D.P.C.M. del 26.04.2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del
2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero  territorio   nazionale»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del
20 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui
e' stato disciplinato l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e
terrestre; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera  ff)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020,  il
Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche  non  di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi  in
relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporti  nella  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  della  salute,  puo'  disporre,  al   fine   di   contenere
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni  o  limitazione   nei   servizi   di   trasporto,   anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  Preso atto che ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  aprile  2020  l'elenco  dei
codici di  cui  all'allegato  3  del  medesimo  decreto  puo'  essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del  24-25  aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare
congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di
trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,
abitazione o residenza; 
    b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il
proprio medico curante; 
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria
abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 
    e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto
dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale
di un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di
specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il
rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 
    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con
accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente
autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche'
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di
almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per
ogni altra attivita'; 
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni,
in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a
manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel
rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive
individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva; 
    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli
spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a
titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri,
pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni
attivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le
cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri
con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un
massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi
preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie
respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro; 
    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di
attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i
corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il
distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di
aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili
concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 
    l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado; 
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e
che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e
della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato
dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e
coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi
dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle
suddette attivita'; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi
di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi; 
    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione
dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 
    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale; 
    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; 
    u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri
ricreativi; 
    v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli
uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito
provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che
non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
    x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di
valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o
video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di
misure alternative di detenzione domiciliare; 
    z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli
esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e
grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le
parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di un metro; 
    aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra
cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione
delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto
fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate
vicinanze degli stessi; 
    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e
bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,
nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;
restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con
obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate
nell'allegato 2; 
    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai
sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla
distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in
modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; 
    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
    gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita'
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro
privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei
principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e
dall'art. 2, comma 2; 
    ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in
modalita' a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze. 
                               Art. 2 
 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche
amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente
decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del
presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi
professionali. 
  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle
disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. 
  3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i
servizi che riguardano l'istruzione. 
  4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,
commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e
dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di
prima necessita'. 
  6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure
per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i
rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il
protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata
attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza. 
  7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque
altra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di
tre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal
provvedimento che determina la sospensione. 
  8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei
pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'
consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso
terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in
magazzino di beni e forniture. 
  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. 
  10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 
  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in
condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza
giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri
territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei
casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio
sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del
rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data
del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone
tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le
attivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale
specificamente interessate dall'aggravamento. 
                               Art. 3 
 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati
di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire
dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta
necessita'; 
    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata; 
    g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 4. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
                               Art. 4 
 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo
privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si
svolgera'  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l'isolamento
fiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
del presente decreto. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 5 
 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
    a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale,
mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
    a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e'  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli
obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,  in  caso  di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita'  al
Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in
un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita'  del
territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
    a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso  l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
      1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
      2) localita'  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di
destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e
del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la
destinazione finale; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'art.  4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di
destinazione finale, anche ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)
del presente decreto. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 6 
 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi
di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non
gia' sbarcati in precedenti scali. 
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: 
    a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale  in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
    b) i passeggeri di nazionalita' italiana e  residenti  all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in
Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di
essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
    c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti  all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore. 
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono
a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia
ovvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei
termini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente
trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e
dedicato, e spese a carico dell'armatore. 
  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche
all'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'
comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione
dell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed
isolamento fiduciario a bordo della nave. 
  8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed  ai
comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in
servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani
di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 
  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di
cui all'allegato 9. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto
puo' integrare o modificare le «Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19», nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti
firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. 
                               Art. 8 
 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
                               Art. 9 
 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata 
                               Art. 10 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 26 aprile 2020 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
       Speranza          

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897 
 
                             Allegato 1 
 
                       Commercio al dettaglio 
 
  Ipermercati 
  Supermercati 
  Discount di alimentari 
  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer,
periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di
consumo audio e video, elettrodomestici 
  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in
esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 
  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi
specializzati 
  Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le
telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco:
47.4) 
  Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e
materiale elettrico e termoidraulico 
  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 
  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  Farmacie 
  Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di
medicinali non soggetti a prescrizione medica 
  Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in
esercizi specializzati 
  Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per
toletta e per l'igiene personale 
  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
  Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per
riscaldamento 
  Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la
lucidatura e affini 
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet 
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per
televisione 
  Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di   prodotto   per
corrispondenza, radio, telefono 
  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
  Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 
  Commercio al dettaglio di libri 
  Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati 
  Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti 
 
                             Allegato 2 
 
 
                       Servizi per la persona 
 
  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 
  Attivita' delle lavanderie industriali 
  Altre lavanderie, tintorie 
  Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 
 
                             Allegato 3 
 
  ATECO 
  01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI 
  02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
  03 PESCA E ACQUACOLTURA 
  05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 
  06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 
  07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 
  08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE 
  09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 
  10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
  11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 
  12 INDUSTRIA DEL TABACCO 
  13 INDUSTRIE TESSILI 
  14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  ARTICOLI
IN PELLE E PELLICCIA 
  15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 
  16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
  17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 
  18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 
  19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  RAFFINAZIONE
DEL PETROLIO 
  20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 
  21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  PREPARATI
FARMACEUTICI 
  22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 
  23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  MINERALI
NON METALLIFERI 
  24 METALLURGIA 
  25 FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  MACCHINARI  E
ATTREZZATURE) 
  26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 
  27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  APPARECCHIATURE
PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 
  28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 
  29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 
  30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 
  31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 
  32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
  33  RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  MACCHINE  ED
APPARECCHIATURE 
  35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 
  36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 
  37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 
  38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI 
  39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
  41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 
  42 INGEGNERIA CIVILE 
  43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 
  45  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 
  46 COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI
MOTOCICLI) 
  49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 
  50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 
  51 TRASPORTO AEREO 
  52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
  53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE 
  551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
  58 ATTIVITA' EDITORIALI 
  59  ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI  PROGRAMMI  TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI
MUSICALI E SONORE 
  60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 
  61 TELECOMUNICAZIONI 
  62 PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITA'
CONNESSE 
  63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 
  64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  E  I
FONDI PENSIONE) 
  65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  (ESCLUSE  LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 
  66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITA'
ASSICURATIVE 
  68 ATTIVITA' IMMOBILIARI 
  69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA' 
  70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 
  71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  COLLAUDI
ED ANALISI TECNICHE 
  72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
  73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 
  74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
  75 SERVIZI VETERINARI 
  78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 
  80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 
  81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 
  81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI  E
AIUOLE) 
  82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  SERVIZI
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
  84  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   SOCIALE
OBBLIGATORIA 
  85 ISTRUZIONE 
  86 ASSISTENZA SANITARIA 
  87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
  88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 
  94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 
  95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  PER  LA
CASA 
  97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  LAVORO  PER
PERSONALE DOMESTICO 
  99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 
 
                             Allegato 4 
 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani; 
  2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute; 
  3. evitare abbracci e strette di mano; 
  4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
  5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un
fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni
respiratorie); 
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l'attivita' sportiva; 
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano
prescritti dal medico; 
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,
utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva
alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
 
                             Allegato 5 
 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
  1.  Mantenimento  in  tutte  le  attivita'  e  le  loro  fasi   del
distanziamento interpersonale. 
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura. 
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. 
  4.  Ampia  disponibilita'  e  accessibilita'  a  sistemi   per   la
disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono  essere
disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi  e  comunque
in tutte le possibili  fasi  lavorative  laddove  non  sia  possibile
garantire il distanziamento interpersonale. 
  6. Uso dei guanti  "usa  e  getta"  nelle  attivita'  di  acquisto,
particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande. 
  7.  Accessi  regolamentati  e  scaglionati  secondo   le   seguenti
modalita': 
  a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; 
  b) per locali fino a quaranta  metri  quadrati  puo'  accedere  una
persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; 
  c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla  lettera
b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli  spazi  disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 
  8. Informazione per garantire  il  distanziamento  dei  clienti  in
attesa di entrata. 
 
                             Allegato 6 
 
  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 
  24 aprile 2020 
  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
    Il Governo favorisce, per quanto  di  sua  competenza,  la  piena
attuazione del Protocollo. 
  Premessa 
  Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro. 
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus. 
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'. 
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. 
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali. 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19. 
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e 
  premesso che 
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano: 
  * sia attuato  il  massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  *  siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
  *  siano  sospese  le   attivita'   dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
  * assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale; 
  * siano incentivate le operazioni di sanificazione  nei  luoghi  di
lavoro,  anche  utilizzando  a  tal  fine  forme  di   ammortizzatori
sociali;  
  * per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano
limitati  al  massimo  gli  spostamenti  all'interno   dei   siti   e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
  * si favoriscono, limitatamente alle attivita'  produttive,  intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
  * per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo  utilizzo
delle modalita' di lavoro agile 
    
  si stabilisce che 
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
  1-INFORMAZIONE 
  * L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi 
  * In particolare, le informazioni riguardano 
  o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di  febbre
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di  chiamare  il  proprio
medico di famiglia e l'autorita' sanitaria 
  o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
  o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) 
  o l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
  2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA 
  * Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea(1).  Se  tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi
al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni 
  ---------- 
  (1) La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
    
  * Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS(2) 
  ---------- 
  (2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante
la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi. 
    
  * Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  * L' ingresso in azienda  di  lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza. 
  * Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione. 
  3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  * Per l'accesso  di  fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 
  * Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro 
  *  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera 
  * Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2 
  * Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va
garantita  e  rispettata  la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni
spostamento. 
  * le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive 
  * in caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti. 
  * L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
  4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 
  * l'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago 
  * nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione 
  * occorre garantire la pulizia a  fine  turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 
  * l'azienda in ottemperanza alle indicazioni  del  Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga) 
  * nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020.. 
  * 
  5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  * e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
  * l'azienda mette a disposizione idonei  mezzi  detergenti  per  le
mani 
  * e' raccomandata la frequente  pulizia  delle  mani  con  acqua  e
sapone 
  * I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser  collocati  in
punti facilmente individuabili. 
  6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  * l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
fondamentale  e,  vista  l'attuale  situazione   di   emergenza,   e'
evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio.  Per  questi
motivi: 
    a. le mascherine dovranno  essere  utilizzate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale  della
sanita'. 
    b. data la situazione di emergenza, in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria 
    c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
  * qualora il lavoro imponga di lavorare a  distanza  interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie. 
  * nella declinazione delle misure del  Protocollo  all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1) 
  7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  * l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
  *  occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
  *  occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack. 
  8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
  * disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla  produzione
o, comunque, di  quelli  dei  quali  e'  possibile  il  funzionamento
mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 
  * Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi 
  * assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
  * utilizzare lo  smart  working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni 
    a. utilizzare  in  via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione 
    * nel caso l'utilizzo degli istituti  di  cui  al  punto  c)  non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e
non ancora fruiti 
    * sono sospese e annullate tutte le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
  * Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa) 
  * dove e' possibile, occorre dedicare una porta di  entrata  e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni 
  10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  * Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali 
  * non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali 
  * sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work 
  * Il  mancato  completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista) 
  11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
  * nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al  suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri   presenti   dai   locali,   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute 
  * l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al  fine
di permettere alle autorita' di applicare le necessarie  e  opportune
misure di quarantena. Nel  periodo  dell'indagine,  l'azienda  potra'
chiedere  agli  eventuali  possibili  contatti  stretti  di  lasciare
cautelativamente   lo   stabilimento,    secondo    le    indicazioni
dell'Autorita' sanitaria 
  * Il lavoratore al  momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
  12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
  * La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo) 
  * vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 
  * la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio 
  * nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST. 
  *  Il  medico  competente   segnala   all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
  * Il medico competente applichera' le indicazioni  delle  Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori. 
  * Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia  coinvolto  il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta' 
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
  13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  * E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  * Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle parti sociali. 
  * Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
 
                             Allegato 7 
 
  Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  della
diffusione del COVID-19 nei cantieri 
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide  con  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ANCI,  UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal Uil,  Filca  -
CISL e Fillea CGIL il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto
e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui  previsioni  il
presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre,  le  previsioni
del  presente  protocollo  rappresentano  specificazione  di  settore
rispetto alle previsioni generali contenute  nel  Protocollo  del  14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,,  si
e' ritenuto definire ulteriori misure. 
  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire  indicazioni  operative  finalizzate  a  incrementare  nei
cantieri  l'efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento
adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19.   Il   COVID-19
rappresenta, infatti, un rischio biologico  generico,  per  il  quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
  Il presente protocollo contiene,  quindi,  misure  che  seguono  la
logica della precauzione e seguono  e  attuano  le  prescrizioni  del
legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere  e  a  tutti  i  subappaltatori  e
subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza  dovuta  al  COVID-19,  i  datori  di  lavoro
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL  e  favorendo
cosi' le intese con le rappresentanze sindacali: 
  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese  di  modalita'
di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che  possono
essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
  •  sospendere  quelle  lavorazioni  che   possono   essere   svolte
attraverso  una  riorganizzazione  delle  fasi  eseguite   in   tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate; 
  • assicurare un piano di turnazione dei  dipendenti  dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
  •  utilizzare  in  via  prioritaria  gli   ammortizzatori   sociali
disponibili nel rispetto  degli  istituti  contrattuali  generalmente
finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  della
retribuzione; 
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti  per  i
dipendenti nonche'  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  normativa
vigente  e  dalla  contrattazione  collettiva  per  le  attivita'  di
supporto al cantiere; 
  • sono sospese e annullate  tutte  le  trasferte/viaggi  di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate 
  •  sono  limitati  al  massimo  gli   spostamenti   all'interno   e
all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi  comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli  orari
del cantiere; 
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause). 
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura  dei  processi  produttivi  e  con  le  dimensioni  del
cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano  di  particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da  soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati
in spazi ricavati. 
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di  un  metro  come  principale
misura  di  contenimento,  siano  adottati  strumenti  di  protezione
individuale. Il coordinatore per  la  sicurezza  nell'esecuzione  dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 ,
n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
e  la  relativa  stima  dei   costi.   I   committenti,attraverso   i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinche' nei  cantieri  siano
adottate le misure di sicurezza anti-contagio; 
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari. 
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
  Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di
lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di   regolamentazione
all'interno del cantiere, applicando, per tutelare  la  salute  delle
persone presenti all'interno del cantiere e garantire  la  salubrita'
dell'ambiente di  lavoro,  le  ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
piu'  incisive  secondo  la  tipologia,  la   localizzazione   e   le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione  del  coordinatore
per  l'esecuzione  dei  lavori  ove  nominato,  delle  rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del  RLST
territorialmente competente. 
  1-INFORMAZIONE 
  Il datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi  attraverso
le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti  i  lavoratori  e
chiunque entri nel cantiere circa le  disposizioni  delle  Autorita',
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del  cantiere  e  nei  luoghi
maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino  le
corrette modalita' di comportamento. 
  In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
  • il  personale,  prima  dell'accesso  al  cantiere  dovra'  essere
sottoposto  al  controllo  della  temperatura   corporea.   Se   tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione -  nel  rispetto
delle indicazioni riportate in nota 
  1 
  ---------- 
  1  La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura   corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COYID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore  che  durante  Fattivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
    
  3 - saranno momentaneamente isolate e fornite  di  mascherine,  non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,  ma
dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio  medico
curante  e  seguire  le  sue  indicazioni  o,  comunque,  l'autorita'
sanitaria; 
  • la consapevolezza e l'accettazione del fatto di  non  poter  fare
ingresso o di poter permanere in cantiere  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
  • l'impegno a rispettare tutte le disposizioni  delle  Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso in  cantiere  (in  particolare:
mantenere la distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di
protezione individuale messi a disposizione  durante  le  lavorazioni
che non consentano di rispettare la  distanza  interpersonale  di  un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
  • l'impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
  • l'obbligo del datore di lavoro di  informare  preventivamente  il
personale,  e  chi  intende  fare  ingresso   nel   cantiere,   della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,  abbia  avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  o  provenga  da
zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; 
  • Per questi casi si fa riferimento  al  Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 
  2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
  • Per l'accesso di  fornitori  esterni  devono  essere  individuate
procedure  di  ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre  le  occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere, con  integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento; 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi:  non  e'  consentito  l'accesso  ai  locali
chiusi comuni del cantiere  per  nessun  motivo.  Per  le  necessarie
attivita' di approntamento delle attivita' di carico  e  scarico,  il
trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza  minima  di  un
metro; 
  •  Per  fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera; 
  • Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal  datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e  rispettata  la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso  facendo
ricorso a un numero maggiore di  mezzi  e/o  prevedendo  ingressi  ed
uscite  dal  cantiere  con  orari  flessibili  e  scaglionati  oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come  da
contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie
di portiere  e  finestrini,  volante,  cambio,  etc.  mantenendo  una
corretta areazione all'interno del veicolo. 
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 
  * Il  datore  di  lavoro  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la
sanificazione  periodica  degli  spogliatoi  e  delle   aree   comuni
limitando l'accesso  contemporaneo  a  tali  luoghi;  ai  fini  della
sanificazione e della igienizzazione  vanno  inclusi  anche  i  mezzi
d'opera con le relative cabine di guida o di  pilotaggio.  Lo  stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi  di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 
  * Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli  strumenti
individuali di lavoro impedendone  l'uso  promiscuo,  fornendo  anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere  sia  prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro; 
  * Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta  sanificazione  di
tutti  gli  alloggiamenti  e  di  tutti  i  locali,  compresi  quelli
all'esterno del cantiere ma utilizzati per  tale  finalita',  nonche'
dei mezzi d'opera dopo ciascun  utilizzo,  presenti  nel  cantiere  e
nelle strutture esterne private utilizzate sempre  per  le  finalita'
del cantiere; 
  * nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  del
cantiere  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei   locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443
del 22 febbraio 2020 del  Ministero  della  Salute  nonche',  laddove
necessario, alla loro ventilazione 
  * La periodicita' della sanificazione verra' stabilita  dal  datore
di lavoro in relazione alle  caratteristiche  ed  agli  utilizzi  dei
locali  e  mezzi  di  trasporto,  previa  consultazione  del   medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione  e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o
RSLT territorialmente competente); 
  *  Nelle  aziende  che  effettuano  le  operazioni  di  pulizia   e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici  in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente); 
  * Gli operatori che eseguono i lavori di  pulizia  e  sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti  gli  indumenti  e  i
dispositivi di protezione individuale; 
  * Le azioni di sanificazione devono  prevedere  attivita'  eseguite
utilizzando  prodotti  aventi  le  caratteristiche   indicate   nella
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  • e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare assicurino  il  frequente  e
minuzioso lavaggio  delle  mani,  anche  durante  l'esecuzione  delle
lavorazioni; 
  • il datore di lavoro, a tal  fine,  mette  a  disposizione  idonei
mezzi detergenti per le mani; 
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  • l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  Regolamentazione  e'
di fondamentale  importanza  ma,  vista  la  fattuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita'  in  commercio
dei predetti dispositivi; 
  • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a  quanto
previsto  dalle  indicazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita'; 
  • data la situazione  di  emergenza,  in  caso  di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda  alle  indicazioni   dall'autorita'   sanitaria   e   del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf); 
  • qualora  la  lavorazione  da  eseguire  in  cantiere  imponga  di
lavorare a distanza interpersonale minore di un  metro  e  non  siano
possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,
tute, cuffie, ecc...)  conformi  alle  disposizioni  delle  autorita'
scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in  mancanza  di  idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere  sospese  con  il  ricorso  se
necessario alla Cassa Integrazione  Ordinaria  (CIGO)  ai  sensi  del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo  2020,  per  il  tempo  strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI; 
  • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo  ad
integrare il Piano di sicurezza e  di  coordinamento  e  la  relativa
stima dei costi  con  tutti  i  dispositivi  ritenuti  necessari;  il
coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  con  il
coinvolgimento del RLS o, ove  non  presente,  del  RLST,  adegua  la
progettazione  del  cantiere  alle  misure  contenute  nel   presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione; 
  • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti  i  dispositivi  individuale  di
protezione anche con tute usa e getta; 
  • il datore di lavoro si assicura che in ogni  cantiere  di  grandi
dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo
il presidio sanitario e, laddove  obbligatorio,  l'apposito  servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti  gli  altri  cantieri,
tali attivita' sono svolte dagli  addetti  al  primo  soccorso,  gia'
nominati, previa adeguata  formazione  e  fornitura  delle  dotazioni
necessarie  con  riferimento  alle  misure  di   contenimento   della
diffusione del virus COVID-19; 
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
  • L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua  dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e  con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone
che  li  occupano;  nel  caso  di   attivita'   che   non   prevedono
obbligatoriamente  l'uso  degli  spogliatoi,   e'   preferibile   non
utilizzare  gli  stessi  al  fine  di  evitare  il  contatto  tra   i
lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso,  il  coordinatore
per l'esecuzione dei  lavori,  ove  nominato  ai  sensi  del  Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad  integrare
il Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  anche  attraverso  una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste
in cantiere; 
  •  il  datore  di  lavoro  provvede   alla   sanificazione   almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa  e  degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei  lavoratori  luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro  e  garantire  loro  idonee
condizioni igieniche sanitarie. 
  •  Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera  con  appositi  detergenti  anche  delle   tastiere   dei
distributori di bevande; 
  7.  ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE  (TURNAZIONE,  RIMODULAZIONE  DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 
  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o  territoriali  di
categoria,  disporre  la  riorganizzazione   del   cantiere   e   del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la  turnazione  dei
lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare  gruppi
autonomi, distinti  e  riconoscibili  e  di  consentire  una  diversa
articolazione  degli  orari  del  cantiere  sia  per  quanto  attiene
all'apertura, alla sosta e all'uscita. 
  8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
  • Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria quali la tosse, lo  deve  dichiarare  immediatamente  al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra'  procedere  al
suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita'  sanitaria  e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove  nominato  ai  sensi
del  Decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,  n.  81   e   procedere
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della Salute; 
  • Il datore di lavoro collabora  con  le  Autorita'  sanitarie  per
l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"  di  una  persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, il datore di lavoro  potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente  il  cantiere
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria 
  9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando  le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo): 
  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite  preventive,  le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 
  • la sorveglianza sanitaria periodica non  va  interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio; 
  • nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST nonche'  con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  • Il medico competente segnala al datore di  lavoro  situazioni  di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela  nel  rispetto  della
privacy  il  medico  competente  applichera'  le  indicazioni   delle
Autorita' Sanitarie; 
  10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
  • E' costituito in cantiere un Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 
  • Laddove, per la  particolare  tipologia  di  cantiere  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un
Comitato Territoriale composto  dagli  Organismi  Paritetici  per  la
salute e la sicurezza,  laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento
degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. 
  • Potranno essere costituiti, a livello territoriale o  settoriale,
ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del  presente   Protocollo,
comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
COVID19. 
  Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le  funzioni  ispettive
dell'INAIL  e  dell'Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del   lavoro,
"Ispettorato Nazionale del  Lavoro",  e  che,  in  casi  eccezionali,
potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale. 
  TIPIZZAZIONE,  RELATIVAMENTE  ALLE  ATTIVITA'  DI  CANTIERE,  DELLE
IPOTESI DI  ESCLUSIONE  DELLA  RESPONSABILITA'  DEL  DEBITORE,  ANCHE
RELATIVAMENTE  ALL'APPLICAZIONE  DI  EVENTUALI  DECADENZE  O   PENALI
CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI 
  Le ipotesi che seguono, costituiscono  una  tipizzazione  pattizia,
relativamente alle attivita'  di  cantiere,  della  disposizione,  di
carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle  misure  di
contenimento adottate  per  contrastare  l'epidemia  di  COVID-19  e'
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per  gli  effetti
degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del  debitore,
anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o  penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. 
  1) la lavorazione da eseguire in  cantiere  impone  di  lavorare  a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili  altre
soluzioni  organizzative  e   non   sono   disponibili,   in   numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)  conformi  alle  disposizioni
delle  autorita'  scientifiche  e  sanitarie  (risulta   documentato 
l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e  la  sua 
mancata   consegna  nei  termini):  conseguente   sospensione   delle
lavorazioni; 
  2) l'accesso agli spazi comuni, per  esempio  le  mense,  non  puo'
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione  continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi  e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di  1  metro  tra  le
persone che li occupano; non e' possibile assicurare il  servizio  di
mensa in altro modo per assenza, nelle  adiacenze  del  cantiere,  di
esercizi commerciali, in cui consumare il  pasto,  non  e'  possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi  mantenendo
le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  3) caso di un  lavoratore  che  si  accerti  affetto  da  COVID-19;
necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a  contatto  con  il  collega  contagiato;  non   e'   possibile   la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:
conseguente sospensione delle lavorazioni; 
  4) laddove vi sia il pernotto degli operai  ed  il  dormitorio  non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non  siano
possibili altre soluzioni organizzative, per  mancanza  di  strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 
  5) indisponibilita'  di  approvvigionamento  di  materiali,  mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle  specifiche  attivita'  del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni 
  La ricorrenza delle predette  ipotesi  deve  essere  attestata  dal
coordinatore per la  sicurezza  nell'esecuzione  dei  lavori  che  ha
redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. 
  N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi
come meramente esemplificativa e non esaustiva. 
  Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia  di  tutela  sanitaria  sulla  base  delle  indicazioni  o
determinazioni    assunte    dal    Ministero    della    salute    e
dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'   in   relazione   alle
modalita' di contagio del COVID-19. 
  Roma, 24 aprile 2020. 
 
                             Allegato 8 
 
  Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica 
  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide  con  le
associazioni  datoriali  Confindustria,  Confetra,  Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato,  Assoporti,  Assaeroporti,  CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,  Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente: 
  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 
  Il  14  marzo   2020   e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID  19  negli  ambienti  di  lavoro  (d'ora   in   poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. 
  Stante  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel   citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti  e  della  logistica,  si  e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure. 
  Il  documento  allegato  prevede  adempimenti  per  ogni  specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi  compresa  la  filiera  degli
appalti funzionali al servizio ed  alle  attivita'  accessorie  e  di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto,  si  richiama  l'attenzione  sui  seguenti  adempimenti
comuni: 
  • prevedere l'obbligo da parte dei  responsabili  dell'informazione
relativamente  al  corretto  uso  e  gestione  dei   dispositivi   di
protezione individuale,  dove  previsti  (mascherine,  guanti,  tute,
etc.); 
  • La sanificazione e l'igienizzazione  dei  locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata  e  frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite  dalle  specifiche
circolari del Ministero della Salute  e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita'). 
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica  ad  uso  dei
passeggeri. 
  •  Per  quanto  riguarda  il  trasporto  viaggiatori  laddove   sia
possibile e' necessario contingentare la  vendita  dei  biglietti  in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di  almeno  un  metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti). 
  • Nei luoghi di lavoro  laddove  non  sia  possibile  mantenere  la
distanze tra lavoratori previste dalle  disposizioni  del  Protocollo
vanno  utilizzati  i  dispositivi  di  protezione   individuale.   In
subordine dovranno essere usati separatori  di  posizione.  I  luoghi
strategici per la funzionalita' del  sistema  (sale  operative,  sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere  dotati  di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati. 
  • Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che  hanno
rapporti con  il  pubblico  e  per  i  quali  le  distanze  di  1  mt
dall'utenza  non  siano  possibili,  va  previsto  l'utilizzo   degli
appositi  dispositivi  di   protezione   individuali   previsti   dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (  a  titolo  di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile. 
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui  al  punto  8
del  Protocollo),  si  deve  fare  eccezione  per  le  attivita'  che
richiedono necessariamente tale modalita'. 
  • Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non  effettuabili  da
remoto. 
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei  mezzi
anche mediante apposizione di  cartelli  che  indichino  le  corrette
modalita' di comportamento dell'utenza con  la  prescrizione  che  il
mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del servizio. 
  • Nel caso di attivita' che non prevedono  obbligatoriamente  l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare  il  contatto  tra  i  lavoratori,  nel  caso  in   cui   sia
obbligatorio   l'uso,   saranno   individuate   dal   Comitato    per
l'applicazione  del  Protocollo  le   modalita'   organizzative   per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il  pericolo
di contagio. 
 
                              ALLEGATO 
 
  SETTORE AEREO 
  • Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'  stretto
contatto, anche fisico, con il passeggero,  nei  casi  in  cui  fosse
impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,
dovranno indossare mascherine, guanti monouso e  su  indicazione  del
Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione  come  occhiali
protettivi,  condividendo   tali   misure   con   il   Comitato   per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa. 
  • Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono  le  stesse
regole degli autisti del trasporto merci. 
  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di  guanti  e  mascherine.  In
ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico  anche
se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal  veicolo  o
mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di
carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie  operazioni
propedeutiche e  conclusive  del  carico/scarico  delle  merci  e  la
presa/consegna  dei  documenti,  avvengano  con  modalita'  che   non
prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti  o  nel  rispetto
della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli
uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun  motivo,  salvo
l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili  dei
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire  la  presenza
ed una adeguata pulizia giornaliera  e  la  presenza  di  idoneo  gel
igienizzante lavamani. 
  • Le consegne di pacchi,  documenti  e  altre  tipologie  di  merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela  da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel  caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia  possibile,  sara'  necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti. 
  • Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale  minore
di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative -  in
analogia a quanto previsto per gli  ambienti  chiusi  -,  laddove  la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di  attivita'  lavorative
che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario  l'uso
delle mascherine. 
  • Assicurare, laddove possibile e compatibile con  l'organizzazione
aziendale, un  piano  di  turnazione  dei  dipendenti  dedicati  alla
predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico
delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare  gruppi  autonomi,  distinti  e   riconoscibili   individuando
priorita' nella lavorazione delle merci. 
  SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 
  In adesione a quanto  previsto  nell'Avviso  comune  siglato  dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13  marzo  2020,
per il settore considerato trovano applicazione  le  seguenti  misure
specifiche: 
  •   L'azienda   procede   all'igienizzazione,    sanificazione    e
disinfezione  dei   treni   e   dei   mezzi   pubblici,   effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al  giorno  e  la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali. 
  • Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del
posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai  passeggeri;
consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa  al  fine
di evitare contatto tra chi scende e chi sale. 
  • Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la  mobilita'
territoriale competente e degli Enti titolari, della  vendita  e  del
controllo dei titoli di viaggio a bordo. 
  • Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da  parte  degli
autisti. 
  SETTORE FERROVIARIO 
  • Informazione alla clientela  attraverso  i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle  misure
di prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine  alle  informazioni  relative  alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso  delle  persone  agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni. 
  • Nei  Grandi  Hub  ove  insistono  gate  di  accesso  all'area  di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini)  ed
in ogni caso in tutte le  stazioni  compatibilmente  alle  ri

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