Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto Cura Italia | Testo annotato con riferimenti normativi

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto Cura Italia

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70

 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Titolo II Misure a sostegno del lavoro – Capo I Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Articolo 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

  1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
  2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[1] e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2[2], nonché dall’articolo 30, comma 2[3] del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[4].
  3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2[5], e dagli articoli 12[6], 29, comma 3[7], 30, comma 1[8], e 39[9] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[10].
  4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5[11], 29, comma 8, secondo periodo[12], e 33, comma 2[13], del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
  6. I Fondi di cui all’articolo 27[14] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40[15] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
  8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2[16], del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

 

Articolo 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

  1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
  2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2[17], e dall’articolo 12[18] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 5[19] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24[20] e 25[21] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedimentali.
  5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020[22], n. 9, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

  1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
  2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2[23], e dall’articolo 29, comma 3[24], del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
  4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo[25], del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

  1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
  2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
  3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
  5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40[26] del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
  6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter[27], del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15[28] e 17[29] del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
  8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Titolo II Misure a sostegno del lavoro – Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

 

Articolo 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19

  1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23[30] del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32[31] e 33[32] del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
  5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1[33], della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
  8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis[34], legge 24 aprile 2017, n. 50.
  9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

  1. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
  2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

  1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3[35], della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

  1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7[36]. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
  2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
  3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8[37] in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
  5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
  6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
  7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

  1. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
  2. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
  3. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
  4. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

  1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[38].
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago

  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[39].
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 29 – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[40].
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 30 – Indennità lavoratori del settore agricolo

  1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[41].
  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 31 – Incumulabilità tra indennità

  1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38[42] non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

 

Articolo 32 – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020

  1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’articolo 8[43] della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389[44], è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

 

Articolo 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

  1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1[45], e dall’articolo 15, comma 8[46], del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
  2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2[47], e 15, comma 9[48], del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
  3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3[49], del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3[50], di cui all’articolo 10, comma 1[51], e di cui all’articolo 15, comma 12[52], del medesimo decreto legislativo.

 

Articolo 34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

  1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
  2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

 

Articolo 35 – Disposizioni in materia di terzo settore

  1. All’articolo 101, comma 2[53] del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
  2. All’articolo 17, comma 3[54], del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
  3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

 

Articolo 36 – Disposizioni in materia di patronati

  1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
  2. a) in deroga all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152[55], acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l’attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all’istituto previdenziale;
  3. b) in deroga all’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193[56], approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza;
  4. c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152[57], entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.

 

Articolo 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

  1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
  2. I termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9[58], della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

 

Articolo 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo

  1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[59].
  2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Articolo 39 – Disposizioni in materia di lavoro agile

1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

  1. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81[60].

 

__________________________________________________________________________________

[1] L’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 norma il procedimento di consultazione sindacale.

[2] L’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 norma il procedimento di domanda per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

[3] L’articolo 30 c. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede il termine di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per presentare la domanda di accesso agli in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

[4] L’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede al fine dell’accesso agli strumenti di integrazione dei seguenti requisiti: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.

[5] L’articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede i limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione (24 mesi in 5 anni per le unità produttive e 30 mesi in 5 anni per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini).

[6] L’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che le integrazioni salariali ordinarie siano corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

[7] L’articolo 29 c.3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 indica il termine massimo di 26 settimane quale durata del FIS per le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che facciano richiesta di accesso per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

[8] L’articolo 30 c. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che l’assegno ordinario del FIS sia rilasciato nei limiti delle minimo 13 e massimo 52 settimane in un biennio.

[9] L’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede l’estensione al FIS della disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria in materia di durata massima, modalità di erogazione e condizionalità della prestazione.

[10] L’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede l’estensione al FIS della disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria in materia di durata massima, modalità di erogazione e condizionalità della prestazione.

[11] L’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 prevede la contribuzione addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

[12] L’articolo 29 c. 8 secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede le aliquote di finanziamento del fondo.

[13] L’articolo 33 c. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede un ulteriore contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all’1,5%.

[14] L’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 disciplina i fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

[15] L’articolo 29 c. 8 secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede e concede un Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà.

[16] L’articolo 1 c.2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede per l’accesso agli strumenti di integrazione salariale il requisito di un’anzianità minima di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

[17] L’articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede i limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione (24 mesi in 5 anni per le unità produttive e 30 mesi in 5 anni per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini).

[18] L’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che le integrazioni salariali ordinarie siano corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

[19] L’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede la contribuzione addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

[20] L’articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede e disciplina la procedura di consultazione sindacale.

[21] L’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede e disciplina la procedura di accordo di ricollocazione.

[22] Il testo emendato dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020 risulta quindi il seguente: “1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata”

[23] L’articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede i limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione (24 mesi in 5 anni per le unità produttive e 30 mesi in 5 anni per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini).

[24] L’articolo 29 c.3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 indica il termine massimo di 26 settimane quale durata del FIS per le imprese che occupino più di 15 dipendenti e che facciano richiesta di accesso per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

[25] L’articolo 29 c. 8 secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede le aliquote di finanziamento del fondo.

[26] L’articolo 29 c. 8 secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede e concede un Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà.

[27] L’articolo 44 c.6-ter secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

[28] L’art. 15 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede la Cassa Interazione in Deroga per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per le province della zona rossa.

[29] L’art. 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede la Cassa Interazione in Deroga per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per le regioni di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

[30] L’art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che agli effetti della determinazione della misura dell’indennità si consideri la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, al quale deve essere aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

[31] L’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede i congedi parentali per i lavoratori genitori di figli di età inferiore ai 12 anni.

[32] L’art. 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede il prolungamento di ulteriori 3 anni dei congedi parentali di cui all’articolo 32 in cado di figli con handicap in situazione di gravità accertata.

[33] L’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede una procedura ufficiale di accertamento della situazione di handicap grave nel soggetto effettuata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche.

[34] L’articolo 54-bis d.l. 50/2017 prevede la possibilità di acquistare attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

[35] L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 attribuisce al soggetto che assiste un soggetto affetto da grave handicap il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

[36] L’articolo 22 prevede uno special congedo parentale tale per cui A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22:

– Età < 12 anni: massimo 15 giorni di permesso indennizzato al 50% della retribuzione (o retribuzione convenzionale), con versamento della contribuzione figurativa, da poter fruire dal 5 marzo sino al termine del periodo di sospensione delle attività scolastiche alternativamente per entrambi i genitori;

– Età > 12 anni: possibilità di fruire di un permesso straordinario per tutto il tempo di sospensione dell’attività scolastica, non indennizzato né coperto da alcun contributo.

In caso di figli con grave disabilità (di cui all’art. 6 l. 104/1992) il limite di età di 12 anni non è applicabile ed è possibile ricorrere al congedo indennizzato anche per figli di età superiore ai 12 anni. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. L’INPS stabilirà le modalità di presentazione della domanda del congedo/bonus di cui al presente articolo e riconoscerà tali benefici nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

[37] Il bonus babysitter fruibile per i lavoratori genitori di figli di età non superiore ai 12 anni di cui all’articolo 22 del presente d.l. è previsto per i lavoratori del settore privato per un importo pari ad Euro 600,00.

[38] Si tratta del Testo Unico in materia di Redditi di Impresa dove sono contenute le norme che indicano i redditi che sommandosi vanno a comporre l’imponibile che opera quale base fiscale.

[39] Si tratta del Testo Unico in materia di Redditi di Impresa dove sono contenute le norme che indicano i redditi che sommandosi vanno a comporre l’imponibile che opera quale base fiscale.

[40] Si tratta del Testo Unico in materia di Redditi di Impresa dove sono contenute le norme che indicano i redditi che sommandosi vanno a comporre l’imponibile che opera quale base fiscale.

[41] Si tratta del Testo Unico in materia di Redditi di Impresa dove sono contenute le norme che indicano i redditi che sommandosi vanno a comporre l’imponibile che opera quale base fiscale.

[42] Si tratta delle indennità una tantum per l’importo di Euro 500,00 per i seguenti lavoratori: liberi professionisti titolari di partita iva e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020); lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2020); lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e non siano titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (nel limite di spesa complessivo di 86,5 milioni di euro per l’anno 2020); operai agricoli con contratto a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l’anno 2020); lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (nel limite di spesa complessivo di 40,5 milioni di euro per l’anno 2020).

[43] L’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 prevede la disciplina per i lavoratori Giornalieri di campagna, compartecipanti familiari e piccoli coloni.

[44] L’articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 prevede e regola gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l’occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione, nonché la sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell’eutrofizzazione.

[45] L’art. 6 c. 1 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 prevede un termine decadenziale di presentazione della domanda di NASpI all’INPS di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

[46] L’art. 15 c. 8 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 prevede un termine di presentazione della domanda di DIS-COLL all’INPS di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

[47] L’art. 6 c. 2 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 prevede che la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

[48] L’art. 15 c. 9 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 prevede che la DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

[49] L’art. 8 c. 3 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 impone al lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI di presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

[50] L’art. 9 commi 2 e 3 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 consente al lavoratore che abbia un contratto subordinato di continuare a percepire la NaSpI ridotta (a certe condizioni), a patto che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

[51] L’art. 10 c. 1 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 consente al lavoratore che abbia intrapreso un’attività autonoma di continuare a percepire la NaSpI ridotta (a certe condizioni), a patto che comunichi all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

[52] L’art. 15 c. 12 del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 22 consente al lavoratore che abbia intrapreso un’attività di collaborazione coordinata e continuativa di continuare a percepire la NaSpI ridotta (a certe condizioni), a patto comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne.

[53] Il testo dell’ articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 risulta quindi così emendato: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”

[54] Il testo dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 risulta quindi così emendato: “Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.”

[55] L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 disciplina le specifiche modalità di trasmissione del mandato nonché il contenuto essenziale dello stesso.

[56] L’articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193 disciplina l’articolazione della struttura organizzativa degli istituti di patronato.

[57] Le lettere b) e c) del comma 1, dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152 impongono di comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; impongono altresì di fornire, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero.

[58] L’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede la prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza sociale in dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie e cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

[59] Si tratta del Testo Unico in materia di Redditi di Impresa dove sono contenute le norme che indicano i redditi che sommandosi vanno a comporre l’imponibile che opera quale base fiscale.

[60] Gli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 compongono il Capo II del “Jobs act autonomi e lavoro agile” contenente Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.


Vedi Argomenti
error: Content is protected !!