L. 126/2020 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia | Adlabor

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203  del  14  agosto  2020),
coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020,  n.  126  (in
questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il  sostegno  e  il
rilancio dell'economia.». (20A05541) 

(GU n.253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37)


 

Capo I

Disposizioni in materia di lavoro

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26  ottobre
2020  si  procedera'  alla   ripubblicazione   del   presente   testo
coordinato, corredato delle relative note. 
 
                               Art. 1 
 
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno  ordinario
                   e cassa integrazione in deroga 
 
  1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e
cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con
riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e
autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle ((prime nove  settimane  di
cui al presente comma)). 
  2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al  comma  1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di  lavoro  ai  quali  sia
stato gia' interamente autorizzato  il  precedente  periodo  di  nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I  datori  di  lavoro  che
presentano domanda per  ((periodi  di  integrazione  relativi))  alle
ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo
addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato
aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente
semestre 2019, pari: 
    a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento; 
    b) al  18  per  cento  della  retribuzione  globale  che  sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  durante  la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  20  per
cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di   impresa
successivamente al primo gennaio 2019. 
  4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove  settimane  di  cui  al
comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all'INPS  domanda  di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell'eventuale  riduzione  del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione  allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18 per cento di  cui  al  comma  2,  lettera  b).  Sono  comunque
disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; ((tale  importo  e'
assegnato)) ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA),  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  3-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 18 del  2020,  richiesto  per  eventi  riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13  luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita'  lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono  imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In  fase  di  prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'((articolo 19)), comma 3-bis, del  predetto  decreto-legge
n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo  sono  computati  ai
fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo
lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  9. I termini decadenziali di invio  delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 
  10. I termini di invio delle  domande  di  accesso  ai  trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 
  11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito  in  5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni  di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di  cui  al  comma  8.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse  di  cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti  i  periodi
corrispondenti alle prime nove  settimane  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo  pari  a  7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2.016,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a  4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.224,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 1 bis 
 
 Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente: 
  «251-bis. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251  puo'  essere
altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori  delle  aree
di crisi industriale complessa ubicate nel territorio  della  Regione
siciliana,   i   quali   cessino   di   percepire   l'indennita'   di
disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo,  nel  limite
di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».)) 
                            ((Art. 1 ter 
 
Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della  regione
                              Campania 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree  di  crisi
complessa della regione  Campania  che  hanno  cessato  la  mobilita'
ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e'  concessa,  fino
al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari  al  trattamento  dell'ultima
mobilita'  ordinaria  percepita,  comprensiva   della   contribuzione
figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni  di  euro  per  l'anno
2020. A tale indennita' non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito
di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la
presenza di una delle seguenti condizioni: 
    a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente; 
    b) essere titolari di pensione diretta o indiretta  ad  eccezione
dell'assegno ordinario di invalidita'; 
    c) essere percettori  dell'indennita'  di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); 
    d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  o  delle  misure
aventi finalita' analoghe  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
medesimo decreto-legge. 
  3. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  commi  1  e  2  del
presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  residue  della  regione
Campania di cui all'articolo  25-ter  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136.)) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  accesso  alla  cassa  integrazione  dei
  lavoratori  dipendenti  iscritti   al   Fondo   Pensione   Sportivi
  Professionisti 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti  che,  nella  stagione   sportiva   2019-2020,   hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di  cui  al
comma 1, limitatamente ad un  periodo  massimo  complessivo  di  nove
settimane. Le domande di cassa integrazione  in  deroga,  di  cui  al
presente comma, dovranno  essere  presentate  dai  datori  di  lavoro
all'INPS, secondo le modalita' che  saranno  indicate  dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande gia'  presentate  alle  regioni  o
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  che   provvederanno   ad
autorizzarle nei  limiti  delle  risorse  loro  assegnate.  Per  ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma  8  quater,  le  regioni  potranno
autorizzare periodi  fino  a  tredici  settimane,  nei  limiti  delle
risorse  ivi  previste.  La  retribuzione  contrattuale   utile   per
l'accesso alla misura viene  dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le
federazioni sportive e l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  possono  scambiarsi  i  dati,  per  i  rispettivi  fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della  retribuzione  annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di  cui  al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici  di  cui  al  presente
comma  si  provvede,  relativamente  al  riconoscimento  delle   nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa  di  21,1
milioni di euro per l'anno 2020.». 
  2.  All'articolo  98  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 7 e' abrogato. 
                               Art. 3 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che
  non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del
presente decreto e che abbiano gia' fruito,  nei  mesi  di  maggio  e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del
doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite  nei  predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi
dovuti  all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  anche
ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione
salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020. 
  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14  del  presente
decreto. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
((revoca dell'esonero)) contributivo concesso ai sensi  del  comma  1
con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 
  4. L'esonero di cui al presente articolo e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta. 
  5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363
milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 4 
 
          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «per l'anno 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2020 e 2021»; 
    b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto  fondo
e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200  milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 5 
 
       Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL 
 
  1. Le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di  fruizione  termini
nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020,  sono
prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di  scadenza,
alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche  ai  soggetti
beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato  articolo  92
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.  L'importo  riconosciuto  per
ciascuna  mensilita'  aggiuntiva  e'  pari  all'importo   dell'ultima
mensilita' spettante per la prestazione originaria. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5  milioni  di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 6 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
                         tempo indeterminato 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2020,  ((ai  datori  di  lavoro,))  con
esclusione  del  settore  agricolo,  che  assumono,   successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati  a
tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato  e
dei contratti di lavoro domestico,  e'  riconosciuto,  ai  sensi  del
comma 4 e ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni
pensionistiche,  l'esonero  totale  dal  versamento  dei   contributi
previdenziali a loro carico, per  un  periodo  massimo  di  sei  mesi
decorrenti dall'assunzione, con esclusione  dei  premi  e  contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a
8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Dall'esonero sono esclusi i  lavoratori  che  abbiano  avuto  un
contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti
all'assunzione presso la medesima impresa. 
  3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche  nei  casi  di
trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo
determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione
previdenziale dovuta. 
  4. Il  beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  371,8
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.024,7  milioni  di  euro  per
l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al primo  periodo  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in
via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono
adottati altri provvedimenti concessori. 
  5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari  a  371,8
milioni di ((euro)) per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede
quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le  maggiori
entrate derivanti dai medesimi commi da  1  a  3  e  quanto  a  371,8
milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo
114. 
                               Art. 7 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a
  tempo  determinato  nel  settore  turistico  e  degli  stabilimenti
  termali 
 
  1.  L'esonero  di  cui  all'articolo  6  del  presente  decreto  e'
riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco  temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad
un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con
contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il
comma 3 del predetto articolo 6. 
  2. Il beneficio di cui al presente articolo e'  concesso  ai  sensi
della sezione 3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea nel limite di 87,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Alle minori entrate derivanti dai commi  1  e  2,  pari  a  87,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro  per  l'anno
2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a
34,2 milioni di euro per l'anno 2021  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5  milioni  di  euro
per l'anno 2020, 53,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  14,1
milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 8 
 
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e
                  di contratti di somministrazione 
 
  1.  All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81 e fino al 31 dicembre  2020,  ferma  restando  la  durata  massima
complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o  prorogare
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  e  per  una  sola  volta  i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza
delle condizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
  ((1-bis.  In   considerazione   dell'attuale   fase   di   rilancio
dell'economia e al fine di garantire  la  continuita'  occupazionale,
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in  cui  il
contratto di somministrazione tra  l'agenzia  di  somministrazione  e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'  impiegare
in missione, per periodi superiori  a  ventiquattro  mesi  anche  non
continuativi, il medesimo  lavoratore  somministrato,  per  il  quale
l'agenzia  di  somministrazione  abbia  comunicato   all'utilizzatore
l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in  capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La  disposizione
di cui al  periodo  precedente  ha  efficacia  fino  al  31  dicembre
2021».)) 
                               Art. 9 
 
Nuova indennita' per  i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
               stabilimenti termali e dello spettacolo 
 
  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e  degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il  rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo
2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne'  di  NASPI,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita'  onnicomprensiva  pari  a
1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne'  di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione. 
  2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a  1000  euro
ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: 
    a)  lavoratori  dipendenti  stagionali  appartenenti  a   settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che  hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio  2020  siano  stati  titolari  di
contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui
all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in
essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Gli
stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del
17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito  nello  stesso  arco
temporale di almeno un contributo mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019
derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari
di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad  altre  forme  previdenziali
obbligatorie. 
  3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  diverso  dal  contratto  intermittente  di  cui  agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  4. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38  del  decreto
legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una
indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la  medesima  indennita'
viene  erogata  anche  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo con almeno sette  contributi  giornalieri
versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. 
  5. Ai lavoratori dipendenti a tempo  determinato  del  settore  del
turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente  dei
requisiti  di  seguito  elencati,  e'  riconosciuta  una   indennita'
onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il
17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a  tempo  determinato
nel settore del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  di  durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e  5  non  sono  tra  loro
cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili  con  l'assegno
ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di  euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  8. Decorsi quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  decade  dalla   possibilita'   di   richiedere
l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 10 
 
                   Indennita' lavoratori marittimi 
 
  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma  2  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro  dipendente  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020  e  che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o  di
altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di  indennita'
di malattia ne' di pensione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600  euro  per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo  pari
a 26,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                            ((Art. 10 bis 
 
Applicazione del regime previdenziale recato  dalla  legge  13  marzo
  1958,  n.  250,  ai  soci  di  cooperative  della  pesca   iscritte
  nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi 
 
  1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della  legge
13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei
marittimi di cui all'articolo 115 del codice della  navigazione,  che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
e che siano associati in qualita' di soci di  cooperative  di  pesca,
iscritte  nell'apposita  sezione  dell'Albo  nazionale   degli   enti
cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca  non  sia  organizzata  e
coordinata dalle medesime cooperative. 
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di  cui  al
presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui  al
comma 1. 
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti  direttamente
dai soci delle cooperative di pesca di cui al  comma  1  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.)) 
                               Art. 11 
 
Misure a sostegno dello  sviluppo  e  dell'occupazione  dell'Arsenale
                         Militare di Taranto 
 
  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di
compatibilita'  ambientale  dell'Arsenale  militare  marittimo   ((di
Taranto)), nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2259-ter  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il  triennio  2020-2022,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede
di almeno cinque anni, un contingente complessivo di  315  unita'  di
personale   non   dirigenziale   con   profilo    tecnico    mediante
corso-concorso selettivo speciale bandito dal  Centro  di  formazione
della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione. 
  2. Il  contingente  di  personale  di  cui  al  comma  1  e'  cosi'
ripartito: 
    a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2020; 
    b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2021; 
    c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno
2022. 
  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in  deroga  alle
procedure di mobilita'  previste  dagli  articoli  30  e  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Agli  oneri  derivanti  dalle  assunzioni  di  cui  al  presente
articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a  euro  4.368.420  per
l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro  10.484.208  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa  disponibili  a
legislazione  vigente,  coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto ai sensi ((degli articoli 6 e  seguenti))  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. 
                               Art. 12 
 
          Disposizioni in materia di lavoratori dello sport 
 
  1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla  societa'  Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di  euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  600  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico   (CIP),   le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data  del
23  febbraio   2020,   i   quali,   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la  loro
attivita'. Il predetto emolumento non concorre  alla  formazione  del
reddito ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori  di  altro
reddito  da  lavoro  e  del  reddito  di  cittadinanza  di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di  emergenza  e  delle
prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e
44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
prorogate e integrate  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di  euro  per  l'anno
2020. 
  3. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di  collaborazione  e  della  mancata
percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di  cittadinanza
e delle  prestazioni  indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,
acquisito dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  sulla  base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari  per  i  mesi  di  marzo,
aprile  e  maggio  dell'indennita'  di  cui   all'articolo   96   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a  600
euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per  il
mese di giugno 2020. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di  sport,  da  adottare
entro sette giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ((sono individuati)) le modalita' di attuazione dei commi da
1 a 3, di presentazione delle domande, i  documenti  richiesti  e  le
cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i  criteri  di  gestione
delle  risorse  di  cui  al  comma  2,  ivi  incluse  le   spese   di
funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa  e  del  relativo
controllo, nonche' le  modalita'  di  distribuzione  delle  eventuali
risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per  il  mese
di giugno 2020. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo  per
l'anno 2020 si provvede, quanto a 23  milioni  di  euro,  mediante  i
residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
decreto legge n. 18  del  2020  e  dell'articolo  98,  comma  6,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita'  di  Sport  e
salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro  ai  sensi  dell'articolo
114. 
                            ((Art. 12 bis 
 
Interventi per il passaggio al professionismo  e  l'estensione  delle
               tutele sul lavoro negli sport femminili 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il  Fondo  per  il  professionismo  negli  sport
femminili, da trasferire al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro  per
l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021  e  3,9  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  federazioni  sportive
che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1  devono  deliberare
il passaggio al professionismo sportivo di  campionati  femminili  ai
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il  passaggio  deve  avvenire
entro il 31 dicembre 2022. 
  3. Le federazioni sportive che hanno  deliberato  il  passaggio  al
professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma  2
possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al  comma  1
qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato: 
    a) per l'anno 2020, per far fronte alle  ricadute  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19: 
      1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria  delle
atlete; 
      2)  allo  svolgimento  di  attivita'  di  sanificazione   delle
strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi; 
    b) per gli anni 2021 e 2022: 
      1)   alla   riorganizzazione   e   al    miglioramento    delle
infrastrutture sportive; 
      2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 
      3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 
      4) alla promozione dello sport femminile; 
      5)  alla  sostenibilita'   economica   della   transizione   al
professionismo sportivo; 
      6) all'estensione delle  tutele  assicurative  e  assistenziali
delle atlete. 
  4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a),  almeno  la  meta'
dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui  al
numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui  al  comma
3, lettera b), almeno  la  meta'  dei  finanziamenti  richiesti  deve
rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2)  e  6)  della  medesima
lettera b). 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita'  di
accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo  delle  risorse
di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa. 
  6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di  cui
al comma 1 presentano al Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo
sport, ogni sei  mesi,  un  resoconto  sull'utilizzo  delle  risorse,
sentite  le  associazioni  delle  sportive,  le  associazioni   delle
societa' e le associazioni degli allenatori. 
  7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  il  comma
181 e' abrogato. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  2,9  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,   si   provvede   con   le   risorse   derivanti
dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.)) 
                               Art. 13 
 
Disposizioni concernenti l'indennita'  a  valere  sul  Fondo  per  il
                      reddito di ultima istanza 
 
  1.  Ai  fini  della  completa   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  ai  soggetti
gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato  ai  sensi
dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la
medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di
maggio 2020 e, per tale mese, la stessa  e'  elevata  all'importo  di
1.000 euro. Con riferimento ai liberi  professionisti  iscritti  agli
enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai  decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10  febbraio  1996,  n.  103,  i
quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio
2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita'  di  cui
al primo periodo, si applicano le disposizioni  di  cui  al  medesimo
decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del  termine  temporale
per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31
maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per  i  soggetti
di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non  oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Ai fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
presente  articolo,  salvo  quanto  non  diversamente  disposto,   si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere  pari
a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: 
    a) quanto a 124,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 405,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
come  rifinanziata  dall'articolo  78,  comma  1,  lettera   a)   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 14 
 
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti  collettivi  e
            individuali per giustificato motivo oggettivo 
 
  1. Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto. 
  2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge. 
  3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1  e  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', ((nei casi)) in cui nel corso della liquidazione  non
si configuri la cessione di un complesso di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo ((2112 del codice civile, o)) nelle ipotesi di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  4. (( (Soppresso) )). 
                               Art. 15 
 
Disposizioni in materia di trattamenti  pensionistici  in  favore  di
                         soggetti disagiati 
 
  1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma  4,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di eta' pari o superiore a  sessanta  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni». 
  2. L'articolo 89-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2021 si provvede, quanto  a  46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
  da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del  decreto  legislativo
  14 settembre 2015, n. 148 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «1.100 milioni di euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
dello stanziamento di  cui  all'articolo  22-ter,  ((comma  1,  del))
predetto decreto-legge n. 18 del 2020. 
                               Art. 17 
 
       Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale 
 
  1.  Nell'ambito  del   programma   «Regolazione   giurisdizione   e
coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione  di  spesa
«Politiche  economico-finanziarie  e  di  bilancio»,   le   dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono  incrementate  di  20
milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente  alle  attivita'
rese nell'anno 2019.  Le  risorse  da  destinare  all'erogazione  dei
compensi  spettanti  ai   Centri   di   assistenza   fiscale   e   ai
professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza  fiscale,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175,  non  possono  conseguentemente  eccedere  il  limite  di   euro
236.897.790,00 nell'anno  2020,  relativamente  alle  attivita'  rese
nell'anno 2019. Qualora per effetto  dell'applicazione  dei  compensi
unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c),  del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2015,
l'importo complessivo dei compensi  spettanti  risulti  superiore  al
suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto  per  le
attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta
fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere  dall'anno
2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 18 
 
                Disposizioni in materia di patronati 
 
  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni  di
euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue  da  maggiori  somme
versate agli istituti di cui al primo  periodo  in  deroga  a  quanto
previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo  2001,
n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 19 
 
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse 
 
  1. I datori di lavoro che abbiano sospeso  l'attivita'  lavorativa,
anche limitatamente alla prestazione dei  soli  soggetti  di  seguito
indicati, a causa dell'impossibilita'  di  raggiungere  il  luogo  di
lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o
residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita'  abbia  emanato
provvedimenti di contenimento e  di  divieto  di  allontanamento  dal
proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  per  i  quali  non
hanno  trovato  applicazione  le  tutele   previste   dalle   vigenti
disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  possono   presentare   domanda   dei
trattamenti  di  cui  agli  articoli  da  19  a  22   quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  successive  modificazioni,  con
specifica causale «COVID-19 -  Obbligo  permanenza  domiciliare».  Le
domande possono essere presentate per periodi ((compresi  tra  il  23
febbraio 2020 e il)) 30 aprile  2020,  per  la  durata  delle  misure
previste dai provvedimenti della pubblica autorita' ((di cui al primo
periodo)), fino a un massimo ((complessivo))  di  quattro  settimane,
limitatamente  ((ai  datori  di  lavoro))  operanti   nelle   Regioni
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 
  2. Le domande sono trasmesse esclusivamente  all'INPS,  a  pena  di
decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e'  allegata
l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita'  che
ha emesso il provvedimento di restrizione. 
  3. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell'integrazione  salariale  entro  il  15  novembre  2020.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel  limite
massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento  di  cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'. 
                               Art. 20 
 
                  Disposizioni per il settore aereo 
 
  1.  All'articolo  94  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «200 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»; 
    b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno  2020
e 22,9 milioni ((di euro)) per  l'anno  2021»  e  le  parole  «previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, anche  in  presenza  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e  dello  sviluppo  economico  nonche'
della  Regione   interessata,   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante
nel settore aereo abbia cessato  o  cessi  l'attivita'  produttiva  e
sussistano  concrete  prospettive  di  cessione  dell'attivita'   con
conseguente riassorbimento occupazionale, nel  limite  delle  risorse
stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:  «il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale   per   crisi
aziendale in favore delle aziende  operanti  nel  settore  aereo,  in
possesso del  prescritto  Certificato  di  Operatore  Aereo  (COA)  e
titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di  passeggeri  rilasciata
dall'Ente  nazionale  dell'aviazione  civile,  che  hanno  cessato  o
cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno  2020  e  che  non
sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della  stipulazione
dell'accordo di cui al presente comma. Il  trattamento  straordinario
di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo  in
sede governativa stipulato, presso il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,   anche   in   presenza   dei   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e  dello  sviluppo  economico  nonche'
della Regione o delle Regioni interessate,  ove  ricorra  almeno  una
delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda  o
di un ramo di essa; b) specifici  percorsi  di  politica  attiva  del
lavoro posti in essere dalla  regione  o  dalle  regioni  interessate
secondo le modalita'  indicate  nell'accordo  previsto  dal  presente
comma»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di consentire il  costante  monitoraggio  delle
risorse  finanziarie  disponibili,  il  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  al  comma  2   viene   corrisposto   direttamente
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo
stesso non e' dovuto il pagamento del contributo addizionale  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148.
Agli oneri  derivanti  dall'esonero  dal  pagamento  dell'addizionale
prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo  n.  148  del
2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma
2». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9  milioni
di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a  14,3
milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 21 
 
Rideterminazione  dei  limiti  di  spesa  per  Bonus  baby  sitter  e
                        lavoratori domestici 
 
  1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive modificazioni, le  parole  «67,6  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro». 
  2. All'onere di cui al comma 1 pari  a  169  milioni  di  euro  per
l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma  5,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                            ((Art. 21 bis 
 
Lavoro agile e  congedo  straordinario  per  i  genitori  durante  il
  periodo  di  quarantena  obbligatoria  del  figlio  convivente  per
  contatti scolastici 
 
  1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione
di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente,
minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di  prevenzione
della azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a
seguito di contatto verificatosi all'interno del  plesso  scolastico,
nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di  base,
attivita'  motoria  in  strutture  quali  palestre,  piscine,  centri
sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 
  2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se
il contatto si e' verificato all'interno  di  strutture  regolarmente
frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. 
  3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla
misura di cui ai commi 1 e  2,  uno  dei  genitori,  alternativamente
all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo
corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di
anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL
territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi
all'interno del plesso scolastico. 
  4. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  3  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  7,
un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo  articolo  23.  I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle  misure  di
cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita'  di
lavoro in modalita' agile o  comunque  non  svolge  alcuna  attivita'
lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di  fruire  di  alcuna
delle predette misure, salvo che non  sia  genitore  anche  di  altri
figli minori di anni quattordici avuti  da  altri  soggetti  che  non
stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3. 
  6.  Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi
entro il 31 dicembre 2020. 
  7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite
di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6,  e'
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari  a  51,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive
modificazioni. 
  10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.)) 
                            ((Art. 21 ter 
 
         Lavoro agile per genitori con figli con disabilita' 
 
  1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati
che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave
riconosciuta ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  a
condizione che nel nucleo familiare non vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda  necessariamente
la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali,  fermo
restando  il  rispetto  degli  obblighi  informativi  previsti  dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.)) 
                               Art. 22 
 
 Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi 
 
  ((1.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle  casalinghe
e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di
formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono
attivita' nell'ambito domestico,  in  via  prioritaria  delle  donne,
senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla
cura delle persone e dell'ambiente  domestico,  iscritte  e  iscritti
all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo  all'acquisizione  di
competenze digitali, funzionali  all'inserimento  lavorativo  e  alla
valorizzazione delle attivita' di cura.)) 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia
da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  3
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 23 
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Ferme restando  le  erogazioni  gia'  concesse  del  Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una  singola
quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo  articolo  82
del decreto-legge n. 34 del 2020, ai  nuclei  familiari  in  possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare,  nel  mese  di  maggio  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle ((indennita' di cui agli articoli 9,  10  e
12 del presente decreto;)) 
    c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  15
ottobre 2020 tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  3. Il riconoscimento della quota del Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di  euro  per  l'anno
2020 nell'ambito del  Fondo  per  il  reddito  di  emergenza  di  cui
all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile. 
                               Art. 24 
 
Misure urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale  e  per  lo
                             spettacolo 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, al fine di  assicurare  lo  svolgimento  nel  territorio  di
competenza  delle  funzioni  di  tutela  e  di   valorizzazione   del
patrimonio   culturale   e   del   paesaggio   delle   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, puo'  autorizzare,  a  decorrere
dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per
l'assunzione di ((funzionari di Area III)), posizione economica F  1,
dei profili tecnici gia'  autorizzati  dall'articolo  1,  comma  338,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per
singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori
possono essere attribuite  le  funzioni  di  responsabile  unico  del
procedimento. Ciascuna  Soprintendenza  assicura  il  rispetto  degli
obblighi di  pubblicita'  e  trasparenza  nelle  diverse  fasi  della
procedura. 
  2. Gli incarichi di collaborazione di  cui  all'articolo  1,  comma
602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  possono
essere conferiti per un ulteriore  periodo  di  durata  comunque  non
eccedente il termine del  31  dicembre  2020.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa massima  di  25.000  euro  per
l'anno 2020. 
  3. Nelle more delle procedure concorsuali per il  reclutamento  del
personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il  31
dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo la misura massima di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi  dirigenziali
non generali di  cui  al  presente  comma  possono  essere  conferiti
esclusivamente  per  le  direzioni  periferiche   di   Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,
((nonche' per istituti)) e uffici periferici diversi  dagli  istituti
di rilevante interesse nazionale dotati  di  autonomia  speciale.  Ai
fini di cui al  presente  comma  i  predetti  incarichi  dirigenziali
possono essere  conferiti  esclusivamente  al  personale  delle  aree
funzionali  del  medesimo  Ministero,  gia'  in  servizio   a   tempo
indeterminato  e  comunque  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. I contratti relativi a detti incarichi  prevedono  una  clausola
risolutiva espressa ((che stabilisce))  la  cessazione  dall'incarico
all'atto dell'assunzione in servizio, nei  ruoli  del  personale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo,  dei
vincitori del concorso di cui al comma  5,  previo  espletamento  del
corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura  di
cui all'articolo 1, comma 6, secondo  periodo  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal Ministro
per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si
provvede comunque a valere sulle facolta' assunzionali del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  4. Al fine di  favorire  l'accesso  dei  giovani  alle  professioni
culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione  nel
settore dei beni culturali, il Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma
5-bis del decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  rifinanziato
nella misura di ((300.000)) euro nell'anno 2020 e  di  1  milione  di
euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per  la
cultura». Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
di accesso  al  Fondo  e  di  svolgimento  delle  relative  procedure
selettive. 
  5.  Al  fine  di   reclutare   personale   dotato   di   specifiche
professionalita'  tecniche  nei  settori   della   tutela   e   della
valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  l'accesso
alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso
selettivo   di   formazione   bandito    dalla    Scuola    Nazionale
dell'Amministrazione, che si avvale, mediante  apposita  convenzione,
della Scuola dei beni e delle attivita' culturali,  per  gli  aspetti
relativi  alle  materie  specialistiche,  nonche'   per   i   profili
organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso. 
  6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei  posti
destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale
prova preselettiva e delle prove di esame, di cui  almeno  due  prove
scritte.  Il  bando  puo'   prevedere   una   terza   prova   scritta
obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli
specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste
nella soluzione di questioni o problemi di  natura  tecnica  inerenti
all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
  7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri, di cui uno con  funzioni  di
presidente. 
  8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da  svolgersi  presso
la Scuola dei  beni  e  delle  attivita'  culturali,  possono  essere
ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  al  ((regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509)),  nonche'  di  dottorato  di  ricerca,  o  diploma  di
specializzazione, o  master  di  secondo  livello  conseguito  presso
universita' italiane o straniere. Al  corso-concorso  possono  essere
ammessi,  altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o  magistrale  oppure
del diploma di laurea conseguito secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti al decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  della
laurea. 
  9.  Il  corso-concorso  e'  coordinato   dalla   Scuola   nazionale
dell'amministrazione  d'intesa  con  la  Scuola  dei  beni  e   delle
attivita'  culturali  e  ha  la  durata  massima  di   dodici   mesi,
comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  nell'ambito  degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del  corso  forniscono
ai partecipanti  una  formazione  complementare  rispetto  al  titolo
posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al  corso
e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Scuola  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali.  Agli
allievi  del  corso-concorso   selettivo   dipendenti   pubblici   e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  complessivo   in   godimento,   senza   alcun
trattamento di missione. 
  10. La percentuale dei posti da riservare al  personale  dipendente
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari
nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono  ammessi  alla  frequenza
del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite
dei posti di dirigente  disponibili  maggiorato  del  50  per  cento.
Coloro che hanno superato  il  corso-concorso  e  sono  collocati  in
graduatoria oltre i posti gia'  autorizzati,  sono  iscritti  secondo
l'ordine di graduatoria finale, in un  elenco,  istituito  presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per  il  turismo,  al
quale il Ministero  puo'  attingere,  fino  ad  esaurimento,  per  la
copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti.  Il  Ministero  puo'
procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo  assorbimento
degli iscritti al predetto elenco. 
  11.  Per  quanto  non  diversamente  disposto   si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a
4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede: 
    a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16  milioni
di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114; 
    b) ((quanto a 25.000 euro)) per l'anno  2020,  mediante  utilizzo
delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163; 
    c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  13. All'attuazione  dei  commi  da  5  a  11  la  Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                            ((Art. 24 bis 
 
Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'associazione  Consorzio   Casa
                 internazionale delle donne di Roma 
 
  1.  Al  fine  di  potenziare  le  politiche  in  materia  di   pari
opportunita' e di riconoscere  il  valore  sociale  e  culturale  del
sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto  a
favore delle donne durante l'epidemia  da  COVID-19,  e'  finanziata,
nella  misura  di  900.000  euro  per  l'anno  2020,   l'associazione
Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare  gli
importi destinati all'estinzione del debito pregresso  del  Consorzio
nei confronti di Roma Capitale. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) 
                               Art. 25 
 
          Disposizioni in materia di procedure concorsuali 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  concorsuali,  ridurne  i
tempi di svolgimento  e  tutelare  la  salute  dei  candidati  e  del
personale preposto  alla  organizzazione  e  allo  svolgimento  delle
relative  procedure,  al  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via
sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle  seguenti:  «Nel
rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di
lavoro»; 
    b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al
31 dicembre 2020» sono soppresse; 
    c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Ferma restando l'assunzione  dei  vincitori  dei  concorsi
gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a  bandire
nuovi concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti  al
predetto elenco.». 
                            ((Art. 25 bis 
 
Semplificazione  della  procedura  di  accesso   alla   carriera   di
  segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 
 
  1. Al fine di  sopperire  alla  carenza  di  segretari  comunali  e
provinciali  per  l'adeguato  supporto  al  ripristino  della   piena
operativita' degli enti locali, per  il  triennio  2020-2022,  l'albo
nazionale dei segretari comunali  e  provinciali  bandisce  procedure
selettive  semplificate  di  accesso  alla  carriera  di   segretario
comunale e provinciale, prevedendo: 
    a)  la   possibilita'   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4  e
5  dell'articolo  247  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) lo svolgimento della prova preselettiva  di  cui  all'articolo
13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465,  in  sedi  decentrate  e  con
modalita'  telematiche  o,  comunque,  in  modo  da  consentirne   la
valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; 
    c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,
anche nella medesima data ed anche consistenti in una  pluralita'  di
quesiti a risposta aperta; la  prima  prova  scritta  ha  ad  oggetto
argomenti  di  carattere  giuridico,  con  specifico  riferimento  al
diritto costituzionale e/o  diritto  amministrativo  e/o  ordinamento
degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad
oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con
specifico riferimento ad economia politica, scienza delle  finanze  e
diritto finanziario e/o ordinamento  finanziario  e  contabile  degli
enti locali, nonche' management pubblico; 
    d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni
caso  almeno  le  materie  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere  accertata
anche la conoscenza di  lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essere
effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e  la
tracciabilita' delle comunicazioni; 
    e)   la   possibilita'   di   articolazione   della   commissione
esaminatrice in sottocommissioni. 
  2. Per quanto non diversamente disciplinato dal  presente  articolo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo  13  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
dicembre  1997,  n.  465.  Restano  ferme  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 16-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
  3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.)) 
                               Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «e degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»  ((e  le  parole:  «380
milioni di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»)); 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «Gli  enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
    c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende». 
  ((1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici  e
privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio  derivante
da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi  i  lavoratori
in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal  servizio  e'  equiparato  al
ricovero ospedaliero ed  e'  prescritto  dalle  competenti  autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'
o delle certificazioni dei competenti  organi  medico-legali  di  cui
sopra,  i  cui  riferimenti  sono  riportati,  per  le  verifiche  di
competenza,  nel  medesimo  certificato.   Nessuna   responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto  divieto  di
monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze  dal  servizio  di
cui al presente comma. 
  2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al  31  dicembre  2020,  i
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
lavorativa  in  modalita'  agile,  anche  attraverso  l'adibizione  a
diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo
svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto». 
  1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai  commi  2  e  2-bis
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  1-quater.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal   presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede
quanto a 55 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto, quanto a  282,1  milioni  di  euro  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  quanto  a  20
milioni di euro, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter. 
  1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e non e' computabile ai fini del periodo di comporto»; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  lavoro  agile  e'  la
modalita' ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile
e' una delle modalita' ordinarie».)) 
                            ((Art. 26 bis 
 
Implementazione dei centri per il recupero  degli  uomini  autori  di
                              violenza 
 
  1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di
genere  anche  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere  e
la prevenzione della stessa e  specificamente  per  contrastare  tale
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori  di  violenza,  il
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.
Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa  autorizzato,
esclusivamente all'istituzione  e  al  potenziamento  dei  centri  di
riabilitazione per uomini maltrattanti. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.)) 
                            ((Art. 26 ter 
 
           Disposizioni in materia di giustizia contabile 
 
  1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e  8-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19».)) 

Capo II
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

                               Art. 27 
 
Agevolazione contributiva per l'occupazione  in  aree  svantaggiate -
                         Decontribuzione Sud 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti  straordinari  sull'occupazione
determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi
situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei
livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione
del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  e'
riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la
cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano
un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della
media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero
dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei
premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL).  ((Con
riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero  contributivo  di
cui al presente comma per  i  dipendenti  giornalisti  iscritti  alla
gestione  sostitutiva  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei
giornalisti  italiani  (INPGI),  l'Istituto  provvede  a  trasmettere
apposita rendicontazione al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  ai  fini  del  rimborso,  a  saldo,   dei   relativi   oneri
fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in
1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito  della  quota  delle
risorse del Fondo  destinata  agli  interventi  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.)) Resta  ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e'  concessa
dal 1° ottobre al  31  dicembre  2020,  previa  autorizzazione  della
Commissione  europea,  nel  rispetto  delle  condizioni  del   Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C
(2020) 1863. 
  2. Al fine di favorire la riduzione dei  divari  territoriali,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per il sud e la coesione territoriale  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati  le
modalita' ed il riferimento ad  indicatori  oggettivi  di  svantaggio
socio-economico e di accessibilita' al mercato  unico  europeo  utili
per la  definizione  di  misure  agevolative  di  decontribuzione  di
accompagnamento,  per  il  periodo  2021-2029,  degli  interventi  di
coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e  Resilienza  e
dei Piani Nazionali di Riforma. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale  sugli
aiuti di stato, l'amministrazione responsabile e'  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e ((le  amministrazioni  concedenti
sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e  per  quanto  di
competenza  l'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei   giornalisti
italiani, che provvedono)) al monitoraggio  in  coerenza  con  quanto
previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. 
  ((3-bis. In considerazione delle  eccezionali  condizioni  connesse
alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti  ricompresi  nei
piani di riorganizzazione in presenza di crisi  presentati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per
i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37  della  legge  5
agosto  1981,  n.  416,  sono  decorsi  in   data   successiva   alla
dichiarazione dello stato di  emergenza  adottata  con  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1°  febbraio  2020,  in  via  straordinaria  sono
rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a
condizione che abbiano maturato il requisito  contributivo  entro  il
periodo di fruizione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale finalizzata al prepensionamento e che  l'ultimo  contributo
risulti accreditato per il  medesimo  trattamento.  La  domanda  deve
essere presentata entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  fatte
salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
  ((4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di
euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021  e  in
67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno  2020
e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento
netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.)) 
  ((4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 17 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo  di  44  miliardi  di  euro,  appositamente  emessi   ovvero,
nell'ambito del  predetto  limite,  l'apporto  di  liquidita'.  Detti
titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni  nette  per
l'anno 2020 stabilito dalla legge  di  bilancio  e  dalle  successive
modifiche. Ai fini della registrazione contabile  dell'operazione,  a
fronte  del  controvalore  dei  titoli   di   Stato   assegnati,   il
corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo  dello  stato
di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  e'
regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di  entrata  sul
pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata  relativo
all'accensione di prestiti.  Il  medesimo  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'  utilizzato
per gli apporti  di  liquidita'.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di
Stato eventualmente non emessi e  assegnati  nell'anno  2020  possono
esserlo negli anni  successivi  e  non  concorrono  al  limite  delle
emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».)) 
                               Art. 28 
 
  Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 
 
  1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificata dall'articolo 1, commi 895  e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma  314  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno
2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la  Coesione-programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 

Capo III
Disposizioni in materia di salute

                               Art. 29 
 
         Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa 
 
  1. Al fine  di  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, screening e di  ricovero  ospedaliero  non
erogate nel periodo dell'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
diffusione del virus SARS-Cov-2, e,  contestualmente  allo  scopo  di
ridurre  le  liste  di  attesa,  tenuto  conto  delle  circolari  del
Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020  recante  «Linee  di
indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile
in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante
«Aggiornamento delle linee di  indirizzo  organizzative  dei  servizi
ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n.  8076
del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di  indirizzo  per  la
rimodulazione dell'attivita'  programmata  differibile  in  corso  di
emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di  appropriatezza
e di efficienza dei percorsi di  cura,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  e  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  possono  avvalersi  degli   strumenti
straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai  vincoli
previsti dalla legislazione vigente in  materia  di  ((spesa  per  il
personale)). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  limitatamente  al  recupero
dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province  autonome  di
Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio  sanitario  nazionale
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020, nel  limite  degli  importi  di  cui  all'allegato  A,
colonna 1, e' consentito di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  ((contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)
dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei  dirigenti
medici,  sanitari,  veterinari))  e   delle   professioni   sanitarie
dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la  tariffa
oraria fissata dall'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL,  in
deroga alla contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei  servizi
di guardia, da 60 euro a 80  euro  lordi  omnicomprensivi,  al  netto
degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui  all'articolo  6,
comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del  personale  del  comparto
sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale  con  un  aumento
della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto  degli
oneri  riflessi  a  carico  dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  prestazioni  aggiuntive   con
particolare riferimento ai volumi di  prestazioni  erogabili  nonche'
all'orario   massimo   di   lavoro   e    ai    prescritti    riposi.
Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021  i  valori
tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente
decreto; 
    c)  reclutare  il  personale,  attraverso  assunzioni   a   tempo
determinato di personale  del  comparto  e  della  dirigenza  medica,
sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga
ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,
per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  anche  le  figure
professionali previste in incremento ai sensi delle  disposizioni  di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  alle
prestazioni di  specialistica  ambulatoriale  e  di  screening,  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e  Bolzano  nonche'  agli
enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli
importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di: 
    a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,
comma 2,  del  CCNL  2016-2018  della  dirigenza  medica,  sanitaria,
veterinaria e delle professioni  sanitarie  dipendenti  del  Servizio
sanitario nazionale per le quali la tariffa  oraria  fissata  di  cui
all'articolo 24,  comma  6,  del  medesimo  CCNL  e'  aumentata,  con
esclusione dei servizi di  guardia,  da  60  euro  a  80  euro  lordi
omnicomprensivi,   al   netto   degli   oneri   riflessi   a   carico
dell'Amministrazione.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti   in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°
gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in  vigore
del presente decreto; 
    b) ricorrere, per le  prestazioni  di  accertamenti  diagnostici,
alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera
d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita'  dipendente
del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa  oraria
a 50 euro lordi omnicomprensivi, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di prestazioni  aggiuntive  con  particolare  riferimento  ai
volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di  lavoro
e ai prescritti riposi. Dal  1°  gennaio  2021  sono  ripristinati  i
valori tariffari vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) incrementare, in parziale alternativa a quanto  indicato  alle
lettere a) e b)  del  presente  comma,  rispetto  a  quanto  disposto
dall'articolo 2-sexies, del decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27,  il
monte ore dell'assistenza specialistica  ambulatoriale  convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo  collettivo
nazionale vigente,  nel  limite  di  quanto  riportato  per  ciascuna
regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di  10  milioni
di euro. 
  4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le  regioni
e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  autorizzate  a
ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai
commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31  dicembre  2020.  A  tal  fine,  il
limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma  al
lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato
nell'allegato A ((al presente decreto)) e, solo  se  la  somma  degli
importi ivi indicati e'  superiore  a  quelli  assegnati  a  ciascuna
regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B ((al presente
decreto)), il limite massimo di spesa e'  rappresentato  dall'importo
riportato ((nel medesimo allegato B)). 
  5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto
del livello di competenze e di autonomia  raggiunto,  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020,  i
medici  iscritti  all'ultimo  anno  ((del   corso))   di   formazione
specialistica nonche', qualora questo abbia durata  quinquennale,  al
penultimo  anno  del   corso,   nell'espletamento   delle   attivita'
assistenziali presso  le  aziende  ed  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, stilano i  referti  delle  visite,  degli  esami  e  delle
prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento  ((alle  visite,
agli esami  e  alle  prestazioni))  di  controllo  ambulatoriali.  La
refertazione ((delle prime visite, dei  primi  esami  e  delle  prime
prestazioni))  specialistiche   e'   invece   riservata   al   medico
specialista. 
  6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per  le
refertazioni   relative   alle   seguenti   branche   specialistiche:
((anestesia, rianimazione,)) terapia intensiva e del dolore; medicina
nucleare, radiodiagnostica, radioterapia. 
  7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui
((al comma 5)) e'  registrata  nel  libretto-diario  personale  delle
attivita' formative, e costituisce elemento  di  valutazione  per  il
curriculum professionale ai fini dell'accesso al  Servizio  sanitario
nazionale. 
  8. Per l'anno 2020, per l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la  spesa  di  112.406.980
euro e 365.811.792 euro, che include anche  gli  oneri  previsti  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per  un
totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal
fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno  2020,  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento  di
cui al  presente  articolo  accedono  tutte  le  regioni  e  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva  delle
somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella  di  cui
all'allegato B ((al presente  decreto)).  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   ((a
presentare)) al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ((nell'ambito  del  programma))  operativo  previsto
dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle  liste
di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti,
dei tempi di realizzazione e della  destinazione  delle  risorse.  La
realizzazione dei suddetti  Piani  Operativi  con  il  raggiungimento
delle finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto  di  monitoraggio  ai
sensi del richiamato  articolo  18,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
                            ((Art. 29 bis 
 
        Misure per il sostegno del sistema termale nazionale 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una  dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro  per  l'anno
2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
di buoni per l'acquisto  di  servizi  termali.  I  buoni  di  cui  al
presente  comma  non  sono  cedibili,   non   costituiscono   reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  societa'  in  house  mediante
stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti  dalla  predetta
convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al  fondo  di
cui al presente articolo, nel limite massimo del 2  per  cento  delle
risorse stesse. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020 e a 18 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  di  euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,  del  presente  decreto,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'articolo
114.)) 
                            ((Art. 29 ter 
 
Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da
                              COVID-19 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  al
fine di fronteggiare  adeguatamente  le  emergenze  pandemiche,  come
quella da COVID-19 in corso, adottano piani di  riorganizzazione  dei
distretti e  della  rete  assistenziale  territoriale  per  garantire
l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in
carico del paziente. 
  2. Al fine di efficientare i servizi  di  salute  mentale  operanti
nelle comunita'  locali  e  di  garantire  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo in considerazione della crisi  psico-sociale
determinata  dall'eccezionale  situazione  causata  dall'epidemia  da
SARS-COV-2, il Ministero della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo
finalizzate all'adozione, da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  un   protocollo   uniforme
sull'intero territorio nazionale che definisca le buone  pratiche  di
salute  mentale  di  comunita'  e  per  la  tutela  delle  fragilita'
psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento: 
    a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e
tecnologiche   per    un    modello    organizzativo    fondato    su
multiprofessionalita'  e  multidisciplinarieta'   che   permetta   di
sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante; 
    b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite
le rispettive aziende  sanitarie  locali,  perseguendo  obiettivi  di
razionalizzazione nell'impiego delle risorse del  Servizio  sanitario
nazionale destinate alla salute mentale; 
    c) la costruzione di una  rete  di  servizi  e  di  strutture  di
prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,
delle istituzioni presenti nel territorio  e  degli  enti  del  Terzo
settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati  modelli  di
intervento e la qualita'  delle  prestazioni  erogate  attraverso  la
coprogettazione; 
    d) la promozione della partecipazione  attiva  della  rete  delle
associazioni  degli  utenti,  dei  familiari  e   del   volontariato,
rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di  cura
quali  gruppalita'  dialogiche   e   multifamiliari   e   gruppi   di
auto-mutuo-aiuto; 
    e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla  condizione
abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il  budget
di salute individuale e di comunita'. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 30 
 
             Incentivi in favore del personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  al
terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere  incrementati,
fino al doppio degli stessi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi». 
                            ((Art. 30 bis 
 
Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di assicurare  un  efficace  assolvimento  dei  compiti
primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di
garantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza  e  di
fronteggiare la  carenza  di  medici  specialisti  e  di  specialisti
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i  dirigenti  medici  e
sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di  cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'».)) 
                               Art. 31 
 
Disposizioni  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  i
  servizi sanitari  regionali,  del  Ministero  della  salute  e  del
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   lo   svolgimento   dei    compiti
istituzionalmente  demandati   in   base   alla   normativa   vigente
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali,  di  seguito
Agenas  e,  in  particolare,   in   relazione   a   quanto   disposto
dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e  4,
relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo  alle  regioni
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di
mobilita'  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,  mediante  appositi
concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei  termini
di cui all'articolo 249 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  n.
1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3  ingegneri  ambientali,
n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n.  4  infermieri
con laurea magistrale, inquadrati  come  personale  non  dirigenziale
nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico
ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere  gestionale.
La dotazione organica dell'Agenzia, di cui  all'articolo  1,  ((comma
444, della legge)) 27 dicembre  2017,  n.  205,  determinata  in  146
unita',  di  cui   17   unita'   con   qualifica   dirigenziale,   e'
corrispondentemente incrementata di 16 unita' di Categoria  D,  di  6
unita' di dirigente medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III  di
contrattazione. 
  2. Il Presidente e il direttore generale  dell'Agenas,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,
sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con la nomina dei predetti  organi  ordinari  cessa
l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo  42,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a  euro
463.071 per l'anno 2020 e ad euro  1.852.285  a  decorrere  dall'anno
2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di  cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.
266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della
((legge  24  dicembre  2007)),  n.  244,  integralmente  devoluti  al
bilancio dell'Agenas. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020
e a euro 953.927  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  ((4-bis. Per il Ministero della  salute  e  per  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali il temine  di  cui  all'articolo  1,
comma  5-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
prorogato al 28 febbraio 2021. 
  4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette  alla  sanificazione
degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al  credito  d'imposta
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui
all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.   77,   sono
incrementate di 403 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Le  suddette
risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti  gia'  individuati
in applicazione del provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge  n.
34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti. 
  4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  i
commi da 1 a 6 sono abrogati. 
  4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  4-ter  si
provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le  risorse
disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando  ISI  2019  ed
allo stanziamento 2020 per  il  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
                            ((Art. 31 bis 
 
Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle  strutture  sanitarie
                    che ospitano reparti COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020: 
    a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino  a  199  posti
letto che  ospitano  reparti  COVID-19  sono  costituite  le  sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi  delle  amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento  fiduciario
per COVID-19, per il tramite di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta  e  allo  spoglio  del  voto  domiciliare   degli   elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena  o
di  isolamento  fiduciario  per  COVID-19,  sono   impartite,   dalla
competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle
procedure  di   sicurezza   sanitarie   concernenti   le   operazioni
elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco  puo'
nominare, quali  componenti  dei  medesimi,  personale  delle  unita'
speciali di continuita' assistenziale  regionale  (USCAR),  designato
dalla competente azienda  sanitaria  locale,  ovvero,  in  subordine,
previa  attivazione  dell'autorita'  competente,  soggetti   iscritti
all'elenco dei volontari di protezione civile che sono  elettori  del
comune. La nomina puo' essere disposta  solo  previo  consenso  degli
interessati. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  composti
anch'essi  da  personale  delle  unita'   speciali   di   continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designato dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,  2  e
3, compresi i volontari di cui al comma 2,  spetta  l'onorario  fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
  5. Ai volontari  di  cui  al  comma  2,  oltre  all'onorario  fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli
articoli 39 e 40 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri,  pari  a
220.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo  2
gennaio 2018, n. 1.)) 
                            ((Art. 31 ter 
 
Dotazione del Fondo per la  cura  dei  soggetti  con  disturbo  dello
                          spettro autistico 
 
  1. La dotazione del Fondo per la cura  dei  soggetti  con  disturbo
dello spettro autistico, di cui  all'articolo  1,  comma  401,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) 
                          ((Art. 31 quater 
 
      Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari 
 
  1. All'articolo 3-quater,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) prevede la localizzazione dei servizi di  cui  all'articolo
3-quinquies sulla base  dell'analisi  dei  bisogni  di  salute  della
popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai  dati  del
Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un  sistema
informativo integrato senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) e'  proposto,  sulla  base  delle  risorse  assegnate,  dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed  e'
approvato dal direttore generale».)) 

Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

                               Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunita'  e  per
  l'adeguamento  dell'attivita'  didattica  per   l'anno   scolastico
  2020-2021. 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alle  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  e'
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalita'  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attivita'  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi ((e dal loro adattamento)) alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'.  Per  la  predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici patti di comunita', ((a patti))  di  collaborazione,  anche
con le istituzioni culturali, sportive e  del  terzo  settore,  o  ai
piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a
scuola degli allievi, alternando  attivita'  didattica  ad  attivita'
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, e' destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale  cosi'  assunto  dal  primo  giorno  di   assenza   ((fermi
restando)) il rispetto della  normativa  vigente  ed  il  prioritario
ricorso  al  personale  a  qualunque  titolo   in   servizio   presso
l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di
studio idoneo. Il 10 per cento  delle  risorse  che  incrementano  il
fondo di cui ((all'articolo 235)) del decreto- legge 19 maggio  2020,
n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato
del personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata
per la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  ((e  al  presente
articolo)), per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, ((tranne che nei  casi  di  sospensione  delle
attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito   dell'emergenza
epidemiologica)). 
  5.  Con  il  decreto  di  cui   all'articolo   235   ((del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate))  le  modalita'  e  la
misura del riparto delle risorse di  cui  ai  commi  2  e  3  tra  le
finalita' ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  ((6-bis. Al fine di  consentire  il  tempestivo  e  ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in  locazione,
edifici  e  locali   e   fornirli   alle   istituzioni   scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico,  anche  in  carenza  delle
certificazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in  materia  di
sicurezza, e i dirigenti scolastici possono  acquisirli  in  uso,  in
esito a una valutazione congiunta  effettuata  dagli  uffici  tecnici
dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  dall'azienda
sanitaria locale, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le
norme sulla sicurezza sul lavoro. 
  6-ter. Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  e  ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono  stipulare,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili  iscritte  sui  propri  bilanci   a
legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e  locali  e
fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno
scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392. 
  6-quater.  All'articolo  231-bis,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «In caso  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche  in
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui
al periodo precedente assicura le prestazioni con  le  modalita'  del
lavoro agile. A  supporto  dell'erogazione  di  tali  prestazioni  le
istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione  entro
il limite di spesa complessivo di 10 milioni  di  euro.  Ai  maggiori
oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante  utilizzo
delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,
anche mediante riprogrammazione degli interventi». 
  6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma  3,
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  e'  adottato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, le parole: «valutazione finale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «valutazione periodica e finale».)) 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
  ((7-bis.  Al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  delle
attivita' didattiche e il diritto allo studio  degli  studenti  delle
aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,  il  Fondo
di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e
2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,
di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di  edifici  scolastici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il riparto  delle  risorse  di  cui  al
periodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo  scorrimento  della
graduatoria   approvata   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  427  del  21
maggio 2019 e dell'avviso  pubblico  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a  10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e,  quanto  a  10  milioni  di   euro   per   l'anno   2021,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.)) 
                            ((Art. 32 bis 
 
Interventi urgenti per l'avvio e il  regolare  svolgimento  dell'anno
                        scolastico 2020/2021 
 
  1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento  di  spazi
per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare  svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020 e a 6  milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Le risorse di cui al presente comma  sono  destinate  a  favore
degli enti locali, ivi inclusi gli enti  in  dissesto,  in  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di  approvazione  di
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per  le  finalita'  di
cui all'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  presente  decreto,
prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di  conduzione
e adattamento alle esigenze didattiche e per  noleggio  di  strutture
temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  quanto  a  1,5
milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  in  aggiunta  alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del presente decreto, il Ministero  dell'istruzione  destina
un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 a favore degli enti locali per la  realizzazione  di  interventi
strutturali   o    di    manutenzione    straordinaria    finalizzati
all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli  ambienti  e
degli spazi,  anche  assunti  in  locazione.  Ai  relativi  oneri  si
provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.  Alle  medesime  finalita'  il
Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni
di euro, disponibili in bilancio, in  conto  residui,  ai  sensi  del
medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124  del  2019.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo. 
  4. Per il personale  del  comparto  scuola  restano  in  vigore  le
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  502,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1,  comma  269,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso. 
  5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a
carico del datore di  lavoro  per  la  previdenza  complementare  del
personale  delle  amministrazioni  statali   anche   ad   ordinamento
autonomo, come annualmente determinate  ai  sensi  dell'articolo  74,
comma 1, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito  capitolo
di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite  ai  bilanci
delle amministrazioni  statali  ad  ordinamento  autonomo.  La  quota
aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al
relativo fondo di previdenza complementare, con le  stesse  modalita'
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota  parte
a carico del lavoratore. 
  6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi
del Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del  Sistema  nazionale
di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel  decreto
del Ministro dell'istruzione  del  26  giugno  2020,  le  istituzioni
scolastiche singole o in rete possono stipulare  protocolli  d'intesa
con gli enti locali volti  a  regolamentare  il  funzionamento  delle
attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti  delle
risorse iscritte a legislazione vigente nel  proprio  bilancio,  puo'
affiancare   la   scuola   per   gli   aspetti   organizzativi,    di
responsabilita' e di copertura  assicurativa,  purche'  le  attivita'
svolte nelle scuole siano conformi al documento  di  valutazione  dei
rischi vigente nell'istituto.)) 
                            ((Art. 32 ter 
 
Misure urgenti per garantire la  funzionalita'  amministrativa  delle
                       istituzioni scolastiche 
 
  1. Al fine di garantire la  piena  operativita'  delle  istituzioni
scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in  deroga
ai termini previsti dall'articolo 4-bis del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, nelle regioni nelle quali  le  procedure  del  concorso
pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della  legge  27  dicembre
2017,  n.  205,  non  si  sono  concluse  con  l'approvazione   della
graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo
dei vincitori  sono  effettuate  a  seguito  dell'approvazione  delle
graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei  limiti
dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando
gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico,  gli  effetti
economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa  di
servizio. Si applicano in ogni caso le  disposizioni  in  materia  di
programmazione delle assunzioni del personale  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. Per effetto di  quanto  previsto  dai  periodi
precedenti, dalla data della  presa  di  servizio  dei  vincitori  di
concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali  provvedimenti  di
conferimento  dell'incarico  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi  (DSGA)  agli   assistenti   amministrativi.   Restano
confermati,  a  potenziamento  dell'attivita'  di  segreteria   delle
istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo
235  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  finalizzate
all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle  ordinanze
del Ministro  dell'istruzione  attuative  dell'articolo  231-bis  del
medesimo decreto-legge, e all'articolo 32  del  presente  decreto,  i
contratti a tempo determinato  comunque  connessi  o  collegati  alla
sostituzione degli  assistenti  amministrativi  facenti  funzione  di
DSGA. 
  2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di
cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022,  i  posti
di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti  e
disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di  immissione
in ruolo sono destinati alle  immissioni  in  ruolo  ai  sensi  della
procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando
il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  nel  limite  dei  posti
annualmente autorizzati. 
  3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma
6, del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  elevata  al  50
per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di  cui
al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al  comma  2
residuati  in  una  o  piu'  regioni,  nel  limite   delle   facolta'
assunzionali   annualmente   previste.   L'istanza   e'    presentata
esclusivamente  mediante  il  sistema   informativo   del   Ministero
dell'istruzione,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i  termini  e  le
modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche'  i
termini, le modalita' e la procedura per le  relative  immissioni  in
ruolo. Resta fermo il vincolo di  permanenza  previsto  dall'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
declinato dal bando di concorso. 
  5. Al fine di  dare  continuita'  alle  procedure  concorsuali  per
direttore dei servizi generali  e  amministrativi,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  da
adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i  criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici, che  sono  presiedute
da un dirigente scolastico,  un  dirigente  tecnico  o  un  dirigente
amministrativo,  e  i  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dai
relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,  ciascuna  da
superare con un punteggio pari o superiore a 7/10  o  equivalente;  i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  la
tabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
valutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  del
punteggio complessivo. 
  6. La configurazione  delle  commissioni  di  cui  al  comma  5  e'
altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo  2,  comma  6,
del citato decreto-legge n. 126 del 2019. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 2,  3,  4,  5  e  6  non  devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
                               Art. 33 
 
Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del  sistema  della
                        formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2, le parole  «Nel  periodo  di  sospensione  della
frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  nonche'  degli
articoli 1 e  2  del  decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui  al
comma 1» sono soppresse. 
  2. Limitatamente all'anno  accademico  2020/2021,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano e le universita'  ((nonche'  le
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,)) per
gli interventi di  rispettiva  competenza,  possono  rimodulare,  nei
limiti delle risorse disponibili, l'entita'  delle  borse  di  studio
destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma
8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei  ministri
del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del  26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in  un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o  altri  alloggi  di  privati  o
enti, anche per un  periodo  inferiore  a  dieci  mesi,  purche'  non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
trovano applicazione, ove  possibile,  anche  per  l'anno  accademico
2019/2020. 
  ((2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  dopo
il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Sulla  base  di  accordi  di  programma  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui  all'articolo
1 possono sperimentare, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,  n.132,  e
comunque nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di  cui  al
comma  8  del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzione
degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di  organizzazione
dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze,   sono   definiti   i   criteri   per   l'ammissione    alla
sperimentazione e le modalita' di verifica  periodica  dei  risultati
conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle  dotazioni  organiche  previste  ai  sensi
della normativa vigente e delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente». 
  2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti  criteri  per  la  determinazione  delle
relative dotazioni organiche nei  limiti  massimi  del  personale  in
servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017,
ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche'
per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale
in servizio alla data di conclusione del processo  di  statizzazione,
che deve concludersi entro il  termine  perentorio  del  31  dicembre
2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «contratti a tempo  determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile». 
  2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi  alle
previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20  novembre  2017,  n.
167, mediante la  definizione  dei  contratti  integrativi  di  sede,
finalizzati  a  superare  il  contenzioso  esistente  e  a  prevenire
l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche  nell'ambito  dell'Unione
europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: «entro il 30
giugno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  30  giugno
2021». 
  2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le  disposizioni
di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno
accademico 2020/2021.)) 
                            ((Art. 33 bis 
 
Misure urgenti per la definizione delle funzioni e  del  ruolo  degli
  educatori  socio-pedagogici  nei  presidi  socio-sanitari  e  della
  salute. 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,   d'intesa   con   il   Ministero
dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  stabilisce  le  funzioni  proprie
degli aspetti socio-educativi, considerato che  il  tratto  specifico
del ruolo della figura professionale dell'educatore  socio-pedagogico
nei  presidi  socio-sanitari  e  della  salute   e'   la   dimensione
pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della
disabilita' e della devianza. 
  2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al  comma  1,
svolte in  collaborazione  con  altre  figure  socio-sanitarie  e  in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio  2013,
n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali: 
    a)  individuare,  promuovere  e   sviluppare   le   potenzialita'
cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti,  a  livello
individuale  e  collettivo,  nell'ambito   di   progetti   pedagogici
elaborati in autonomia professionale o con una equipe in  prospettiva
interdisciplinare e interprofessionale; 
    b)  contribuire  alle  strategie  pedagogiche  per   programmare,
pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare  e  valutare
interventi educativi mirati  allo  sviluppo  delle  potenzialita'  di
tutti i  soggetti  per  il  raggiungimento  di  livelli  sempre  piu'
avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; 
    c) progettare, organizzare, realizzare e  valutare  situazioni  e
processi educativi e formativi sia in contesti  formali,  pubblici  e
privati, sia in contesti informali, finalizzati alla  promozione  del
benessere individuale e sociale, al supporto,  all'accompagnamento  e
all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'
esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,
durante tutto l'arco della vita; 
    d) costruire relazioni educative, cura educativa,  accoglienza  e
responsabilita';  prevenire  situazioni  di  isolamento,  solitudine,
stigmatizzazione e  marginalizzazione  educativa,  soprattutto  nelle
aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.)) 
                               Art. 34 
 
((Rifinanziamento degli  interventi  di  competenza  del  Commissario
                           straordinario)) 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  e'  incrementato  di  580
milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro  per  l'anno
2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,)) ivi incluse quelle  connesse
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di
cui  all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una
quota delle predette risorse pari a 80 milioni ((di euro)) per l'anno
2020 ((e a 300 milioni di euro)) per l'anno 2021  e'  destinata  alla
ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi  monoclonali
prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di
quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute e il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  su  proposta  del
Commissario straordinario, nominato ai sensi  dell'articolo  122  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  individuati  e  disciplinati
gli interventi di  acquisizione  di  quote  di  capitale  di  cui  al
precedente  periodo.  Al  relativo  onere  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                            ((Art. 34 bis 
 
    Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 39  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali  sedi
di seggio elettorale in occasione delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come
incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per  le
finalita'  indicate.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
primo periodo.)) 
                               Art. 35 
 
        Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.933.010  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 36 
 
Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio
                  campale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure  straordinarie  di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  assunto  con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno  tre  anni,  anche
non continuativi, di esperienza lavorativa  ((presso  i  reparti  del
Genio)) campale dell'Aeronautica militare,  e  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 20, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e'  inquadrato  in  un  ruolo  ad
esaurimento, nei  profili  professionali  dell'Amministrazione  della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza  dal
1° gennaio 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  nel
limite massimo di euro  4.589.346  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali  gia'  maturate  del
Ministero della difesa, coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto  ai  sensi  dell'articolo  6  e  seguenti  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
                               Art. 37 
 
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle  Prefetture
                e del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal  1°  luglio  2020  e
fino al 15  ottobre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di  cui  euro  20.530.146
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per  il  pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del  personale  delle  polizie
locali. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti
in uso alle medesime Forze, nonche' di  acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali  aperti  al  pubblico,  e'  autorizzata,  per   l'anno   2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 
  3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per
il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro
750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 
  4. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 5.541.200  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020  ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita'  del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  ((4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio
rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel  corso  dell'anno
2018,  determinate  dalla  necessita'  di  innalzare  i  livelli   di
sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli
assegnatari di alloggi collettivi di servizio per  il  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle  concessioni
per l'utilizzo degli stessi alloggi, che  sono  posti  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  4-ter. In considerazione del livello di esposizione al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali  e   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020  e  fino  al  31  dicembre
2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce  di
alloggiamento in caserma  e'  esonerato  dal  pagamento  degli  oneri
accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis  e  4-ter,  pari  ad
euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1  a  4,  pari  ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
114. 
  ((5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-ter. Alla tabella 1 allegata  al  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
    «4. Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del  ruolo  normale  in
servizio permanente di  cui  al  presente  articolo  e'  a  carattere
universitario,  per  il  conseguimento  della  laurea  magistrale  in
discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in: 
      a) un corso di Accademia, di durata  biennale,  da  frequentare
nella qualita' di allievo ufficiale; 
      b)  un  corso  di  Applicazione,  di   durata   triennale,   da
frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno  nel
grado di tenente». 
  5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto
a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.)) 
                            ((Art. 37 bis 
 
Modifiche alle tabelle A allegate ai  decreti  del  Presidente  della
             Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337 
 
  1.  Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa  alla
qualifica di dirigente superiore, le parole:  «dirigente  di  ufficio
territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze  di
polizia stradale o ferroviaria o  di  frontiera,  nonche'  postale  e
delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite  dalle
seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a  livello  regionale  o
interregionale per le esigenze di polizia stradale  o  di  frontiera,
nonche' di polizia ferroviaria o postale  e  delle  comunicazioni  di
particolare rilevanza;  dirigente  di  ufficio  territoriale  per  le
esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»; 
    b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa  alla
qualifica di primo dirigente: 
      1) le parole: «nonche' a livello regionale o interregionale per
la polizia postale  e  delle  comunicazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche'  a  livello  regionale  o  interregionale  per  le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»; 
      2) dopo le parole: «vice dirigente di  ufficio  territoriale  a
livello regionale o interregionale di particolare  rilevanza  per  le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e
delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice  dirigente  di
ufficio territoriale per le  esigenze  di  polizia  di  frontiera  di
particolare rilevanza;»; 
    c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa  alle
qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto: 
      1) dopo le parole: «dirigente di  commissariato  distaccato  di
pubblica sicurezza» sono  inserite  le  seguenti:  «di  significativa
rilevanza»; 
      2) dopo le parole: «vice direttore di divisione  o  di  ufficio
equiparato o direttore di  sezione  o  di  ufficio  equiparato»  sono
inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»; 
      3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato  di
ispettorato  o  di  ufficio  speciale  di  pubblica  sicurezza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  di  sezione  o  di  ufficio
equiparato di significativa rilevanza di  ispettorato  o  di  ufficio
speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di  ufficio  speciale  di
pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di  sezione
investigativa periferica di significativa rilevanza per le  attivita'
di contrasto della criminalita' organizzata»; 
      4) le parole:  «dirigente  o  vice  dirigente  o  dirigente  di
settore di reparto mobile o  di  reparto  speciale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di
significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»; 
      5) le parole:  «direttore  o  vice  direttore  o  direttore  di
settore di istituto di istruzione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«direttore o vice direttore o direttore di settore  di  significativa
rilevanza di istituto di istruzione»; 
    d) nella colonna relativa ai posti di qualifica  e  di  funzione,
alla riga  relativa  alla  qualifica  di  sostituto  commissario,  la
parola: «5.720» e' sostituita dalla seguente: «5.643»; 
    e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorre, e'  sostituita  dalla
seguente: «centro». 
  2.  Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «carriera dei funzionari
tecnici di polizia» sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella  parte  attinente  al  Ruolo  Ingegneri,  nella  colonna
relativa alle funzioni, alla riga relativa alla  qualifica  di  primo
dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico
periferico» sono sostituite dalle  seguenti:  «direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico  periferico»;  nella
colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico»
sono sostituite dalle seguenti: «Posti  di  funzione»  e,  alla  riga
relativa  alle  qualifiche  di  direttore  tecnico  superiore  e   di
direttore  tecnico  capo,  la  parola:  «102»  e'  sostituita   dalla
seguente: «135»; 
    b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna  relativa
alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di  primo  dirigente
tecnico,  le  parole:   «direttore/dirigente   di   ufficio   tecnico
periferico» sono sostituite dalle  seguenti:  «direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella
colonna relativa ai  posti  di  funzione,  alla  riga  relativa  alle
qualifiche di direttore tecnico  superiore  e  di  direttore  tecnico
capo, le parole: «100 (120)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «115
(135)». 
  3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo
5  ottobre  2000,  n.  334,  le  parole:  «Nella  sostituzione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Se  titolari  del  relativo  incarico,
nonche' nella sostituzione».)) 
                            ((Art. 37 ter 
 
Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle  Forze
  di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  259  e  260  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano  efficacia  per  la
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino  al
permanere di misure restrittive e  di  contenimento  dello  stesso  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2021,   all'allegato   1   al
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; 
    b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti: 
      «16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
      16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27; 
      16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». 
  2. Le disposizioni del  comma  1  sono  attuate  nei  limiti  delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.)) 
                          ((Art. 37 quater 
 
 Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per
il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020
e di 5.384.616 euro per il 2021»; 
    b) al comma 25, primo periodo: 
      1) le  parole:  «di  euro  24.234.834,  per  l'anno  2020,  per
prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno
2020 per prestazioni di lavoro straordinario  eccedente  rispetto  al
monte ore  previsto  per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  e
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  all'articolo  3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno»; 
      2) le parole: «di  euro  30.000.000,  per  l'anno  2020,»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020  e  di
euro 5.384.616 per l'anno 2021,»; 
      3) le  parole:  «di  euro  4.480.980,  per  l'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno  2020  e  di
euro 2.091.124  per  l'anno  2021»  e  dopo  le  parole:  «mediazione
culturale» sono inserite le  seguenti:  «,  anche  mediante  apposite
convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti  in
ambito migratorio». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  7.475.740  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota
parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio
dello  Stato,  che  restano   acquisiti   all'Erario.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                         ((Art. 37 quinquies 
 
Misure in materia di requisiti  per  l'approvazione  della  nomina  a
                     guardia particolare giurata 
 
  1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti:  «,  previa
verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  con  un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo  134  ovvero
con uno dei soggetti che e' legittimato a  richiedere  l'approvazione
della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133». 
  2. Al fine di assicurare il reinserimento nel  mercato  del  lavoro
dei  soggetti  interessati,  i  decreti  di   approvazione   di   cui
all'articolo 138 del citato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n.  773  del  1931,  eventualmente
rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata  in  forma
di lavoro autonomo antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  conservano  la
propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto  titolo  di
polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.)) 
                          ((Art. 37 sexies 
 
              Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del
Corpo  nazionale   soccorso   alpino   e   speleologico,   anche   in
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  ad  esso  attribuiti,
alla  legge  21  marzo  2001,  n.  74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Il  CNSAS  provvede  in  particolare,  nell'ambito   delle
competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n.  91,  al
soccorso  degli  infortunati,  dei  pericolanti,  dei   soggetti   in
imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria,  alla
ricerca e al soccorso dei dispersi  e  al  recupero  dei  caduti  nel
territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle  zone  impervie  del
territorio nazionale. Restano ferme  le  competenze  e  le  attivita'
svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso
fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a  diversi  enti
ed organizzazioni, la funzione di  coordinamento  e  direzione  delle
operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per lo svolgimento delle attivita'  previste  dall'articolo
1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con  il  Servizio
sanitario  nazionale,  con  il  Sistema  dell'emergenza   e   urgenza
sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del  numero
unico di emergenza 112»; 
    c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza  ed  emergenza
sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture  operative
regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i  servizi  di
soccorso e di elisoccorso,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della  presente  legge,
l'attivita'   dei   membri   del   CNSAS   si   considera    prestata
prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 
  2. In  ragione  delle  responsabilita'  direttamente  connesse  con
l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti
in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  nei
confronti  dei  componenti  degli  organismi  direttivi  di   livello
nazionale  e  regionale  non  trova  applicazione   quanto   previsto
dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»; 
    e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «i-bis) tecnico di centrale operativa; 
      i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; 
      i-quater) tecnico di ricerca; 
      i-quinques) tecnico di soccorso in pista; 
      i-sexies) tecnico disostruttore; 
      i-septies) tecnico speleosubacqueo; 
      i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»; 
    f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020,  2021
e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000
in  favore  del  CNSAS  in  conseguenza  dell'aumento   degli   oneri
assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo
sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  750.000
per ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.)) 
                               Art. 38 
 
Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del
  naviglio mercantile battente bandiera italiana. 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19,  all'articolo  5,  comma  5,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  12  luglio   2011,   n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
2021». 
                            ((Art. 38 bis 
 
Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19  maggio  2020,
  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,
  n. 77. 
 
  1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, al primo periodo, le  parole:  «per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dall'anno  2020»  e  il
secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
      «2.  Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  comma   1,   che
costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un  programma  per
la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le
discriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,
psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  o
violenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  di
genere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
      2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono  la  loro  attivita'
garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere  gestiti  dagli
enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  da  associazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui  al
medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche  con  la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di
cui  al  comma  2,  ivi  compresa  l'assistenza  legale,   sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 
      2-ter. Le modalita' di  attuazione  del  comma  2,  incluso  il
programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui  che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisiti
organizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  degli
stessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis»; 
    c) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Misure  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   legati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 

Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

                               Art. 39 
 
  Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  ((1-bis.  Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  servizi   di
trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse  di  cui
al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministero
dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono  essere  utilizzate  dai
comuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  tal
fine, ciascun  comune  puo'  destinare  nel  2020  per  il  trasporto
scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nel 2019.)) 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
30  aprile  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalita'
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni ((Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e  delle
province autonome)) di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in  via  esclusiva,  sono  assolti  per  il
tramite delle medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio
del 30 aprile  2021,  la  certificazione  di  cui  al  comma  2  sono
assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarieta'  comunale
in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
ai sensi del primo  periodo  del  comma  2,  da  applicare  in  dieci
annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito  dell'invio  tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a
restituzione.  In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  operano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 
                               Art. 40 
 
               Incremento ristoro imposta di soggiorno 
 
  1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo  180  del
decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni  di
euro per l'anno  2020.  L'incremento  di  cui  al  primo  periodo  e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  da  adottare   entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 41 
 
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle
                province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. All'articolo 111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
fine di garantire alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il ristoro della perdita di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli  accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  data  20
luglio 2020, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con  una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.700  milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1  con  le
autonomie speciali, tenuto conto  dell'accordo  sottoscritto  tra  la
regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dell'articolo  79,  comma  4-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro  della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19  di  cui  al  presente  articolo  e'  attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per
l'anno  2020  di  2.403.967.722  euro  e  attraverso  erogazioni  dal
medesimo Fondo nel limite massimo  di  196.032.278  euro,  conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                 |                |   Riduzione    |               |
|                 |                | concorso alla  |               |
|                 |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
|     REGIONI     |di gettito 2020 |      2020      |     2020      |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta    |      84.000.000|      84.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna         |     473.000.000|     383.000.000|     90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento           |     355.000.000|     300.634.762|     54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano          |     370.000.000|     318.332.960|     51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia   |                |                |               |
|Giulia           |     538.000.000|     538.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia          |     780.000.000|     780.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE           |   2.600.000.000|   2.403.967.722|    196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
 
      2-ter.  Per  la  regione  Trentino  Alto  Adige  e'  confermato
l'importo del concorso alla finanza pubblica  previsto  dall'articolo
1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna  regione
a statuto speciale e provincia autonoma,  l'importo  delle  effettive
minori entrate delle  spettanze  quantificate  per  l'esercizio  2020
rispetto alla media delle spettanze  quantificate  per  gli  esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto  delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di  cui
all'articolo  24,  comma  4,  e  delle  modifiche  degli  ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute. 
      2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma  1  con
le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita  di  gettito
delle regioni a statuto  ordinario  connesso  agli  effetti  negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di  cui  al  presente  articolo  e'
ripartito secondo gli importi  recati  dalla  seguente  tabella,  che
tiene conto delle somme gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
=====================================================================
|            | Riparto prima  |                  |                  |
|            |quota del fondo | Riparto seconda  |                  |
|            |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di  |
|            |  1, destinato  |  cui al comma 1  |  cui al comma 1  |
|            | alle Regioni a |  destinato alle  |  destinato alle  |
|            |    statuto     |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
|  REGIONE   |   ordinario    |    ordinario     |    ordinario     |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo     |   15.812.894,74|     37.950.947,37|     53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata  |   12.492.894,74|     29.982.947,37|     42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria    |   22.302.894,74|     53.526.947,37|     75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania    |   52.699.210,53|    126.478.105,26|    179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia      |                |                  |                  |
|Romagna     |   42.532.894,74|    102.078.947,37|    144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio       |   58.516.578,95|    140.439.789,47|    198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria     |   15.503.947,37|     37.209.473,68|     52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia   |   87.412.631,58|    209.790.315,79|    297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche      |   17.411.842,11|     41.788.421,05|     59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise      |    4.786.052,63|     11.486.526,32|     16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte    |   41.136.052,63|     98.726.526,32|    139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia      |   40.763.421,05|     97.832.210,53|    138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana     |   39.086.578,95|     93.807.789,47|    132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria      |    9.810.263,16|     23.544.631,58|     33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto      |   39.731.842,11|     95.356.421,05|    135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE      |  500.000.000,00|  1.200.000.000,00|  1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
 
      2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle
entrate  dei  bilanci  regionali  alla  voce  del  piano  dei   conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti  da  Ministeri",
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
      2-septies. Entro il 30 giugno  2021  e'  determinato  l'importo
degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a  statuto  ordinario
tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 
      2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita'  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
con le seguenti modalita': 
        a) a decorrere dal 2021,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  annualmente   dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  per  le  regioni  a
statuto ordinario rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da
ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all'attivita'  di
accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
Struttura di gestione versa  ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, i maggiori  incassi  delle  regioni  a  statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di  cui
al primo  periodo,  determinata  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
        b) se in attuazione di quanto previsto  alla  lettera  a)  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia   delle   entrate   non   versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna  regione  a  statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50  milioni  di  euro
annui determinata ai sensi  del  comma  2-novies,  la  differenza  e'
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo.  In  caso  di  mancato  versamento  alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede  al  recupero  ((a
valere sulle giacenze))  depositate  a  qualsiasi  titolo  nei  conti
aperti presso la tesoreria statale. Entro il  30  aprile  di  ciascun
anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia  delle  entrate  comunica
alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per
conto di ciascuna regione. 
      2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in  Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: 
        a) l'importo delle minori entrate derivanti  dalle  attivita'
di lotta all'evasione, pari a  950.751.551  euro,  di  cui  al  comma
2-octies; 
        b) l'importo di 50 milioni di  euro  che,  annualmente,  deve
essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino  a  concorrenza  del
predetto importo di 950.751.551 euro. 
      2-decies. Le  regioni  a  statuto  ordinario  contabilizzano  i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della  spesa,  come  trasferimenti  a  ministeri
(U.1.04.01.01.001).»; 
    d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui  al  comma
2». 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 41 bis 
 
Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di
                     garanzia per la prima casa 
 
  1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «con priorita'»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«esclusivamente»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici (Consap)  Spa  presenta  una  relazione
scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il  30
giugno di ogni  anno,  nella  quale  si  indicano,  tra  l'altro,  le
percentuali delle garanzie concesse  alle  categorie  alle  quali  e'
riconosciuta priorita', sul totale delle risorse  del  Fondo  di  cui
alla  presente  lettera,  e  che  illustra  l'avvenuta  attivita'  di
verifica approfondita sull'applicazione dei  tassi,  da  parte  degli
istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari  e  non
prioritari del finanziamento».)) 
                               Art. 42 
 
Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie
                              speciali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  111  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e delle finanze  e  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a.  trasferiti  al  ((Ministero  dell'economia  e  delle
finanze))  in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1   e   3,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  versate  dalle
Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono  recuperate  dalle  medesime
autonomie mediante riduzione del  contributo  alla  finanza  pubblica
previsto per  l'anno  2020  e,  per  la  Regione  Sardegna,  mediante
l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di  706.263  euro  per
l'anno 2020. 
  3. In attuazione di quanto previsto dal  comma  2  e  dall'articolo
111,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di  ciascuna  autonomia
speciale e' rideterminato dalla seguente tabella: 
 
=====================================================================
|              |             |             |Riduzione |             |
|              |             |             |   del    |             |
|              |             |             | concorso |             |
|              |             |             |   alla   |             |
|              |             |             | finanza  |             |
|              |             |             |pubblica a|             |
|              |             |Riduzione del|  valere  |             |
|              |             |concorso alla|  sulle   |             |
|              |Concorso alla|   finanza   |  quote   |             |
|              |   finanza   | pubblica a  | capitale |Concorso alla|
|              |pubblica anno| valere sul  |   2020   |   finanza   |
|              |   2020 a    |Fondo di cui | sospese  |pubblica anno|
|              |legislazione |all'art. 111,|   gia'   |    2020     |
|   REGIONI    |   vigente   |   comma 1   |  pagate  |rideterminato|
+==============+=============+=============+==========+=============+
|Valle d'Aosta |  102.807.000|   84.000.000|          |   18.807.000|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sardegna      |  383.000.000|  383.000.000|          |            0|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Trento        |  418.186.556|  300.634.762|          |  117.551.794|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Bolzano       |  501.728.143|  318.332.960|   651.135|  182.744.048|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Friuli-Venezia|             |             |          |             |
|Giulia        |  726.000.000|  538.000.000|   840.479|  187.159.521|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sicilia       |1.001.000.000|  780.000.000|13.369.920|  207.630.080|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|TOTALE        |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534|  713.892.443|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  88  milioni  di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 42 bis 
 
Sospensione  dei  versamenti  tributari   e   contributivi,   nonche'
  interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico,
  agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa,  e  risorse  per  i
  comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione  dei  flussi
  migratori. 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa,  i
versamenti  dei  tributi  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
dicembre 2020, sono  effettuati  senza  applicazione  di  sanzioni  e
interessi  entro  la  medesima  data.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi  degli
articoli  126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
della rateizzazione fino a un massimo di  ventiquattro  rate  mensili
prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato. 
  2. In considerazione  dei  flussi  migratori  e  delle  conseguenti
misure di sicurezza sanitaria per  la  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19, al fine di  consentire  il  pieno  rilancio  dell'attivita'
turistica  ed  alberghiera,  alle  imprese  del  settore   turistico,
agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di  Lampedusa
e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui  all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12  dicembre  2019,  n.  156.  A  tali
agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea e le disposizioni della medesima  in  materia  di
aiuti di Stato per i settori interessati. 
  3. I criteri e le modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di
cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del  limite
di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata  la  spesa
di 0,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  5. In caso di errata applicazione delle disposizioni  del  comma  3
dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  in  relazione
alla determinazione dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive  modificazioni,  l'importo  dell'imposta  non  versata  e'
dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di  sanzioni  ne'
interessi. 
  6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, dopo le parole: «In caso di mancata  adesione  da  parte
dei possessori delle  obbligazioni  di  cui  al  comma  1-bis,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della cedola  in
corso al momento dell'adesione stessa,». 
  7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono
sostituite dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci». 
  8. Al fine di fronteggiare le  esigenze  connesse  al  contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche
di  natura  sanitaria,  dei  flussi  migratori,  nei   limiti   dello
stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di  spesa
massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro
per ciascuno dei comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto  Empedocle,
Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e  Augusta.  Con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo,  nonche'
le modalita' di monitoraggio della spesa. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  8,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto.)) 
                               Art. 43 
 
      Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale 
 
  1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,
il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di
primo grado, contenenti accertamento del diritto di  una  regione  al
riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo  6  maggio   2011,   n.   68,   del   gettito   derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'
procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima,  che  preveda
il pagamento da parte dello Stato della misura  massima  del  90  per
cento del capitale dovuto, suddiviso in  due  rate,  delle  quali  la
prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro  il  31  ottobre
2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il
30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in  ordine
agli accessori e  alle  spese  legali  e  con  rinunzia  dello  Stato
all'impugnazione  della  sentenza  di  primo  grado,  anche  se  gia'
proposta. 
  2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a
90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 44 
 
            Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 
 
  ((1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico  locale
e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  200  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 400 milioni di euro per  l'anno  2020.  Tali  risorse
possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui
al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300
milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze di trasporto  conseguenti  all'attuazione  delle  misure  di
contenimento  derivanti  dall'applicazione  delle  Linee  guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto
pubblico e delle Linee guida per il  trasporto  scolastico  dedicato,
ove i predetti servizi nel periodo  precedente  alla  diffusione  del
COVID-19 abbiano avuto un  riempimento  superiore  all'80  per  cento
della capacita'. 
  1-bis.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'   autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale di cui al comma 1,  nei  limiti  del  50  per  cento  delle
risorse ad essa attribuibili applicando alla  spesa  di  300  milioni
autorizzata  dal  medesimo  comma  1   le   stesse   percentuali   di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione dei criteri e delle quote  da  assegnare  a
ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale  previsti
dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente  ripartizione  delle
risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi,  nonche'
alla ripartizione delle residue risorse di  cui  al  comma  1,  primo
periodo, secondo i medesimi criteri e  modalita'  di  cui  al  citato
articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.)) 
  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna
regione a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  dovesse  risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovra'
essere versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.legge  19  maggio
2020, n. 34. 
                            ((Art. 44 bis 
 
 Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. All'articolo 214  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre»; 
    b) al comma  5,  dopo  le  parole:  «imprese  beneficiarie»  sono
inserite le seguenti: «,  a  compensazione  degli  effetti  economici
rendicontati ai sensi del comma 4,»; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Le eventuali risorse residue di cui  al  comma  3,  non
assegnate con il decreto di cui  al  comma  5,  sono  destinate  alle
imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli  effetti
economici subiti direttamente imputabili  all'emergenza  da  COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale
fine,  le  imprese  di  cui  al  periodo   precedente   procedono   a
rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti  dal
1° agosto 2020 al  31  dicembre  2020  secondo  le  stesse  modalita'
definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo
periodo del presente comma sono assegnate alle  imprese  beneficiarie
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 aprile 2021»; 
    d) al comma 6, le parole: «del comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 5 e 5-bis». 
                            ((Art. 44 ter 
 
Ulteriori  risorse  per  prestazioni  di  lavoro   straordinario   di
                    personale delle Forze armate 
 
  1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte  del  contingente
delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  dello  svolgimento  dei  maggiori  compiti
connessi  al  contenimento  della   diffusione   del   COVID-19,   e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
6.330.298 per il  pagamento  delle  connesse  prestazioni  di  lavoro
straordinario. 
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
6.330.298  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto.)) 
                               Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: 
      «51-bis. Le risorse assegnate agli enti  locali  per  gli  anni
2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  e  sono  finalizzate  allo
scorrimento della graduatoria dei  progetti  ammissibili  per  l'anno
2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 53 a 56. Gli enti  beneficiari  del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 5 novembre 2020.  Gli  enti  locali  beneficiari  confermano
l'interesse al contributo con comunicazione da  inviare  entro  dieci
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui  al  secondo
periodo, e il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare  le
relative assegnazioni con proprio decreto  da  emanare  entro  il  30
novembre 2020. Gli enti beneficiari sono  tenuti  al  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data  di  pubblicazione
del citato decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta
la seguente: 
      «b-bis)  le   informazioni   relative   al   quadro   economico
dell'opera, dando evidenza dei  costi  inerenti  alla  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  ((1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1079,  primo  periodo,  le  parole:  «cofinanziamento
della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  e
dei   progetti   definitivi»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«finanziamento della redazione dei progetti di  fattibilita'  tecnica
ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi»; 
    b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque  ricorre,
e' sostituita dalla seguente: «finanziamento». 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in  vigore  il
1° gennaio 2021.)) 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 46 
 
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente: 
      «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni  ai  sensi  del  comma
139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750
milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono finalizzate  allo  scorrimento  della  graduatoria  delle  opere
ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero  dell'interno,  nel
rispetto dei criteri  di  cui  ai  commi  da  141  a  145.  Gli  enti
beneficiari  del  contributo  sono  individuati  con  comunicato  del
Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il  31  gennaio  2021.  I
comuni  beneficiari  confermano   l'interesse   al   contributo   con
comunicazione  da  inviare  entro  dieci   giorni   dalla   data   di
pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e  il  Ministero
dell'interno provvede a formalizzare  le  relative  assegnazioni  con
proprio decreto da emanare  entro  il  28  febbraio  2021.  Gli  enti
beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 143  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 46 bis 
 
     Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi 
 
  1. Al fine di adottare, nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze  degli  eventi
atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno  colpito
il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova,  presso  il
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con  stanziamento  di  7
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite,
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con  decreto  del
Ministero dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della
protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali
interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto.)) 
                            ((Art. 46 ter 
 
               Rifinanziamento del «Fondo demolizioni» 
 
  1. Il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  26,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro  per  l'anno
2020. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,
del presente decreto.)) 
                               Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: 
      «29-bis. Le risorse assegnate ai  comuni  per  l'anno  2021  ai
sensi del  comma  29  sono  incrementate  di  500  milioni  di  euro.
L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto
del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli  stessi
criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29  e  30.  Le  opere
oggetto di contribuzione possono  essere  costituite  da  ampliamenti
delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma
29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
cui ai commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita'  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 48 
 
 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63
e'  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  il   finanziamento   degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche'
degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2025 al 2029.». 
  2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione,  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022  e  300  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                            ((Art. 48 bis 
 
   Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2020/2021,  in  considerazione   delle
eccezionali  esigenze  organizzative  necessarie  ad  assicurare   il
regolare svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  gestiti
direttamente dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  nonche'  per
l'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla   prevenzione   e   al
contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  la  maggiore   spesa   di
personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di
lavoro subordinato  a  tempo  determinato  del  personale  educativo,
scolastico e ausiliario  impiegato  dai  comuni  e  dalle  unioni  di
comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della  stessa  e
il rispetto dell'equilibrio di bilancio  degli  enti  asseverato  dai
revisori  dei  conti,  non  si  computa  ai  fini  delle  limitazioni
finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.)) 
                            ((Art. 48 ter 
 
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
  incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni 
  1. La misura degli incentivi per gli interventi  di  produzione  di
energia termica da fonti rinnovabili e di incremento  dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  realizzati  su  edifici  pubblici
adibiti a uso scolastico e su edifici di  strutture  ospedaliere  del
Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100  per
cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti  per  unita'
di potenza e  unita'  di  superficie  gia'  previsti  e  ai  predetti
interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.)) 
                               Art. 49 
 
   Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 
 
  ((1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono disposti il riparto e  l'assegnazione  delle  risorse  a  favore
delle  citta'  metropolitane  e   delle   province   territorialmente
competenti,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli   indicati
all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con
particolare riferimento al livello di rischio  valutato.  I  soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti  di
cui  al  presente  comma  entro  l'anno  successivo   a   quello   di
utilizzazione  dei  fondi,   mediante   presentazione   di   apposito
rendiconto al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulla
base delle risultanze del  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.)) 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 50 
 
((Aggiornamento dei termini per l'assegnazione  delle  risorse))  per
                        rigenerazione urbana 
 
  1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole «entro la data del 31  marzo  2020»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  marzo   dell'anno
precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente  il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»; 
    b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti:
«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato  entro
il 30 settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi
sono presentate entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del  medesimo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri.». 
  ((1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le  parole:  «10
milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «20  milioni  di
euro». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto.)) 
                               Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo
24, comma 5-bis, ((del decreto-legge  30  dicembre  2019,))  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8.
Sono  nulli  gli  eventuali  atti  adottati  in  contrasto   con   le
disposizioni del presente comma. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  ((1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui  all'articolo  1,  comma
32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre
2020; conseguentemente, il termine di cui al comma  34  dello  stesso
articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020. 
  1-ter.  Al  fine  di  contenere  l'inquinamento   e   il   dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota  dell'imposta  di
registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma  1,  terzo  capoverso,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta  all'1
per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. 
  1-quater. Nei casi di cui al comma  1-ter,  l'imposta  puo'  essere
inferiore a 1.000 euro. 
  1-quinquies. Ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  cui  al
comma  1-ter,  la   dichiarazione   di   destinazione   del   terreno
all'imboschimento  deve  essere  resa  dall'acquirente  nell'atto  di
acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere
tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni  e
a procedere alla piantumazione entro dodici mesi  dall'acquisto,  con
una densita' non inferiore a  250  alberi  per  ettaro.  In  caso  di
mancato rispetto delle predette condizioni, sono  dovute  le  imposte
nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per  cento
delle stesse imposte. 
  1-sexies. In caso di successivo  trasferimento  a  titolo  gratuito
della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a  1-quinquies,
il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma  1-quinquies  decade
dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per
il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter. 
  1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da  1-ter
a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.)) 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti». 
  ((3-bis.  Al  comma  4  dell'articolo   7-quinquies   del   decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme  alle
concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite
dalle seguenti:  "eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in
tabella 5 dell'Allegato 4". 
  3-ter. Alla tabella 3, alla tabella  5-bis  e  alla  tabella  6-bis
dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  le
parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza  di
cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite  dalle  seguenti:
"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 1B dell'Allegato 3". 
  3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  'accesso  autonomo
dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che
consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di
proprieta' non esclusiva». 
  3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
  «13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  dei  titoli
abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano
degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le  asseverazioni
dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo  degli  immobili
plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e  i
relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per  l'edilizia  sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli  edifici  interessati
dai medesimi interventi». 
  3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1°  gennaio  2021
al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui
all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita'
21 marzo 1973, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del  20  aprile  1973,  non  trova  applicazione  la
percentuale minima  di  polietilentereftalato  vergine  prevista  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le  predette
bottiglie, le altre condizioni e  prescrizioni  previste  dal  citato
articolo 13-ter. 
  3-septies. Il Ministero della salute provvede a  modificare,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il citato decreto  21  marzo  1973,
adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies. 
  3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente  articolo,  valutati
in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, per gli  anni  2021  e  2023  e  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per  l'anno
2022. 
  3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1  sono
assoggettate  alla  procedura  abilitativa   semplificata   stabilita
dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delle
acque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. L'applicazione del  comma  7  e'  estesa  alle  piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis». 
  3-undecies.   Fermo   restando   il    rispetto    del    principio
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla  contrazione  del
ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da  COVID-19  stimolando
l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021  gli  enti  di
gestione delle aree protette possono adottare misure di  contenimento
della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, purche' sia assicurato il conseguimento  dei  medesimi  risparmi
previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori  dei  conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto  capitale  per  finanziare  spese  di  parte   corrente.   Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
                               Art. 52 
 
       Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i  commi  4  e  6
dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e' sostituito dal seguente  «4.  Nei  casi  in  cui  il
tesoriere e' tenuto  ad  effettuare  controlli  sui  pagamenti,  alle
variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti  di  cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.». 
                               Art. 53 
 
              Sostegno agli enti in deficit strutturale 
 
  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui
deficit    strutturale    e'    imputabile    alle    caratteristiche
socio-economiche  della  collettivita'  e  del  territorio  e  non  a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore  a  100  e  la  cui
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a
395. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata,  per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  e'  destinato  al
pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore  degli
enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel
corso  dell'anno  2020,  e'  subordinata   all'invio   al   Ministero
dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo  di  rotazione
anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
nuove sopravvenute esigenze. 
  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'
previste  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato   della
contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con  durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura
finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i
creditori in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a  ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione di cui  all'articolo  151,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  differito  al  31
ottobre 2020. 
  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  per
gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti. 
  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica
anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
((nonche'  dagli  altri  commissari))  ad  acta  a  qualunque  titolo
nominati.  Le  procedure  esecutive   eventualmente   intraprese   in
violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme  ne'
limitazioni all'attivita' del tesoriere. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai
procedimenti gia' avviati. 
  ((10-bis.  In  considerazione  della  situazione  straordinaria  di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19,  agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari   di   cui
all'articolo 242 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio  finanziario  2020  non
riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni  servizi
prevista dall'articolo 243,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  del
medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo 243.)) 
                               Art. 54 
 
             Termine per gli equilibri degli enti locali 
 
  1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita'
delle risorse disponibili per  gli  enti  locali,  all'articolo  107,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai
fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli  equilibri
di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma
2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020». 
  ((1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Il termine di cui all'articolo  264,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30  novembre
2020».)) 
                               Art. 55 
 
Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di
  liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9
ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con
deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui
all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle
risorse residue della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  gia'
ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidita'
entro il 24 luglio 2020. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1  sono  concesse
entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate  anche  ai  fini
del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale
delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14
settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il
28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  gia'  adottati  ai
sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020. 
                               Art. 56 
 
Disposizioni per gli enti locali in dissesto  interamente  confinanti
  con paesi non appartenenti all'Unione europea 
 
  1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il  seguente:
«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al  comma  2-decies,  i
debiti di cui al primo periodo sono integralmente  pagati  anche  nel
caso di ricorso alla modalita' semplificata di  liquidazione  di  cui
all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 
                               Art. 57 
 
              Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-quater e'  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  ((2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo,
per i contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati  con  il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del  sisma  del  2016,
nonche' per i contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  alle
convenzioni con  le  societa'  indicate  all'articolo  50,  comma  3,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
la  proroga  fino  al  31  dicembre  2021  si  intende   in   deroga,
limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata  previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in
deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81.)) 
  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, a decorrere dal ((1° novembre 2020)), le regioni,  gli
enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2009, ((del sisma del 2012))  e  del  sisma  del  2016,
((nonche' gli Enti parco nazionali  autorizzati  alle  assunzioni  di
personale a tempo determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229,)) in coerenza con il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
assumere a tempo indeterminato, con le procedure e  le  modalita'  di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75,  il
personale con rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  in  servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione  e  presso  gli  enti
locali dei predetti crateri. 
  ((3-bis. Presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari  a
5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  finalizzato  al  concorso   agli   oneri
derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al  comma  3.
Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse  del  fondo
di cui al periodo precedente si provvede con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  Il  riparto  e'
effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto  presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della funzione  pubblica,  comunicando  le  unita'  di  personale  da
assumere a tempo indeterminato e il relativo  costo,  in  proporzione
agli oneri delle rispettive  assunzioni.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  a  30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle  risorse  destinate  alle  proroghe  dei  contratti   a   tempo
determinato del personale  in  servizio  presso  le  strutture  e  le
amministrazioni di cui al comma 3; 
    c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10
milioni  di  euro  annui  mediante  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e per 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3-ter. All'articolo 50,  comma  3,  alinea,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unita' con funzioni di livello
dirigenziali non  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui  una
incaricata  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   6,   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai  limiti
percentuali   ivi   previsti.   Alla   struttura   del    Commissario
straordinario  e'  altresi'  assegnata  in   posizione   di   comando
un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale
non generale, appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  fino  a  cinque  esperti  incaricati   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico». 
  3-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  3-ter,
pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno  2021,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
  3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: 
    «9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il
Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da  adottare
ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  destinare  ulteriori  unita'  di
personale per gli Uffici speciali  per  la  ricostruzione,  gli  enti
locali e  la  struttura  commissariale,  mediante  ampliamento  delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite  di  spesa
di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a  valere
sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e  non
utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189». 
  3-sexies. Qualora, per far  fronte  alla  ripresa  delle  attivita'
scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in  essere  di  appalto  o
concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati
servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106
e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e
per l'esecuzione di tali servizi  aggiuntivi  si  debba  ricorrere  a
subaffidamenti,    l'appaltatore    o     concessionario     comunica
all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il
contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni  rese  da
parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti il possesso dei requisiti  di  idoneita'  professionale  e
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  L'amministrazione,  al  fine  di
assicurare  la  tempestiva  erogazione  del  servizio,  autorizza  il
subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito  dei
controlli sulle dichiarazioni rese e  prevedendo  in  caso  di  esito
negativo la revoca dell'autorizzazione  e  il  pagamento  delle  sole
prestazioni  effettivamente  eseguite.   L'amministrazione   effettua
sempre il controllo sui requisiti  di  idoneita'  professionale,  sui
requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4  e  5,  lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  la  verifica
antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e,
a campione, il controllo sui restanti requisiti. 
  3-septies.  A  decorrere  dall'anno  2021  le  spese  di  personale
riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
finanziate integralmente da risorse provenienti  da  altri  soggetti,
espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste  da  apposita
normativa, e le corrispondenti entrate  correnti  poste  a  copertura
delle stesse non rilevano ai fini della  verifica  del  rispetto  del
valore soglia di cui ai commi 1,  1-bis  e  2  dell'articolo  33  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito
il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non  rilevano  l'entrata  e  la  spesa  di
personale per un importo corrispondente. 
  3-octies. Al fine di dare avvio alle  misure  per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio pubblico  e  privato  ed  alle  attivita'
economiche  e  produttive,  relativamente  agli  eccezionali   eventi
meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno
interessato i  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione  puo'
provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in  favore
dei soggetti pubblici  e  privati  e  delle  attivita'  economiche  e
produttive, a valere sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2020 e 2021. I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono
essere riconosciuti  fino  a  concorrenza  del  danno  effettivamente
subito, tenendo anche conto  dei  contributi  gia'  concessi  con  le
modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  di
eventuali  indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le
medesime finalita'.)) 
  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30  per
cento,  al   netto   dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi
privati. Con provvedimenti adottati  ((ai  sensi  dell'articolo  2,))
comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione  del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello
0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella
misura massima del 2 per cento, per  le  attivita'  professionali  di
competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento
dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire
interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   determinazione   del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.».  5.  Al  fine  di
assicurare ai Comuni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229,  continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e'  autorizzato  a
concedere, con propri provvedimenti, apposita  compensazione  per  un
massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,
per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o  alle  minori  entrate
registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1
commi 639, 667 e 668  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Il
Commissario  comunica  al  tavolo  di  cui   all'articolo   106   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in
favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  per  i  tre  anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2022» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«dal  2019  al  2022».  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente
comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi
precedenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi
finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attivita'  di  ricostruzione
post  eventi  sismici  in  relazione  alle  ((relative   contabilita'
speciali)) di cui sono titolari, predispongono e aggiornano  mediante
apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento  della  Ragioneria
Generale  dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,  ciascuna
per la parte di propria competenza, assumono gli impegni  pluriennali
di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti
il   trasferimento   di   risorse   alle    contabilita'    speciali.
Conseguentemente  ciascun  Commissario,  nei  limiti  delle   risorse
impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di  affidamento  dei
contratti anche nelle more  del  trasferimento  delle  risorse  sulla
contabilita'  speciale.  Gli  impegni  pluriennali   possono   essere
annualmente rimodulati con la legge di  bilancio  in  relazione  agli
aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica. Le risorse destinate  alla  realizzazione  degli
interventi  sono  trasferite,   previa   tempestiva   richiesta   del
Commissario  alle  amministrazioni  competenti,  sulla   contabilita'
speciale  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  dell'intervento
comunicati  al  Commissario.   Il   monitoraggio   degli   interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base  di  quanto
disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del
Codice della protezione  civile  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale  per  i
comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti  contratti,
eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della
trasformazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per  i  titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021». A tal fine ((le risorse delle contabilita' speciali))  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono incrementate di complessivi 300.000 euro  per  l'anno  2021.  Ai
relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine  ((le  risorse
delle contabilita' speciali)) di cui all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di
euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 114. 
  15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la  ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione
delle  aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento ((e sono comunque
esclusi)) dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
periodo si applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite
contabilita'  speciali  intestate   ai   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualita'   di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012. 
  16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del  decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata ((dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 156,)) degli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti
al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   in   attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  da  corrispondere  nell'anno  2021,  comprese  quelle  il   cui
pagamento e' stato differito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  426,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dell'articolo  1,  comma  356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1,  comma  503,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Gli  oneri  di  cui  al  primo
periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  a
decorrere dall'anno 2022, in rate di  pari  importo  per  dieci  anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti  regolanti  i  mutui  stessi.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma»
sono soppresse e la parola «situati» e'  sostituita  dalla  seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) e' aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'
gia' dichiarato.». 
  ((18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre  2015,  n.  203,  la
vita tecnica degli impianti di risalita in  scadenza  nel  2018,  nel
2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle
regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31  dicembre  2021,  previa
verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza  dell'esercizio
da parte dei competenti uffici ministeriali».)) 
                            ((Art. 57 bis 
 
     Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei comuni dei territori  colpiti  da  eventi  sismici,
l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il
contributo previsto per la ricostruzione»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
      «4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione  degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per  cento
per  gli  interventi  di  ricostruzione  riguardanti   i   fabbricati
danneggiati dal sisma nei comuni di  cui  agli  elenchi  allegati  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui  al  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi  sono  alternativi  al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese
necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione  degli   immobili
destinati alle attivita' produttive». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  0,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  4,2
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2025,  si
provvede, quanto a 0,3 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  4,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai
sensi dell'articolo 114.)) 
                            ((Art. 57 ter 
 
  Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
 
  1. All'articolo  22  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e
di  organizzazione  degli  Uffici  speciali,   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della  contrattazione
collettiva  con  i   vincoli   di   bilancio   e   quelli   derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con  particolare  riferimento
alle disposizioni inderogabili che  incidono  sulla  misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti  accessori,  e'  effettuato,  uno  per
ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti».)) 
                          ((Art. 57 quater 
 
Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione  degli  edifici
  pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo
  colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. 
 
  1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli
edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori  della  regione
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009,  la  decisione
in ordine  agli  atti  di  approvazione  dei  progetti  definitivi  o
esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato
«Conferenza di servizi permanente».  La  Conferenza  e'  deputata  ad
esprimersi su  interventi  i  cui  lavori  sono  di  importo  pari  o
superiore a 1 milione di euro. 
  2.  La  Conferenza  di  servizi  permanente   e'   presieduta   dal
provveditore  interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, o da un  suo  delegato,  ed  e'
altresi' costituita dei seguenti componenti: 
    a) un rappresentante del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo; 
    b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare; 
    c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali  diverse
da quelle di cui alle lettere a) e b); 
    d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e  di  tutte  le
amministrazioni riconducibili alla medesima regione; 
    e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente; 
    f)  un  rappresentante  unico  della  provincia  e  di  tutte  le
amministrazioni     riconducibili     alla     medesima     provincia
territorialmente competente; 
    g)  un  rappresentante  unico  del   comune   e   di   tutte   le
amministrazioni riconducibili  al  medesimo  comune  territorialmente
competente; 
    h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per  la  ricostruzione
territorialmente competente. 
  3. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,
individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento. 
  4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del  comma  2  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241.   Ove   si   tratti   soltanto   di
amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente  competente
procede alla  designazione  del  rappresentante  unico  entro  cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente. 
  5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine  previsto
dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di  cui  alla
lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli
Enti parco,  le  province  e  i  comuni  territorialmente  competenti
provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro  cinque
giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi
permanente. 
  6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da  un  unico
soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in  modo  univoco  e
vincolante la  posizione  dell'amministrazione  stessa  su  tutte  le
decisioni  di  competenza  della  Conferenza,  anche   indicando   le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
  7. Resta salva la possibilita'  di  invitare  alle  riunioni  della
Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e,  per
le singole amministrazioni dello  Stato,  rappresentate  nei  modi  e
nelle forme di cui al comma 2, lettera c),  di  intervenire  a  dette
riunioni esclusivamente in funzione di supporto. 
  8.  Al  fine  di  accelerare  il  completamento  dell'attivita'  di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
nell'aprile  2009,  la  Conferenza  di   servizi   permanente   opera
esclusivamente secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  14-ter
della legge n. 241 del 1990. 
  9. La partecipazione  alla  Conferenza  di  servizi  permanente  e'
obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di
almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di  un'amministrazione
non impedisce la conclusione del relativo procedimento  e  l'adozione
del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente  si
riunisce, di regola,  con  cadenza  mensile,  con  la  partecipazione
contestuale,   ove   possibile   anche   in   via   telematica,   dei
rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate. 
  10. Il provveditore interregionale  alle  opere  pubbliche  per  il
Lazio,  l'Abruzzo  e  la  Sardegna  provvede,  entro   dieci   giorni
lavorativi  dal  ricevimento  della  documentazione  afferente   alle
attivita' descritte al comma 1, a comunicare,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre  amministrazioni
interessate: 
    a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,  inviando   i
relativi documenti o le credenziali  per  l'accesso  telematico  alle
informazioni  e  ai  documenti  utili  ai  fini   dello   svolgimento
dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro  il
quale le  amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del  1990,  integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a  fatti,  stati  o  qualita'  non
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) la data della  prima  riunione  della  Conferenza  di  servizi
permanente che non puo' essere fissata  prima  di  tre  giorni  della
scadenza del termine previsto dalla lettera b). 
  11. I lavori della Conferenza  si  concludono  non  oltre  quindici
giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla  lettera  c)
del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni  preposte  alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e
della salute, il termine previsto dal  precedente  periodo  non  puo'
superare i trenta giorni. In ogni  caso,  resta  fermo  l'obbligo  di
rispettare il termine finale del procedimento. 
  12. Ai  componenti  della  Conferenza  di  servizi  permanente  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti  comunque  denominati.  Alle  attivita'  di  supporto   il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  con  le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.)) 

Capo VI
Sostegno e rilancio dell’economia

                               Art. 58 
 
               Fondo per la filiera della ristorazione 
 
  1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita'  dell'attivita'
degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari,  e'
istituito un fondo nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali con una  dotazione  pari  a
600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa. 
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione  di  un
contributo a fondo perduto alle imprese in  attivita'  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto con ((codice ATECO  prevalente
56.10.11, 56.10.12, 56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,  limitatamente
alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00)),
per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo  a  giugno  2020
sia inferiore ai  tre  quarti  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2019.  Il  predetto
contributo  spetta,  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  cui   al
precedente periodo, ai  soggetti  che  hanno  avviato  l'attivita'  a
decorrere dal 1° gennaio 2019. 
  3. Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati
presentano una istanza secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di
cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento  di
un anticipo del 90  per  cento  al  momento  dell'accettazione  della
domanda,  a  fronte  della  presentazione   dei   documenti   fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,  nonche'
di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
definiti dal presente articolo  e  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito  della
presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   deve   essere
effettuato con modalita' tracciabile. 
  4. L'erogazione del contributo viene effettuata  nel  rispetto  dei
limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de
minimis. 
  5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile
delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, ed e' alternativo a quello concedibile  ai  sensi  dell'articolo
59. 
  6. Per  l'attuazione  del  presente  articolo  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  puo'  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  convenzioni
con concessionari di servizi pubblici che, al fine di  assicurare  la
diffusa e immediata operativita' della misura  garantendo,  altresi',
elevati livelli di sicurezza informatica,  risultino  dotati  di  una
rete di sportelli capillare su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche  integrate,  che
siano Identity Provider e che abbiano la qualifica  di  Certification
Authority  accreditata  dall'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con
esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione  e  gestione
delle istanze e dichiarazioni alla  pubblica  amministrazione  e  nei
servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili
secondo i criteri, modalita' e  i  limiti  di  importo  definiti  dal
decreto di cui al comma 10, il richiedente e'  tenuto  a  registrarsi
all'interno della piattaforma  digitale,  messa  a  disposizione  dal
concessionario   convenzionato,   denominata    «piattaforma    della
ristorazione»,  ovvero   a   recarsi   presso   gli   sportelli   del
concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di
accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra  cui  copia  del
versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno,
effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  Il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il
concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei
propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per
la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base  delle  informazioni
contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito  della  verifica
del possesso dei requisiti del richiedente da  parte  del  Ministero,
cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in
formato   digitale,   il   concessionario   convenzionato    provvede
all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90  per  cento
del valore del contributo, previo accredito da  parte  del  Ministero
degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2  e'  certificato
dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti  richiesti
utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso
gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica
il  concessionario  convenzionato  provvedera'  ad   emettere   nelle
medesime  modalita'  i  bonifici  a  saldo  del  contributo.  Qualora
l'attivita' di cui al presente comma  necessiti  dell'identificazione
degli aventi diritto, il personale del  concessionario  convenzionato
procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti  disposizioni,
assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.
Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e'  determinato  l'importo  dell'onere  a
carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i
criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato. 
  ((7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua
verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le  modalita'
da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai  fini
dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica  all'ufficio  che
ha erogato i contributi. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione  del
contributo, oltre a comportare il recupero dello  stesso,  e'  punita
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio   del
contributo non spettante.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente
articolo, l'ammontare di cui al secondo comma  dell'articolo  316-ter
del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica  l'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116.  All'irrogazione
della sanzione, ai sensi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).  Il  pagamento
della sanzione e la restituzione del contributo  non  spettante  sono
effettuati con modello F24 ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   senza   possibilita'   di
compensazione con crediti, entro  sessanta  giorni,  rispettivamente,
dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del
contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e
dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari.  In
caso di mancato pagamento  nei  termini  sopra  indicati  si  procede
all'emissione  dei  ruoli  di  riscossione  coattiva.  Gli   introiti
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui  al  presente  comma
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento  di
emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 
  8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, al primo periodo, le parole:  «,  per  l'anno  2020,  la
spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021». 
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse.)) 
  9.  Qualora  l'attivita'  d'impresa  di  cui  al  comma   2   cessi
successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario
dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a  conservare  tutti  gli
elementi giustificativi del  contributo  spettante  e  a  esibirli  a
richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto  di  recupero  di
cui al comma 8 e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto  firmatario
dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare  del  contributo
assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di  quanto
disposto dal presente articolo. 
  11. Agli oneri di cui al  presente  articolo,  nel  limite  di  600
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente  articolo,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                            ((Art. 58 bis 
 
 Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma 
 
  1. Al fine di sostenere, nel limite  di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 che costituisce tetto di  spesa  massimo,  interventi  di
promozione della commercializzazione dei prodotti  ortofrutticoli  di
quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della  legge  13
maggio 2011, n. 77,  di  stimolare  la  ripresa  e  il  rilancio  del
relativo comparto e  di  sensibilizzare  i  consumatori  rispetto  ai
livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di  tali  prodotti,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  il  Fondo  per  la  promozione  dei
prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri  e
le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui  al  comma
1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto.)) 
                            ((Art. 58 ter 
 
            Disposizioni urgenti in materia di apicoltura 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
in conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge». 
    b) all'articolo 4, comma 1,  dopo  la  parola:  «fioritura»  sono
inserite le seguenti: «o in presenza di  secrezioni  extrafiorali  di
interesse mellifero»; 
    c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 
  2.  All'articolo  4,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono
inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».)) 
                          ((Art. 58 quater 
 
              Misure a favore del settore vitivinicolo 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono
inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO  11.02.10  e
11.02.20,»; 
    b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue  derivanti
dall'attuazione  dell'intervento  di   riduzione   volontaria   della
produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34  milioni  di  euro
per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate
all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate,  nel  limite  di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento  della  misura
dell'esonero contributivo  di  cui  all'articolo  222,  comma  2.  Le
ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui  al  primo
periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di  euro  per  l'anno  2020,
sono destinate al finanziamento  di  misure  di  sostegno  a  vini  a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea  "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19"   del   19   marzo   2020,   e   successive
modificazioni. 
      1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  da  emanare  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
misure da attuare, le relative procedure attuative e  i  criteri  per
l'erogazione   del   contributo   da   corrispondere   alle   imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui  al  comma  1-bis,
ultimo periodo».)) 
                               Art. 59 
 
Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei
                           centri storici 
 
  1. E' riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai  soggetti
esercenti attivita' di impresa  di  vendita  di  beni  o  servizi  al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo  di
provincia  o  di  citta'  metropolitana  che,  in   base   all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano registrato presenze  turistiche  di  cittadini  residenti  in
paesi esteri: 
    a) per i comuni capoluogo di  provincia,  in  numero  almeno  tre
volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari
o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. 
  2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del  fatturato
e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,  degli  esercizi
di cui al comma 1, realizzati nelle zone  A  dei  comuni  di  cui  al
medesimo comma 1, sia  inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese  del
2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di  trasporto  pubblico
non di linea l'ambito territoriale  di  esercizio  dell'attivita'  e'
riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 
  3.  L'ammontare  del  contributo  e'  determinato  applicando   una
percentuale alla differenza  tra  l'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi riferito al mese  di  giugno  2020  e  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle
seguenti misure: 
    a) 15 per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori  a
quattrocentomila euro e  fino  a  un  milione  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori  a
un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. ((Il contributo)) a fondo perduto e' riconosciuto, comunque,  ai
soggetti di cui al comma 1, ai sensi  dei  commi  2  e  3,  ((per  un
ammontare non inferiore)) a mille euro per le  persone  fisiche  e  a
duemila euro per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche.  Detti
importi minimi sono  altresi'  riconosciuti  ai  soggetti  che  hanno
iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle  zone  A  dei
comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo  a
fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro. 
  5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e  3,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi  da
7 a 14, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con
il  contributo  di  cui  all'articolo  58  per   le   imprese   della
ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta  per
uno solo dei due contributi. 
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 60 
 
         Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata  la  spesa  di  500
milioni di euro per l'anno 2020. 
  3. All'articolo  43  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «100 milioni di  euro  per  l'anno  2020»
sono sostituite dalle seguenti:  «300  milioni  di  euro  per  l'anno
2020»; 
    b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5»  sono  inserite
le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente  dal  numero
degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della  proroga  di  sei
mesi  della  cassa  integrazione   di   cui   all'articolo   44   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il  Fondo  opera
per i costi da sostenersi dalla societa' in  relazione  alla  proroga
medesima  ed  indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti   della
societa' interessata. In tali casi,  la  procedura  di  licenziamento
gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo  di  operativita'
della  proroga   della   cassa   integrazione   per   consentire   la
finalizzazione   degli   esperimenti   di   cessione   dell'attivita'
produttiva.»; 
    d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali». 
  4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di  trasformazione
tecnologica   e   digitale   delle   piccole   e    medie    imprese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  231,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro
per l'anno 2021. 
  5. Per le finalita' di promozione della nascita  e  dello  sviluppo
delle societa' cooperative di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  dicembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  2  del  3  gennaio  2015,  la
dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di
10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla  realizzazione
degli  importanti  progetti  di  comune  interesse  europeo  di   cui
all'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b),  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  774  milioni  di
euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
  ((7-bis.  I  soggetti  che  non  adottano  i   principi   contabili
internazionali, nell'esercizio in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, possono, anche  in  deroga  all'articolo
2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare  fino
al  100  per  cento   dell'ammortamento   annuo   del   costo   delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il  loro  valore
di iscrizione, cosi' come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale
regolarmente approvato. La quota di ammortamento  non  effettuata  ai
sensi del presente comma e'  imputata  al  conto  economico  relativo
all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono  differite  le
quote successive, prolungando quindi  per  tale  quota  il  piano  di
ammortamento  originario  di  un  anno.  Tale  misura,  in  relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemia
da SARS-COV-2,  puo'  essere  estesa  agli  esercizi  successivi  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui  al  comma
7-bis destinano  a  una  riserva  indisponibile  utili  di  ammontare
corrispondente  alla  quota  di  ammortamento   non   effettuata   in
applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso  di
utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota
di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili
o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva  e'
integrata, per la differenza, accantonando gli utili  degli  esercizi
successivi. 
  7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga,
nonche' dell'iscrizione e dell'importo della  corrispondente  riserva
indisponibile, indicandone l'influenza sulla  rappresentazione  della
situazione patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato  economico
dell'esercizio. 
  7-quinquies. Per i soggetti di cui al  comma  7-bis,  la  deduzione
della quota di ammortamento di cui al comma  7-ter  e'  ammessa  alle
stesse condizioni e con gli stessi  limiti  previsti  dagli  articoli
102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
a prescindere dall'imputazione al  conto  economico.  Ai  fini  della
determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli
5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  la
deduzione della quota di  ammortamento  di  cui  al  comma  7-ter  e'
ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti  previsti  dai
citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico. 
  7-sexies. I soggetti che non  hanno  presentato  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento  calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o la  sede  operativa  nel  territorio  di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui  stati  di  emergenza  erano
ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19, classificati totalmente  montani,  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle  finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella  lista  indicativa  dei
comuni colpiti da eventi calamitosi di cui  alle  istruzioni  per  la
compilazione dell'istanza per  il  riconoscimento  del  contributo  a
fondo perduto, pubblicate  dall'Agenzia  delle  entrate  in  data  30
giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni  dalla
data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. A tal fine l'Agenzia  delle  entrate,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, riavvia la procedura  telematica  e  disciplina  le
modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge
n. 34 del 2020. 
  7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies,  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'
istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del
fondo.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di  quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.)) 
                            ((Art. 60 bis 
 
Ridefinizione dei piani di ammortamento  dei  finanziamenti  ricevuti
  dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito  agevolato,
gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e'
concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che  si  trovino
in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle  rate  previste
dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma
intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in  possesso
dei requisiti di cui al comma 3  e  che  ne  facciano  richiesta,  la
possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di  un
nuovo piano di  ammortamento  decennale,  decorrente  dalla  data  di
presentazione della  domanda  di  accesso  al  beneficio  di  cui  al
presente articolo. 
  2. Il nuovo piano di ammortamento prevede  il  pagamento  integrale
delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti  dal
piano originario di ammortamento, a titolo di  interessi  di  mora  e
sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni  di  cui  all'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  che
rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo  piano
di ammortamento. 
  3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e'  riservato
alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e'
verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di  rimborso  e
fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio
di cui al presente articolo; 
    b) aver regolarmente approvato e depositato presso la  competente
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  i  bilanci
di esercizio dal momento in cui si e' verificata la  prima  morosita'
nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione
della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo; 
    c) aver validamente concluso il progetto ammesso a  finanziamento
e  aver  superato  positivamente  l'istruttoria  di  valutazione  del
progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o
dell'ente  convenzionato  incaricato   di   eseguire   le   verifiche
tecnico-contabili, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di
quelli previsti dalla  lettera  c),  e'  attestata  dall'istante  con
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445. 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le
modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui  al
comma 1,  nonche'  i  termini  massimi  per  la  presentazione  della
relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative
nei  cui  confronti  sia  stata  gia'  adottata   la   revoca   delle
agevolazioni in ragione  della  morosita'  nella  restituzione  delle
rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse  e  reiterate
morosita'. 
  6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia'  adottato,
purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo. 
  7. Restano escluse dai benefici di  cui  al  presente  articolo  le
societa'  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si trovino in una delle  condizioni
previste dal regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  o  dal  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.)) 
                               Art. 61 
 
Semplificazioni dei procedimenti  di  accorpamento  delle  camere  di
                              commercio 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare   il   processo   di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere  di  commercio
disciplinati dal  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
concludono con l'insediamento degli  organi  della  nuova  camera  di
commercio ((entro il 30 novembre 2020)). Scaduto  tale  termine,  gli
organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo
di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori  dei  conti,
decadono dal trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di  cui  al
presente comma e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Regione interessata, nomina,  con  proprio  decreto,  un  commissario
straordinario  per  le  camere  coinvolte  in  ciascun  processo   di
accorpamento. 
  2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei  conti,  gli  organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che  sono  scaduti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  decadono  dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentita  la  regione  interessata,  nomina   un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non  si  applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
  3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, e' abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
e' sostituito dal seguente: «3. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sono quelle  individuate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e  tutte  le  altre  sedi  delle  camere  di
commercio accorpate.» 
  5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo  economico»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 5, le parole:  «previa  approvazione  del  Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero». 
  6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Le  Giunte
delle camere di  commercio,  costituite  a  seguito  di  processi  di
accorpamento conclusi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o  piu'  vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza  equilibrata  delle
circoscrizioni  territoriali  coinvolte  nei  medesimi  processi   di
accorpamento.». 
    b) al comma 5, la lettera c), ((e' sostituita))  dalla  seguente:
«c) al fine  di  assicurare  sul  territorio  il  mantenimento  e  lo
sviluppo   dei   servizi,   definisce   i   criteri   generali    per
l'organizzazione delle attivita' e dei servizi, in particolare quelli
promozionali, in tutte  le  sedi  della  camera  di  commercio.».  7.
All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  le
parole «e, per le camere di commercio accorpate, i  criteri  con  cui
garantire  la  rappresentanza   equilibrata   nel   Consiglio   delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno  in  tale
organo piu' di un rappresentante» sono soppresse. 
                            ((Art. 61 bis 
 
Semplificazione  burocratico-amministrativa  per  l'avvio  di   nuove
  imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta' 
 
  1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di
sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di  imprese,  in
tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti
i soggetti che intendono avviare un'attivita'  d'impresa,  di  lavoro
autonomo o professionale. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
                               Art. 62 
 
           Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese 
 
  1. All'articolo  61  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54
a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole  imprese  ai
sensi  dell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano  in  difficolta'  ai
sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31  dicembre  2019,
purche' le stesse: 
      a) non siano soggette a procedure concorsuali  per  insolvenza,
oppure 
      b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che  al
momento della concessione dell'aiuto l'impresa  abbia  rimborsato  il
prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
      c) non abbiano ricevuto aiuti per  la  ristrutturazione,  salvo
che al momento della concessione dell'aiuto non siano  piu'  soggette
al piano di ristrutturazione.». 
                               Art. 63 
 
         Semplificazione procedimenti assemblee condominiali 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:  «9-bis.  Le  deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli
interventi  di  cui  al  presente  articolo   ((e   degli   eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione
per la cessione o per lo  sconto  di  cui  all'articolo  121,))  sono
valide se  approvate  con  un  numero  di  voti  che  rappresenti  la
maggioranza  degli  intervenuti  e  almeno  un   terzo   del   valore
dell'edificio.». 
  ((1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  terzo  comma,  dopo  le   parole:   «e   deve   contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono  inserite  le
seguenti: «o, se prevista  in  modalita'  di  videoconferenza,  della
piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e  dell'ora
della stessa»; 
    b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
      «Anche  ove  non   espressamente   previsto   dal   regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione
all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza.  In  tal
caso,  il  verbale,  redatto  dal  segretario  e   sottoscritto   dal
presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con
le medesime formalita' previste per la convocazione».)) 
                            ((Art. 63 bis 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia  condominiale.  Differimento   del
                 termine per adeguamenti antincendio 
 
  1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo  1130  del  codice
civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato  di  emergenza  da
COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  29
luglio 2020. 
  2. E' rinviato di sei mesi dal termine  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli  adempimenti
e adeguamenti antincendio previsti per  il  6  maggio  2020,  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
30 del 5 febbraio 2019.)) 
                               Art. 64 
 
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
  e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche  nel
  Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno  2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA  per  le
finalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  ((1-bis. Al fine di mitigare gli effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far
fronte alle esigenze di  liquidita'  dei  professionisti  nella  fase
della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  «di  agenti  di
assicurazione, subagenti di  assicurazione  e  broker  iscritti  alla
rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche
esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO. 
  1-ter. Sono ammissibili alle  misure  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le  imprese  che  sono  state
ammesse alla procedura del concordato con  continuita'  aziendale  di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o
hanno stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo  47  bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013.
Sono, in ogni caso, escluse le  imprese  che  presentano  esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente».)) 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola «interamente» e' soppressa; 
    b) dopo le parole «e nella  prospettiva  di  ulteriori  possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le  seguenti:  «ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.». 
  3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi  gli  enti  religiosi
civilmente   riconosciuti,   esercenti   attivita'   di   impresa   o
commerciale, anche in via non esclusiva o  prevalente  o  finalizzata
all'autofinanziamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti». 
  ((3-bis. Le garanzie di cui all'articolo  13  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, sono concesse  anche  alle  imprese  che  abbiano
ottenuto, su  operazioni  finanziarie  garantite  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, un prolungamento della garanzia  per  temporanea  difficolta'
del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo  D  della  parte  VI
delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che  le
stesse rispettino i requisiti previsti  dall'articolo  13,  comma  1,
lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato  decreto-legge  n.  23
del 2020.)) 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di  euro  per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  ((5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  e'  comunque
adottato.)) 
                            ((Art. 64 bis 
 
Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia
                             per le PMI 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, dopo le parole: «non superiore a 499» sono  inserite  le
seguenti: «, determinato  sulla  base  delle  unita'  di  lavoro-anno
rilevate per l'anno 2019».)) 
                               Art. 65 
 
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge  n.  18
                              del 2020 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma  6  lettere
a) e  c)  e  comma  8,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la  proroga  della
moratoria  opera  automaticamente  senza  alcuna  formalita',   salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano  ancora  state
ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo
56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle  predette
misure di sostegno  finanziario  secondo  le  medesime  condizioni  e
modalita' previste ((dal medesimo articolo 56.)) 
  3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle  misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il  termine
di diciotto mesi per l'avvio delle  procedure  esecutive  di  cui  al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal  termine  ((di  scadenza))
delle misure di sostegno di cui al citato comma  2,  come  modificato
dal presente articolo. 
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
comma  1,  le  parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  integrate  le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte  con  la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Le
risorse della citata sezione speciale che allo  scadere  dei  termini
per  la  presentazione  della  richiesta   di   escussione   di   cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi  dovessero  risultare  eccedenti  le  esigenze  della
sezione speciale sono  impiegate  per  l'ordinaria  operativita'  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. 
                               Art. 66 
 
              Interventi di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. Al fine di  sostenere  programmi  di  sviluppo  e  rafforzamento
patrimoniale delle societa' soggette a  controllo  dello  Stato,  nel
rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di  settore,  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  essere
autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e  di  strumenti
di  patrimonializzazione  di  societa'  controllate  per  un  importo
complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 67 
 
                        Riassetto gruppo SACE 
 
  1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  puo'  essere
destinata  alla  copertura  di   operazioni   di   trasferimento   di
partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE. 
  2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
Cassa depositi e prestiti (CDP)  S.p.A.,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  sottoposto  alla
registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto  del
gruppo  SACE  e  il  valore  di  trasferimento  delle  partecipazioni
interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40. 
  3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento  del
corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si  da'  corso
tramite titoli di  Stato,  anche  appositamente  emessi,  nel  limite
massimo di 4.500 milioni  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione del presente articolo sono esenti  da  ogni  imposizione
fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le
attivita'  previste  dal  presente  articolo   della   consulenza   e
assistenza di esperti di provata esperienza  nel  limite  massimo  di
75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e  ivi
incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.». 
                               Art. 68 
 
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani  di  risparmio  a  lungo
                               termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  i  piani  di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo  13-bis,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 69 
 
          Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione  dell'eccezionale   congiuntura   economica   connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di
alterazione dell'ordinario  andamento  del  mercato  immobiliare,  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001,  dopo  il  comma
2-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    «2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione  di  cui  al
presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di  prorogare  o
rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,  sulla  base  di  quanto
previsto da uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano: 
      a) la decorrenza e la durata  dei  nuovi  contratti,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
      b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori  a  quelli
applicati alla data di entrata in  vigore  del  presente  comma,  che
dovranno  essere  definiti   tenendo   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
limitatamente alla durata residua del  finanziamento  originario  non
rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso; 
      c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni  da  riconoscere
al locatore in caso di  ritardata  restituzione  degli  immobili  per
scioglimento o cessazione del contratto di locazione; 
      d) le ulteriori condizioni contrattuali. 
    2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere
definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3,  comma  8,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente  alla
durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti
fini  eventuali  proroghe  dello   stesso,   in   caso   di   mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza
delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative  negli
immobili per i quali si verifichi  ogni  ipotesi  di  scioglimento  o
cessazione degli effetti dei  contratti  di  locazione  previsti  dal
comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari  al
canone pro tempore vigente,  senza  applicazione  di  alcuna  penale,
onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del  danno
ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma  si  inseriscono  automaticamente  nei  predetti  contratti  di
locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339  del  codice  civile,
anche in deroga ad ogni eventuale  diversa  pattuizione  esistente  e
hanno efficacia  per  un  periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere ((dallo scioglimento o dalla cessazione  predetti)).  Nelle
more dell'adozione dei decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di  cui  al  ((comma))  2-sexies,  che  disciplineranno,  tra
l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati  ai
contratti  di  locazione  in  essere,  sono   sospese   le   relative
procedure.». 
  2. Per i medesimi fini di cui al comma  1,  a  decorrere  dall'anno
2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse  da
appostare  nel  bilancio  dello  Stato  finalizzate  all'acquisto  di
immobili aventi caratteristiche di strategicita',  infungibilita'  ed
esclusivita', adibiti o da adibire ad  uffici  delle  amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
  3. L'Agenzia del demanio,  in  qualita'  di  conduttore  unico  dei
contratti di locazione afferenti gli immobili dei  Fondi  Immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410,  e  nell'ambito  degli  indirizzi,  criteri  e  risorse
individuati dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  cura  la
definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed
assistenza tecnico-specialistica alle  Amministrazioni  utilizzatrici
dei predetti immobili,  nelle  attivita'  valutative,  di  analisi  e
scelta, oltre che  delle  condizioni  economiche  di  mercato,  della
proposta complessivamente piu' conveniente,  anche  contemperando  le
molteplici  e  motivate   esigenze   istituzionali,   ((logistiche)),
funzionali,  di  razionalizzazione  e  sociali   di   lungo   periodo
dell'Amministrazione  interessata,  volta  all'acquisto  ovvero  alla
locazione di immobili per finalita' istituzionali nell'ambito  di  un
ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche
a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata  dalle
Amministrazioni interessate. In esito all'attivita' svolta  l'Agenzia
del demanio rende  specifico  parere  tecnico  anche  asseverando  le
specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo  conto
della natura giuridica del soggetto offerente. Le attivita' di cui al
presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  possono   essere   fornite   anche   a   richiesta   delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ((inclusi))  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali. 
                               Art. 70 
 
 
         Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato 
 
  1. In considerazione della  straordinaria  situazione  emergenziale
derivante dalla pandemia di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per
contenerla,  stante  la   necessita'   di   alleggerire   i   carichi
amministrativi  delle  amministrazioni  statali  anche  mediante   la
dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,
in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei  beni
mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,  e'  effettuato
con riferimento alla situazione dei  beni  esistenti  in  uso  al  31
dicembre 2021. 
                               Art. 71 
 
 
  Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa' 
 
  1. Alle assemblee delle societa'  per  azioni,  delle  societa'  in
accomandita per azioni, delle societa'  a  responsabilita'  limitata,
delle societa' cooperative  e  delle  mutue  assicuratrici  convocate
entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei
commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei  FIA
italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma  4  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015,  n.  30,
le societa' di  gestione  del  risparmio  possono  usufruire  di  una
proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori  tre  mesi  e
comunque non  oltre  il  31  dicembre  2020,  ((ferme  restando))  le
disposizioni di cui al regolamento di gestione di  ciascun  FIA.  Per
potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario
il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA. 
                               Art. 72 
 
 
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi  ((e
  disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi)) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. 
  ((1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di  prescrizione
cade durante lo stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva  delibera
del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020. 
  1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea, primo periodo,  le  parole:  «fruito  tramite»  sono
sostituite dalle seguenti: «trasformato in»; 
  2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:  «In
caso di crediti acquistati da societa' con le quali non  sussiste  un
rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
che  non  sono  controllate,  anche  indirettamente,   dallo   stesso
soggetto, per valore nominale si intende il valore  di  acquisto  del
credito»; 
  3) all'alinea, le parole: «data di efficacia»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»; 
  4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili»  e'  sostituita
dalla seguente: «trasformate»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In caso di opzione per  la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  da
parte della societa' che cede i crediti di cui al comma  1,  rilevano
prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale
della societa' cedente e le perdite  fiscali  della  stessa  relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di  gruppo  e,  a
seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo  dal  soggetto
controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei
crediti,  per  il  soggetto  controllante  non  sono  computabili  in
diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  relative  alle
attivita' per  imposte  anticipate  complessivamente  trasformate  in
credito d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  1-ter. In caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  se
la cessione dei crediti  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  dalla
societa' partecipata, rilevano  prioritariamente,  se  esistenti,  le
eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli
esercizi  anteriori  all'inizio  della  trasparenza  della   societa'
partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci  ai  sensi
del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  a
seguire, le perdite fiscali attribuite ai  soci  partecipanti  e  non
ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo  al
valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente  nella  medesima
proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data  di
efficacia  giuridica  della  cessione  dei  crediti,   per   i   soci
partecipanti  non  sono  computabili  in  diminuzione   dei   redditi
imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo e non  sono  deducibili  ne'  fruibili
tramite credito  d'imposta  le  eccedenze  del  rendimento  nozionale
rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  relative  alle  attivita'  per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito  d'imposta
ai sensi del presente articolo. L'opzione  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo e' esercitata dalla societa'  partecipata,  nonche'
dai  soci,  qualora  abbiano  trasformato   attivita'   per   imposte
anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo. 
  1-quater. In caso di  cessione  dei  crediti  di  cui  al  comma  1
effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali  e  le
eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci  e  non  ancora
computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al  valore
dei crediti ceduti  dalla  societa'  nella  medesima  proporzione  di
attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia  giuridica
della  cessione  dei  crediti,  per  i  soci  partecipanti  non  sono
computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite  di  cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non
sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta  le  eccedenze
del rendimento nozionale  rispetto  al  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
relative  alle  attivita'  per  imposte  anticipate  complessivamente
trasformate in credito d'imposta  ai  sensi  del  presente  articolo.
L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e'  esercitata  dai
soci che abbiano trasformato  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»; 
  c) al comma 2, le parole: «Essi  possono  essere  utilizzati»  sono
sostituite dalle seguenti:  «A  decorrere  dalla  data  di  efficacia
giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»; 
  d) al comma 3: 
  1) al secondo periodo, dopo le  parole:  «deve  essere  esercitata»
sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al  punto
1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  del  22
luglio 2016»; 
  2)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ai   fini
dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59  del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  119  del  2016,
nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate  sono  comprese
anche le attivita' per  imposte  anticipate  trasformate  in  crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo»; 
  e) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni del presente articolo possono essere applicate una  sola
volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».)) 
                            ((Art. 72 bis 
 
 
    Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso 
 
  1. All'articolo  70-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di  un
gruppo IVA da consorzi, ivi comprese  le  societa'  consortili  e  le
societa' cooperative con funzioni  consortili,  non  partecipanti  al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle  condizioni  di  cui  al  comma
3-ter, il regime disciplinato dal  secondo  comma  dell'articolo  10,
laddove il committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato  che
partecipa al gruppo IVA. 
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della
condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai  sensi  della
quale, nel triennio solare precedente, la percentuale  di  detrazione
di cui all'articolo 19-bis, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore  al  10  per  cento,  e'
effettuata sulla base della percentuale determinata: 
  a) in capo al consorziato, per ognuno  degli  anni  antecedenti  al
primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione  del  gruppo
IVA, compresi nel triennio di riferimento; 
  b) in capo al gruppo  IVA,  per  ognuno  degli  anni  di  validita'
dell'opzione per la costituzione del gruppo  medesimo,  compresi  nel
triennio di riferimento». 
  2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica  come  disposizione
di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.))br/> 
                               Art. 73 
 
 
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019,  n.
                                 160 
 
  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un  rimborso  in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; 
    b) il comma 289 e' sostituito dal seguente: 
      «289. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali, ((entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,)) emana uno o piu'  decreti  al
fine di stabilire  le  condizioni  e  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter,  ((inclusi))  le
forme di adesione volontaria  e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
rimborso, anche in  relazione  ai  volumi  ed  alla  frequenza  degli
acquisti, gli strumenti  di  pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto  dai
commi 289-bis e 289-ter.» 
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: 
      «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  utilizza
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla  societa'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi  288  e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque  non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 290. 
      289-ter. ((Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  affida
alla Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  (Consap)  Spa  le
attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi
288 e 289 nonche')) ogni altra attivita'  strumentale  e  accessoria,
ivi inclusa la gestione dei reclami e delle  eventuali  controversie.
Gli oneri e le spese  relative  ai  predetti  servizi,  comunque  non
superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021  e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2  milioni  ((di
euro)) per l'anno 2020 e di 1.750  milioni  ((di  euro))  per  l'anno
2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni ((di
euro)) per l'anno 2020 ((e a 1.750)) milioni ((di euro))  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 74 
 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                      di Co2 g/km - Automotive 
 
  1. All'articolo  44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  a),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |2.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.750                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |1.500                |
                +-------------+---------------------+
 
    b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera  b),  e'  sostituita
dalla seguente: 
 
                =====================================
                |  Co2 g/Km   |  Contributo (euro)  |
                +=============+=====================+
                |0-20         |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |21-60        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |61-90        |1.000                |
                +-------------+---------------------+
                |91-110       |750                  |
                +-------------+---------------------+
 
    c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»; 
    d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»; 
    e) Al comma  1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a
1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite
di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del
comma 1-bis del presente articolo.». 
  2. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da
destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente
articolo, secondo la seguente ripartizione: 
    a)  euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi
all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  Co2  e
21-60 g/km  Co2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) euro 150 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto; 
    c) euro 100 milioni riservati per i  contributi  all'acquisto  di
autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  Co2,  acquistati  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per
l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per
l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del
contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile
con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
  4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati
ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 74 bis 
 
 
Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
  n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici
  o ibridi 
 
  1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia  entro  il  31
dicembre 2021 un veicolo attraverso  l'installazione  di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie  internazionali
M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e  N1G,  immatricolati  originariamente
con motore termico, ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1°  dicembre  2015,  n.
219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo  di
riqualificazione fino ad  un  massimo  di  euro  3.500,  oltre  a  un
contributo pari al 60 per cento delle spese relative  all'imposta  di
bollo per l'iscrizione al pubblico registro  automobilistisco  (PRA),
all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere
prioritarie le procedure di omologazione di cui  al  comma  1,  anche
prevedendo  il  coinvolgimento  delle   officine   autorizzate   alla
revisione dei veicoli. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  nel
limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni  di  euro
per  l'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.)) 
                               Art. 75 
 
 
Operazioni  di  concentrazione  a  salvaguardia   della   continuita'
  d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della  legge
10 ottobre  1990,  n.  287,  le  operazioni  di  concentrazione,  non
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del  Consiglio  del  20
gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati  caratterizzati
dalla presenza di servizi ad  alta  intensita'  di  manodopera,  come
definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo  14
del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  Europea,  che  abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche
a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria,  potrebbero
cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi  generali
dell'economia nazionale e,  pertanto,  si  intendono  autorizzate  in
deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
fermo restando quanto previsto dal comma 2. 
  2. Le imprese di cui al comma 1 devono  preventivamente  comunicare
le  operazioni  di   concentrazione   all'Autorita'   garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali idonee a  prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni contrattuali  gravose  per  gli  utenti  in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con  propria  deliberazione
adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito  il  parere
del  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   dell'Autorita'   di
regolamentazione del settore, prescrive le  suddette  misure  con  le
modificazioni e  integrazioni  ritenute  necessarie  a  tutela  della
concorrenza e dell'utenza, tenuto anche  conto  della  sostenibilita'
complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287. 
  3.  Il  presente   articolo   si   applica   alle   operazioni   di
concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020. 
  4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente: 
        a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato  o
nel soggetto che, anche  indirettamente,  controlla  il  gestore  del
mercato, in misura tale che la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il
10%, 20%, 30% o 50%; 
        b) il controllo del gestore del mercato; 
      ne da' preventiva comunicazione alla Consob. 
      Il controllo sussiste nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile.»; 
    b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      «4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume  esistente
nella  forma  dell'influenza  dominante,   salvo   prova   contraria,
allorche' ricorra una delle  situazioni  indicate  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n.  385,  ove
applicabili»; 
    c) al comma 5: 
      1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi»,  sono  inserite  le
seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui  al  comma  4
o»; 
      2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono  sostituite  dalle
seguenti: «venga messa»; 
      3) dopo le parole «gestione sana e prudente del  mercato»  sono
inserite le seguenti:  «,  valutando  tra  l'altro  la  qualita'  del
potenziale acquirente e la  solidita'  finanziaria  del  progetto  di
acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15,  comma  2,
ove applicabili»; 
    d) al comma 7: 
      1) le parole «puo' essere  esercitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore  del
mercato,»; 
      2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4»; 
      3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte
le seguenti: «e gli altri diritti  che  consentono  di  influire  sul
gestore del mercato.». 
                               Art. 76 
 
 
               Sospensione scadenza titoli di credito 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia  cambiari,  cambiali  e  altri  titoli  di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori  e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva  la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi espressamente.». 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili  fino  al  termine
del  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli  articoli  2  e  5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci  per
cento della somma dovuta e non pagata di  cui  all'articolo  3  della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se  il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo  di
sospensione di cui al comma 1, effettua  il  pagamento  dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il  protesto  o  per  la
constatazione equivalente.». 
                               Art. 77 
 
 
               Misure urgenti per il settore turistico 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito  d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per
cento.    Qualora    in    relazione    alla    medesima    struttura
turistico-ricettiva  siano  stipulati  due  contratti  distinti,  uno
relativo alla locazione  dell'immobile  e  uno  relativo  all'affitto
d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»;)) 
    a) all'articolo 28, comma 3,  dopo  la  parola  «alberghiere»  e'
inserita la seguente: «, termali»; 
    b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite
dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le  parole:  «e  giugno»,  sono
sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»; 
  ((b-bis) all'articolo  28,  comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per le  imprese  turistico-ricettive,  il  credito
d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020»; 
  b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: 
  «c)  il  pagamento  del  servizio  puo'  essere   corrisposto   con
l'ausilio,  l'intervento  o   l'intermediazione   di   soggetti   che
gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche'  di  agenzie  di
viaggio e tour operator»;)) 
    c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono
inserite le  seguenti  «,  nonche'  le  guide  e  gli  accompagnatori
turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«265 milioni». 
  2. Per  le  imprese  del  comparto  turistico,  ((come  individuate
dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile  2020,  n.   27,))   la   moratoria   straordinaria   prevista
all'articolo 56, comma 2, lettera  c),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, per la parte concernente il  pagamento  delle  rate  dei
mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata  sino  al
31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui  all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata  di
8,4 milioni di euro per l'anno 2021. 
  ((2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole:  «causale  del  pagamento,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «richiesta  di  utilizzo  del  finanziamento,   del
relativo  codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
garanzia e».)) 
  ((2-ter. All'articolo 20, comma 11,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
incrementi  di  cui  ai  suddetti  commi  nonche'  quelli   riportati
nell'allegato  B  sono  al  netto  degli  oneri  riflessi  a   carico
dell'amministrazione».)) 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  ((4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si  provvede
mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo  114,  comma  4,
per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.)) 
                               Art. 78 
 
 
Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e
                          dello spettacolo 
 
  1.  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda
rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1,
commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative
pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine
e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei
campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori
delle attivita' ivi esercitate((; l'esenzione per  le  pertinenze  di
immobili rientranti nella categoria catastale D/2  si  applica  anche
relativamente  alla  prima  rata  di   cui   all'articolo   177   del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)); 
    c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da
parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a
spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli,
a condizione che i relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate; 
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e
simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori
delle attivita' ivi esercitate. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  nel  rispetto  ((dei
limiti  e  delle  condizioni  previsti))  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19.». 
  3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,  commi
da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per
gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
  4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e  3,  il  Fondo  di  cui  all'articolo  177,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  85,95  milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al  primo
periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a  231,60  milioni  di
euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari  a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  si  provvede
ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 78 bis 
 
 
             Interpretazione autentica in materia di IMU 
 
  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali
agricole garantendo la corretta applicazione  delle  agevolazioni  in
materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.
212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano  anche  ai
periodi di imposta precedenti  all'entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 145 del 2018. 
  2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18  maggio  2001,
n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  nel  senso  che  nelle
agevolazioni  tributarie  sono  comprese  anche  quelle  relative  ai
tributi locali. 
  3. Le disposizioni in materia  di  imposta  municipale  propria  si
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso  che  si  considerano
coltivatori diretti e imprenditori  agricoli  professionali  anche  i
pensionati che, continuando  a  svolgere  attivita'  in  agricoltura,
mantengono  l'iscrizione  nella  relativa  gestione  previdenziale  e
assistenziale agricola. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
                               Art. 79 
 
 
  Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale 
 
  1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento
delle strutture ricettive turistico-alberghiere di  cui  all'articolo
10  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,  e'  riconosciuto,
nella misura  del  65  per  cento,  per  i  due  periodi  di  imposta
successivi a quello in corso alla  data  del  31  dicembre  2019.  Il
credito  di  imposta  di  cui  al  primo  periodo   e'   utilizzabile
esclusivamente  in  compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al  secondo
periodo non si applica la ripartizione in quote  annuali  di  cui  al
comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014.  Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo si  osservano,
ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 83 del 2014. 
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al
presente articolo le strutture che svolgono attivita'  agrituristica,
come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche  per  la  realizzazione  di
piscine   termali   e   per   l'acquisizione   di   attrezzature    e
apparecchiature  necessarie  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 180 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il decreto di cui all'articolo  10,  comma  4,  del
decreto-legge   31   maggio   2014,   n.   83,   convertito((,    con
modificazioni,)) dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 80 
 
 
       Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 
 
  1. All'articolo 183, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «171,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni»,  e  al  secondo  periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «,  dal
rinvio o dal ridimensionamento»; 
    b) al comma 3, le parole: «100  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «165 milioni»; 
  ((b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«La restante quota del contributo, comunque non  inferiore  a  quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28  febbraio  2021»
e, al secondo periodo, le  parole:  «le  modalita'  per  l'erogazione
della restante quota» e la parola: «nonche',» sono soppresse.)) 
  2.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «245  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le  parole:  «145  milioni»
sono sostituite dalle seguenti:  «185  milioni»  e  le  parole:  «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»; 
    b) al comma 3, alinea, le parole:  «130»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «335». 
  ((2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono inserite  le  seguenti:  «e
nell'anno 2020».)) 
  3. All'articolo  1,  comma  317,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  di  6
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  4. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  337,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'   rifinanziata,   per
l'attuazione degli interventi  del  piano  strategico  ivi  previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.  All'articolo  7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  al  secondo
periodo, dopo le parole  «interesse  culturale»  ((sono  inserite  le
seguenti)): «e paesaggistico» e  dopo  la  parola  «realizzare»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e'  incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'articolo 119, comma  15-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie  catastali  A/1,
A/8  e  A/9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla  categoria  catastale  A/9
per le unita' immobiliari non aperte al pubblico». 
  ((6-bis. Al fine di incentivare il  riconoscimento  di  un  credito
d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese  sostenute
per la produzione,  distribuzione  e  sponsorizzazione  delle  opere,
previa   autorizzazione   della   Commissione   europea   ai    sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016, nel limite  di  spesa  di  4,5  milioni  di  euro  annui»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa  di  4,5  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di  5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) alla rubrica, le  parole:  «di  giovani  artisti  e  compositori
emergenti» sono soppresse. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  5  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.)) 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 80 bis 
 
 
Fondo per la tutela, la conservazione e il  restauro  del  patrimonio
  culturale immobiliare storico e artistico pubblico 
 
  1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela,  alla
conservazione e al  restauro  del  patrimonio  culturale  immobiliare
storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento
del  fondo,  nonche'  i  soggetti  destinatari  e  le  modalita'   di
ripartizione e assegnazione delle risorse. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto. 
  3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.)) 
                               Art. 81 
 
 
Credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di
  leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di  societa'  e
  associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai  lavoratori  autonomi  e  agli
enti  non  commerciali  che  effettuano  investimenti   in   campagne
pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei  confronti  di  leghe
che organizzano campionati  nazionali  a  squadre  nell'ambito  delle
discipline olimpiche  ((e  paralimpiche))  ovvero  societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche ((iscritte al registro CONI operanti  in  discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici)) e che  svolgono  attivita'
sportiva giovanile, e' riconosciuto un  contributo,  sotto  forma  di
credito  d'imposta,  pari  al  50  per   cento   degli   investimenti
effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020  e  fino  al  31  dicembre
2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma  6,
che costituisce tetto di  spesa.  Nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede  alla
ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale  ((al  credito
d'imposta spettante)) calcolato ai sensi del presente  articolo,  con
un limite individuale per soggetto pari al 5  per  cento  del  totale
delle risorse annue. ((Sono esclusi  dalla  disposizione  di  cui  al
presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
le sponsorizzazioni, nei confronti  di  soggetti  che  aderiscono  al
regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.)) 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa istanza  diretta  al  Dipartimento  dello
sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
le politiche giovanili e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e
i criteri  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, con  particolare  riguardo  ai  casi  di  esclusione,  alle
procedure  di  concessione  e  di  utilizzo   del   beneficio,   alla
documentazione richiesta,  all'effettuazione  dei  controlli  e  alle
modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione  che  i  pagamenti
siano effettuati con versamento bancario o  postale  ovvero  mediante
altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie  deve
essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a
leghe  e  societa'   sportive   professionistiche   e   societa'   ed
associazioni   sportive   dilettantistiche   con   ricavi,   di   cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi  al  periodo  d'imposta
2019, e comunque prodotti in Italia, ((almeno pari a 150.000 euro)) e
fino a un massimo  di  15  milioni  di  euro.  Le  societa'  sportive
professionistiche    e    societa'    ed    associazioni     sportive
dilettantistiche,  oggetto  della   presente   disposizione,   devono
certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile. 
  5. Il corrispettivo sostenuto per  le  spese  di  cui  al  comma  1
costituisce, per il soggetto erogante, spesa  di  pubblicita',  volta
alla promozione dell'immagine, dei prodotti o  servizi  del  soggetto
erogante mediante una specifica attivita' della controparte. 
  6.  Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  per  un  importo
complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di  spesa
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle
attivita'  amministrative  inerenti  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 82 
 
 
     Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 
 
  1. La Federazione Italiana Sport  Invernali  (FISI),  in  relazione
alla garanzia  dalla  stessa  prestata  in  favore  della  Fondazione
Cortina 2021  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  da
quest'ultima contratte nei confronti  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo, puo' richiedere la concessione della  controgaranzia  dello
Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da
escutersi in caso di annullamento  dei  campionati  mondiali  di  sci
alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021  dovuto
all'emergenza COVID-19. La garanzia e'  elencata  nell'allegato  allo
stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  definiti  modalita',
condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia,  nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea. 
  2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)  predispone  ogni
anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti
l'evento denominato «Mondiali di  Sci  Cortina  2021»  una  relazione
sulle  attivita'  svolte  dal   comitato   organizzatore   denominato
«Fondazione   Cortina   2021»,   accompagnata   da   una    analitica
rendicontazione dei costi  per  l'organizzazione  dell'evento,  e  la
invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per  lo
Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per
il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  3. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per  gli
anniversari   nazionali   e   gli   eventi   sportivi   nazionali   e
internazionali, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 settembre 2019», sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»; 
    b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  la
realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi  9  e
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357»; 
    c) al comma 21, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi  oneri,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in
favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,
comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 83 
 
 
     Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale 
 
  1. Al fine di  potenziare  il  servizio  civile  universale,  quale
strumento di tutela  dei  territori  e  di  sostegno  alle  comunita'
nell'ambito della gestione  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,
gli stanziamenti per il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile,
istituito dall'articolo 19 della legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e
iscritto nel bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 84 
 
 
              Disposizioni in materia di autotrasporto 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2020. Tali risorse sono  destinate  ad  aumentare  la
deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate
di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,
anche in forma societaria, dalle  cooperative  e  dai  raggruppamenti
aventi sede in Italia  ovvero  in  altro  paese  dell'Unione  europea
iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per   conto   terzi   di   cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari  di
licenza comunitaria ((ai sensi del regolamento (CEE)  n.  881/92  del
Consiglio,)) del 26 marzo 1992, a titolo di ((riduzione  compensata))
dei pedaggi autostradali ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente  rimaste  nella
loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di  procedere  al
loro riversamento in favore dei beneficiari  aderenti  al  consorzio,
alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a
ventiquattro mesi, decorrenti  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
pagamento  concernente  il  rimborso  compensato  dei  pedaggi  delle
imprese  beneficiarie  adottato  dal  citato   Albo,   sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le  somme  restituite
sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la  sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture. 
                               Art. 85 
 
 
Misure compensative per il trasporto di passeggeri  con  autobus  non
  soggetti a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  in  materia  di
  trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. Al fine di sostenere il settore  dei  servizi  di  trasporto  di
linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti
a obblighi di servizio pubblico,  nonche'  di  mitigare  gli  effetti
negativi derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
destinato a compensare i danni subiti dalle imprese  esercenti  detti
servizi ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,
in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle  misure
di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre  2020  rispetto  alla  media  dei
ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1.  Tali  criteri,
al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo
conto dei costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3. L'efficacia della  disposizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5.  In  considerazione  del  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare  l'efficienza,
la sicurezza e  la  continuita'  del  trasporto  aereo  di  linea  di
passeggeri ed  evitare  un  pregiudizio  grave  e  irreparabile  alle
imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma
2,  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato
dall'articolo  202  del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere  sul  fondo  di  cui  al
comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare,  a  titolo
di anticipazione un importo complessivo non superiore a  250  milioni
di euro alle imprese aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 79 e  che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta. Tale  anticipazione  comprensiva  di  interessi  al  tasso
Euribor a sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti  base,  e'  restituita,
entro il  15  dicembre  2020,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui
al comma 7 del citato articolo 79. In caso di  perfezionamento  della
procedura con esito positivo, non  si  da'  luogo  alla  restituzione
dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta
acquisito definitivamente dai beneficiari. 
  6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle  more
del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea
previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di
cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo  di
anticipazione un importo complessivo non superiore a  50  milioni  di
euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e  che
ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva  di  interessi
al  tasso  Euribor  a  sei  mesi  pubblicato  il  giorno   lavorativo
antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'
restituita,  entro  il  15   dicembre   2020,   mediante   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito
positivo, non si da' luogo alla restituzione  dell'anticipazione  ne'
al  pagamento   degli   interessi   e   l'importo   resta   acquisito
definitivamente dai beneficiari. 
                               Art. 86 
 
 
         Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte  delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a  3
milioni di euro per l'anno 2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per  gli  investimenti  da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su  strada  e  ((non
soggette)) ad obbligo di sevizio pubblico  sono  stanziate  ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; 
    b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel  caso  di  veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e  le  parole:  «30
settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma ((e' destinata)) al ristoro delle  rate
di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal  1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,  da  parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli  nuovi  di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3  ed  adibiti  allo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 87 
 
 
                Misure urgenti per il trasporto aereo 
 
  1.  All'articolo  79  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole  «L'efficacia  della
presente  disposizione  e'   subordinata   all'autorizzazione   della
Commissione europea.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'esercizio
dell'attivita' e'  subordinato  alle  valutazioni  della  Commissione
europea.»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede  di
prima applicazione della presente disposizione, e'  autorizzata,  con
le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa'  anche
ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale  sociale
iniziale e' determinato in 20 milioni di  euro,  cui  si  provvede  a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio  di  amministrazione
della  societa'  redige  ed  approva,  entro  trenta   giorni   dalla
costituzione della societa',  un  piano  industriale  di  sviluppo  e
ampliamento  dell'offerta,  che  include  strategie  strutturali   di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di  una
o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche'  l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile, anche in  amministrazione  straordinaria.  Il
piano e' trasmesso alla Commissione europea  per  le  valutazioni  di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari  competenti  esprimono  parere  motivato   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il
quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della  decisione
della ((Commissione europea»)). 
                               Art. 88 
 
 
Decontribuzione per le imprese esercenti attivita'  di  cabotaggio  e
                           crocieristiche 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-19  e  di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, nonche' per consentire  la  prosecuzione  delle
attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'  territoriale,  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   la   competitivita'   ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998  n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali  delle  unita'  o  navi  iscritte  nei
registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di  cabotaggio,   di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla  propulsione  ed
ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a  deposito  ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ((e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze)),  sono
individuate le modalita' attuative del comma  1,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di  euro  per  l'anno
2020  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
                               Art. 89 
 
 
Istituzione di un fondo per la compensazione  dei  danni  subiti  dal
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. In considerazione  dei  danni  subiti  dall'intero  settore  del
trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da  COVID19
e  al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   occupazionali   e   la
competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri  e
merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni  di
euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei  ricavi
tariffari relativi ai  passeggeri  trasportati  nel  periodo  dal  23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020  rispetto  alla  media  dei  ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. 
  2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e  dei  Trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1,  alle  imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana,  iscritte  nei
registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate  nei  trasporti  di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche  in  via
non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al  fine  di  evitare
sovra compensazioni, sono definiti  anche  tenendo  conto  dei  costi
cessanti,   dei   minori   costi   di   esercizio   derivanti   dagli
ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  in
conseguenza  della  medesima  emergenza.  Sono  esclusi  gli  importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o  altra  fonte
per il ristoro del medesimo danno. 
  3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  50  milioni
((di euro)) per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                            ((Art. 89 bis 
 
 
    Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola 
 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 11-bis e' sostituito dal seguente: 
  «11-bis. Al fine di migliorare la  flessibilita'  dei  collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,  il  servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  e),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche
attraverso l'impiego  di  mezzi  navali  veloci  il  cui  modello  di
esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per
la  Sicilia,  in  particolare  nelle  tratte  di  andata  e  ritorno,
Messina-Villa San Giovanni  e  Messina-Reggio  Calabria,  da  attuare
nell'ambito delle risorse previste a legislazione  vigente  destinate
al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato  e  la  societa'
Rete  ferroviaria  italiana  Spa  e  fermi  restando  i  servizi  ivi
stabiliti».)) 
                               Art. 90 
 
 
         Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 
 
  1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di  linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio  di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle  misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace  distribuzione  degli  utenti  del  predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle  risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente. I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni  dalla  ((data   di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione)), si provvede al trasferimento in favore dei comuni  di
cui al comma 1 delle risorse del fondo  di  cui  al  medesimo  comma,
secondo i seguenti criteri: 
      a) una quota pari al 50 per cento del totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
      b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con  conducente  ((rilasciate))  da  ciascun
comune interessato; 
      c) una quota pari al restante 20 per cento, per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Ciascun  comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto  di  cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,  privilegiando  i
nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di  altre  misure
di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi  30  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                               Art. 91 
 
 
Internazionalizzazione  degli  enti  fieristici  e   delle   start-up
                             innovative 
 
  1. E' istituita un'apposita  sezione  del  fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, volta al supporto ai processi  di  internazionalizzazione  degli
enti  fieristici  italiani,  costituiti  in  forma  di  societa'   di
capitali. Le iniziative di  cui  al  presente  comma  possono  essere
realizzate  mediante  interventi  temporanei  di  partecipazione  nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione  di  altri
strumenti finanziari, nonche' concessione di  finanziamenti,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  2. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 300 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma. 
  4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
interventi del fondo di cui  al  comma  1  possono  riguardare  anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo  25
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 
  5. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  e  della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le  parole  «2.673,2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi ((dell'articolo 114)). 
                               Art. 92 
 
 
      Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  21  luglio
2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020. 
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2021»  sono
inserite le seguenti: «((nonche' di 3,5 milioni di euro)) per  l'anno
2022»; 
    b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  contratti  di
lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere  prorogati,
anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla
conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.». 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  euro  11
milioni per l'anno 2020 ((e a euro 3,5 milioni)) per l'anno 2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
                               Art. 93 
 
 
                  Disposizioni in materia di porti 
 
  1. All'articolo 199, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,))
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al
medesimo periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o  l'Autorita'
portuale puo' altresi' riconoscere in favore di  imprese  autorizzate
ai sensi dell'articolo  16  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
titolari di contratti  d'appalto  di  attivita'  comprese  nel  ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo  periodo,  della
medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni
turno lavorativo prestato in meno  rispetto  al  corrispondente  mese
dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza  da
COVID-19»; 
  0b) al comma 6 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
risorse di cui al primo periodo possono  essere  altresi'  utilizzate
per  compensare   gli   ormeggiatori   della   mancata   riscossione,
ascrivibile   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra
il 1° febbraio 2020 e il 15  ottobre  2020,  nonche'  per  le  minori
entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi
dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di  ormeggio
effettuati  tra  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime  procedono
alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, mediante apposita  ordinanza  adottata  entro  quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto recante  l'assegnazione  delle
risorse di cui al comma 7, lettera b), e  nei  limiti  degli  importi
indicati nel medesimo decreto»;)) 
    a) al comma 7, alinea, le parole  «30  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni»; 
    b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole  «,  qualora  prive  di
risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire  le  seguenti:  «,
nonche' a finanziare  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di  Autorita'  di  sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del  medesimo  comma
1»; 
  2. All'articolo 46 del codice della navigazione((, il primo comma))
e' sostituito dal seguente: «Fermi i  divieti  ed  i  limiti  di  cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  quando
il  concessionario  intende  sostituire  altri  nel  godimento  della
concessione    deve    chiedere    l'autorizzazione    dell'autorita'
concedente.». 
  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017((,
n. 18)), le parole da «nella quale confluiscono» ((fino alla fine del
comma)) sono sostituite dalle seguenti: «nella quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della citata ((legge)) n. 84 del 1994». 
  4. La disposizione di cui al comma 3  ((si  applica  a  decorrere))
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in  ogni  caso
per le mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  ((5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160,  per  gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al  presente  comma
presentati  entro  il  31  dicembre  2020,   le   rendite   catastali
rideterminate  in  seguito  alla  revisione  del  classamento   degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578  hanno  effetto
dal 1° gennaio 2020»; 
  b) al comma 582, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Entro il 30 giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, si procede al ristoro delle  minori  entrate  da  erogare  ai
comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche
di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel
limite del contributo annuo previsto  nell'importo  massimo  di  9,35
milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il  30  aprile
2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e  a  quelle  gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il  31  ottobre  2022,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati  comunicati,  entro  il  15  settembre
2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio  2019,  e  le  rendite
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma  579,  nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020».)) 
                               Art. 94 
 
 
       Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali 
 
  ((1. All'articolo 13-bis, comma 4,  del  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 29 dicembre  2020  e  il  versamento  degli
importi dovuti  per  l'anno  2020  e  per  gli  anni  precedenti  dal
concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del
comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020». 
  1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale  e
il deflusso  ordinato  dei  veicoli  provenienti  dall'autostrada  A8
Milano-Laghi verso il  centro  urbano  della  citta'  di  Varese,  e'
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di  1,5
milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune  di  Varese,  da
destinare  alla  realizzazione  di  nuova  viabilita'  nell'area   di
intersezione tra la strada statale 707,  di  servizio  all'accesso  e
all'uscita dalla predetta autostrada,  e  le  strade  di  accesso  al
centro urbano. 
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
  1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel
comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di
euro  per  l'anno  2020  per  la  realizzazione  di  uno  studio   di
fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in  via  Fulvio  Testi.
Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto.)) 
                               Art. 95 
 
 
Misure  per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna   e
       istituzione dell'((Autorita' per la Laguna di Venezia)) 
 
  1. E' istituita  l'((Autorita'  per  la  Laguna  di  Venezia)),  di
seguito  «Autorita'»,  con  sede  in  Venezia.  L'Autorita'  e'  ente
pubblico non economico di rilevanza  nazionale  dotato  di  autonomia
amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di   bilancio   e
finanziaria.  L'Autorita'   opera   nell'esercizio   delle   funzioni
pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai  principi  di  legalita',
imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza,  economicita'
ed efficacia nel perseguimento della  sua  missione.  L'Autorita'  e'
sottoposta ai poteri di indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti secondo  le  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo.  Il  quinto  e  il  sesto  periodo  del  comma  3
dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. 
  2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e  competenze
relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi  incluse  quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29
novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite  al  Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia
ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ((Le funzioni dell'Autorita' sono
esercitate compatibilmente con i principi e  i  criteri  relativi  al
buono stato ecologico delle acque di cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e  alle  tutele  di  cui
alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992,
cosiddette  direttive  «Uccelli»  e   «Habitat».))   In   particolare
l'Autorita': 
    a) approva, ((nel rispetto del piano generale degli interventi di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto
dei programmi triennali di intervento  di  cui  all'articolo  69  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dei  piani  di  gestione
delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  del
progetto generale per il recupero morfologico della  Laguna,  nonche'
dei piani di gestione delle zone speciali di  conservazione  (ZPS),))
il programma triennale per la tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
programma unico integrato e il programma di gestione  e  manutenzione
dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale  Elettromeccanico,  di
seguito MOSE; 
  ((a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani  di
gestione  delle  acque  e  nei  piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni-stralci del piano di bacino  -  redatti  dall'Autorita'  di
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  relativi  all'unita'
idrografica  della  Laguna  di  Venezia,  bacino  scolante   e   mare
antistante;)) 
    b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli  interventi
di salvaguardia in ambito lagunare  in  amministrazione  diretta,  su
base convenzionale, tramite societa' da essa controllate  o  mediante
affidamenti all'esito di  procedure  di  gara  espletate  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare  e  svolge  attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili  destinati  alle  attivita'  di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare; 
    d) svolge  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per  lo  svolgimento  di  servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  una
societa'  da  essa  interamente  partecipata,  i  cui  rapporti   con
l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con  le
risorse disponibili  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  di
manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un  piano  che
comprovi la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
    e)  svolge  attivita'  tecnica  di  vigilanza   e   supporto   ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di  finanziamento  non
di diretta competenza; 
    f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo  lagunare
nelle aree di competenza e lo  svolgimento  delle  relative  funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
    g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante  emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo  delle  attivita'  di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798; 
    h)  assicura  il  supporto  di  segreteria  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    i)  provvede  alla  riscossione  delle  sanzioni   amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
    l) provvede al rilascio delle concessioni e  autorizzazioni  allo
scarico delle acque reflue  e  alla  verifica  della  qualita'  degli
scarichi  in  relazione  ai  limiti  legali,  nonche'  alla  gestione
dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei  canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna; 
    m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei  canali  di
competenza statale ((nonche' la riscossione)) delle relative tasse; 
    n)  assicura  la  gestione  e   il   funzionamento   del   Centro
sperimentale per modelli idraulici; 
    o) assicura attivita'  di  supporto  alle  altre  amministrazioni
responsabili  della  salvaguardia  di  Venezia  e  della  laguna,  di
coordinamento  e  controllo  tecnico-amministrativo  delle  attivita'
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali  la  difesa
dalle   acque   alte,   la   protezione   dalle   mareggiate   e   la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
    p) esercita le funzioni di regolazione  della  navigazione  della
laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere  necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei  canali
marittimi  e  delle  zone  portuali  di   competenza   dell'Autorita'
marittima e dell'Autorita' di sistema portuale((, nonche' dei  rii  e
canali interni al centro storico di Venezia  e  della  Giudecca,  del
Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia)); 
    q) rilascia le autorizzazioni e concessioni  per  dissodamenti  e
piantagioni entro il perimetro  lagunare,  nonche'  per  il  prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; 
    r) rilascia le concessioni o autorizzazioni  per  lo  scarico  di
rifiuti  e  provvede  alla  gestione  dei  relativi  canoni;   svolge
attivita' di monitoraggio e  controllo  meteorologico  e  ambientale,
anche ai fini del controllo  della  qualita'  delle  acque  lagunari,
nonche' le relative attivita' di laboratorio di  analisi  chimiche((,
avvalendosi anche del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132)); 
    s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti  di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per  quelli  defluenti  in  mare  aperto  tramite  canali
artificiali in prossimita' della laguna; 
    t)  verifica  la  conformita'  al  progetto  degli  impianti   di
depurazione realizzati. 
  3.  L'Autorita'  promuove  lo  studio  e  la  ricerca  volti   alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di
ricerca applicata, di informazione  e  didattica,  anche  tramite  il
Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui   cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119  e  120,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'
si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti  di
ricerca pubblici e privati. 
  4. Sono organi dell'Autorita': 
    a) il Presidente; 
    b) il Comitato di gestione; 
    c) il Comitato consultivo; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e'  il
responsabile del suo  funzionamento  e  ne  dirige  l'organizzazione,
emanando  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  dalla
presente  disposizione  o  dallo  statuto  agli  altri   organi.   Il
Presidente e' scelto tra  persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta  e
riconosciuta competenza ed esperienza nei  settori  nei  quali  opera
l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ((di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,)) sentiti la Regione Veneto e il Comune di
Venezia, previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari.
L'incarico di Presidente  ha  la  durata  massima  di  tre  anni,  e'
rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri  rapporti  di
lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo  o
altra  posizione  equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  l'intera  durata   dell'incarico.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso  stabilito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), secondo i
criteri e parametri previsti per gli enti  ed  organismi  pubblici  e
posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel  limite  di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6.  Il  Comitato   di   gestione   e'   composto   dal   Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da  sette  dipendenti  di  livello
dirigenziale  scelti   tra   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati,  per  la  durata  di  tre  anni,
secondo le  modalita'  previste  dallo  statuto.  In  sede  di  prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono  individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e  nominati  con  provvedimento
del Presidente dell'Autorita', adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo  periodo.  Il
Comitato  di  gestione  delibera,  su  proposta  del  Presidente,  lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani  aziendali
e le  spese  che  impegnino  il  bilancio  dell'Autorita',  anche  se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al  limite  fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale  il  voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun  emolumento,  compenso  ne'
rimborso spese  a  qualsiasi  titolo  dovuto.  Le  deliberazioni  del
Comitato di gestione relative allo statuto,  ai  regolamenti  e  agli
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  per   l'approvazione   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Le  deliberazioni  si  intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle  stesse
non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima  ipotesi  il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a  che  non  pervengono
gli elementi richiesti. 
  7. Per l'espletamento dei propri  compiti  l'Autorita'  si  avvale,
nelle forme e  nei  modi  previsti  dallo  statuto,  di  un  Comitato
consultivo composto da sette componenti, nominati  con  provvedimento
del Presidente  dell'Autorita',  su  proposta,  rispettivamente,  del
Sindaco  di  Venezia,  del  Sindaco  di  Chioggia,   del   Presidente
dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico  Settentrionale,
del Comandante generale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto,  del
Presidente dell'Istituto Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale((, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e  del
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle  Alpi
Orientali)),  scelti  tra  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, dotati  di  specifiche  e  comprovate  competenze  e
esperienza in materia idraulica e  di  morfodinamica  lagunare  e  di
gestione e conservazione dell'ambiente. Ai  componenti  del  Comitato
consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti,  nominati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  ((Ministro
dell'economia  e  delle  finanze))  secondo  i  criteri  e  parametri
previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'. 
  9.  Lo  statuto  dell'Autorita',  adottato,  in   sede   di   prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i  principi
generali   in   ordine   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di  controllo
interno  e  prevedendo  forme  adeguate  di  consultazione   con   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita  con  disposizioni  interne
adottate secondo le modalita' previste dallo statuto.  La  Corte  dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'
con le modalita'  stabilite  dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259.
L'Autorita'  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di  personale  di
100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale  generale,  sei
unita' di livello dirigenziale non generale e  novantadue  unita'  di
livello   non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  In  particolare,  il
regolamento di amministrazione: 
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 
  11.   I   dipendenti   in   servizio   presso   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  svolgono  compiti
relativi alle funzioni ((di cui all'articolo 54)), comma  1,  lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  sono  trasferiti
nel ruolo organico dell'Autorita'  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione  con
contestuale riduzione della dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale  non  dirigenziale  trasferito  mantiene   il   trattamento
economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle  voci  di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione  di  provenienza  al  momento   dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,  nell'ambito
della dotazione organica,  di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati  in  posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ad  esclusione
del  personale  docente,  educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al  comma  10  e  al
termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,   l'Autorita'   e'
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato  di  due  unita'  di
personale dirigenziale di livello non  generale  per  l'anno  2020  e
delle rimanenti unita'  di  personale  a  copertura  delle  posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da  inquadrare  nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui  al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza  maturata  in  materia  di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 
  14. Al personale dell'Autorita' si applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del  comparto  funzioni
centrali secondo le tabelle retributive sezione ((enti  pubblici  non
economici)). 
  15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data
e' determinata con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente  dell'Autorita'  entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di  cui  al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo,  ove  gia'  esistenti,  continuano  ad  essere
svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici  competenti  nei
diversi settori interessati. 
  16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,  costituito  da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali  alla
sua attivita'. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che  costituiscono  il  patrimonio  iniziale.
Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  15,  ivi  compresi  ((quelli
relativi)) alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro  5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  17. Per le attivita' di gestione  e  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di  euro
per ciascuno degli anni ((dal 2021)) al 2034. Al  relativo  onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l..  Con  il  decreto  di  nomina  viene  determinato  il
compenso  spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi  al  pagamento
di tale compenso sono  a  carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza  di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia  Nuova  e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il  predetto
Commissario  liquidatore  assume  i  relativi  poteri,  funzioni   ed
obblighi. Gli organi anche straordinari  delle  societa'  di  cui  al
primo periodo, entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  Commissario
liquidatore, trasmettono al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  nonche'  al  Commissario   liquidatore,   una   relazione
illustrativa recante  la  descrizione  dell'attivita'  svolta  ed  il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro  carico
previsti dalla vigente normativa. 
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
    a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e  la  Costruzioni  Mose
Arsenale -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di  ultimare  le  attivita'  di
competenza relative al MOSE  ed  alla  tutela  e  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
    b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo  alla  relativa  liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore  provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento  delle  attivita'  svolte
dal Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione  dei  necessari  atti  anche  di
natura negoziale. 
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti  i  poteri  ordinari  e
straordinari per la gestione del  Consorzio  Venezia  Nuova  e  della
Costruzioni  Mose  Arsenale  -   ComarS.c.ar.l.,   attenendosi   agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
anche ai fini della celere esecuzione  dei  lavori  relativi  per  il
completamento dell'opera. Le attivita'  del  Commissario  liquidatore
sono  concluse  entro   il   termine   massimo   di   diciotto   mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da  parte  dell'Autorita'.  A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire,  a  valere
sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della  Costruzioni
Mose  Arsenale  -  ComarS.c.a.r.l.,  un  deposito  a  garanzia  delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della  liquidazione
mediante versamento  sul  conto  corrente  intestato  al  Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal  deposito,  le  somme
non riscosse dagli aventi diritto((, con i relativi interessi)), sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4 - 1.  E'  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  che  lo  presiede,  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Presidente della giunta  regionale  del  Veneto,  dal  Sindaco  della
Citta'  metropolitana  di  Venezia,  ove  diverso,  dal  Sindaco   di
Venezia((, dal  Sindaco  di  Chioggia  e  dal  Sindaco  di  Cavallino
Treporti)) o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei  comuni
di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e  Musile
di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 
    2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'((Autorita'  per
la Laguna di  Venezia)),  che  assicura,  altresi',  la  funzione  di
segreteria del Comitato stesso. 
    3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. Esso approva  il  piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione. 
    4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
    5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalita'  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte  nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE.  All'esito  della  verifica  e
comunque non oltre il  31  marzo  2021,  con  delibera  del  Comitato
Interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle  risorse
di  cui  al  primo  periodo.  Con  la  predetta  delibera  le   somme
disponibili a seguito della ricognizione,  anche  iscritte  in  conto
residui,  sono  assegnate  per  il  completamento  ((e  la  messa  in
esercizio)) del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela  e
la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema  MOSE.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza  nonche'
salvaguardare l'unicita' e le eccellenze  del  patrimonio  culturale,
paesaggistico  e  ambientale  italiano,  ((ferme  restando  tutte  le
competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,)) nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio  mondiale»
e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: 
    a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,  i  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attivita' avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
    b) l'avvio  dell'esercizio  degli  impianti  di  stoccaggio  GPL,
collocati  nei   suddetti   siti   riconosciuti   dall'UNESCO,   gia'
autorizzati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione e non ancora in esercizio. 
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori  atti  di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 24, nonche' stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo  di  cui  al  comma  26  nei
limiti delle risorse ivi previste. 
  26. E' istituto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1  milione  per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13  milioni
per l'anno 2022, finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un  indennizzo  in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi  del  comma  25.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di  euro  13  milioni  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e  della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico  o  combinazione
degli stessi.»; 
    b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle navi e motonavi  che  effettuano  il  trasporto
pubblico locale lagunare di  linea  e  non  di  linea  esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente  in
pressione e' effettuato con sistemazioni conformi  alle  disposizioni
da emanarsi con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.». 
  ((27-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione,  in  aree  di
mare ubicate all'interno del  contermine  lagunare  di  Venezia,  dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine  lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo  disciplina  anche  i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio. 
  27-ter. Le modifiche e integrazioni al  decreto  di  cui  al  comma
27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri,  valori-soglia
e  limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gli  ambiti   di
rilascio, sono  disposte  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  adottati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa  intesa
con la regione Veneto. 
  27-quater. Ai fini del rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al
comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione  di  incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  Resta  fermo
quanto  previsto  dall'articolo  109,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  27-quinquies. Sulle domande  di  autorizzazione  di  cui  al  comma
27-bis e' acquisito il parere di una  Commissione  tecnico-consultiva
istituita  presso  il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni. 
  27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e'  composta
da  cinque  membri  nominati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno  designato  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni  di
presidente,  uno  dal  provveditore  interregionale  per   le   opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita',  uno  dall'Agenzia  regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto  e  uno  dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I  componenti  della  Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente  ai
ruoli delle  amministrazioni  designanti.  L'incarico  di  componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  svolte,  nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto.)) 
                               Art. 96 
 
 
   Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria 
 
  1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «85 milioni»; 
    b) al secondo periodo, le parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    c) al quarto periodo, le  parole  «40  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «35 milioni»; 
    d) all'ottavo periodo, le parole «32,5  milioni»  sono  sostitute
dalle seguenti: «57,5 milioni». 
  2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «((all'8  per  cento))»  sono
sostituite dalle seguenti: «((al 10 per cento))»  e  le  parole:  «24
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»; 
    b) al sesto periodo, le  parole:  «24  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 milioni». 
  3. Limitatamente all'anno di  contribuzione  2020,  le  percentuali
minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),
del decreto legislativo 15  maggio  2017,  n.  70,  sono  determinate
rispettivamente nel 25 per cento  delle  copie  distribuite,  per  le
testate locali, e nel 15 per cento delle copie  distribuite,  per  le
testate nazionali. 
  4. Limitatamente al contributo  dovuto  per  l'annualita'  2019,  i
costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto  a
certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere
pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni  dall'incasso
del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto
termine   e'   attestato   dal   revisore   contabile   in   apposita
certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti  di  pagamento
tracciabili utilizzati. La predetta certificazione  e'  trasmessa  al
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione
dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato  pagamento  dei  costi
esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione  nei
termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa  decade
dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo  restando  l'obbligo  in
capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse. 
  5.  Limitatamente   all'anno   di   contribuzione   2020,   qualora
dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui  all'articolo  8  del
predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo  di
importo inferiore a quello erogato alla medesima  impresa  editoriale
per l'annualita' 2019, il suddetto importo  e'  parificato  a  quello
percepito per tale anno.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse
stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di
cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del  predetto  decreto
legislativo n. 70 del 2017. 
  6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n.  70
del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti  di
cui al comma 1, lettere a) e d), non si  applicano  alle  cooperative
giornalistiche  costituite  per  subentrare  nella  gestione  di  una
testata  quotidiana  di  proprieta'  di  una  societa'  editrice   in
procedura fallimentare.». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a  31
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 

Capo VII
Misure fiscali

                               Art. 97 
 
 
           Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 
 
  1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del  decreto-  legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione  di
sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme
oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il  16  settembre
2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di  quattro  rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro  il
16 settembre 2020. Il versamento del  restante  50  per  cento  delle
somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto  gia'
versato. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  3.748
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                            ((Art. 97 bis 
 
 
              Due per mille per associazioni culturali 
 
  1. Per l'anno  finanziario  2021,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti  i  requisiti  e  i  criteri  per  l'iscrizione  o  la
cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche'
le cause e le modalita' di revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori   disposizioni   applicative   del   presente   comma.   La
corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel  limite  massimo
di 12 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  12  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto.)) 
                               Art. 98 
 
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i  soggetti
  che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30  aprile
2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto
delle  imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP,  dovuto  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
29 giugno 2020, n. 162. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai  contribuenti
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. 
3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  2.200
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                            ((Art. 98 bis 
 
 
Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che  applicano
            gli indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno  subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso  periodo
dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in  tutto  o  in
parte i versamenti di cui all'articolo 1  del  medesimo  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  giugno  2020,  possono
regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro
il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello  0,8  per  cento  delle
imposte dovute. 
  2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di  importi  gia'
versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  7,6  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto.)) 
                               Art. 99 
 
 
                    Proroga riscossione coattiva 
 
  1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 ottobre». 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  65,7
milioni di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in  termini  di
indebitamento  netto  e  di  fabbisogno,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114. 
                              Art. 100 
 
 
        Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682  e  683,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni
lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  societa'
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23
luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione  e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi  i
punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione
di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. All'articolo 03 del decreto-  legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'
sostituito  dal  seguente:  «2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad
attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto  1.3)».  Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono  comunque  fatti
salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni. 
  3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con  effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, come  modificato  dal  comma  2  del  presente  articolo((,  con
riferimento alle caratteristiche dei  beni  oggetto  di  concessione,
quali  erano  all'avvio  del  rapporto  concessorio,  nonche'   delle
modifiche   successivamente    intervenute    a    cura    e    spese
dell'amministrazione concedente)). Le somme  per  canoni  relative  a
concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo,  versate  in
eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1°  gennaio  2007,
sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da  versare  allo
stesso titolo, in base alla medesima disposizione,  in  rate  annuali
costanti per la residua durata della concessione.  Gli  enti  gestori
provvedono al ricalcolo delle  somme  dovute  dai  concessionari  con
applicazione dei citati criteri  dal  1°  gennaio  2007  fino  al  31
dicembre 2019, effettuando i  relativi  conguagli,  con  applicazione
delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo. 
  4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo  annuo  del  canone  dovuto  quale
corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e  pertinenze  demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500. 
  5. Nelle more  della  revisione  e  dell'aggiornamento  dei  canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677,  lettera  e)
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  sospesi  fino  al  15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci  i  relativi
provvedimenti gia'  adottati  oggetto  di  contenzioso,  inerenti  al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
riscossione coattiva, nonche'  di  sospensione,  revoca  o  decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: 
    a)   le   concessioni   demaniali   marittime    per    finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle  inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti  o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei  criteri  per  il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i   procedimenti   di   cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione  e  la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti  alla  concessione
nonche'  quando  il  concessionario  o  chi  detiene  il  bene  siano
sottoposti a  procedimenti  di  prevenzione,  a  misure  interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Al fine di ridurre  il  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime  per  finalita'  turistico-ricreative  e  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei
canoni ai sensi dell'articolo  03,  comma  1,  lettera  b),  ((numero
2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente
fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
procedimenti  giudiziari  o  amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento  dei
relativi canoni, possono essere  definiti,  previa  domanda  all'ente
gestore e  all'Agenzia  del  demanio  da  parte  del  concessionario,
mediante versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia'  versate  a
tale titolo; 
    b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un  importo
pari  al  60  per  cento  delle  somme  richieste  dedotte  le  somme
eventualmente gia' versate a tale titolo. 
  8. La domanda per accedere alla definizione di cui al  comma  7  e'
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il  30  settembre  2021
((sono versati)) l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o
la prima rata, se rateizzato. 
  9. La liquidazione e  il  pagamento  nei  termini  assegnati  degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7  costituisce  a  ogni
effetto  rideterminazione  dei  canoni  dovuti  per   le   annualita'
considerate. 
  10. La presentazione della domanda nel termine di cui  al  comma  8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui  al  comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti  di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del  canone.  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero  importo  dovuto,
se in un'unica soluzione,  o  dell'ultima  rata,  se  rateizzato.  Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta  giorni  dalla  relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 
  ((10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, la parola:  «turisti»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diportisti» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  con
esclusione dei  servizi  resi  nell'ambito  di  contratti  annuali  o
pluriennali per lo stazionamento».)) 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 101 
 
 
Concessione  della  gestione  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
                              nazionale 
 
  1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita'  degli  eventi
scaturenti dall'attuale situazione  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,   sono    prorogati    i    termini    degli    adempimenti
tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della
gara indetta ai sensi dell'articolo 1,  comma  576,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione  dei  giochi
numerici a totalizzatore nazionale. La  data  per  la  stipula  e  la
decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021. 
  2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della  seconda
rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire  il
pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020. 
                              Art. 102 
 
 
                       Inibizione di siti web 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  ((1-bis. L'ordine di  cui  al  comma  1  puo'  riguardare  anche  i
prodotti  accessori  ai  tabacchi  da  fumo  quali  cartine,  cartine
arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati
a taglio fino  per  arrotolare  le  sigarette,  di  cui  all'articolo
62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui  all'articolo  62-quater  del
medesimo testo unico.)) 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalita'  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli,   ((della   sanzione
amministrativa pecuniaria)) da 30.000 a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione  accertata.   La   pubblicazione   ((nel   sito   internet
istituzionale  dell'Agenzia))  degli  ordini  e   dei   provvedimenti
sanzionatori  ha  valore  di  notifica.   Decorsi   quindici   giorni
dall'ordine di cui al comma 1, in  caso  di  mancato  ottemperamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento  di  alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti  ((dalle
predette disposizioni)) sui procedimenti sanzionatori gia' avviati  e
non ancora conclusi. 
                              Art. 103 
 
 
          Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui  al  comma
3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
apposita societa',  di  cui  la  predetta  Agenzia  e'  socio  unico,
regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa'  e'
disciplinato  nell'ambito  della   convenzione   triennale   prevista
dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia  costituita,  il  relativo
statuto prevede che  l'organo  amministrativo  e'  costituito  da  un
amministratore unico, ((individuato nel direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,)) e che la societa' medesima opera sulla  base
di un piano industriale  che  comprovi  la  sussistenza  di  concrete
prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico  e  finanziario
della gestione. ((Per il perseguimento dei propri scopi  sociali,  la
societa' si  avvale,  tramite  apposito  contratto  di  servizio  con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di
laboratorio dell'Agenzia stessa.)) 
  3. La societa' di cui al comma 1  puo'  essere  costituita  per  lo
svolgimento dei servizi di: 
    a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata  attraverso
l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni  di  merce
realizzati presso i laboratori dell'Agenzia; 
    b) uso del  certificato  del  bollino  di  qualita',  qualora  il
prodotto analizzato soddisfi gli standard  di  qualita'  (assenza  di
elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla  confezione
dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli di una royalty per l'utilizzo del  bollino  di  qualita',  e
sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli  nei  protocolli   tecnico   scientifici   garantiscano   il
mantenimento degli standard qualitativi. 
  4.  Ogniqualvolta  si  fa  riferimento  a:  Agenzia  delle  dogane,
Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  Direzione  generale
dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle  dogane,
Ministero delle  finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato,  Laboratori  chimici  compartimentali  delle  dogane  e  delle
imposte indirette, compartimenti doganali,  circoscrizioni  doganali,
dogane,  sezioni  doganali,  posti  di  osservazione  dipendenti   da
ciascuna dogana, dogane di  seconda  e  terza  categoria,  ricevitori
doganali, posti doganali,  Uffici  Tecnici  di  Finanza,  ispettorato
compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato,  monopoli
di Stato, si intende l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  ed  i
rispettivi Uffici di competenza. 
  ((4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000
euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.)) 
                              Art. 104 
 
 
         Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro 
 
  1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-bis, dopo le parole «le  sue  regole  fondamentali»
sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'
similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano  indurre
una medesima aspettativa di vincita.»; 
    b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente: 
      «7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
e' determinata  la  base  imponibile  forfetaria  dell'imposta  sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,   e   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
da emanare entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, al fine  di  garantire  la  ((prevenzione  dei
rischi)) connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche
finalizzate alla produzione  degli  apparecchi  di  cui  al  comma  7
nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,
cosi' come definiti dalla normativa vigente»; 
    c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»
sono inserite le seguenti: «di modico valore»; 
    d) il comma 7-quinquies e' abrogato. 
                              Art. 105 
 
 
                  Lotteria degli scontrini cashless 
 
  1. All'articolo 141, del decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse
disponibili sullo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma  542,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020,  sono  interamente  destinate
alle spese amministrative e di comunicazione connesse  alla  lotteria
degli scontrini. 
    1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis
sono  gestite,  d'intesa  con  il  dipartimento  delle  finanze,  dal
dipartimento  dell'Amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  quale,
nell'ambito delle predette risorse e nel limite  massimo  complessivo
di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al  1°
ottobre 2020, di personale assunto con contratti di  lavoro  a  tempo
determinato fino a sei unita', con una  durata  massima  di  quindici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo
di 40.000 euro per ciascun incarico.». 
                              Art. 106 
 
 
          Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole 
 
  1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",  e  successive
modificazioni.». 
                              Art. 107 
 
 
Differimento del termine di versamento  della  tassa  automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente 
 
  1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite
dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole  «31  luglio  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»; 
    b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2020». 
                              Art. 108 
 
 
                        Maggiorazione ex-Tasi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:  al  comma  755  le  parole  «da
adottare ai  sensi  del  comma  779,»  sono  soppresse  e  le  parole
«dell'1,06 per cento di cui al comma 754  sino  all'1,14  per  cento»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  aggiuntiva  massima
dello 0,08 per cento». 
                              Art. 109 
 
 
                    Proroga esonero TOSAP e COSAP 
 
  1. All'articolo 181  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
  ((a-bis)  al  comma  1-bis,  le  parole:  «30  aprile  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; 
  a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «46,88 milioni»;)) 
    b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il  Fondo
di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementato  dell'importo  di  42,5  milioni  di  euro.  Alla
ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede  con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  ((All'onere
derivante del presente articolo, pari a 76,88  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni  di  euro,  ai  sensi
dell'articolo 114  e,  quanto  a  34,38  milioni  di  euro,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto.)) 
                              Art. 110 
 
 
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 
 
  1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019. 
  2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o  rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al  comma  1,  puo'  essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata  nel
relativo inventario e nella nota integrativa. ((Le imprese che  hanno
l'esercizio non coincidente con l'anno  solare  possono  eseguire  la
rivalutazione nel bilancio o  rendiconto  relativo  all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  a
condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1
risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.)) 
  3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere  affrancato,  in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare  con  le  modalita'  indicate  al
comma 6. 
  4. Il maggior valore attribuito ai beni in  sede  di  rivalutazione
puo'  essere  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   a   decorrere
dall'esercizio successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella  misura  del  3
per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 
  5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in  un
massimo di tre rate di pari importo di  cui  la  prima  con  scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative al periodo d'imposta con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro  il  termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte  sui
redditi relative ai periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da
versare possono essere compensati ai sensi della sezione I  del  capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  7. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.  86,  e
dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,  della  legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una  riserva
in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo'  essere  affrancata
ai sensi del comma 3. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  74,8
milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
                              Art. 111 
 
 
                Riscossione diretta societa' in house 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al comma  786,  lettera  c),  le
parole «numero 4)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «numero  3)».
Conseguentemente, al comma 788 del medesimo  articolo  1,  le  parole
«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e
4)». 
                              Art. 112 
 
 
            Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 
 
  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020,  l'importo  del  valore
dei beni ceduti e dei servizi  prestati  dall'azienda  ai  lavoratori
dipendenti che non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  sensi
dell'articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
                              Art. 113 
 
 
   Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  10  giugno
2020, n.  49,  le  parole  «di  merito  da  parte  della  commissione
tributaria competente» sono sostituite dalle  seguenti:  «passata  in
giudicato». 
                           ((Art. 113 bis 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  ((1. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.)) 

Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria

                              Art. 114 
 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29  luglio
2020  dal  Parlamento  con  le  Risoluzioni  di  approvazione   della
Relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'
una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di  euro  per  l'anno
2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2035,  del
margine  disponibile  risultante  a   seguito   dell'attuazione   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,   rispetto   al   ricorso
all'indebitamento autorizzato  con  le  Risoluzioni  di  approvazione
delle Relazioni al Parlamento presentate  ai  sensi  dell'articolo  6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato  1  all'articolo  1,
comma 1,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'  sostituito
dall'Allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,
le parole «148.330 milioni di euro» sono  sostituite  dalle  seguenti
«215.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma  1  primo
periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro  per
l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro
nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,
611 milioni di euro nel 2025, 646  milioni  di  euro  nel  2026,  702
milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro  nel  2028,  821
milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere  dal
2030 in termini di saldo netto  da  finanziare  e  fabbisogno  e,  in
termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel  2020,  445
milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,
569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro  per  l'anno
2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro
per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  4. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68,  73,  74,
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95,  96,  97,
98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del  presente  articolo,
con  esclusione  di  quelli  che  prevedono  autonoma  copertura,  si
provvede: 
    a) ((quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno  2021,  a  2.487,7
milioni di euro per l'anno 2022)), a 196,5 milioni di euro per l'anno
2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al
2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5  milioni  di
euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per  l'anno  2034,  a  66,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al  2040,  a  17,251
milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2042, ((che aumentano, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, a 402,65 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a
4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2.490,083  milioni  di
euro per l'anno 2022,)) a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023,  a
68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2029,  a
293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di  euro
per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro  per  l'anno  2034,  a  68,109
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035  al  2040,  a  18,86
milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 ((milioni di euro))  annui
a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate e delle  minori  spese  derivanti  dagli
articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48,  57,  92,  95,
97, 98, 100, 110 e 112; 
    b) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2041,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  6. Alle misure  previste  dal  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  7. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione  Europea  o  dalle
sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate  ad  affrontare
la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19
e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate: 
      a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  RGS-IGRUE,  da  istituire  presso  la
tesoreria centrale dello Stato, quanto  alle  risorse  versate  sotto
forma di presiti; 
      b) sul  conto  corrente  di  Tesoreria  n.  23211  intestato  a
"Ministero del Tesoro - Fondo di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate
a titolo di contributo.». 
  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche nel conto dei  residui.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la
conclusione dell'esercizio 2020. 
                              Art. 115 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
                              ALLEGATI 
 
          Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti 
                    in materia di liste di attesa 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti 
                    in materia di liste di attesa 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 1 
 
                                              (articolo 114, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
 
                       RISULTATI DIFFERENZIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

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