, il  lockdown  nazionale  ha
avuto successo  nel  realizzare  un  rallentamento  importante  della
diffusione, documentato dai sistemi di sorveglianza  nazionali  (vedi
Figura 3). 
  La trasmissibilita' di SARS-CoV-2  prima  dell'11  marzo  (lockdown
nazionale) e' stata stimata a circa R0=3  in  tutte  le  regioni  con
trasmissione sostenuta,  con  qualche  variazione  locale  dovuta  ad
interventi localizzati e mirati. Questa  e'  da  intendersi  come  la
trasmissibilita' di SARS-CoV-2 in assenza di interventi  (R0:  numero
di riproduzione di base). Dalla data del  lockdown  al  25  marzo  la
trasmissibilita' e' calata in tutte le regioni a valori compresi  tra
Rt=0,5  e  Rt=0,7.  In  questo  caso  la  trasmissibilita'  e'  stata
calcolata  nel  tempo  in  presenza  di  interventi  (Rt:  numero  di
riproduzione netto). 
  • Fase post-acuta: dal 21 marzo al 4 maggio 2020, nel contesto  del
lockdown nazionale in  cui  le  misure  di  controllo  e  mitigazione
straordinarie  sono  state  mantenute,  il  sistema  di  sorveglianza
integrato COVID-19  coordinato  dall'ISS  ha  iniziato  a  registrare
dapprima una stabilizzazione e in seguito una diminuzione  dei  nuovi
casi di COVID-19 diagnosticati,  con  il  graduale  ripristino  delle
funzioni dei servizi sanitari territoriali e assistenziali. 
  In questa fase, sono state realizzate  misure  di  potenziamento  a
livello nazionale dei servizi sanitari  e  un  ulteriore  ampliamento
delle reti assistenziali,  con  approvvigionamento  straordinario  di
strumentazione e materiali di consumo. 
  Ai sensi dell'Allegato 10 "Principi per il monitoraggio del rischio
sanitario" (28) al Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
(DPCM) del 26 aprile (Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020)  e
del Decreto del Ministro della Salute (DM Salute) del 30 aprile  2020
(29), nel mese  di  maggio  2020  e'  stato  avviato  un  sistema  di
monitoraggio  settimanale  sviluppato   e   realizzato   dall'ISS   e
coordinato  dal  Ministero  della  Salute  che  permette  di  fornire
settimanalmente ad ogni Regione/PA una  classificazione  quantitativa
del   rischio   epidemico   e   della    resilienza    dei    servizi
territoriali/assistenziali, allo scopo di introdurre  tempestivamente
gli interventi correttivi necessari. 
  In  termini   di   trasmissibilita',   dal   25   marzo   fino   ad
approssimativamente fine maggio (fine del lockdown nazionale) l'Rt e'
rimasto quasi costantemente nel range compreso tra Rt=0,5 e Rt=0,7 in
tutte le Regioni/PA. 
  In questa fase, la necessita' di adottare misure  graduali  per  la
ripresa delle attivita'  lavorative,  compatibilmente  con  la  curva
epidemiologica e  nell'ottica  della  tutela  della  salute  e  della
sicurezza di tutti i lavoratori, si e' concretizzata nello  sviluppo,
da parte di INAIL, di un approccio metodologico di stima del  rischio
occupazionale per settore di attivita' economica. Tale  modello,  che
ha portato alla creazione di 4 classi di rischio (basso, medio-basso,
medio-alto, alto),  si  e'  basato  su  tre  parametri:  esposizione,
prossimita' e aggregazione, ed e'  stato  adottato  dal  CTS  per  la
programmazione delle  riaperture  (30).  La  necessita'  di  adottare
misure   graduali   per   la   ripresa   ha   anche   riguardato   la
riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico terrestre (31). 
  • Fase di transizione epidemica: dal 4 maggio 2020 fino  alla  data
di pubblicazione di questo documento, sebbene globalmente sia  ancora
attiva la fase pandemica, l'Italia e'  entrata  nella  fase  2  della
risposta all'epidemia (transizione con ri-modulazione in  senso  meno
stringente delle misure di contenimento - de-escalation).  Questo  ha
comportato la riapertura progressiva (4 e 18 maggio e 3 giugno  2020)
delle attivita' lavorative,  commerciali  e  ludiche  e  il  graduale
ripristino  della  mobilita'   intra-regionale,   inter-regionale   e
internazionale, nonche' una riapertura  delle  scuole  limitata  alle
secondarie di II grado per consentire l'effettuazione degli esami  di
stato in presenza. Il CTS in questa  fase  ha  erogato,  in  base  al
modello  sviluppato  da  INAIL  nella  fase  precedente,  indicazioni
puntuali per lo svolgimento di attivita' sportive e ricreative. 
  In questa fase sono state  rafforzate  le  attivita'  di  controllo
dell'infezione in ambito  territoriale,  ad  esempio  aumentando  gli
accertamenti diagnostici anche su casi  con  sintomatologia  lieve  e
potenziando il contact tracing. E' stato messo a regime il sistema di
monitoraggio settimanale che permette una classificazione del rischio
e della resilienza dei servizi territoriali di  ciascuna  Regione/PA.
E' stata inoltre realizzata nel periodo 25 maggio -  15  luglio  2020
una indagine di siero-prevalenza nazionale che ha evidenziato come in
quel periodo in media 2,5% degli italiani era entrato in contatto con
il virus (32). 
  Questa fase si  e'  caratterizzata  in  Italia  e  in  altri  paesi
europei, per una iniziale  diminuzione  seguita  da  una  sostanziale
stabilita' dei casi in condizioni di bassa incidenza (in Italia  fino
alla fine di luglio 2020) e poi da un lento e  graduale  aumento  nel
numero dei casi che, tuttavia, presentavano  caratteristiche  di  una
transizione epidemica rispetto alle fasi precedenti  con  assenza  di
segnali  di  sovraccarico  dei  servizi  sanitari   (in   particolare
assistenziali). Questo era in parte dovuto ad  un  interessamento  di
popolazioni  di  eta'  piu'  giovane  in  contesti  di   trasmissione
associati anche a viaggi e attivita' ricreative. 
  In Italia, a partire dal mese di  giugno  2020,  si  e'  notato  un
leggero ma costante incremento di Rt che ha superato la soglia  di  1
nel suo valore  medio  intorno  al  16  agosto  2020  con  successive
oscillazioni settimanali attorno al valore  medio  di  1  e  evidente
variabilita' inter-regionale dovuta alla presenza di focolai anche di
dimensioni importanti. 
  Durante la fase di transizione  epidemica,  le  attivita'  si  sono
focalizzate  sulla  preparedness   in   previsione   della   stagione
autunno-invernale  2020.  Durante  questa   fase,   il   sistema   di
monitoraggio settimanale e' stato  operativo  in  modo  continuativo,
sono state emesse e adottate linee guida  e  documenti  (33)  per  la
riapertura delle scuole (realizzata dal  14  settembre  2020)  e  per
supportare la preparedness  dei  servizi  sanitari  ad  un  eventuale
aumento nel numero di casi e delle ospedalizzazioni per  COVID-19  in
Italia (34). In linea con le evidenze in ambito internazionale  (35),
in Italia e' stata data  una  estrema  importanza  alla  preparazione
verso la riapertura degli  istituti  scolastici  e,  in  seguito,  al
monitoraggio  dell'impatto  di   questa   riapertura   sull'andamento
epidemico. Allo scopo di valutare le evidenze e indirizzare azioni di
sanita' pubblica, l'Italia ha proposto e ospitato insieme all'Ufficio
europeo dell'OMS, il 31 agosto 2020, un aggiornamento di alto livello
rivolto ai Ministri  della  Salute  della  Regione  europea  dell'OMS
intitolato "Schooling during the COVID-19 pandemic" (36). 
 
                             Capitolo 3 
 
 Possibili scenari epidemici nel periodo autunno-invernale in Italia 
 
  Gli scenari in Italia per l'autunno,  in  termini  di  impatto  sul
sistema sanitario, dipenderanno molto da alcune incognite: 
  1) Trasmissibilita' di SARS-CoV-2 a fine estate. Non  e',  infatti,
ancora chiaro se l'incremento di trasmissibilita'  (Rt)  osservato  a
partire da giugno in alcune Regioni/PA si  stabilizzera'  attorno  ai
valori osservati durante il mese di settembre oppure  continuera'  ad
aumentare  nel  tempo.  E'  del  tutto  evidente  che   gli   scenari
cambieranno notevolmente a seconda che si riesca o meno  a  mantenere
Rt a valori prossimi a 1 nella stagione autunno-invernale. 
  2)  Trasmissibilita'  di  SARS-CoV-2   nelle   scuole.   La   reale
trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nelle scuole non e' ancora nota, anche
se cominciano ad essere descritti focolai in ambienti  scolastici  in
Paesi in cui le scuole sono state  riaperte  piu'  a  lungo.  Non  e'
inoltre stato quantificato l'impatto che potranno avere le misure  di
riorganizzazione scolastica adottate. Piu' in generale, non  e'  noto
quanto   i   bambini,   prevalentemente   asintomatici,   trasmettano
SARS-CoV-2 rispetto agli adulti,  sebbene  vi  sia  evidenza  che  la
carica virale di sintomatici e asintomatici, e quindi  il  potenziale
di trasmissione, non sia  statisticamente  differente.  Tutto  questo
rende molto incerto  il  ruolo  della  trasmissione  nelle  scuole  a
partire da settembre sull'epidemiologia complessiva di SARS-CoV-2  in
Italia. 
  3) Trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro. I luoghi di
lavoro  si  sono  dimostrati  fin  dalla  fase  acuta  un  importante
serbatoio di infezioni, non solo in  ambienti  a  rischio  specifico,
come quello sanitario, ma anche in contesti  che,  in  Italia  e  non
solo,  sono  stati  caratterizzati  da  cluster  anche  di   notevoli
dimensioni, ad esempio nel settore agroalimentare (aziende  agricole,
trasformazione delle carni, mercati) e  in  quello  delle  spedizioni
mediante corriere. Inoltre, la ripresa delle attivita' lavorative  in
presenza, anche se in percentuali variabili a  seconda  dei  settori,
potrebbe contribuire alla attivazione di ulteriori focolai epidemici. 
  4) Impatto della mobilita' della popolazione sulla trasmissione  di
SARS-CoV-2. La ripresa della scuola e delle attivita'  lavorative  in
presenza tende ad una messa a regime a pieno carico  del  sistema  di
trasporto pubblico in generale e, in particolare, di  quello  locale,
con inevitabile aumento delle occasioni di esposizione al virus. 
  5) Contributo del sistema di prevenzione aziendale  nei  luoghi  di
lavoro. Il sistema realizzatosi nel tempo si e'  gia'  rivelato,  con
maggiore valenza di sempre, come una naturale infrastruttura in grado
di  contribuire  alla  mitigazione  del  rischio,  alla  luce   della
integrazione di misure  organizzative  di  prevenzione  e  protezione
previste a partire  dal  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di  lavoro"  del  14  marzo  e  la  sua
integrazione del 24 aprile e nei Protocolli di settore,  favorendo  -
anche per il periodo autunno-invernale - la  tutela  della  salute  e
sicurezza dei 23 milioni di lavoratori interessati,  con  inevitabili
ricadute positive  anche  sulla  collettivita'.  Particolare  rilievo
continua a rivestire la sorveglianza  sanitaria  anche  in  relazione
alle attivita' di informazione sul rischio nonche' per la tutela  dei
lavoratori cosiddetti "fragili". 
  6)  Grado  di  accettazione  delle  misure   igienico-sanitarie   e
comportamentali per la prevenzione della trasmissione  di  SARS-CoV-2
da parte  della  popolazione  generale.  Ad  esempio  sono  possibili
inasprimenti di criticita' gia' riscontrate allo stato attuale,  come
la collaborazione dei  soggetti  positivi  per  la  conduzione  delle
attivita' di indagine  epidemiologica  e  di  contact  tracing  e  il
rispetto/adesione alle misure contumaciali sia per i casi  confermati
che per i contatti stretti. 
  7) Capacita' di risposta dei sistemi di prevenzione e controllo. E'
evidente  la  migliorata  capacita'  dei   sistemi   di   prevenzione
nell'identificare rapidamente i focolai, isolare i casi  e  applicare
misure di quarantena ai contatti dei casi, cosa che  contribuisce  in
modo  determinante  a  mantenere  la  trasmissione  sotto  controllo.
Tuttavia non e' noto al momento quale sia il livello di trasmissione,
ad esempio in  termini  di  numero  di  focolai,  che  i  sistemi  di
prevenzione possano gestire efficacemente.  Va  considerato,  infine,
come  l'inizio  della  stagione  influenzale  possa  rendere   queste
attivita' piu' complesse e impegnative. 
  Un altro aspetto importante da  considerare,  correlato  piu'  alla
tenuta del sistema sanitario che alla trasmissibilita' di SARS-CoV-2,
riguarda l'eta' media dei casi. Nei mesi estivi  e'  stata  osservata
un'importante decrescita dell'eta' media dei casi  con  relativamente
poche nuove ospedalizzazioni da COVID-19, tuttavia, a questo  e'  poi
seguito un nuovo aumento dell'eta' mediana nei casi diagnosticati tra
la fine di agosto e l'inizio di settembre. Non e' al  momento  chiaro
se questo trend si manterra' nel tempo e se sara' possibile mantenere
protette categorie a rischio come gli anziani. 
  Alla  luce  di  queste  incognite,  i  possibili  scenari  che   si
prospettano per l'autunno nelle diverse regioni possono essere  cosi'
schematizzati: 
  • SCENARIO 1 
  Situazione di trasmissione  localizzata  (focolai)  sostanzialmente
invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020,  con  Rt  regionali
sopra soglia per periodi  limitati  (inferiore  a  1  mese)  e  bassa
incidenza,  nel  caso  in  cui  la   trasmissibilita'   non   aumenti
sistematicamente  all'inizio  dell'autunno,  le  scuole  abbiano   un
impatto modesto sulla trasmissibilita' e i sistemi sanitari regionali
riescano a tracciare  e  tenere  sotto  controllo  i  nuovi  focolai,
inclusi quelli scolastici. 
  • SCENARIO 2 
  Situazione di trasmissibilita' sostenuta e diffusa ma gestibile dal
sistema sanitario nel breve-medio periodo, con valori di Rt regionali
sistematicamente e significativamente compresi  tra  Rt=1  e  Rt=1,25
(ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95%  -  di
Rt comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non  si  riesca  a  tenere
completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi  quelli  scolastici,
ma  si  riesca  comunque  a  limitare  di  molto  il  potenziale   di
trasmissione di SARS-CoV-2  con  misure  di  contenimento/mitigazione
ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche  di
trasmissibilita' potrebbe  essere  caratterizzata,  oltre  che  dalla
evidente impossibilita' di contenere tutti i focolai, da una costante
crescita  dell'incidenza  di  casi  (almeno  quelli  sintomatici;  e'
infatti possibile che si osservi una riduzione della  percentuale  di
casi   asintomatici   individuati   rispetto    al    totale    vista
l'impossibilita'  di  svolgere  l'investigazione  epidemiologica  per
tutti  i  nuovi  focolai)  e  corrispondente  aumento  dei  tassi  di
ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del
numero di casi  potrebbe  pero'  essere  relativamente  lenta,  senza
comportare un rilevante sovraccarico dei  servizi  assistenziali  per
almeno 2-4 mesi. 
  • SCENARIO 3 
  Situazione di trasmissibilita' sostenuta e diffusa  con  rischi  di
tenuta del sistema sanitario nel medio  periodo,  con  valori  di  Rt
regionali sistematicamente e significativamente compresi tra  Rt=1,25
e Rt=1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt comprese tra 1,25 e 1,5), e in
cui  si  riesca  a  limitare  solo  modestamente  il  potenziale   di
trasmissione di SARS-CoV-2  con  misure  di  contenimento/mitigazione
ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche  di
trasmissibilita' dovrebbe essere caratterizzata da  una  piu'  rapida
crescita dell'incidenza di casi rispetto allo  scenario  2),  mancata
capacita' di tenere traccia delle catene di trasmissione  e  iniziali
segnali  di  sovraccarico  dei  servizi  assistenziali   in   seguito
all'aumento di casi ad elevata  gravita'  clinica  (con  aumento  dei
tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri - area critica e non
critica) riconducibile ad un  livello  di  rischio  elevato  o  molto
elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale.  La  crescita
del numero di casi potrebbe comportare un  sovraccarico  dei  servizi
assistenziali entro 2-3  mesi.  E'  pero'  importante  osservare  che
qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le  classi
di eta' piu' giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto  2020,
e si riuscisse a  proteggere  le  categorie  piu'  fragili  (es.  gli
anziani), il margine di tempo entro cui intervenire  potrebbe  essere
maggiore. 
  • SCENARIO 4 
  Situazione di trasmissibilita' non controllata con criticita' nella
tenuta del sistema sanitario nel breve  periodo,  con  valori  di  Rt
regionali  sistematicamente  e  significativamente  maggiori  di  1,5
(ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5). Anche se una epidemia
con queste caratteristiche  porterebbe  a  misure  di  mitigazione  e
contenimento piu' aggressive nei territori interessati, uno  scenario
di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosita' di casi
elevata e chiari segnali di sovraccarico dei  servizi  assistenziali,
senza la possibilita' di  tracciare  l'origine  dei  nuovi  casi.  La
crescita del numero di casi potrebbe comportare un  sovraccarico  dei
servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non  si
diffonda prevalentemente tra le classi di  eta'  piu'  giovani,  come
osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere
le categorie piu' fragili (es. gli anziani). A questo  proposito,  si
rimarca che appare piuttosto improbabile  riuscire  a  proteggere  le
categorie piu' fragili in presenza di un'epidemia  caratterizzata  da
questi valori di trasmissibilita'. 
 
                             Capitolo 4 
 
Politiche   adottate   in   Italia   per   affrontare   la   stagione
  autunno-invernale 2020 in riferimento ai pilastri strategici OMS 
 
  La   strategia   dell'OMS   nel   documento   "COVID-19   strategic
preparedness and response plan  operational  planning  guidelines  to
support  country  preparedness  and  response"  (SPRP)  pubblicato  a
febbraio 2020 (37), e nel documento  "2019  Novel  coronavirus  (2019
nCoV): strategic preparedness and response plan" aggiornato ad aprile
2020 (1) identifica 8 pilastri strategici chiave nella risposta  alla
pandemia COVID-19 (Figura 5): 
  •  Pilastro   1:   Coordinamento   nazionale,   pianificazione,   e
monitoraggio 
  • Pilastro 2: Comunicazione  del  rischio  e  coinvolgimento  della
popolazione 
  • Pilastro 3: Sorveglianza, team di risposta rapida,  indagine  sui
casi 
  • Pilastro 4: Punti di ingresso/sanita' transfrontaliera 
  • Pilastro 5: Laboratori nazionali 
  • Pilastro 6: Infection prevention and control (IPC) 
  • Pilastro 7: Gestione clinica dei casi 
  • Pilastro 8: Supporto operativo e logistica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  In Italia le azioni di risposta all'epidemia da virus SARS-CoV-2 si
sono realizzate in  linea  con  le  indicazioni  strategiche  fornite
dall'OMS (1, 37, 38), dimostrando un elevato livello di  preparedness
(39). I paragrafi seguenti riportano per ciascun pilastro  strategico
una  descrizione  delle  attivita'  realizzate  durante  la  fase  di
transizione e le attivita' di preparedness operative  per  affrontare
la stagione autunno-invernale 2020. Viene inoltre fornito per ciascun
pilastro un inventario di strumenti operativi in vigore. 
  Pilastro 1. Coordinamento nazionale, pianificazione, e monitoraggio 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  In Italia nel periodo di transizione epidemica continuano ad essere
attivi  tutti  i  meccanismi  di  coordinamento  e   di   interfaccia
multisettoriale e inter-istituzionale utili  per  la  definizione  di
atti di programmazione nazionale e alla  redazione  di  documenti  di
policy,     organizzazione,      pianificazione      e      indirizzo
tecnico-scientifico. 
  Questa produzione - insieme a quanto  gia'  realizzato  nelle  fasi
precedenti della pandemia - rappresenta la base normativa e tecnica a
sostegno dell'impianto operativo degli interventi che costituisce uno
strumento utilizzabile nel caso di un peggioramento dell'epidemia nei
mesi  futuri.  Il  livello  di  risposta  dei  sistemi  regionali  ai
provvedimenti programmatori nazionali continua ad essere  oggetto  di
attivita'  di  monitoraggio  sistematico  e  sono   attivi   percorsi
formativi  in  modalita'  FAD  (formazione  a  distanza)   realizzati
dall'ISS e rivolti ad operatori sanitari come  il  corso  "SARS-CoV-2
Preparazione  e  contrasto",  che  ha  l'obiettivo  di  favorire   la
creazione di un linguaggio comune e di procedure  condivise  tra  gli
operatori sanitari su una nuova problematica emergente mai affrontata
in precedenza, nonche' per amplificare in  modo  coordinato  anche  a
livello locale le indicazioni fornite dalle  Istituzioni  centrali  e
regionali. Dall'inizio della offerta formativa, l'ISS  ha  assicurato
la disponibilita' della piattaforma di erogazione per la formazione a
distanza EDUISS, deputata a veicolare indicazioni nazionali condivise
e univoche che potranno essere interpretate successivamente  in  base
alle specifiche esigenze loco-regionali. 
  Le basi normative a  supporto  delle  misure  di  sanita'  pubblica
potenzialmente necessarie per il contenimento  epidemico  sono  state
periodicamente aggiornate, allo scopo di garantirne  la  legittimita'
(ultimo aggiornamento: DPCM 7 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"). 
  E' stato implementato un sistema di monitoraggio settimanale per la
classificazione quantitativa  del  rischio  e  della  resilienza  dei
sistemi assistenziali e territoriali a livello regionale,  realizzato
dall'ISS e coordinato dal Ministero della Salute (28, 29). Il sistema
prevede meccanismi di consultazione regolare  con  referenti  tecnici
dei sistemi sanitari regionali e con  un  comitato  di  coordinamento
nazionale (Cabina di Regia). Al fine di monitorare la qualita'  e  la
completezza delle informazioni riportate dalle Regioni/PA  e  fornire
loro uno strumento per il  controllo  dei  dati,  vengono  realizzati
settimanalmente dei rapporti automatici per ciascuna  Regione/PA  che
riportano dati mancanti/incongruenti per ciascun indicatore  valutato
e l'eventuale discordanza tra il numero di casi di infezione da virus
SARS-CoV-2 riportati alla sorveglianza integrata COVID-19  coordinata
dall'ISS  e  quelli  riportati  al   flusso   del   Ministero   della
Salute/Protezione Civile. 
  Per quanto concerne la tutela infortunistica,  l'INAIL  ha  fornito
indicazioni operative fin dall'inizio della  situazione  emergenziale
legata alla diffusione pandemica da  nuovo  Coronavirus  (SARS-CoV-2)
per la tutela dei lavoratori  assicurati  con  l'Istituto  che  hanno
contratto l'infezione in occasione  di  lavoro  anche  in  virtu'  di
specifici disposti  normativi,  fornendo  chiarimenti  finalizzati  a
meglio esplicitare le modalita' di denuncia di malattia-infortunio  e
la relativa  certificazione  medica,  nonche'  a  favorire  un  ruolo
proattivo  delle  proprie  strutture  territoriali   per   consentire
l'acquisizione delle denunce stesse. 
  Tale monitoraggio, alla data del  31  agosto  2020,  rileva  52.209
denunce di infortunio a seguito di 
  COVID-19 segnalate all'INAIL,  di  cui  il  71,2%  interessanti  il
settore della sanita' e assistenza sociale. 
  In considerazione del coinvolgimento del  settore  sanitario  nella
gestione della pandemia, INAIL, in collaborazione  con  il  Consiglio
Nazionale  Ordine  Psicologi  (CNOP),   ha   attivato   un'iniziativa
nazionale  per  promuovere  sul  territorio   servizi   di   supporto
psicologico rivolti agli operatori sanitari; l'obiettivo e' fornire a
tutte le strutture  sanitarie  indicazioni  procedurali  e  strumenti
utili  per  l'attivazione  di  servizi  di   sostegno   psicosociale,
costituiti a livello locale con task force di psicologi. 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Sono state previste, indirizzate e finanziate con norme  specifiche
le attivita' di programmazione regionale finalizzate al potenziamento
delle dotazioni e dell'organizzazione dell'assistenza  ospedaliera  e
territoriale per la gestione dell'emergenza COVID-19 e ne sono  state
definite le modalita' di monitoraggio nazionale, volto alla  verifica
dello  stato  di  realizzazione  delle  attivita'  e   di   eventuali
situazioni di criticita'. 
  Nello specifico, e' stato adottato un provvedimento legislativo, il
decreto-legge  34/2020  convertito  nella  Legge   77/2020   (Decreto
Rilancio), che all'articolo 1 ha previsto l'adozione, da parte  delle
Regioni/PA,   di   Piani   di   potenziamento   e    riorganizzazione
dell'assistenza territoriale con l'obiettivo di assicurare  la  presa
in carico precoce dei pazienti contagiati, dei loro contatti e  delle
persone in  isolamento,  nonche'  dei  pazienti  fragili,  cronici  e
affetti da patologie invalidanti. 
  E' previsto, in  particolare,  il  rafforzamento  delle  principali
funzioni  del  territorio  coinvolte  nel  sistema  di   accertamento
diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della malattia da SARS-CoV-2
e il potenziamento delle attivita' di assistenza domiciliare sia  per
i pazienti  contagiati,  sia  per  i  soggetti  affetti  da  malattie
croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche,
non autosufficienti, con bisogni di cure palliative e di terapia  del
dolore.  Si  prevede  anche  l'attivazione  di   centrali   operative
regionali per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie  e
sociosanitarie  territoriali  messe  in  atto.  Tali  attivita'  sono
supportate da specifici finanziamenti. E' stato rafforzato inoltre il
sistema  di  monitoraggio  e  sorveglianza  di  casi  e  focolai   di
SARS-CoV-2 nelle scuole  e  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia,
attraverso  una  stretta  collaborazione  tra   i   dipartimenti   di
prevenzione territoriali e le  scuole  per  l'adozione  di  modalita'
operative basate su evidenze e/o buone pratiche di sanita'  pubblica,
razionali, condivise e coerenti sul  territorio  nazionale,  evitando
cosi' frammentazione e disomogeneita'. 
  Lo stesso  Decreto  all'art.  2  prevede  l'adozione  di  Piani  di
riorganizzazione ospedaliera, volti a rendere strutturale su tutto il
territorio nazionale il potenziamento delle dotazioni di posti  letto
di terapia intensiva, con un incremento complessivo  di  3.500  posti
letto, e di quelle di terapia sub-intensiva,  con  un  incremento  di
4.225  posti  letto  (di  cui  il  50%,  cioe'  2.112  posti   letto,
trasformabili  in  caso  di  emergenza  in  posti  letto  di  terapia
intensiva),  con  l'obiettivo  di  garantire  livelli  di  assistenza
adeguati ad eventuali aumenti anche significativi della domanda. 
  Allo stato attuale tutti i Piani  di  riorganizzazione  ospedaliera
presentati dalle Regioni e PA  ai  sensi  dell'art.  2  decreto-legge
34/2020 e  secondo  le  indicazioni  formulate  nella  Circolare  del
Ministero della Salute n.  11254  del  29  maggio  2020,  sono  stati
approvati dal Ministero della Salute e sono avviate le procedure  per
dare loro attuazione da parte del Commissario Straordinario, previste
dal comma 11 del citato decreto (vedi anche Pilastro 8). 
  Ambedue i predetti Piani (ospedalieri e  territoriali)  sono  stati
recepiti  nei  programmi  operativi   COVID-19   ex   art.   18   del
decreto-legge 18/2020 e sono monitorati congiuntamente dal  Ministero
della Salute e dal Ministero dell'Economia. 
  Allo scopo di supportare la preparedness dei servizi sanitari a  un
eventuale  ulteriore   aumento   nel   numero   di   casi   e   delle
ospedalizzazioni   per   COVID-19   in    Italia    nella    stagione
autunno-invernale 2020 e' stato predisposto il documento "Elementi di
preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione  autunno-invernale"
(34). E' stato inoltre istituito un meccanismo mensile  di  confronto
sulla resilienza dei servizi assistenziali e territoriali, coordinato
dal Ministero della Salute  e  realizzato  dall'ISS,  con  produzione
regolare  di  aggiornamenti  (rapporti  preparedness)  per   ciascuna
regione e incontri in  video-conferenza  con  referenti  dei  sistemi
sanitari regionali allo scopo di garantire un coordinamento  continuo
per la definizione di risposte tempestive e  supportare  un  processo
decisionale tempestivo e collaborativo. 
  La Tabella A1 dell'Appendice  riporta  una  raccolta  delle  norme,
circolari, ordinanze e strumenti di  livello  nazionale  prodotte  in
materia  di  programmazione,  coordinamento  e   monitoraggio   delle
attivita' finalizzate ad  affrontare  la  pandemia  da  SARS-CoV-2  e
operativi per la stagione autunno-invernale 2020 per argomento. 
  Pilastro  2.  Comunicazione  del  rischio  e  coinvolgimento  della
popolazione 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Nella nuova fase epidemica, la comunicazione ha come  obiettivo  il
mantenimento dei risultati conseguiti nel periodo di  lockdown  e  la
promozione di un ulteriore contenimento dell'epidemia. In questa fase
e' di vitale importanza la produzione di contenuti rigorosi dal punto
di vista scientifico. 
  In considerazione dei principali  target  di  riferimento  (stampa,
operatori sanitari e  cittadini)  e'  necessario  utilizzare  in  una
comunicazione semplice e chiara. 
  Per   coinvolgere   l'intera   popolazione    nell'assunzione    di
comportamenti virtuosi  di  contrasto  all'epidemia  e'  fondamentale
assumere l'imperativo della trasparenza, anche condividendo i margini
di incertezza che caratterizzano la conoscenza scientifica in tutti i
periodi di emergenza. 
  In  questa  fase  e'  fondamentale  realizzare  una   comunicazione
costante, coerente e coordinata con le altre istituzioni, in modo  da
sviluppare  fiducia  nel  pubblico  e  rappresentare  un   punto   di
riferimento costante, autorevole e affidabile. 
  Gli Uffici Stampa delle istituzioni coinvolte fanno da raccordo per
il  coordinamento  della  comunicazione.  In  ISS,  in   particolare,
continua ad essere attivo il meccanismo di coordinamento  RCCE  (Risk
Communication and Community Engagement),  avviato  nella  prima  fase
emergenziale con la costituzione del Gruppo di comunicazione (Ufficio
Stampa, Servizio  Comunicazione  scientifica  con  l'integrazione  di
alcuni esperti di riferimento). 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Per rafforzare la preparazione alla stagione  autunno-invernale  in
questa fase, la comunicazione delle istituzioni coinvolte continua  a
garantire: 
  • la produzione costante di contenuti finalizzati ad accrescere  la
consapevolezza della popolazione  e  al  contrasto  delle  fake  news
attraverso i principali canali istituzionali (comunicati stampa,  web
e social, infografiche e video); 
  • il supporto alla diffusione dei dati della sorveglianza  e  sulla
situazione epidemiologica attraverso i canali social e il web; 
  • la gestione delle interviste e  l'identificazione  dei  portavoce
istituzionali; 
  • le azioni di comunicazione dirette alla prevenzione per fasce  di
popolazione piu' fragili; 
  • le attivazioni di sinergie interistituzionali per  la  promozione
della formazione degli stakeholder; 
  • la diffusione dei contenuti tecnici e  i  relativi  aggiornamenti
sulla gestione di questa fase dell'emergenza presso  gli  stakeholder
(scuola, supermercati, ecc.). 
  Nell'ambito  della   comunicazione   si   sta   svolgendo   inoltre
un'attivita' di preparedness  per  affrontare  eventuali  scenari  di
aumentata trasmissione tra cui: 
  •  attivita'  di  monitoraggio  constante   del   sentiment   della
popolazione attraverso attivita' di ricerca, sondaggi e focus group; 
  • adattamento della strategia di comunicazione ai  diversi  scenari
epidemiologici  predisponendo  ove  necessario   media   briefing   e
conferenze  stampa,  con  la   presenza   di   rappresentanti   delle
istituzioni coinvolte; 
  • adattamento della  strategia  ed  eventuale  potenziamento  delle
attivita' sui canali social; 
  • informazione tempestiva e puntuale su nuovi strumenti diagnostici
e di prevenzione. 
  La Tabella A2 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle
norme, circolari, ordinanze e strumenti di livello nazionale prodotti
in materia  di  comunicazione  del  rischio  e  coinvolgimento  della
popolazione,  volti  ad  affrontare  la  pandemia  da  SARS-CoV-2   e
operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 
  Pilastro 3. Sorveglianza, team di  risposta  rapida,  indagine  sui
casi 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Durante la fase di transizione continua l'attivita' del sistema  di
sorveglianza  integrata  epidemiologica  e  microbiologica   COVID-19
istituita con l'ordinanza 640  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento  della  Protezione  Civile  del  27/2/2020  e
coordinata dall'ISS. Il Sistema di sorveglianza integrato  raccoglie,
tramite una piattaforma web, dati individuali dei soggetti  risultati
positivi  al  SARS-CoV-2  mediante  test  molecolare  effettuato   su
prelievo rino/orofaringeo (tampone). Questo sistema permette non solo
di monitorare l'andamento della epidemia  nella  popolazione,  ma  di
effettuare analisi specifiche per sottogruppi di popolazione, inclusi
gruppi di popolazione vulnerabili. 
  Il laboratorio di riferimento nazionale presso l'ISS ha il  compito
di svolgere la sorveglianza genomica virale  al  fine  di  monitorare
l'epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2, in un  numero  definito  di
campioni clinici per ogni Regione/PA, che vengono inviati  a  cadenza
mensile presso l'ISS (17) (vedi Pilastro 5). 
  Con  il  progredire  dell'epidemia  e  l'esigenza  di   raccogliere
informazioni  aggiuntive  sui   casi   confermati,   la   scheda   di
sorveglianza e' stata integrata con alcune nuove informazioni, quali,
ad esempio, la variabile "provenienza del caso (autoctono,  importato
da altra regione  o  dall'estero)",  o  la  variabile  "setting"  che
permette di  descrivere  il  luogo/comunita'  di  acquisizione  della
malattia. 
  Dal mese di giugno 2020, l'ISS ha  provveduto  ad  integrare  nella
piattaforma web del Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19, anche
la scheda di raccolta dei dati aggregati giornalieri del  flusso  del
Ministero/Protezione Civile.  Il  Ministero  della  Salute,  dopo  un
controllo e validazione dei dati, provvede a  pubblicare  la  tabella
riepilogativa  generata  automaticamente  dal  sistema  sul   proprio
portale. Il sistema, inoltre,  invia  automaticamente  i  dati  a  un
repository  della  Protezione  Civile   per   l'aggiornamento   della
dashboard. 
  Le attivita' di identificazione e gestione dei  contatti  dei  casi
probabili  o  confermati   di   COVID-19,   mediante   quarantena   e
sorveglianza  attiva,  hanno  lo  scopo  di  individuare  e   isolare
tempestivamente i casi secondari, in modo da interrompere  le  catene
di trasmissione. Nel periodo di transizione,  caratterizzato  da  una
trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale,  con
presenza  di  focolai  anche  di  dimensioni  considerevoli,  si   e'
assistito ad un progressivo aumento delle suddette attivita',  sia  a
livello centrale che periferico, in seguito alle riaperture  avvenute
successivamente alla fase di lockdown. L'identificazione  e  gestione
dei contatti stretti e' stata svolta  a  livello  territoriale  dalle
autorita' sanitarie locali. 
  A livello centrale, le attivita' prevalenti sono state: 
  • richiesta delle liste passeggeri di aerei, navi, pullman e treni,
con identificazione dei passeggeri-contatti stretti  e  comunicazione
delle informazioni; 
  • segnalazione alle autorita' sanitarie regionali per l'attivazione
della sorveglianza sanitaria; 
  • scambi di messaggi selettivi tra i Paesi  UE/IHR  National  Focal
Point. 
  Per far fronte alle attivita' descritte, e' stato istituito un team
multidisciplinare composto da assistenti di prevenzione e  sanita'  e
da medici ed e' stato predisposto un database  contenente  i  contact
tracing COVID-19 espletati a livello nazionale. 
  A giugno 2020, l'ISS ha pubblicato una guida che illustra  le  fasi
chiave del processo di contact tracing, mettendo a  disposizione  una
serie di moduli standard per la raccolta dei dati, con  lo  scopo  di
fornire uno strumento  per  rendere  omogeneo  l'approccio  a  questa
attivita' sul territorio nazionale (40) e ha sviluppato un  corso  di
formazione  a  distanza  (FAD)  "Emergenza  epidemiologica  COVID-19:
elementi per il  contact  tracing",  per  gli  operatori  di  sanita'
pubblica che svolgono le attivita' di contact  tracing  nel  contesto
del COVID-19. Il corso e' in fase di erogazione e ne e'  prevista,  a
partire dalla meta' del mese di ottobre, una edizione aggiornata  che
sara' arricchita dalle esperienze vissute  e  raccolte  negli  ultimi
mesi di contrasto. Infine, l'ISS ha messo a disposizione la  versione
italiana dei software Go.Data, la piattaforma web sviluppata dall'OMS
per agevolare la raccolta dei dati durante le  emergenze  di  sanita'
pubblica. 
  Nell'ambito della digital health, il Commissario straordinario  per
l'emergenza COVID-19 (Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  -  in
collaborazione con il Ministero  della  Salute  e  il  Ministero  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - ha,  inoltre,  reso
disponibile un'applicazione per  telefoni  cellulari  finalizzata  al
tracciamento  di  prossimita'  (App  Immuni)  quale   strumento   per
coadiuvare  il  contact   tracing   tradizionale.   Altre   attivita'
realizzate in questo ambito sono state: 
  • una valutazione tecnologica inter-istituzionale  delle  soluzioni
di contrasto all'epidemia da COVID-19; 
  •  una  indagine  conoscitiva  delle  tecnologie   utilizzate   dai
cittadini fragili e disabili; 
  • lo studio delle problematiche di protezione dei dati al  fine  di
promuovere policy dei dati a favore della  costituzione  dei  portali
per Open Data Covid in EU e nazionali; 
  • la promozione  dell'innovazione  tecnologica  in  relazione  alla
interoperabilita'  delle   cartelle   cliniche   elettroniche,   alla
realizzazione di strumenti per la gestione della salute  digitale  in
mare e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale affidabile; 
  • lo sviluppo di software open  source  di  tele-visita  auditabile
automaticamente  per  la  continuita'  di  esercizio  (ISO  27000)  e
protetto con strumenti innovativi per la cyber security,  attualmente
in esercizio di prova e in attesa di autorizzazione. 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Nella stagione influenzale 2020-2021 in Italia si  integrera'  alla
sorveglianza sentinella dei virus  influenzali  (InfluNet)  anche  la
sorveglianza del virus SARS-CoV-2. Il sistema InfluNet si basa su una
rete di medici sentinella costituita da Medici di  Medicina  Generale
(MMG) e di Pediatri di Libera scelta (PLS), reclutati dalle  Regioni,
che segnalano i casi di  sindrome  simil-influenzale  (Influenza-like
Illnesses, ILI) osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella e
altri medici operanti nel territorio e  negli  ospedali  collaborano,
inoltre, alla raccolta di campioni biologici per l'identificazione di
virus circolanti. Le  indagini  virologiche  sui  campioni  biologici
raccolti vengono eseguite dai Laboratori  facenti  parte  della  Rete
InfluNet.  E'  prevista  nel  contesto   della   Rete   Influnet   la
realizzazione di un corso FAD specifico rivolto all'intera rete degli
operatori  socio-sanitari  per  la  duplice  valenza   di   contrasto
all'influenza e al COVID-19. 
  Si prevede, inoltre,  una  sorveglianza  ambientale  di  SARS-CoV-2
(41-43) attraverso i reflui urbani, al fine di acquisire  indicazioni
sull'andamento epidemico e sviluppare allerta, precoce attraverso  il
progetto nazionale SARI (Sorveglianza Ambientale Reflue  in  Italia),
coordinato da ISS attraverso il  Coordinamento  Interregionale  della
Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome della Conferenza Stato-Regioni,  in  linea  con  le
recenti  raccomandazioni  europee  di  Preparazione   Sanitaria   per
affrontare i focolai di COVID-19 (44, 45). 
  Si realizzera' una indagine conoscitiva che permetta di definire la
situazione attuale delle attivita' legate al contact tracing svolte a
livello regionale e locale, al fine  di  migliorare  e  rendere  piu'
efficiente e omogeneo il  processo  e  di  identificare  le  aree  da
rafforzare. 
  E' stato realizzato il  documento  "Indicazioni  operative  per  la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e  nei  servizi
educativi dell'infanzia" (46), volto a dare un approccio razionale  e
uniforme alle procedure di indagine e  tracciamento  dei  contatti  a
seguito della  riapertura  delle  scuole.  A  questo  e'  seguita  la
realizzazione da parte di ISS del corso  FAD  "Indicazioni  operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole  e  nei
servizi educativi dell'infanzia", per professionisti sanitari  e  per
operatori della scuola. 
  E' in corso di progettazione una piattaforma per gestire la rete di
allerta rapida  nazionale  -  sulla  falsa  riga  dell'Early  Warning
Response System (EWRS) della Commissione Europea - in cui  Regioni  e
Autorita' Centrali hanno la possibilita' di  scambiare  comunicazioni
tempestivamente e soprattutto con la garanzia  della  protezione  dei
dati sensibili. Lo scopo di questo  strumento  e'  di  migliorare  il
flusso comunicativo tra gli attori coinvolti. 
  La Tabella A3 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle
norme, circolari, ordinanze e strumenti di livello nazionale prodotte
in materia di Sorveglianza, team di  risposta  rapida,  indagine  sui
casi volte ad affrontare la pandemia da SARS-CoV-2 e operativi per la
stagione autunno-invernale 2020. 
  Pilastro 4. Punti di ingresso/sanita' transfrontaliera 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Nel periodo di transizione epidemica,  la  rete  USMAF  (Uffici  di
Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera) ha continuato a garantire le
attivita' di monitoraggio imposte sin dall'inizio della pandemia.  La
numerosita' di Points of Entry abilitati al traffico  internazionale,
specialmente  nel  settore  marittimo,  ha  imposto   l'esigenza   di
decuplicare le risorse umane in servizio presso gli uffici di sanita'
marittima e aerea. 
  L'ufficio di coordinamento USMAF  della  Direzione  Generale  della
Prevenzione del Ministero della Salute ha  coordinato  l'integrazione
di risorse umane  e  la  distribuzione  agli  uffici  periferici  dei
materiali  occorrenti  per  l'emergenza   pandemica,   dai   DPI   ai
termometri,  alla  strumentazione  informatica.  Ha  inoltre  redatto
protocolli sanitari,  con  i  colleghi  europei  della  Joint  Action
Healthy GateWays  e  con  la  collaborazione  delle  associazioni  di
categoria e del Comando Generale delle Capitanerie di porto.  Con  la
ripresa dell'attivita' crocieristica nel Mar  Mediterraneo  e'  stato
trasmesso all'IMO (International Maritime Organization) un protocollo
redatto ad hoc. 
  Con la collaborazione delle Sanita' Regionali  e  della  Protezione
Civile si e' attuato il monitoraggio  della  temperatura  a  tutti  i
viaggiatori, inizialmente solo per gli arrivi internazionali, poi  da
tutte le destinazioni e infine anche  per  le  partenze.  Insieme  ai
gestori portuali e aeroportuali sono state implementate una serie  di
misure per la prevenzione  della  diffusione  del  SARS-CoV-2:  dalla
formazione degli addetti  alla  sanificazione  degli  ambienti,  alla
verifica del  distanziamento  dei  passeggeri,  alla  verifica  della
corretta compilazione delle autodichiarazioni. 
  Parallelamente alla sopraggiunta validazione  e  disponibilita'  di
test rapidi antigenici, gli  USMAF  hanno  iniziato  a  monitorare  i
passeggeri in arrivo dalle destinazioni europee  per  le  quali  sono
state imposte misure restrittive. L'esigenza  di  garantire,  con  la
collaborazione con la Polizia di frontiera,  l'ottemperanza  ai  DPCM
che si sono susseguiti identificando una serie di paesi dai quali  e'
imposto il divieto di accesso in Italia, ha comportato  l'obbligo  di
individuare delle strutture dove far alloggiare  viaggiatori  per  la
quarantena obbligatoria. 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Con il DPCM del 7 settembre 2020 (47), l'ufficio  di  coordinamento
USMAF  e'  incaricato  della  redazione  e   dell'autorizzazione   di
protocolli   sanitari   (che   prevedano   tamponi   obbligatori    e
autoisolamento) per la concessione di deroghe al divieto  di  accesso
in Italia (per eventi sportivi, manifestazioni fieristiche, altro). 
  E' stato inoltre sviluppato uno strumento formativo meglio definito
come Health Biosafety Training che simula, attraverso un docufilm, la
gestione  di  pazienti  con  sospetti  casi  di  malattia   infettiva
diffusiva  secondo  quanto   previsto   dal   regolamento   Sanitario
Internazionale  del  2005,  in  infrastruttura   critica   (porti   e
aeroporti).  Lo  strumento,  realizzato  dall'Ordine  del  Medici  di
Palermo  quale  capofila  degli  ordini  dei  Medici  della  Sicilia,
unitamente al Ministero della Salute ha lo  scopo  di  descrivere  le
procedure per la gestione di un sospetto caso di  malattia  infettiva
diffusiva con il coinvolgimento  di  molteplici  attori;  attuare  le
misure di prevenzione e controllo  attraverso  le  funzionalita'  dei
Servizi Sanitari Provinciali e complessivamente formare  un  pool  di
persone, definite focal point, qualificate e  addestrate,  capaci  di
lavorare in equipe e che sono in possesso di competenze specifiche in
materia di biocontenimento, in particolare sull'utilizzo  dei  DPI  e
dei sistemi di trasporto. 
  La Tabella A4  in  Appendice  riporta  la  raccolta  integrale  per
argomento delle norme, circolari, ordinanze e  strumenti  di  livello
nazionale  prodotte  in  materia   di   Punti   di   ingresso/sanita'
transfrontaliera volte ad affrontare  la  pandemia  da  SARS-CoV-2  e
operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 
  Pilastro 5. Laboratori nazionali 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Il 16 luglio  2020,  e'  stato  approvato  il  decreto  "Rilancio",
conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, presentato il 19 maggio 2020.  Nel  testo
approvato  viene  riconosciuto  per  la  prima  volta  in  una  legge
ordinaria il ruolo della  rete  dei  laboratori  di  Microbiologia  e
Virologia nella  strategia  di  contrasto  alla  pandemia.  Il  testo
recita: 
    "le Regioni e le Province  Autonome  costituiscono  le  reti  dei
laboratori  di  microbiologia  per  la  diagnosi  di   infezione   da
SARS-CoV-2,  individuandoli  tra  i  laboratori  dotati   di   idonei
requisiti infrastrutturali e di  adeguate  competenze  specialistiche
del personale addetto, a  copertura  dei  fabbisogni  di  prestazioni
generati  dall'emergenza  epidemiologica  [...].  Le  regioni  e   le
province autonome  [...]  identificano  un  laboratorio  pubblico  di
riferimento  regionale  che  opera  in  collegamento  con  l'Istituto
Superiore di Sanita' e individua,  con  compiti  di  coordinamento  a
livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici
e privati operanti nel territorio di  riferimento,  in  possesso  dei
requisiti prescritti" (48). 
  La necessita' di riconoscere formalmente le reti dei laboratori  ai
quali viene demandata la  diagnosi  molecolare  di  COVID-19  risiede
nell'importanza e nella imprescindibilita' dei compiti  specialistici
svolti dai laboratori  nel  contesto  del  piano  di  contrasto  alla
diffusione dell'epidemia.  In  Italia,  il  modello  delle  reti  dei
laboratori e' ben consolidato, ed e' applicato  da  tempo  a  livello
nazionale per tutte le principali malattie infettive che possono dare
luogo ad  epidemie  (es.  influenza)  e  che  richiedano  sistemi  di
sorveglianza   molto   avanzati   e   con   una   forte    componente
laboratoristica (per  esempio  la  rete  per  la  sorveglianza  delle
malattie batteriche invasive). 
  Nella fase di transizione i Laboratori  Regionali  abilitati  hanno
effettuato diagnosi con i metodi  molecolari  di  riferimento  o  kit
diagnostici, su campioni (tamponi oro- naso-faringei) provenienti  da
soggetti sintomatici, asintomatici o  re-testing  per  guarigione  di
pazienti gia' positivi per SARS-CoV-2 con aumento  progressivo  della
capacita' di accertamento diagnostico (Figura 6). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Al  Laboratorio  Regionale  di  Riferimento  presso  INMI  "Lazzaro
Spallanzani" e' stato affidato il compito di validare  i  nuovi  test
diagnostici molecolari e antigenici rapidi.  Il  laboratorio  si  e',
inoltre, occupato di caratterizzare ceppi di SARS-CoV-2  di  clusters
regionali, le cui sequenze sono  state  messe  a  disposizione  della
comunita' scientifica (49). 
  Essendo stato designato laboratorio di riferimento nazionale  nello
studio TSUNAMI, per il coordinamento  e  la  standardizzazione  della
capacita'  neutralizzante  del  plasma  dei  pazienti   convalescenti
COVID-19, in collaborazione con il  laboratorio  del  policlinico  S.
Matteo  di  Pavia,  presso  l'INMI  e'  stata  valutata   l'eventuale
differente  capacita'  neutralizzante  degli  anticorpi   di   malati
utilizzando ceppi virali differenti e ben caratterizzati, utilizzando
un unico ceppo di riferimento, distribuito ai laboratori coinvolti  e
un pool di sieri con titolo neutralizzante noto. 
  Il Laboratorio di Riferimento Nazionale COVID-19 presso  l'ISS,  ha
nella prima fase e in particolare tra fine febbraio e marzo  condotto
le conferme molecolari sui tamponi positivi provenienti  dalle  tutte
le Regioni italiane (50) per assicurare una accuratezza e uniformita'
di capacita' diagnostica sul territorio  nazionale.  Successivamente,
oltre a continuare a supportare i laboratori  periferici  della  rete
Influnet  su  tutto  il  territorio   nazionale,   ha   iniziato   il
monitoraggio molecolare del virus SARS-CoV-2  circolante  nel  nostro
Paese,  tramite  l'isolamento  virale  e/o  sequenziamento   genomico
direttamente dal tampone oro/nasofaringeo. L'analisi di mutazioni nei
genomi virali provenienti, al momento come un sotto-campione da  ogni
Regione/PA, permettera' di caratterizzare il virus causa  di  cluster
epidemici per condividerli con la comunita' scientifica  nazionale  e
internazionale, e monitorare la predominanza di certi ceppi in  certe
Regioni italiane. Lo studio  prendera'  in  considerazione  tutto  il
territorio nazionale sia nella fase di lockdown sia nella fase  II  a
seguito del riavvio delle varie attivita'. Questo monitoraggio  nella
fase pre-introduzione del vaccino,  permettera'  di  conoscere  e  di
fotografare i cambiamenti virali senza pressione vaccinale. 
  Inoltre, il Laboratorio Nazionale di Riferimento  presso  l'ISS  ha
isolato e titolato ceppi di virus  SARS-CoV-2.  Questa  attivita'  ha
permesso di  mettere  a  punto  saggi  di  siero-neutralizzazione  su
cellule e di fornire a diversi gruppi di ricerca  dell'ISS  il  virus
per studi di infezione in vitro. 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Nella stagione autunno-invernale, si prevede la co-circolazione del
virus SARS-CoV-2 e di virus influenzali stagionali  che,  presentando
una sintomatologia simile, richiedono una conferma di laboratorio per
accertare  la  diagnosi  differenziale.  In   quest'ottica,   diventa
estremamente importante  il  monitoraggio  concomitante  di  casi  di
infezione  da  SARS-CoV-2  e  da  virus   influenzali,   inclusa   la
rilevazione di possibili co-infezioni nella comunita', attraverso  la
realizzazione di test diagnostici molecolari multipli (51). 
  A tal fine ISS ha avviato l'integrazione nel sistema InfluNet della
sorveglianza  COVID-19,  con  richiesta  ai  laboratori  della   Rete
InfluNet di testare sistematicamente i tamponi  pervenuti  oltre  che
per virus influenzali anche per il virus  SARS-CoV-2  (vedi  Pilastro
3). 
  Inoltre il Laboratorio di Riferimento Nazionale presso l'ISS  sara'
operativo: 
  •  fornendo  supporto  laboratoristico  alla  messa  a   punto   di
protocolli  molecolari  per  multiplex  rt-Real  time  PCR   per   la
simultanea individuazione e differenziazione di  SARS-CoV-2  e  virus
influenzali. Recentemente la Food and Drug  Administration  (FDA)  ha
autorizzato nell'ambito della Emergency Use  Authorization  (EUA)  un
kit di multiplex rt Real Time PCR, sviluppato e  messo  a  punto  dal
CDC, per la simultanea individuazione  e  differenziazione  di  virus
influenzali              A/B               e               SARS-CoV-2
(https://www.fda.gov/media/139744/download). Questo kit,  indirizzato
principalmente   ai   laboratori   di   riferimento    internazionali
Influenza/COVID-19 e a laboratori autorizzati (CLIA), e' indicato per
la  diagnosi  differenziale  in  campioni  delle   vie   respiratorie
superiori e inferiori di pazienti con sintomi simil-influenzali. Sono
disponibili anche protocolli messi a punto dall'ISS (51); 
  • fornendo supporto per la produzione di reagenti in-house; 
  •  rafforzando  le   capacita'   laboratoristiche   anche   tramite
metodologie di pool-testing (52) da  valutare  e  condividere  con  i
laboratori periferici; 
  • valutando protocolli e metodologie per la diagnosi  rapida  point
of care con test antigenici o molecolari che hanno la peculiarita' di
offrire in loco risultati molto velocemente (30-60 minuti), con minor
costo e senza la necessita'  di  personale  altamente  specializzato.
Questi test potrebbero essere strategici  per  controllare  possibili
focolai in contesti come scuole o comunita' chiuse (carceri, RSA). 
  La Tabella A5 in Appendice riporta una raccolta per argomento delle
norme, circolari, ordinanze e strumenti di livello nazionale prodotte
in materia di Laboratori nazionali volte ad affrontare la pandemia da
SARS-CoV-2 e operativi per la stagione autunno-invernale 2020. 
  Pilastro 6. Infection prevention and control (IPC) 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Nella fase di transizione, si e' provveduto ad un aggiornamento dei
documenti tecnici  a  supporto  delle  varie  attivita'  legate  alla
prevenzione  e  al   controllo   delle   infezioni   attraverso   una
collaborazione inter-istituzionale  e  con  il  supporto  di  esperti
dell'OMS. 
  In tali documenti sono aggiornati  i  riferimenti  normativi  e  le
informazioni  sulle  conoscenze  scientifiche  disponibili  in   quel
settore e sono fornite indicazioni appropriate sia al contesto  della
fase di rimodulazione delle misure di contenimento, sia a  quello  di
ripresa delle attivita' assistenziali non emergenziali. 
  Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati le  circolari  del
Ministero della Salute, i rapporti ISS COVID-19, i documenti  tecnici
INAIL, i documenti del CTS e Regionali, avendo attenzione a una larga
condivisione dei contenuti in fase di scrittura e  definizione  degli
stessi: questi documenti sono stati posti a disposizione dei decisori
nazionali, regionali e locali. In particolare, sono state  aggiornate
le indicazioni sulla  gestione  della  quarantena  e  dell'isolamento
domiciliare (53), l'uso dei dispositivi di protezione nelle attivita'
assistenziali  (54),  la  prevenzione  e  controllo  nelle  strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali  (55),  la  gestione
degli ambienti indoor (56), la  sanificazione  di  ambienti  sanitari
(57) e non sanitari  (58).  Tali  documenti  sono  stati  disseminati
attraverso siti web istituzionali e  non,  circolari  ministeriali  e
atti normativi. Altre indicazioni tecniche sono state fornite per  la
prevenzione  dei  contagi  correlati  alla   ripresa   di   attivita'
commerciali/produttive,  ludiche,  sportive  e   di   trasporto.   In
particolare,  oltre  ai  gia'  citati  Documento   tecnico   per   la
programmazione  delle  riaperture  (30)  e  Documento  tecnico  sulla
riorganizzazione del sistema di trasporto  pubblico  terrestre  (31),
sono stati elaborati ulteriori documenti dedicati,  nello  specifico,
alla ripresa delle attivita' ricreative di  balneazione  (59),  della
ristorazione (60) e dei servizi di cura alla persona (61). Gruppi  di
lavoro INAIL-ISS hanno elaborato ulteriori documenti tecnici e pareri
che hanno supportato il  CTS  nelle  decisioni  o  nelle  indicazioni
relative ad attivita' specifiche, quali ad esempio, la ripresa  delle
attivita' sportive, delle attivita' culturali ed eventi di massa. 
  La previsione dell'obbligo di utilizzare una protezione  delle  vie
respiratorie (sia essa una mascherina chirurgica o una mascherina  di
comunita') in tutti gli ambienti chiusi aperti al  pubblico  e  anche
all'aperto quando non sia possibile mantenere la distanza  di  almeno
un metro fra le persone, inserita fin dal DPCM  26  aprile  2020,  e'
stato  uno  dei  capisaldi  della  strategia  di  contenimento  della
circolazione del virus nella popolazione generale. 
  Ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo  2020,  e'
stato nominato l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Gazzetta  Ufficiale
Serie  Generale  n.73  del  20  marzo  2020)  (62).  Il   Commissario
Straordinario per l'emergenza  COVID  -19  gestisce  ogni  intervento
utile  a   fronteggiare   l'emergenza   sanitaria,   programmando   e
organizzando le attivita', individuando i fabbisogni, indirizzando le
risorse umane e strumentali  e  procedendo  all'acquisizione  e  alla
distribuzione di farmaci, delle  apparecchiature  e  dei  dispositivi
medici e di protezione individuale,  in  raccordo  con  il  Capo  del
Dipartimento della Protezione  Civile  (63).  Sulla  base  di  questa
disposizione, dal punto di vista della programmazione  sanitaria,  la
Protezione Civile ha continuato il lavoro per  il  reperimento  e  la
distribuzione di  DPI  alle  Regioni/PA  in  ambito  assistenziale  e
residenziale (vedi Pilastro 8). 
  Il supporto alla prevenzione e  al  controllo  delle  infezioni  e'
stato assicurato anche con la  formazione  continua  degli  operatori
sanitari attraverso corsi,  webinar  e  materiali  formativi,  tra  i
seguenti corsi FAD prodotti dall' ISS: Prevenzione e controllo  delle
infezioni nel  contesto  dell'emergenza  COVID,  Emergenza  sanitaria
COVID-19:  gestione  del  paziente  dializzato,  Emergenza  sanitaria
COVID-19: la gestione del paziente odontoiatrico, Emergenza sanitaria
COVID-19: gestione dei rischi in ambito nutrizionale e alimentare. 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Nel  settore  della  scuola,  identificato  come  possibile   punto
critico, il CTS ha prodotto documenti per la riapertura della  scuola
che sono stati  allegati  al  Piano  Scuola  2020-2021.  Al  fine  di
contenere i rischi di una risposta non appropriata a casi  e  focolai
in ambito scolastico e' stato prodotto un documento  con  indicazioni
tecniche per la gestione di tali casi (46).  Il  documento  e'  stato
adottato  dalla  Conferenza  Unificata  delle  Regioni   e   Province
autonome. Inoltre, in accordo con il Ministero  dell'Istruzione,  tra
le misure di prevenzione da adottare per la riapertura  in  sicurezza
delle scuole, sono stati  acquistati  dalla  struttura  commissariale
presso la Protezione Civile banchi singoli, per agevolare  la  misura
del mantenere il distanziamento degli studenti nelle aule; inoltre e'
stata assicurata la fornitura quotidiana  di  mascherine  chirurgiche
per il personale scolastico e per gli studenti di tutte le scuole  di
ogni ordine e grado. 
  La Tabella A6 in Appendice riporta raccolta integrale delle  norme,
circolari, ordinanze e strumenti di  livello  nazionale  prodotte  in
materia di Infection Prevention and Control (IPC) volte ad affrontare
la   pandemia   da   SARS-CoV-2   e   operativi   per   la   stagione
autunno-invernale 2020 per argomento. 
  Pilastro 7. Gestione clinica dei casi 
  Attivita' durante la fase di transizione 
  Durante la fase di transizione, sulla base anche  delle  esperienze
maturate in ambito nazionale e internazionale relative alla  gestione
clinica  dei  pazienti  COVID-19,  sono  stati  definiti   protocolli
terapeutici e di gestione clinica che  vengono  descritti  in  questa
sezione. 
  Gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 
  SARS-CoV-2 ha rappresentato,  a  tutti  gli  effetti,  un  patogeno
sconosciuto alla comunita' scientifica internazionale fino alla  fine
del mese di dicembre 2019 e la gestione clinica dei pazienti  affetti
da sintomi attribuibili al nuovo coronavirus (malati con COVID-19) e'
progressivamente  evoluta  nel  tempo,  riflettendo  il   progressivo
accumularsi di informazioni  relative  al  determinismo  patogenetico
della condizione morbosa, ai sintomi presentati dai pazienti  e  alle
conoscenze  che  si  sono  andate  via  via  accumulando  nell'ambito
dell'efficacia e delle tossicita' correlate alle differenti  terapie.
In  particolare,  il  trattamento  si  e'  articolato   su   approcci
differenziati che sono andati a coinvolgere: 
  • farmaci a potenziale attivita' antivirale contro SARS-CoV-2; 
  •   farmaci   ad    attivita'    profilattica/terapeutica    contro
manifestazioni trombotiche; 
  • farmaci in grado di modulare la risposta immunitaria; 
  • infusioni di  plasma  mirate  a  un  trasferimento  di  anticorpi
neutralizzanti il legame tra il nuovo coronavirus e il suo  recettore
espresso sulle cellule umane (ACE2). 
  Va opportunamente  ricordato  che,  ancora  oggi,  esistono  larghi
margini d'incertezza rispetto all'efficacia  di  alcuni  dei  cardini
terapeutici  sopramenzionati  e  l'uso   delle   differenti   terapie
piuttosto  che  l'assenza  d'impiego  delle  stesse  dipendono  dalla
severita' delle manifestazioni cliniche presentate  dai  malati.  Non
casualmente, vi e' forte raccomandazione che soprattutto i malati che
presentano la  sintomatologia  piu'  grave  (pazienti  ospedalizzati)
vengano inclusi in clinical trial  la  cui  conduzione  e'  mirata  a
definire in maniera conclusiva il  ruolo  delle  diverse  opzioni  di
trattamento. 
  Questo  documento  riassume  le  evidenze  ad   oggi   disponibili,
presentando il ruolo  degli  approcci  di  gestione  dei  malati  con
particolare  rilievo  per  i  ricoverati  nelle  unita'  di   terapia
intensiva (TI).  Essendo  l'ambito  di  approfondimento  in  continua
evoluzione e' largamente possibile  che  quanto  proposto  nel  testo
possa essere oggetto di sensibili cambiamenti nelle settimane e  mesi
a venire. 
  Terapie farmacologiche emergenti nel trattamento del SARS-CoV-2 nei
pazienti critici 
  Come sopra ricordato, l'infezione da SARS-CoV-2 e'  una  condizione
estremamente complessa per i meccanismi  fisiopatogenetici  connessi,
per la molteplicita' delle manifestazioni cliniche  e  per  il  ruolo
giocato dalla risposta immunitaria dei soggetti. 
  Il decorso clinico dell'infezione puo'  essere  riassumibile  nelle
seguenti 3 fasi: 
  1. una fase iniziale  durante  la  quale  SARS-CoV-2  dopo  essersi
legato  ad  ACE2  ed  essere  penetrato  all'interno  delle   cellule
dell'ospite inizia la sua replicazione.  Questa  fase  di  solito  si
caratterizza clinicamente per  la  presenza  di  malessere  generale,
febbre  e  tosse  secca.  I  casi  in  cui  il  sistema   immunitario
dell'ospite riesce a bloccare l'infezione in questo stadio  hanno  un
decorso assolutamente benigno; 
  2.  la  malattia  puo'  poi  evolvere  verso  una   seconda   fase,
caratterizzata da alterazioni morfo-funzionali  a  livello  polmonare
causate sia dagli effetti citopatici del  virus  sia  dalla  risposta
immunitaria dell'ospite. Tale fase si caratterizza per un  quadro  di
polmonite interstiziale molto spesso  bilaterale  associata,  ad  una
sintomatologia respiratoria che nella fase precoce e' stabile e senza
ipossiemia,  ma  che  puo',  successivamente,  sfociare   verso   una
progressiva instabilita' clinica; 
  3. tale scenario, in un numero limitato di persone,  puo'  evolvere
verso  un  quadro  clinico  ingravescente  dominato  dalla   tempesta
citochinica e dal conseguente stato iperinfiammatorio  che  determina
conseguenze locali e sistemiche e rappresenta un fattore  prognostico
negativo producendo, a  livello  polmonare,  quadri  di  vasculopatia
arteriosa e venosa con trombizzazione dei piccoli vasi ed  evoluzione
verso  lesioni  polmonari  gravi  e  talvolta   permanenti   (fibrosi
polmonare). Le  fasi  finali  di  questo  gravissimo  quadro  clinico
portano ad una ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) grave e  in
alcuni casi all'innesco di fenomeni  di  coagulazione  intravascolare
disseminata.  In  questa  fase,  si   e'   osservata   un'alterazione
progressiva di alcuni parametri infiammatori quali PCR, ferritina,  e
citochine pro-infiammatorie (IL2, IL6, IL7, IL10, GSCF,  IP10,  MCP1,
MIP1A e TNFa) e coagulativi quali aumentati livelli dei  prodotti  di
degradazione della fibrina come il D-dimero, consumo di fattori della
coagulazione, trombocitopenia, ecc. 
  Sulla  base  di  queste  tre  fasi  patogenetiche,  in  base   alla
classificazione dei National Institutes of Health (NIH)  statunitensi
(64) si individuano 5 stadi clinici della malattia COVID-19  (Tabella
1). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Un'ulteriore classificazione della  gravita'  delle  manifestazioni
cliniche da COVID-19 che  presenta  il  vantaggio  d'includere  anche
valutazioni  che  pertengono  all'ambito  pediatrico,  riportata   in
Tabella 2, e' stata pubblicata dall'OMS (65). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Alle  differenti  fasi  della   malattia   corrispondono   approcci
terapeutici differenti (66) (Figura 7). Deve essere infine  ricordato
che SARS-CoV-2 puo' indurre un danno a livello anche di altri  organi
oltre al polmone; tra questi meritano menzione i  danni  osservati  a
livello cardiaco, renale e  del  sistema  nervoso  sia  centrale  sia
periferico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Corticosteroidi 
  L'utilizzo dei corticosteroidi  e'  raccomandato  dalle  principali
linee  guida  internazionali,   in   assenza   di   controindicazioni
specifiche, nei soggetti ospedalizzati con malattia  COVID-19  severa
che necessitano di supplementazione di ossigeno (inclusi  i  soggetti
in ventilazione meccanica invasiva e  non  invasiva).  In  base  alle
evidenze ad oggi disponibili, i glucocorticoidi rappresentano l'unica
classe di farmaci che  ha  dimostrato  un  beneficio  in  termini  di
riduzione della mortalita'. 
  Razionale 
  A   causa   del   loro   potente   effetto   antinfiammatorio,    i
corticosteroidi  sono  stati  utilizzati  in  patologie  strettamente
correlate a COVID-19, tra cui SARS, MERS, influenza grave,  polmonite
acquisita in comunita', ARDS o sindrome  da  rilascio  di  citochine.
Tuttavia, le prove a sostegno dell'uso di corticosteroidi  in  queste
condizioni sono sempre state controverse a causa di vari motivi,  tra
cui la mancanza di studi  randomizzati  sufficientemente  robusti  in
termini di dimensione campionaria, l'eterogeneita' delle  popolazioni
studiate e le modalita'  spesso  inadeguate  di  raccogliere  i  dati
riguardanti i dosaggi, la gravita' della  malattia  di  base,  e  gli
effetti collaterali. 
  Principali evidenze 
  Le principali evidenze a supporto  dell'utilizzo  del  desametasone
nel COVID-19 derivano dallo studio RECOVERY (Randomized Evaluation of
COVID-19  Therapy),  studio  randomizzato  controllato   in   aperto,
condotto in UK sotto l'egida del Randomized  Evaluation  of  COVID-19
Therapy,  che  confrontava   differenti   trattamenti   in   soggetti
ospedalizzati  con  COVID-19  (67).  L'analisi  dei  6.425   soggetti
randomizzati (2.104 nel braccio con desametasone e 4.321 nel  braccio
usual care) ha dimostrato, nella popolazione generale, una mortalita'
statisticamente inferiore nel braccio in trattamento con desametasone
rispetto al braccio di controllo (22,9%  vs  25,7%;  RR  0,83;  IC95%
0,75-0,93; p<0,001). Nell'analisi per sottogruppi, la  riduzione  del
tasso di mortalita' nel braccio trattato con desametasone rispetto al
gruppo di controllo si osservava anche nel sottogruppo  dei  soggetti
in ventilazione meccanica invasiva (29,3% vs 41,4%;  RR  0,64;  IC95%
0,51-0,81), mentre non si riscontrava nel sottogruppo di soggetti che
non ricevevano alcuna supplementazione di ossigeno (17,8%  vs  14,0%;
RR 1,19; IC95% 0,91-1,55). 
  Altri studi clinici randomizzati,  alcuni  dei  quali  precocemente
interrotti dopo la divulgazione dei risultati de RECOVERY trial, sono
stati pubblicati (68-71) e una recente  meta-analisi  del  WHO  Rapid
Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT)  Working  Group  ha
confermato  il  beneficio  dei  farmaci  steroidei  nel  ridurre   la
mortalita' (OR 0,66; IC95% 0,53-0,82; p<0,001) (72). 
  L'efficacia viene riportata essere simile  tra  il  desametasone  e
l'idrocortisone, suggerendo che il  beneficio  e'  da  ricondurre  in
generale alla classe dei farmaci steroidei  e  non  a  uno  specifico
steroide, senza una chiara superiorita' tra basse dosi (6  mg/die  di
desametasone) e dosi piu' elevate (20 mg desametasone per 5 gg  +  10
mg per ulteriori 5 gg o fino alla dimissione dall'unita'  di  terapia
intensiva). Sulla base dei dati della meta-analisi, l'OMS ha  emanato
specifiche raccomandazioni relative all'utilizzo  di  corticosteroidi
(73): 
  • Raccomandazione 1. I corticosteroidi sistemici sono  raccomandati
nel trattamento di pazienti con manifestazioni gravi  o  critiche  di
COVID-19   (raccomandazione   forte   con   una   moderata   certezza
dell'evidenza) 
  • Raccomandazione 2. Si suggerisce di non usare  farmaci  steroidei
nel trattamento di pazienti con manifestazioni non gravi da  COVID-19
(raccomandazione  condizionale   basata   su   una   bassa   certezza
dell'evidenza). 
  Sono in fase di prossima pubblicazione  le  indicazioni  dell'AIFA,
secondo  cui  l'utilizzo  dei  corticosteroidi  e'  raccomandato  nei
soggetti ospedalizzati con malattia COVID-19 severa  che  necessitano
di supplementazione di ossigeno (inclusi i soggetti  in  ventilazione
meccanica invasiva e non invasiva). 
  Remdesivir 
  L'utilizzo di remdesivir  puo'  essere  considerato,  nei  soggetti
ospedalizzati  con  malattia  COVID-19  severa,  che  necessitano  di
supplementazione standard di ossigeno, ma che non richiedono ossigeno
ad alti flussi e ventilazione meccanica. 
  Il dosaggio raccomandato di remdesivir nei pazienti di eta' pari  o
superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg e': 
  •  giorno  1:  singola  dose  di  carico  di  remdesivir   200   mg
somministrata tramite infusione endovenosa 
  • dal giorno 2 in poi: 100 mg somministrati  una  volta  al  giorno
tramite infusione endovenosa. 
  La durata totale del trattamento deve essere di almeno 5  giorni  e
non deve eccedere i 10 giorni. 
  Gli studi finora condotti non hanno evidenziato una  differenza  in
termini di efficacia tra il trattamento a 5 giorni e il trattamento a
10, sia nei pazienti con  malattia  moderata,  sia  nella  coorte  di
malattia severa. 
  Razionale 
  Il remdesivir e' un analogo nucleotidico  della  adenosina  che  ha
dimostrato efficacia clinica inibendo la replicazione di SARS-CoV-2 a
livello  della  RNA  polimerasi  RNA  dipendente  (74).  Inizialmente
utilizzato per la Malattia da Virus Ebola,  remdesivir  e'  il  primo
farmaco antivirale ad  aver  ottenuto  l'autorizzazione  dall'Agenzia
Europea  dei  Medicinali  (EMA)  con  indicazione  specifica  per  il
"trattamento della malattia  da  coronavirus  2019  (COVID-19)  negli
adulti e negli adolescenti (di eta' pari o superiore a 12 anni e peso
pari ad almeno 40 kg)  con  polmonite  che  richiede  ossigenoterapia
supplementare".  Remdesivir  e'  stato  autorizzato  in  Europa   con
procedura conditional approval. 
  Al   momento,   in   Italia,   remdesivir   puo'   essere   fornito
esclusivamente nell'ambito dell'Emergency Support Instrument  secondo
le modalita' operative riportate sul sito dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco (AIFA) (75). 
  Principali evidenze 
  Il principale studio che ha valutato l'efficacia e la sicurezza  di
remdesivir e' stato lo studio ACTT-1, un trial clinico  randomizzato,
in doppio-cieco, multinazionale, sponsorizzato  dai  National  Health
Institutes  negli  Stati  Uniti  che  ha  valutato  l'efficacia   del
remdesivir vs placebo (entrambi somministrati per 10 giorni)  in  una
popolazione che comprendeva soggetti ricoverati, in  gran  parte  con
necessita'  di  ossigenoterapia   (74).   I   dati   ottenuti   hanno
evidenziato, nella popolazione generale di pazienti ospedalizzati con
COVID-19,  una   superiorita'   statisticamente   significativa   del
remdesivir rispetto al placebo di 4  giorni  nel  tempo  di  recupero
clinico nei pazienti del gruppo  remdesivir  rispetto  a  quelli  nel
gruppo placebo (11 vs 15 giorni HR: 1,32; IC95% 1,12-1,55;  p<0,001).
Nello strato di popolazione che presentava polmonite e necessita'  di
ossigeno supplementare la differenza nel tempo mediano di recupero e'
stata di 12 giorni nel gruppo  remdesivir  contro  i  18  del  gruppo
placebo (RR 1,36; IC95% 1,143-1,623; p<0,001). Nessuna differenza  e'
stata  osservata   nel   sottogruppo   di   pazienti   con   malattia
'lieve-moderata' (stadio 4; RR  1,38;  IC95%  0,94-2,03).  Non  sono,
inoltre,  emerse  differenze,  rispetto  al  placebo,  nei   pazienti
ospedalizzati in supporto ventilatorio (ventilazione non  invasiva  e
ossigenoterapia ad alti  flussi;  RR  1,20;  IC95%  0,79-1,81)  e  in
ventilazione meccanica  (ventilazione  meccanica  invasiva  ed  ECMO;
RR0,95; IC95% 0,64-1,42). Nella popolazione generale  in  trattamento
con remdesivir e' stato osservato un  andamento  piu'  favorevole  in
termini  di  mortalita'  a  14  rispetto  al  gruppo  placebo   senza
raggiungere  la   significativita'   statistica;   HR   0,70;   IC95%
0,47-1,04). 
  Un precedente studio clinico randomizzato in doppio-cieco, condotto
in Cina, ma prematuramente sospeso per difficolta' nel  completamento
del reclutamento, non aveva invece  evidenziato  alcun  beneficio  in
termini di mortalita' (77). Sono,  infine,  stati  pubblicati  i  due
studi aziendali "SIMPLE" condotti, rispettivamente, nella popolazione
con malattia moderata (78) o severa (79). 
  In base ai dati ad oggi disponibili (seppur derivanti da studi  con
rilevanti  criticita'  metodologiche),  il   beneficio   clinico   di
remdesivir  sembra  essere  dimostrato  nella  sola  popolazione   in
ossigenoterapia  supplementare  che  non  richiede  l'erogazione   di
ossigeno ad alti  flussi,  ventilazione  non  invasiva,  ventilazione
meccanica invasiva o ossigenazione extracorporea a  membrana  (ECMO).
Inoltre,  gli  studi  finora  condotti  non  hanno  evidenziato   una
differenza in termini di efficacia tra il trattamento a 5 giorni e il
trattamento a 10, sia nei pazienti  con  malattia  moderata  sia  nei
pazienti con malattia severa. 
  Eparine a basso peso molecolare (EBPM) 
  L'uso delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nella profilassi
degli eventi trombo-embolici nel paziente con infezione  respiratoria
acuta e ridotta mobilita'  e'  raccomandato  dalle  principali  linee
guida e deve continuare per l'intero periodo dell'immobilita'. 
  Nei casi gravi di COVID-19 puo' essere considerato l'uso delle EBPM
a dosaggi terapeutici nei pazienti che presentano livelli di D-dimero
molto superiori alla norma (4-6 volte) e/o un  punteggio  elevato  in
una  scala  di  "coagulopatia  indotta  da  sepsi"  (Sepsis   induced
Coagulopathy, SIC, score =4) che considera parametri di laboratorio e
clinici. 
  Razionale 
  In considerazione del coinvolgimento del sistema micro-vascolare  e
della presenza di tromboembolie  venose  e  polmonari  osservate  nel
riscontro autoptico effettuato su malati deceduti per  COVID-19  (80,
81), vi e' razionale biologico e clinico  per  la  terapia  con  EBPM
(82). L'impatto di questo trattamento nelle Terapie Intensive (TI) e'
di difficile valutazione in quanto tutti i  pazienti  ammessi  in  TI
ricevono una profilassi da linea  guida  contro  le  trombosi  venose
profonde, a base di EBPM, avendo gia' una "protezione" di base. 
  Numerosi  studi  hanno   confermato   l'importanza   degli   eventi
trombotici associati al COVID (83-87). 
  Nel complesso quadro  fisio-patogenetico  che  contraddistingue  la
malattia COVID-19 e' possibile identificare due scenari  di  utilizzo
delle EBPM: 
  • nella  fase  iniziale  della  malattia  quando  e'  presente  una
polmonite  e  si  determina  una  ipo-mobilita'  del   paziente   con
allettamento. In questa fase, l'EBPM dovra' essere utilizzata a  dose
profilattica allo scopo di prevenire il tromboembolismo venoso. 
  • nella fase piu' avanzata, in pazienti ricoverati per contenere  i
fenomeni trombotici a partenza dal circolo polmonare come conseguenza
dello stato iperinfiammatorio che connota COVID-19. In tale caso,  le
EBPM dovranno essere utilizzate a dosi terapeutiche. 
  Principali evidenze 
  I  primi  dati  che  hanno   valutato   l'impatto   della   terapia
anticoagulante sul decorso  del  COVID  sono  relativi  a  un'analisi
retrospettiva su 415 casi consecutivi di polmonite grave in corso  di
COVID-19 ricoverati nell'ospedale cinese di Wuhan (82). 
  Lo  studio  suggeriva  che,  nei  pazienti  in  cui   si   dimostra
l'attivazione della coagulazione, la somministrazione di eparina (non
frazionata  o  EBPM)  per  almeno  7  giorni  poteva  determinare  un
vantaggio in termini di sopravvivenza. L'effetto terapeutico positivo
era evidente solo in quei pazienti  che  mostrano  un  livello  molto
elevato di D-dimero  (6  volte  i  valori  massimi  superiori)  o  un
punteggio elevato in una scala di SIC (score = 4).  Successivi  studi
retrospettivi hanno fornito ulteriore  supporto  a  un  vantaggio  in
termini di mortalita' correlato  all'utilizzo  di  anti-coagulanti  a
dosi terapeutiche (88, 89). 
  Immunomodulatori 
  Non sono disponibili al momento  risultati  da  studi  randomizzati
sull'immunoterapia  (anticorpi  monoclonali   anti-IL-6,   anti-IL-1,
inibitori della  tirosin-kinasi)  che  confermino  l'efficacia  della
stessa nel trattamento del COVID-19. Per tale  motivo,  l'impiego  di
questi farmaci dovrebbe essere riservato prioritariamente all'interno
di studi clinici randomizzati che ne valutino l'efficacia. 
  Razionale 
  Nei soggetti con COVID-19 si osserva un profilo citochinico  simile
a quello  documentato  nella  linfoistiocitosi  emofagocitica  (HLH),
condizione caratterizzata da una sindrome iper-infiammatoria e da una
iper-citochinemia spesso a esito fatale, che  si  associa  in  genere
alla severita' della malattia. 
  Alla luce di queste osservazioni, l'utilizzo di  farmaci  modulanti
la  risposta  citochinica  e  infiammatoria  nel  COVID-19   andrebbe
preferenzialmente destinato ai  pazienti  con  evidenza  di  risposta
iper-infiammatoria (un marcatore o piu' tra  linfocitopenia,  livelli
elevati di D-dimero, ferritina, PCR e LDH). 
  Principali evidenze 
  Rimane  ancora  controverso   in   letteratura   il   ruolo   degli
immunomodulatori (in particolare anticorpi monoclonali che inibiscono
IL-6, IL-1 e varie tirosin-kinasi) nel trattamento delle  fasi  della
malattia  COVID-19  caratterizzate  da   una   maggiore   attivazione
immunitaria. In particolare, malgrado studi  osservazionali  o  studi
non controllati  abbiano  suggerito  un  beneficio  clinico  connesso
all'utilizzo di questi  farmaci  (90,  91),  l'assenza  di  risultati
derivanti  da  studi  clinici  randomizzati  controllati   ne   rende
difficilmente  valutabile  il   loro   valore   terapeutico.   Report
preliminari di due studi  relativi  rispettivamente  all'utilizzo  di
Tocilizumab e Sarilumab sembrano indicare una mancanza  di  beneficio
del trattamento nelle popolazioni  studiate  (91,  93),  mentre  sono
stati recentemente comunicati i dati dello studio di fase III EMPACTA
che dimostrerebbe un vantaggio del Tocilizumab rispetto allo standard
di cura in termini di  progressione  alla  ventilazione  meccanica  o
decesso (94).  Per  il  momento  questi  risultati  non  sono  ancora
pubblicati e nel complesso le evidenze disponibili non consentono  di
valutarne in maniera  incontrovertibile  l'efficacia.  L'utilizzo  di
tali farmaci andrebbe, quindi, considerato solo all'interno di  studi
clinici randomizzati controllati. 
  Plasma da convalescente 
  I dati di letteratura disponibili  al  momento  non  consentono  di
supportare raccomandazioni in merito all'uso routinario del plasma da
convalescente  per  il  trattamento  del  COVID-19;  il  suo  impiego
dovrebbe  essere  riservato  esclusivamente  all'interno   di   studi
randomizzati che ne valutino l'efficacia. 
  Razionale 
  L'impiego  del  plasma  da  convalescente  o   di   immunoglobuline
iperimmuni si basa  sull'ipotesi  che  un  incremento  dell'immunita'
umorale ottenibile attraverso l'infusione di anticorpi diretti contro
SARS-CoV-2 sia una strategia efficace nella terapia dell'infezione da
nuovo coronavirus. Questo approccio terapeutico trova le sue  origini
in diverse  situazioni  epidemiche  ed  e'  stato  impiegato  per  il
trattamento  della  malattia  da   virus   Ebola,   nella   MERS,   e
nell'influenza A H1N1. 
  Principali evidenze 
  Un trial clinico condotto in Cina nel periodo febbraio-aprile 2020,
ma terminato precocemente a causa delle difficolta'  di  arruolamento
per l'evoluzione epidemiologica  dell'epidemia,  in  cui  sono  stati
arruolati 103 soggetti con COVID  di  stadio  severo  o  critico,  ha
dimostrato un beneficio del plasma  da  convalescente  rispetto  allo
standard of care in termini di tempo  al  miglioramento  clinico  nel
sottogruppo di soggetti con malattia severa (95). Al  contrario,  non
vi era efficacia correlabile all'infusione di plasma nei soggetti con
manifestazioni meno gravi attribuibili  a  COVID-19  cosi'  come  nei
pazienti in una  situazione  critica/avanzata.  Alla  luce  dei  dati
disponibili al  momento  le  principali  linee  guida  internazionali
concordano nel non poter considerare il plasma da convalescente  come
standard di cura e con  la  necessita'  di  documentarne  l'eventuale
efficacia  attraverso  la  conduzione  di  ulteriori  studi   clinici
controllati (96). In questa prospettiva,  e'  opportuno  sottolineare
che in Italia  e'  stato  attivato  lo  studio  clinico  randomizzato
multicentrico TSUNAMI (vedi Pilastro  5),  mirato  a  documentare  in
maniera solida e  incontrovertibile  l'efficacia  della  terapia  con
plasma di soggetto  guarito/convalescente  nei  pazienti  affetti  da
forme di COVID-19 connotate da quadri d'insufficienza respiratoria. 
  Farmaci in sviluppo clinico 
  In virtu'  della  selettivita'  del  meccanismo  d'azione  e  della
potenziale grande efficacia, deve essere, infine, ricordato che e' in
fase di  sperimentazione  l'utilizzo  di  anticorpi  monoclonali  che
potrebbero  neutralizzare  il  virus   e   rappresentare   un'opzione
terapeutica importante nei pazienti COVID-19. 
  Farmaci attualmente non raccomandati 
  L'AIFA  ha  sospeso  l'autorizzazione  all'utilizzo  off-label  per
COVID-19 di alcuni farmaci utilizzati durante  la  prima  fase  della
epidemia, quali la clorochina e l'idrossiclorochina (29 maggio 2020),
lopinavir/ritonavir e darunavir/cobicistat (17 luglio 2020),  il  cui
impiego e' al momento previsto solo all'interno di studi clinici. 
  Relativamente all'azitromicina, la mancanza di un solido  razionale
e l'assenza  di  prove  di  efficacia  nel  trattamento  di  pazienti
COVID-19, non consente di raccomandarne l'uso, da sola o associata ad
altri farmaci, con particolare riferimento all'idrossiclorochina,  al
di fuori di eventuali sovrainfezioni batteriche. 
  Per ulteriormente e compiutamente definire il ruolo  delle  diverse
opzioni  terapeutiche,   fungono   certamente   da   riferimento   le
raccomandazioni dell'Infectious Diseases Society  of  America  (IDSA)
per il trattamento e la gestione dei pazienti  affetti  da  COVID-19.
Infatti, nel marzo 2020, l'IDSA ha costituito un panel di esperti  al
fine di individuare delle raccomandazioni utili al trattamento e alla
gestione dei pazienti con COVID-19. Dopo una prima  pubblicazione  di
raccomandazioni l'11 aprile 2020, il gruppo di esperti ha  continuato
a lavorare, aggiornando le conoscenze sulla letteratura  esistente  e
ha prodotto degli aggiornamenti sul tema.  In  particolare,  l'ultimo
aggiornamento risale al giorno 25 settembre 2020. 
  In  quest'ultimo   documento,   vengono   identificate   differenti
raccomandazioni, supportate dall'evidence based  medicine,  in  linea
con quanto sopra riportato rispetto anche alle determinazioni assunte
da AIFA e cosi' riassumibili: 
  •  Raccomandazione   1.   IDSA   raccomanda   di   NON   utilizzare
idrossiclorochina  (o  classi  equivalenti  di  farmaci,   quali   la
clorochina)  nei  pazienti  con  COVID-19   (raccomandazione   forte,
certezza delle evidenze moderata). 
  • Raccomandazione 2. Nei pazienti ospedalizzati con COVID-19,  IDSA
raccomanda di  NON  utilizzare  l'associazione  idrossiclorochina  (o
equivalenti) /azitromicina  (raccomandazione  forte,  certezza  delle
evidenze bassa). 
  • Raccomandazione 3. Nei pazienti ospedalizzati con COVID-19,  IDSA
raccomanda l'associazione lopinavir/ritonavir solo all'interno di  un
clinical trial (gap nelle conoscenze ad oggi disponibili). 
  • Raccomandazione 4. Nei pazienti ospedalizzati  con  malattia  non
severa da SARS-CoV-2 (pazienti con SpO2 > 94% in  aria  ambiente  che
non necessitino di supplementazione di ossigeno), ISDA NON raccomanda
l'uso  di  glucocorticoidi  (raccomandazione  condizionale,  certezza
delle evidenze bassa). 
  • Raccomandazione 5. Nei pazienti ammessi in ospedale con COVID-19,
IDSA NON raccomanda l'utilizzo routinario di  tocilizumab,  anticorpo
monoclonale   che    inibisce    l'Interleukina-6    (raccomandazione
condizionale certezza delle evidenze bassa). 
  • Raccomandazione 6. Nei pazienti ammessi in ospedale con COVID-19,
IDSA raccomanda l'uso di plasma di convalescente solo nel contesto di
un clinical trial (gap nelle conoscenze ad oggi disponibili). 
  • Raccomandazione 7. Nei pazienti ospedalizzati con malattia severa
da  SARS-CoV-2  (definita  come  una  SpO2  =94%  in  aria  ambiente,
includendo pazienti in supplementazione di  ossigeno  e  pazienti  in
ventilazione meccanica o  in  ECMO)  IDSA  suggerisce  l'utilizzo  di
remdesivir  senza  altri  trattamenti   antivirali   (raccomandazione
condizionale, certezza delle evidenze moderata). 
  In situazioni connotate da limitate scorte del farmaco, deve essere
considerato che  remdesivir  ha  dimostrato  maggiore  efficacia  nei
pazienti  che  hanno  una  malattia  severa  in  supplementazione  di
ossigeno rispetto a quelli in ventilazione meccanica e/o  ECMO  (vedi
sopra). 
  • Raccomandazione 8. Nei pazienti con malattia severa da SARS-CoV-2
in supplementazione di ossigeno, ma non in ventilazione  meccanica  o
ECMO, IDSA  suggerisce  un  trattamento  con  il  farmaco  antivirale
remdesivir  in  schedula  da  5   giorni   e   non   da   10   giorni
(raccomandazione condizionale, certezza  delle  evidenze  bassa).  Si
noti che nei pazienti in ventilazione meccanica o ECMO la durata  del
trattamento e' di 10 giorni. 
  • Raccomandazione  9.  Nei  pazienti  ospedalizzati  in  condizioni
critiche (paziente in ventilazione meccanica o in ECMO.  Malattia  in
fase critica include le condizioni di  marcata  disfunzione  d'organo
secondaria a sepsi/shock  settico.  Nei  pazienti  COVID-19  la  piu'
comune    forma    d'insufficienza    d'organo    e'    rappresentata
dall'insufficienza respiratoria  dovuta  ad  ARDS),  IDSA  raccomanda
l'utilizzo di desametasone  (raccomandazione  forte,  certezza  delle
evidenze moderata). 
  • Raccomandazione  10.  Nei  pazienti  ospedalizzati  con  malattia
severa ma non critica da SARS-CoV-2 (definita come una SpO2 = 94%  in
aria ambiente, includendo pazienti in supplementazione di  ossigeno),
ISDA raccomanda l'utilizzo del desametasone  (raccomandazione  forte,
certezza  delle  evidenze  moderata).  Per  quel  che  pertiene  alle
raccomandazioni 9 e 10,  deve  essere  sottolineato  che  qualora  il
desametasone non fosse disponibile  dovrebbe  essere  utilizzata  una
dose equivalente di un altro glucocorticoide. La dose raccomandata di
desametasone e' di 6 mg per via endovenosa o per  via  orale  per  10
giorni (o fino alla dimissione) o una dose equivalente  di  un  altro
glucocorticoide qualora il desametasone non fosse disponibile. Esempi
di dose equivalente/alternativa rispetto a 6 mg/die  di  desametasone
sono: metilprednisolone 32 mg e prednisone 40 mg. 
  • Raccomandazione  11.  Nei  pazienti  ospedalizzati  con  malattia
severa da SARS-CoV-2, IDSA NON raccomanda l'uso di famotidina  al  di
fuori di un clinical trial  (raccomandazione  condizionale,  certezza
delle evidenze molto bassa). 
  Capacita' delle Terapie Intensive e la risposta programmatica  alla
pandemia 
  Durante la fase  acuta  della  pandemia  da  SARS-CoV-2  uno  degli
elementi cruciali e' stata la forte pressione sul Servizio  Sanitario
Nazionale e in particolare sulle capacita'  di  gestione  dei  malati
delle TI italiane. 
  Nel periodo tra l'inizio del mese di marzo  e  il  mese  di  aprile
2020, le  terapie  intensive  italiane  sono  giunte  a  saturazione,
nonostante l'allestimento  di  nuovi  letti  dedicati  alla  gestione
intensiva in aree dell'ospedale al di fuori  delle  Rianimazioni.  Un
report dei medici della terapia intensiva di Bergamo bene  illustrava
la situazione, con saturazione completa dei nuovi letti intensivi pur
aumentati del 200% rispetto alla capienza usuale (97). 
  In ragione di questa situazione, il Ministero della Salute (98)  ai
sensi  delle  circolari  DG  del  Ministero  della  Salute   (DGPROG)
circolari  del  29  febbraio  e  del  1°  marzo  2020  e  in  seguito
dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ha effettuato
un censimento dei posti letto disponibili  nel  periodo  prima  della
pandemia da COVID-19, evidenziando poi l'esigenza  di  un  incremento
per poter offrire un trattamento rianimatorio adeguato al numero  dei
pazienti che necessitavano di TI. Questo potenziamento e' stato messo
in atto in emergenza, creando centinaia di  posti  letto  aggiuntivi,
attrezzati  anche  nei  reparti  convenzionali  e  per  i  quali   il
decreto-legge citato ha sancito il  consolidamento.  Dagli  originari
5179 PL in Terapia intensiva si e' arrivati a  stabilire  un  aumento
fino a 8679 PL, tradottosi in un ampliamento dei posti di TI da 12  a
14 ogni 100.000 abitanti, in questo modo andando  a  rispondere  agli
standard raccomandati dalle societa' internazionali di settore  (vedi
Pilastro 1). 
  La fornitura dei ventilatori meccanici ha  costituito  un  problema
nelle  fasi   iniziali,   in   considerazione   dell'elevato   numero
contemporaneo di pazienti critici  ricoverati  in  TI.  La  struttura
commissariale delegata al contrasto dell'emergenza da COVID-19 si  e'
fatta carico di recuperare i ventilatori necessari all'emergenza, ora
parte dell'armamentario consolidato delle TI. Nel solo mese di  marzo
la struttura commissariale ha consegnato 1.231  ventilatori  e  6.831
caschi per CPAP (vedi Pilastro 8). 
  A conferma delle necessita' e  delle  corrette  decisioni  prese  a
livello governativo, uno studio europeo recentemente pubblicato  (99)
ha posto in luce una notevole disomogeneita' nei paesi europei per  i
livelli di accesso ai posti letti di  terapia  intensiva  durante  la
pandemia, calcolato in base al numero  di  posti  letto  per  100.000
abitanti e altri fattori quali i tempi necessari per  trasportare  un
malato dal luogo di residenza alla TI. 
  L'indice di accessibilita' piu' alto veniva,  infatti,  evidenziato
per la Germania (35,5), essendosi dimostrato per l'Italia  un  indice
tra i piu' bassi  (8,1).  Questo  studio  ha  anche  evidenziato  una
correlazione negativa  tra  l'indice  di  accessibilita'  alle  TI  e
l'indice  di  fatalita'  dei  casi  correlati   al   SARS-CoV-2.   Le
conclusioni sottolineavano la possibilita' di utilizzare i  risultati
dello studio per elaborare a livello  nazionale  un  piano  logistico
proporzionato alle esigenze epidemiologiche, come e' stato  fatto  in
Italia. 
  Terapia e tecniche di supporto alle funzioni vitali in TI 
  Il  quadro  dell'insufficienza  respiratoria  della  SARS-CoV-2  ha
sostanzialmente  ricalcato   quello   descritto   dalle   definizioni
internazionali di Berlino per  l'ARDS  (100-102)  e  riassunte  nella
Tabella 3 (100). 
  Tabella 3. Definizione di Berlino della ARDS 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Come tutte le ARDS trattate  sino  ad  ora,  anche  l'insufficienza
respiratoria grave da COVID-19 ha  visto  applicare  le  tradizionali
tecniche di ossigenoterapia ad alti flussi umidificati  e  riscaldati
(HFOT), di ventilazione non-invasiva  e  invasiva  protettiva  (bassi
Volumi correnti, livelli moderati di Pressione  di  fine  Espirazione
(PEEP)  tarati  in  ragione  della  risposta  respiratoria,   nonche'
l'utilizzo di farmaci con azione bloccante neuromuscolari nelle prime
24-48 ore, di tecniche  di  pronazione  fino  al  ricorso  all'  ECMO
(ossigenazione   extracorporea)   (103).   In    ottemperanza    alle
raccomandazioni, il ricorso alle varie tecniche  e'  stato  modulato,
come di norma, in base alla gravita' del quadro respiratorio. 
  L'algoritmo tecnico-terapeutico di riferimento e'  stato  elaborato
per la Surviving Sepsis  Campaign  dalla  Society  of  Critical  Care
Medicine e dalla European Society of Intensive Care Medicine  (Figura
8) (104). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Molti malati sono  stati  trattati  inizialmente  o  per  tutto  il
decorso  della  malattia  utilizzando  il  casco  come   sistema   di
erogazione di CPAP o Pressure Support  in  ventilazione  non-invasiva
(105, 106), in alcuni  casi  ottenendo  buoni  risultati  ponendo  in
posizione prona i malati con il casco per la CPAP (107). 
  Coloro che, nonostante questi  ausili,  non  miglioravano  la  loro
ossigenazione (come determinato dal rapporto PaO2/FiO2) venivano  poi
intubati e trattati in modo invasivo come  descritto.  I  trattamenti
ventilatori si sono percio' attenuti alle raccomandazioni e alle line
guida esistenti, a quelle pubblicate dall'OMS il 13  marzo  2020  nel
documento dal titolo "Clinical management of severe acute respiratory
infection (SARI) when COVID-19 disease  is  suspected"  e  aggiornate
nella versione pubblicata il 27 maggio 2020 (108,109). 
  Tali raccomandazioni  sono  state  applicate  nel  trattamento  dei
pazienti con ARDS da COVID 19 durante a pandemia, cosi' come lo  sono
state in era pre-COVID 19 per altre forme di ARDS. 
  Il campione dei primi 1500 pazienti trattati nelle TI della Regione
Lombardia dimostra come questi criteri siano stati rispettati (88-90%
di pazienti ventilati invasivamente con intubazione endotracheale, il
12 % con ventilazione non-invasiva o ossigenoterapia ad alto  flusso,
30% con l'utilizzo della pronazione e circa l'1-2% in ECMO) (110). 
  L'utilizzo della ventilazione  non-invasiva,  nei  vari  quadri  di
insufficienza respiratoria, anche al di fuori delle TI si e' tradotto
in tassi di mortalita' in linea con i dati riportati  in  letteratura
(21% per le forme lievi, 28% nelle forme moderate e 40%  nelle  forme
gravi (111, 112). 
  A supporto dei deficit di funzione multiorgano sono state e vengono
seguite  le  raccomandazioni  correntemente   applicate   in   queste
condizioni  e  valide  anche   prima   della   pandemia,   ricorrendo
all'ausilio della dialisi o del  sostegno  del  circolo  con  farmaci
vasoattivi e inotropi (104, 113). 
  Iniziative   per   rafforzare   la   preparazione   alla   stagione
autunno-invernale 
  Nel caso  in  cui  si  dovesse  nuovamente  verificare  un  aumento
rilevante del numero di casi di infezione nei mesi autunno-invernali,
potrebbe nuovamente aumentare la domanda di assistenza ospedaliera in
regime ordinario o in TI da parte di pazienti in condizioni  cliniche
gravi e/o con insufficienza respiratoria  acuta.  Questo  andrebbe  a
sommarsi all'accesso usuale ai servizi ospedalieri in una stagione in
cui e' prevista la co-circolazione di altri patogeni respiratori come
i virus influenzali, per un periodo che puo' prolungarsi nel tempo. 
  Gli elementi di programmazione sanitaria descritti nel  Pilastro  1
sono  volti  ad  ampliare  in  modo  mirato  e  modulabile  l'offerta
ospedaliera in Italia. Le attivita' di Prevenzione e Controllo  delle
Infezioni descritte nel Pilastro  6,  hanno  inoltre  l'obiettivo  di
diminuire il  rischio  di  infezione  del  personale  sanitario  e  a
prevenire l'insorgenza di infezioni correlate all'assistenza. 
  Al fine di ottimizzare la gestione dei malati nelle  TI  anche  nel
contesto di eventi epidemici  e'  stato  inoltre  deciso  per  l'anno
accademico corrente un incremento  del  numero  delle  borse  per  le
scuole di specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione con cifre
oscillanti tra il 30 e il 50%, rispetto all'anno precedente. 
  Di interesse e' infine l'azione concertata della  Societa'  Europea
di Terapia Intensiva (ESICM) e la UE nell'ambito del programma  della
Comunita' Europea C 19 SPACE, per un training mirato a  garantire  la
formazione di operatori sanitari  che  normalmente  non  lavorano  in
terapia intensiva, onde offrire supporto alle TI durante la  pandemia
da SARS-CoV-2. Lo scopo del  programma  e'  quello  di  aumentare  le
competenze e il numero degli operatori sanitari  che  possono  essere
impegnati nei  trattamenti  intensivologici  di  base  ove  vi  fosse
nuovamente la necessita' di un nuovo  rapido,  temporaneo  incremento
delle        capacita'        delle         terapie         Intensive
(https://www.esicm.org/european-commission-c19-space-information-webi
nar/). 
  La Tabella A7  in  Appendice  riporta  la  raccolta  integrale  per
argomento delle norme, circolari, ordinanze e  strumenti  di  livello
nazionale prodotte in materia di gestione clinica dei casi  volte  ad
affrontare la pandemia da SARS-CoV-2  e  operativi  per  la  stagione
autunno-invernale 2020. 
  Pilastro 8. Supporto operativo e logistica 
  Attuazione del piano di potenziamento dei presidi  ospedalieri  sul
territorio nazionale previsto dal Decreto Rilancio 
  Nel Decreto Rilancio e' previsto il potenziamento  delle  strutture
di terapia intensiva e sub-intensiva,  con  un  incremento  di  5.612
posti letto per le prime  (3.500  stabili  e  2.112  posti  letto  di
terapia sub-intensiva trasformabili, in caso di emergenza,  in  posti
letto di terapia intensiva) e di 4.225 per le seconde. 
  Per la realizzazione del potenziamento sono previste due  tipologie
di interventi: 
  • Lavori infrastrutturali di adeguamento dei presidi ospedalieri; 
  • Approvvigionamento delle apparecchiature necessarie ad attrezzare
i posti letto. 
  Il  Decreto  Rilancio  individua  il  Commissario  quale   soggetto
attuatore dei Piani, una volta  realizzati  i  seguenti  adempimenti:
redazione dei piani da parte delle Regioni, approvazione da parte del
Ministero della Salute e  registrazione  da  parte  della  Corte  dei
Conti. 
  Il percorso di approvazione dei Piani regionali si e' concluso  con
la registrazione  degli  stessi  da  parte  della  Corte  dei  Conti,
conclusasi il 28 luglio 2020. 
  Solo dopo tale data il Commissario ha potuto avviare  le  attivita'
volte alla realizzazione dei previsti piani di  potenziamento,  anche
avvalendosi, eventualmente, della possibilita' prevista dall'articolo
2 di delegare ai singoli Presidenti di Regione tale attivita'. 
  Il  Commissario,  nel  frattempo,  ha  avviato  le  procedure   per
l'acquisizione dei beni e la realizzazione dei lavori  necessari.  Le
procedure  sono  valide  per  tutto   il   territorio   nazionale   e
garantiscono efficienza e trasparenza al processo: 
  • Procedure per la realizzazione  dei  lavori  infrastrutturali  di
potenziamento dei presidi ospedalieri 
    - Sono previste procedure che consentono la  realizzazione  delle
opere  attraverso  l'impiego  di   accordi   quadro   stipulati   dal
Commissario oppure  attraverso  procedure  pubbliche  di  affidamento
attivate dalle Regioni, in caso di delega dei poteri del Commissario; 
    - Strutture mobili:  e'  previsto  il  noleggio  di  4  strutture
mobili, ciascuna con 75 posti di terapia intensiva,  da  attivare  in
caso di necessita'. 
  • Fornitura di  attrezzature  necessarie  alla  predisposizione  di
posti letto in Terapia Intensiva e Sub Intensiva 
    - Definizione di accordi quadro con i fornitori entro  settembre,
considerando che la dotazione di apparecchiature sara' necessaria nel
momento in cui  saranno  completati  i  lavori  infrastrutturali  nei
presidi ospedalieri. 
    - Sulla  base  degli  accordi  quadro  le  attrezzature  verranno
acquisite direttamente dai soggetti attuatori. 
    - Completata la verifica con Regioni e Province autonome, per  la
puntuale individuazione delle apparecchiature necessarie nei  singoli
presidi ospedalieri. Le Regioni hanno inviato i propri fabbisogni. 
  In generale occorre precisare che: 
  • all'avvio dell'emergenza erano attivi in Italia 5.179 posti letto
di terapia intensiva. Il decreto pone l'obiettivo di incrementarli di
5.612 unita' (3.500 posti  letto  stabili  e  2.112  posti  letto  di
terapia sub-intensiva trasformabili, in caso di emergenza,  in  posti
letto di terapia intensiva). Nel corso dell'emergenza il  Commissario
ha  distribuito  3.125  ventilatori  per  terapia  intensiva  ed   ha
disponibilita' per ulteriori 1.354 ventilatori. 
  • Ad oggi sono attivi 15.755 posti letto in  terapia  sub-intensiva
(+9.230 rispetto all'avvio dell'emergenza). L'obiettivo  del  decreto
e' di rendere stabili 4.225 posti letto tra quelli  gia'  realizzati.
Non sono pertanto necessari ulteriori ventilatori rispetto  a  quelli
gia' forniti. 
  Approvvigionamento di Test, Tamponi  e  Dispositivi  di  protezione
individuale 
  La  Struttura  Commissariale  assicura  quotidianamente  a   titolo
gratuito alle Regioni  e  alle  Province  autonome  la  fornitura  di
dispositivi medici (DM), di  dispositivi  di  protezione  individuale
(DPI) e del restante materiale, i cui fabbisogni  vengono  comunicati
due volte la settimana dalle Amministrazioni. 
  Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, le  Regioni/PA  hanno  ricevuto
oltre 900,4  milioni  di  prodotti  tra  DPI,  DM  e  apparecchiature
elettromedicali: una  curva  in  costante  aumento.  In  sintesi,  le
giacenze presso i magazzini regionali rilevate dal  suddetto  sistema
lasciano intendere che al momento le stesse abbiano  complessivamente
quantita' superiori ai loro attuali  fabbisogni,  nonche'  alle  loro
effettive distribuzioni alla cittadinanza. 
  Tutti i dati sulla distribuzione di dispositivi e attrezzature  per
il contenimento e il contrasto  dell'epidemia  sono  visionabili  sul
sistema "Analisi Distribuzione Aiuti" (ADA), presente sui siti  della
Presidenza  del  Consiglio,  del  Ministero  della  Salute  e   della
Protezione Civile. I dati sono aggiornati quotidianamente. 
  Le quantita' e le  tipologie  di  prodotti  distribuiti  nel  tempo
tengono conto  dell'andamento  epidemiologico  e  delle  giacenze  di
prodotti presso i  magazzini  regionali.  Ogni  giorno,  infatti,  la
struttura commissariale  notifica  alle  Amministrazioni  l'imminente
arrivo  dei  prodotti  e  le  Regioni,   nelle   24/48h   successive,
riscontrano le effettive quantita' e  disponibilita'  arrivate.  Cio'
consente di avere una mappatura trasparente  e  aggiornata  in  tempo
reale dedicata a dispositivi e apparecchiature per  il  contrasto  al
Coronavirus, distribuiti ogni giorno alle Regioni/PA per fronteggiare
l'emergenza, consultabile come detto sul sistema ADA. 
  Test molecolari e relativi tamponi 
  La struttura del Commissario ha avviato una fornitura aggiuntiva di
test molecolari. Sono stati distribuiti alle Regioni oltre 9  milioni
tra kit stand alone e reagenti nonche' 44 macchinari per processare i
suddetti  test.  Tale  fornitura  ha  consentito  alle   Regioni   di
incrementare  potenzialmente  del  50%  la   propria   capacita'   di
somministrazione di tamponi (prima al massimo circa 60.000 al giorno)
e di poter realizzare, quindi, fino al 31 dicembre oltre 106.000 test
molecolari al giorno. 
  Test antigenici rapidi 
  Il Commissario Straordinario  per  l'emergenza  ha  pubblicato  una
Richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni  di  test
rapidi, destinati alla rilevazione qualitativa di antigeni  specifici
di SARS-CoV-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare. 
  La richiesta e'  stata  pubblicata  sui  siti  istituzionali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per
l'emergenza COVID-19 - e del Ministero della Salute. 
  E' previsto il trasporto dei test su tutto il territorio  nazionale
con veicoli idonei, oltre alla disponibilita' a fornire  in  comodato
d'uso gratuito, qualora fossero necessari, un sufficiente  numero  di
macchinari, presso i siti di distribuzione indicati  dal  Commissario
straordinario, per la somministrazione dei test consegnati. 
  La richiesta di offerta per la fornitura di test rapidi rappresenta
un passo importante per intensificare ulteriormente le  attivita'  di
prevenzione,  gia'  messe  in  atto  dal  Governo,  per   contrastare
l'epidemia. L'obiettivo e' quello di soddisfare i fabbisogni connessi
ai movimenti internazionali di passeggeri da zone ad alto contagio  e
alle necessita' derivanti dalla riapertura delle scuole,  soprattutto
in un  periodo,  quale  quello  autunnale,  di  accertata,  aumentata
circolazione di tutti i virus respiratori. 
  Sempre la struttura commissariale, infine, in ragione della estrema
necessita' e urgenza di provvedere all'effettuazione dei test  rapidi
per l'antigene SARS-CoV-2, al fine di contenere il rischio di contagi
sul territorio nazionale dovuti all'ingresso nel  Paese  di  soggetti
provenienti dagli Stati indicati nell'ordinanza  del  Ministro  della
Salute del 12 agosto 2020, su indicazione del Ministero della Salute,
ha provveduto all'acquisto di 255.000 test destinati agli aeroporti e
ai porti. 
  Test sierologici 
  A seguito di un bando di  gara  la  struttura  del  Commissario  ha
acquisito 2 milioni di kit sierologici rapidi da  utilizzare  per  la
campagna di screening preventivo sul personale docente e non docente,
da realizzare prima dell'avvio delle scuole. I kit  sono  stati  gia'
distribuiti  alle  Regioni  le  quali,  in  questi   giorni,   stanno
provvedendo alla somministrazione degli stessi. 
  Mascherine 
  Ad oggi la struttura del Commissario ha una giacenza di  circa  746
milioni di mascherine. 
  A tali giacenze vanno aggiunte da un lato la produzione  nazionale,
che sta rendendo progressivamente disponibili ulteriori 30 milioni di
mascherine  al  giorno,  e  dall'altro  la  quantita'  di  mascherine
attualmente in stock presso le Regioni, pari  a  circa  150  milioni.
Considerando un fabbisogno  giornaliero  complessivo  di  circa  16,5
milioni al giorno, le disponibilita'  della  struttura  commissariale
(fino  al  31  dicembre  2020)  consentirebbero  di   soddisfare   il
fabbisogno sino all'agosto 2021. 
  Altri dispositivi 
  Ad oggi sono disponibili e gia'  contrattualizzati  numerosi  altri
dispositivi, quali ad esempio  32  milioni  di  camici  e  tute,  905
milioni di guanti, 8 milioni di occhiali e visiere e  21  milioni  di
litri di  gel  igienizzante.  Tale  sommatoria  di  dispositivi  puo'
assicurare la fornitura almeno per la  parte  residua  dell'anno,  se
non, in qualche caso, sino al primo trimestre del 2021. 
  Iniziative di contrasto alle carenze di farmaci 
  Nella prima fase della  pandemia,  AIFA  ha  predisposto  una  rete
operativa con i referenti delle Regioni e  delle  associazioni  delle
aziende farmaceutiche (Assogenerici e Farmindustria),  per  garantire
l'approvvigionamento  in  tempo  reale  dei  prodotti  critici   agli
ospedali (farmaci per rianimazione, antivirali)  e  fornire  supporto
logistico rispetto a tutte  le  problematiche  specifiche  legate  al
farmaco (es. produzione di ossigeno,  distribuzione  territoriale  di
prodotti oggetto di donazione o sequestro). 
  Le principali iniziative implementate sono: 
  •  istituzione  di  un  punto  unico  di  contatto  in  continuita'
operativa; 
  •  semplificazioni   operative   per   creare   azioni   coordinate
pubblico-privato con risultati evidenti in termini  di  velocita'  di
risposta alle richieste delle Regioni; 
  • snellimento delle modalita' di  importazione  di  medicinali  dai
Paesi extra UE; 
  •  gestione  della  distribuzione  di  farmaci  a  supporto   della
protezione civile e della Struttura Commissariale governativa; 
  • predisposizione, in  accordo  con  le  associazioni  industriali,
della raccolta dei fabbisogni dei farmaci  connessi  con  l'emergenza
COVID-19, attraverso la "comunita' di esperti" delle Regioni. 
  La rete operativa AIFA/Regioni/Aziende, che aveva  evitato  carenze
durante la crisi  di  marzo-aprile,  e'  stata  mantenuta  attiva,  e
attualmente  sta  raccogliendo  dati  sui  fabbisogni  di  medicinali
previsti  e  sulle  scorte  gia'  costituite,  per   ottimizzare   la
distribuzione dei farmaci critici verso le strutture territoriali. 
  La Tabella A8 in Appendice riporta raccolta integrale per argomento
delle norme, circolari, ordinanze e strumenti  di  livello  nazionale
prodotte in materia  di  supporto  operativo  e  logistica  volte  ad
affrontare la pandemia da SARS-CoV-2  e  operativi  per  la  stagione
autunno-invernale 2020. 
 
                             Capitolo 5 
 
Approccio     alla      ri-modulazione      delle      misure      di
contenimento/mitigazione  a  livello  regionale/PA   in   ambito   di
ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio
               nazionale nel periodo autunno-invernale 
 
  Ai sensi del DPCM n.126 del 17  maggio  2020,  alle  Regioni  e  le
Province Autonome e' riconosciuta l'autorita' di definire modalita' e
tempistica delle diverse attivita' ripristinate durante la riapertura
post lockdown: 
    "a  condizione   che   abbiano   preventivamente   accertato   la
compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con
l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e
che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi
contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" (114). 
  A  supporto  della  valutazione  della  situazione   epidemiologica
regionale, il Ministero della Salute in  collaborazione  con  ISS  ha
istituito un sistema di monitoraggio del rischio e  della  resilienza
dei servizi sanitari su base settimanale che viene condiviso  con  le
Regioni/PA e valutato da una Cabina di Regia  costituita  da  esperti
del Ministero della Salute, dell'ISS e di  una  rappresentanza  delle
Regioni/PA (29). 
  Questa sezione propone un approccio comune alla scalabilita'  delle
misure  sulla  base  degli  scenari  di  trasmissione  descritti  nel
documento ipotizzati a livello nazionale nella consapevolezza che  in
ciascuna Regione/PA si possano verificare condizioni  epidemiologiche
molto diverse  tali  da  prevedere  misure  di  controllo/mitigazione
specifiche e non uniformi sul territorio nazionale. 
  Le misure declinate negli scenari hanno la funzione  di  supportare
ed orientare il processo decisionale delle singole Regioni e Province
Autonome in relazione al proprio scenario epidemiologico  e,  proprio
per  la  loro  funzione  di  orientamento,  non  sono  da  intendersi
vincolanti. 
  Per ciascuno scenario nazionale vengono  quindi  ipotizzate  misure
scalabili in base al  verosimile  livello  di  rischio  che  potrebbe
essere  identificato  nella  classificazione  settimanale  fornita  a
ciascuna Regione/PA in base al monitoraggio definito ai sensi del  DM
Salute del 30 aprile 2020 (29) (es. non sono  considerati  verosimili
livelli di rischio molto bassi in  scenari  di  trasmissione  critici
come lo scenario 4). 
  La ri-modulazione proposta sia in senso restrittivo che  permissivo
(escalation  e  de-escalation)  e'  coerente  con   quanto   indicato
all'allegato 10  (28)  "Principi  per  il  monitoraggio  del  rischio
sanitario"  al  DPCM  del  26  aprile  2020  "Ulteriori  disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19",  applicabili  sull'intero   territorio
nazionale (Figura 9) che declina in modo  piu'  dettagliato  in  base
agli scenari di trasmissione descritti in questo documento. 
  Per la modulazione  in  escalation  e  de-escalation  delle  misure
vengono posti dei criteri temporali che tengono conto sia del ritardo
fisiologico di almeno 3 settimane  nell'osservazione  di  cambiamenti
epidemiologici dai dati  di  sorveglianza  e  legati  all'incubazione
della malattia e ai tempi di notifica/trasmissione dei dati,  sia  di
possibili ulteriori ritardi in scenari a  piu'  elevata  trasmissione
per un aumento rilevante nel numero di  casi  da  segnalare  tale  da
sovrastare  la   capacita'   di   mantenere   adeguati   livelli   di
tempestivita' e completezza. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCENARIO  1.  Situazione  di  trasmissione  localizzata   (focolai)
sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020 
  Descrizione dello scenario 1 
  Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
e bassa  incidenza,  con  trasmissione  prevalentemente  associata  a
focolai identificati, nel caso in cui le scuole  abbiano  un  impatto
modesto  sulla  trasmissibilita'  e  i  sistemi  sanitari   regionali
riescano a tracciare  e  tenere  sotto  controllo  i  nuovi  focolai,
inclusi quelli scolastici. 
  In uno scenario nazionale di questo tipo e' presumibile  che  molte
Regioni/PA siano classificate a rischio basso o  moderato,  anche  se
sono  possibili  situazioni  di  rischio  alto,  magari   a   livello
sub-regionale. 
  1. Classificazione del rischio settimanale: MOLTO BASSA/BASSA 
  Azione: ri-modulazione delle attivita' con misure  meno  stringenti
(de-escalation) o mantenimento 
  Interventi: ordinari, tra cui: 
  • Isolamento casi 
  • Quarantena contatti 
  •  Precauzioni  standard  (DPI,   distanziamento   fisico,   igiene
individuale/ambientale) definite dalle Istituzioni  competenti  (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL ecc.). 
  2. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) o mantenimento 
  Valutazione del rischio nella Regione/PA  per  definire  situazioni
sub-regionali   di   rischio   piu'   elevato   (circolazione   nelle
provincie/comuni; focolai scolastici) 
  Interventi: ordinari + straordinari  in  singole  istituzioni  (es.
scuole) o aree geografiche limitate 
  • Maggiore controllo della reale implementazione delle misure  gia'
adottate sul territorio (vedi criteri minimi) 
  • Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti  prodotti  per
ambiti e contesti specifici (es. scuole) solo in  aree  con  maggiore
rischio di esposizione 
  • Possibilita' di chiusura di attivita', sospensione  di  eventi  e
limitazione della mobilita' della  popolazione  in  aree  geografiche
sub-regionali (comuni/province) 
  La  Figura  10  propone  un  diagramma  di  flusso  relativo   alla
ri-modulazione delle misure in base alla classificazione  settimanale
del rischio in una Regione/PA. 
  La Tabella 4 riporta la stessa ri-modulazione con  declinazione  di
un dettaglio della ri-modulazione delle misure territoriali a livello
regionale, anche considerando il periodo dell'anno che  e'  rilevante
per la diversa l'incidenza attesa di sindromi simil-influenzali - ILI
di  varia  eziologia  (es.  virus   influenzali)   che   impatteranno
contemporaneamente  i  servizi  sanitari.   Nella   tabella   vengono
assegnate delle indicazioni sugli attori coinvolti  dove  N:  Livello
Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCENARIO 2. Situazione di trasmissibilita' sostenuta e  diffusa  ma
gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo 
  Descrizione dello scenario 2 
  Valori  di  Rt  regionali  prevalentemente   e   significativamente
compresi tra Rt=1 e Rt=1,25 (ovvero  con  stime  dell'IC  95%  di  Rt
comprese tra 1 e 1,25), nel caso  in  cui  non  si  riesca  a  tenere
completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi  quelli  scolastici,
ma  si  riesca  comunque  a  limitare  di  molto  il  potenziale   di
trasmissione di SARS-CoV-2  con  misure  di  contenimento/mitigazione
ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche  di
trasmissibilita' potrebbe  essere  caratterizzata,  oltre  che  dalla
evidente impossibilita' di contenere tutti i focolai, da una costante
crescita  dell'incidenza  di  casi  (almeno  quelli  sintomatici;  e'
infatti possibile che si osservi una riduzione della  percentuale  di
casi   asintomatici   individuati   rispetto    al    totale    vista
l'impossibilita'  di  svolgere  l'investigazione  epidemiologica  per
tutti i nuovi focolai) e corrispondenti ospedalizzazioni e ammissioni
in terapia intensiva. La crescita del numero di casi  potrebbe  pero'
essere   relativamente   lenta,   senza   comportare   un   rilevante
sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi. 
  In uno scenario nazionale di questo tipo e' presumibile  che  molte
Regioni/PA siano classificate a rischio da moderato ad alto, anche se
sono possibili situazioni di basso  rischio,  almeno  se  si  dovesse
riuscire a limitare la trasmissibilita' nelle aree  con  trasmissione
sostenuta in un  breve  periodo,  limitando  quindi  la  trasmissione
interregionale. 
  1. Classificazione del rischio settimanale: BASSA/MOLTO  BASSA  per
almeno 3 settimane consecutive ad una valutazione  del  rischio  piu'
elevata 
  Azione: ri-modulazione delle attivita' con misure  meno  stringenti
(de-escalation) o mantenimento 
  Interventi: ordinari, tra cui: 
  • Isolamento casi 
  • Quarantena contatti 
  •  Precauzioni  standard  (DPI,   distanziamento   fisico,   igiene
individuale/ambientale) definite dalle Istituzioni  competenti  (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL ecc.). 
  2. Classificazione del rischio: MODERATA 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) o mantenimento 
    Valutazione del rischio nella Regione/PA per definire  situazioni
sub-regionali   di   rischio   piu'   elevato   (circolazione   nelle
provincie/comuni; focolai scolastici) 
  Interventi: ordinari + straordinari  in  singole  istituzioni  (es.
scuole) o aree geografiche limitate 
  • Maggiore controllo della reale implementazione delle misure  gia'
adottate sul territorio (vedi criteri minimi) 
  • Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti  prodotti  per
ambiti e contesti specifici (es. scuole) solo in  aree  con  maggiore
rischio di esposizione 
  • Possibilita' di chiusura di attivita', sospensione  di  eventi  e
limitazione della mobilita' della  popolazione  in  aree  geografiche
sub-regionali (comuni/province) 
  3. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA 
  (per meno di 3 settimane consecutive) 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) 
  Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali  temporanee  su
scala sub-provinciale) 
  •  Distanziamento  fisico:  es.  chiusura  locali  notturni,   bar,
ristoranti (inizialmente potenzialmente solo in orari specifici - es.
la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
  • Chiusura scuole/universita'  (incrementale:  classe,  plesso,  su
base geografica in base alla situazione epidemiologica) 
  • Limitazioni della mobilita' (da/per zone ad alta trasmissione  ed
eventuale ripristino del lavoro agile in aree specifiche. 
  • Restrizioni locali  temporanee  su  scala  sub-provinciale  (zone
rosse) per almeno 3 settimane con monitoraggio attento nella fase  di
riapertura. In caso non si mantenga una incidenza relativamente bassa
ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura
valutare  la  necessita'  di  ripristino  con  eventuale   estensione
geografica. 
  In caso persista una classificazione del  rischio  Alta/Molto  Alta
per oltre 3 settimane consecutive ed evidenza di una  situazione  non
gestibile con le misure straordinarie gia' messe in atto, valutare le
opzioni di risposta negli scenari successivi. 
  La  Figura  11  propone  un  diagramma  di  flusso  relativo   alla
ri-modulazione delle misure in base alla classificazione  settimanale
del rischio in una Regione/PA. 
  La Tabella 5 riporta la stessa ri-modulazione con  declinazione  di
un dettaglio della ri-modulazione delle misure territoriali a livello
regionale anche considerando il periodo dell'anno  che  e'  rilevante
per la diversa l'incidenza attesa di sindromi simil-influenzali - ILI
(Influenza-like Illnesses) di varia eziologia (es. virus influenzali)
che impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella
vengono assegnate delle indicazioni sugli attori  coinvolti  dove  N:
Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCENARIO 3. Situazione di trasmissibilita' sostenuta e diffusa  con
rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo 
  Descrizione dello scenario 3 
  Valori  di  Rt  regionali  prevalentemente   e   significativamente
compresi tra Rt=1,25 e Rt=1,5 (ovvero con stime IC 95% di Rt comprese
tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo  modestamente  il
potenziale   di   trasmissione   di   SARS-CoV-2   con   misure    di
contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie.  Un'epidemia  con
queste   caratteristiche   di   trasmissibilita'   dovrebbe    essere
caratterizzata da una piu' rapida  crescita  dell'incidenza  di  casi
rispetto allo scenario 2), mancata capacita' di tenere traccia  delle
catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi
assistenziali in seguito all'aumento  di  casi  ad  elevata  gravita'
clinica (con  aumento  dei  tassi  di  occupazione  dei  posti  letto
ospedalieri - area critica e non critica) riconducibile ad un livello
di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio
rilevato ai sensi del DM Salute del 30 aprile 2020. La  crescita  del
numero di  casi  potrebbe  comportare  un  sovraccarico  dei  servizi
assistenziali entro 2-3  mesi.  E'  pero'  importante  osservare  che
qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le  classi
di eta' piu' giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto  2020,
e si riuscisse a  proteggere  le  categorie  piu'  fragili  (es.  gli
anziani), il margine di  tempo  entro  cui  intervenire  si  potrebbe
allungare anche di molto. 
  In uno scenario nazionale di questo tipo e' presumibile  che  molte
Regioni/PA siano classificate a rischio alto, anche se sono possibili
situazioni di rischio inferiore, almeno  se  si  dovesse  riuscire  a
limitare la trasmissibilita' nelle aree con trasmissione sostenuta in
un breve periodo, limitando quindi la trasmissione interregionale. Se
la situazione di rischio alto dovesse persistere per  un  periodo  di
piu' di tre settimane,  si  rendono  molto  probabilmente  necessarie
misure di contenimento piu' aggressive. 
  1. Classificazione del rischio settimanale: BASSA/MOLTO  BASSA  per
almeno 4 settimane consecutive in base a una rivalutazione  dei  dati
consolidati in modo da ridurre  il  rischio  di  una  sottostima  del
rischio dovuto ad un ritardo nella notifica/trasmissione dei dati  di
sorveglianza 
  Azione: ri-modulazione con cautela delle attivita' con misure  meno
stringenti (de-escalation) qualora  incrementati  condizionalmente  o
mantenimento 
  Interventi: ordinari, tra cui: 
  • Isolamento casi 
  • Quarantena contatti 
  •  Precauzioni  standard  (DPI,   distanziamento   fisico,   igiene
individuale/ambientale) definite dalle Istituzioni  competenti  (CTS,
Ministeri, ISS, INAIL ecc.). 
  2. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA persistente  o
per almeno 4 settimane consecutive in base a  una  rivalutazione  dei
dati consolidati in modo da ridurre il rischio di una sottostima  del
rischio dovuto ad un ritardo nella notifica/trasmissione dei dati  di
sorveglianza 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) o mantenimento 
  Valutazione del rischio nella Regione/PA  per  definire  situazioni
sub-regionali   di   rischio   piu'   elevato   (circolazione   nelle
provincie/comuni; focolai scolastici) 
  Interventi:  ordinari  +   Interventi   straordinari   in   singole
istituzioni (es. scuole) o aree geografiche limitate 
  • Maggiore controllo della reale implementazione delle misure  gia'
adottate sul territorio (vedi criteri minimi) 
  • Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti  prodotti  per
ambiti e contesti specifici (es. scuole) solo in  aree  con  maggiore
rischio di esposizione 
  • Possibilita' di chiusura di attivita', sospensione  di  eventi  e
limitazione della mobilita' della  popolazione  in  aree  geografiche
sub-regionali (comuni/province) 
  3. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA 
  (per meno di 3 settimane consecutive) 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) 
  Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali  temporanee  su
scala sub-provinciale) 
  •  Distanziamento  fisico:  es.  chiusura  locali  notturni,   bar,
ristoranti (inizialmente potenzialmente solo in orari specifici,  es.
la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
  • Chiusura scuole/universita'  (incrementale:  classe,  plesso,  su
base geografica in base alla situazione epidemiologica) 
  • Limitazioni della mobilita' (da/per zone ad alta trasmissione  ed
eventuale ripristino del lavoro agile in aree specifiche. 
  • Restrizioni locali  temporanee  su  scala  sub-provinciale  (zone
rosse) per almeno 3 settimane con monitoraggio attento nella fase  di
riapertura. In caso non si mantenga una incidenza relativamente bassa
ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura
valutare  la  necessita'  di  ripristino  con  eventuale   estensione
geografica. 
  4. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA (per  3
o piu' settimane consecutive)  ed  evidenza  di  una  situazione  non
gestibile con le misure straordinarie gia' messe in atto 
  Azione:    considerare    la    possibilita'     di     restrizioni
Regionali/provinciali 
  •  Definire  una  forma  di  restrizione  piu'  estesa   su   scala
Provinciale o Regionale in base alla situazione epidemiologica 
  • Ripristino su vasta scala del lavoro agile e di limitazione della
mobilita' individuale 
  Interventi: straordinari (Tabella 6) 
  La  Figura  12  propone  un  diagramma  di  flusso  relativo   alla
ri-modulazione delle misure in base alla classificazione  settimanale
del rischio in una Regione/PA. 
  La Tabella 6 riporta la stessa ri-modulazione con  declinazione  di
un dettaglio della ri-modulazione delle misure territoriali a livello
regionale anche considerando il periodo dell'anno  che  e'  rilevante
per la diversa l'incidenza attesa di sindromi simil-influenzali - ILI
(Influenza-like Illnesses) di varia eziologia (es. virus influenzali)
che impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella
vengono assegnate delle indicazioni sugli attori  coinvolti  dove  N:
Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  SCENARIO 4. Situazione  di  trasmissibilita'  non  controllata  con
criticita' nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo 
  Descrizione dello scenario 4 
  Valori  di  Rt  regionali  prevalentemente   e   significativamente
maggiori di 1,5 (ovvero con stime dell'IC95% di Rt maggiore di  1,5).
Uno scenario di  questo  tipo  potrebbe  portare  rapidamente  a  una
numerosita' di casi elevata e  chiari  segnali  di  sovraccarico  dei
servizi assistenziali, senza la possibilita' di  tracciare  l'origine
dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un
sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a  meno  che
l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di eta' piu'
giovani,  come  osservato  nel  periodo  luglio-agosto  2020,  e   si
riuscisse a proteggere le categorie piu' fragili (es. gli anziani). A
questo  proposito,  si  rimarca  che  appare  piuttosto   improbabile
riuscire a proteggere  le  categorie  piu'  fragili  in  presenza  di
un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilita'. 
  In uno scenario nazionale di questo tipo e' presumibile  che  molte
Regioni/PA siano classificate a rischio alto e, vista la velocita' di
diffusione  e  l'interconnessione  tra  le   varie   Regioni/PA,   e'
improbabile che vi siano situazioni di rischio inferiore al moderato.
Se la situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di
piu' di tre settimane,  si  rendono  molto  probabilmente  necessarie
misure di contenimento molto aggressive. 
  1. Classificazione del rischio settimanale: MODERATA per  almeno  4
settimane  consecutive  in  base  a  una   rivalutazione   dei   dati
consolidati in modo da ridurre 
  il rischio di una sottostima del rischio dovuto ad un ritardo nella
notifica/trasmissione dei dati di sorveglianza 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) o mantenimento o ri-modulazione  con  cautela
delle attivita' con misure meno  stringenti  (de-escalation)  qualora
incrementati precedentemente in situazioni di rischio alto/molto alto 
  Valutazione del rischio nella Regione/PA  per  definire  situazioni
sub-regionali   di   rischio   piu'   elevato   (circolazione   nelle
provincie/comuni; focolai scolastici) 
  Interventi: ordinari + straordinari  in  singole  istituzioni  (es.
scuole) o aree geografiche limitate 
  • Maggiore controllo della reale implementazione delle misure  gia'
adottate sul territorio (vedi criteri minimi) 
  • Precauzioni scalate laddove indicato nei documenti  prodotti  per
ambiti e contesti specifici (es. scuole) solo in  aree  con  maggiore
rischio di esposizione 
  • Possibilita' di chiusura di attivita', sospensione  di  eventi  e
limitazione della mobilita' della  popolazione  in  aree  geografiche
sub-regionali (comuni/province) 
  2. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA 
  (per meno di 3 settimane consecutive) 
  Azione: valutare la ri-modulazione delle attivita' con misure  piu'
stringenti (escalation) 
  Interventi: straordinari estesi (restrizioni locali  temporanee  su
scala sub-provinciale) 
  •  Distanziamento  fisico:  es.  chiusura  locali  notturni,   bar,
ristoranti (inizialmente potenzialmente solo in orari specifici,  es.
la sera/notte in modo da evitare la "movida") 
  • Chiusura scuole/universita'  (incrementale:  classe,  plesso,  su
base geografica in base alla situazione epidemiologica) 
  • Limitazioni della mobilita' (da/per zone ad alta trasmissione  ed
eventuale ripristino del lavoro agile in aree specifiche. 
  • Restrizioni locali  temporanee  su  scala  sub-provinciale  (zone
rosse) per almeno 3 settimane con monitoraggio attento nella fase  di
riapertura. In caso non si mantenga una incidenza relativamente bassa
ed Rt <1,2 nel valore medio per almeno 3 settimane dopo la riapertura
valutare  la  necessita'  di  ripristino  con  eventuale   estensione
geografica. 
  3. Classificazione del rischio settimanale: ALTA/MOLTO ALTA (per  3
o piu' settimane consecutive)  ed  evidenza  di  una  situazione  non
gestibile con le misure straordinarie gia' messe in atto 
  Azione:  considerare  la   possibilita'   di   restrizioni   estese
Regionali/provinciali 
  •  Definire  una  forma  di  restrizione  piu'  estesa   su   scala
Provinciale o Regionale in base alla situazione epidemiologica 
  • Ripristino su vasta scala del lavoro agile e di limitazione della
mobilita' individuale. 
  Interventi: straordinari (Tabella 7) 
  La  Figura  12  propone  un  diagramma  di  flusso  relativo   alla
ri-modulazione delle misure in base alla classificazione  settimanale
del rischio in una Regione/PA. 
  La Tabella 7 riporta la stessa ri-modulazione con  declinazione  di
un dettaglio della ri-modulazione delle misure territoriali a livello
regionale anche considerando il periodo dell'anno  che  e'  rilevante
per la diversa l'incidenza attesa di sindromi simil-influenzali - ILI
(Influenza-like Illnesses) di varia eziologia (es. virus influenzali)
che impatteranno contemporaneamente i servizi sanitari. Nella tabella
vengono assegnate delle indicazioni sugli attori  coinvolti  dove  N:
Livello Nazionale Centrale; R: Livello Regionale; L: Livello Locale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sintesi degli scenari 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Appendice A 
 
Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 in Italia  nella
                   stagione autunno-invernale 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            Bibliografia 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                         Chiuso in Redazione 
 
                        Roma, 12 ottobre 2020 

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