D.P.C.M. del 18.10.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/2020 e del d.l. 33/2020 recanti «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19». (20A05727) 

(GU n.258 del 18-10-2020)

 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio  2020,  n.
35,   recante   «Misure   urgenti   per   fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  gli  articoli  1  e  2,
comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  luglio  2020,
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25  settembre  2020,
n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25  maggio  2020,  n.  35,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13  ottobre  2020,
n. 253; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza  di  opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini  ed  adolescenti  nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19  del  Dipartimento  per  le  politiche
della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020; 
  Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla  seduta
del 17 e 18 ottobre  2020 del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  13  ottobre  2020
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il  seguente:  «2-bis.
Delle strade o piazze nei  centri  urbani,  dove  si  possono  creare
situazioni di assembramento, puo'  essere  disposta  la  chiusura  al
pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita' di  accesso,
e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle
abitazioni private.»; 
    b)  all'art.  1,  comma  4,  dopo  le  parole   «possono   essere
utilizzate» e' inserita la seguente «anche»; 
    c) all'art. 1, comma 5, le parole «delle mascherine di comunita'»
sono sostituite dalle seguenti «dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie»; 
    d) all'art. 1, comma 6: 
      1) la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)  sono
consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli
sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o
regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali;
per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico,
con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla
capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  1000
spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori
per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura
all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le  Province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per
gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni
caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le
sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite
a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle  rispettive
Federazioni Sportive Nazionali;» 
      2)  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente   «g)   lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei  limiti  di
cui alla precedente lettera e). L'attivita' sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto sono consentite solo in  forma  individuale  e
non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese  tutte
le gare, le competizioni  e  le  attivita'  connesse  agli  sport  di
contatto aventi carattere ludico-amatoriale»; 
      3) alla lettera l),  dopo  le  parole  «sono  consentite»  sono
aggiunte le seguenti «dalle ore 8,00 alle ore 21,00»; 
      4) alla  lettera  n),  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti «Sono vietate le sagre e  le  fiere  di  comunita'.  Restano
consentite le manifestazioni fieristiche  di  carattere  nazionale  e
internazionale, previa adozione di Protocolli validati  dal  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo
misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche
dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori  la  possibilita'  di
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;»; 
      5) dopo la lettera n) e' aggiunta  la  seguente:  «n-bis)  sono
sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,   ad
eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche
misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza;»; 
      6) la lettera  r)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «r)  fermo
restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di
istruzione e per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  continua  a
svolgersi in presenza, per contrastare la  diffusione  del  contagio,
previa comunicazione al  Ministero  dell'istruzione  da  parte  delle
autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni  critiche  e
di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla  didattica  digitale
integrata, che  rimane  complementare  alla  didattica  in  presenza,
modulando ulteriormente la gestione degli  orari  di  ingresso  e  di
uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo  di  turni
pomeridiani e disponendo che l'ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso
prima delle 9,00. Allo  scopo  di  garantire  la  proporzionalita'  e
l'adeguatezza  delle  misure  adottate  e'  promosso  lo  svolgimento
periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste
nel Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale
di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.  "Piano  scuola"),
adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39,  condiviso  e  approvato  da
Regioni ed enti locali, con parere reso  dalla  Conferenza  Unificata
nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del
decreto legislativo n. 281 del  1997.  Sono  consentiti  i  corsi  di
formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le  attivita'
didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le
attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di
formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o
delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione
delle prove pratiche  di  guida  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al "Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base
della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il  rinnovo  degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo
modalita' a distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e
liberta'  nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti   gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in
raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad
utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di
attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne'
formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni
scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con
l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei
gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle
linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'  di
pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati»; 
      7)  la  lettera  t)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «t)   le
universita',  sentito  il   Comitato   Universitario   Regionale   di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle
esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria
ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui
alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;»; 
      8) la  lettera  ee)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «ee)  le
attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,  ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle  ore
24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo  di  sei  persone  per
tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;  resta
sempre consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche', fino  alle  ore  24,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; e' fatto  obbligo  per  gli  esercenti  di
esporre all'ingresso del locale un cartello  che  riporti  il  numero
massimo di persone ammesse contemporaneamente  nel  locale  medesimo,
sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti»; 
      9) alla lettera ff) dopo la  parola  «siti»  sono  aggiunte  le
seguenti «nelle aree di servizio e  rifornimento  carburante  situate
lungo le autostrade,»; 
    e) l'allegato 8 al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del  13  ottobre  2020  e'  sostituito  dall'allegato  A  al
presente decreto; 
    f) all'art. 3, comma  1,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: «a-bis) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing
attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore
sanitario del Dipartimento di  prevenzione  della  azienda  sanitaria
locale, accedendo al sistema  centrale  di  Immuni,  di  caricare  il
codice chiave in presenza di un caso di positivita';». 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art.  1,  comma
1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e
sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 18 ottobre 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 
 

Avvertenza: 
 
A norma dell'art. 2, comma 4,del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  il
presente  provvedimento,  durante  lo  svolgimento  della  fase   del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                             ALLEGATO A 
 
               Presidenza del Consiglio dei ministri - 
            Dipartimento per le politiche della famiglia 
 
 
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 
     organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti 
                nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 
 
 
                            INTRODUZIONE 
 
   (Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti 
         l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco) 
 
  L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione
epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di  protezione
che hanno limitato fortemente la  possibilita'  di  movimento  al  di
fuori del contesto domestico. In particolare, con la  sospensione  di
tutte le  attivita'  educative  e  scolastiche  in  presenza,  si  e'
limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze  al  di
fuori del contesto domestico e familiare per  i  bambini  e  per  gli
adolescenti. 
  Sebbene le esigenze di  garantire  condizioni  di  sicurezza  e  di
salute  per  la  popolazione  abbiano  positivamente  giustificato  i
provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle  conseguenze  degli
stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di
ordinario benessere dei bambini e degli  adolescenti  che  si  legano
strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro
sociale fra pari, al gioco e all'educazione. 
  Partendo  dalle  circostanze  sopra  richiamate,  e  tenuto   conto
dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,
nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire
dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo
di individuare orientamenti e proposte per  realizzare,  nell'attuale
fase  2  dell'emergenza   COVID-19,   opportunita'   organizzate   di
socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo  il  rischio
di contagio epidemiologico. 
  Tale  prospettiva  e'  stata  perseguita   ricercando   il   giusto
bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in  generale
all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra  parte,  la
necessita' di garantire  condizioni  di  tutela  della  loro  salute,
nonche'  di  quella  delle  famiglie  e  del  personale  educativo  e
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
  Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta  e  controllata,
interazione  tra  persone,  non   e'   infatti   possibile   azzerare
completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto
al  minimo  secondo  precise  linee  guida  e  protocolli  contenenti
adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute. 
  Esiste  peraltro  una  diffusa  convergenza  di  orientamenti   che
sottolineano la necessita' di avere linee guida generali  e  unitarie
relativamente ai requisiti per  la  riapertura  delle  attivita',  in
relazione agli standard  ambientali,  al  rapporto  numerico  e  alla
definizione dei controlli  sanitari  preventivi  sui  bambini,  sugli
adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie. 
  Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa  i  necessari
protocolli operativi  da  adottare  durante  le  attivita',  sia  sui
minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai  locali
e ai diversi materiali impiegati. 
  Il punto di maggiore attenzione  riguarda  infatti  la  definizione
delle procedure per attuare le condizioni che consentano  di  offrire
opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al  gioco  in
condizioni di sicurezza, o almeno  nel  maggior  grado  di  sicurezza
possibile, date le circostanze. 
  Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e
alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento: 
    1. la centratura sulla qualita' della  relazione  interpersonale,
mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel  caso
di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e  mediante  l'organizzazione
delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu'  grandi  e
degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 
    2. l'attenta organizzazione degli spazi  piu'  idonei  e  sicuri,
privilegiando quelli esterni e  il  loro  allestimento  per  favorire
attivita' di piccoli gruppi; 
    3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e  di  pulizia,
al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati. 
  Con  questi  presupposti  e  finalita'  generali,  le  linee  guida
trattano due distinte tipologie di interesse,  che  proseguono  nella
realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo,  a
seguito della riapertura dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  a
partire dal mese di settembre 2020. 
  In particolare, ci si riferisce: 
    1. alla  regolamentazione  delle  aperture  di  parchi,  giardini
pubblici e aree gioco per la frequentazione  da  parte  dei  bambini,
anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; 
    2.  alla  realizzazione  di   attivita'   ludico-ricreative,   di
educazione  non  formale  e  attivita'  sperimentali  di   educazione
all'aperto (in inglese, outdoor education). 
  La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio
da parte di bambini e adolescenti del diritto alla  socialita'  e  al
gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e  familiare,
si  intreccia  fortemente  con   le   problematiche   inerenti   alla
conciliazione delle dimensioni di cura  e  lavoro  da  parte  di  chi
esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della
ripresa delle attivita' lavorative in presenza. 
 
                              SEZIONE 1 
 
        (Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici 
             e di aree gioco per bambini e adolescenti) 
 
  I parchi, i giardini pubblici e le  aree  gioco  rappresentano  una
risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente  anche
per i bambini  e  per  gli  adolescenti,  per  realizzare  esperienze
all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla
realizzazione di attivita' di  gioco  col  supporto  di  attrezzature
poste ad arredo dello spazio stesso. 
  La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo
per il  recupero  di  un  equilibrio  psicologico  e  fisico  che  ha
risentito delle prescrizioni  che  hanno  impedito  di  uscire  dalla
propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia  necessaria  una
regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo
delle  condizioni  igieniche  degli  arredi  e   delle   attrezzature
disponibili e con la garanzia che sia  rispettato  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale  (DPI),
cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Gli aspetti considerati riguardano: 
    1. l'accessibilita' degli spazi; 
    2. i compiti del gestore; 
    3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore. 
 
                             SEZIONE 1.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle  aree  gioco  deve
realizzarsi alle seguenti condizioni: 
    1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta'  da  0  a  17
anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore  o  di
un altro adulto responsabile, ove necessario; 
    2. limitata  esclusivamente  dalla  necessita'  di  non  produrre
assembramenti  e  di  garantire   il   distanziamento   fisico,   ove
compatibile con le attivita' di assistenza,  e  l'utilizzo  dei  DPI,
cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata. 
 
                             SEZIONE 1.2 
 
                        (Compiti del gestore) 
 
  Il gestore deve: 
    1. disporre la manutenzione  ordinaria  dello  spazio,  eseguendo
controlli periodici dello stato delle diverse  attrezzature  in  esso
presenti, con pulizia periodica  approfondita  delle  superfici  piu'
toccate, con detergente neutro; 
    2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi
e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da  tenere,  in
linea con le raccomandazioni  del  Ministero  della  salute  e  delle
autorita' competenti. 
 
                             SEZIONE 1.3 
 
                (Responsabilita' dell'accompagnatore) 
 
  L'accompagnatore deve: 
    1. attuare  modalita'  di  accompagnamento  diretto  dei  bambini
minori di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni
di vita e ai soggetti con  patologie  di  neuropsichiatria  infantile
(NPI), fragilita', cronicita', in particolare: 
      a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina,
un passeggino o similari, oppure,  se  il  bambino  e'  in  grado  di
deambulare autonomamente, garantire il  controllo  diretto  da  parte
dell'adulto accompagnatore; 
      b)  in  caso  di  bambini  o  adolescenti  con  patologie  NPI,
fragilita', cronicita' e comunque non autonomi garantire la  presenza
di un adulto accompagnatore; 
    2.  rispettare  le  prescrizioni  sul  distanziamento  fisico   e
sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini  che  si  accompagnano.
Nel caso di  bambini  con  piu'  di  6  anni,  l'accompagnatore  deve
vigilare   affinche'   questi   rispettino   le    disposizioni    di
distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI. 
 
                              SEZIONE 2 
 
       (Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale 
         e attivita' sperimentali di educazione all'aperto) 
 
  Le  attivita'  offerte  possono  essere   realizzate   dagli   enti
interessati, dai soggetti  gestori  da  questi  individuati  e  dalle
organizzazioni ed enti del terzo settore. 
  Gli aspetti  presi  in  considerazione  riguardano  indicazioni  in
merito a: 
    1. l'accessibilita' degli spazi; 
    2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti
e lo spazio disponibile; 
    3. gli standard per il rapporto numerico fra gli  operatori,  gli
educatori e gli animatori  e  i  bambini  e  gli  adolescenti,  e  le
strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo  dei
DPI; 
    4. i principi generali d'igiene e pulizia; 
    5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e  animatori
e per la loro formazione; 
    6.  gli  orientamenti  generali  per  la   programmazione   delle
attivita'  e  di  stabilita'  nel  tempo  della  relazione  fra   gli
operatori, educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti; 
    7. l'accesso quotidiano, le modalita'  di  accompagnamento  e  di
ritiro dei bambini e adolescenti; 
    8. il protocollo di accoglienza; 
    9. le attenzioni speciali per i  bambini,  gli  adolescenti,  gli
operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili
o appartenenti a minoranze. 
 
                             SEZIONE 2.1 
 
                    (Accessibilita' degli spazi) 
 
  L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni: 
    1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le  attivita'
devono  essere  circoscritte  a  sottofasce  di  eta'  in   modo   da
determinare  condizioni  di  omogeneita'  fra  i  diversi  bambini  e
adolescenti  accolti.  A  tale  scopo,  e'  consigliato  che  vengano
distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6
anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria
(da 11 a 17 anni); 
    2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e
le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione  al  pubblico  e
con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte. 
  Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato  un  nido  o  una
scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,
eventualmente riprendendo  anche  l'esempio  dei  micronidi  o  delle
cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020). 
  Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per
cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita'  sportiva  di
base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  E' consigliato  predisporre  spazi  dedicati  a  ospitare  bambini,
adolescenti e  personale  che  manifestino  sintomatologia  sospetta,
attivando le  procedure  previste  nella  sezione  2.4  del  presente
documento. Rimane comunque ferma la responsabilita'  di  ciascuno  di
non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi  suggestivi
di infezione da SARS-COV-2. 
  E'  preferibile  che  gli  accompagnatori  dei  bambini   e   degli
adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della  loro
salute. 
 
                             SEZIONE 2.2 
 
         (Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti 
                    accolti e spazio disponibile) 
 
  In considerazione della necessita' di garantire  il  distanziamento
fisico e l'utilizzo dei DPI,  cosi'  come  previsto  dalla  normativa
vigente,  e'  fondamentale  l'organizzazione  in  piccoli  gruppi   e
l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi  o  aree  per  lo
svolgimento delle attivita' programmate. 
  E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile  le  attivita'
in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo
conto di adeguate zone d'ombra. 
  Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione  dello  spazio
ad  accogliere  le  diverse   attivita'   programmate   non   possono
prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o  area
dal punto di vista della sicurezza. 
  Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli  gruppi,  e'  necessario
uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative,  di  educazione
non  formale  e  di   educazione   all'aperto   (outdoor   education)
nell'ambito del territorio di riferimento. 
  In caso di attivita' in spazi chiusi, e'  raccomandata  l'aerazione
abbondante dei locali, con  il  ricambio  di  aria  che  deve  essere
frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
 
                             SEZIONE 2.3 
 
  (Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e 
  animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali 
       per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI) 
 
  Con  riferimento  al  rapporto  numerico  minimo  consigliato   tra
operatori,  educatori  o  animatori  e  bambini  e  adolescenti,   si
ritengono  valide  le  indicazioni  ordinarie   stabilite   su   base
regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni  adottate   dalle
singole regioni. 
  Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il  suo  rispetto  per  l'intera  durata  delle
attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico
e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente. 
  Per i bambini in eta' da 0 a  6  anni,  nel  rispetto  dei  criteri
pedagogici consolidati, secondo i quali e'  necessario  prevedere  un
periodo di ambientamento accompagnato  da  un  genitore  o  un  altro
adulto accompagnatore, si suggerisce un  ambientamento  che  potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale. In particolare,  tale  ambientamento  e'
suggerito  per  i  bambini  gia'  socializzati  al  nido   o   scuola
dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali  attivita'  a  settembre,
successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa  esclusivamente
con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove
possibile, occorre  preferire  spazi  esterni  o  diversi  da  quelli
frequentati dai bambini, sempre nel rispetto  delle  misure  adottate
per il contenimento del contagio, considerata la presenza  di  adulti
che normalmente non parteciperebbero alle attivita'. 
  Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni  ordinarie
stabilite su base regionale,  salvo  eventuali  diverse  disposizioni
adottate dalle singole regioni. 
  Tali indicazioni si ritengono valide anche  per  le  attivita'  che
prevedono la costante presenza  dei  genitori  o  tutori  insieme  ai
bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per  neogenitori,  corsi  di
massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto  delle
disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico  e  utilizzo
dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni. 
 
                             SEZIONE 2.4 
 
               (Principi generali d'igiene e pulizia) 
 
  Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto  (es.
toccare, abbracciare, dare la mano o anche  toccando  bocca,  naso  e
occhi  con  le  mani  precedentemente  contaminate),  le  misure   di
prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
    1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo  non  frettoloso,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti
i momenti raccomandati; 
    2. non tossire o starnutire senza protezione; 
    3. mantenere quanto piu' possibile il  distanziamento  fisico  di
almeno  un  metro  dalle  altre  persone,  seppur  con  i  limiti  di
applicabilita' per le caratteristiche evolutive  degli  utenti  e  le
metodologie educative di un contesto estremamente dinamico; 
    4. non toccarsi il viso con le mani; 
    5. pulire frequentemente le superfici con le  quali  si  viene  a
contatto; 
    6. arieggiare frequentemente i locali. 
  Tutto  questo  si  realizza  in  modo  piu'  agevole  nel  caso  di
permanenza in spazi aperti, come nel caso  di  educazione  all'aperto
(outdoor education). 
  Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a  3  anni
(es. bambini  in  culla  o  bambini  deambulanti),  il  gestore  deve
prevedere protocolli che seguano queste indicazioni: 
    1. gli operatori,  educatori  e  animatori,  non  essendo  sempre
possibile garantire il distanziamento  fisico  dal  bambino,  possono
utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi
per  gli  occhi,  viso  e  mucose)  oltre  alla  consueta  mascherina
chirurgica; 
    2.  qualora  vengano  utilizzati   prodotti   disinfettanti,   si
raccomanda di  fare  seguire  alla  disinfezione  anche  la  fase  di
risciacquo, soprattutto per  gli  oggetti,  come  i  giocattoli,  che
potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 
  I gestori delle attivita' devono impiegare  diverse  strategie  per
informare e incoraggiare rispetto a  comportamenti  che  riducano  il
rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si
elencano alcune attivita', a titolo di esempio. 
 
  Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per  la  prevenzione
del contagio 
    1. Affiggere una  segnaletica  nei  luoghi  con  una  visibilita'
significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree  destinate
al consumo dei pasti, le  aree  destinate  al  riposo  notturno)  che
promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare  la
diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle  mani
e il corretto utilizzo delle mascherine,  evitando  di  toccarsi  gli
occhi, il naso e  la  bocca  con  le  mani,  tossendo  o  starnutendo
all'interno del gomito con il braccio piegato  o  di  un  fazzoletto,
preferibilmente monouso); 
    2. includere messaggi (es. video esplicativi)  sui  comportamenti
corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione  del  contagio,
quando vengono inviate comunicazioni al  personale  o  alle  famiglie
(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite  gli  account
ufficiali sui social media); 
    3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal  Ministero
della salute disponibili sul sito web istituzionale. 
 
  Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine 
    1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e
da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine  sono
essenziali quando il  distanziamento  fisico  e'  piu'  difficile  da
rispettare; 
    2. le mascherine non dovrebbero essere  utilizzate  nel  caso  di
bambini con meno di 6  anni  di  eta',  di  persone  con  difficolta'
respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o  di  persone  con
disabilita'  tale  da  rendergli  impossibile  la   rimozione   della
mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona; 
    3.  le  mascherine  devono  essere  utilizzate   in   base   alle
indicazioni del Ministero della salute e delle autorita' competenti; 
    4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre
persone, nel  caso  in  cui  chi  le  indossa  sia  inconsapevolmente
infetto, ma non mostri  sintomi.  Per  prevenire  la  diffusione  del
contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro  che  sono
nelle condizioni di indossarle. 
 
  Garantire la sicurezza del pernottamento 
  Se  e'  previsto  un  pernottamento,  il  gestore  deve   prevedere
procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
    1. occorre prevenire  la  condivisione  di  spazi  comuni  per  i
pernottamenti; 
    2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea,  in
base  alla  procedura  indicata  nella  sezione  2.8  Protocollo   di
accoglienza; 
    3. devono  essere  seguite  tutte  le  procedure  indicate  nella
sezione 2.8 Protocollo di accoglienza; 
    4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una
dall'altra; 
    5. la  biancheria  deve  essere  pulita  almeno  una  volta  alla
settimana, o  comunque  prima  dell'utilizzo  da  parte  di  un'altra
persona; 
    6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico  per
le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti
in aree predisposte e di facile accesso. 
 
  Garantire la sicurezza dei pasti 
  Se  sono  previsti  pasti,  il  gestore  deve  prevedere  procedure
specifiche, che rispettino queste indicazioni: 
    1. gli operatori, educatori o animatori devono  lavarsi  le  mani
prima di preparare il pasto  e  dopo  aver  aiutato  eventualmente  i
bambini; 
    2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o
monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve  prevedere  che
le stoviglie siano pulite con sapone e acqua  calda,  o  tramite  una
lavastoviglie; 
    3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione  esterno,
purche' i pasti siano realizzati secondo la  normativa  vigente  (per
approfondimenti,  si  rimanda  all'allegato  17   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio  2020,  alla  sezione
"Ristorazione", e successivi aggiornamenti). 
  In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni
e  regolamentazioni  statali,  regionali  e  locali  in  materia   di
preparazione  dei  pasti,  anche  in  riferimento  alle   indicazioni
contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.
32/2020, concernente indicazioni  ad  interim  sul  contenimento  del
contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della
ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del  27  maggio
2020. 
 
  Pulire e igienizzare gli ambienti 
  Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata
pulizia di tutti gli ambienti e dei  servizi  igienici,  nonche'  una
igienizzazione periodica. 
  E' consigliato che il gestore  esegua  le  procedure  previste  dal
rapporto dell'Istituto superiore  di  sanita'  COVID-19  n.  25/2020,
concernente le raccomandazioni  ad  interim  sulla  sanificazione  di
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza  COVID-19:  superfici,
ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti. 
 
  Prevedere scorte adeguate 
  Il  gestore  deve  garantire  l'igiene  e  la  salute  durante   le
attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine
di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le  mani,  salviette
asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i
rifiuti provvisti di  pedale  per  l'apertura,  o  comunque  che  non
prevedano contatto con le mani. 
 
  Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
  Nell'eventualita' che compaiano casi  o  focolai  da  COVID-19,  e'
consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal  rapporto
dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.  58/2020,  concernente
le indicazioni operative per  la  gestione  di  casi  di  focolai  di
SARS-COV-2 nelle scuole e  nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  e
successivi aggiornamenti. 
  In ogni caso,  la  presenza  di  un  caso  confermato  necessitera'
l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento  da
avviare in  stretto  raccordo  con  il  Dipartimento  di  prevenzione
locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi  che  possano  prefigurare  l'insorgenza  di  un  focolaio
epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra'  valutare
tutte le misure ritenute idonee. 
 
                             SEZIONE 2.5 
 
          (Criteri di selezione degli operatori, educatori 
                e animatori e per la loro formazione) 
 
  E' consentita  la  possibilita'  di  coinvolgimento  di  operatori,
educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati. 
  Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o  di  supporto  per
specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)
o  in  sostituzione  temporanea  di  altri  operatori,  educatori   o
animatori responsabili dei piccoli gruppi. 
  Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere  informato
e formato sui temi della prevenzione di  COVID-19,  nonche'  per  gli
aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia. 
  I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei
corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria
piattaforma   istituzionale   di   formazione   online   a   distanza
(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste  o
promosse dalle autorita' competenti. 
  Per  periodi  d'attivita'  superiori  a  15  giorni,  e'  possibile
prevedere  un  cambio  degli   operatori,   educatori   o   animatori
responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga
predisposta un'attivita' di affiancamento  con  un  altro  operatore,
educatore o animatore, qualora sia previsto  tale  cambio,  cosi'  da
favorire una familiarita' fra i bambini  e  gli  adolescenti  con  il
nuovo operatore,  educatore  o  animatore  responsabile  del  piccolo
gruppo. 
  Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre  in
coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme
di collaborazione  con  enti  e  progetti  di  servizio  civile,  per
l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'. 
 
                             SEZIONE 2.6 
 
    (Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' 
      e di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, 
     educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti) 
 
  Il gestore deve favorire  l'organizzazione  di  piccoli  gruppi  di
bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'
per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione
tra il piccolo gruppo di  bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,
educatori  o  animatori  attribuiti   deve   essere   garantita   con
continuita' nel tempo. 
  Le due condizioni di cui sopra  proteggono  dalla  possibilita'  di
diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a
determinare,  garantendo  altresi'  la   possibilita'   di   puntuale
tracciamento del medesimo. 
  La  realizzazione  delle   diverse   attivita'   programmate   deve
realizzarsi  inoltre   nel   rispetto   delle   seguenti   principali
condizioni: 
    1. continuita' di  relazione  fra  ogni  operatore,  educatore  o
animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al  fine
di  consentire  l'eventuale  tracciamento  di  potenziali   casi   di
contagio.  In  caso  di  attivita'  che  prevedono  piu'  turni,   un
operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato  a  un  gruppo
per ogni turno; 
    2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene
e pulizia; 
    3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di  piu'
persone, come le feste  periodiche  con  le  famiglie,  privilegiando
forme audiovisuali di documentazione ai fini della  comunicazione  ai
genitori o tutori. 
  Si  consiglia  infine  di  prestare  particolare  attenzione   alle
condizioni  di  fragilita'  fra  i  bambini,  gli  adolescenti,   gli
operatori, gli educatori e gli animatori che  potrebbero  necessitare
di specifico supporto psicologico. 
 
                             SEZIONE 2.7 
 
     (Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro 
                  dei bambini e degli adolescenti) 
 
  I gestori devono prevedere punti di  accoglienza  per  l'entrata  e
l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti
di ingresso devono essere differenziati  dai  punti  di  uscita,  con
individuazione di percorsi separati. 
  E' importante infatti che la situazione di  arrivo  e  rientro  dei
bambini e degli adolescenti presso la propria  abitazione  si  svolga
senza  comportare  assembramenti  presso  gli  ingressi  delle   aree
interessate. 
  I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno
ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che  gli  adulti
accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento  delle
attivita'. 
  E' consigliato segnalare con appositi riferimenti  le  distanze  da
rispettare. 
  Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati. 
  Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana  o  un
lavandino  con  acqua  e  sapone  o,  in  assenza  di   questa,   gel
idroalcolico  per  l'igienizzazione  delle   mani   del   bambino   o
adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o
adolescente  deve  igienizzarsi  le  mani  una  volta  uscito   dalla
struttura, prima di essere riconsegnato  all'accompagnatore.  Il  gel
idroalcolico deve ovviamente essere conservato  fuori  dalla  portata
dei bambini per evitare ingestioni accidentali. 
  L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche  nel  caso
degli operatori, educatori o animatori che entrano  in  turno,  o  di
eventuali accompagnatori che  partecipano  anch'essi  alle  attivita'
(es. corsi per neogenitori). 
  E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso  di  eventuali
figure o fornitori  esterni.  In  caso  di  consegna  merce,  occorre
evitare di depositarla negli spazi  dedicati  alle  attivita'  con  i
bambini e gli adolescenti. 
 
                             SEZIONE 2.8 
 
                     (Protocollo di accoglienza) 
 
  Sono previsti 3 protocolli di accoglienza: 
    1. per la prima accoglienza, da  applicare  il  primo  giorno  di
inizio delle attivita'; 
    2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi  e  che
prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'; 
    3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza
delle attivita' per piu' di 24 ore. 
 
  Protocollo per la prima accoglienza 
    1.   Chi   esercita   la   responsabilita'    genitoriale    deve
autocertificare che il bambino o adolescente: 
      a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C  o
alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; 
      b) non e' stato in quarantena o  isolamento  domiciliare  negli
ultimi 14 giorni; 
      c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19  o
con una persona con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza,  negli
ultimi 14 giorni. 
    2. Anche  gli  operatori,  educatori  o  animatori,  o  eventuali
accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per  l'ingresso
nell'area dedicata alle attivita'. 
    3.   All'ingresso   nell'area   dedicata   alle   attivita'    e'
raccomandata, ma non necessaria,  la  rilevazione  della  temperatura
corporea. Nel caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,
l'operatore,  educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
    4. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
 
  Protocollo  per  l'accoglienza  giornaliera,  successiva  al  primo
ingresso 
    1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente: 
      a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita',
una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna  sintomatologia
respiratoria; 
      b) non deve essere stato a contatto,  nel  periodo  di  assenza
dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una  persona
con temperatura corporea superiore ai  37,5°C  o  con  sintomatologia
respiratoria, per quanto di propria conoscenza. 
    2.   All'ingresso   nell'area   dedicata   alle   attivita'    e'
raccomandata, ma non necessaria,  la  rilevazione  della  temperatura
corporea. Nel caso  di  rilevazione  della  temperatura  all'entrata,
l'operatore,  educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza  deve
misurare la temperatura dell'iscritto o  del  membro  del  personale,
dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea
o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore  deve  essere
pulito con una salvietta igienizzante o  cotone  imbevuto  di  alcool
prima  del  primo  utilizzo,  in  caso   di   contatto,   alla   fine
dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se
il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento  o  si
mette a tossire durante la misurazione. 
    3. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita'  per  piu'
di 3 giorni, e' opportuno  rieseguire  il  protocollo  per  la  prima
accoglienza. 
 
  Protocollo per  le  verifiche  giornaliere  in  caso  di  pernotto,
successive al primo ingresso 
    1. L'operatore, educatore  o  animatore  addetto  all'accoglienza
deve  misurare  la  temperatura  dell'iscritto  o  del   membro   del
personale,  dopo  aver  igienizzato  le  mani,  con   rilevatore   di
temperatura corporea o termometro senza  contatto.  Il  termometro  o
rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone
imbevuto di alcool prima del primo utilizzo,  in  caso  di  contatto,
alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione,  ad
esempio se il bambino  inavvertitamente  entra  in  contatto  con  lo
strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 
    2. Nel caso in cui un minore o una  persona  che  partecipa  alle
attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di  sopra
di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto
previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19  n.
58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi  e
focolai  di  SARS-COV-2  nelle  scuole  e   nei   servizi   educativi
dell'infanzia. Gli esercenti la  responsabilita'  genitoriale  e  gli
adulti,  nel  caso  di   operatori,   educatori   e   animatori,   si
raccorderanno con il  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
medicina generale per quanto di competenza. 
  Il gestore deve prevedere un registro di presenza di  chiunque  sia
presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di
un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti. 
  Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli
operatori, educatori o animatori. Se malati, questi  devono  rimanere
presso la propria  abitazione  e  allertare  immediatamente  il  loro
medico di medicina generale e il gestore. 
 
                             SEZIONE 2.9 
 
        (Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, 
        gli operatori, educatori e animatori con disabilita', 
               vulnerabili o appartenenti a minoranze) 
 
  Nella consapevolezza delle particolari difficolta'  che  le  misure
restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini
e adolescenti con disabilita', con disturbi  di  comportamento  o  di
apprendimento, e della  necessita'  di  includerli  in  una  graduale
ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte
alla definizione di modalita' di  attivita'  e  misure  di  sicurezza
specifiche  per  coinvolgerli   nelle   attivita'   ludico-ricreative
integrative rispetto alle attivita' scolastiche. 
  Il rapporto  numerico,  nel  caso  di  bambini  e  adolescenti  con
disabilita',  deve  essere  potenziato  integrando  la  dotazione  di
operatori, educatori o animatori nel gruppo  dove  viene  accolto  il
bambino  o  l'adolescente,  portando  il  rapporto  numerico   a   un
operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente. 
  Il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato  anche  a
fronte delle diverse modalita'  di  organizzazione  delle  attivita',
tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il  distanziamento
e l'utilizzo dei DPI, cosi' come  della  necessita'  di  accompagnare
bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il  senso  delle
misure di precauzione. 
  Nel caso in cui siano presenti bambini  o  adolescenti  sordi  alle
attivita', ricordando che non sono soggetti  all'obbligo  di  uso  di
mascherine i soggetti con forme di disabilita'  non  compatibili  con
l'uso  continuativo  della   mascherina   ovvero   i   soggetti   che
interagiscono  con  i  predetti,  puo'  essere  previsto   l'uso   di
mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con  gli  altri
bambini  e  adolescenti  e  gli  operatori,  educatori  e  animatori,
favorendo in particolare la lettura labiale. 
  In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un  educatore
professionale o un mediatore  culturale,  specialmente  nei  casi  di
minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine,  minori  stranieri,
con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in
carcere o che vivono in comunita'. 

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