Legge n. 21 del 02.04.2020 – Coronavirus: conversione in legge con modificazioni, del d.l. n. 3/2020 recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3
Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 29 del 5  febbraio  2020),  coordinato  con  la
legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per  la  riduzione
della pressione fiscale sul lavoro dipendente.». 

(GU n.90 del 4-4-2020)

 

 Vigente al: 4-4-2020

 

Avvertenza: 
 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
 
  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
 
                               Art. 1 
 
Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
 
 
  1. Nelle more di una  revisione  degli  strumenti  di  sostegno  al
reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di  importo
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art.  13,
comma 1, del citato testo unico, e' riconosciuta una somma  a  titolo
di trattamento integrativo, che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro  a
decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e'  superiore
a 28.000 euro. 
  2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1  e'  rapportato  al
periodo di lavoro e spetta per le  prestazioni  rese  dal  1°  luglio
2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono (( in via automatica )) il trattamento integrativo ((  di
cui al  comma  1  ))  ripartendolo  fra  le  retribuzioni  erogate  a
decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede  di  conguaglio  la
spettanza  dello  stesso.  Qualora  in  tale  sede   il   trattamento
integrativo di cui al comma 1 si riveli  non  spettante,  i  medesimi
sostituti d'imposta provvedono  al  recupero  del  relativo  importo,
tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di  cui
all'art. 2. Nel caso in cui il predetto importo superi  60  euro,  il
recupero dello stesso e' effettuato  ((  in  otto  rate  ))  di  pari
ammontare a partire dalla retribuzione che  sconta  gli  effetti  del
conguaglio. 
  4. I sostituti d'imposta compensano  ((  il  credito  maturato  per
effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui  al  comma
1, mediante l'istituto della compensazione di cui )) all'art. 17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                               Art. 2 
 
Ulteriore detrazione fiscale  per  redditi  di  lavoro  dipendente  e
                             assimilati 
 
  1.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49,
con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari
a: 
    a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
    b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 
  2.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono  l'ulteriore  detrazione  ((  di  cui  al  comma   1   ))
ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere  dal  1°  luglio
2020 e verificano in sede di conguaglio la  spettanza  della  stessa.
Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di  cui  al  comma  1  si
riveli non spettante, i medesimi sostituti  d'imposta  provvedono  al
recupero del relativo importo. Nel caso in cui  il  predetto  importo
superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione  non  spettante
e' effettuato (( in otto rate )) di pari ammontare  a  partire  dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
                               Art. 3 
 
             Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli
articoli 1 e 2 del presente  decreto-legge,  rileva  anche  la  quota
esente dei redditi agevolati ai sensi  dell'art.  44,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  dell'art.  16  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  147.   Il   medesimo   reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito  dell'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  e  di  quello   delle   relative
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. E' istituito il Fondo per  esigenze  indifferibili  connesse  ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA,  con
una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. 
                               Art. 4 
 
                         Norma di copertura 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3,  valutati
in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni  di  euro
per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2022, che aumentano, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850  milioni
di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) quanto a 4.191,66 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  9.682
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021  e,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse,  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3,
comma 1; 
    c) quanto a  267  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, come  modificato  dall'art.  1,  comma  167,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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